Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2017).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge citata in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

 


NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)

Note all'art. 1:
Comma 1:
- Si riporta il testo vigente del comma 1-ter
dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 21 Bilancio di previsione
1. - 1.bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun
anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti
del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Omissis."
Comma 2:
- Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e
fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui
al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di
1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori
1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di
2,2 punti percentuali dal 1º gennaio 2019, di ulteriori 0,7
punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di
ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio
2021;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli."
Comma 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2018. La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente comma gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente. La detrazione di cui al
presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese,
sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono
esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65
per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.
811/2013 e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C
207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera
di generatori d'aria calda a condensazione:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2018 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovavano nelle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1,
lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della
detrazione possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione
nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare
delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da
quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la
dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a
25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa."
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2018.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28
aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108
dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione
di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
2017, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2018 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2017 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
informazioni pervenute e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali."

Comma 4:
La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
maggio 2003, n. L 124.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229):
"Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente
previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le
formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale,
ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo
115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore
del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore
del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea
o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si
presenta come produttore identificando il bene o il
servizio con il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1,
qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel
quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in
condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere
utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente
dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale
definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come
pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il
fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce
il prodotto ;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori."
Il citato decreto legislativo n. 206 del 2005 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Comma 8:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (Misure
urgenti in materia di energia):
"Art. 1-bis Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas
1. Al fine di sostenere la competitivita' e di
incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle
imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del
gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a.
un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori."

Comma 13:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1117 e
1117-bis del codice civile:
"Art. 1117. Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle
singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario
dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di
ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per
i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio
del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i
sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione
per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i
relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai
locali di proprieta' individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di
utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in
materia di reti pubbliche."
"Art. 1117-bis. Ambito di applicabilita'
Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita'
immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita'
immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell'articolo 1117."

Comma 15:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 16-bis. Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36
per cento (145) delle spese documentate, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000
euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente
rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul
quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel
caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero
all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione
spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia'
previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella
misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e'
trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e'
stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione
e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo."
Comma 16:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Riduzione dell'aliquota della cedolare secca
per contratti a canone concordato
1. Per gli anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista
all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124, e' ridotta al 10 per cento.
Omissis."
Comma 17:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
" 4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018,
nella misura del 65 per cento, a condizione che gli
interventi abbiano anche le finalita' di cui al comma 2 del
presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del
credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le
strutture che svolgono attivita' agrituristica, come
definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle
pertinenti norme regionali, nonche' le strutture di cui
all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste
ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per
l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie
per lo svolgimento delle attivita' termali."
Comma 18:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo):
"Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e
migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e
favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta
ricettiva per accrescere la competitivita' delle
destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i
due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla
data del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito
d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese
sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi
d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino
all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto per le spese relative a interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, o a interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei
principi della "progettazione universale" di cui alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica,
ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del
presente articolo, secondo le modalita' ivi previste.
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione
edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della
cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalita'
previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono stabilite le disposizioni applicative del presente
comma, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola
voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
nonche' per promuovere l'adozione e la diffusione della
"progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza
energetica, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto
il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per
la classificazione delle strutture ricettive e delle
imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi
diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse
alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera
adottati a livello europeo e internazionale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito
in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, e'
riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. La prima quota del credito d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative del presente articolo, con riferimento, in
particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola
voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche'
per promuovere l'adozione e la diffusione della
"progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza
energetica, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi,
uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e
delle dotazioni per la classificazione delle strutture
ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i
condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di
fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di
classificazione alberghiera adottati a livello europeo e
internazionale.
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese
turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e
reti d'impresa:
a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono
soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" e le parole: "nei medesimi
territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori
interessati";
2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro il
31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni
d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" e il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai
sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti
pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di
semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al fine
di aumentare l'attrattivita', favorire gli investimenti e
creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante
azioni per la riqualificazione delle aree del distretto,
per la realizzazione di opere infrastrutturali, per
l'aggiornamento professionale del personale, per la
promozione delle nuove tecnologie";
4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero'
ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di
semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di
assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42";
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le misure di agevolazione e di
semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a
burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e
gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del
distretto turistico, ancorche' soggetti a vincolo
paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico;
c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, e' utilizzabile con
riferimento al settore turistico anche per il perseguimento
dei seguenti obiettivi: supportare i processi di
riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la
specializzazione e la qualificazione del comparto;
incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacita'
competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica
nazionale, in particolare sui mercati esteri.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 , di 50
milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro
per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Il
credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese
alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto
altresi' per le spese relative a ulteriori interventi,
comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti
d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi
ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i
beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo
d'imposta successivo."
Comma 19:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente):
"Art. 1. (Principi generali)
1. Omissis.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000):
"Art.7. Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di
base imponibile.
1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso
allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31,
primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto
1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro
delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una
parte significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del
decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 21 Fatturazione delle operazioni
1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che
effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio
emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella
e simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o
dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in
un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a
condizione che ne sia data preventiva comunicazione
all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni
e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di
violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore
aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e
le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni;
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo
univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o
prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle
ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del
cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero
da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2,
lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo
l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello
stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo'
essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu' fatture
elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso
destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere
inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia
accessibile la totalita' delle informazioni. Il soggetto
passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita'
del contenuto e la leggibilita' della fattura dal momento
della sua emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di
controllo di gestione che assicurino un collegamento
affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la
prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante
l'apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in
grado di garantire l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in lingua
straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di
controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La
fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui
uno e' consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a
quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulta da documento di trasporto o da altro documento
idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata
l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso
mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo'
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario
nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del
proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi
dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6,
sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto
passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma,
primo periodo, il cessionario o il committente emette la
fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua
responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di
operazioni sottoelencate e contiene, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con
l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o
nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette
all'imposta a norma dell'articolo 7-bis comma 1, con
l'annotazione "operazione non soggetta";
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non
imponibile";
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto
quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione
esente";
d) operazioni soggette al regime del margine previsto
dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con
l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine -
beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o
"regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e
turismo soggette al regime del margine previsto
dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine
- agenzie di viaggio".
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di
operazioni sottoelencate quando non sono soggette
all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e
indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti
annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa
norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e
prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui
all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei
confronti di un soggetto passivo che e' debitore
dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea,
con l'annotazione "inversione contabile"; b) cessioni di
beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate
fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione
non soggetta".
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o
dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo
proprio recano l'annotazione "autofatturazione".
7. Se il cedente o prestatore emette fattura per
operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i
corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in
misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per
l'intero ammontare indicato o corrispondente alle
indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei
conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo."
Comma 20:
La legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante "Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre
1998, n. 292, S.O.
Comma 21:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
11 della citata legge n. 431 del 1998:
"Art. 11. (Fondo nazionale)
1. - 5. Omissis
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la
finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici):
"Art. 6. Misure di sostegno all'accesso all'abitazione
e al settore immobiliare
1. - 4. Omissis
5. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le
risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, bandi o altre procedure amministrative
per l'erogazione di contributi in favore di inquilini
morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di morosita' incolpevole che consentono
l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che
abbiano emanato norme per la riduzione del disagio
abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali. A tal fine, le
prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure
di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Omissis."
Comma 23:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Detrazione per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici
speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale
di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della
sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli
destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali (95), previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali (96), di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali
(95), che deve approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
(95) stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni
liberali fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e
degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o
manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e
sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita'
culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per
i beni culturali e ambientali (95) comunica, entro il 31
marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Omissis."
Comma 25:
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 36
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Class action. Sottoscrizione dell'atto di
trasferimento di partecipazioni societarie
1. - 2. Omissis
1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli
articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile,
possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i
requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle
imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e
2556, secondo comma, del codice civile.
Comma 26:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."

Comma 28:
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 51 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dal presente comma, dal comma 665 e dal
comma 768 della presente legge:
"Art. 15. Detrazione per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica
locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali (96), di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis),
e-ter), f), i-quinquies), i-sexies e i-decies) del comma 1
la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che
si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,
per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti
complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino
nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito."
"Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro
dipendente
1. (Omissis)
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita'
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o
a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12
che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di
lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
3. - 7. (Omissis)
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di due volte l'indennita' base.
Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
Omissis."
Comma 29:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
164 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 164. Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,
ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie
previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita'
e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per
i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i
suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
I limiti predetti, che con riferimento al valore dei
contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di 35
milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati
rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta.
Omissis."
Comma 30:
- Si riporta il testo dei commi da 8 a 11 dell'articolo
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i
veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo
164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31
dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione.
9. Al fine di favorire processi di trasformazione
tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»,
per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del
150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si
applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione.
10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione
di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8,
effettuano investimenti in beni immateriali strumentali
compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla
presente legge, il costo di acquisizione di tali beni e'
maggiorato del 40 per cento.
11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e
10, l'impresa e' tenuta a produrre una dichiarazione resa
dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione
superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un
attestato di conformita' rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede
caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi
di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla
presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura."
Comma 31:
Il testo vigente del comma 10 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note al
comma 30.
Comma 32:
Si riporta l'allegato B annesso alla citata legge n.
232 del 2016, come modificato dalla presente legge:
"Allegato B
(Articolo 1, comma 10)
Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni
e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o
ad alte prestazioni, in grado di permettere la
progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la
sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea
del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o
l'archiviazione digitale e integrata nel sistema
informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo
di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data
Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi
che tengano conto dei flussi dei materiali e delle
informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e
l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione e il coordinamento della produzione con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica,
bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche
riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud
computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti
immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado
di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra
loro che con l'ambiente e gli attori circostanti
(Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di
sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti
nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e
dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi
e di gestione della produzione e/o della supply chain
(cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
industrial analytics dedicati al trattamento ed
all'elaborazione dei big data provenienti dalla
sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
artificial intelligence & machine learning che consentono
alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita'
intelligente in campi specifici a garanzia della qualita'
del processo produttivo e del funzionamento affidabile del
macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da
elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita'
(cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la
manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che
consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione
di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi
di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da
attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
virtual industrialization che, simulando virtualmente il
nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di
evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee
produttive reali.
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al
drop shipping nell'e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva,
interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta'
aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e
il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio
(comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field)."
Comma 33:
Il testo vigente del comma 11 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note al
comma 30.
Comma 34:
- Si riporta il testo vigente dei commi 93 e 97
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016):
"93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica
agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali
il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce
coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento,
agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli
investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla
presente legge."
"97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non
producono effetti sui valori attualmente stabiliti per
l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni."
Comma 35:
Per il riferimento al testo del comma 9 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016 vedasi in note al comma
30.
Si riporta l'Allegato A alla citata legge n. 232 del
2016:
"Allegato A
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da
sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori
e azionamenti:
macchine utensili per asportazione,
macchine utensili operanti con laser e altri processi a
flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di
elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
macchine e impianti per la realizzazione di prodotti
mediante la trasformazione dei materiali e delle materie
prime,
macchine utensili per la deformazione plastica dei
metalli e altri materiali,
macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la
saldatura,
macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento
per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e
prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il
disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il
recupero chimico),
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
macchine utensili e sistemi per il conferimento o la
modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o
la funzionalizzazione delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in
ambito industriale,
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e
dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione,
la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi
di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o
dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori
e sistemi di visione e meccatronici),
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi
gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate
delle seguenti caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)
e/o PLC (Programmable Logic Controller),
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
integrazione automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo,
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza,
salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere
dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per
renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o
controllo in remoto,
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei
parametri di processo mediante opportuni set di sensori e
adattivita' alle derive di processo,
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o
impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del
proprio comportamento nello svolgimento del processo
(sistema cyberfisico),
Costituiscono inoltre beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:
dispositivi, strumentazione e componentistica
intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o
l'interconnessione e il controllo automatico dei processi
utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei
sistemi di produzione esistenti.
Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della
sostenibilita':
sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a
contatto, multi-sensore o basati su tomografia
computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione
per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di
prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla
larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al
fine di assicurare e tracciare la qualita' del prodotto e
che consentono di qualificare i processi di produzione in
maniera documentabile e connessa al sistema informativo di
fabbrica,
altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare
e tracciare la qualita' del prodotto o del processo
produttivo e che consentono di qualificare i processi di
produzione in maniera documentabile e connessa al sistema
informativo di fabbrica,
sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei
materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine
per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove
o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di
verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o
in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto
risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche
meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di
generare opportuni report di collaudo da inserire nel
sistema informativo aziendale,
dispositivi intelligenti per il test delle polveri
metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che
consentono di qualificare i processi di produzione mediante
tecnologie additive,
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e
tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli
prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency
Identification),
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di
lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza
di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a
bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle
macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
strumenti e dispositivi per l'etichettatura,
l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti,
con collegamento con il codice e la matricola del prodotto
stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare
la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di
agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in
maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti
difettosi o dannosi,
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la
gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle
emissioni,
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua,
aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di
anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose,
integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare
gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e
impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro in logica «4.0»:
banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni
ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata
alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio
caratteristiche biometriche, eta', presenza di
disabilita'),
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti
pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di
agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva
il compito dell'operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione
tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi
di realta' aumentata e virtual reality,
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che
coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza
delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica."
Comma 37:
- Si riporta il testo dei commi 26 e 28 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"26. Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e
2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al
primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito
di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione
delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal
2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne'
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."
"28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
articolo, i comuni possono mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per
l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato
ai sensi del periodo precedente possono continuare a
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per
l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del
periodo precedente possono continuare a mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa
maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017."
Comma 38:
- Si riporta il testo del comma 652 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unita' di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita'
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere,
per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle
utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali,
industriali, professionali e produttive in genere, che
producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo
gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori
condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale,
il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della
tariffa proporzionale alla quantita', debitamente
certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita
e oggetto di donazione."
Comma 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), come
modificato dal presente comma e dal comma 1127 della
presente legge:
"Art. 1. Estensione della definizione agevolata dei
carichi
1. I termini per il pagamento delle rate di cui
all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre
2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla
lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di
aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018.
2.
3. Al fine di consentire alle Universita' degli studi
che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, di completare i
relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei
benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017
e' differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere,
pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma 207, della legge n. 208 del 2015, e' incrementato di
8,3 milioni di euro nel 2018.
3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, situati nei
territori delle regioni del centro Italia colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre
2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei
debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di
completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di
usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione
agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di
novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018.
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017.
4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto
non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente
articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai
sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data
del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato
ammesso alla definizione agevolata, in applicazione
dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto,
esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di
tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre
2016;
b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della
riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre
2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal
comma 4 si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2018, gli
interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto
dal comma 8, puo' essere effettuato in un numero massimo di
cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare,
rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L'agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera
b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al
debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma
3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonche' delle relative rate e il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse.
 


8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7,
limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a),
numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla
data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate
tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre
2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero
1):
a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate
scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste
dal comma 7, lettera b);
b) il debitore e' tenuto a pagare:
1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018,
l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a),
numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di
tale importo determina automaticamente l'improcedibilita'
dell'istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018,
l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al
restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute
ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma
4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis
dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non
inclusi in piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione
prevista dal comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4,
lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e
fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme
dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei
versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa
presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere
alla medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta
dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma
5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea
dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facolta' di
definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del
presente articolo puo' essere esercitata senza che
risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma
13-ter dell'articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si
applicano anche alle richieste di definizione presentate ai
sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre
2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021».
10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la
parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile
1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per
l'armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella
dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8
agosto 1995, n. 335.
11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13
milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per
l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies
e 11-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e
delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da
4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche
tributarie, delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16
ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della
riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali
possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente
per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le
entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle
predette entrate. Alla definizione di cui al periodo
precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti
salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai
predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96."
Comma 40:
- Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 8
dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
"Art. 2 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese
1. - 3. Omissis
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto
della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,
secondo periodo.
5. - 7. Omissis
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 56
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"56. A fronte della realizzazione di investimenti
aventi le finalita' di cui al comma 55 del presente
articolo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
concesso secondo le modalita' di cui alle disposizioni
attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma
5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una
maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi
stabilita, fermo restando il rispetto delle intensita'
massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione
europea applicabile in materia di aiuti di Stato."
Comma 41:
Il testo del comma 56 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note al comma 40.
- Si riporta il testo vigente del comma 55
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"55. Al fine di favorire la transizione del sistema
produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di
incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema
imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o
di prodotto, le imprese di micro, piccola e media
dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai
contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari,
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come
finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie,
compresi gli investimenti in big data, cloud computing,
banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio
frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti."
Comma 42:
- Si riporta il testo vigente del comma 52
dell'articolo 1 della cita legge n. 232 del 2016:
"52. Il termine per la concessione dei finanziamenti
per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature
da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 2. Modalita' di attuazione
1. - 2. Omissis
3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie
previste dalla legge. Il soggetto competente comunica
tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili
ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente
comunica la data dalla quale e' possibile presentare le
relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni
prima del termine iniziale."
Comma 43:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 44 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 44. Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati tramite
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non
professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite
dalle societa' finanziarie di cui all'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
dagli istituti di pagamento di cui all'articolo 114 del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue
parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto."
Comma 44:
Il testo modificato del comma 1 dell'articolo 44 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 e' riportato nelle note al comma 43.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale)
1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23,
che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento (134),
con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori."
Comma 45:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
e al codice fiscale dei contribuenti), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6 Atti nei quali deve essere indicato il numero
di codice fiscale
Omissis
Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del
numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di
riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale
comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del
termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere
adempiuto, possono rivolgersi direttamente
all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi
telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4,
relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del
numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del
numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, cui tale codice non risulti gia'
attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione
dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio
fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede
legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile
acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai
soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono
tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione
di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che
provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se
l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di
cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui
alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad
indicarli possono sospendere l'adempimento delle
prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne
ricevano comunicazione da questi ultimi o
dall'Amministrazione finanziaria.
Omissis."
Comma 50:
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986:
"Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. - 4. Omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore; (25) (35)
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato."
Comma 51:

- Si riporta il testo vigente del comma 53
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
" 53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
"Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".

Comma 52:
Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014 recante "Regolamento della Commissione che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato" e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014,
n. L 187.
Comma 53:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante
"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE", pubblicato nella Gazz.
Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.:
"Art. 10 (Indipendenza e obiettivita')
1. Il revisore legale e la societa' di revisione legale
che effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi
persona fisica in grado di influenzare direttamente o
indirettamente l'esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo
decisionale.
1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere
durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da
sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui
viene eseguita la revisione legale stessa.
1-ter. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per
garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da
alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o
da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o
indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di
revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i
membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi
dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o
sono sotto il controllo del revisore legale o della
societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o
indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
di revisione legale.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
non effettua la revisione legale di una societa' qualora
sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse
personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio
legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di
intimidazione, determinati da relazioni finanziarie,
personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di
revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica
in grado di influenzare l'esito della revisione legale,
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole,
tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la
conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della
societa' di revisione legale risulti compromessa.
3. Il revisore legale, la societa' di revisione legale,
i loro responsabili chiave della revisione, il loro
personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui
servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
di tale revisore legale o societa' di revisione legale e
che partecipa direttamente alle attivita' di revisione
legale, nonche' le persone a loro strettamente legate ai
sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi
operazione su tali strumenti e non devono avere sui
medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
o assicurazione sulla vita.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti
per la sua indipendenza nonche' le misure adottate per
limitare tale rischi.
5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare
ne' influenzare in alcun modo l'esito di una revisione
legale di un ente sottoposto a revisione se:
a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo,
salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente
attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente
collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui
proprieta' potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso
regimi di investimento collettivo diversificati;
c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente
o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente
sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis,
che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe
essere generalmente percepita come tale.
6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio,
una societa' sottoposta a revisione legale viene rilevata
da un'altra societa', si fonde con essa o la rileva, il
revisore legale o la societa' di revisione legale deve
individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in
essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione
prestati a detta societa', tali da poter compromettere,
tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza
e la sua capacita' di proseguire la revisione legale dopo
la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il
revisore legale o la societa' di revisione legale adotta,
entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di
fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari
per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al
presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a
ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza
derivanti da tali interessi e relazioni.
7. Il revisore legale o il responsabile chiave della
revisione legale che effettua la revisione per conto di una
societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha
conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno
un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita'
in qualita' di revisore legale o responsabile chiave della
revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto e'
esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai
responsabili chiave della revisione, del revisore legale o
della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore legale o della societa' di
revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
personalmente abilitati all'esercizio della professione di
revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione
della societa' di revisione legale o di un'affiliata non
possono intervenire nell'espletamento della revisione
legale in un modo che puo' compromettere l'indipendenza e
l'obiettivita' del responsabile dell'incarico.
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale
non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, non puo'
essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
ne' puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di
servizi diversi dalla revisione alla societa' che
conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti,
da parte del revisore legale o della societa' di revisione
legale o della loro rete.
10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale
e' determinato in modo da garantire la qualita' e
l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti
incaricati della revisione legale determinano le risorse
professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo
riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosita' delle
piu' significative grandezze patrimoniali, economiche e
finanziarie del bilancio della societa' che conferisce
l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al
processo di consolidamento dei dati relativi alle societa'
del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il
lavoro di revisione richiede;
c) alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione
materiale delle verifiche, un'adeguata attivita' di
supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 11.
11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
societa' di revisione legale che partecipano allo
svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo'
essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
da essi compiute.
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale dei conti rispettano i principi di
indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o
accettano regali o favori di natura pecuniaria e non
pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi
ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel
caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole
considererebbe il loro valore trascurabile o
insignificante."
Comma 54:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 64 del
codice di procedura civile:
"Art. 64. Responsabilita' del consulente.
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del
Codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del
codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei
danni causati alle parti."
Comma 56:
- Si riporta il testo vigente del comma 13
dell'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
1. - 12. Omissis
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis."
Comma 58:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete."
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante
"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.
Comma 59:
Il Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352.
Il testo degli articoli 61 e 109 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle note al comma 50.
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 50.
Comma 60:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):
"Art. 1 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi
fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate,
tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere»
1. - 5. Omissis
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici
tributo appositamente istituiti.
Omissis."
Comma 61:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno):
"Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali - ZES
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree
del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche'
l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito
denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente
delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per
l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le
aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella
ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere
presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo'
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali aventi tali caratteristiche possono presentare
istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con
un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma
2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se
nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta delle regioni interessate. La
proposta e' corredata da un piano di sviluppo strategico,
nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati dal
decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto dal
Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di
ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri
del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di
carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi
per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale
del Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale
per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli
oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la
piena operativita' delle aziende presenti nella ZES nonche'
la promozione sistematica dell'area verso i potenziali
investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici
nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di
terzi.
7-bis. Il Segretario generale dell'Autorita' di sistema
portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato
di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed
intermediari finanziari.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si
insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES."
"Art. 5. Benefici fiscali e semplificazioni
1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che
avviano un programma di attivita' economiche
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale
nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di
agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di
protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e
statali interessate, e regimi procedimentali speciali,
recanti accelerazione dei termini procedimentali ed
adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente
applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa
delibera del Consiglio dei ministri;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel
Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo
4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per
l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
della normativa europea e delle norme vigenti in materia di
sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di
cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti
condizioni.
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il
completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato
di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in
25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse
di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di
cui all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con
cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi
e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento
delle attivita' e sull'efficacia delle misure di
incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di
monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3.
Comma 62:
Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013ugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 348.
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della
legislazione in materia portuale" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 4 febbraio 1999, n. 28, S.O.
Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto
2016, n. 203.
Comma 64:
Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e'
riportato nelle note al comma 61.
Comma 65:
Il testo del comma 3 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e'
riportato nelle note al comma 61.
Comma 66:
- Si riporta il testo del comma 618 dell'articolo 1
della citata legge n. 190, come modificato dalla presente
legge:
"618. Il presidente dell'Autorita' di sistema portuale
del Mare Adriatico orientale, previa intesa con il
presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il
sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni
competenti, i provvedimenti necessari per spostare il
regime giuridico internazionale di punto franco ai sensi
dell'allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430,
ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054,
dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente
individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle
attivita' portuali."

Comma 67:
- Si riporta il testo vigente del comma 875
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
"875. Al fine di assicurare una piu' efficace
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate
all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonche'
le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla
realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita'
dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di
istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti
dagli istituti tecnici superiori."
Comma 70:
- Si riporta il testo vigente del comma 947
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"947. Ai fini del completamento del processo di
riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo
1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni
relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui
all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle
regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le
disposizioni legislative regionali che alla predetta data
gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle
province, alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in
forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e'
attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno
2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli
enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per
l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di
riferimento, in due erogazioni, tenendo conto
dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo."
Comma 71:
- Si riporta il testo vigente del comma 613
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"613. Al fine di realizzare un Piano strategico
nazionale della mobilita' sostenibile destinato al rinnovo
del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, alla promozione e al miglioramento
della qualita' dell'aria con tecnologie innovative, in
attuazione degli accordi internazionali nonche' degli
orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello
sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione
alternativa, il Fondo puo' essere destinato anche al
finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di
supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale e'
previsto un programma di interventi finalizzati ad
aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di
beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto
pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il
trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti
produttivi finalizzati alla transizione verso forme
produttive piu' moderne e sostenibili, con particolare
riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalita' di
alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."
- Si riporta il testo vigente del comma 866
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il
tramite di societa' specializzate, nonche' alla
riqualificazione elettrica e al miglioramento
dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti
al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo
confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse
disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al
Fondo sono altresi' assegnati, per le medesime finalita',
210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro
per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita',
anche innovative e sperimentali, anche per garantire
l'accessibilita' alle persone a mobilita' ridotta, per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio."
La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile
2014, n. 81.
La Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152.
Comma 73:
- Si riporta il testo del comma 89 della citata legge
n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge:
"89. Le somme indicate al comma 88 devono essere
investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel
territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, che investono prevalentemente
negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito
cartolarizzati erogati od originati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non
professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti
nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o
da soggetti operanti vigilati nel territorio italiano in
quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea."
Comma 74:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
"ART. 27 Misure sul trasporto pubblico locale
1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
"534-quater. Nelle more del riordino del sistema della
fiscalita' regionale, secondo i principi di cui
all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo
di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro
a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione
a decorrere dall'anno 2017.".
2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di
cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni
anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato
sulla base dei seguenti criteri:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al
dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei
proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei
medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di
riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio
di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota e'
incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo
per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per
il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in
base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi
standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota e'
incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo
per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota
si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
di carattere regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo,
sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
percentuali regionali di cui alla tabella allegata al
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di
servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sostituiscono le
predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di
spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da
trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto
pubblico locale e regionale non risultino affidati con
procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora
non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di
gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di
cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle
predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti
di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1370/2007, sino alla loro scadenza, nonche' per i servizi
ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione
alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla
quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle
lettere da a) a c), e' pari al quindici per cento del
valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non
affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da
tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le
modalita' di cui al presente comma, lettere a), b) e c);
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole
certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto
derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo'
determinare per ciascuna regione una riduzione annua
maggiore del cinque per cento rispetto alla quota
attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello
dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in
misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
primo quinquennio di applicazione il riparto non puo'
determinare per ciascuna regione, una riduzione annua
maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite
nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di
riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del
Fondo medesimo;
e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento
dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di
funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto
dalle lettere a), b) ed e) del comma 2 e dal comma 8 del
presente articolo, le percentuali di riparto di cui alla
tabella allegata al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014 sono
modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a
decorrere dall'esercizio 2018, in ragione dell'incidenza
che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso
all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa'
Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1°
gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi
dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione
delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del
Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello
di riferimento.
4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' ripartito, entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di
anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del
Fondo. L'anticipazione e' effettuata sulla base delle
percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno
precedente. Le risorse erogate a titolo di anticipazione
sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione
con gli anni successivi. La relativa erogazione alle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza
mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere
sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati
economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi
svolti, necessari alla realizzazione di indagini
conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto
pubblico regionale e locale, prodromici all'attivita' di
pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti
soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio
indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle
aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nonche' previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri con cui
le regioni a statuto ordinario determinano i livelli
adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale con tutte le modalita', in coerenza con il
raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda
di mobilita', nonche' assicurando l'eliminazione di
duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo
per fornire servizi di mobilita' nelle aree a domanda
debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni
provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di
servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e
provvedono, altresi', contestualmente ad una
riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di
cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di inadempienza della
regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai
sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma
6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al
predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le
seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro quattro
mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
3," e le parole: ", in conformita' con quanto stabilito con
il medesimo decreto di cui al comma 3," sono soppresse e le
parole: "le Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le
Regioni";
c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri".
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e
aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31
dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018.
8-bis. I costi standard determinati in applicazione del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti
con criteri di efficienza ed economicita' sono utilizzati
dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico
locale e regionale come elemento di riferimento per la
quantificazione delle compensazioni economiche e dei
corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di
servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che
tengano conto della specificita' del servizio e degli
obiettivi degli enti locali in termini di programmazione
dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai contratti
di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente
periodo puo' essere rideterminata per tenere conto del
livello della domanda di trasporto e delle condizioni
economiche e sociali";
b) il comma 6 e' abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si
applicano dal 1º gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento
degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da
traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
principio di semplificazione, dell'applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
livelli di servizio e della media dei livelli tariffari
europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti
ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse
modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano ai contratti di servizio stipulati
successivamente alla data di adozione dei provvedimenti
tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori
del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di
importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei
ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria,
fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia gia'
disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda
individuale, i cui proventi tariffari non coprano
integralmente i costi di gestione, deve indicare nella
carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo
totale di erogazione del servizio a carico della finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di
trasporto regionale e' attribuito alla regione Umbria un
contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017
e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai
debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord Srl e sue
controllate.
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi,
tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione
dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione
Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione
2014-2020.
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale
rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese di
trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il
trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti al
trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
"trasporto di persone," sono inserite le seguenti: "i
veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
di linea di trasporto di persone".
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende
affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche
di natura non pubblicistica, possono accedere agli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la
destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.
11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio
dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente
al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione
di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale
e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a
benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro
0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal
divieto di cui al primo periodo per particolari
caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati
a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis
prevedono, altresi', che i veicoli per il trasporto
pubblico regionale e locale debbano essere dotati di
sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di
altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
fini della determinazione delle matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche
utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e
locale siano dotate di sistemi satellitari per il
monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di
servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri
derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
utilizzati per la definizione dei costi standard di cui
all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento
degli investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani
urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, individuano specifiche modalita' per la diffusione
di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale
sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in
attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad
utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il
trasporto specifiche quote delle risorse messe a
disposizione dall'Unione europea.
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di servizi gia' avviate
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i contratti di
servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per
il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con
esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti
e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli
standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal
fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non
ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi
contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione
da parte delle aziende contraenti di un piano
economico-finanziario che, tenendo anche conto del
materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri
un impiego di risorse per il rinnovo del materiale
rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo
termine o leasing, nonche' per investimenti in nuove
tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono
l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio
di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi
immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio
tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura
delle quote di ammortamento degli investimenti.
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono
sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza".
12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017,
e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare
i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di
sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i
rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di
categoria del settore maggiormente rappresentative e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che
operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle
suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro
non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni ne'
rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del
tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e' sostituita
dalla seguente: "anche" e dopo le parole: "alla
riqualificazione elettrica" sono inserite le seguenti: "e
al miglioramento dell'efficienza energetica";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche".
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di
organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono
distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per
lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia
affidatario diretto o in house del predetto ente.
12-quinquies.
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il
seguente:
"4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a
9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle
regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito, con
esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni
governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del
presente decreto, se a totale partecipazione della stessa
regione conferente".
Comma 75:
- Si riporta il testo dell'articolo 62-quater del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 62-quater Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il
consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi
meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio,
che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta
di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo
di vendita al pubblico.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di
sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un
chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi
dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure
tecniche, definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del
tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette, per il consumo di un campione composto da
almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e
tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre
dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10
watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di
cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del
presente comma cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad
avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione
previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi
1 e 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione
da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono
stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione
dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati.
5. La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis,
contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi
meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, e'
effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite
di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21
febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo
24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione
e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il
31 marzo 2018, sono stabiliti, per gli esercizi di
vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i
requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per
l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad eccezione dei
dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di
ricambio, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per
gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed
elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva
capacita' di garantire il rispetto del divieto di vendita
ai minori; c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento. Nelle more dell'adozione del decreto
previsto al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi
1 e 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici
ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50."
Comma 76:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della
direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
che abroga la direttiva 2001/37/CE), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 21. Sigarette elettroniche
1. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido
di ricarica sono immessi sul mercato solo se conformi alle
disposizioni del presente decreto. Il presente decreto non
si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di
liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione
ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, o ai requisiti prescritti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni.
2. Nel rispetto della categoria stabilita dall'articolo
62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, i fabbricanti e gli importatori
di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di
ricarica effettuano una notifica al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali
prodotti di tale tipo che intendono immettere sul mercato.
La notifica e' presentata elettronicamente sei mesi prima
della prevista immissione sul mercato. Per sigarette
elettroniche e contenitori di liquido di ricarica immessi
sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica e'
presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica
sostanziale del prodotto e' presentata una nuova notifica.
3. A seconda che il prodotto sia una sigaretta
elettronica o un contenitore di liquido di ricarica, la
notifica contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito del fabbricante, della
persona giuridica o fisica responsabile all'interno
dell'Unione europea e, se del caso, dell'importatore
nell'Unione europea;
b) elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel
prodotto e delle emissioni risultanti dal suo impiego,
suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi
quantitativi;
c) dati tossicologici riguardanti gli ingredienti e le
emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, con
particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei
consumatori quando inalati e tenendo conto, tra l'altro,
degli effetti di dipendenza;
d) informazioni sulle dosi e sull'assorbimento di
nicotina in condizioni di consumo normali o ragionevolmente
prevedibili;
e) descrizione delle componenti del prodotto, compresi,
se del caso, il meccanismo di apertura e di ricarica della
sigaretta elettronica o del contenitore di liquido di
ricarica;
f) descrizione del processo di produzione, compreso se
comporti la produzione in serie, e dichiarazione attestante
che il processo di produzione assicura la conformita' ai
requisiti del presente articolo;
g) dichiarazione attestante la piena responsabilita'
del fabbricante e dell'importatore riguardo alla qualita' e
alla sicurezza del prodotto, quando e' immesso sul mercato
e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente
prevedibili.
4. Con il decreto di cui all'articolo 30 e' stabilita
una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di
sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di
ricarica, per la ricezione, la memorizzazione, la gestione,
l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a
norma del presente articolo.
5. I richiedenti provvedono al pagamento di quanto
dovuto presentando la relativa attestazione contestualmente
alla presentazione dell'istanza.
6. Il liquido contenente nicotina contenuto nelle
sigarette elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di
ricarica rispetta i seguenti requisiti:
a) e' immesso sul mercato solo:
1) in contenitori di liquido di ricarica appositi il
cui volume non superi i 10 ml;
2) in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi
di volume non superiore a 2 ml;
3) in cartucce monouso con cartucce di volume non
superiore a 2 ml;
b) presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20
mg/ml;
c) non deve contenere gli additivi elencati
all'articolo 8, comma 3;
d) deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti di
elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di
cui al comma 3, lettera b), possono essere presenti nel
liquido contenente nicotina solo a livello di tracce, se
tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la
produzione;
e) ad eccezione della nicotina, deve contenere solo
ingredienti che non presentano, anche se riscaldati,
pericoli per la salute umana.
7. Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi
di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d'uso.
Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di
ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e
devono essere protetti contro la rottura e le perdite e
muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.
8. Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e
di contenitori di liquido di ricarica sono corredate di un
foglietto con:
a) istruzioni per l'uso e la conservazione del
prodotto, compreso il riferimento al fatto che l'uso del
prodotto e' sconsigliato ai giovani e ai non fumatori;
b) controindicazioni;
c) avvertenze per specifici gruppi a rischio;
d) informazioni su eventuali effetti nocivi;
e) capacita' di indurre dipendenza e tossicita';
f) recapito del fabbricante o importatore e di una
persona giuridica o fisica di contatto all'interno
dell'Unione europea.
9. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio
esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di
liquido di ricarica:
a) includono un elenco di tutti gli ingredienti
contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e
un'indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e
della quantita' rilasciata per dose, il numero del lotto e
una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori
dalla portata dei bambini;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a),
non includono elementi o caratteristiche di cui
all'articolo 14, ad eccezione dell'articolo 14, comma 1,
lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto
di nicotina e sugli aromi;
c) recano la seguente avvertenze relativa alla salute:
«Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata
dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.»
d) le avvertenze relative alla salute sono conformi ai
requisiti specificati all'articolo 13, comma 2.
10. Sono vietate:
a) le comunicazioni commerciali nei servizi della
societa' dell'informazione, sulla stampa e altre
pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto
o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i
contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle
pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti
del commercio delle sigarette elettroniche e dei
contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni
stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non
sono destinate principalmente al mercato dell'Unione
europea;
b) le comunicazioni commerciali via radio aventi lo
scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le
sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di
ricarica;
c) qualunque forma di contributo pubblico o privato a
programmi radiofonici aventi lo scopo o l'effetto diretto o
indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i
contenitori di liquido di ricarica;
d) qualunque forma di contributo pubblico o privato a
eventi, attivita' o persone singole aventi lo scopo o
l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e a cui
partecipino o che si svolgano in vari Stati membri o che
comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere;
e) per le sigarette elettroniche e i contenitori di
liquido di ricarica le comunicazioni commerciali
audiovisive a cui si applica la direttiva 2010/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
11. E' vietata la vendita a distanza di prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che
acquistano nel territorio dello Stato.
12. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i
poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il
fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di
connettivita' alla rete Internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma
1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
13. I fabbricanti e gli importatori di sigarette
elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica
presentano annualmente al Ministero della salute ed al
Ministero dell'economia e delle finanze:
a) dati completi sul volume delle vendite, suddiviso
per marca e tipo del prodotto;
b) informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di
consumatori, compresi i giovani, i non fumatori e i
principali tipi di utilizzatori attuali;
c) modo di vendita dei prodotti;
d) sintesi di eventuali indagini di mercato svolte
riguardo a quanto sopra, con la relativa traduzione
inglese.
14. Il Ministero della salute monitora l'andamento del
mercato relativamente alle sigarette elettroniche e ai
contenitori di liquido di ricarica, tra cui eventuali
elementi di prova che il loro uso costituisce un passaggio
verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il
consumo di tabacco tradizionale tra i giovani e i non
fumatori.
15. Il Ministero della salute ed il Ministero
dell'economia rendono disponibili al pubblico sul
rispettivo sito istituzionale le informazioni presentate a
norma del comma 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare
le informazioni commerciali riservate.
16. Tutte le informazioni ricevute a norma del presente
articolo, sono messe a disposizione dal Ministero della
salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, su
richiesta, della Commissione europea e degli altri Stati
membri dell'Unione europea, assicurando il trattamento
riservato dei segreti commerciali e delle altre
informazioni riservate.
17. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di
sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica
istituiscono e mantengono un sistema di raccolta delle
informazioni su tutti i presunti effetti nocivi di tali
prodotti sulla salute umana. Qualora uno qualsiasi di
questi operatori economici ritenga o abbia motivo di
credere che le sigarette elettroniche o i contenitori di
liquido di ricarica di cui dispone e che sono destinati a
essere immessi sul mercato o sono immessi sul mercato non
siano sicuri o non siano di buona qualita' o non siano in
altro modo conformi al presente decreto, adotta
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere
tale prodotto conforme al presente decreto, per ritirarlo o
richiamarlo a proprie spese, a seconda dei casi. In tali
casi, l'operatore informa immediatamente il Ministero della
salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' le autorita' di sorveglianza del mercato degli
Stati membri nei quali il prodotto e' reso disponibile o
destinato a essere reso disponibile, precisando, in
particolare, il rischio per la salute umana e la sicurezza
e le eventuali misure correttive adottate, come pure i
risultati di tali misure correttive. Il Ministero della
salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze
possono chiedere agli operatori economici informazioni
supplementari, anche riguardo gli aspetti della sicurezza e
della qualita' o gli eventuali effetti nocivi delle
sigarette elettroniche o dei contenitori di liquido di
ricarica."

