Estratto determina n. 21/2018 del 9 gennaio 2018
Medicinale: IVABRADINA BRUNO Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.a. - Via delle Ande, 15 - 00144 Roma - Italia Confezioni: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al; A.I.C. n. 044816015 (in base 10); «5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister al/al; A.I.C. n. 044816027 (in base 10); «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al; A.I.C. n. 044816039 (in base 10). Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. Validita' prodotto integro: 2 anni. Composizione: Principio attivo: Ivabradina Eccipienti: Nucleo: lattosio anidro, magnesio stearato (E470b), amido pregelatinizzato, silice colloidale idrata (E551). Film di rivestimento: Opadry II 85F530091 Arancione, costituito da: Alcol polivinilico parzialmente Idrolizzato (E1203), Titanio diossido (E171), Macrogol 4000, Talco (E553b), Ossido di ferro giallo (E172), Ossido di ferro rosso (E172) Officine di produzione: Rilascio lotti: Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow HA1 4HF Regno Unito Laboratori Fundacio' DAU C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona 08040 Spagna Controllo lotti: Laboratori Fundacio' DAU C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona 08040 Spagna Astron Research Limited 2nd & 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow HA1 4HF-Regno Unito Produttore prodotto finito: Intas Pharmaceuticals Limited Plot No. 457, 458 & 191/218P Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand Ahmedabad., 382210 India Confezionamento primario e secondario: Intas Pharmaceuticals Limited Plot No. 457, 458 & 191/218P Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand Ahmedabad., 382210 India Confezionamento secondario: Laboratori Fundacio' DAU C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona 08040 España Produttore principio attivo: Intas Pharmaceuticals Limited Plot No. 457 / 458, Matoda / Plot No. 191/218P, Chacharwadi, Sarkhej-Bavla Highway, Taluka - Sanand, District - Ahmedabad, State - Gujarat, India Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile Ivabradina e' indicata per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile negli adulti con coronaropatia e normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. Ivabradina e' indicata: - negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti - o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica Ivabradina e' indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezioni: «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al; A.I.C. n. 044816039 (in base 10); Classe di rimborsabilita': A; Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,93; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,00; «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/al; A.I.C. n. 044816027 (in base 10); Classe di rimborsabilita': A; Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,93; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,00. Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ivabradina Bruno» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Condizioni e modalita' di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Bruno» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati
Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |