IL DIRETTORE GENERALE per la salvaguardia del territorio e delle acque
Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 e' stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980; Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto l'art. 6 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visti i seguenti decreti ministeriali: 24 novembre 1981 n. 1488; 24 novembre 1983 n. 2561; 19 novembre 1985 n. 1691; 13 novembre 1987 n. 1554; 24 novembre 1989 n. 1734; 25 novembre 1991 n. 44; 10 novembre 1993 n. 287; 28 novembre 1995 n. 131; 28 novembre 1997 n. 241; 21 dicembre 1999 n. 13891 con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e' stata rivalutata per il biennio: 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in L. 6.052; 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in L. 8.031; 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in L. 9.500; 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in L. 10.516; 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in L. 11.767; 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in L. 13.261; 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in L. 14.521; 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in L. 15.944; 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in L. 16.677; 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in L. 17.261; per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775; Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in Euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti; Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' fissata in Euro 18,00; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, con il quale e' stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22.12.1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/Qdv con il quale e' stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 pari ad € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/Qdv con il quale e' stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 pari ad € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/Qdv con il quale e' stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 pari ad € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775; Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010 n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste; Visto il decreto direttoriale 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM con il quale e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000kW detta misura e' stata aggiornata ad € 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2013 n. 003/TRI/DI/BIM con il quale e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 22,88 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000kW detta misura e' stata aggiornata ad € 30,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; Visto il decreto direttoriale n. 559 del 1° dicembre 2015 con il quale e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 22,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000kW detta misura e' stata aggiornata ad € 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775; Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale e' stato modificato ed integrato il decreto direttoriale n. 559 del 1° dicembre 2015, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, «Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano», della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 - Serie generale, del 18 gennaio 2016, che dispone che il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW; nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica; Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221. la misura del sovracanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220; Vista la nota in data 29 novembre 2017 n. 1298997 dell'Istituto centrale di statistica con la quale e' stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2015 - ottobre 2017, e' stata pari al + 0,8 %;
Decreta:
Art. 1
La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, in € 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni. Roma, 21 dicembre 2017
Il direttore generale: Checcucci |