Comma 78:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 della
citata legge n. 400 del 1988:
"Art. 12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e
raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale
suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla
politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale,
alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro
ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro per gli affari
regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome."
Comma 79:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16-bis del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale
1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato
da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del
predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello
stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato
della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente
ed economica per il soddisfacimento della domanda di
trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e
di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e'
ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto
di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni
successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui
al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza
mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta."

Comma 80:
- Si riporta il testo del comma 102 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"102. In ciascun anno solare di durata del piano, per
almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori
destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono
essere investiti per almeno il 70 per cento del valore
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati
nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota
del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per
cento del valore complessivo in strumenti finanziari di
imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri
mercati regolamentati."
Comma 81:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 15. Riallineamento e rivalutazione volontari di
valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58,
59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al
regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,
esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61,
secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai
componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e
patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli
successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti
valgono anche ai fini della determinazione della base
imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le
disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al
comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con
effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto
distintamente per le divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e
seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244
del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del
primo esercizio di adozione dei principi contabili
internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in
sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore
e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e
6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, nonche' quelli che sono derivati dalle
deduzioni extracontabili operate per effetto della
soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109,
comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero,
comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione
delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi' come
modificate dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244
del 2007;
b) dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore
e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e
6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera a), puo' essere attuato sulla totalita' delle
differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione e'
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze
stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con
aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente
dall'imponibile complessivo. L'imposta e' versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la relativa
deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera a), puo' essere attuato, tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole
fattispecie si intendono i componenti reddituali e
patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai
fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi
rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di
riallineamento e' assoggettato ad imposta sostitutiva
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con
aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo
negativo non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva
e' versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali
disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo
unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali
operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5,
in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti
riferibili a ciascuno dei soggetti interessati
all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera b), puo' essere attuato tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. In tal caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro
il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze
derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le
disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi
da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini
dell'IRES.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano,
in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili
IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni
che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione
dei principi contabili effettuata successivamente al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni per l'attuazione del comma 8.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter
introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre
attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento,
versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5,
6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo'
essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal
medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita'
immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico.
10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo
in societa' residenti e non residenti anche prive di
stabile organizzazione in Italia, iscritti in bilancio a
seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi
d'impresa e altre attivita' immateriali. Per partecipazioni
di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento
ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi
contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni.
L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai
fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio
consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite
nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di
partecipazioni in societa' residenti e non residenti anche
prive di stabile organizzazione in Italia.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche
per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori
attribuiti in bilancio ad attivita' diverse da quelle
indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In
questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a
tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo,
versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori
valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta
sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per
cento. L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo
a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a
quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per tali operazioni sia stata gia'
esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47,
della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a
riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la
differenza entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007.
12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera
validamente esercitata anche per riallineare i valori
fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto
dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC
della dichiarazione dei redditi.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza
nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali, diversi dalle imprese di
cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nell'esercizio in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare
i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro
patrimonio in base al loro valore di iscrizione cosi' come
risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile,
dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite
di carattere durevole. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, puo' essere reiterata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
14.
15.
15-bis.
15-ter
15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata
situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese
di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e
fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e
riassicurazione, possono valutare i titoli di debito emessi
o garantiti da Stati dell'Unione europea non destinati a
permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al
valore di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo
bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione
semestrale regolarmente approvati anziche' al valore
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per
le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le
disposizioni di cui al presente comma previa verifica della
coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi
al proprio portafoglio assicurativo.
15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 91, comma
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si
avvalgono della facolta' di cui al comma 15-quater,
destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater,
e i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio,
al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di
importo inferiore a quello della citata differenza, la
riserva e' integrata utilizzando riserve di utili
disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi
successivi.
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai
commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui
all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della
solvibilita' corretta di cui al capo IV del titolo XV del
medesimo codice, a partire dall'esercizio 2012 e fino
all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
della citata direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono tener conto
del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle
imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito
emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea destinati a
permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti
derivanti dall'applicazione del presente comma non sono
duplicabili con altri benefici che direttamente o
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita'
corretta.
15-septies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1
e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la
permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti
alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione
del comma 15-sexies.
15-octies. L'ISVAP disciplina con regolamento modalita'
e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies.
Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio delle
opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove
ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilita'
dell'impresa che si avvale delle citate opzioni avuto
riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del
portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla
struttura dei flussi di cassa attesi, puo' comunque
attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV,
XV e XVI del citato codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonche' emanare, a fini di
stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi ad
oggetto il governo societario, i requisiti generali di
organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la
situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi
o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di
altri elementi del patrimonio.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonche' le societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non
adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio, possono, anche in deroga
all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli
immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in corso al
31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio
o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in
una speciale riserva designata con riferimento al presente
decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che
ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di
imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato con l'applicazione in capo alla societa' di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa',
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da
versare con le modalita' indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal quinto esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa',
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali con la misura del 3 per cento per gli
immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo
a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20
devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al
quale la rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre rate di
cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le
altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso
di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento
annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna
rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro
delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86."
Comma 83:
- Si riporta il testo vigente del comma 151
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014):
"151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma
150 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a
quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti
si intendono revocati in caso di atti di realizzo
riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi
d'impresa e le altre attivita' immateriali o l'azienda cui
si riferisce ravviamento affrancato, anteriormente al
quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento
dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il
riallineamento di cui al comma 150 non e' consentito sui
valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli
articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma
2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
viceversa."
Comma 84:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"65. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e le
societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui
all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di
3,5 punti percentuali."
Comma 85:
Il riferimento al testo del comma 8 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' riportato
nelle note al comma 116.
Comma 87:
- Si riporta il testo degli articoli 20, comma 1, e
53-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), come modificato dalla presente legge:
"Art. 20 Interpretazione degli atti
1. L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura
e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla
registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la
forma apparente, sulla base degli elementi desumibili
dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e
dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli
articoli successivi."
" Art. 53-bis Attribuzioni e poteri degli uffici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i
poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, possono essere esercitati anche
ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte
ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347."
Comma 88:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei
suoli), come modificato dalla presente legge:
"Art. 20 (Norme tributarie)
Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti
d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il
trattamento tributario di cui all'art. 32, secondo comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Il trattamento
tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti
gli atti preordinati alla trasformazione del territorio
posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati
ed enti pubblici, nonche' a tutti gli atti attuativi posti
in essere in esecuzione dei primi.
La disposizione di cui al secondo comma si applica a
tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis
della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13,
per i quali non siano ancora scaduti i termini di
accertamento e riscossione ai sensi della normativa vigente
o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata
in giudicato.
La trascrizione prevista dall'art. 15 della presente
legge si effettua a tassa fissa."
Comma 89:
La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
maggio 2003, n. L 124.
Comma 90:
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note
al comma 50.
Il riferimento al testo degli articoli 61 e 109, comma
5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986 e' riportato nelle note al comma 50.
Il riferimento al testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note al
Comma 51.
Il riferimento al testo dell'articolo 34 della legge n.
388 del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 51.
Comma 92:
Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e' riportato
nelle note al comma 52.
Comma 93:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 71 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 71 (Personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle
agenzie fiscali e' disciplinato dalla contrattazione
collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro
privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna
agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale
di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni
idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto
legislativo. In particolare esso, in conformita' con i
principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
23-quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, come modificato dal comma 94 della presente legge:
"Art. 23-quinquies Riduzione delle dotazioni organiche
e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi
prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono,
anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e
di livello non generale, e delle relative dotazioni
organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra
personale dirigenziale di livello non generale e personale
non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto
tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la
funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla
riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
possono essere previste posizioni organizzative di livello
non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla
riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota
non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale
della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di
esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione
di tali posizioni e' disposta secondo criteri di
valorizzazione delle capacita' e del merito sulla base di
apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione,
graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
un'indennita' di risultato, in misura complessivamente non
superiore al 50 per cento del trattamento economico
attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di
livello retributivo piu' basso, con esclusione della
retribuzione di risultato; l'indennita' di risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva
dell'incarico svolto, e' determinata in misura non
superiore al 20 per cento della indennita' di posizione
attribuita; in relazione alla corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i
compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte le altre
voci del trattamento economico accessorio a carico del
fondo, esclusa l'indennita' di agenzia; il fondo per il
trattamento accessorio del personale dirigente e'
corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi
del presente articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, apportando una ulteriore
riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per
il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n.
138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del
presente decreto.
 


Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dal comma 95 della
presente legge:
"Art. 4-bis. Disposizioni per la funzionalita'
operativa delle Agenzie fiscali
1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze
nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono
autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la
copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora
concluse e a indire concorsi pubblici, per un
corrispondente numero di posti, per soli esami, da
concludere entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le
relative modalita' selettive, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con
priorita' rispetto alle procedure di mobilita', compresa
quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto
della peculiare professionalita' alla cui verifica sono
finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente
dalle Agenzie fiscali e' riservata una percentuale non
superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E'
autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle
facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali.
2. In relazione all'esigenza di garantire il buon
andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i
dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di
funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura
selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari
della terza area, con un'esperienza professionale di almeno
cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a
quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali
indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non
annullate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le funzioni relative agli
uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i
connessi poteri di adozione di atti, escluse le
attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto
della specificita' della preparazione, dell'esperienza
professionale e delle capacita' richieste a seconda delle
diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita'
gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa
degli uffici interessati, per una durata non eccedente
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2018. A fronte delle
responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle
deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari
delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo
di fronteggiare l'eccezionalita' della situazione in
essere, nuove posizioni organizzative ai sensi
dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al
comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo
delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti
istituti di valorizzazione della performance, le risorse
connesse al risparmio di spesa previsto sino
all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei
posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del
15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere
destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per
finanziare le posizioni organizzative temporaneamente
istituite."
Comma 94:
- Si riporta il testo dell'articolo 23-quater del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 23-quater Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i
relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al
Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o piu'
posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo
svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate».
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Il testo del comma 1 dell'articolo 23-quinquies del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
riportato nelle note al comma 93.
Comma 95:

Il testo modificato dei commi 1 e 2 dell'articolo 4-bis
del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 93.
Comma 98:
Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle note al comma 50.
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 50.
Comma 100:
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante
"Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6
marzo 2015, n. 54.
Comma 104:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 31. Principi generali di fruizione degli
incentivi
1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i
benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un
incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione."
La legge 23 luglio 1991, n. 223 recante "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
Comma 106:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 47 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 47. Disposizioni finali
1. - 6. Omissis
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai
sensi del comma 4 del presente articolo.
Omissis."
Comma 108:
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 23
del 2015 e' riportato nelle note al comma 100.
- Si riporta il testo vigente del comma 33
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
"Art. 1
1. - 32. Omissis
33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e
le capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di
alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e
professionali, per una durata complessiva, nel secondo
biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno
400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno
200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. I percorsi di
alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta
formativa.
Omissis."
Il capo III (I percorsi di istruzione e formazione
professionale) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L.
28 marzo 2003, n. 53) comprende gli articoli da 15 a 22.
Comma 109:
La legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina
delle cooperative sociali" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3
dicembre 1991, n. 283.
Comma 110:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 68. Obbligo di frequenza di attivita' formative.
1. - 3. Omissis"
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro
e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro):
"Art. 1
1. - 6. Omissis
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca
di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di
rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo
e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee,
il contratto a tempo indeterminato come forma comune di
contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto
agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e
indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela
della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
Omissis."
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo
2003, n. 53" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005,
n. 103.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015:
"Art. 44. Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato professionalizzante per il conseguimento di
una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i
soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del
2005, il contratto di apprendistato professionalizzante
puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
eta'. La qualificazione professionale al cui conseguimento
e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti del
contratto sulla base dei profili o qualificazioni
professionali previsti per il settore di riferimento dai
sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di
qualificazione professionale ai fini contrattuali da
conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle relative competenze
tecnico-professionali e specialistiche, nonche' la durata
anche minima del periodo di apprendistato, che non puo'
essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili
professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta
sotto la responsabilita' del datore di lavoro, e'
integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo
non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto
del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
La regione comunica al datore di lavoro, entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, le modalita' di svolgimento dell'offerta
formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei
datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano
dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
20 febbraio 2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro
possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le
modalita' per il riconoscimento della qualifica di maestro
artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in cicli stagionali, i contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del
contratto di apprendistato, anche a tempo determinato."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 8
dell'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 150 del
2015:
"Art. 32. Incentivi per il contratto di apprendistato
per la qualifica, il diploma e il certificato di
specializzazione tecnica superiore
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si
applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di
licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della
legge n. 92 del 2012;
b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' ridotta al 5 per cento;
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a
carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di
cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento,
previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
2. - 7. Omissis
8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, e' dovuto, in via sperimentale e
limitatamente al predetto biennio, un premio speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del
premio speciale e le modalita' di applicazione tali da
assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa
di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si
fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per
favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la
determinazione del predetto premio speciale unitario non si
tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi
per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro
nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL
pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento
di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.
Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5
milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui
all'articolo 29, comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
"Art. 42
Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano,
in dipendenza della loro natura o delle modalita' di
svolgimento o di altre circostanze, difficolta' per la
determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui
all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera
dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base
ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la
durata della lavorazione, il numero delle macchine, la
quantita' di carburante utilizzato, tenuto conto del
disposto di cui al secondo comma dell'art. 39."

Comma 112:
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008 e' riportato nelle note al
comma 110.
Comma 116:
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 5 a 9
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli
6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza
tra il valore e i costi della produzione di cui alle
lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c)
e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi
di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal
conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa."
"Art. 6. Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Per le societa' di intermediazione
mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare."
"Art. 7. Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile
e' determinata apportando alla somma dei risultati del
conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico
dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997."
"Art. 8. Determinazione del valore della produzione
netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e
l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita'
esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e
immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per
il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri
componenti si assumono cosi' come rilevanti ai fini della
dichiarazione dei redditi:"
Art. 9. Determinazione del valore della produzione
netta per alcuni soggetti del settore agricolo
1. Per gli esercenti attivita' di allevamento di
animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile e'
determinata dalla differenza tra l'ammontare dei
corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla
produzione. Le disposizioni del periodo precedente si
applicano anche per la determinazione della base imponibile
relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai soggetti
che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del
regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facolta' di
optare per la determinazione della base imponibile secondo
le norme previste nell'articolo 5. L'opzione deve essere
esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si
riferisce e fino a quando non e' revocata e in ogni caso
per almeno quattro periodi di imposta.
3. Per i soggetti che esercitano attivita' agricola,
diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa' e enti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle
societa' di cui alla successiva lettera b), la base
imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 5."
- Si riporta il testo vigente del comma 4-octies
dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997:
"Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta
1. - 8- septies. Omissis
4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente
articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli
precedenti, per i soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo
per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi
1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente
articolo. La deduzione di cui al periodo precedente e'
ammessa altresi', nei limiti del 70 per cento della
differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore
stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due
periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto
stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco
temporale di due anni a partire dalla data di cessazione
del precedente contratto."
Comma 117:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della L. 7 marzo 2003, n. 38):
"Art. 1. Imprenditore agricolo professionale).
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale,
e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il
quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali
ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999
del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita'
agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile,
direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta
per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le
pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
indennita' e le somme percepite per l'espletamento di
cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti
operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
reddito globale da lavoro Nel caso delle societa' di
persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di
lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in
presenza dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo
periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento
dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa'
di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella
societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze
e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e'
idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
requisiti di cui al presente comma sono ridotti al
venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta'
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di
svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute
necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'
agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un
socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b);
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore che sia anche socio per le
societa' cooperative sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo
professionale puo' essere apportata da parte
dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni
tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina
la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita'
svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di
capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come
redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini
del presente articolo, e consentono l'iscrizione del
soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, anche ove socio di societa' di persone o
cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
deve iscriversi nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di
cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3
aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore
agricolo professionale si applicano anche ai soggetti
persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
di riconoscimento della qualifica alla Regione competente
che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano
iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro
ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle
regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la
decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di
comunicazione delle informazioni relative al possesso dei
requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione
vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito all'imprenditore agricolo professionale,
come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato."

Comma 118:
Il riferimento al testo del REGOLAMENTO (UE) DELLA
COMMISSIONE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e' riportato
nelle note al comma 59.
Il REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE n. 1408/2013 del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

Comma 119:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2135 del
codice civile:
"Art. 2135. Imprenditore agricolo
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge."
Il capo III (Misure in favore dello sviluppo
dell'imprenditorialita' in agricoltura e del ricambio
generazionale) del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144) comprende gli articoli
da 9 a 10-quater.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo
della proprieta' coltivatrice):
"Art. 8. In caso di trasferimento a titolo oneroso o di
concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a
compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
coltivi il fondo stesso da almeno due anni (7), non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il
fondo per il quale intende esercitare la prelazione in
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od
enfiteusi non superi il triplo della superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della sua
famiglia.
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento,
espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in
base a piani regolatori, anche se non ancora approvati,
siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
per quota di fondo, da un componente la famiglia
coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che
in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri
componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano
coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa
familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione
trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono
essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di
vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per
l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve
esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale
notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello
risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo
al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il
fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente
causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo
giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario,
salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda
ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai
sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione
del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia
espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta
e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere
entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui
all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'
differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto
alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il
termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una
pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione
non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere
esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri
o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il
triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro
famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che
entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto
comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale
abbia cessato di far parte della conduzione colonica in
comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta
quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste
dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo
scopo di assicurare il consolidamento di impresa
coltivatrice familiare di dimensioni economicamente
efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il
proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti
leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati
dal precedente comma e' demandato allo Ispettorato agrario
provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se
coltivatori diretti, i coeredi del venditore."
Comma 120:
Il riferimento al testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 99 del 2004 e' riportato nelle note
al comma 117.
Comma 121:
La legge 13 marzo 1958, n . 250 recante "Previdenze a
favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile
1958, n. 83.

Comma 123:
- Si riporta il testo dei commi 5-octies, 5-decies e
6-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Proroghe onerose di termini
1. - 5 - septies. Omissis
5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino
alla completa definizione delle attivita' residue affidate
al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31
dicembre 2018.
5- novies Omissis
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
nazionale triennale della pesca, di seguito denominato
«Programma nazionale», contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria.
5-undecies - 6-quinquies Omissis
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n.
512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre
1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare,
armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284.
Omissis."
Comma 124:
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91 (Disposizioni urgenti in materia
di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle
imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale
e di razionalizzazione delle strutture ministeriali):
"Art. 5. Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per
le imprese agricole che hanno subito danni a causa di
eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai
vegetali
1. - 3. Omissis
3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154, e successive modificazioni, e' incrementata, per
gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera
c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015
e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del
settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei
rischi e che operano nei territori colpiti da avversita'
atmosferiche di eccezionale intensita', verificatesi nel
periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e il 31 luglio
2015, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo
14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, e successive
modificazioni, possono presentare domanda, entro il 29
febbraio 2016, per accedere agli interventi di cui al primo
periodo del presente comma. E' data priorita' alle domande
delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono individuati i criteri di priorita' per
l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000
euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016,
si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis."
Comma 125:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 della legge 28
luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 40. Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque
interne
1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque
interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale
della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla
cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri
organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature
vietati dalla legge. E' altresi' considerata esercizio
illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di
cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati
effettuata con modalita' vietate dalla legge e dai
regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti
territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono
considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci,
salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea
congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini,
dei canali e dei fiumi.
2. Nelle acque interne e' vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare,
trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata
la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione
della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con
materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente
elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o
anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta,
anche parziale, dei corpi idrici;
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non
configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei
regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle
acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in
possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca
professionale difformi, per lunghezza o dimensione della
maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il
trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in
violazione dei divieti di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b)
e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a
due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui
che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso,
si applicano altresi' la sospensione della licenza di pesca
di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio
commerciale da cinque a dieci giorni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola
i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si
applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro
e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione
della licenza di pesca professionale per tre mesi.
6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori
procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e
degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al sequestro
e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di
conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a
tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e
vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle
reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito
verbale.
7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano
reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il
periodo di sospensione della licenza di pesca professionale
o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni
amministrative e il periodo di sospensione delle licenze
sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nel caso di pagamento della sanzione
amministrativa in misura ridotta.
8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il
trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente
per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per
ciascun capo pescato in violazione del presente articolo
per il ristoro delle spese relative all'adozione delle
necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma
e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di
vita.
9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio regionale competente.
10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni del presente articolo.
11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11-bis. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico,
con una dotazione iniziale di un milione di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a
potenziare i controlli nelle acque interne da parte del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma
11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del
Fondo nel limite delle disponibilita' dei propri bilanci
allo scopo finalizzate, secondo le modalita' definite dal
decreto di cui al primo periodo."
Comma 127:
Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante
"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile
2004, n. 95.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma
3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102 del
2004:
"Art. 1. Finalita'
1. - 2. Omissis
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di
danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole."
"Art. 6. Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN
1. Al fine di attivare gli interventi di cui
all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura
di delimitazione del territorio colpito e di accertamento
dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento
dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita'
dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura
dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze
da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la
relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e'
prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale.
Omissis."
Comma 128:
- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), come modificato dalla presente legge:
"Art. 23-bis. Misure per la competitivita' delle
filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore
olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa
1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del
frumento e di migliorare la qualita' dei prodotti
lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame
basata su cereali, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali un Fondo volto a favorire la qualita' e la
competitivita' delle produzioni delle imprese agricole
cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche
attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di
filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli
interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di
euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del
Fondo.
1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal
batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di cui al comma 1 e'
esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio
Xylella fastidiosa, con le modalita' di cui al comma 1-ter.
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 1
milione di euro, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e
2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o
resistenti al batterio Xylella fastidiosa nella zona
infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione,
del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri
adiacente alla zona cuscinetto.
2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo
di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro
per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede:
a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 499;
b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni
di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione
del fondo di conto capitale iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Comma 130:
Il testo modificato del comma 1 dell'articolo 23-bis
del citato decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e'
riportato nelle note al comma 128.
Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nelle note al comma 118.
Comma 131:
Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nelle note al comma 118.
Comma 132:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 13
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Altre detrazioni
1. Omissis
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore
a 24.600 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
Omissis."
Comma 134:
- Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 5
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale):
"13. Finanziamento
1. - 3. Omissis
4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare
tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza
sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento,
gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati, in sede previsionale, nella misura del 72 per
cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime
unita' previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo
approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per
l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato, in relazione alle somme
effettivamente affluite all'entrata, per effetto
dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come
risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti di
patronato l'erogazione delle quote di rispettiva
competenza, nei limiti del 72 per cento indicato nel comma
4, entro il primo trimestre di ogni anno e una ulteriore
erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale
assegnazione disposta con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato di cui al comma 4.
Omissis."
Comma 135:
- Si riporta il testo del comma 346 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 - Comma 346
346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel
limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro
per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al
presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante
da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A
decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni
di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente
comma e' altresi' riconosciuta la medesima indennita'
giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di
30 euro nel periodo di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non
obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente
a quaranta giorni in corso d'anno."
Comma 137:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 23. Contribuzione
1. E' stabilito un contributo ordinario nella misura
dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione
la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie,
di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito
politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.
2. A carico delle imprese o dei partiti politici che
presentano domanda di integrazione salariale straordinaria
e' stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo
5."
- Si riporta il testo vigente dei commi 30 e 31
dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita):
"Art. 2 Ammortizzatori sociali
1.- 29. Omissis
30. Il contributo addizionale di cui al comma 28 e'
restituito, successivamente al decorso del periodo di
prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del
contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene
anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine
di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a
termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene
detraendo dalle mensilita' spettanti un numero di
mensilita' ragguagliato al periodo trascorso dalla
cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della
citata legge n. 223 del 1991:
"Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
Comma 138:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
9 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015:
"Art. 9. Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro
1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione
Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di
politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, del
collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999,
nonche' delle politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di
prestazioni di sostegno del reddito collegate alla
cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in relazione
alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
c) determinazione delle modalita' operative e
dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre
forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12;
d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di
cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26
novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione degli
utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di
occupabilita', in linea con i migliori standard
internazionali, nonche' dei costi standard applicabili ai
servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente
decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con
l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonche' di
programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di
intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui
all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la
predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto
all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici
e privati;
h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4
del decreto legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle
materie di competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai
Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il
riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati
i livelli essenziali delle prestazioni in materia di
politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato
rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle
regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione
diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive
del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla
mobilita' territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n.
388 del 2000, nonche' dei fondi bilaterali di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276
del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
di aziende aventi unita' produttive ubicate in diverse
province della stessa regione o in piu' regioni e, a
richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del
progetto di riconversione e riqualificazione industriale,
assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
aziendali complesse di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione
in relazione a crisi di aziende aventi unita' produttive
ubicate in diverse province della stessa regione o in piu'
regioni, di programmi per l'adeguamento alla
globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30;
q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di promozione e coordinamento dei programmi formativi
destinati alle persone disoccupate, ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo,
nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 595
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"Art. 1 - Comma 595
595. La societa' Italia Lavoro Spa assume la
denominazione di «ANPAL Servizi Spa»."
- Si riporta il testo vigente del comma 215
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo
dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche
attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a
potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche
la sperimentazione regionale del contratto di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi
specifici."
Comma 139:
- Si riporta il testo dei commi 6-bis e 11-bis
dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 148 del
2015, come modificato dalla presente legge:
"Art. 44. Disposizioni finali e transitorie
1. - 4. Omissis
5. (abrogato).
6. Omissis
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
7. - 11. Omissis
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
"ART. 53-ter Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali."
Comma 140:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 27 Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita,
al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti
nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi
di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, il
Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono
situazioni di crisi industriale complessa, quelle
riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a
seguito di istanza della regione interessata, che,
riguardano specifici territori soggetti a recessione
economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale
derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
"Art. 21. Causali di intervento
1. L'intervento straordinario di integrazione salariale
puo' essere richiesto quando la sospensione o la riduzione
dell'attivita' lavorativa sia determinata da una delle
seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attivita'
produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarieta'.
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al
comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi
volto a fronteggiare le inefficienze della struttura
gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli
investimenti e sull'eventuale attivita' di formazione dei
lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere
finalizzato a un consistente recupero occupazionale del
personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni
dell'orario di lavoro.
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,
lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a
fronteggiare gli squilibri di natura produttiva,
finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti
esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi
da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili
finalizzati alla continuazione dell'attivita' aziendale e
alla salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2,
entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino
a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei
mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria qualora all'esito del programma di crisi
aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attivita'
produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida
cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento
occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del
monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al
primo periodo del presente comma sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del
presente comma.
5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1,
lettera c), e' stipulato dall'impresa attraverso contratti
collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una
riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in
tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di
esubero del personale anche attraverso un suo piu'
razionale impiego. La riduzione media oraria non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al
contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro
non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco
dell'intero periodo per il quale il contratto di
solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso
va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e'
ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono
specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario di
lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato
comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale. Le quote di accantonamento del
trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione
persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono
a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di
quelle relative a lavoratori licenziati per motivo
oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento
collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di
fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero
entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un
ulteriore trattamento straordinario di integrazione
salariale concesso entro 120 giorni dal termine del
trattamento precedente.
6. L'impresa non puo' richiedere l'intervento
straordinario di integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi e per causali sostanzialmente
coincidenti, l'intervento ordinario."
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, comma
1, e 22, commi 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo n.
148 del 2015:
"Art. 4. Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento
ordinario e quello straordinario di integrazione salariale
non possono superare la durata massima complessiva di 24
mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
Omissis."
"Art. 22. Durata
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
Omissis."
Comma 141:
Il citato decreto legislativo n. 148 del 2015 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
Comma 143:
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e'
riportato nelle note al comma 110.
Comma 145:
Il testo del comma 6-bis dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo n. 148 del 2015 e' riportato nelle note
al comma 139.

Comma 146:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della
speranza di vita relativa al biennio di riferimento e'
computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e
la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal
1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e'
computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti
biennali di cui al primo periodo del presente comma non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del
presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
(273) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione
del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai
fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
 


17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»."
Comma 147:
- Si riporta il testo vigente del comma 26
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2 (Armonizzazione)
1. - 25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (61) , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis."
Il testo dei commi 6 e 10 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato nelle note al
comma 146.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 (156) e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1º gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000 euro ma
inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1º luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista."
Comma 148:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183):
"Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare,
a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e
il regime di decorrenza del pensionamento vigente al
momento della maturazione dei requisiti agevolati, le
seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre
1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai
soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti
categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come
definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6
ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non
inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per
l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio
2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro
che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1°
luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori
che prestano la loro attivita' per almeno tre ore
nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto
decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro
di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali
operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto
nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si
applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro
previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di
tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti
staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso
continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee
di produzione, alla manutenzione, al rifornimento
materiali, ad attivita' di regolazione o controllo
computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato
e' esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1
abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui
alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo
le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attivita'
lavorativa, ovvero
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa
complessiva.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si
tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle
attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d),
con esclusione di quelli totalmente coperti da
contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori
dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla
Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti
agli incrementi della speranza di vita previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In via transitoria, con riferimento ai requisiti di
cui al presente comma non trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo
12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per
gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24,
comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i
lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico in presenza dei seguenti
requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il
30 giugno 2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno
rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il
31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati per
lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due
anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita'
contributiva ridotta di una unita' rispetto ai requisiti
indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
d) per l'anno 2011, un'eta' anagrafica inferiore
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di due unita' rispetto ai
requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima
Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre
2011, la riduzione del requisito di eta' anagrafica
prevista al comma 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette
attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi
all'anno da 72 a 77.
6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'
considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a) e b)
del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per
il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del periodo di
tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento
per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla
lettera b). Qualora il lavoratore di cui al commi 6 e 6-bis
abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle
altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal
predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il
periodo complessivo in cui sono state svolte le attivita'
di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un
periodo superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per
l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai
requisiti previsti nell'assicurazione generale
obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono
cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente
articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano,
fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con
effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata
in vigore del presente decreto purche', in ogni caso,
successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro."
Comma 149:
- Si riporta il testo vigente dei commi 199 e 200
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito
contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo
24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza
2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui
all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per
periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento
del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una
delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d)
del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi
del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione loro
spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni
indicate all'allegato E annesso alla presente legge che
svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni
in via continuativa attivita' lavorative per le quali e'
richiesto un impegno tale da rendere particolarmente
difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma
199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."
Comma 150:
- Si riporta il testo del comma 179 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno
tre mesi e sono in possesso di un'anzianita' contributiva
di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni."
Comma 151:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Articolo 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis."
"Articolo 70 Norme finali
1. - 3. Omissis
4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio
1988, n.186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica):
"Art. 3. Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione.
1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e'
corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore,
entro la predetta data, provvede a corrispondere in via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente
piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1,
loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente
provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal
servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
aventi causa, il trattamento di fine servizio e'
corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non
oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle analoghe prestazioni erogate
dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative
al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal
compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio
con effetto immediato qualora presentino apposita istanza
entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento di fine servizio, comunque denominato."
Il testo dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del
2011 e' riportato nelle note al comma 146.
Comma 152:
Il testo del comma 9 dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e' riportato nelle note al
comma 146.

Comma 153:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
Comma 154:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
2013, n. 157 recante "Regolamento di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie
di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e
l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2014, n. 12.
- Si riporta il testo vigente del terzo comma
dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416
(Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria):
"Art. 35 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale)
1. - 2. Omissis
3. Il trattamento straordinario di integrazione
salariale puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese
editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle
agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27,
anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto
comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi
di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una
riduzione del personale ai fini del risanamento
dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attivita'
aziendale, anche in costanza di fallimento.
Omissis."
Comma 156:
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note al
comma 151.
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Comma 159:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 29 del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 29. Fondo di integrazione salariale
1. - 3. Omissis
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne
l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
Omissis."
Comma 160:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
4 della citata legge n. 92 del 2012:
"Art. 4 Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro
1. Omissis
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Omissis."

Comma 161:
- Si riporta il testo del comma 184-bis dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne'
sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai
commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in
tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del
presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati
all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono
a formare la parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione
delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del
medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del
lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma
2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma
2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore,
in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il
limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera
g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso
stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68,
comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto e' pari al
valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
medesimo comma 182."
Comma 162:
- Si riporta il testo del comma 166 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via
sperimentale fino al 31 dicembre 2019, e' istituito
l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
L'APE e' un prestito corrisposto a quote mensili per dodici
mensilita' a un soggetto in possesso dei requisiti di cui
al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione
del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo
24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a
partire dalla maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata
di venti anni. Il prestito e' coperto da una polizza
assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza."
Il testo modificato del comma 179 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note al
comma 150.
- Si riporta il testo del comma 199 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito
contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo
24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza
2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui
all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per
periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento
del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una
delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d)
del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi
del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione loro
spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni
indicate all'allegato E annesso alla presente legge che
svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette
anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi
sette attivita' lavorative per le quali e' richiesto un
impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e
rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero
sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67."
- Si riporta il testo del comma 186 dell'articolo 1
della citata legge n.232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno
2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2
milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro
per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande
presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, del numero di domande rispetto
alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del
presente comma, la decorrenza dell'indennita' e' differita,
con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei
requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
185, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di
presentazione della domanda, al fine di garantire un numero
di accessi all'indennita' non superiore al numero
programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie."
- Si riporta il testo del comma 203 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie."
Comma 163:
Si riportano gli allegati C ed E della citata legge n.
232 del 2016, come modificati dalla presente legge (vedi
Allegato B):
"Allegato C
(Articolo 1, comma 179, lettera d))
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e
della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale
viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in
condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori
degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e
assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di
pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della
pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in
alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e
seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad
alte temperature non gia' ricompresi nella normativa del
decreto legislativo n. 67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante
dei trasporti marini e in acque interne."
"Allegato E
(Articolo 1, comma 199, lettera d))
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e
della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale
viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in
condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori
degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed
assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di
pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della
pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in
alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e
seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad
alte temperature non gia' ricompresi nella normativa del
decreto legislativo n. 67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante
dei trasporti marini e in acque interne."
Comma 164:
Il testo del comma 179 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note al comma 150.
Il testo del comma 199 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note al comma 162.
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
9-ter del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale):
"Art. 9-ter (Disposizioni in materia di lavoro
agricolo)
1. - 3. Omissis
4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel
senso che ai fini della determinazione del diritto alla
pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
sono richiesti 35 anni di anzianita' assicurativa e un
requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con
esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa
per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione.
L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai
fini del diritto a pensione di anzianita' e' costituito da
156 contributi giornalieri.
Omissis."
Comma 165:
Il testo del comma 179 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note al comma 150.
Si riporta l'Allegato A del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio
2017, n. 88 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1,
commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
in materia di APE sociale), pubblicato nella Gazz. Uff. 16
giugno 2017, n. 138 :
" Allegato A (articolo 2, comma 1, lett. d)
Caratteristiche delle attivita' lavorative indicate
nell'allegato C annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, e ammesse al beneficio.
a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e
della manutenzione degli edifici
Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei
settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della
manutenzione degli edifici
Le professioni comprese in questo gruppo si occupano,
utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse,
dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali,
della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di
edifici e di opere pubbliche, nonche' del mantenimento del
decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle
stesse.
Fanno parte di tale gruppo gli operai dell' industria
estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli
edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe
e altre opere pubbliche
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni
Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Le professioni comprese in questa unita' manovrano
macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di
materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il
posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante
il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio
delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle
caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e
di contesto, della natura del carico e delle norme
applicabili.
Conduttori di macchinari mobili per la perforazione
nelle costruzioni
Le professioni comprese in questa categoria manovrano
macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni,
ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne
dirigono e controllano l'azione durante il lavoro,
provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle
caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e
dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere
e delle norme applicabili.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
c) Conciatori di pelli e di pellicce
Le professioni comprese in questa unita' si occupano
della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli
e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia,
nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di
rifinitura i materiali della pelle animale in modo da
renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi
di abbigliamento, accessori di varia utilita', calzature,
rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale
viaggiante
Conduttori di convogli ferroviari
Le professioni comprese in questa categoria conducono
locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a
vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.
Personale viaggiante
Personale che espleta la sua attivita' lavorativa a
bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
Le professioni comprese in questa unita' guidano
autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci,
sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico,
provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle
caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle
norme applicabili
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
f) Personale delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
Professioni sanitarie infermieristiche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA
SANITA' 14 settembre 1994, n. 739
Professioni sanitarie ostetriche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA
SANITA' 14 settembre 1994, n. 740
Le attivita' devono essere con lavoro organizzato a
turni ed espletate nelle strutture ospedaliere
g) Addetti all'assistenza personale di persone in
condizioni di non autosufficienza
Addetti all'assistenza personale
Le professioni comprese in questa unita' assistono,
nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in
convalescenza, disabili, in condizione transitoria o
permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi,
le aiutano a svolgere le normali attivita' quotidiane, a
curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualita' della
vita. Attivita' espletate anche presso le famiglie
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori
degli asili nido
Le professioni comprese in questa unita' organizzano,
progettano e realizzano attivita' didattiche finalizzate,
attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere
lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei
bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita',
valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle
decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e
sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo
di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili
lungo il percorso scolastico.
L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a.
servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e
micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b.
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e
assimilati
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Le professioni classificate in questa categoria
provvedono alle operazioni di carico, scarico e
movimentazione delle merci all'interno di aeroporti,
stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per
le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei
viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture
ricettive.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
l) Personale non qualificato addetto ai servizi di
pulizia
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
di uffici ed esercizi commerciali
Le professioni classificate in questa categoria
mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese,
organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.
Personale non qualificato addetto alla pulizia nei
servizi di alloggio e nelle navi
Le professioni classificate in questa categoria cura il
riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine
e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle
lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a
disposizione dei clienti.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori
di rifiuti
Le professioni classificate in questa unita' provvedono
alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici,
nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento
sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si
occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei
materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di
trasporto
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
88 del 2017:
"Art. 11. Monitoraggio e criteri di ordinamento delle
domande e gestione della clausola di salvaguardia
1. Il monitoraggio delle domande positivamente
certificate, ai fini della individuazione di eventuali
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente
disponibili per legge, e' effettuato dall'INPS, sulla base
della data di raggiungimento del requisito anagrafico per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui
all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011
e, a parita' di requisito, della data di presentazione
della domanda di riconoscimento delle condizioni per
l'accesso all'APE sociale.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il
procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 186, della legge
n. 232 del 2016 valutato anche in via prospettica, l'INPS
provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal
beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza
dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di
ordinamento previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per
l'anno 2017 e per l'anno 2018 residuino le necessarie
risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare
nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3,
positivamente certificate e sulla base del criterio di
ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e'
possibile concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse
finanziarie annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si
provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di
servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241."
Comma 166:
Il testo modificato del comma 199 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note al
comma 162.
Si riporta l'Allegato A del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio
2017, n. 87 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1,
commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
in materia di riduzione del requisito contributivo di
accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d.
precoci):
"Allegato A (articolo 3, comma 1, lettera d)
Caratteristiche delle attivita' lavorative indicate
nell'allegato E annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, e ammesse al beneficio
a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e
della manutenzione degli edifici
Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei
settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della
manutenzione degli edifici.
Le professioni comprese in questo gruppo si occupano,
utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse,
dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali,
della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di
edifici e di opere pubbliche, nonche' del mantenimento del
decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle
stesse.
Fanno parte di tale gruppo gli operai dell' industria
estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli
edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe
e altre opere pubbliche.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni
Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Le professioni comprese in questa unita' manovrano
macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di
materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il
posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante
il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio
delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle
caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e
di contesto, della natura del carico e delle norme
applicabili.
Conduttori di macchinari mobili per la perforazione
nelle costruzioni
Le professioni comprese in questa categoria manovrano
macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni,
ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne
dirigono e controllano l'azione durante il lavoro,
provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle
caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e
dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere
e delle norme applicabili.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
c) Conciatori di pelli e di pellicce
Le professioni comprese in questa unita' si occupano
della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli
e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia,
nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di
rifinitura i materiali della pelle animale in modo da
renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi
di abbigliamento, accessori di varia utilita', calzature,
rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale
viaggiante
Conduttori di convogli ferroviari
Le professioni comprese in questa categoria conducono
locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a
vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.
Personale viaggiante
Personale che espleta la sua attivita' lavorativa a
bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
Le professioni comprese in questa unita' guidano
autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci,
sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico,
provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle
caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle
norme applicabili
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
f) Personale delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
Professioni sanitarie infermieristiche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA
SANITA' 14 settembre 1994, n. 739
Professioni sanitarie ostetriche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA
SANITA' 14 settembre 1994, n. 740
Le attivita' devono essere con lavoro organizzato a
turni ed espletate nelle strutture ospedaliere
g) Addetti all'assistenza personale di persone in
condizioni di non autosufficienza
Addetti all'assistenza personale
Le professioni comprese in questa unita' assistono,
nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in
convalescenza, disabili, in condizione transitoria o
permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi,
le aiutano a svolgere le normali attivita' quotidiane, a
curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualita' della
vita. Attivita' espletate anche presso le famiglie
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori
degli asili nido
Le professioni comprese in questa unita' organizzano,
progettano e realizzano attivita' didattiche finalizzate,
attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere
lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei
bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita',
valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle
decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e
sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo
di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili
lungo il percorso scolastico.
L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a.
servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e
micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b.
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e
assimilati
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Le professioni classificate in questa categoria
provvedono alle operazioni di carico, scarico e
movimentazione delle merci all'interno di aeroporti,
stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per
le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei
viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture
ricettive.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
l) Personale non qualificato addetto ai servizi di
pulizia
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
di uffici ed esercizi commerciali
Le professioni classificate in questa categoria
mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese,
organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.
Personale non qualificato addetto alla pulizia nei
servizi di alloggio e nelle navi
Le professioni classificate in questa categoria cura il
riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine
e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle
lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a
disposizione dei clienti.
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE
m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori
di rifiuti
Le professioni classificate in questa unita' provvedono
alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici,
nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento
sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si
occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei
materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di
trasporto
LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER
MILLE."
Comma 167:
Il testo del comma 179 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note al comma 150.
Il testo modificato del comma 186 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note al
comma 162.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 14 Conferenza di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9."
Comma 168:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i
requisiti e le modalita' di accesso alle prestazioni nel
rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio
di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di
contribuzione definita e di prestazione definita possono
essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
ad un massimo del 50 per cento del montante finale
accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo
complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia
provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita
derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del
montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la stessa puo' essere erogata in
capitale.
4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e
maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel
regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni
successivi, e che abbiano maturato alla data di
presentazione della domanda di accesso alla rendita
integrativa di cui al presente comma un requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi
obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme
pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in
regime di prestazione definita, possono essere erogate, in
tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di
rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa
temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento
dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia
e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale,
per il periodo considerato, pari al montante accumulato
richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale
del montante residuo non rileva la parte di prestazione
richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea
anticipata.
4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e'
riconosciuta altresi' ai lavoratori che risultino
inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro
mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i
dieci anni successivi.
4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di
cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti
nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica
complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di
iscrizione alla forma di previdenza complementare e'
anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima
del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il
percettore della rendita anticipata ha facolta' di non
avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente
comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione
dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e'
assoggettata a tassazione ordinaria.
4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono
imputate, ai fini della determinazione del relativo
imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione
medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte
eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al
31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º
gennaio 2007.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a
4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che
aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro
destinate.
5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per
l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di
morte del titolare della prestazione pensionistica, la
restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del
montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai
medesimi di una rendita calcolata in base al montante
residuale. In tale caso e' autorizzata la stipula di
contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte
o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate
in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di rendita sono imponibili
per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se
determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche comunque erogate e' operata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni
erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo
precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui
risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni
erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai
soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare
comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
possono richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e'
applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa
di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
totale dei versamenti, comprese le quote del TFR,
maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate,
effettuati alle forme pensionistiche complementari a
decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette
forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a
scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti
alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al
contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata
al momento della fruizione dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
10. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni
individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, le prestazioni
pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi
limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
vigore per le pensioni a carico degli istituti di
previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I
crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e
parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun
vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14 del
citato decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14. Permanenza nella forma pensionistica
complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione
e portabilita'
1. Omissis
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare gli statuti e i
regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attivita';
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento
della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita',
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i casi di invalidita' permanente che comporti
la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi.
Omissis."
Comma 169:
- Si riporta il testo del comma 192 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' per il personale degli enti pubblici di
ricerca, che accedono a RITA di cui all'articolo 11, comma
4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e
cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine
rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in
cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla
corresponsione degli stessi secondo le disposizioni
dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia
di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque
denominato."
Comma 170:
Il testo vigente dei commi 6 e 6-bis dell'articolo 1
del citato decreto legislativo n. 67 del 2011 e' riportato
nelle note al comma 148.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
"Art. 1
1. - 2. Omissis
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita'
contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n.
243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette
anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della
vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova
in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la
concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350
milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Omissis."
Comma 171:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dal
comma 176 della presente legge:
"Art. 8. Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari puo' essere attuato mediante il versamento di
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o
del committente e attraverso il conferimento del TFR
maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi
professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico
dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai
titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti
fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate
forme e' attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti
dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di
determinare liberamente l'entita' della contribuzione a
proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base
collettiva, le modalita' e la misura minima della
contribuzione a carico del datore di lavoro e del
lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e
dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra
soli lavoratori determinano il livello minimo della
contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da
destinare alle forme pensionistiche complementari e'
stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori
dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per
il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi
particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci
lavoratori di societa' cooperative, secondo la tipologia
del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione
assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo
d'imposta precedente. Gli accordi possono anche stabilire
la percentuale minima di TFR maturando da destinare a
previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il
conferimento e' totale.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di
cui siano destinatari i dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche
debbono essere definiti in sede di determinazione del
trattamento economico, secondo procedure coerenti alla
natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di
lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi
dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un
importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi
versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle
medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16;
ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105,
comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi
versati che non hanno fruito della deduzione, compresi
quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente
comunica alla forma pensionistica complementare, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato
effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data
in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non
dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei
redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei
confronti del quale dette persone sono a carico la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel
comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei
venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a
tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi
eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un
importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme
pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalita' esplicite: entro sei mesi dalla data di
prima assunzione il lavoratore puo' conferire l'intero
importo del TFR maturando ad una forma di previdenza
complementare dallo stesso prescelta; qualora, in
alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di
tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro, tale scelta puo' essere successivamente
revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad
una forma pensionistica complementare dallo stesso
prescelta;
b) modalita' tacite: nel caso in cui il lavoratore nel
periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima
alcuna volonta', a decorrere dal mese successivo alla
scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei
dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista
dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali,
salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che
preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra
quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2),
della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve
essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in
modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche di
cui al n. 1), il TFR maturando e' trasferito, salvo diverso
accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il
maggior numero di lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui
ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR
maturando alla forma pensionistica complementare
individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizza-zioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti
del settore privato;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione
alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29
aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20,
qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita, e' consentito
scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data
di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo
TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna
volonta', alla forma complementare collettiva alla quale
gli stessi abbiano gia' aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche
complementari, e' consentito scegliere, entro sei mesi
dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso
il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella
misura gia' fissata dagli accordi o contratti collettivi,
ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento
del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con
possibilita' di incrementi successivi, ad una forma
pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano
alcuna volonta', si applica quanto previsto alla lettera
b).
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto
dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili.
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai
fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che
non abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve ricevere
dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative
alla forma pensionistica complementare verso la quale il
TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono, in caso di
conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme
nella linea a contenuto piu' prudenziale tali da garantire
la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei
limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al
tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata
tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non
comporta l'obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore puo'
decidere, tuttavia, di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo
autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale
caso comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo
e il fondo di destinazione. Il datore puo' a sua volta
decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche
aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla
quale il lavoratore ha gia' aderito, ovvero a quella
prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il
lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica
complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche
aziendali, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e
secondo le modalita' stabilite dai predetti contratti o
accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari puo' proseguire volontariamente oltre il
raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente,
alla data del pensionamento, possa far valere almeno un
anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di
determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo
ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non
fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o
di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma
pensionistica complementare dell'importo corrispondente
agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati
tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la
coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
presso la forma pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i
criteri stabiliti dalla COVIP, le modalita' in base alle
quali l'aderente puo' suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all'interno della
forma pensionistica medesima, nonche' le modalita'
attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione
individuale a una o piu' linee."
Comma 173:
Il testo vigente del comma 3 dell'articolo 17 della
citata legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note al
comma 58.
Comma 174:
Il testo del comma 9 dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005 e' riportato nelle Note al
comma 171.
Comma 176:
Il testo modificato del comma 7 dell'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e' riportato
nelle note al comma 171.
Comma 178:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 35 (Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP)
1. - 2. Omissis
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono
autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e
dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di
anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali nel loro complesso.
Omissis."
Comma 179:
Il testo vigente dell'articolo 14 della citata legge n.
241 del 1990 e' riportato nelle note al comma 167.
Comma 180:
- Si riporta il testo del comma 312 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"312. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare
l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli
obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge
11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari
di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e
sostegno del reddito previste dalla normativa vigente,
coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita'
sociale in favore di comuni o enti locali, nonche' in
favore dei detenuti e degli internati impegnati in
attivita' volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21,
comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei
soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai sensi
dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma
8-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo
168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti
asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno,
trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142."
Comma 181:
- Si riporta il testo del comma 87 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"87. Per le finalita' di cui al comma 86 del presente
articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' integrato di euro 3
milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019."
Comma 182:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza), come modificato dalla presente
legge:
"2. Gestione.
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia
gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla
natura pubblica dell'attivita' svolta.
1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti
in gestione, restando peraltro in facolta' delle stesse di
concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i
gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I va-lori e le
disponibilita' affidati ai gestori secondo le modalita' e i
criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni
caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le
associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la
domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati
tutti i valori conferiti in gestione, anche se non
individualmente determinati o individuati e anche se
depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l'accertamento dei valori oggetto della do-manda e' ammessa
ogni prova documentale, compresi i rendiconti redatti dal
gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e
sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle
fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un
deposita-rio non sono ammesse azioni dei creditori del
depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli
stessi.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno
triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile
indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei
provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo
economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei
bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge
9 marzo 1989, n. 88.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo
economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del
commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello
stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario
dell'associazione o della fondazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri
previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione
coatta, in quanto applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi
violazioni di legge afferenti la corretta gestione
dell'associazione o della fondazione, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario
straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina,
avvia e conclude la procedura per rieleggere gli
amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo
statuto."
Comma 183:
Il citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti."
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1- quater Omissis
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
Comma 185:
- Si riporta il testo vigente del comma 15
dell'articolo 69 della citata legge n. 388 del 2000:
"Articolo 69. (Disposizioni relative al sistema
pensionistico)
1. - 14. Omissis
15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di
cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non
determinano oneri od utili.
Omissis."
Comma 186:
- Si riporta il testo vigente del comma 116
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le
vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso
l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni
2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano
contratto la patologia, o per esposizione familiare a
lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero
per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di
cui al presente comma sono a valere sulle disponibilita'
presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Comma 187:
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e' riportato nelle note al
comma 183.
Comma 188:
- Si riporta il testo del comma 278 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"278. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per
le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro
che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate
per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato
applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n.
257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non
escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme
generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con
essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei
superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie
asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti e'
dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e
non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o
con verbale di conciliazione giudiziale. Le procedure e le
modalita' di erogazione delle prestazioni sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge."
Comma 189:
- Si riporta il testo vigente del comma 241
dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007:
"241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le
vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte
in favore degli eredi."
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro):
"Art. 11. Attivita' promozionali
1. - 4. Omissis
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis."
Comma 190:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni
per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'), come modificato dalla presente legge e che
verra' abrogato dal 1° luglio 2018, (come stabilito dal
comma 192 della presente legge):
"Art. 3. Beneficiari
1. Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai nuclei
familiari che risultano, al momento della presentazione
della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti
requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di residenza e di
soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere
congiuntamente:
1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo;
2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno
due anni al momento di presentazione della domanda;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo
familiare del richiedente deve essere in possesso
congiuntamente di:
1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non
superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla
casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad
una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri
1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una
situazione economica aggiornata nei casi e secondo le
modalita' di cui agli articoli 10 e 11;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad
altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare
deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o
avente piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero
motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro
mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli
e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione
fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi
della disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o
avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di
prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo
familiare, con riferimento alla sua composizione come
risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della
richiesta in una delle seguenti condizioni:
a) presenza di un componente di eta' minore di anni 18;
b) presenza di una persona con disabilita' e di almeno
un suo genitore ovvero di un suo tutore;
c) presenza di una donna in stato di gravidanza
accertata. La documentazione medica attestante lo stato di
gravidanza e la data presunta del parto e' rilasciata da
una struttura pubblica e allegata alla richiesta del
beneficio, che puo' essere presentata non prima di quattro
mesi dalla data presunta del parto;
d) presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o
superiore a 55 anni, che si trovi in stato di
disoccupazione.
3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si
considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori
il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il ReI non e' in ogni caso compatibile con la
contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente
il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione involontaria."
Comma 191:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata
legge n. 147 del 2017, come modificato dalla presente legge
e i cui commi 1, lettera c), e 2 verranno abrogati dal 1°
luglio 2018, (come stabilito dal comma 192 della presente
legge) e come ulteriormente modificato dal comma 199 della
presente legge:
"Art. 8. Piano nazionale per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale
1. Ai fini della progressiva estensione della platea
dei beneficiari e del graduale incremento dell'entita' del
beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse
eventualmente disponibili a valere sul Fondo Poverta', il
Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, di seguito denominato «Piano», puo' modificare,
con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i
seguenti elementi:
a) le soglie degli indicatori della condizione
economica, incrementando i valori di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b);
b) gli indicatori del tenore di vita, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i
nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo
3, comma 2;
d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4,
comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui
alla lettera a), nonche' il parametro per cui tale valore
e' moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al
settantacinque per cento, fino all'unita';
e) la previsione di incremento delle soglie di accesso
e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per
la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti;
f) il massimale del beneficio economico erogabile, di
cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche
di cui alla lettera d), assicurando comunque che il
beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su
base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con
cinque o piu' componenti; a decorrere dal terzo Piano il
massimale del beneficio economico puo' essere elevato oltre
detto ammontare;
g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali
territoriali di contrasto alla poverta', di cui
all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore
al quindici per cento incrementata al venti per cento a
decorrere dal 2020, delle risorse disponibili a valere sul
Fondo Poverta', di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata
al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi
sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al
primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con
riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo
Poverta' non destinati all'ampliamento del numero dei
beneficiari;
h) le modalita' di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 4, comma 5;
i) i termini temporali per la definizione della
valutazione multidimensionale, della progettazione
personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei
requisiti e il riconoscimento del beneficio di cui
all'articolo 9;
l) il limite mensile di prelievo di contante mediante
la Carta ReI, nonche' le categorie di beni e servizi di
prima necessita' acquistabili mediante la medesima Carta.
2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari
del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non siano
sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei
familiari nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
il Piano puo' introdurre una scala di valutazione del
bisogno per individuare, nei limiti delle risorse
disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di
valutazione e' costruita avuto riguardo alla condizione
economica, ai carichi familiari e di cura e alla situazione
occupazionale.
3. Il Piano puo' procedere all'aggiornamento degli
indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche
in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo
Poverta', laddove in esito al monitoraggio della spesa
emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo,
sulla base della dotazione a legislazione vigente, in
relazione all'estensione della platea o all'incremento del
beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.
4. Il Piano e' adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997."
Comma 193:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'articolo 4
del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Beneficio economico
1. Il beneficio economico del ReI e' pari, su base
annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il
parametro della scala di equivalenza corrispondente alla
specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle
maggiorazioni di cui all'allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
nonche' per un parametro pari, in sede di prima
applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non puo'
eccedere, in sede di prima applicazione, il limite
dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
incrementato del 10 per cento. Il valore mensile del ReI e'
pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
2. - 4. Omissis
5. Il beneficio economico del ReI e' riconosciuto per
un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e,
superati tali limiti, non puo' essere rinnovato se non
trascorsi almeno sei mesi da quando ne e' cessato il
godimento. In caso di rinnovo, la durata e' fissata, in
sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a
dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta'
e all'esclusione sociale, anche in esito a valutazioni
sull'efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall'area
della poverta' in relazione alla durata del beneficio, puo'
prevedere la possibilita' di rinnovare ulteriormente il
beneficio per le durate e con sospensioni definite dal
Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al
primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un
periodo di sospensione antecedente al rinnovo. Nel caso in
cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio
economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20
su base mensile, esso e' versato in soluzioni annuali. Nel
caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare
nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui
al primo periodo del presente comma.
 


Omissis."
Comma 194:
Il testo modificato del comma 5 dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 147 del 2017 e' riportato
nelle note al comma 193.

Comma 195:
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
7 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Interventi e servizi sociali per il contrasto
alla poverta'
1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i
sostegni da individuare nel progetto personalizzato
afferenti al sistema integrato di interventi e servizi
sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:
a) segretariato sociale, inclusi i servizi per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5,
comma 1;
b) servizio sociale professionale per la presa in
carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui
alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo
del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale,
incluso il supporto nella gestione delle spese e del
bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi
di prossimita';
f) sostegno alla genitorialita' e servizio di
mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo
Poverta' e' attribuita agli ambiti territoriali delle
regioni per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle
politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre
aree eventualmente coinvolte nella valutazione e
progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Poverta' destinata al
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di
cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a
297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel
2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,
inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota puo'
essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui
fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti
finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Poverta'
attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei
limiti della medesima, sono definiti nell'atto di
programmazione ovvero nel Piano regionale di cui
all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni
programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui
all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procede all'erogazione delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una
volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di
programmazione ovvero del Piano regionale con le finalita'
del Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta'.
Omissis."
Comma 196:
- Si riporta il testo vigente del comma 386
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'."
Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 147 del 2017 e' riportato nelle note al comma 191.

Comma 197:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20. Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del Fondo Poverta' e' determinata in
2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di
euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in
2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini
dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui
all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747
milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale
disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma
3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158
milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per
l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno
2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del
Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui
al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo
Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di
cui al comma 1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni
beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari
alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna
annualita' in cui il beneficio e' erogato. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di
riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non
accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione
dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione
dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni del beneficio successive
all'esaurimento delle risorse non accantonate.
3. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del
beneficio economico del ReI, inviando entro il 10 di
ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
2, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS
comunica, in ogni caso, nel piu' breve tempo consentito, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento,
da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi
del comma 2, del novanta per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.
4. Le risorse afferenti al Fondo Poverta' eventualmente
non impegnate nell'esercizio di competenza, possono esserlo
in quello successivo, con priorita' rispetto a quelle
impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando
comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1,
le risorse non destinate al beneficio economico del ReI, ai
sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al rafforzamento degli
interventi e dei servizi territoriali per il contrasto alla
poverta', ai sensi dell'articolo 7, possono essere
destinate al finanziamento di programmi straordinari volti
a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei servizi
di presa in carico, in particolare, mediante specifico
supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli
formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2,
lettera c), nonche' al finanziamento degli interventi di
tutoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d). Le
risorse possono altresi' essere utilizzate per agevolare
l'implementazione della Banca dati ReI, per la valutazione
degli interventi ai sensi dell'articolo 15, comma 5,
nonche' per le iniziative di comunicazione e informazione
sul ReI. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
di cui al presente comma e gli specifici utilizzi in
ciascun anno."
Comma 198:
Il citato decreto legislativo n. 147 del 2017 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2017, n. 240.
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e' riportato
nelle note al comma 110.
Comma 199:
Il testo modificato del comma 1 dell'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 147 del 2017 e' riportato
nelle note al comma 191.
Comma 200:
- Si riporta il testo vigente del comma 27
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. - 26. Omissis
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
Omissis."
Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 147 del 2017 e' riportato nelle note
al comma 195.
Sui riporta il testo vigente del comma 28 dell'articolo
9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi 557 e 562
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) ;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali."
"562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."

Comma 201:
Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 recante
"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
maggio 1999, n. 125.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
3 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999:
"Art.3. Modalita' di perseguimento degli scopi
statutari.
1. Omissis
2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di
funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di
finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione,
diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore
di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese
strumentali, delle cooperative che operano nel settore
dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero,
delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni.
Omissis."
Si riporta l'articolo 114 della Costituzione:
"Art. 114. La Repubblica e' costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante
"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

Comma 203:
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note
all'art. 50.
Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della citata
legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle note all'art. 51.
Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 388 del
2000 e' riportato nelle note al comma 51.
Comma 208:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 2,
comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e
per la limitazione degli sprechi), come modificato da
questo comma e dal comma 209 della presente legge:
"Art. 1. Finalita'
1. La presente legge persegue la finalita' di ridurre
gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione,
trasformazione, distribuzione e somministrazione di
prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti,
attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi
prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze
alimentari a fini di solidarieta' sociale, destinandole in
via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la dona-zione di medicinali,
di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di
solidarieta' sociale;
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi
sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni
volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il
riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita
dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi
generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione
dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma
1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal
Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare
previsto dal medesimo Programma nonche' alla riduzione
della quantita' dei rifiuti biodegradabili avviati allo
smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attivita' di ricerca, informazione e
sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle
materie oggetto della presente legge, con particolare
riferimento alle giovani generazioni."
"Art. 2. Definizioni
1. Al fine della presente legge si intendono per:
a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti
pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che
svolgono attivita' connesse ad una delle fasi di
produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione
e somministrazione degli alimenti;
b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonche' gli
enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza
con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita'
sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi
gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117;
c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari,
agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il
mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del
prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti
aziendali di vendita; rimanenze di attivita' promozionali;
prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi
prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi
meteorologici; invenduti a causa di errori nella
programmazione della produzione; non idonei alla
commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio
secondario che non inficiano le idonee condizioni di
conservazione;
d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti
alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni
commerciali o estetiche ovvero per prossimita' della data
di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente
destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di
un possibile uso alternativo, sono destinati a essere
smaltiti;
e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;
f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla
quale un prodotto alimentare conserva le sue proprieta'
specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli
alimenti che hanno superato tale termine possono essere
ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo l'integrita'
dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di
conservazione;
g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il
termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto
deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale
essi sono considerati a rischio e non possono essere
trasferiti ne' consumati.
g-bis) "medicinali destinati alla donazione": i
medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in
possesso del donatore, con confezionamento primario e
secondario integro, in corso di validita', correttamente
conservati secondo le indicazioni del produttore riportate
negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in
questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i
medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da
banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non
sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni
o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari, tali in ogni caso da non
compromettere l'idoneita' all'utilizzo con riguardo alla
qualita', tracciabilita', sicurezza ed efficacia per il
consumatore finale, possono essere donati alle associazioni
che possono garantire, attraverso medici o farmacisti
presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi
medicinali. Possono altresi' essere donati, nel rispetto
dei principi stabiliti dal decreto del Ministro della
sanita' 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le modalita'
previste dalla circolare del Ministro della salute del 23
marzo 2017, i medicinali per i quali non e' ancora stata
autorizzata l'immissione in commercio in Italia;
g-ter) "soggetti donatori del farmaco": le farmacie, i
grossisti, le parafarmacie, come individuate ai sensi
dell'arti-colo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti
locali, i loro concessionari per la vendita e i loro
distributori;
g-quater) "articoli di medicazione": gli articoli di
cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
g-quinquies) "altri prodotti": i prodotti che saranno
individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera
e)."
- Si riporta il testo degli articoli 8, 9, comma 2, 11,
16 e 18 della citata legge n. 166 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 8. Tavolo di coordinamento
1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, le funzioni e la
composizione del Tavolo permanente di coordinamento, di cui
al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 17 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito denominato
«Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri:
a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:
1) formulazione di proposte e pareri relativi alla
gestione del Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni
liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonche'
a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli
sprechi;
2) formulazione di proposte per lo sviluppo di
iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla
donazione e al recupero di eccedenze alimentari nonche' per
la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di
natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;
3) formulazione di proposte per la definizione di
provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti
coinvolti nella donazione, nel recupero e nella
distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di
denaro, beni e servizi;
4) svolgimento di attivita' di monitoraggio delle
eccedenze e degli sprechi alimentari;
5) promozione di progetti innovativi e studi
finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e
all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare
riferimento alla loro destinazione agli indigenti;
6) formulazione di proposte per favorire la messa in
rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti
pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari
agli indigenti su base territoriale;
b) il Tavolo e' composto da:
1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ad uno dei quali e'
attribuito il compito di presiedere i lavori;
2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
3) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero della salute;
5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente
parte del Comitato tecnico scientifico per
l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti;
6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
7) quattro rappresentanti designati dalle associazioni
comparativamente piu' rappresentative della distribuzione;
8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi
caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini
dell'assegnazione dei prodotti alimentari;
9) tre rappresentanti designati dalle associazioni
comparativamente piu' rappresentative della trasformazione,
anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;
10) due rappresentanti designati dalle associazioni
comparativamente piu' rappresentative della
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui
uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;
11) due rappresentanti designati dalle associazioni
agricole;
12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle
province autonome;
13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI);
14) due rappresentanti designati dalle associazioni
comparativamente piu' rappresentative dei mercati
agroalimentari all'ingrosso;
15) un rappresentante della cooperazione agricola.
2. Le attivita' del Tavolo sono rese pubbliche nel sito
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e costituiscono oggetto di una relazione
annuale alle Camere.
3. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla
corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita'
o rimborsi di spese comunque denominati.
3-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il
Tavolo puo' avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti
dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1,
lettera b), nonche' di altri esperti di set-tore."
"Art. 9. Promozione, formazione e misure preventive in
materia di riduzione degli sprechi
1. Omissis
2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di
acquisto improntati a criteri di solidarieta' e di
sostenibilita' nonche' di incentivare il recupero e la
redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati
raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione
degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione
pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli
sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del
diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo
di risorse naturali e alle possibili misure per il
contrasto degli sprechi medesimi. Le campagne di promozione
di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di
solidarieta' e di sostenibilita' e le campagne volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle
conseguenze negative degli sprechi alimentari sono
pianificate sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti.
Omissis."
"Art. 11. Rifinanziamento del fondo per la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi
integrati o di rete finalizzati alla limitazione degli
sprechi e all'impiego delle eccedenze
1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziato nella misura di 2
milioni di euro per l'anno 2016.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un
fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di
progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi
alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della
shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento
dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2
della presente legge, con particolare riferimento ai beni
alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonche'
alla promozione della produzione di imballaggi
riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento
di progetti di servizio civile nazionale. Le modalita' di
utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno
2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
"Art. 16 Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite
di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti
a fini di solidarieta' sociale
1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le
seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si
realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge:
a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c);
b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal
decreto del Ministro della salute adottato ai sensi
dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della
presente legge;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella
A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu'
commercializzati, purche' in confezioni integre,
correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e
l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della
persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa,
degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi
medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di
cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari;
e) degli altri prodotti individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
del comma 7, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari.
2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che:
a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento
di trasporto avente le caratteristiche determinate con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento
equipollente;
b) il donatore trasmetta agli uffici
dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia
di finanza competenti, per via telematica, una
comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in
ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse,
dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o
nel documento equipollente nonche' del valore dei beni
ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.
La comunicazione e' trasmessa entro il giorno 5 del mese
successivo a quello in cui sono state effettuate le
cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore e'
esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla
presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari
facilmente deperibili, nonche' per le cessioni che,
singolarmente considerate, siano di valore non superiore a
15.000 euro;
c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine
del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita
dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei
documenti di trasporto o dei documenti equipollenti
relativi alle cessioni ricevute, nonche' l'impegno ad
utilizzare i beni medesimi in conformita' alle proprie
finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un
utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente
donatario si considerano effettuate, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
nell'esercizio di un'attivita' commerciale.
4. (abrogato).
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti
farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri
prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro»;
2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle
seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione
che per ogni singola cessione sia predisposto un documento
di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento
equipollente, contenente l'indicazione della data, degli
estremi identificativi del cedente, del cessionario e
dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della
qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a
condizione che il soggetto beneficiario effettui
un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni
ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con
l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di
documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e
in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente
i beni ricevuti in conformita' alle finalita'
istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici
fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi
l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale
senza scopo di lucro».
6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono
inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di
conservazione, purche' siano garantite l'integrita'
dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di
conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche' altri
prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro,»;
b) dopo le parole: «decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le
seguenti: «agli enti pubblici nonche' agli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita',».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo
8, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, gli altri prodotti di cui al comma 1, lettera e)
del presente articolo."
"Art. 18. Disposizioni finali
1. Le donazioni di cui alla presente legge, come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non
richiedono la forma scritta per la loro validita' e alle
stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V
del libro secondo del codice civile.
1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo
2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato."
Comma 209:
Il testo modificato del comma 1 dell'articolo 2 della
citata legge n. 166 del 2016 e' riportato nelle note al
comma 208.
Comma 210:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme
per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17,
penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. Quando il provvedimento che dispone la
confisca divenga inoppugnabile, l'autorita' di cui al primo
comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza
l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da
eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi
del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata
copia autentica dell'ordinanza.
Le somme ricavate dalla vendita sono versate
all'ufficio del registro e devolute all'erario.
Quando siano state confiscate cose di interesse
storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che
hanno interesse scientifico o culturale l'autorita' di cui
al primo comma ne da' comunicazione rispettivamente, per le
prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e,
per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri
possono disporre con decreto che le cose confiscate o
talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile
dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a
provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni
dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma
precedente, l'autorita' che l'ha inviata procede ai sensi
del primo comma.
Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte
di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo
Stato, ovvero valori di bollo, l'autorita' di cui al primo
comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro
e la devoluzione all'erario.
Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari
idonei al consumo umano o animale, l'autorita' di cui al
primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici
ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche
e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale
anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi
di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',
compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117."
Comma 211:
- Si riporta il testo del comma 236 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"236. Gli enti pubblici nonche' gli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', compresi gli enti del Terzo
settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che effettuano,
a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli
indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori
del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' i citati
operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente
prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale
obiettivo e' raggiunto anche mediante la predisposizione di
specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in
conformita' alle garanzie speciali previste dall'articolo 8
del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive
modificazioni, validati dal Ministero della salute."
Comma 212:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 25 giugno 2003, n. 155 (Disciplina della
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarieta' sociale), come modificato dalla presente
legge:
"1. Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici
e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale.
1. Gli enti pubblici nonche' gli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', compresi gli enti del Terzo
settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che effettuano,
a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti
alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti
agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio
prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato
di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
stessi."

Comma 213:

- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 157
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE), come modificato dalla presente legge:
"Art. 157. Sistemi di raccolta di medicinali
inutilizzati o scaduti
1. Omissis
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate
modalita' che rendono possibile la donazione di medicinali
non utilizzati a enti del Terzo settore di cui al codice
del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da
parte di queste, in confezioni integre, correttamente
conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale
da garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia
originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in
frigorifero a temperature controllate, dei medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei
medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con
il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e
delle attrezzature idonei a garantirne la corretta
conservazione e le procedure volte alla tracciabilita' dei
lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Agli enti del
Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' consentita la
distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati
direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro
presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a
condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi
di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che
svolgono attivita' assistenziale sono equiparati, nei
limiti del servizio prestato, al consumatore finale
rispetto alla detenzione e alla conservazione dei
medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso
dei medicinali oggetto di donazione."
Comma 215:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a
norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248):
"Art. 2. Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia
e l'adolescenza.
1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle
politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarieta'
sociale, e' composto da:
a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti
amministrazioni:
1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le
politiche della famiglia;
2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le
politiche giovanili;
3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari
opportunita';
4) Ministero della solidarieta' sociale;
5) Ministero della pubblica istruzione;
6) Ministero della salute;
7) Ministero degli affari esteri;
8) Ministero dell'interno;
9) Ministero della giustizia;
10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
11) Ministero dell'economia e delle finanze;
12) Ministero delle comunicazioni;
b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di
Firenze;
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia;
f) un rappresentante dell'Unione province italiane;
g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle
comunita' montane;
h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;
i) un rappresentante della Societa' italiana di
pediatria;
l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni
sindacali CGIL, CISL e UIL;
m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i
minorenni;
n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale
delle assistenti sociali (SUNAS);
o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli
assistenti sociali;
p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli
psicologi;
q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli
avvocati per la famiglia e i minori;
r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei
giornalisti;
s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei
pedagogisti;
t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli
educatori professionali;
u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e
del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e
dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro
della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche
per la famiglia, fino ad un massimo di otto;
v) esperti individuati con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la
famiglia, fino ad un massimo di otto;
z) il responsabile del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui
all'articolo 3, di seguito denominato: «Centro di
documentazione e analisi», ed il coordinatore delle
attivita' scientifiche di cui all'articolo 7.
2. Alle attivita' di segreteria connesse con il
funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le
ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento
delle politiche per la famiglia e del Ministero della
solidarieta' sociale.
3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica
amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello
dei dirigenti di seconda fascia dello Stato."
"Art. 3. Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle
funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la
famiglia e il Ministro della solidarieta' sociale possono
stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con
enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare
qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
L'Osservatorio annualmente elabora il programma di
attivita' del Centro e ne definisce le priorita'.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti
di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese
quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti,
permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi,
anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione
dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della
legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e
7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse
variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in
Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino
di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche,
che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente
regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di
studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in
particolare, con il Centro di studi e ricerche per
l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni
unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre
1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312."
Comma 216:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 della
legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di
misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati):
"Art. 11. Elenco dei tutori volontari
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni
e' istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono
essere iscritti privati cittadini, selezionati e
adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per
l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la
tutela di un minore straniero non accompagnato o di piu'
minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.
Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per
l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per
i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la
nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non e'
stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede
temporaneamente l'ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni
esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonche'
degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali
e delle universita'.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo
IX, del codice civile."

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
5 della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza):
"Art. 5 Organizzazione
1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio
dell'Autorita' garante», posto alle dipendenze
dell'Autorita' garante, composto ai sensi dell'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando
obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' e,
comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al
comma 3 del presente articolo, di cui una di livello
dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' necessari in relazione
alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e
imparzialita' dell'Autorita' garante. I funzionari
dell'Ufficio dell'Autorita' garante sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
Omissis."
Comma 217:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 24 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,
in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di
genere
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o
privato, inserita nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o
dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi
dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di
protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Omissis."
Comma 218:
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26. Molestie e molestie sessuali (legge 10 aprile
1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater)
1. Sono considerate come discriminazioni anche le
molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o
l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono, altresi', considerate come discriminazioni le
molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la
dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
2-bis. Sono, altresi', considerati come discriminazione
i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o
da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i
comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi
sottomessi.
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il
rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici
vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono
nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della
sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati,
altresi', discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da
parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione
ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto
del principio di parita' di trattamento tra uomini e donne.
3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in
giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per
molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione
dei divieti di cui al presente capo non puo' essere
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro,
determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento
ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante e'
nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di mansioni ai
sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche'
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata
nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente
comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata,
anche con sentenza di primo grado, la responsabilita'
penale del denunciante per i reati di calunnia o
diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.
3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi
dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare
condizioni di lavoro tali da garantire l'integrita' fisica
e morale e la dignita' dei lavoratori, anche concordando
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le
iniziative, di natura informativa e formativa, piu'
opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i
datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si
impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di
lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la
dignita' di ognuno e siano favorite le relazioni
interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di
reciproca correttezza."
Comma 219:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice):
"Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di
200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita'
riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata
in vigore della presente legge, considerando nel computo
anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine
e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di
ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, un'invalidita' permanente non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni,
e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma
1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di
1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime
finalita' e' autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per
l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di
8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli
maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la
vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi'
attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno
vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai
figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente
non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto
terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato
contratto successivamente all'atto terroristico e i figli
siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il
diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile,
di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione
automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma
3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente
legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o
all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente
matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno
vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio
2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
del presente articolo si applicano anche con riferimento
all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' sono attribuite due annualita', comprensive
della tredicesima mensilita', del suddetto trattamento
pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli
minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e
alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di
12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella
misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e'
autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dal
decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56 (Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata):
"Art. 2. 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 ,
come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente
legge, subisca una invalidita' permanente non inferiore ad
un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti
delle vittime di azioni terroristiche e della criminalita'
organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla
citata legge n. 302 del 1990 , un assegno vitalizio, non
reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla
perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e successive
modificazioni. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998,
di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193
milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e'
corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di
sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
chiara evidenza risultando univocamente e concordemente
dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la
natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita'
organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione
stessa e l'evento invalidante o mortale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della
legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo
2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' secondo le disposizioni del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e
successive modificazioni, sono attribuite due annualita'
del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al
coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni
inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
ed a carico. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il
pagamento della pensione di reversibilita' o indiretta.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
indennizzo ed e' esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilita'
corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
speciale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale
con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto
trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di
rivalutazione o interessi anche se il beneficiario
percepisca tale indennita' ad altro titolo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che
siano anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di
cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a
formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni
annue a decorrere dall'anno 2000."
Comma 220:
Il riferimento alla citata legge n. 381 del 1991 e'
riportato nelle note al comma 109.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
"Art. 5-bis Azioni per i centri antiviolenza e le
case-rifugio
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto,
il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno
2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi
gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private
gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione,
riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione
di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di
raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione
Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia,
8-10 novembre 1999.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento
adottate e dagli specifici profili professionali degli
operatori coinvolti, la formazione delle figure
professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a
livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione
degli operatori dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di
riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a
valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi
del presente articolo."
Comma 221:
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e' riportato
nelle note al comma 110.
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 9
dell'articolo 27, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013
(REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per
l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport e che
abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n.
1298/2008/CE):
"Articolo 27 Autorita' nazionale
1. - 8. Omissis
9. L'autorita' nazionale fornisce adeguati
cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva agenzia
nazionale al fine di garantire una gestione del programma
conforme alle norme dell'Unione applicabili.
Omissis."
Comma 223:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni
1. Le amministrazioni, al fine di superare il
precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel
triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio
2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o
degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6
del presente articolo non si applicano agli enti pubblici
di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2
si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in
possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo
non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico del Servizio sanitario nazionale,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018 per
l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al
31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre
2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile
ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4."
Comma 224:


- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16-quater
del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
"Art. 16-quater. Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione
Calabria
1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono
interessati i comuni della regione Calabria per le
categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si
applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche
nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le
predette procedure sono definite, altresi', in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilita'
interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La
regione Calabria dispone con propria legge regionale la
copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e
assicura la compatibilita' dell'intervento con il
raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In
caso di mancato rispetto, per gli anni 2014 e 2015, del
patto di stabilita' interno, al solo scopo di consentire, a
valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, gia' sottoscritti
ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e gia' finanziati con le risorse di
cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui
all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12
novembre 2011, n. 183."
- Si riporta il testo vigente del comma 163
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"163. Per consentire il completamento delle procedure
di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, e' autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di
compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone
con propria legge regionale la copertura finanziaria a
carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori
oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo
periodo e assicura la compatibilita' dell'intervento con il
raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica."
Comma 225:
- Si riporta il testo vigente dei commi 209, 211 e 212
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"209. Al fine di razionalizzare la spesa per il
finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente
utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle
situazioni di precarieta' nell'utilizzazione di tale
tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa
ricognizione della normativa vigente in materia,
dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e
locale e dei soggetti interessati, si provvede a
individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti
della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, destinate a favorire
assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in
particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013."
"211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale
massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai
comuni, che hanno disponibilita' di posti in dotazione
organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo
parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in
deroga alla vigente normativa in materia di facolta'
assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di
stabilita' interno e dell'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni."
"212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle
risorse, con priorita' per i comuni che assumano nei limiti
delle facolta' assunzionali stabilite dalla normativa
vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare
attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di
necessita' funzionali e organizzative per le assunzioni,
valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entita' del
personale in servizio e la correlata spesa, nonche'
l'effettiva sostenibilita' dell'onere a regime assicurando
la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle
proiezioni future della spesa di personale a seguito di
cessazione."
Comma 227:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 3 Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle
strade urbane
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di
realizzazione del censimento della popolazione e delle
abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato
dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri
civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed
aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli
obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e
stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del
regolamento anagrafico della popolazione residente, le
modalita' di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti
autorizzati, nonche' i criteri per l'interoperabilita'
dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale
e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema
pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT
puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di
servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati
toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su
tutto il territorio nazionale, standardizzati,
georeferenziati a livello di singolo numero civico e
mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attivita' preparatorie all'introduzione del censimento
permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale,
nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei
limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati
dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al
comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015.
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in
coerenza con le raccomandazioni internazionali e i
regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la
qualita' dei servizi informativi resi al sistema economico
e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale
(SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la
revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il
complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e
degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT
anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e
coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di
metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione
del SISTAN;
c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del
SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione
e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando
l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate
metodologie statistiche e delle piu' moderne tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
d) semplificare e razionalizzare la procedura di
adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina
in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e
rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla
qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti
pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle
raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di
tutela del segreto statistico, di protezione dei dati
personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche,
nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi
a fini statistici.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 12. (Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica) - 1. E' istituita la
Commissione per la garanzia della qualita'
dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e
sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla
sua conformita' con i regolamenti, le direttive e le
raccomandazioni degli organismi internazionali e
comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della
normativa in materia di segreto statistico e di protezione
dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e
al Garante per la protezione dei dati personali la piu'
ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico
nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla
relazione di cui all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al
comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al
Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i
necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla
comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti
non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce
al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona
condotta relativi al trattamento dei dati personali
nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti
tra professori ordinari in materie statistiche, economiche
ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di
ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico
nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e
amministrazioni pubbliche, che godano di particolare
prestigio e competenza nelle discipline e nei campi
collegati alla produzione, diffusione e analisi delle
informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono
essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione
europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della
Commissione restano in carica per cinque anni e non possono
essere riconfermati. Il Presidente e' eletto dagli stessi
membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno
e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il
Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del
Comitato di cui al comma 2.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione
provvede il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine,
un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli
eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti
derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a
carico del bilancio dell'ISTAT.».
Il Regolamento (CE) n. 763/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti
della popolazione e delle abitazioni e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Comma 229:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400):
"Art. 7. Obbligo di fornire dati statistici.
1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e
organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro
richiesti per le rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel
programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su
proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di
cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei
Ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto,
ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine
utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la
tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza,
dimensione o significativita' ai fini della rilevazione
statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al
presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative
irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito
capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla
copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal
programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto."
Comma 231:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
citato decreto legislativo n. 322 del 1989:
"Art. 13. Programma statistico nazionale.
1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico
affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi
obiettivi sono stabiliti nel programma statistico
nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata
triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il
programma statistico nazionale prevede modalita' di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici
predisposti a livello regionale.
3. Il programma statistico nazionale e' predisposto
dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la
garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE.
3-bis. Nel programma statistico nazionale sono
individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2
dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del
presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni
comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle
quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7,
e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai
fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le
unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta
l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo
7.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale
sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui
ai commi 3 e 3-ter.
4-bis. Il programma statistico nazionale comprende
un'apposita sezione concernente le statistiche sulle
pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o
controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi
pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e
all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura
giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane
e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo,
nonche' ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e
risultati, anche alla luce della comparazione tra
amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il
programma statistico nazionale comprende i dati utili per
la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita'
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a
settori e servizi pubblici individuati a rotazione."
Comma 232:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 9, 11 e
15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 322 del
1989:
"Art. 9. Disposizioni per la tutela del segreto
statistico.
1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni
statistiche comprese nel programma statistico nazionale da
parte degli uffici di statistica non possono essere
esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne
possa trarre alcun riferimento relativamente a persone
identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi
statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere
comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo
modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun
ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i
dati non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile
dell'amministrazione nella quale e' inserito lo ufficio di
statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17,
chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non
rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli
estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti
certificativi di rapporti, provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque."
"Art. 11. Sanzioni amministrative.
1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.
7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di
lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT."
"Art. 15. Compiti dell'ISTAT.
1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico
nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita'
statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti
parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,
nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti
dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza
dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma
statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e
metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli
enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico
nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei
censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle
statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e
inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle
analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da
altri uffici del Sistema statistico nazionale che non
possano provvedervi direttamente; in particolare alla
pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del
Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di
dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di
qualificazione professionale per gli addetti al Sistema
statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali
operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia
statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni
statistiche per conto di enti e privati, remunerate a
condizioni di mercato.
Omissis."
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 322 del 1989 e' riportato nelle note al comma 229.
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 322 del 1989 e' riportato nelle note al
comma 231.
Comma 233:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente):
"Art. 46. Revisione delle anagrafi.
1. A seguito di ogni censimento generale della
popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione
dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza
quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del
censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la
revisione delle anagrafi e' soggetta alle norme che
tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalita'
tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale
di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve
essere costantemente aggiornata, in modo che le sue
risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione
di fatto relativa al numero delle famiglie, delle
convivenze e delle persone residenti nel comune.
4-bis. Il comune di dimora abituale risultante
dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal
comune di residenza, dispone la relativa mutazione
anagrafica a decorrere dalla presentazione della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
4-ter. Se in base all'ultimo censimento della
popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio
nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora
abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza
di cui al comma 4-bis."
Comma 237:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 50 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 50 Censimento
1. E' indetto il 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE)
9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nonche' il 9° censimento generale dell'industria
e dei servizi ed il censimento delle istituzioni
non-profit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200
milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno
2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c)
ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento
attraverso il Piano generale di censimento e apposite
circolari, nonche' mediante specifiche intese con le
Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel
Piano Generale di Censimento vengono definite la data di
riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di
osservazione, le metodologie di indagine e le modalita' di
organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli
uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo
svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi
delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di
basi dati amministrative relative a soggetti costituenti
unita' di rilevazione censuaria. L'ISTAT, attraverso il
Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento
delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i
criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa
con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive
tipologie di incarico, le modalita' di selezione ed i
requisiti professionali del personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento
dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e
comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa
con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il
trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le
modalita' di diffusione dei dati, anche con frequenza
inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto
legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
nonche' la comunicazione agli organismi di censimento dei
dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, le modalita' per il
confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati
rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi
della popolazione residente, nonche', d'intesa con il
Ministero dell'interno, le modalita' di aggiornamento e
revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla
base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano
generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla
progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse
trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i
quali il Patto di stabilita' interno e' regolato con
riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite
dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
del 6º censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6,
lettera a).
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti,
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel
Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e,
comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime
risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e'
definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla
base dei dati del censimento relativi alla popolazione
residente, come definita dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di
Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle
iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare
la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
di censimento nei comuni con popolazione residente non
inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste
precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi
di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con
apposite circolari e nel rispetto della riservatezza,
l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati
individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione
residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni
devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro
obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale
esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14,
comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: «6.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica
nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice
fiscale, dall'Agenzia delle Entrate». Con decreto, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione ai sensi dell'art. 1, comma 7,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le
disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa
sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome
in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del
predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di
Censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che
individuano anche gli enti e gli organismi pubblici
impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro
affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e
attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di
Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a
partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi;
c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati
nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del
predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme
contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il
2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento
da parte dell'ISTAT e' data apposita comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle
operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono
autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di
rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura
autonoma limitatamente alla durata delle operazioni
censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e
gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le
modalita' previste dalla normativa e dagli accordi di cui
al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra
i dipendenti dell'amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra
personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT
provvede con proprie circolari alla definizione dei
requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di
censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei
coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle
peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei
alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini
di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il
personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV -
VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui
all'articolo 7 del presente decreto, che risultino in
esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli
enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono
trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze
risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione
dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta fermo
il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo
1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a
quelli derivanti dalle ulteriori attivita' previste dal
regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si
provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti
dal citato articolo 17."
Il testo del comma 3 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 e' riportato
nelle note al comma 227.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee):
"Art. 17. 6° Censimento generale dell'agricoltura
1. In considerazione della necessita' e urgenza di far
fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE)
n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle
aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione
agricola, e' autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per
l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale
dell'agricoltura.
2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel
rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla
normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati
contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), la data di riferimento delle informazioni
censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del
censimento, il campo di osservazione, i criteri per
l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti
od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti
all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le
modalita' di selezione di personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento
dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con
scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie, le modalita' di
diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari
agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei
censimenti.
3. Per le regioni individuate dal regolamento di
esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione
censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed
esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di
stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali connesse all'esecuzione del censimento,
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel
regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle
forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1
e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie
e, comunque, non oltre il 2012.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte ai sensi dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le
risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini del trasferimento all'ISTAT."
Comma 239:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2467 e
2436 del codice civile:
"Art. 2467. Finanziamenti dei soci
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la
dichiarazione di fallimento della societa', deve essere
restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti
dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui,
anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata
dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della societa' nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento."
"Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di
modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata."
Comma 242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia
di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n.
142, recante: «Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore»), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Oggetto della revisione cooperativa
1. La revisione cooperativa e' finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di
amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per
migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna,
al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla
vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della
gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica
dell'ente, verificando l'effettivita' della base sociale,
la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo
scambio mutualistico con l'ente, la qualita' di tale
partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei
limiti previsti dalla legislazione vigente, e la
legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni
fiscali, previdenziali e di altra natura.
b-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in
tema di prestito sociale.
Omissis."

Comma 243:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 78 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a
norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248):
"Art. 4. Commissione Centrale per le Cooperative
1. - 3. Omissis
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a
fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la
Commissione Centrale per le Cooperative puo' costituire nel
proprio seno un Comitato composto:
a) dal Presidente della Commissione;
b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle
Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione
Centrale, eletti dalla Commissione stessa;
c) da un rappresentante designato da ciascuna delle
Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo.
Omissis."
Comma 244:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 85 del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. Omissis
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali, anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i
consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga, anche indirettamente, una
partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa'
consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche
delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
Omissis."
Comma 245:
- Si riporta il testo dell'articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"ART. 252 (Siti di interesse nazionale)
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della
bonifica, sono individuabili in relazione alle
caratteristiche del sito, alle quantita' e pericolosita'
degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario
ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali
ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni
interessate, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e
territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal
rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
deve risultare particolarmente elevato in ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento
dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di
attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti
interessati da attivita' produttive ed estrattive di
amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministero delle attivita' produttive.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' avvalersi anche dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle
regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta procedure semplificate per le operazioni di
bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo' autorizzare in via
provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano
motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della
pronuncia positiva del giudizio di compatibilita'
ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la
realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo
il progetto valutato positivamente, con eventuali
prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di
cui all'articolo 242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvedera' alla
perimetrazione della predetta area."
- Si riporta il testo vigente del comma 476
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come
modificato dalla presente legge:
"476. Al fine di contribuire all'attuazione dei
necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e
bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e
della salute pubblica, dei siti di interesse nazionale,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' istituito un
fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi
di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco
e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016
e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare
con priorita' ai siti di interesse nazionale per i quali e'
necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento
di obblighi europei."
Comma 246:
- Si riporta il testo del comma 277 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"277. Ai lavoratori del settore della produzione di
materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro
attivita' nel sito produttivo, senza essere dotati degli
equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle
polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica
dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del
tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente
comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo
corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni
successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione
della continuita' del rapporto di lavoro in essere al
momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici
sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena
di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, corredata della
dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola
presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di
effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I
benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse
assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di
euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019,
12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro
per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6
milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per
l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente comma, con particolare riferimento
all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e
alle modalita' di certificazione da parte degli enti
competenti."
Comma 247:
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto):
"Art. 13. Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato.
1. - 7. Omissis
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.
Omissis."
Comma 248:
- Si riporta il testo vigente del comma 125
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e'
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui
erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta'
ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o
di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare
di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in
una condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a
domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita',
nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito
ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non
superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
al primo periodo del presente comma e' raddoppiato."
Comma 249:
Il testo del comma 125 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note al comma 248.
Comma 250:
Il testo del comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 147 del 2017 e' riportato nelle note al
comma 195.
Comma 252:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia
1. - 1-bis. Omissis
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta'
non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000
euro.
Omissis."

Comma 255:
La legge 20 maggio 2016, n. 76 recante
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 21 maggio 2016, n. 118.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"Art. 33 (Agevolazioni)
1. - 2. Omissis
3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65
anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
3 della citata legge n. 104 del 1992:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto)
1. - 2. Omissis
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
Omissis."
La legge 11 febbraio 1980, n. 18 recante "Indennita' di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1980, n. 44.
Comma 260:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
25 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione):
"Art. 25. (Mutui per la realizzazione di politiche per
il lavoro)
1. - Omissis
2. La societa' per l'imprenditorialita' giovanile
s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, puo' istituire fondi di garanzia a
favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati,
per l'attuazione dei quali e' autorizzata la spesa di lire
20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85. La predetta societa', per le medesime finalita', e'
ammessa a costituire societa' in ambito regionale aventi
identica ragione sociale, conservando la maggioranza
assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di due
anni.
Omissis."
Comma 261:
La Versione consolidata del trattato sull'Unione
europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea - Trattato sull'Unione europea (versione
consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (versione consolidata) - Protocolli - Allegati -
Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza
intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona
firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.
C 326 del 26/10/2012
Comma 264:
Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n . 341
recante "Misure dirette ad accelerare il completamento
degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi
interventi nelle aree depresse" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 giugno 1995, n. 146.
Comma 267:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge:
 


"Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni)
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la
denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del
Commercio Estero o piu' brevemente SACE S.p.A. con
decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei
rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi
della SACE in essere alla data della trasformazione.
2.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo
Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita' produttive, nel rispetto della disciplina
dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato, individuare le
tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche,
controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
9-bis La garanzia dello Stato per rischi non di mercato
puo' altresi' operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad
operazioni riguardanti settori strategici per l'economia
italiana ovvero societa' di rilevante interesse nazionale
in termini di livelli occupazionali, di entita' di
fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo
del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace
S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di
eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un
ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti
globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia
e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di
regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme con la
normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di
assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su
istanza di Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto
conto della dotazione del fondo, previo parere
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass)
con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un
elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del
premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e'
espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66. Tale fondo e' ulteriormente alimentato
con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, e' definito l'ambito di
applicazione della presente disposizione.
9-ter Il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che
disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per
rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e
specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione
della concentrazione del rischio, la ripartizione dei
rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di
quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche'
il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A e'
tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i
relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una
durata di dieci anni. Lo schema di convenzione e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai
fini della predisposizione dello schema di convenzione, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare a
societa' di provata esperienza e capacita' operativa
nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza,
valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle
esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia
italiana, gli impegni assunti dalla societa' SACE S.p.A.
relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per
l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione
ovvero societa' di rilevante interesse nazionale in termini
di livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di
ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e
per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito
delle operazioni di "export banca" di cui all'articolo 8
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono
garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e
secondo le modalita' di cui ai commi 9-quinquies e
9-sexies.
9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi
assicurabili di cui al comma 9- quater, nonche' l'ambito di
applicazione del medesimo comma e le modalita' di
funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con
delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro
dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle
delibera-zioni gia' assunte dal CIPE con riferimento ad
operazioni e categorie di rischi assicurabili dalla
societa' SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.
9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma
9-quater e' rilasciata a prima domanda e con rinuncia
all'azione di regresso verso la societa' SACE S.p.A., e'
onerosa e conforme con la normativa di riferimento
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia
per rischi non di mercato. Su istanza della SACE S.p.A., la
garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). In virtu'
della garanzia dello Stato di cui al comma 9- quater, per
gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al
medesimo comma, la SACE S.p.A. riceve una remunerazione
calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo
"Arrangement on Officially Supported Export Credits"
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico. Tale remunerazione verra' retrocessa allo Stato
secondo le modalita' di cui al comma 9-octies.
9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non
si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
9-octies. Per le finalita' di cui ai commi 9-quater,
9-quinquies e 9-sexies, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai
sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di 40
milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verra'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti dalla SACE
S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i
costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al
comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al
relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da
ripartire per l'integrazione delle risorse de-stinate alla
concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, a copertura della garanzie delle Stato di cui
al comma 9-bis. Con le delibere assunte ai sensi del comma
9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di
cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse
disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse
iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie
rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche'
delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma
876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 3, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'
Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per
quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite
ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A.
nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di
titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare
la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A.
e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti
dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con
l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con
l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione
o coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5,
6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2, 3 e
4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere
applicati sino alla data di approvazione dello statuto
della SACE S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla
SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli
impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni."
Comma 269:
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, 16 e
17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
(Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Disposizioni generali.
1. - 2. - Omissis
3. Le condizioni, le modalita' e i tempi della
concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero.
Omissis."
"Art. 16. Disposizioni in materia di attivita' del
soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295.
1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli
oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di
interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , il
soggetto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare, su
direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, operazioni di copertura, totale o
parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio,
anche per importi o durate globali non coincidenti con gli
importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali
proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di
copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.
1-bis. Al fine di garantire una piu' efficiente
gestione delle risorse disponibili per l'operativita' del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con
riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere
annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato
per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di
interesse e di cambio, nonche' gli ulteriori accantonamenti
necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori
uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad
eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi,
quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo
competente all'amministrazione del Fondo su proposta del
soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della
verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore
del Fondo puo' conferire, con oneri a carico del Fondo,
incarichi a soggetti di provata esperienza e capacita'
operativa.
2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessita'
operative connesse alla predetta gestione puo' essere
autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche
obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato
nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero. Il netto ricavo e' versato in apposito conto
di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di
ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e
prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica."
"Art.17. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari.
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico:
a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle
operazioni di cui all'articolo 14, i criteri di priorita'
nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima
del contributo da destinare alle diverse tipologie di
operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla
base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis,
nonche' delle caratteristiche dell'esportazione, del
settore del Paese di destinazione, della durata
dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali
in Italia;
b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni
finanziati del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, comprensivi
degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei
rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla
base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.
2. L'importo delle assegnazioni finanziarie da
destinare al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295 , per la corresponsione di contributi
agli interessi per le operazioni di cui all'articolo 14, e'
stabilito annualmente con la legge finanziaria."
Comma 270:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del
Mediocredito centrale):
"Art. 3.
Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre
1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti commi:
"E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il
dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente
comma. I residui due decimi del dividendo saranno
utilizzati per incrementare la riserva straordinaria
dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche
attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito
centrale.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
"Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore. "

Comma 271:
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro
dipendente
1. - 7. Omissis
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di due volte l'indennita' base.
Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
Omissis."
- Si riporta il testo degli articoli 152 e 158 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
come modificato dalla presente legge a decorrere dall'anno
2018 (comma 272):
"Art.152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.820 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46."
"Art.158. Previdenza e assistenza.
La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme
previste dalla normativa locale, ivi comprese le
convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la
normativa locale non preveda alcuna forma di tutela
previdenziale, o statuisca in modo manifestamente
insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su
richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi
italiani o stranieri.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana
possono optare per l'applicazione della legislazione
previdenziale italiana.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene
assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla
normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda
forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora
statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli
impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni
sanitarie in caso di malattia e maternita', presso enti
assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di
assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario
nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del
coniuge, purche' convivente e a carico, e dei figli fino al
ventiseiesimo anno di eta', purche' conviventi e a carico."
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 31 a 33
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina
della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n.
107):
"Art. 31. Docenti a contratto locale
1. Nelle scuole statali all'estero possono essere
affidati a personale straniero o italiano, residente nel
paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei
requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli
insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e
non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonche'
le attivita' di potenziamento dell'offerta formativa che
non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo
18, comma 1.
2. Nelle scuole statali all'estero un numero limitato
di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano puo'
essere affidato a personale italiano o straniero, residente
nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una
conoscenza certificata della lingua italiana con finalita'
didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con
decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sentito il Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sono
stabiliti, avendo riguardo alle specificita' dei contesti
locali e delle discipline caratterizzanti i diversi
indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna
scuola si applicano le disposizioni del presente comma,
nonche' i criteri e le procedure di selezione e di
assunzione del personale interessato.
3. Se non e' possibile procedere ai sensi dell'articolo
23 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2
temporaneamente assente, le scuole statali all'estero
possono stipulare contratti conformemente al presente
articolo. Se non si puo' provvedere diversamente, puo'
prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese
ospitante. Le scuole statali all'estero non possono
stipulare contratti ai sensi del presente articolo per
posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.
4. I contratti a tempo determinato hanno la durata
strettamente necessaria ad assicurare l'attivita'
didattica.
5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di
servizio effettivamente prestate, e' pari alla retribuzione
dell'analogo personale delle scuole locali, o, se piu'
favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale
iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con
le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui
al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche
il pagamento delle spese di viaggio nella classe piu'
economica."
"Art. 32. Personale non docente assunto localmente
1. Le scuole statali all'estero possono assumere,
previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, personale non docente
permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove
opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua
italiana adeguata ai rispettivi compiti."
"Art. 33. Legge regolatrice dei contratti
1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione,
i contratti di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono
regolati dalla normativa locale, nonche' dagli articoli 84
e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e
modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e,
limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.
2. La durata complessiva dei contratti a tempo
determinato non puo' superare i limiti temporali massimi
previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale
prescelta o, se piu' restrittivi, dal decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonche'
dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali
all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche
a tempo parziale.
3. Le selezioni del personale di cui alla presente
sezione si conformano a principi di imparzialita',
pubblicita' e trasparenza e mirano ad accertare la
conoscenza della lingua italiana e il possesso delle
competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalita'
delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione
non sono corrisposti compensi, gettoni o indennita' di
presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.
4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del
personale di cui alla presente sezione."
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 (Disciplina
del personale assunto localmente dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti
italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4
della L. 28 luglio 1999, n. 266), come modificato dalla
presente legge a decorrere dal 1° aprile 2018:
"3. Restano valide le disposizioni dei contratti di
impiego del personale di cui al comma 2 relative alle
assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti,
nonche' all'assistenza malattia. I contributi dovuti dallo
Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in
questione sono commisurati all'intera retribuzione."
Comma 272:
Il testo modificato dell'articolo 252 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e'
riportato nelle note al comma 271.
Comma 275:
- Si riporta il testo dell'articolo 171 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967:
"Art. 171. Indennita' di servizio all'estero.
1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo dei servizi. Il Ministero
puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a
livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189."
Comma 276:

- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 19-bis
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 19-bis Riduzione delle spese per il Consiglio
generale degli italiani all'estero
1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale
degli italiani all'estero successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989,
n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: "novantaquattro",
"sessantacinque»" e "ventinove" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "sessantatre",
"quarantatre" e "venti";
2) al comma 2, la parola: "sessantacinque" e'
soppressa;
3) al comma 5, la parola: "ventinove" e' soppressa e le
parole: "dieci", "sette" e "nove" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "sette", "quattro" e "sei";
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "due volte" sono
sostituite dalle seguenti: "una volta";
c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le
parole: "continentali e" le parole: "due volte" sono
soppresse;
d) all'articolo 9:
1) al comma 1, la parola: "ventinove" e' soppressa e le
parole: "due membri eletti" e "tre membri" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "un membro eletto" e "un
membro";
2) al comma 2, le parole: "sei nomi" e "quattro nomi"
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "due nomi"
e "due nomi";
3) al comma 3, le parole: "due volte" sono sostituite
dalle seguenti: "una volta";
e) (abrogata);
f) all'articolo 15:
1) al comma 1, la parola: "sessantacinque" e'
soppressa;
2) al comma 3, la parola: "ventinove" e' soppressa;
g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ripartendo i membri di cui all'articolo
4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori
collettivita' italiane, in proporzione al numero di
cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno
precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti
resti".
Il testo dell'articolo 152 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' riportato
nelle note al comma 271.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 157 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967:
"Art. 157. Retribuzione.
La retribuzione annua base e' fissata dal contratto
individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del
lavoro locale, del costo della vita e, principalmente,
delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da
rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni
culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli
dell'Unione europea, nonche' da organizzazioni
internazionali. Si terra' altresi' conto delle eventuali
indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La
retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a
garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di
cui al precedente comma e all'andamento del costo della
vita.
La retribuzione annua base e' determinata in modo
uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere
consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una
retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un
divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in
valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra
valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di
cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della
retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103
(Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa
quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale):
"Art. 1-bis Contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero
1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui
all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi
relativi all'anno 2012, e' autorizzata la corresponsione
dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione
d'anno, di contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni
con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e
diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni,
anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le
pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
al comma 1 e' determinata tenendo conto della loro
diffusione presso le comunita' italiane all'estero, del
loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura
italiane, del loro contributo alla promozione del sistema
Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di
pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in
formato digitale, e riservando una apposita quota parte
dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e
religiose.
4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione,
composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari
numero, nonche' da rappresentanti del Consiglio generale
degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale
della stampa italiana e della Consulta nazionale delle
associazioni di emigrazione. Ai componenti della
commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese
comunque denominato ed alle spese di funzionamento si
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato."
Comma 277:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 143 Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i
consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche
a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo
59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti diretti o indiretti con la
criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'articolo 141."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 (Misure
urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali
nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996):
"Art. 1-bis. Contributo agli enti locali e alle IPAB
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e'
assegnato ai comuni, alle province, alle comunita' montane,
nonche' alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa
sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti
stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa
per motivi sindacali.
2. All'onere derivante dal presente articolo si
provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo
Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni
provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota e' insufficiente
il contributo e' ripartito in proporzione ai fondi
disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento
dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilita', la
quota residua e' redistribuita ai comuni con le modalita'
previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni."
Comma 278:
Il testo dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge
n. 599 del 1996 e' riportato nelle note al comma 277.
Comma 279:
Il testo del comma 6-sexies dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010 e' riportato nelle note al
comma 123.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016):
"Art. 14. Fondo per l'indennizzo in favore delle
vittime
1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo
delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume
la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi'
alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti
della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti
nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto,
e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite
dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del titolo II del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del
2014."

- Si riporta il testo vigente degli articoli 576,
609-bis e 609-octies del codice penale:
"Art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate
nel n. 2 dell'articolo 61;
2. contro l'ascendente o il discendente , quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o
un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e'
premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla
cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi
all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti
previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis,
609-quater e 609-octies;
5.1. dall'autore del delitto previsto dall'articolo
612-bis nei confronti della persona offesa;
5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle
funzioni o del servizio.
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si
trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61."
"Art. 609-bis. Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorita', costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi."
"Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella
partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti
di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112."
Comma 283:
- Si riporta il testo degli articoli 21, comma 2, 26,
comma 4, e 27, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125
(Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per
lo sviluppo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. Comitato congiunto per la cooperazione allo
sviluppo
1. Omissis
2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale o dal vice
ministro della cooperazione allo sviluppo ed e' composto
dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e
dal direttore dell'Agenzia, nonche', limitatamente alle
questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8
e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze. Ad esso partecipano, senza
diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture
competenti in relazione alle questioni all'ordine del
giorno e, salvo quanto disposto al primo periodo, i
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
o di altre amministrazioni, qualora siano trattate
questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano
questioni che interessano anche le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano
altresi', senza diritto di voto, un rappresentante della
Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per
gli ambiti di competenza degli enti locali, un
rappresentante delle associazioni rappresentative dei
medesimi. La partecipazione al Comitato non da' luogo a
compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti
comunque denominati.
Omissis."
"Art. 26. Organizzazioni della societa' civile ed altri
soggetti senza finalita' di lucro
1. - 3. Omissis
4. Mediante procedure comparative pubbliche
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma
13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza
acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia
puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni
e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i
progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e
le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui
realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. I
finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute,
oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per
cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi
dell'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia
e' svincolata in seguito all'approvazione della
rendicontazione finale dell'iniziativa.
Omissis."
"Art. 27. Soggetti aventi finalita' di lucro
1. - 2. Omissis
3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8
puo' essere destinata a:
a) concedere prestiti, anche in via anticipata, ad
imprese per la partecipa-zione al capitale di rischio di
imprese mi-ste in Paesi partner, individuati con delibera
del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese;
b) concedere prestiti ad investitori pubblici o privati
o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino,
secondo modalita' identificate dal CICS, imprese miste in
Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi
medesimi;
c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a
favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a),
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche
dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti
all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale
dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua
l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente
partecipati o promossi dai predetti soggetti.
Omissis."
Comma 285:
- Si riporta il testo vigente del comma 375
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"375. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia
nell'ambito della cooperazione internazionale per lo
sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18,
comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, e'
incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro
240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a
decorrere dall'anno 2018."
Comma 286:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30 (Disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna e per
l'Amministrazione della Difesa), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 Disposizioni relative al Servizio europeo per
l'azione esterna
1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita' in
materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata
in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al
fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti
per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea,
per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna,
che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel
limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell'articolo 189 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, il Ministero degli affari esteri puo'
mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione
europea fino a cinquanta funzionari della carriera
diplomatica, destinati a prestare servizio presso le
predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei
Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o
regionali, nonche' presso strutture di direzione e gestione
di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della
Politica estera e di sicurezza comune.
2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1
e' valutato ai fini dello sviluppo professionale degli
interessati.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti
disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico
impiego, nei cinque anni 2010-2014 e nel quadriennio
2016-2019 a bandire annualmente un concorso di accesso alla
carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non
superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo
delle assunzioni gia' consentite ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per le
finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per
l'anno 2011 e di euro 7.615.600 a decorrere dall'anno 2012.
4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro
di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' rideterminato in 90 euro, e a decorrere
dal 1° luglio 2011, in 105 euro.
5. Le successive variazioni all'importo da
corrispondersi per il trattamento delle domande per visti
nazionali sono determinate con decreto interministeriale,
avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto
a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a
decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di
cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. E' altresi' autorizzata la
spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414
per l'anno 2017, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro
6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere
dall'anno 2020.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Comma 287:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2199
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) .
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco."
"Art. 2199 Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del personale e fatte salve le
riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
al 31 dicembre 2015, in deroga all'articolo 703, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso,
mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in
congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti
per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura
del 45 per cento."
- Si riporta il testo vigente del comma 9-bis
dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 66. Turn over
1. - 9. Omissis
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
Omissis."
Comma 289:
Si riporta la Tabella A allegata al decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252):
Tabella A
(articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59,
comma 5, e 85, comma 4)
Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
Personale non direttivo e non dirigente che espleta
funzioni tecnico-operative
Dotazione organica
Ruolo dei vigili del fuoco
20.066
Qualifiche
vigile del fuoco
20.066
vigile qualificato
vigile esperto
vigile coordinatore
Ruolo dei capi squadra e capi reparto
11.162
Qualifiche
capo squadra
8.460
capo squadra esperto
capo reparto
2.702
capo reparto esperto
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori
1.482
Qualifiche
vice ispettore antincendi
1.117
ispettore antincendi
ispettore antincendi esperto
sostituto direttore antincendi
365
sostituto direttore antincendi capo
Personale direttivo e dirigente
Dotazione organica
Ruolo dei direttivi
617
Qualifiche
vice direttore
617
direttore
direttore vicedirigente
Ruolo dei dirigenti
197
Qualifiche
primo dirigente
126
dirigente superiore
48
dirigente generale
23
Ruolo dei direttivi medici
25
Qualifiche
vice direttore medico
25
direttore medico
direttore medico - vicedirigente
Ruolo dei dirigenti medici
4
Qualifiche
primo dirigente medico
2
dirigente superiore medico
2
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
11
Qualifiche
vice direttore ginnico-sportivo
11
direttore ginnico-sportivo
direttore ginnico-sportivo-vicedirigente
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
2
Qualifiche
primo dirigente ginnico-sportivo
1
dirigente superiore ginnico-sportivo
1
Personale non direttivo e non dirigente che espleta
attivita' tecniche, amministrativo-contabili e
tecnico-informatiche
Dotazione organica
Ruolo degli operatori
1.214
Qualifiche
operatore
1.214
operatore tecnico
operatore professionale
operatore esperto
Ruolo degli assistenti
500
Qualifiche
assistente
500
assistente capo
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori
amministrativo-contabili
1.381
Qualifiche
vice collaboratore amministrativo-contabile
1.216
collaboratore amministrativo-contabile
collaboratore amministrativo-contabile esperto
sostituto direttore amministrativo-contabile
165
sostituto direttore amministrativo-contabile capo
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori
tecnico-informatici
517
Qualifiche
vice collaboratore tecnico-informatico
467
collaboratore tecnico-informatico
collaboratore tecnico-informatico esperto
sostituto direttore tecnico-informatico
50
sostituto direttore tecnico-informatico capo
Personale non direttivo e non dirigente che espleta
attivita' tecniche, amministrativo-contabili e
tecnico-informatiche
Dotazione organica
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
241
Qualifiche
funzionario amministrativo-contabile vice direttore
211
funzionario amministrativo-contabile direttore
funzionario amministrativo-contabile
direttore-vicedirigente
30
Ruoli dei funzionari tecnico-informatici
62
Qualifiche
funzionario tecnico-informatico vice direttore
60
funzionario tecnico-informatico direttore
funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente
2
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
37.481

Comma 291:

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
113 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
"Art. 113 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il
limite di spesa di cui all'articolo 118:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane
e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia,
selezionando personale con specifica competenza in materia
di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e
ai finanziamenti europei;
b) la contabilita' finanziaria ed
economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia,
assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle
attivita' di amministrazione e custodia dei beni
sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei
compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle
comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra
l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria.
Omissis."

Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note al
comma 151.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la
conferenza puo' entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale
termine, la conferenza e' sciolta".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di
servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa
tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita'
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa
e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale
per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel
corso dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo
2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di
piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere
per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4,
16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente,
del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all'estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8.
9.
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma
8 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, agli accordi di programma ed ai patti
territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di
programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2
della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle
sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto,
altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e'
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni
dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
19.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei
beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche
destinati al funzionamento di sistemi informativi
complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il
valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,
qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui
erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il
procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti
non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce
i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e
dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25
non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i
quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per
legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La
sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e'
sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti
legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal
presidente del Consiglio di Stato a causa della loro
particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge,
decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di
particolare complessita' in ragione dell'elevato numero di
commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il
contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo
viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla
pubblicazione della legge o dell'atto normativo e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
stessa".
30.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come
modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimita' sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di
merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33.
34.
35.
36.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato
regionale di controllo non possono riesaminare il
provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle
province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto
sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale delle
regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che
non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito dal
seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni".
48.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31
dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui
all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni
elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
58-bis.
59.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084,
e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree
pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura
possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le
spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le
agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3, o modificarne le aliquote.
65.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono
essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
78-bis.
79.
79-bis Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le
somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme
derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
delle amministrazioni centrali.
80.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui
al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il
presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima
attuazione della presente legge e fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un
anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari
comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli
istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del
regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari
in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita
sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano
l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche
amministrazioni, con preferenza per quelle statali,
mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e
reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e'
disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno
quattro anni le relative funzioni.
84.
85.
86.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e
ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione
dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti
elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema
bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che
escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di
pagamento a favore delle regioni e degli enti locali
diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono
inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta'
non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di
termine, di responsabile del procedimento e di diritto di
accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale
di controllo nomina un commissario per la loro adozione.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di
disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno
d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,
n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, secondo i criteri e le
modalita' previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa'
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della
lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi'.
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio
e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e
all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita'
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono
presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il
rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di
elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3),
4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo e' presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge per la
durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le
modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere
in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta',
di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in universita' straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla
data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita',
sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea
e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre
facolta' o dipartimenti, indicando i settori scientifico-
disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione
sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della
localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle
facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante
specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto
universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei
romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e
con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e
nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle
funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo
anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale tecnico-
amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi
dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta'
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche'
per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli
per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi
conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono
titolo valido per l'ammissione alla scuola di
specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi
comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui
gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita'
didattiche, le universita' potranno stipulare apposite
convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto
riguarda in particolare l'educazione musicale, con le
scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio
1992, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i
concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono
iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa
della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i
commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad
eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere
a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui
al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell'emanazione delle predette norme la provincia
esercitera' le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di
cui al presente comma si procedera', successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la
collaborazione scientifica con le universita' e con i
centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della
ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi
accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
corsi integrati di studio sia presso entrambe le
universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di
ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la
validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
studio svolti dagli studenti presso le universita' e
istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122,
qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di
laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono
comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta
giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello
Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di
Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei
Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza e'
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel
testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi scambi
di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita' degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima
fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso universita'
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'universita' istituita nel territorio della regione
autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di
scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea
in scienze della formazione primaria e' subordinata
all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'universita' di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito
di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e'
rilasciato dalla universita' di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di
dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due
professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla
predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con
leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
concessione di contributi a favore dell'universita' degli
studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14
agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e'
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai
seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto da cinque
revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i
Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna
legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio
non e' rinnovabile".
131.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o
delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del
relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi
il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli
articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre
conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo
del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al
trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione
alla installazione ed esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e
alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini
dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in
tema di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso
regolamento sono individuate le finalita' perseguibili
nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche'
le categorie di soggetti che possono accedere ai dati
personali rilevati a mezzo degli impianti.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle
seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i
comuni per il Ministero della difesa provvede il
rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di
ordinamento degli enti locali e degli istituti di
partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo
svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle
consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
verranno stabilite, anche in deroga al disposto
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto
sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra
gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum
di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana."
Comma 292:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 110, comma
2, e 113-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.
159 del 2011:
"Art. 110 L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
1. Omissis
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione, attraverso il proprio sistema
informativo, dei flussi informativi necessari per
l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati,
documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in
modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del
Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con
le banche dati e i sistemi informativi delle
prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti
territoriali, delle societa' Equitalia ed Equitalia
Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori
giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1, 2 e
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in
particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei
procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei
medesimi procedimenti, accertamento della consistenza,
della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per
l'attuazione della presente lettera e' autorizzata la spesa
di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin
dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei
beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o
sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di
cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione
del giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine
di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro,
l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle
aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle
associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48,
comma 3, del presente decreto, ferma restando la
valutazione del giudice delegato sulla modalita'
dell'assegnazione;
d) amministrazione e destinazione, ai sensi
dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello, in esito del
procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
e) amministrazione, dal provvedimento di confisca
emesso dalla corte di appello nonche' di sequestro o
confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione
dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, nonche' dei beni definitivamente
confiscati dal giudice dell'esecuzione;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari
per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni
confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di
commissari ad acta.
 


Omissis."
"Art. 113-bis Disposizioni in materia di organico
dell'Agenzia
1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in
duecento unita' complessive, ripartite tra le diverse
qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da
definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo
113, comma 1.
Omissis."
Comma 293:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti
con la pubblica amministrazione e nei procedimenti
giudiziari):
"Art. 33. 1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia
indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, nel reclutamento del personale deve essere riservata,
in base al fabbisogno di personale occorrente per
l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di
posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito
risulta, per ciascun livello, dal possesso del
corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati non
e' richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1
e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata
la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni.
3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati
nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di
servizio, fermo quanto previsto dall'articolo 3 del
presente decreto.
4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1,
per il personale destinato a prestare servizio in provincia
di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
linguistica alle prove d'esame per il conseguimento
dell'attestato di cui al comma 1.
5. Il Ministero dell'interno seguira' la direttiva
politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini
dei diversi gruppi linguistici della provincia che
entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino
il trasferimento."
Comma 294:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
827 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 827 Contingente per la tutela del patrimonio
culturale
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma
dei carabinieri, per un totale di 128 unita', da collocare
in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento
del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio
culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) ispettori: 22;
f) sovrintendenti: 28;
g) appuntati e carabinieri: 53.
Omissis."

Comma 295:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
11 della L. 29 luglio 2003, n. 229):
"Art. 6. Disposizioni generali.
1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in
personale di ruolo e volontario, fatta salva la
sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli
interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale
di ruolo e' disciplinato in regime di diritto pubblico,
secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi
emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252. Il personale volontario e' iscritto in
appositi elenchi, distinti in due tipologie,
rispettivamente, per le necessita' dei distaccamenti
volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale,
secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo
quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo
personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le
necessita' delle strutture centrali e periferiche puo'
essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con
conseguente trasformazione del rapporto di servizio in
rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017):
"Art. 19-bis. Unita' cinofile
1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite
massimo del 50 per cento delle facolta' di assunzione
previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti
anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da
destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedure
speciali di reclutamento riservate al personale volontario
utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che
risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi
restando il conseguimento della prescritta certificazione
operativa alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche' il possesso dei
requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile
del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono
stabiliti i criteri di verifica dell'idoneita', nonche'
modalita' abbreviate per l'eventuale corso di formazione.
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate
secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
Comma 296:
Il testo dell'articolo 2199 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle note al comma
287.
Comma 297:
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 55. Trasferimenti.
I trasferimenti di sede del personale di cui al
presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto
dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato,
ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede
ininterrottamente per due anni. A tal fine
l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede,
il numero delle domande presentate dal personale distinte
per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco
delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro,
sentito il Consiglio nazionale di polizia.
Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate
puo' chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza
in sede.
Nel disporre il trasferimento d'ufficio
l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di
servizio e anche delle situazioni di famiglia e del
servizio gia' prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto
anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al
prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una
situazione oggettiva di rilevante pericolo per il
dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali
situazioni personali.
La destinazione del personale appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato e' disposta dal capo della Polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza."

Comma 298:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
52-quater del citato decreto-legge n. 50 del 2017, come
modificato dalla presente legge:
"ART. 52-quater Organizzazione dell'ANAC
1. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con
propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio
funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del
proprio personale secondo i principi contenuti nella legge
14 novembre 1995, n. 481. In sede di prima applicazione, e
comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in
vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento
giuridico ed economico del personale, il trattamento
economico del personale dell'Autorita' non puo' eccedere
quello gia' definito in attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1º febbraio 2016,
adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino
alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti
continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1º febbraio 2016. A decorrere dal
secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei
predetti regolamenti l'Autorita' nazionale anticorruzione,
tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e
organizzative, puo' adeguare il tratta-mento economico del
personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale
finalita', sulla base dei criteri fissati dal contratto
collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato. Dall'attuazione del
presente articolo non devono comunque derivare maggiori
oneri a carico della finanza pubblica."
Comma 301:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1808 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 1808 Indennita' di lungo servizio all'estero
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente
a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi
presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali
costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od
organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti
stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per
l'interno:
a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura
mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito
dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
b) un'indennita' speciale eventualmente riconosciuta se
l'assegno di lungo servizio all'estero non e' ritenuto
sufficiente in relazione a particolari condizioni di
servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la
commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo
172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18;
c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del
bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo
le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve
le disposizioni dettate in sede di Unione europea.
2. L'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale
hanno natura accessoria e sono erogati per compensare
disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche'
in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese
connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli
dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal
trattamento di cui al comma 1.
3. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal
giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio
all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
4. Se la durata della destinazione all'estero e'
superiore a un anno, il militare puo' trasferire la
famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di
viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a
carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni
persona, nella stessa quantita' prevista per il dipendente.
5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di
alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio
all'estero e l'indennita' speciale possono essere ridotti
in misura non eccedente il quarto e non inferiore
all'ottavo, se l'alloggio e' arredato, al dodicesimo, se
l'alloggio non e' arredato. La misura della riduzione e',
in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della
difesa.
6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva
l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al
50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante,
anche se prima di averla ultimata riassume servizio in
Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di
licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per
periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali,
sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari
di truppa.
7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la
licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di
viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi
previste per le missioni all'estero. Il rimborso e'
concesso, anche se la licenza e' frazionata in vari
periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede e' situata
fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola
volta ogni due anni.
8. L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto
durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per
infermita', esso e' corrisposto per intero per i primi
quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante
periodo.
9. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, che
per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in
Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della
licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo
in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo
servizio all'estero e l'indennita' speciale in misura
intera per i primi dieci giorni, ridotti alla meta' per il
periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al
comma 9, l'assegno di lungo servizio e l'indennita'
speciale sono conservati in misura intera per i soli primi
dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di
truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all'ente ove
devono compiere il loro servizio.
11. Al personale militare che per ragioni di servizio
venga chiamato temporaneamente in Italia, l'assegno di
lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale sono
conservati anche durante i giorni strettamente
indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo
stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio,
riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per
le missioni all'estero.
12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal
Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui
presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri
Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio
all'estero e l'indennita' speciale e ha diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa
maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi
di trasporto e alle classi previste per le missioni
all'estero;
b) al trattamento di missioni all'estero spettante a
coloro che, in qualita' di addetti a enti o uffici
all'estero, godano di particolari assegni o indennita'."

- Si riporta il testo dell'articolo 168 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967:
"Art. 168. Esperti.
L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare
negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e
negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici
incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e
ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici,
esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici
appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea."
Comma 302:
Il testo del comma 1 dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note
al comma 223.
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
34-ter della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 34-ter Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi
1. - 4. Omissis
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate."
Comma 303:
- Si riporta il testo dell'articolo 2190 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2190 Unita' produttive e industriali dell'Agenzia
industrie difesa
1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa,
di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi,
rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro
3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a
decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono
soppressi.
1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di
risanamento del sistema costituito dalle unita' produttive
di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone,
entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale,
da approvare con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che
individui le progressive misure volte a realizzare sinergie
gestionali nell'ambito della propria attivita' anche
attraverso il conseguimento della complessiva capacita' di
operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica
gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro
della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, opera una verifica della sostenibilita' del
sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione
del nuovo piano industriale triennale, individua le unita'
produttive i cui risultati compromettono la stabilita' del
sistema ed il conseguimento dell'economica gestione
dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa
procede alla liquidazione coatta amministrativa.
2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere
efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura
ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti
dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al
medesimo articolo.
3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a
prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del
regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre
2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa gia'
sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti,
ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente,
del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per
cento.
3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della
sostenibilita' finanziaria attraverso lo sviluppo del piano
industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia e' autorizzata
a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui
all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1,
comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
540.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui
all'articolo 616 del presente codice."
Comma 304:
- Si riporta il testo degli articoli 184, 241-bis e 258
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificato dalla presente legge:
"ART. 184 (Classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo
le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i);]
l) ;
m);
n).
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dalla presente disposizione, possono
essere emanate specifiche linee guida per agevolare
l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta
agli allegati D e I.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.
5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze
armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,
il registro delle attivita' a fuoco. Nel registro sono
annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna
attivita':
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di
arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e'
conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima
annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di vigilanza
e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del
lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di
rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo
esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita'
finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
impiegato. Tali attivita' devono concludersi entro
centottanta giorni al fine di assicurare i successivi
adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
2010.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta
dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216."
"ART. 241-bis Aree Militari
1. Ai fini dell'individuazione delle misure di
prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e
dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle
aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze
armate per attivita' connesse alla difesa nazionale, si
applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione
previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al
titolo V della parte quarta del presente decreto,
individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle
attivita' effettivamente condotte all'interno delle aree
militari.
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al
comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea
analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto
dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali
di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe,
al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la
salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze
inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle
matrici ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del
sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno
essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di
contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a),
dell'Allegato 5, alla Parte TV, Titolo V del presente
decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle
sostanze specifiche delle attivita' militari non incluse
nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V
del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore
di Sanita' sulla base delle informazioni tecniche fornite
dal Ministero della difesa.
4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle
Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente
sulle componenti di tutte le matrici ambientali in
relazione alle attivita' svolte nel poligono, assumendo
altresi' le iniziative necessarie per l'estensione del
monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle
aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni
temporanei o semi-permanenti il predetto piano e' limitato
al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle
Forze armate predispone semestralmente, per ciascuna
tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire
nell'area del poligono, un documento indicante le attivita'
previste, le modalita' operative di tempo e di luogo e gli
altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente
e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono militare delle
Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter
alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso
documento e' messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni
competenti per territorio.
4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni
militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio
ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei
sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla
rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui
all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il
comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal
termine del periodo esercitativo, trasmette
all'Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio
ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme di
collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e
il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi
protocolli.
4-sexies. Con le modalita' previste dall'articolo 184,
comma 5-bis, sono disciplinate, nel rispetto dei principi
di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto,
le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni
militari delle Forze armate, di un evento in relazione al
quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute, e'
stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei
poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e
le sperimentazioni.
4-octies. Ferme restando le competenze di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22
ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attivita' di
vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti
avvalendosi delle ARPA, secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono determinati annualmente gli
oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle
attivita' di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e ai
commi 4-bis e 4-octies del presente articolo.
5. Per le attivita' di progettazione e realizzazione
degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero
della difesa si puo' avvalere, con apposite convenzioni, di
organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che
operano nel settore e definisce con propria determinazione
le relative modalita' di attuazione."
"ART. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non
abbiano aderito al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero
tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico
di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che
non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico con le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo
6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e
massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da
millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di
unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un
anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative
annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui
all'articolo 483 del codice penale a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione
e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e
nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
di ricostruire le informazioni dovute, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei
casi di mancato invio alle autorita' competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190,
comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte
dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che
non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la
effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
5-quater. In caso di violazione di uno o piu' degli
obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e
5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e
4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono
militare delle Forze armate e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila
euro a ventimila euro."
Comma 305:

- Si riporta il testo vigente dei commi 328 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"328. E' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato
presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto
della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del
personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei
profili professionali di antropologo, archeologo,
architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo,
promozione e comunicazione, restauratore e storico
dell'arte.
329. Il personale di cui al comma 328 e' assunto, in
deroga all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e successive modificazioni, all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni, nonche' ai limiti di
cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito di
procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'emanazione dei relativi bandi resta comunque
subordinata, ove necessario per escludere situazioni di
eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali
di cui al comma 328 in relazione alle assunzioni da
effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per
profili della dotazione organica dell'area III di cui al
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo 6 agosto 2015.
330. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 328 e 329 e' autorizzata la spesa nel limite di 20
milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 328
e 329 e i relativi oneri."

Si riporta la tabella B allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89):
"Tabella B
(Prevista dall'articolo 40, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
AREE
AREA Dotazione organica
III 5.457
II 12.893
I 700
Totale 19.050 "
Comma 306:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo):
"Art. 8. Misure urgenti per favorire l'occupazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica
1. 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di
rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al
pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli
interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e
conservazione nonche' valorizzazione dei beni culturali in
gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello
Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali possono impiegare, mediante contratti di
lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle
disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturali, di cui al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, di eta' non superiore a quaranta anni, individuati
mediante apposita procedura selettiva. A decorrere
dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, ai sensi della normativa
vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti
competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i
contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai
soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i
rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo
idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa
previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e
improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al
presente comma sono comunque valutabili ai fini di
eventuali successive procedure selettive nella pubblica
amministrazione.
2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di
cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi
per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo
ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
3. La finalita' di miglioramento del servizio di
valorizzazione dei beni culturali puo' essere conseguita,
con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di
eta' non superiore a ventinove anni, mediante la
presentazione, da parte degli istituti della cultura di
appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici
amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti
pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito
del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico
e culturale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della
cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli
enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di
contenimento della spesa complessiva di personale."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015:
"Art. 19. Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere
apposto un termine di durata non superiore a trentasei
mesi.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Articolo 36 Personale a tempo determinato o assunto
con forme di lavoro flessibile
1. Omissis
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
Omissis."
Comma 307:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 22 del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
"ART. 22 Disposizioni sul personale e sulla cultura
1. - 5-quinquies. Omissis
6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e
di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli
istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e
degli enti locali, ciascun istituto o luogo della cultura
di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia
speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo
2015, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
di competenze o servizi professionali nella gestione di
beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata
massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000
euro annui, per sostenere il buon andamento dell'istituto o
luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun
istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo
provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo
periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio,
assicurando altresi' il rispetto degli obblighi di
pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della
procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente
comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000
euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Omissis."
Comma 308:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo):
"Art. 1 Disposizioni urgenti per accelerare la
realizzazione del grande progetto Pompei e per la
rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la
valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario
turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche
1. - 5. Omissis
6. L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore generale di progetto, redige un piano strategico,
del tutto congruente e in completo accordo col Grande
Progetto Pompei comprendente: l'analisi di fattibilita'
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo
complesso; il crono-programma, che definisce la tempistica
di realizzazione del piano e degli interventi individuati;
la valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con
riferimento al loro avanzamento progettuale; gli
adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di
finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il
piano prevede, in particolare, gli interventi
infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di
accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il
recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi,
prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree
industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor
consumo di territorio e della priorita' del recupero. Il
piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione e
sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e
la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato,
nonche' il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o
fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano
inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del
settore turistico e culturale ai fini della valutazione
delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in
oggetto. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani
tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" di
cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99. L'Unita' predispone altresi' un
accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano
strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale
integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione,
nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei
settori produttivi collegati. All'accordo partecipano,
altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta,
nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, di cui al titolo II del libro III
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2. Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei
1. - 5-bis. Omissis
5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in
attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore
generale di progetto di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' dell'Unita'
"Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e
della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati
fino al 31 dicembre 2019, nel limite massimo di spesa pari
a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.
Successivamente, allo scopo altresi' di consentire il
rientro nella gestione ordinaria del sito, le funzioni
attribuite al Direttore generale di progetto ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, e successive modificazioni, rientrano nelle
competenze della Soprintendenza speciale per Pompei,
Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di
'Soprintendenza Pompei'. Il Direttore generale di progetto,
per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonche'
per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al
medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato
di gestione, le procedure per la stipula di un apposito
contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e
dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123.
Omissis."
Comma 309:
Il citato decreto del Presidente del Consiglio n. 171
del 2014 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2014,
n. 274.
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
"Art. 2. Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei
1. - 4. Omissis
5. Per accelerare la progettazione degli interventi
previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso
la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di
progettazione composta da non piu' di 20 unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di
spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle
attivita' progettuali e di supporto al Grande Progetto
Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal
Direttore generale di progetto d'intesa con il
Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 354
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al
settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo."
Comma 310:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 3 febbraio 2001, n. 29 (Nuove disposizioni in materia
di interventi per i beni e le attivita' culturali):
"Art. 3. Piano per l'arte contemporanea.
1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio
pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione
di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i
beni e le attivita' culturali predispone un «Piano per
l'arte contemporanea», per la realizzazione del quale, ivi
comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione
del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002,
la spesa annua di lire 10.000 milioni,
2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio
1999, n. 237, dopo le parole: «attivita' propedeutiche,»
sono inserite le seguenti: «nonche' per la nomina di un
curatore».
Comma 311:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 (Disposizioni urgenti in favore
della cultura, in materia di incroci tra settori della
stampa e della televisione, di razionalizzazione dello
spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni
relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Potenziamento delle funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei
1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e
degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei
e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un programma straordinario e
urgente di interventi conservativi di prevenzione,
manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree.
Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza ed
e' proposto dal Direttore generale per le antichita',
previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1
si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti
dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, destinati alla regione Campania,
nonche' di una quota dei fondi disponibili nel bilancio
della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali. La quota da destinare
al programma straordinario di manutenzione da parte della
regione Campania e' individuata dalla Regione medesima
nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale
(PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la
realizzazione del programma di cui al comma 1 e'
autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione
di graduatorie in corso di validita', di personale di III
area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro
900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di
assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da
destinare all'espletamento di funzioni di tutela del
patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta'
assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per il reclutamento del personale del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti
percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al
fine di procedere alle assunzioni di personale presso la
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in
corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo
periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle graduatorie regionali in corso di validita',
applicando in caso di parita' di merito il principio della
minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e'
elaborata anche al fine di consentire ai candidati di
esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I
candidati che non accettano mantengono la collocazione ad
essi spettante nella graduatoria della regione per cui
hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri.
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici
di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del
programma di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte
comunitaria, della societa' ALES S.p.A., interamente
partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita
convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per
l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti
alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione
del programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al
comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71,
72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono ridotti della meta'. Per
l'affidamento dei lavori compresi nel programma e'
sufficiente il livello di progettazione preliminare, in
deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del
procedimento ritenga motivatamente la necessita' di
acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al
comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree
archeologiche sono dichiarati di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove
occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti
la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse
provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1,
gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su
due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta
giorni, contenente un elenco degli interventi da
realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima
stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di
presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le
correlate modalita' di valorizzazione del marchio o
dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto
previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio
finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome,
nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, puo'
disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilita'
depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze
medesime, in relazione alle rispettive esigenze
finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli
impegni gia' presi su dette disponibilita', o versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili
conseguiti dalla societa' ALES S.p.A., al netto della quota
destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri
decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio,
ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli
ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione
della spesa del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per l'attivita' di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale."
Comma 312:
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15-bis. Interventi immediati sul patrimonio
culturale
1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di
tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico
danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui
all'articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le
forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148,
comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la
messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more
della definizione e dell'operativita' dell'elenco speciale
di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni
competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni
danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a
professionisti idonei, senza ulteriori formalita'.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, anche in deroga all'articolo 146 del
medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono
effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi
quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare
ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti
nei propri territori, dandone immediata comunicazione al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo. Ove si rendano necessari interventi di
demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136,
comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri
storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del
presente articolo. I progetti dei successivi interventi
definitivi sono trasmessi, nel piu' breve tempo possibile,
al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni,
rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente
decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti
ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
altresi' agli interventi di messa in sicurezza posti in
essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni
culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni
interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di
protezione speciale istituite ai sensi della direttiva
2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre
2009, nei medesimi Comuni.
3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del culto,
i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei
comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi,
contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per
la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le
modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che
consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime.
Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il
perseguimento delle medesime finalita' di messa in
sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in
essere interventi anche di natura definitiva
complessivamente piu' convenienti, dal punto di vista
economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria
di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di
importi massimi stabiliti con apposita ordinanza
commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono
autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste
nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione
delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e della valutazione di congruita' dei costi
previsti dell'intervento complessivo da parte del
competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco
delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura
della Scheda per il rilievo del danno ai beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23
luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, e'
individuato dal Commissario straordinario con ordinanza
emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto
degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei
programmi definiti secondo le modalita' previste
dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni
immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al parere
positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita
ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla
vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale,
relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse
artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi
inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti
necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica, si applica
l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I
professionisti incaricati della progettazione devono
produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco
speciale di cui all'articolo 34.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di
tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di
progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a
far data dal 2017, presso il Segretariato generale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e composta da non piu' di venti unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di
spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria
tecnica possono essere altresi' affidate le funzioni di
responsabile unico del procedimento;
b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un
massimo di venti unita', mediante le modalita' previste
dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il
limite di spesa di 800.000 euro annui; il personale di cui
alla presente lettera e' assunto dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo a tempo
indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017,
puo' essere assegnato ad altro ufficio del medesimo
Ministero;
b-bis) per le attivita' connesse alla messa in
sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio
culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e'
autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita'
speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati
esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi
in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono
altresi' le somme assegnate allo scopo dal Commissario
straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo
4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo
15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la
contabilita' speciale e' aperta per il periodo di tempo
necessario al completamento degli interventi e comunque non
superiore a cinque anni.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi
dell'articolo 52."
Comma 314:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 35 Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa
sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene
culturale per l'esecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore
alla meta' della stessa. Se gli interventi sono di
particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento
pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al
suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali."
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 31
del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 31 Interventi conservativi volontari
1. - 2. Omissis
2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai
contributi statali previsti dall'articolo 37 e' disposta
dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle
risorse disponibili, determinate annualmente con decreto
ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze."
Comma 315:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 115 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
"Art. 115 Forme di gestione
1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o
indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari
dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di
evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa
di specifici progetti. I privati che eventualmente
partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5,
non possono comunque essere individuati quali concessionari
delle attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ad esse
pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"ART. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttivita').
1. Al fine di favorire l'innovazione
dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi
prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione
con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro,
costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere
dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita'
pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano
iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di
cui al primo periodo del presente comma, anche quelle
finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di
anidride carbonica (CO2 ) dall'atmosfera tramite
l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo
delle aree urbane, nonche' eventualmente anche quelle dei
comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di
una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio,
anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune
puo' inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello
sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni
istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali
documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto
previsto dalla normativa generale in materia di
sponsorizzazioni nonche' i vincoli per la tutela dei parchi
e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree
verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da
parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali,
anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con
modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la
possibilita' di ordinaria fruizione delle stesse da parte
del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una
quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e'
destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla
retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al
centro di responsabilita' che ha operato il risparmio; una
quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di
bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per le predette finalita', con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. La rimanente somma costituisce economia di
bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi
in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione
sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita'
non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano,
inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema
di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle
amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello
spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in
materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni
pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso,
consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da
parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati
dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i
regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla
corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti assegnati ai centri di
responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa
definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della
gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese
di parte corrente, sia in termini di competenza che di
cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2
per cento. La meta' degli importi costituisce economia di
bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla
contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni
culturali e ambientali l'importo che costituisce economia
di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota
accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo
e' destinato ad incrementare le risorse relative
all'incentivazione della produttivita' del personale e le
retribuzioni di risultato del personale dirigente della
medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di
cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle
unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento), nonche' alle spese, specificamente
afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui
alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi
internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Bilancio e affari finanziari".
7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
modalita' determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le
somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed
all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334."
Comma 316:
- Si riporta il testo vigente del comma 1142
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1142. Per consentire al Ministero per i beni e le
attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di
procedere alla realizzazione di progetti di gestione di
modelli museali, archivistici e librari, nonche' di
progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la
valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e'
autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007
e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i
progetti cui destinare le somme."
- Si riporta il testo vigente del comma 321
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"321. Per consentire al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo di far fronte con
interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano
pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e
paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti
di gestione di modelli museali, archivistici e librari,
nonche' di progetti di tutela paesaggistica e
archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione,
il restauro e la valorizzazione di beni culturali e
paesaggistici, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' incrementata di 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017."

Comma 317:
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1995, n. 417 recante "Regolamento recante norme sulle
biblioteche pubbliche statali" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 5 ottobre 1995, n. 233, S.O.
Comma 318:
- Si riporta il testo vigente del comma 349
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al
settore degli archivi e delle biblioteche, nonche' degli
altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di
cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno
2016 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo."
Comma 320:
Il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013 e' riportato nelle note
al comma 118.
Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle note al comma 50.
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 50.
Comma 322:
La DECISIONE 2017/864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 maggio 2017 relativa a un Anno europeo del
patrimonio culturale (2018) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
maggio 2017, n. L 131.
Comma 323:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 83 del 2014:
"Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri
di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali,
dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse
culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di
produzione teatrale e di danza, nonche' dei circuiti di
distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il
restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1
e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito
imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei
limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito
d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' altresi'
riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro
effettuate per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di
tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in tre
quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali
di pari importo, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa il credito di imposta e' utilizzabile tramite
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di
cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o
affidatari di beni culturali pubblici destinatari di
erogazioni liberali in denaro effettuate per la
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e
restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel
mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica
comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata
e facilmente individuabile, e in un apposito portale,
gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti
destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione del
bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per
l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le
informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo provvede all'attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112 e' abrogato. Con il regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3,
del presente decreto, si individuano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite
strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da
parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico,
anche attraverso il portale di cui al comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in
2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di
euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno
2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 17."
- Si riporta il testo del comma 583 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle
fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni
liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di
10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da
emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le regole
tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente
periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a
ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente
commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi
provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti
locali."
- Si riporta il testo del comma 355 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il
piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono
tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun
esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario, entro l'esercizio finanziario 2019, previa
integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, del piano di risanamento per
il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento e'
approvato con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata
presentazione dell'integrazione del piano nel termine di
cui al primo periodo del presente comma determina la
sospensione dell'erogazione alle fondazioni
lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163."
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Disposizioni urgenti per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza
1. - 13. Omissis
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano il pareggio economico e, entro
l'esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario sono poste in liquidazione coatta
amministrativa.
Omissis."
Comma 324:
La legge 12 maggio 1942, n. 889 istitutiva dell'ENS -
Ente Nazionale Sordi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
il 22 agosto 1942, n. 197.
La legge 21 agosto 1950, n. 698 recante "Norme per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 9 settembre 1950, n. 207.
Comma 325:
- Si riporta il testo vigente del n. 87 della tabella A
allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 91 (Disposizioni in
materia di interventi per i beni e le attivita' culturali,
lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della
Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo - ARCUS S.p.a..):
"Tabella A
(articolo 1, comma 1)
Anno e importo
Finalita' dell'intervento
Soggetto beneficiario della spesa
(migliaia di euro)
2003
2004
2005
1. - 86. Omissis
87.
Creazione a Roma di un polo nazionale
Agenzia internazionale per la 750 -
-
di servizi e ricerca per la prevenzione
prevenzione della cecita' - sezione
della cecita' e la riabilitazione visiva
italiana
degli ipovedenti, anche mediante
l'utilizzo di unita' mobili oftalmiche
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 10
dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria):
"Art. 11-quaterdecies. Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione
1. - 9. Omissis
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'articolo 1 della legge del 29
ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione
italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E'
concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1,
comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve
essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a
decorrere dall'anno 2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 187, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata per il 2006 la
spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007
e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega
italiana tumori e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Omissis."

Comma 326:
- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'articolo
7 del citato decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7. Piano strategico Grandi Progetti Beni
culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali
1. - 3-ter. Omissis
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e
attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale italiano, anche
attraverso forme di confronto e di competizione tra le
diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita del
turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e
i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto
forma di investimento territoriale integrato ai sensi
dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il
patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle
citta' a "Capitale europea della cultura 2019". Il
"Programma Italia 2019" individua, secondo principi di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per
ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura
finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse
previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo
2014-2020 ed e' approvato con il decreto ministeriale di
cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di
ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei
dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito
accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di
appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con il quale sono individuate
altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione.
Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa
in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco
ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo
precedente. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente
il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una
citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di
selezione definita con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta' italiana "Capitale
europea della cultura 2019". I progetti presentati dalla
citta' designata "Capitale italiana della cultura" al fine
di incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo propone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica i
programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo,
nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla
realizzazione dei progetti presentati dalla citta'
designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a
valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno degli enti pubblici territoriali. Il
titolo di "Capitale italiana della cultura" e' conferito,
con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche
per l'anno 2021 e per i successivi.
Omissis."
Comma 327:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18 (Interventi urgenti per la coesione sociale e
territoriale, con particolare riferimento a situazioni
critiche in alcune aree del Mezzogiorno), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7-sexies. Programma "Magna Grecia" - Matera verso
il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese
1. Omissis
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, un apposito fondo con
una dotazione di 400.000 euro per l'anno 2017, di 550.000
euro per gli anni 2018 e 2019 e di 200.000 euro per l'anno
2020."
Omissis."
Comma 328:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.
359 (Ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei):
"Art. 3. L'Accademia e' esente da ogni imposta o tassa
generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga
legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa
di registro godono del trattamento tributario stabilito per
gli atti stipulati dallo Stato."
Comma 329:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4-ter e 9,
comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112:
"Art. 4-ter Riconoscimento del valore storico e
culturale del carnevale
1. E' riconosciuto il valore storico e culturale nella
tradizione italiana del carnevale e delle attivita' e
manifestazioni ad esso collegate, nonche' delle altre
antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane. Ne sono
favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti
locali."
"Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la
trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema
di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al
cinema
1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ridetermina, con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15
novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per
la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono
conto dell'importanza culturale della produzione svolta,
dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del
pubblico nonche' della regolarita' gestionale degli
organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce,
inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura
di esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e
rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n.
589, e' abrogato.
Omissis."
La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985,
n. 104.

Comma 332:
Il regio decreto 8 giugno 1936, n. 1275 (Erezione in
ente morale della Societa' italiana delle scienze (detta
del XL) con sede in Roma e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 luglio 1936, n. 155.
Comma 340:
Si riporta la Tabella A, parte III, numeri 119) e
123-quater), allegata al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla
presente legge:
"Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta]
Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1). - 118). Omissis
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni,
rese da intermediari;
120). - 123 - ter) Omissis
123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle
societa' sportive dilettantistiche lucrative riconosciute
dal CONI nei confronti di chi pratica l'attivita' sportiva
a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da
tali societa'.
Omissis."
Comma 341:
- Si riporta il testo del comma 420 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"420. Il contributo in favore della Biblioteca italiana
per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui
all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e'
incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, e di 1 milione di euro per
l'anno 2019."
Comma 342
- Si riporta il testo vigente del comma 349
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al
settore degli archivi e delle biblioteche, nonche' degli
altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di
cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno
2016 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo."
Il testo del comma 354 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 309.
Comma 343:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 20
dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il sostegno e la
valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani
di assoluto prestigio internazionale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2 Contributo straordinario
1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival
musicali e operistici italiani di assoluto prestigio
internazionale e' assegnato, a decorrere dal 2013, un
contributo di un milione di euro ciascuna a favore della
Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione
Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna
Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre
del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di un
milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro
Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di
Parma e Busseto e della Fondazione Romaeuropa Arte e
Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival.
1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione
Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del
Festival Donizetti Opera."
Comma 346:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:
"Art. 1 Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
Omissis."

Comma 348:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica):
"Art. 10. Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti
di ricerca.
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno
2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca
applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50
miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il
Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di
particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono
corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
Omissis."
Comma 349:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
(Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
"Art. 5 Tipologie dei beni
1. - 4. Omissis
5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo
culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui
all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
entro un anno dalla data di presentazione della domanda di
trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri
enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del
citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
112 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
"Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica
1. - 3. Omissis
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del
codice della navigazione:
"Art. 34. Destinazione di zone demaniali marittime ad
altri usi pubblici
Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni su
richiesta dell'amministrazione statale, regionale o
dell'ente locale competente, determinate parti del demanio
marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici,
cessati i quali riprendono la loro destinazione normale."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima):
"Art. 36. Destinazione di parti del demanio marittimo
ad altre amministrazioni dello Stato.
La destinazione temporanea ad altri usi pubblici
nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di
determinate parti del demanio marittimo, di cui all'art. 34
del codice, e' autorizzata dal ministro per la marina
mercantile e consta da processo verbale di consegna redatto
dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui
all'art. 19 del codice, non importa corresponsione di
canone.
Nel processo verbale sono incluse le clausole
necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.
L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni
demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre
amministrazioni in dipendenza del presente articolo, e'
disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice
dall'autorita' marittima mercantile, sentita
l'amministrazione consegnataria. L'autorita' marittima
mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri
di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice."
Comma 350:
La legge 28 dicembre 2005, n. 278 recante "Contributo
straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni
pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale
sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa
all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi
pluriminorati" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio
2006, n. 3.
Comma 352:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Disciplina della
titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle
risorse), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22. Mutualita' generale
1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla
Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle
risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i
contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti
di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo
sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la
formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per
le squadre nazionali giovanili italiane maschili e
femminili, per il sostegno degli investimenti per gli
impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali
territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione
italiana giuoco calcio.
2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla
Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri
e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al
comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei
destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6
per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per
cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla
Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento
alla Federazione italiana giuoco calcio.
3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato,
al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di
ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
sportivo precedente.
3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli
impianti calcistici, in regime di proprieta' o di
concessione amministrativa, in favore delle societa'
appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla
Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della
mutualita' e' riconosciuto un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura del 12 per cento
dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli
impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro,
realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1
entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro
attribuzione. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate le modalita' di attuazione
dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di
spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018."
Comma 353:
Il titolo V (Delle societa') del libro quinto del
codice civile comprende gli articoli da 2247 a 2510.
Comma 355:
Il riferimento al citato regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 e' riportato nelle
note al comma 118.
Comma 356:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente
1. Omissis
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di
professioni intellettuali per le quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come
individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' delle societa' sportive
dilettantistiche lucrative;
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
produzione e della realizzazione di spettacoli da parte
delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
Omissis."
Comma 357:
Il testo modificato della tabella A, parte III,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 e' riportato nelle note al comma 340.
Comma 358:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015:
"Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente
1. Omissis
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di
professioni intellettuali per le quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come
individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
produzione e della realizzazione di spettacoli da parte
delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino
del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 5. Compiti del consiglio nazionale.
1. - 1-bis. Omissis
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di
competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono
uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini
sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni e societa'
sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di
riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni
sportive nazionali, delle societa' ed associazioni
sportive, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e di altre discipline sportive
associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei
requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine
anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello
sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo
internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione
sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata,
criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva
dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio
dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle
discipline sportive associate e sugli enti di promozione
sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio
dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali
sulle societa' sportive di cui all'articolo 12 della legge
23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare
svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle
societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo'
essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di
verificata inadeguatezza dei controlli da parte della
federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il
commissariamento delle federazioni sportive nazionali o
delle discipline sportive associate, in caso di gravi
irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi,
ovvero in caso di constatata impossibilita' di
funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle
competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita'
dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle
variazioni di bilancio;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte
dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente
decreto e dallo statuto."
Comma 359:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 67, comma
1, e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986:
"Art. 67. Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
Omissis."

"Art. 50. Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1 (283),
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt.
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 ;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzionee
allalegge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazionei di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13."
Comma 361:
- Si riporta il testo dei commi 24, 25 e 26
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica)
1. - 23. Omissis
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive
dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
in via preferenziale a societa' sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti in
via preferenziale a disposizione di societa' sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune
in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni
confinanti."
Comma 362:
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Misure
urgenti per interventi nel territorio):
"Art. 15. Misure urgenti per favorire la realizzazione
di impianti sportivi nelle periferie urbane
1. Ai fini del potenziamento dell'attivita' sportiva
agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa
cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con
l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e
incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e
Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017,
di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e
30 milioni di euro nel 2017.
2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul
territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi
con destinazione all'attivita' agonistica nazionale,
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive
nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi
esistenti, con destinazione all'attivita' agonistica
nazionale e internazionale;
d) attivita' e interventi finalizzati alla
presentazione e alla promozione della candidatura di Roma
2024.
Omissis."
Comma 364:
Il riferimento al testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive
modificazioni e' riportato nelle Note al comma 50.
Comma 367:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 69 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 69. Premi vincite ed indennita'
1. - 1-bis Omissis
2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i
compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo
67 non concorrono a formare il reddito per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000
euro. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i
rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale."
 


Comma 368:
- Si riporta il testo dei commi 1, 6 e 10 dell'articolo
54-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
"ART. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali.
Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente
articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire
prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le
attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno
civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di cui
al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro.
2. - 5. Omissis
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono
fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio
dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di
cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma
14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il
contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23 marzo
1981, n. 91.
7. - 9. Omissis
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a)
e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali, un libretto nominativo
prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il
pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori
domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con disabilita'; c)
insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto
Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al
presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati; c-bis)
attivita' di cui al decreto del Ministro dell'interno 8
agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2007, limitatamente alle societa' sportive di cui
al comma 6, lettera b- bis), del presente articolo.
Omissis."
Comma 370:
- Si riporta il testo vigente del comma 13
dell'articolo 145 della citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 145. (Altri interventi)
1. - 12. Omissis
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e'
autorizzata la concessione al CONI medesimo di un
contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno
2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo,
per agevolare e promuovere l'addestramento e la
preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i
quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai
sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della
Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie", alle
societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di
serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente
le predette finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane
assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari
ad un milione di lire, nonche' un credito di imposta pari
al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente
corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire
dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore
atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei
contributi dovuti alle gestioni previdenziali di
competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino
al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la
societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare
con il giovane di serie il primo contratto
professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
Omissis."
Comma 374:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3 e 4, e
3, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166
(Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi
22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo
pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (Enpals), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Contributi.
1. - 2. Omissis
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le aliquote contributive dovute per il
personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si applicano
integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente
l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile
vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale
obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312. Sulla parte di
retribuzione eccedente il massimale di retribuzione
giornaliera imponibile e inferiore all'importo di cui al
comma 5, diviso per 312, si applica un contributo di
solidarieta' nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75
per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a
carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura
del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore
di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore.
4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e
per coloro che esercitano il diritto di opzione di cui
all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del
1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il
massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2,
comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, e inferiore
all'importo di cui al comma 5 si applica un contributo di
solidarieta', aggiuntivo rispetto a quanto previsto
nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 , da versare al Fondo
nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a
carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del
lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per
cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e
2,1 per cento a carico del lavoratore.
Omissis."
"Art. 3. Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche.
1. - 7. Omissis
8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente
alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita'
contributiva alla predetta data, stante la specificita'
dell'attivita' lavorativa svolta, e' consentito aggiungere
alla propria eta' anagrafica, ai fini del conseguimento del
trattamento pensionistico, un anno ogni quattro di lavoro
effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un
massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di
trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata
legge n. 335 del 1995.
Omissis."
Comma 376:
- Si riporta il testo dell'articolo 61 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dal comma 876 della presente legge:
"ART. 61 Eventi sportivi di sci alpino
1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto
sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati
mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina
d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio
2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il
presidente della provincia di Belluno, il sindaco del
comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante
delle Regole d'Ampezzo, e' nominato un commissario con il
compito di provvedere al piano di interventi volto:
a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti
a fune, nonche' all'adeguamento e miglioramento degli
impianti esistenti;
b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti,
anche viari diversi dalla viabilita' statale, tra gli
impianti a fune, nonche' all'adeguamento e miglioramento di
quelli esistenti;
c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste
per lo sci da discesa, nonche' all'adeguamento e
miglioramento di quelle esistenti;
d) alla progettazione e realizzazione delle opere
connesse alla riqualificazione dell'area turistica della
provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina
d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e
di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al
turismo sportivo, alle attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva. Al
Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e
indennita' comunque denominate. Gli eventuali rimborsi
spese sono posti a carico dei relativi interventi.
2. Entro sessanta giorni dalla data della sua nomina,
il commissario, nel limite delle risorse finanziarie
previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione
dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato
organizzatore locale, predispone, sentito il comitato
organizzatore locale, il piano degli interventi di cui al
comma 1, tenendo conto dei progetti gia' approvati dagli
enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente
del Consiglio dei ministri, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e
al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni
parlamentari competenti. Salva la possibilita' di
rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse
disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni
singolo intervento, indicandone la durata e le stime di
costo.
3. Per la semplificazione delle procedure
amministrative di approvazione dei progetti degli
interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del
comma 2, il commissario, entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle
Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari
competenti, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' conferenze di
servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti
delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti
ad adottare atti di intesa o di concerto, nonche' a
rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni,
approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e
regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea,
in modalita' sincrona e se del caso in sede unificata a
quella avente a oggetto la valutazione di impatto
ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario e' il
soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4,
della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e
integrazioni del piano successive alla convocazione della
conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario
senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro
per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio
alle Commissioni parlamentari competenti e sottoposte entro
dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza
di servizi.
4. All'esito della conferenza di servizi, il
commissario approva il piano degli interventi con proprio
decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano
degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo
sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni
parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque
denominati necessari alla realizzazione dell'intervento;
puo' costituire adozione di variante allo strumento
urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista
l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il
decreto commissariale e' trasmesso al sindaco che lo
sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella
prima seduta utile.
5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei
principi generali dell'ordinamento nazionale, nonche' nei
limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i
poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o
eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli
interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma
4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente
analiticamente motivata. Il potere e' esercitato nei limiti
di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti
previamente indicati con delibera del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali
ordinanze sono immediatamente efficaci.
6. La consegna delle opere previste dal piano degli
interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta
sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il
termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresi'
quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o
economico alla realizzazione degli interventi del progetto
sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al
regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere
ultimate oltre detto termine.
7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi
del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilita' e di
urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale
e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di
programma e negli accordi di programma quadro, ai fini
della individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi.
8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo':
nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante
convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo
svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;
fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui
agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di
partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
individuare il responsabile unico del procedimento tra
persone dotate di adeguata professionalita' in rapporto di
servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il
commissario puo', nel limite delle risorse disponibili e
comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare
l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e
riconosciuta professionalita' nelle discipline
giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e
nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti
di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa
dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel
piano di cui al comma 4.
10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il
commissario invia alle Camere, per la trasmissione alle
competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle
finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo una relazione sulle
attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile
delle spese sostenute.
11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione
del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della
struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del
comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali
occorrenti per lo svolgimento dell'attivita', nel limite di
quelle gia' disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Per le finalita' di cui al comma 1, oltre alle
risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal
fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla
provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020
e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa
del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si
terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020
e nel febbraio 2021, il presidente pro tempore della
societa' ANAS S.p.a. e' nominato commissario per la
individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle
opere connesse all'adeguamento della viabilita' statale
nella provincia di Belluno, di competenza della medesima
societa'. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di
presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali
rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il
commissario di cui al comma 13 puo' avvalersi delle
strutture della societa' ANAS S.p.a., delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti
territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle
risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, predispone un piano degli interventi di
adeguamento della rete viaria statale e delle relative
connessioni con la viabilita' locale, da trasmettere al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo
sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle
Commissioni parlamentari competenti. Il piano contiene la
descrizione di ciascun intervento con la relativa
previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di
costo, salva la possibilita' di rimodulazione e
integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
16. Per la semplificazione delle procedure
amministrative di approvazione dei progetti degli
interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del
comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
17. All'esito della conferenza di servizi, il
commissario approva il piano degli interventi con proprio
decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano
degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo
sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e della societa' ANAS S.p.a.
18. Nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei
limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i
poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione
degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del
comma 17.
19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel
piano approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che
svolge funzioni di stazione appaltante.
20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai
sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilita' e
di urgenza, qualificati come di preminente interesse
nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai
fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi.
21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa
dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel
piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una
volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il
termine del 31 dicembre 2019.
22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e
comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui
al comma 13 invia alle Camere, per la trasmissione alle
competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle
finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo una relazione sulle
attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile
delle spese sostenute.
23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 e'
eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del
contratto di programma stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.a. e
sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1,
comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario
nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee
esigenze finanziarie, puo' provvedere in via di
anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato
ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui
al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti
per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza
degli immobili di proprieta' privata nel territorio della
regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli
interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la
facolta' di procedere all'occupazione temporanea e,
sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di
proprieta' privata attigui a quelli essenziali per la
realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai
commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a
integrare le finalita' delle infrastrutture e degli
impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e
ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti
esercitano tale facolta' anche nel caso in cui
l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di
infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti
funzionali allo svolgimento delle attivita' sportive. La
suddetta facolta' e' esercitata mediante decreto, che
determina altresi' in via provvisoria le indennita' di
occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai
sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli
immobili, secondo le risultanze catastali, e' notificato
almeno quindici giorni prima un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione
temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso e'
pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del
comune o dei comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti
internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di
irreperibilita' del proprietario dell'immobile la
pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennita'
di occupazione e di espropriazione fanno carico alle
stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata
anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.
25. Al termine delle manifestazioni sportive di
svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei
campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione
del piano degli interventi di cui al comma 4 restano
acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri
enti locali territorialmente competenti. Le opere
realizzate in attuazione del programma di interventi alla
viabilita' statale di cui al comma 17 restano acquisite al
patrimonio di ANAS S.p.a.
26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione
degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e
17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da
prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa,
nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori,
destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine
fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31
dicembre 2019.
26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di
interventi previsto dai commi 1 e 17, e' in facolta' del
commissario: operare le riduzioni dei termini come
stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo
i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a
dieci giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,
il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. E' altresi' in facolta' del
commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi
e di forniture relativi agli interventi attuativi del
piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, e'
rivolto ad almeno cinque operatori economici.
27. Alle controversie relative all'approvazione dei
piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure
di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla
determinazione delle indennita' espropriative, alle
procedure di progettazione, approvazione e realizzazione
degli interventi individuati negli stessi piani, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza
funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma."
Comma 377:
Il testo del comma 5 del citato articolo 61 del
decreto-legge n. 50 del 2017 e' riportato nelle note al
comma 376.

Comma 378:
Il testo dei commi 6 e 7 del citato articolo 61 del
decreto-legge n. 50 del 2017 e' riportato nelle note al
comma 376.
Comma 380:
Il testo del comma 8 del citato articolo 61 del
decreto-legge n. 50 del 2017 e' riportato nelle note al
comma 376.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 50, 60,
61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici):
"Art. 50 Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi
1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e
di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi
natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli
relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i
bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilita'
occupazionale del personale impiegato, prevedendo
l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti
collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta
intensita' di manodopera sono quelli nei quali il costo
della manodopera e' pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto."
"Art. 60 Procedura aperta
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta in
risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine
minimo per la ricezione delle offerte e' di trentacinque
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le
offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al
comma 1, puo' essere ridotto a quindici giorni purche'
siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,
sempreche' queste siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza
debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere
rispettati."
"Art. 61 Procedura ristretta
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore
economico puo' presentare una domanda di partecipazione in
risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati
di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda
del caso, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione
qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono
presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo
91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a
presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato un avviso di preinformazione non
utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo
per la presentazione delle offerte puo' essere ridotto a
dieci giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le
informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,
lettera B sezione B1, purche' dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla
pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il
termine per la ricezione delle offerte di concerto con i
candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di
un termine identico per redigere e presentare le loro
offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte,
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati
e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al
presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo'
fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un
termine non inferiore a quindici giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore
a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito
a presentare offerte."
"Art. 62 Procedura competitiva con negoziazione
1. Nelle procedure competitive con negoziazione
qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda
di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di
gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni
aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo
una descrizione delle loro esigenze, illustrando le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
servizi da appaltare, specificando i criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali
elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi
che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere
sufficientemente precise per permettere agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato come
mezzo di indizione di una gara un avviso di
preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a
confermare interesse. I termini di cui al presente comma
sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5
e 6.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito. I termini di cui al presente comma sono
ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un'offerta iniziale che costituisce la base per la
successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare
a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori
economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da
essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma
12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i
criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono
informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche
tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che
stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali
modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli
offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli
altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal
candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni
senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume
la forma di una deroga generale, ma si considera riferito
alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare
interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse o in altro documento di
gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale
di tale facolta'.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono
concludere le negoziazioni, esse informano gli altri
offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono
essere presentate offerte nuove o modificate. Esse
verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le
offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e
aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97."
"Art. 74 Disponibilita' elettronica dei documenti di
gara
1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito,
illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di
gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso
conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data di invio
di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o
dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo
Internet presso il quale i documenti di gara sono
accessibili.
2. Se non e' possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo
52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a
confermare interesse che i medesimi documenti saranno
trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di
impossibilita', per vie diverse da quella elettronica
secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine
per la presentazione delle offerte e' prorogato di cinque
giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati
di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.
3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara perche' le amministrazioni aggiudicatrici
intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente
codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a
confermare interesse quali misure richiedono al fine di
proteggere la natura riservata delle informazioni e in che
modo e' possibile ottenere accesso ai documenti in
questione. In tal caso, il termine per la presentazione
delle offerte e' prorogato di cinque giorni, tranne nei
casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli
60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le
ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui
documenti complementari sono comunicate dalle stazioni
appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla
procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In
caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60,
comma 3 e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni."
"Art. 79 Fissazione di termini
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande
di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto in particolare della
complessita' dell'appalto e del tempo necessario per
preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi
stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto
a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul
posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini
per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai
termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e
65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la
ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei
casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni
supplementari significative ai fini della preparazione di
offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile
dall'operatore economico, non sono fornite al piu' tardi
sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi
degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di
quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai
documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 e'
proporzionale all'importanza delle informazioni o delle
modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state
richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della
preparazione di offerte adeguate e' insignificante, le
amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare
le scadenze.
5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte
attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a
disposizione dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di
negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento
o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la
corretta presentazione delle offerte, la stazione
appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di
assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la
sospensione del termine per la ricezione delle offerte per
il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una
durata proporzionale alla gravita' del mancato
funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al
primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino
alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la
segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli
operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di
ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicita' di
tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione
di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono
accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74,
comma 1, nonche' attraverso ogni altro strumento che la
stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la
stazione appaltante, qualora si verificano
malfunzionamenti, ne da' comunicazione all'AGID ai fini
dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale."
- Si riporta il testo vigente degli articoli 97, 183,
188 e 189 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 97 Offerte anormalmente basse
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta
della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui
costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita'
dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso la congruita' delle offerte e' valutata
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione
giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di
uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del venti per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del venti per cento
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso arrotondato all'unita' superiore,
tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' pari
ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' dispari, la
media viene decrementata percentualmente di un valore pari
a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato
per un coefficiente sorteggiato dalla commissione
giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6;
0,7; 0,8; 0,9.
3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita'
delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 e' effettuato ove
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;
c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza
di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entita' e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture;
d) il costo del personale e' inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono,
altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo'
valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che
un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta
unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La
stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze
e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio
di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e
comunque per importi inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere nel
bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal
caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su
richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
titolo di collaborazione amministrativa, tutte le
informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti,
contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in
relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5."
"Art. 183 Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte
III, affidare una concessione ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita', mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le
infrastrutture afferenti le opere in linea, e' necessario
che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti
di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione del progetto di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato
XXI specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto definitivo,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto definitivo
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame
delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto definitivo presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture
dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione
delle proposte sono svolti anche con riferimento alla
maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare
in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela
del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita' previsti per il rilascio della concessione
demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario,
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base
di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto
di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio
della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In
tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto
definitivo, redatto in conformita' al progetto di
fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre
mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il
proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata positivamente. Il progetto di
fattibilita' eventualmente modificato, e' inserito negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' previste per
l'approvazione di progetti; il proponente e' tenuto ad
apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede
di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si
intende non approvato. Il progetto di fattibilita'
approvato e' posto a base di gara, alla quale e' invitato
il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice
puo' chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la
presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando
e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto di
fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
spese per la predisposizione della proposta nei limiti
indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la
prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al
comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti con i requisiti per
partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,
i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo."
"Art. 188 Contratto di disponibilita'
1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del
costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,
i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di
natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di
fattibilita' rispondente alle caratteristiche indicate in
sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103.
Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'articolo 103; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa , individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando
indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli
eventuali espropri sono considerati nel quadro economico
degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto
di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del progetto di fattibilita' tecnica-economica
approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme
e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice la quale puo', entro
trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il
capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze
autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte di terze autorita' competenti della
progettazione e delle eventuali varianti e' a carico
dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice puo'
attribuire all'affidatario il ruolo di autorita'
espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente
codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita'
superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento
degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della
stessa secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'."
"Art. 189 Interventi di sussidiarieta' orizzontale
1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli
immobili di origine rurale, riservati alle attivita'
collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione
degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al
comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste
negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati,
possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la
manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette
convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e
parita' di trattamento. A tal fine i cittadini residenti
costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga
almeno il 66 per cento della proprieta' della
lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere
incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili
di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti
in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale,
gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente
locale territoriale competente proposte operative di pronta
realizzabilita', nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente
locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se
necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici
interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti
locali possono predisporre apposito regolamento per
disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente
comma.
3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta,
la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo
termine l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre
l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma
2, regolando altresi' le fasi essenziali del procedimento
di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione
degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare
le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo
originario al patrimonio indisponibile dell'ente
competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non
puo' in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed
amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per
la formulazione delle proposte e la realizzazione delle
opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale,
ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti
che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel
rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di
applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo
articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la
detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo
43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio
delle aree verdi urbane."
La DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2007 che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e'
pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 32 e 63
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita'
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte
avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di
un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere
agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la
consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
presente comma e' ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con
cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'
respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso
il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3,
lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).
11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la
pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado
in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del
contratto cessa quando, in sede di esame della domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
12. Il contratto e' sottoposto alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti.
13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio solo
dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante
del contratto."
"Art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti
commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della
procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione."
- Si riporta il testo vigente dei commi 52 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione):
"Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione
1. - 51. Omissis
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da
acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di
rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le
Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica
dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'
di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le
variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di
verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua
ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 12
dell'articolo 216 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016:
"Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. - 11. Omissis
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione
dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati
istituite presso le amministrazioni detentrici delle
informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le
stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le
autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in
ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi
commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la
dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante
all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
"Art. 30 (Unita' operativa speciale per Expo 2015)
1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di
alta sorveglianza e garanzia della correttezza e
trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione
delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine
si avvale di una apposita Unita' operativa speciale
composta da personale in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di
Finanza. Per le finalita' di cui al presente comma l'Unita'
operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la
realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente
dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta
ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della
soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici:
a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli
atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei
contratti di lavori, servizi e forniture per la
realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con
particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190,
nonche', per la parte di competenza, il corretto
adempimento, da parte della Societa' Expo 2015 p.a. e delle
altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di
legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano;
b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle
banche dati gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di
accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresi',
alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere
presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo
3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel
bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
Comma 381:
Il testo del comma 1 dell'articolo 30 del citato
decreto-legge n. 90 del 2014 e' riportato nelle note al
comma 380.
Comma 382:
Il testo dei commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del
citato decreto-legge n. 50 del 2017 e' riportato nelle note
al comma 376.

Comma 383:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 203 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 203 Monitoraggio delle Infrastrutture e degli
insediamenti prioritari
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le
procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed
insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali e'
istituito presso il Ministero dell'interno un apposito
Comitato di coordinamento. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14
marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere
soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore
del presente codice. (469)
2. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure
di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."
Il libro II (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA) del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) comprende gli
articoli da 82 a 101.
Comma 384:
Il testo dell'articolo 203 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' riportato nelle Note al comma
383.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2-bis
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
(Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate):
"Art. 2-bis Disposizioni per garantire la trasparenza e
la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e
degli interventi connessi allo svolgimento delle attivita'
di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate (
1. Omissis
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle
attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai
sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del
prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata
istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo, che costituisce una forma di raccordo operativo
tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi
quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale
ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le funzioni, la composizione, le risorse
umane e le dotazioni strumentali della sezione
specializzata, da individuare comunque nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' le
modalita' attuative delle disposizioni volte a prevenire le
infiltrazioni della criminalita' organizzata nelle opere e
negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree
inquinate.
Omissis."
Comma 385:
Il testo dell'articolo 203 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' riportato nelle note al comma
383.
Comma 390:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 8
dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 113 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160 (Misure finanziarie urgenti per gli enti
territoriali e il territorio):
"Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e
di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del
farmaco
1. Omissis
2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di
finanza pubblica relativi al ripiano della spesa
farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013,
2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, pubblica sul proprio sito Internet
l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano
per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle
aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione
all'immissione in commercio, provvisoriamente determinati
sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione
vigente di cui al comma 4, lettere a) e b). Entro i
successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche
titolari di autorizzazione all'immissione in commercio
corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23
la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli
anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno
2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante
dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il
successivo conguaglio di cui al comma 8.
3. - 7. Omissis
8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale
dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e
2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo
a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato
in proporzione al superamento della quota a loro assegnata
con le modalita' del comma 7. L'AIFA determina
contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e
regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto
versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via
definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100
per cento sulla base dei dati accertati. Entro il
successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il
differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero
ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.
Omissis."
Comma 394:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 5
dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 26 Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
1. Omissis
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del
medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel
registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione
di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente
del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in
detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma
dell'articolo 25.
3. - 4. Omissis
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
"5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del
settore farmaceutico.
1. - 2. Omissis
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le
aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da
queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta
a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in
proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche. L'entita' del ripiano e' calcolata,
per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci
innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un
farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di euro, la
quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo
aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura
pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e'
ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto. A decorrere dal 2016, la quota di sforamento
imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al
periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura
pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa ai medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da
brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
applica il sistema di cui all' articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA
ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote
di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto a
favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli
importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b)
del presente comma, direttamente alle regioni dove si e'
verificato lo sforamento in proporzione al superamento del
tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto
dovuto nei termini perentori previsti, comporta la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei
successivi sei mesi.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 399
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"Art. 1 - Comma 399
399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa
farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 7,96 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica convenzionata».
- Si riporta il testo dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo
15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dal comma 399 della presente legge:
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. - 6. Omissis
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle
aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal
comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento
dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di
AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
quota di riparto delle complessive disponibilita' del
Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
alla mobilita' interregionale; l'entita' del ripiano a
carico delle singole aziende titolari di AIC e' calcolata
al lordo dell'IVA in proporzione al superamento del budget
definitivo attribuito secondo le modalita' previste dal
presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a
quelli non innovativi coperti da brevetto;
i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano
anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal
citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati
nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali
EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri
farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA,
tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, destinati alla cura di
malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti
dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000,
e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. Omissis
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 398 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016:
"398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e'
rideterminato nella misura del 6,89 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 27 Liquidazioni e versamenti mensili
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del
contribuente, il relativo importo e' computato in
detrazione nel mese successivo.
Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o
da riportare al mese successivo e' determinato sulla base
dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi
per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando
l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il
quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro."
- Si riporta il testo del comma 796 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dal
comma 400 della presente legge:
"796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'
articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano (431). L'accesso
alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con
leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all' articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
come integrati dagli accordi di cui all' articolo 1, commi
278e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e
le determinazioni in esso previste possono comportare
effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in
materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della
salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all' articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di
un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo
66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso
le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all 'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi, al lordo
dell'IVA, dovuti alle singole regioni e all'erario in base
alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da
corrispondersi entro i termini improrogabili del 20
febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti
che attestano il versamento alle singole regioni e
all'erario devono essere inviati da ciascuna azienda
farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. Gli importi determinati dall'AIFA ai
sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per
cento alle singole regioni e all'erario e per il 9,09 per
cento all'erario, senza possibilita' di compensazione,
secondo le modalita' indicate all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La mancata
corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del
mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1°
ottobre 2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all' articolo
1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'
articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all' articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall' articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All' articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all' articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell'articolo 8-quaterdel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private
ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31
ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater,
comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora
le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31
ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente
della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini
dell'adozione dei predetti provvedimenti;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quaterdel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quaterdel decreto legislativo n. 502
del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico."
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dal comma 401
della presente legge:
"Art. 11 Controllo della spesa sanitaria
1. - 5. Omissis
6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di
remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei
farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle
specialita' medicinali di classe A, di cui all'articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste
nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti
e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi
come quota minima a questi spettante. A decorrere dal 31
maggio 2010 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere
alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto
gia' previsto dalla vigente normativa, una quota pari
all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto
dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali
sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre
farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima
data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle
approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e
definite per regione e per singola azienda, corrispondono
alle regioni medesime e all'erario un importo dell'1,83 per
cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo
dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale. Gli importi
determinati dal-l'AIFA ai sensi del quarto periodo sono
versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per
il 9,09 per cento all'erario, senza possibilita' di
compensazione, secondo le modalita' indicate all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 


Omissis."

Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 50.
Comma 396:
- Si riporta il testo vigente del l'articolo 39 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 39 Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti
[1] I registri previsti dal presente decreto, compresi
i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a
norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita'
previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
[2] I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a
condizione che nei registri previsti da tali articoli siano
indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della
pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
[3] I registri, i bollettari, gli schedari e i
tabulati, nonche' le fatture, le bollette doganali e gli
altri documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le
fatture elettroniche sono conservate in modalita'
elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai
sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico
e quelle cartacee possono essere conservate
elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica
delle stesse, nonche' dei registri e degli altri documenti
previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo
stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la
reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato assicura, per finalita' di
controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti
i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli
che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle
fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e
trasferibili su altro supporto informatico."
Comma 397:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 88 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 88. Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o
altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od
oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore
a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli
per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a
formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'
che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione
europea in materia di "in house providing" e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in
quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di
liberalita' dai soggetti sottoposti alle procedure
concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero
alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che
controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti
similari alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione
di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del
presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora
utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
citato decreto del Presidente ella Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 23 Registrazione delle fatture
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le
fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettere (287) a), c) e d) devono essere registrate
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
effettuazione delle operazioni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21,
commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita'
di essa ed, eventualmente, la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'articolo 39, secondo modalita' e termini
stabiliti con apposito decreto ministeriale."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 101 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 101. Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e
87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono
realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e
b), e 2.
1-bis.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini
del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le
procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo
non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non
superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla
riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi
contabili.
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti
ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei
debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione
della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5,
nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a
quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale, sempreche'
l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello in cui, secondo la corretta
applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione."
Comma 399:
Il testo modificato del comma 8 dell'articolo 15 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e'
riportato nelle note al comma 394.
Comma 400:

Il testo del comma 796 dell'articolo 1 della citata
legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle note al comma 394,
come modificato dal presente comma.
Comma 401:
Il testo del comma 6 dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dal comma 401 della presente legge, e' riportato
nelle note al comma 394.
Comma 402:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa'
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di amministrazioni
pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in
materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni
caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e
locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche
di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo
di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o indirettamente,
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice
civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da
enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e
societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della
Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato
un indice alternativo di riferimento per il mercato
azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di
tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime
di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei
diritti collettivi di uso civico.
2."
Comma 403:
Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 recante
"Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche'
disposizioni in materia di indennita' di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della
legge 18 giugno 2009, n. 69" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
4 novembre 2009, n. 257.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 153 del 2009:
"Art. 1. Nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
1. In attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonche' disposizioni concernenti i
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con il
presente decreto legislativo si provvede alla definizione
dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie
pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di seguito denominate: «farmacie», e
alle correlate modificazioni delle disposizioni recate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie
dei farmaci a distribuzione diretta;
4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a
domicilio, di specifiche prestazioni professionali
richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera
scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche
o fisioterapiche che possono essere svolte presso la
farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e
alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei
nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti
ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento
delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori
semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o
dispositivi equivalenti;
f) la effettuazione di attivita' attraverso le quali
nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e
provvedere al pagamento delle relative quote di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche'
ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalita'
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali, e in
base a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza,
con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di
cui al primo periodo del comma 2 e' subordinata
all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di
patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi
di personale.
4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario
nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al
comma 2 e' disciplinato dalle medesime convenzioni di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli
accordi nazionali e gli accordi di livello regionale
fissano altresi' i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui al comma 2.
5. Il Servizio sanitario nazionale promuove la
collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle
farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il
Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle
attivita' di cui al comma 2."
Comma 405:
Il riferimento al testo del citato decreto legislativo
n. 153 del 2009 e' riportato nelle note al comma 402.
Comma 406:
- Si riporta il testo vigente dei commi 34 e 34-bis
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34."
Comma 407:
- Si riporta il testo vigente del comma 174
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli."
Comma 408:
Il testo del comma 10, dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e'
riportato nelle note al comma 394.
Comma 409:
- Si riporta il testo vigente dei commi 400 e 401
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"400. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di
euro annui. Tale Fondo e' finanziato rispettivamente per
325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro
per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno
2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del
presente articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno
2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle
risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi
del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500
milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del
comma 393."
Comma 410:
- Si riporta il testo del comma 607 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"607. Al fine di agevolare la prosecuzione
dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per
i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo
(ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione
maturata dall'ISMETT nelle attivita' di trapianto e cura
delle insufficienze terminali di organi vitali e del
rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato
dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT,
la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di
prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario,
sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2018 ad incrementare la valorizzazione tariffaria
dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo
ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma
13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore
complessita' gestita dall'ISMETT. La regione assicura il
conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al
settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale
autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e
2014."
Comma 412:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
"Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione
1. Omissis
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che
riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio
sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilita'
finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto
i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
Comma 413:
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
213 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 213 Autorita' Nazionale Anticorruzione
1. - 7. Omissis
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita'
gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
per competenza tramite i propri sistemi informatizzati,
tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive. Con proprio provvedimento,
l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali
i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29
concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei
contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine
di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
e del presente codice, il rispetto del principio di
unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli
oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla
realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi
flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in
termini di trasparenza preventiva. Ferma restando
l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori
economici di cui all'articolo 81, l'Autorita' e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano
le modalita' di interscambio delle informazioni per
garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di
tutela della legalita' dell'Autorita' e nel contempo
evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare
l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli
stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni
appaltanti.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi 211 e 212
dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007:
" 211. La trasmissione delle fatture elettroniche
avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica."
- Si riporta il testo vigente del comma 8-bis
dell'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 14 Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
1. - 8. Omissis
8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo
completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni
pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura
SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio
definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle
sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i
cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento
con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo
precedente.
Omissis."
Comma 415:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie)
1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica
nel settore sanitario e delle iniziative per la
realizzazione di misure di appropriatezza delle
prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del
budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza
epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze,
con decreto adottato di concerto con il ministero della
salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i
parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero
dell'economia e delle finanze cura la generazione e la
progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio
2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale
nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del
codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito
d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del
titolare, anche in codice a barre nonche' in banda
magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso
alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero
degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione (335). Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione (330). Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso
di corretta installazione e funzionamento del predetto
software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere,
valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private e per le strutture di erogazione dei servizi
sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito. Il predetto software assicura altresi' che
in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa
essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso
le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della
sua ricezione telematica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari
competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell'assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di
ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non
e' responsabile dalla mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,
i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52,
comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabile le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12."
Comma 416:
- Si riporta il testo vigente dei commi 82 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"82. Per le proprie finalita', l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
previa adozione di un apposito regolamento di disciplina,
da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze, puo' sottoscrivere quote di fondi comuni di
investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di
start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a
start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione
industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei
settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo,
aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico,
anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori
tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
83. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
82, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle
risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei
fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater del citato
articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40
per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle
esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta
della societa' di gestione del risparmio ivi prevista.
85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari
previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui
all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina
100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture
scolastiche. Le regioni dichiarano la propria
disponibilita' ad aderire all'operazione per la costruzione
di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone
di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine
perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalita'
individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale
della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione
delle dichiarazioni di disponibilita' delle regioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le regioni ammesse alla
ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono
stabiliti i criteri di selezione dei progetti."
Comma 417:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi e trasparenza delle procedure
1. - 6. Omissis
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica,
le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta, relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione
dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non
si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato
pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di
procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita',
a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3
per cento per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilita' per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al
10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine
di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie
merceologiche di cui al primo periodo del presente comma,
in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo
periodo del presente comma. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
Omissis."
Comma 421:
- Si riporta il testo vigente del comma 574
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli
contratti e a tutti i singoli accordi» sono sostituite
dalle seguenti: «Ai contratti e agli accordi» e le parole:
«percentuale fissa,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A
decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di
riorganizzazione del settore ospedaliero privato
accreditato in attuazione di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo
dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita', nonche' di prestazioni
erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza
ricomprese negli accordi per la compensazione della
mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del Patto
per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto
rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa
del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal
primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso,
l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga
di cui al periodo precedente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare
misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le
prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate in
regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero
ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da
assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui
al primo periodo, nonche' gli obiettivi previsti
dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al
raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche
misure alternative a valere su altre aree della spesa
sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono
definiti con successivo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
sede di prima applicazione sono definite prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri
individuati come "ad alta complessita'" nell'ambito del
vigente Accordo interregionale per la compensazione della
mobilita' sanitaria, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni
trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria
competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria
regionale per i pazienti extraregionali presi in carico
dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle regioni
di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento
regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in
materia di compensazione della mobilita' sanitaria
nell'ambito del riparto delle disponibilita' finanziarie
del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle
prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna
regione».
Comma 422:
La raccomandazione della Commissione delle Comunita'
europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE) riguardante la
Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per
l'assunzione dei ricercatori e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 marzo 2005, n. L 75.
Comma 425:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 35 Reclutamento del personale
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di
limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che
emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti."
Comma 431:
- Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 5
dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE):
"4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola."
Comma 433:
- Si riporta il testo vigente dei commi 5-bis e 6
dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001:
"Articolo 7 Gestione delle risorse umane
1. - 5. Omissis
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
Omissis."
Comma 434:
- Si riporta il testo vigente del comma 28
dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 71
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 70. Omissis
71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli
enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie
a garantire che le spese del personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4
per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o
che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per
il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004,
delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b)
per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono
comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per
l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
comunitari o privati, nonche' le spese relative alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
Omissis."
Comma 435:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
23 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017:
"Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. Omissis
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
Omissis."
Comma 436:
- Si riporta il testo del comma 310 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), come modificato dalla presente
legge:
"310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle
risorse per l'attuazione del programma di edilizia
sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, decorsi trenta mesi dalla sottoscrizione, si
intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli
interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione
al finanziamento non risulti presentata al Ministero della
salute entro tale periodo temporale, con la conseguente
revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente
disposizione si applica anche alla parte degli accordi di
programma relativa agli interventi per i quali la domanda
di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma
valutata non ammissibile al finanziamento entro trentasei
mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche'
alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi
al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma,
gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione
dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della
salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i
termini di cui al presente comma si intendono decorrenti
dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi."
Comma 439:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 21
ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita'
trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati), come modificato dalla presente legge:
"12. Compiti del Centro nazionale sangue.
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede con
proprio decreto, adottato sentita la Consulta e previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di
sanita', di una apposita struttura, denominata Centro
nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per
il coordinamento delle attivita' trasfusionali sul
territorio nazionale.
2. Per l'attivita' del Centro di cui al comma 1 viene
istituito un Comitato direttivo composto: dal presidente
dell'Istituto superiore di sanita'; da un direttore
nominato dal Ministro della salute; da tre responsabili
delle strutture di coordinamento intraregionale ed
interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c),
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con periodicita' quinquennale; da una
rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori
volontari di sangue disciplinata con decreto del Ministro
della salute da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Comitato svolge
compiti di indirizzo, coordinamento e promozione delle
attivita' trasfusionali sul territorio nazionale.
3. Il direttore di cui al comma 2 e' scelto tra i
dirigenti medici di ricerca dell'Istituto superiore di
sanita' ovvero tra i medici, non dipendenti dall'Istituto,
in possesso di comprovata esperienza in materia
gestionale-organizzativa e trasfusionale ed e' assunto con
contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al
rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
4. Il Centro nazionale sangue, nelle materie
disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni di
coordinamento e di controllo tecnico scientifico, di intesa
con la Consulta. In particolare:
a) fornisce supporto alla programmazione nazionale
delle attivita' trasfusionali;
b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed
alle regioni in merito al programma annuale di
autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici,
il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le
risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le
modalita' di compensazione tra le regioni ed i livelli di
importazione e di esportazione eventualmente necessari;
c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento
interregionale, con particolare riferimento all'attuazione
del programma di autosufficienza nazionale e delle
compensazioni intra ed interregionali;
d) emana linee guida relative alla qualita' ed alla
sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in
attuazione delle direttive comunitarie;
e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni
indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra
aziende sanitarie e tra regioni delle unita' di sangue, dei
suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in
convenzione;
f) emana linee guida in merito al modello organizzativo
ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;
g) emana linee guida per il finanziamento delle
attivita' trasfusionali;
h) svolge attivita' di monitoraggio e verifica degli
obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla
programmazione a livello nazionale nel settore
trasfusionale;
i) provvede al coordinamento del flusso informativo di
cui all'articolo 18 della presente legge;
l) effettua studi e ricerche sulla qualita' e
sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui
relativi costi, nonche' sull'acquisizione di beni e servizi
in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni
sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
m) svolge attivita' di formazione per le materie di
propria competenza;
n) puo' svolgere, se richiesta, attivita' di consulenza
e supporto ai fini della programmazione e organizzazione
delle attivita' trasfusionali a livello regionale;
o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e
dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento
dell'autosufficienza;
p) esercita il controllo sulle specialita'
farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le
modalita' definiti in base alle normative nazionali e
dell'Unione europea;
q) definisce la proposta al Ministero della salute del
programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;
r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche
riguardanti il sangue relativamente alla qualita', alla
sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilita' delle
procedure esistenti in materia, e formula proposte di
periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione
allo sviluppo delle nuove tecnologie;
s) cura il registro sangue per quanto attiene agli
aspetti tecnico-organizzativi;
t) promuove programmi di formazione per l'esercizio
dell'attivita' di vigilanza, controllo e accreditamento
delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;
u) promuove ed organizza il controllo di qualita'
esterna riguardante le procedure e le metodiche
diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante
l'utilizzo di strutture esterne;
v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle
aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta
delle regioni;
z) promuove la ricerca scientifica nei settori
sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;
aa) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad
essa connessa.
4-bis. Al fine di rafforzare, in tutto il territorio
nazionale, la garanzia di uni-formi e rigorosi livelli di
qualita' e sicurezza dei processi produttivi attinenti alle
attivita' trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge,
in accordo con le regioni, attivita' di supporto alla
verifica e al controllo ai fini della certificazione di
conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi
trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed
europee, quale garanzia propedeutica al rilascio
dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle
regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo
20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle
stesse.
4-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' di funzionamento, in seno al Centro
nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica,
controllo e certificazione, anche con riferimento ai
rapporti con le regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4-quater. Per le finalita' di cui al comma 4-bis e'
destinata, in modo vincolato, alle attivita' del Centro
nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, a valere sulle quote
vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
5. Il Centro nazionale sangue per gli aspetti relativi
alle tecniche ed indagini di laboratorio si avvale delle
strutture dell'Istituto superiore di sanita'.
6. Al Centro nazionale sangue e' assegnato un
contributo annuo di 2.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2005 per lo svolgimento dei compiti ad esso
attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di
attivita' di ricerca a livello nazionale."
Comma 440:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 27-bis del
citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
"Art. 27-bis (Procedura per ristorare i soggetti
danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro
la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla
procedura transattiva, nonche' ai loro aventi causa nel
caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, e'
riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di
denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di
euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue
infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e
nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da
vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e' subordinato
alla verifica del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla
verifica della ricevibilita' dell'istanza. La liquidazione
degli importi e' effettuata entro il 31 dicembre 2017, in
base al criterio della gravita' dell'infermita' derivatane
agli aventi diritto e, in caso di pari entita', secondo
l'ordine del disagio economico, accertato con le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei
limiti della disponibilita' annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la
corresponsione delle somme di cui al comma 1 e' subordinata
alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa,
ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore
pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato
anche in sede sovranazionale. La corresponsione e'
effettuata al netto di quanto gia' percepito a titolo di
risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue
per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di
denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in
un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al
medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto
del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al
comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di
previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo
2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222:
"Art. 33. Disposizioni a favore di soggetti danneggiati
da trasfusioni infette
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un
piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e,
comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in
analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati
per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della
salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del
Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in
condizioni di disagio economico accertate mediante
l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' da
intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti
emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in
assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto
dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso
tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati
infetti, e la patologia riscontrata.
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto
dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da
corrispondersi per la meta' al soggetto danneggiato e per
l'altra meta' ai congiunti che prestano od abbiano prestato
al danneggiato assistenza in maniera prevalente e
continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di
eta' od incapace di intendere e di volere e' corrisposto
interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato
al danneggiato assistenza in maniera prevalente e
continuativa.
5. Ai soggetti gia' deceduti alla data di entrata in
vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano gia'
titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e'
corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda
degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un assegno una tantum il cui importo e'
definito, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A
tale fine e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati
«aventi diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i
fratelli maggiorenni inabili al lavoro."

- Si riporta il testo vigente del comma 361
dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:
"361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008."
Comma 442:
- Si riporta il testo vigente del comma 153
dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge
annuale per il mercato e la concorrenza):
"153. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e'
consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli
abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che
prestano la propria attivita' come liberi professionisti.
L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' altresi'
consentito alle societa' operanti nel settore odontoiatrico
le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario
iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle
quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24
luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso
dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
Omissis."
Comma 443:
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della legge
31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4-bis Esercizio della professione forense in
forma societaria
1. L'esercizio della professione forense in forma
societaria e' consentito a societa' di persone, a societa'
di capitali o a societa' cooperative iscritte in
un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine
territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa
societa'; presso tale sezione speciale e' resa disponibile
la documentazione analitica, per l'anno di riferimento,
relativa alla compagine sociale. E' vietata la
partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie,
trust o per interposta persona. La violazione di tale
previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle societa' di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e
dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti
all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e
professionisti iscritti in albi di altre professioni; il
venire meno di tale condizione costituisce causa di
scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine
presso il quale e' iscritta la societa' procede alla
cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa'
non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione
deve essere composta da soci avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono
essere estranei alla compagine sociale; i soci
professionisti possono rivestire la carica di
amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione
forense in forma societaria resta fermo il principio della
personalita' della prestazione professionale. L'incarico
puo' essere svolto soltanto da soci professionisti in
possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della
specifica prestazione professionale richiesta dal cliente,
i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la
piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili
conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o
sopravvenuti.
4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci
non esclude la responsabilita' del professionista che ha
eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio
dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di
esclusione dalla societa' di cui al comma 1.
6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso
tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono
soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di
appartenenza.
6-bis. Le societa' di cui al comma 1, in qualunque
forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella
loro denomina-zione sociale l'indicazione "societa' tra
avvocati" nonche' ad applicare la maggiora-zione
percentuale, relativa al contributo integrativo di cui
all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su
tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai
fini dell'IVA; tale importo e' riversato annualmente alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, con proprio regola-mento da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, provvede a definire termini, modalita'
dichiarative e di riscossione, nonche' eventuali sanzioni
applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni
del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo e'
sottoposto ad approva-zione ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509."
Comma 444:
- Si riporta il testo vigente dei commi 573 e 587
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"573. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del
supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze».
"587. In attuazione delle disposizioni contenute nella
direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale
uso dei dispositivi medici sulla base del principio
costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per
gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire
l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e
delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale
per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela
dell'unitarieta' del sistema, della sicurezza nell'uso
della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio
decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, a:
a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di
regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e
dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei
cittadini e dell'industria, anche in conformita' alle
indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorita' ai
fini assistenziali;
b) individuare, per la predisposizione dei capitolati
di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei
dispositivi medici a livello nazionale, regionale,
intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la
classificazione dei dispositivi medici in categorie
omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche,
piu' tipologie per i presidi utilizzati per la terapia
domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi
tipi di pazienti, fatto salvo il principio della
valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei
prezzi di riferimento;
c) istituire una rete nazionale, coordinata
dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la
definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo
dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment
(HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei
dispositivi medici».
- Si riporta il testo vigente del comma 579
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"579. Il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai
piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536 e mette a
disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la
presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi
obiettivi, nonche' per l'affiancamento, da parte
dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima
Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per
tutta la durata dei piani di rientro. Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia di responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie):
"Art. 3. Osservatorio nazionale delle buone pratiche
sulla sicurezza nella sanita'
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanita', di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione
del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui
all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed
eventi avversi nonche' alle cause, all'entita', alla
frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche
mediante la predisposizione, con l'ausilio delle societa'
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee
di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e
la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle
buone pratiche per la sicurezza delle cure nonche' per la
formazione e l'aggiornamento del personale esercente le
professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle
Camere una relazione sull'attivita' svolta
dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni,
si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio
degli errori in sanita' (SIMES), istituito con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8
del 12 gennaio 2010."
Comma 445:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni:
"Art. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto."
Comma 447:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266
(Riordinamento del Ministero della sanita', a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992,
n. 421):
"Art. 5. Agenzia per i servizi sanitari regionali
1. - 4. Omissis
5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a
lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001).
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 358
dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:
"358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi,
l'Agenzia di cui al comma 357 puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di
comando dipendente dal Ministero della salute e dalle altre
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per un contingente massimo di quindici
unita'. Il Ministro della salute puo' altresi' disporre
presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le
modalita' previste all' articolo 1, comma 308, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a
un massimo di quindici unita' di personale dipendente del
Ministero della salute. I contributi alle spese previsti
all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai
fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti,
ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione
nazionale per la formazione continua e degli ulteriori
organismi previsti dal citato Accordo del 1º agosto 2007
nonche' le spese per il personale derivanti dall'attuazione
dei commi da 357 a 360."
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e
successive modificazioni, e' riportato nelle note al comma
106.
Comma 448:
Il decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013
recante "Approvazione delle modifiche apportate al
regolamento sul funzionamento degli organi,
sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del
personale e sulla gestione amministrativa e contabile
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali" e'
pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 20 dicembre
2013, n. 298.
Comma 454:

- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 17
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. - 3. Omissis
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si
provvede con le modalita' previste dall'articolo 2, comma
73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo
conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli
anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente
ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato,
negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale
riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione
dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento
nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2,
commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.
Omissis."
Comma 455:
La legge 18 agosto 2015, n. 134 recante "Disposizioni
in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone
con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2015, n.
199.
Comma 458:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5 Titolarita' della proposta. Competenza
1. - 3. Omissis
4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata
presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del
tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del
quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies
dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai
tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la
proposta di cui al comma 1 e' depositata presso la
cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in
materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del
citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel
territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di
Caserta."
Comma 459:
- Si riporta il testo vigente del comma 181
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE
assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di
euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente
attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con
elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo
sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema
giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici
progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In
caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento
dei lavori entro trentasei mesi dalla pubblicazione della
delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In
caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro
mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il
finanziamento e' revocato."
Comma 461:
- Si riporta il testo vigente dei commi 57 e 58
dell'articolo 1 della citata legge n. 124 del 2017:
"57. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e
dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di
cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10
settembre 2017;
b) l'articolo 4 e' abrogato a decorrere dal 10
settembre 2017;
c) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale
per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo
della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge
20 novembre 1982, n. 890, nonche' per i servizi riguardanti
le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo
201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve
essere subordinato a specifici obblighi del servizio
universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita', alla
continuita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei
servizi medesimi.»;
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi
in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a
decorrere dal 10 settembre 2017;
e) all'articolo 21, il comma 3 e' abrogato a decorrere
dal 10 settembre 2017.
58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'autorita' nazionale di
regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto
decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive
modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli
specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle
licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo
5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto
legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del
presente articolo; con la stessa modalita' l'Autorita'
determina i requisiti relativi all'affidabilita', alla
professionalita' e all'onorabilita' di coloro che
richiedono la licenza individuale per la fornitura dei
medesimi servizi."

Comma 463:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure
per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni,
nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero
dei centri storici dei medesimi comuni):
"Art. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e
all'effettuazione di pagamenti
1. Omissis
2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione
sociale e territoriale, in conformita' alla normativa
europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della
normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche
in forma associata, d'intesa con la regione, possono
proporre, sulla base delle modalita' stabilite nel
contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo
economico e il fornitore del servizio postale universale,
iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale
ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei
servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in
specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di
ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura
dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare
degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio
postale universale. Di tali iniziative e' data informazione
da parte del fornitore del servizio postale universale al
Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
3. I piccoli comuni possono altresi':
a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di
categoria e con la societa' Poste italiane Spa, affinche' i
pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli
concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia
postali nonche' altre prestazioni possano essere effettuati
presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non
serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina
riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni
adottate in materia dalla Banca d'Italia;
b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di
tesoreria e di cassa alla societa' Poste italiane Spa."
Comma 464:
Il testo del comma 3 dell'articolo 17 della citata
legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note al comma 58.
Comma 465:
- Si riporta il testo dell'articolo 81-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 81-bis. Calendario del processo
Il giudice, quando provvede sulle richieste
istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura,
dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel
rispetto del principio di ragionevole durata del processo,
il calendario delle udienze successive, indicando gli
incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati,
compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I
termini fissati nel calendario possono essere prorogati,
anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi
sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti
prima della scadenza dei termini.
Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario
di cui al comma precedente da parte del giudice, del
difensore o del consulente tecnico d'ufficio puo'
costituire violazione disciplinare, e puo' essere
considerato ai fini della valutazione di professionalita' e
della nomina o conferma agli uffici direttivi e
semidirettivi.
Quando il difensore documenta il proprio stato di
gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del
calendario del processo ovvero della proroga dei termini in
esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due
mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi
successivi. La disposizione del primo periodo si applica
anche nei casi di adozione nazionale e internazionale
nonche' di affidamento del minore avendo riguardo ai
periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del
presente comma non puo' derivare grave pregiudizio alle
parti nelle cause per le quali e' richiesta un'urgente
trattazione."
Comma 466:
- Si riporta il testo dell'articolo 420-ter del codice
di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 420-ter. Impedimento a comparire dell'imputato o
del difensore.
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si
presenta all'udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad
assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito,
forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice,
con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza
e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma
dell'articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l'assenza
dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale
probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo'
formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di
impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si
presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni
previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio
l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza
e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la
nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per
tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di
assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa
e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per
legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale
disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da
due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in
assenza del difensore impedito.
5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che
abbia comunicato pronta-mente lo stato di gravidanza si
ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi
precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi
successivi ad esso."
Comma 467:
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale
civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 21-quinquies. Disposizioni in materia di uffici
giudiziari
1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2018, per le
attivita' di custodia, telefonia, riparazione e
manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i
medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla
base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione
e nei limiti di una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono
fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i
parametri per la quantificazione del corrispettivo dei
servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui
al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15
per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno
201, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento
per l'anno 2018, della dotazione ordinaria del capitolo di
nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Comma 468:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.
426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del
tribunale amministrativo regionale di Trento e della
sezione autonoma di Bolzano):
"Art.14. Per gli effetti di cui all'art. 93 dello
statuto, sono nominati due consiglieri di Stato,
appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di
Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art.
19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' al
precedente art. 2.
La nomina e' disposta con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per la
nomina e' richiesto altresi' il parere del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa.
Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi
delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione
comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato
della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e
successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennita'
speciale di seconda lingua.
L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni
consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato e'
disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto
dall'articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno
1924, n. 1054.
Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di
lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai
sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del
collegio della sezione di cui all'articolo 17, comma 28,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa e'
investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano.
Resta fermo il disposto di cui all'articolo 43, secondo
comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di
Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni
del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti
consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi
deve far parte almeno uno di essi.
Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreche'
risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il
disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al
presente articolo la dotazione organica del ruolo dei
consiglieri di Stato, di cui alla tabella A allegata alla
legge 27 aprile 1982, numero 186, e' aumentata di due
unita'."
La legge 18 dicembre 1973, n. 836 recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali" e' pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29
dicembre 1973, n. 333.
- Si riporta il testo vigente del comma 79
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004):
"Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
1. - 78. Omissis
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di
legittimita' presso la Corte di cassazione e la relativa
Procura generale, nonche' a quelli in servizio presso la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a quelli in
servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti centrale e la relativa Procura generale compete
l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese, escluso
il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della
corte d'appello di Roma.
Omissis."
Comma 469:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
(Disposizioni di attuazione e di coordinamento della L. 24
marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e
disposizioni transitorie), come modificato dalla presente
legge:
 


"Art. 30. Collocamento fuori ruolo.
I magistrati componenti del Consiglio superiore
continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici
giudiziari ai quali appartengono.
I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori
del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione
della carica il Consiglio superiore della magistratura
dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle
funzioni precedentemente esercitate."
Comma 470:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 22
della citata legge n. 247 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 22 Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori
1. - 3. Omissis
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
sei anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Omissis."
Comma 471:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in
materia di funzionalita' del sistema giudiziario), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Fondo unico giustizia
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
denominato: «Fondo unico giustizia», e' gestito da
Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita' stabilite con
il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo
rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico
giustizia":
a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme
giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34,
primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme
giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio
ricavate nel corso di procedure esecutive per
espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a
risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi
dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste
Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in
relazione a procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme
di cui al comma 2-bis, costituiti dal differenziale
rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al
comma 6-ter, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al
50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli
interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del
fallimento e all'assegnatario.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai
beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia»
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo
periodo, seguono il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
6-ter. Le modalita' di attuazione dei commi 2-bis e
2-ter, anche in relazione a quanto disposto dal comma 6,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
Con il medesimo decreto e' individuato, relativamente ai
procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis sorti
dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma, il tasso di interesse attivo di riferimento scelto
tra quelli disponibili sul mercato interbancario per
operazioni analoghe e continuativamente rilevati e
pubblicati, che la banca o l'ufficio postale prescelto deve
riconoscere al fine di garantire l'ordinario rendimento
finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e le
procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma il
differenziale di cui al comma 2-ter e' determinato in
relazione al tasso di interesse attivo gia' riconosciuto.
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica. "
Comma 472:
Il testo del comma 6-ter dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 e'
riportato nelle note al comma 471.
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 34 (Deposito delle somme riscosse)
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono
depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla
corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura
fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una
banca scelti dal curatore.
La mancata costituzione del deposito nel termine
prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della revoca
del curatore.
Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme
del mandato di pagamento del giudice delegatoe, nel periodo
di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente,
su disposizione di Equitalia Giustizia SpA."
Comma 474:
- Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il
contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di
previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per
l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di
prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario
che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei
prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e
dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici."

Comma 475:
La legge 23 giugno 2017, n. 103 recante "Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e
all'ordinamento penitenziario" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 4 luglio 2017, n. 154.
Comma 476:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema
di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7 Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale
1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia,
il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della liberta' personale, di seguito denominato
«Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio,
composto dal presidente e da due membri, i quali restano in
carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti
tra persone, non dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza
nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e
sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri,
con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono
ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero
incarichi in partiti politici. Sono immediatamente
sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico,
grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero
nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per
delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale e'
attribuita un'indennita' forfetaria annua, determinata in
misura pari al 40 per cento dell'indennita' parlamentare
annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri
del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e
trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento
delle attivita' istituzionali.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale
delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal
Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio nel
numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno 20
dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu'
di 2 unita' del Ministero dell'interno e non piu' di 3
unita' degli enti del Servizio sanitario nazionale, che
conservano il trattamento economico in godimento,
limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a
carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione
degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli
emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli
altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a
carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale
e' scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli
ambiti di competenza del Garante. La struttura e la
composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire
rapporti di collaborazione con i garanti territoriali,
ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate,
che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei
detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a
custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli
istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita'
terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture
pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita'
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza
che da cio' possa derivare danno per le attivita'
investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze
di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque
locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della
persona detenuta o privata della liberta' personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni di
detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i
documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai
diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri
previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge
26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in
caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine
di trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione sull'attivita'
svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al
Ministro della giustizia.
5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli
anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere
dall'anno 2018."
Comma 477:
Il testo modificato del comma 4 dell'articolo 7 del
citato decreto-legge n. 146 del 2013 e' riportato nelle
note al comma 476.
Comma 480:
La legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria
ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali) e' pubblicata nel s. o. alla
gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 29 aprile
1982.
Comma 484:

- Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dal comma 494 della presente legge:
"Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti
dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro
il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la
gestione dei procedimenti civili, amministrativi e
tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio
giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui
attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente o vengono specificate le
motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1
sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli
avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della
magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1
viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati
gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza
della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma
1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole:
"processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono
titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo
che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «il processo
esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i processi
di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:
«i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
e V, del codice di procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di
valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i
procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di
procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo
4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di
valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i
processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e
capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi
contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole:
«euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole:
«euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole:
«euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole:
«euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole:
«euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole:
«compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento»
sono inserite le seguenti: «e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis»;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6-bis e' sostituito dal
seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650. I predetti importi
sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il
seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.";
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e'
soppressa la seguente: "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono
inserite le seguenti: "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
e' sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del
contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai
procedimenti iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ",
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e'
abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r),
7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario, e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, per la realizzazione di
interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il
maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le
modalita' di cui al periodo precedente, per la
realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
amministrativa.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di
15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2017, una quota
pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo e'
destinata all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A decorrere
dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui
al terzo periodo e' destinata a fronteggiare le
imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle
connesse al consegui-mento degli obiettivi definiti dai
pro-grammi di cui al comma 1, ove il prolungamento
dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli
uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari
stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro
straordinario; l'autorizzazione al prolungamento
dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro
straordinario e' di-sposta, in deroga alla normativa
vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
fino al limite massimo, per ciascuna unita', non superiore
a 35 ore mensili. La riassegnazione prevista dal comma 10,
primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
ordinaria.
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle
risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 25 per cento
all'incentivazione della produttivita' e al fabbisogno
formativo del personale amministrativo della giustizia
amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75
per cento alle spese di funzionamento degli uffici della
giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal
comma 10, secondo periodo, e' effettuata al netto delle
risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo
9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile
di ciascuno degli anni interessati, l'elenco degli uffici
giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di
almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il
Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco
degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi
nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli
obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma
1. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della
quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma
3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e'
altresi' subordinato, in caso di pronuncia su una istanza
cautelare, al deposito della sentenza di merito che
definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di
tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al
primo periodo del presente comma e' ridotta al cinque per
cento.
13. L'organo di autogoverno della magistratura
tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma
11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,
secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto
delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di
autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al
riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici
della giustizia amministrativa, tenendo conto della
produttivita' e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per
gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede
al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di cui
al primo periodo.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure
autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura
gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della
giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,
una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che
comprende anche un monitoraggio delle spese relative al
semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate
annualmente dalla legge di bilancio per le spese di
giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disposto l'incremento del contributo unificato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, in misura tale da garantire l'integrale copertura
delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque
non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta,
in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono
soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione
nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione
degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del
sito del Ministero della giustizia" sono soppresse;
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di
procedura civile, le parole: "e in due giornali indicati
nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e
pubblicata nel sito internet del Ministero della
giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione
del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e il Consiglio della magistratura militare,
affidano il controllo sulla regolarita' della gestione
finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza,
imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
un Collegio dei revisori dei conti, composto da un
Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio
designato dal Presidente della Corte dei conti e da due
componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte
dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
dei conti o tra i professori ordinari di contabilita'
pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e
l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di
63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per
cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai
magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro
della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore
della magistratura con provvedimento motivato puo'
attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le
funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche
penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24."
Comma 485:
Si riporta la Tabella A di cui alla legge 3 aprile
1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):
Tabella A
Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato
Qualifiche
Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato
1
Avvocati dello Stato
299
Procuratori dello Stato
70
Totale
370
Comma 486:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale
dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)
1. - 3. Omissis
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero
delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per
cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati
e procuratori dello Stato secondo le previsioni
regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai
sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento e' destinato
al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni.
Omissis."
Comma 487:
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis della citata
legge n. 247 del 2012, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13-bis Equo compenso e clausole vessatorie
1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei
rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad
oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o
societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi 5
e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e
assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle
categorie delle microimprese o delle piccole o medie
imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle
disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi
in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte
dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il
compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1
quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita'
del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle
caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo
13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono
unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al
medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano
vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui
al comma 1 che determinano, anche in ragione della non
equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio
contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie le clausole
che consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta' di
modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di
rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi
essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di
pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve
eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a
carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono
all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese
direttamente connesse alla prestazione dell'attivita'
professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a
sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del
cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione
delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia
riconosciuto solo il minore importo previsto nella
convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano
state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate
dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova
convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata
con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi
si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli
previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi
pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per
l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti
soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), b), c),
d), e), g), h) e i), si considerano vessatorie;
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa
ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni
contenute nelle convenzioni che attestano genericamente
l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica
indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono
state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei
commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane
valido per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio
dell'avvocato.
9. (Abrogato).
10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso e
la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6
del presente articolo, dichiara la nullita' della clausola
e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo
13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle
convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
del codice civile."
Comma 488:
- Si riporta il testo dell'articolo 19-quaterdecies del
citato decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 19-quaterdecies. Introduzione dell'articolo
13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di
equo compenso per le prestazioni professionali degli
avvocati
1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). -
1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei
rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad
oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o
societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi 5
e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e
assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle
categorie delle microimprese o delle piccole o medie
imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle
disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi
in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte
dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il
compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1
quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita'
del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle
caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo
13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono
unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al
medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano
vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui
al comma 1 che determinano, anche in ragione della non
equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio
contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che
siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione,
le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta' di
modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di
rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi
essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di
pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve
eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a
carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono
all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese
direttamente connesse alla prestazione dell'attivita'
professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a
sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del
cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione
delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia
riconosciuto solo il minore importo previsto nella
convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano
state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate
dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova
convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata
con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi
si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli
previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi
pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per
l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti
soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si
considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di
trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa
ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni
contenute nelle convenzioni che attestano genericamente
l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica
indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono
state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei
commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane
valido per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio
dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita'
di una o piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1
e' proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi
dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso e
la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6
del presente articolo, dichiara la nullita' della clausola
e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo
13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle
convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
del codice civile».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,
anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche
iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di
cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti
dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei
principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle
proprie attivita', garantisce il principio dell'equo
compenso in relazione alle prestazioni rese dai
professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono,
comunque, al momento del conferimento dell'incarico
professionale, la pattuizione di compensi adeguati
all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso,
dell'eventuale ripetitivita' delle prestazioni richieste."
Comma 489:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di processo amministrativo
telematico):
"Art. 1. Proroga di termini in materia di processo
amministrativo telematico
1. - 2. Omissis
2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di
mobilita' gia' avviate e in corso e al fine di dare
compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli
uffici giudiziari, nonche' per assicurare la piena
attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia
delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici
giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio
2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente massimo di 1.000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento
di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto o mediante procedure
concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.
2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui
al comma 2-bis individua le predette graduatorie e
definisce i criteri e le priorita' delle procedure
assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari
esigenze connesse ai processi di razionalizzazione
organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di
professionalita'.
Omissis."
Comma 491:
- Si riporta il testo vigente del comma 96
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"96. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico."
Comma 492:
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle note al comma 183.
Comma 493:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 13. Assunzione di funzionari della
professionalita' giuridico pedagogica, di servizio sociale
e mediatore culturale
1. Al fine di supportare interventi educativi,
programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno
all'attivita' trattamentale e al fine di consentire il
pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati
al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' in
materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova,
il Ministero della giustizia, e' autorizzato ad avviare nel
triennio 2017-2019 le procedure concorsuali, anche previo
scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione
di un numero massimo di 296 unita' di personale da
inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della
professionalita' giuridico pedagogico, di funzionario della
professionalita' di servizio sociale nonche' di mediatore
culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita'.
2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in
deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa
vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata
la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro
3.966.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere
dall'anno 2019.
3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di
cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per
l'anno 2018.
3-bis. Al fine di assicurare la celerita' di
espletamento delle procedure assunzionali di cui al
presente articolo, non si applica il limite per
l'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a
ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente
piu' anziano, non puo' essere assegnato un numero inferiore
a 250 candidati."

Comma 494:
Il testo dell'articolo 37 del citato decreto-legge n.
98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, come modificato dal presente comma, e'
riportato nelle note al comma 484.
Comma 495:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 65 della legge
16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e
degli archivi notarili) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4
1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun
distretto sono determinati con decreto del Ministro della
giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti
d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione
del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando
che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una
popolazione di almeno 5.000 abitanti.
2. La tabella che determina il numero e la residenza
dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli
notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei
criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della
variazione statistica tendenziale del numero e della
tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e
puo' essere modificata parzialmente anche entro un termine
piu' breve, quando ne sia dimostrata l'opportunita'."
"Art. 65
Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio
notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori
limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese
precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio,
compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di
che all'art. 24 dell'annessa tariffa.
Tale copia sara' scritta in carta libera, sottoscritta
dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun
atto, trasmettera', sempre nel termine suindicato, un
certificato negativo.
A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui
al nono comma, il notaio trasmette in via telematica
all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato
digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale
informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al
primo comma, nonche' la copia trimestrale del registro
somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni
altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai
quali e' tenuto, a mezzo degli archivi notarili
distrettuali, su conto corrente postale gestito
dall'Ufficio centrale.
L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei
termini previsti per gli archivi notarili distrettuali
dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del
Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale
del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per
cento.
Il controllo della liquidazione delle tasse e dei
contributi e degli importi versati dai notai e
l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per
tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile
distrettuale.
I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti
nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice
delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo
114.
L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla
dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente
articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi
notarili.
Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del
notariato, il Garante per la protezione dei dati personali
e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate, nel
rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che
riguardano le modalita' di formazione e trasmissione
telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti
di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la
ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati
inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresi'
stabilite le date di entrata in vigore delle predette
disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di
eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi
notarili distrettuali."
- Si riporta il testo dell'articolo 93-ter della citata
legge n. 89 del 1913, come modificato dal presente comma:
"Art. 93-ter
1. Se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di
regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati
dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione
di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile
del distretto al quale il notaio e' iscritto promuove, per
il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai
sensi dell'articolo 153 ovvero se, al tempo della
commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio
di altro distretto, ne da' notizia al consiglio di tale
distretto.
1-bis. Agli atti funzionali al promovimento del
procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287."
Comma 496:

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6
agosto 1926, n. 1365 (Norme per il conferimento dei posti
notarili), come modificato dalla presente legge:
"1. I notai sono nominati con decreto reale in seguito
a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una
volta all'anno, per quel numero di posti che sara'
determinato dal Ministro per la giustizia.
L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita'
relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per
un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a
sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del
bando di concorso;
b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in cinque
precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la
dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita';
c)."
Comma 497:
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 5
della citata legge n. 89 del 1913, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5
Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro
dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21;
2) essere di moralita' e di condotta sotto ogni
rapporto incensurate;
3) non aver subito condanna per un reato non colposo
punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi,
ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore;
4) essere fornito della laurea in giurisprudenza o
della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza
date o confermate da una universita' italiana o di titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio
2002, n. 148;
5) avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso
un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto
mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la
laurea anche dopo la cancellazione dal registro dei
praticanti in conformita' al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. La
pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei
praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e con
l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato
spetta al consiglio notarile la designazione del notaio
presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro
dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione
all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di
pratica si deve comunque completare entro trenta mesi
dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza
del suddetto termine il periodo effettuato prima del
conseguimento della laurea non e' computato. Il periodo
anteriore al conseguimento della laurea puo' essere
computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di
pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente
dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati
funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per
gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta
la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;
6) avere sostenuto con approvazione un esame di
idoneita', dopo compiuta la pratica notarile;
6-bis) aver espletato per almeno centoventi giorni,
dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo
di tirocinio obbligatorio presso uno o piu' notai, che
devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere
registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui
viene effettuato. Il candidato notaio puo' richiedere la
designazione del notaio al presidente del consiglio
notarile del distretto nel quale e' stato ultimato il
periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai
dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano
designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato
e' computato quale tirocinio obbligatorio.
I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma
possono essere sostituiti dal possesso del decreto di
riconoscimento professionale emanato in applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115."
Comma 498:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
21-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132, come modificato dalla presente legge:
"Art. 21-quater. Misure per la riqualificazione del
personale dell'amministrazione giudiziaria
1. Al fine di sanare i profili di nullita', per
violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto
Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e
16 del contratto collettivo nazionale integrativo del
personale non dirigenziale del Ministero della giustizia
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il
predetto Ministero e' risultato soccombente, e di definire
i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della
giustizia e' autorizzato, nei limiti delle posizioni
disponibili in dotazione organica, a indire una o piu'
procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto
Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi
dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei
requisiti di legge gia' in servizio alla data del 14
novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato
nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale
giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di
assistente linguistico dell'area seconda al profilo
professionale di funzionario giudiziario, di funzionario
dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP),
di funzionario contabile, di funzionario informatico e di
funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione
della prima fascia economica di inquadramento, in
conformita' ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico
conseguente alle procedure di riqualificazione del
personale amministrativo di cui al presente articolo
decorre dalla completa definizione delle relative procedure
selettive.
2. - 5. Omissis."
Comma 501:
- Si riporta il testo del comma 202 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"202. Per la realizzazione delle azioni relative al
piano straordinario per la promozione del made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
per essere assegnati all'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50
milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per
l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario
per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli
investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del
Ministero dello sviluppo economico, alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con
apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane e trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun
anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di
intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le
risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai
singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di
cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e
f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla
valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole
e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, e' istituito, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la
promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle
imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una
dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui
al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del
decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse
stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi
del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonche' a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3
milioni di euro per l'anno 2020, e' destinata
all'Associazione delle camere di commercio italiane
all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31
marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, e
un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e'
destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti
dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e
medie imprese nei mercati esteri e la diffusione
internazionale dei loro prodotti e servizi nonche' per
incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche
produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori
internazionali, al fine di contrastare il fenomeno
dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti
agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al
primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017 e' assegnato al Ministero dello sviluppo
economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese e la promozione del made in Italy di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549."

Comma 503:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare
le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale):
"Art. 5
1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che esercitano attivita' di agriturismo di
cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti con l'esercizio di tale attivita', al netto
della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo
di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano
l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa
alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento
del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria
dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione
nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore
aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche
per la determinazione del reddito e deve essere comunicata
all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione
annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno
precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio."
La direttiva CE del Consiglio relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, del 28 novembre 2006
e' Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
347 del 11/12/2006 - serie L
Comma 505:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 della
citata legge n. 241 del 1990:
"Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104."
Comma 506:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972:
"Art. 34 Regime speciale per i produttori agricoli
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici
compresi nella prima parte dell'allegata tabella A)
effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista
nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari
all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare
imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di
compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro per le politiche agricole . L'imposta si applica
con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva
l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai
soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il
regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti
di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
Omissis."
Comma 507:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 102 del 2004:
"Art. 5. Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva
1. Possono beneficiare degli interventi del presente
articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del
codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono
l'attivita' di produzione agricola (17), iscritte nel
registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese
agricole istituita presso le Province autonome ricadenti
nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano
subito danni superiori al 30 per cento della produzione
lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni
vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno
sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il
contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui
all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della
percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da
eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso
dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di
precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il
calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei
contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione
europea.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale."
Comma 508:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale):
"Art. 4. Finanziamento delle attivita' di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun
anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per
l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Una
quota delle predette disponibilita' in conto capitale puo'
essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle
suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui
al presente articolo."
Il testo vigente dell'articolo 34 dell'articolo 1 della
citata legge n. 662 del 1996 e' riportato nelle note al
comma 406.
Comma 510:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 (Attuazione della
direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta
contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE), come modificato dalla presente legge:
"Articolo 4 Anagrafe informatizzata delle aziende
avicole
1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali
registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi
zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le
informazioni relative a tutte le aziende avicole a
carattere commerciale e alle aziende avicole a carattere
non commerciale che allevano un numero di capi superiore a
50.
Omissis."
Comma 512:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea):
"ART. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura)
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti della regioni subentrano
relativamente al territorio di competenza nelle funzioni
dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita'
delle relative contabilita' speciali. I commissari
straordinari attualmente in carica completano le operazioni
finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun
compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai
sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di
impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad
acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente
articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della
regione o alla cessazione della causa di impedimento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in
tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
dalla carica di Presidente della regione, questi cessa
anche dalle funzioni commissariali eventualmente
conferitegli con specifici provvedimenti legislativi.
Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, e' nominato un commissario che
subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino
all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli incarichi
commissariali, conferiti ai sensi di specifici
provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della
regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel
presente articolo, il Presidente della regione puo'
delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla
base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di societa'
a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse
controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di
svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e'
fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, il Presidente della regione puo'
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle
strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30
giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o
delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese
sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la
progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal
fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche,
necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5
sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede
comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di
cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di
legge previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi
relative alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale
individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al
citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del
2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
«decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato
generale».
7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti
conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di
1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori
di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come
piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della
neve o regimazione delle acque superficiali, previa
apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare
nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano
utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei
lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa,
all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le
parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con
comprovata esperienza in materia contabile amministrativa»
e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei
componenti effettivi e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo
Ministero».
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei
conti dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
al comma 8.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014,
stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono
trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno
trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di
inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le
parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti:
«comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione,
alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il
22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
22 dicembre 2015».
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere
entro i novanta giorni successivi all'emanazione del
decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da
svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei
medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
per i terreni classificati, sulla base delle indagini,
nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi
duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione
dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi
di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo
possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il
seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta.».
12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il
seguente:
«6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano».
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La
Spezia» sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro».
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti
agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre
2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel
territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter,
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a
valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis."
Comma 513:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive):
"Art. 7 Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione
1. Omissis
2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate
tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione
interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che definisce altresi' la quota
di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Le risorse sono
prioritariamente destinate agli interventi integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla
tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli
interventi sul reticolo idrografico non devono alterare
ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,
bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla
base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala
spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi
integrati, in grado di garantire contestualmente la
riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita', in ciascun accordo di
programma deve essere destinata una percentuale minima del
20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume
priorita' la delocalizzazione di edifici e di
infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica
incolumita'. L'attuazione degli interventi e' assicurata
dal Presidente della Regione in qualita' di Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le
modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.
Omissis."
Comma 514:
Il citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e'
pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
Comma 515:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 3
maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Equiparazione ai coltivatori diretti.
Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della
presente legge, anche le cooperative costituite dai
lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti,
riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la
coltivazione diretta dei fondi, anche quando, la
costituzione in forma associativa e cooperativa e' avvenuta
per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente
affittati singolarmente.
Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini
della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi
scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in
veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo
zootecnico, in eta' non superiore ai cinquantacinque anni,
che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione
dei fondi, per almeno nove anni.
Sono altresi' equiparati ai coltivatori diretti, ai
fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola."
Comma 516:

Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997 e' riportato nelle note al comma 26.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad
assicurare.
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e di
relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e
di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e
forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che
devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica
l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attivita' di
programmazione triennale dei lavori pubblici e
dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di
cui all'articolo 22 nonche' dei concorsi di progettazione e
di idee di cui all'articolo 152, il progetto di
fattibilita' puo' essere articolato in due fasi successive
di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di
fattibilita' e' sempre redatto in un'unica fase di
elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella
prima fase il progettista, individua ed analizza le
possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,
sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
secondo le modalita' indicate dal decreto di cui al comma
3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica
fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista
incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del
documento di indirizzo alla progettazione e secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli
aspetti di cui al comma 1, nonche' elaborati grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi
compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in
lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi
preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresi',
ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi
energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure
per la produzione e il recupero di energia anche con
riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario
dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di
compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale,
nonche' i limiti di spesa, calcolati secondo le modalita'
indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura
da realizzare ad un livello tale da consentire, gia' in
sede di approvazione del progetto medesimo, salvo
circostanze imprevedibili, l'individuazione della
localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonche'
delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto
ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle
ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso."

Comma 520:
La legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 670
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"670. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica
e di razionalizzare e potenziare le attivita' di servizio
svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia
elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare,
allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti
attivita' economiche di accertamento, riscossione,
versamento, supporto finanziario, informatico e
amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore
elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' trasformata in ente pubblico
economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e
ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa,
tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il
patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro,
e' costituito, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai
conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma. A
decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla
gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il
presidente, il comitato di gestione e il collegio dei
revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad
essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi
organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e'
approvato lo statuto, e' stabilita la dotazione organica
dell'ente in misura non superiore a sessanta unita' e sono
apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento
le modifiche necessarie a dare attuazione al presente
comma. Allo scopo di assicurare la continuita'
nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima
applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvia
procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami,
finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di
organico; allo scopo di consolidare le specifiche
esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e
non agevolmente acquisibili all'esterno, e' considerato
titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio
prestato presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente
alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente della CSEA e' disciplinato dalle norme
di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di
settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da
ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di
neutralita' fiscale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica."

Comma 521:
- Si riporta il testo dell'articolo 58 della legge 28
dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), come
modificato dal comma 522 della presente legge:
"Art. 58. Fondo di garanzia delle opere idriche
1. A decorrere dall'anno 2016 e' istituito presso la
Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di
garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento
delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di
fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale,
e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e
dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e
contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo e'
alimentato tramite una specifica componente della tariffa
del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in
bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione
del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel
rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo
di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La
garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono
definiti gli interventi prioritari, i criteri e le
modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del
presente articolo, con priorita' di utilizzo delle relative
risorse per interventi gia' pianificati e immediatamente
cantierabili, nonche' gli idonei strumenti di monitoraggio
e verifica del rispetto dei principi e dei criteri
contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo
sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore
individuati sulla base dei piani d'ambito di cui
all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e delle necessita' di tutela dell'ambiente e dei corpi
idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale
e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali
e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e
razionale delle opere idriche necessarie.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le
modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di
cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare la trasparenza e
l'accessibilita' alle informazioni concernenti le modalita'
di gestione del Fondo, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico pubblica nel proprio sito
istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonche'
lo stato di avanzamento degli interventi realizzati."
Comma 522:
Il testo dell'articolo 58 della citata legge n. 221 del
2015, come modificato dal presente comma, e' riportato
nelle note al comma 521.
Comma 524:
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
Comma 526:
- Si riporta il testo dell'articolo 113 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno
capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli
lavori, ser-vizi e forniture."
Comma 527:
Il riferimento alla citata legge n. 481 del 1995 e'
riportato nelle note al comma 520.
- Si riporta il testo dell'articolo 203 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
"ART. 203 (Schema tipo di contratto di servizio)
1. I rapporti tra le Autorita' d'ambito e i soggetti
affidatari del servizio integrato sono regolati da
contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara,
conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in
conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del
servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a
quindici anni;
d) i criteri per definire il piano
economico-finanziario per la gestione integrata del
servizio;
e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del
servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle
attivita' ed alle tipologie di controllo, in relazione ai
livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalita', i
termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e
le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo
preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di
dati, informazioni e documenti del gestore e le relative
sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice
civile, diversificate a seconda della tipologia di
controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilita' del
servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento
alla manutenzione degli impianti;
l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al
titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti
e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali
all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed
in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalita' di applicazione delle
tariffe determinate dagli enti locali e del loro
aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie
di utenze;
p) l'obbligo di applicazione al personale, non
dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del
gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene
ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali
comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita'
a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente
vigente.
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema
tipo di cui al comma 2, le Autorita' d'ambito operano la
ricognizione delle opere ed impianti esistenti,
trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorita'
d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le
procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta
del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e
degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito
comprensivo di un programma degli interventi necessari,
accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello
gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica,
in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire,
nonche' i proventi derivanti dall'applicazione della
tariffa sui rifiuti per il periodo considerato."
Comma 528:
- Si riporta il testo vigente dei commi 7, 8 e 38
dell'articolo 2 della citata legge n. 481 del 1995:
"Art. 2. Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'.
1. - 6. Omissis
7. Ciascuna Autorita' e' organo collegiale costituito
dal presidente e da due membri, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni
parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle
predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere
all'audizione delle persone designate. In sede di prima
attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del
parere; decorso tale termine il parere viene espresso a
maggioranza assoluta.
8. I componenti di ciascuna Autorita' sono scelti fra
persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e
competenza nel settore; durano in carica sette anni e non
possono essere confermati. A pena di decadenza essi non
possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati
ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
partiti politici ne' avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico.
9. - 37. Omissis
38. All'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento delle Autorita', determinato in lire 3
miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna
Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo
non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo
esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio
stesso; il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni
anno nella misura e secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con
il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 23 Riduzione dei costi di funzionamento delle
Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita'
indipendenti e delle Province
1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa
complessiva per il funzionamento delle Autorita'
amministrative indipendenti, il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il
Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti
della commissione per le infrastrutture e le reti
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello
dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti
della medesima Autorita' e' ridotto da quattro a due,
escluso il Presidente;
 


b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette
a tre, compreso il Presidente;
c) (Abrogata);
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e)
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto
da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi
pensione e' ridotto da cinque a tre, compreso il
Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto
da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e'
ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.
Omissis."

Comma 529:
Il testo del comma 38 dell'articolo 2 della citata
legge n. 481 del 1995 e' riportato nelle note al comma 306.
- Si riporta il testo del comma 68-bis dell'articolo 1
della citata legge n. 266 del 2005:
"68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente
articolo, l'entita' della contribuzione a carico dei
soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del
gas, gia' determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta
fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
Successive variazioni della misura, necessarie ai fini
della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento, e delle modalita' della contribuzione
possono essere adottate dalla Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro il predetto limite massimo
dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio
approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente
la variazione stessa, con la medesima procedura
disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato."

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del
citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
"Art. 22 (Razionalizzazione delle autorita'
indipendenti)
1. I componenti dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa, dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti, dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati
personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione
dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati
componenti di una autorita' indipendente, a pena di
decadenza, per un periodo pari a cinque anni.
2. Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre
2005, n. 262, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente:
"Art. 29-bis. - (Incompatibilita' per i componenti e i
dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico). - 1. I
componenti degli organi di vertice e i dirigenti della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nei due
anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti
regolati ne' con societa' controllate da questi ultimi. I
contratti conclusi in violazione del presente comma sono
nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le
disposizioni del presente articolo si applicano ai
componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni,
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare previo parere della Banca centrale
europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre
1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al primo periodo, la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "due";
a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le
seguenti: "e i dirigenti";
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di
personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite
unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra
gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e
l'imparzialita' delle procedure e la specificita' delle
professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle le
procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o
poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in
violazione degli obblighi di cui al presente comma e le
successive eventuali assunzioni. Restano valide le
procedure concorsuali in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui
al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti,
a una riduzione non inferiore al venti per cento del
trattamento economico accessorio del personale dipendente,
inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di
cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al
cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente
sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza,
studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non
previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso
sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
ai fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al
periodo precedente.
7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi
strumentali in modo unitario, mediante la stipula di
convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno
due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti
organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno
tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione
del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e
logistici, sistemi informativi ed informatici.
Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro
l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci
per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi
organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo
le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le
seguenti: "nonche' le autorita' indipendenti,";
b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo
le parole: "le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165," sono aggiunte le seguenti: "nonche' le autorita'
indipendenti.".
9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri
servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso
gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a
condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle degli edifici
demaniali disponibili;
b) concentrazione degli uffici nella sede principale,
salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in
relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o
foresteria per i componenti e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie,
rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20
per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del personale nella sede
principale non inferiore al 70 per cento del totale su base
annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di consulenza,
studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa
complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il
rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e ne danno conto nelle
successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla
Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro
l'anno solare successivo a quello della violazione il
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del demanio, individua uno o piu' edifici di proprieta'
pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle
relative autorita'. L'organismo interessato trasferisce i
propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione.
Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle
lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle
finanze una somma corrispondente all'entita' dello
scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita
all'erario.
10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre
1995, n. 481, e' abrogato.
11.
12.
13. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1,
lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
soppresso.
14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come
convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, nono comma, e' inserito, prima delle
parole "I predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le
deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti
di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di
quattro voti favorevoli.";
b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le
parole "dalla Commissione" sono sostituite dalle seguenti:
"con non meno di quattro voti favorevoli.";
c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo
le parole "su proposta del Presidente" sono inserite le
seguenti: "e con non meno di quattro voti favorevoli.";
d) all'articolo 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Le relative deliberazioni sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.".
15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a
480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio
della Consob che a tal fine effettua corrispondenti
risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a
legislazione vigente, senza incrementare il contributo a
carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti
della Consob."
Comma 531:
- Si riporta il testo dei commi 27 e 30 dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3
1. - 26. Omissis
27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Una quota parte
del gettito e' destinata ai comuni ove sono ubicati le
discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero
energetico e ai comuni limitrofi, effettiva-mente
interessati dal disagio provocato dalla presenza della
discarica o dell'impianto, per la realizzazione di
interventi volti al miglioramento ambientale del territorio
interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti,
allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio
ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La
restante quota del gettito derivante dall'applicazione del
tributo affluisce in un apposito fondo della regione
destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le
attivita' di recupero di materie prime e di energia, con
priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di
smaltimento alternativi alle discariche, nonche' a
realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le
aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate
per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per
l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree
naturali protette. L'impiego delle risorse e' disposto
dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra
indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle
derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono
destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai
rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto
tributo.
28. - 29. Omissis
30. Il tributo e' versato alla regione in apposito
capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il
mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui
sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i
termini previsti per il versamento relativo all'ultimo
trimestre dell'anno il gestore e' tenuto a produrre alla
regione in cui e' ubicata la discarica una dichiarazione
contenente l'indicazione delle quantita' complessive dei
rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti
effettuati. La regione trasmette copia della predetta
dichiarazione alla provincia nel cui territorio e' ubicata
la discarica. Con legge della regione sono stabilite le
modalita' di versamento del tributo e di presentazione
della dichiarazione, nonche' le modalita' di ripartizione
della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla
base dei seguenti criteri generali: caratteristiche
socio-economico- ambientali dei territori interessati,
superficie dei comuni interessati, popolazione residente
nell'area interessata e sistema di viabilita' asservita.
Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo
alle regioni, relativo alle operazioni di deposito
effettuate nel primo trimestre, e' differito al 31 luglio
1996.
Omissis."
Comma 532:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 63 del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
"ART. 63 (Autorita' di bacino distrettuale)
1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo
64 e' istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di
seguito denominata "Autorita' di bacino", ente pubblico non
economico che opera in conformita' agli obiettivi della
presente sezione e uniforma la propria attivita' a criteri
di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza nonche' di efficienza e
riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui
territorio coincide con il territorio regionale, le
regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai
principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di
bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni
previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita' di
bacino distrettuale sono altresi' attribuite le competenze
delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di
indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino
distrettuali.
3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la conferenza
istituzionale permanente, il segretario generale, la
conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il
collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in
conformita' alle previsioni della normativa vigente. Agli
oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorita'
di bacino si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei
principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza
delle risorse per l'espletamento delle stesse e di
sussidiarieta'. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il
trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1
del presente articolo del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli
occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo
determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di
garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente
articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo'
prevederne un'articolazione territoriale a livello
regionale, utilizzando le strutture delle soppresse
Autorita' di bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui
territorio e' interessato dal distretto idrografico, sono
individuate le unita' di personale trasferite alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni
organiche delle medesime Autorita'. I dipendenti trasferiti
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e
il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per
la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono,
altresi', individuate e trasferite le inerenti risorse
strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma 1
sono adottati in sede di conferenza istituzionale
permanente, convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario
generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla
conferenza istituzionale permanente partecipano i
Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui
territorio e' interessato dal distretto idrografico o gli
assessori dai medesimi delegati, nonche' il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i
rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono
essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti
delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre
membri, tra i quali necessariamente il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della
conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione
dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono
conto delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano
di bacino in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui
all'articolo 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano
di bacino, che puo' articolarsi in piani riferiti a
sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino
costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e
quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento
sulla base delle relazioni regionali sui progressi
realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in
caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di
competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma,
diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine
massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente
tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad
assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva,
il Presidente della regione interessata che, a tal fine,
puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di
differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle
risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di
sussidiarieta', lo statuto dell'Autorita' di bacino in
relazione alle specifiche condizioni ed esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche' i
bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di
bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita',
la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e
gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il segretario generale e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata
quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della
conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni
statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento
delle rispettive attivita';
d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza
operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza
istituzionale permanente sullo stato di attuazione del
Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi
programmati e attuati nonche' alle risorse stanziate per le
finalita' del Piano di bacino da parte dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da
attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano
attinenza con le finalita' del Piano medesimo, rendendoli
accessibili alla libera consultazione nel sito internet
dell'Autorita'.
9. La conferenza operativa e' composta dai
rappresentanti delle amministrazioni presenti nella
conferenza istituzionale permanente; e' convocata dal
segretario generale che la presiede. Possono essere
invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza operativa delibera a
maggioranza dei tre quinti dei presenti e puo' essere
integrata, per le attivita' istruttorie, da esperti
appartenenti a enti, istituti e societa' pubbliche,
designati dalla conferenza istituzionale permanente e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel
rispetto del principio di invarianza della spesa. La
conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al
comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche
qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i
relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino
idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di
gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7
della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di
intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi
del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione
europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa
del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela
delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorita'
di bacino coordinano e sovrintendono le attivita' e le
funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica integrale
di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche'
del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con
particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua e alla fitodepurazione."
Comma 533:
Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 recante
"Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24
della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento
di Roma Capitale" e' p31ubblicato nella Gazz. Uff. 18
maggio 2012, n. 115.
- Si riporta il testo vigente del comma 36
dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 35. Omissis
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali
eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A
tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
da sottoporre all'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e
delle finanze.
Omissis."
Comma 534:
Il testo del comma 11 dell'articolo 63 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note
al comma 532.
Comma 535:
Il testo dell'articolo 63 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e' riportato nelle note al
comma 532.
Comma 536:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 126-bis del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli
impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione
sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
derivanti da attivita' civili):
"Art. 126-bis. Interventi nelle esposizioni prolungate.
1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione
prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica
oppure di una pratica non piu' in atto o di un'attivita'
lavorativa, di cui al capo III-bis, che non sia piu' in
atto, le autorita' competenti per gli interventi ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottano i
provvedimenti opportuni, tenendo conto dei principi
generali di cui all'articolo 115-bis, delle necessita' e
del rischio di esposizione, e, in particolare quelli
concernenti:
a) la delimitazione dell'area interessata;
b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza
delle esposizioni;
c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto
delle caratteristiche reali della situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli
edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro
utilizzazione.
2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi
alle esposizioni prolungate di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni di cui al capo VIII."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione
della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle
sorgenti orfane):
"Art. 2. Definizioni.
1. Fermo restando le definizioni di cui al citato
decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente
decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «sorgente ad alta attivita'», di seguito denominata
come sorgente: sorgente sigillata contenente un
radionuclide la cui attivita' al momento della
fabbricazione o, se questa non e' nota, al momento della
prima immissione sul mercato e' uguale o superiore
all'attivita' indicata nell'allegato I al presente decreto;
b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie
radioattive solidamente incorporate in materie solide e di
fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che
presenti una resistenza sufficiente per evitare, in
condizioni normali di impiego, dispersione di materie
radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di
buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del
caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo
come parte integrante della sorgente;
c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui
attivita' e' superiore, al momento della sua scoperta, alla
soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del
citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non e'
sottoposta a controlli da parte delle autorita' o perche'
non lo e' mai stata o perche' e' stata abbandonata,
smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta
illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo
detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o
senza che il destinatario sia stato informato;
d) «autorizzazione»: provvedimento emesso dalle
autorita' competenti su richiesta di parte, che consente,
ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto,
dalla legge n. 1860 del 1962, e successive modificazioni, e
dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e
successive modificazioni, di svolgere una pratica
concernente una sorgente;
e) «contenitore della sorgente»: contenimento di una
sorgente sigillata che non e' parte integrante della
sorgente, ma e' destinato al trasporto, alla manipolazione
o ad altro;
f) «detentore»: persona fisica o giuridica che detiene
una sorgente o comunque ha la disponibilita' di una
sorgente ai sensi delle disposizioni della legge e del
decreto legislativo di cui alla lettera d); nella
definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il
fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione
degli impianti riconosciuti; quando il detentore e' una
persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la
persona fisica che ne ha la rappresentanza legale;
g) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che
produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate
nel Paese di produzione;
h) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata
nello Stato ove ha la propria sede o una stabile
organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso
di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di
commercio senza detenzione;
i) «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al
trattamento, al condizionamento e al deposito provvisorio
di breve e lungo termine, o allo smaltimento di sorgenti
destinate a non essere piu' utilizzate;
j) «sorgente dismessa»: sorgente non piu' utilizzata,
ne' destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui
e' stata concessa l'autorizzazione;
k) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento,
anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro,
della detenzione di una sorgente da un detentore ad un
altro;
l) «Operatore nazionale»: gestore di un impianto
riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine
delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel
territorio nazionale;
m) «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in
grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di
gestione della sorgente non piu' utilizzata."
Comma 541:
- Si riporta il testo vigente del comma 11
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica):
"Art. 3. Gestore della rete di trasmissione nazionale.
1. - 10. Omissis
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83
(Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del
sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento,
utilizzazione e ambientalizzazione di impianti
termoelettrici), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Oneri generali del sistema elettrico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali
del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti
da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del
combustibile nucleare, alle attivita' derivanti dagli
obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo
italiano e la Comunita' europea dell'energia atomica
stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ed alle
attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di
interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli
per le forniture di energia elettrica previste dalle
disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della
Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla
forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di
scarico a terra e rigassificazione del gas naturale
importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli
impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19
febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva 19 dicembre
1996, n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal
complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei
costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli
oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente
sostenuti fino al 1° gennaio 2010."
Comma 542:
Il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 25 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle note al
comma 541.
Comma 543:
- Si riporta il testo vigente del comma 323
dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:
"323. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione
e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20
milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere
sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo e' finalizzato
alla sottoscrizione di accordi di programma e alla
formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di utilizzo del fondo di cui al
presente comma."
Comma 544:
Il testo del comma 323 dell'articolo 2 della citata
legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle note al comma 543.
Comma 548:
La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al
sistema penale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 13 e 17
della citata legge n. 689 del 1981:
"Art. 13 (Atti di accertamento)
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti."
"Art. 17 (Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente."
Comma 554:
Il capo III (Uffici, piante organiche, mobilita' e
accessi) del titolo II (Organizzazione) del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 comprende gli articoli da
29-bis a 39-quater.
Il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note al
comma 425.
Il testo vigente del comma 6 dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
al comma 433.
Comma 555:
Il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Comma 556:
- Si riporta il testo vigente del comma 14
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo):
"Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1. - 13. Omissis
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis."
Comma 557:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 8 (L'ordinamento)
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica."
"Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria)
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei
limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi
articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali."
Comma 558:
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 17 della
citata legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note al
comma 58.
La legge 28 giugno 2016, n. 132 recante "Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 luglio 2016, n. 166.
Comma 560:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3-bis. Sistema di allerta nazionale per il
rischio meteo-idrogeologico e idraulico
1. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile, il
sistema di allerta statale e regionale e' costituito dagli
strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per
sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e
le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio,
all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di
attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai
diversi livelli territoriali.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il
governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono
assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle
regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dalle reti
strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi
territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365, nonche' dai centri di competenza e da ogni
altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e
operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione
e il funzionamento dei centri di competenza.
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti,
di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le
procedure e le modalita' di allertamento del proprio
sistema di protezione civile ai diversi livelli di
competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401.
4. (Abrogato).
5. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
Comma 562:
La delibera CIPE n. 62/2013 dell'8 agosto 2013 recante
"Programma delle infrastrutture strategiche (legge n.
443/2001). Opere complementari del centro intermodale di
Segrate - potenziamento della strada provinciale 103
«Antica di Cassano»: viabilita' di accesso al centro
intermodale di Segrate (1° lotto - 2º stralcio).
Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 62/2013) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
2014.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 157 e 202,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 157 Altri incarichi di progettazione e connessi
1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori
che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo
periodo, dell'articolo 23 nonche' di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
35, sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte
II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in
cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia
pari o superiore complessivamente la soglia di cui
all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al progettista e' consentito soltanto per
particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto
dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita'
di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
3. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di
contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da
quelle previste dal presente codice."
"Art. 202 Finanziamento e riprogrammazione delle
risorse per le infrastrutture prioritarie
1. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione
e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale e in
coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilita' delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, nonche' per la project review delle
infrastrutture gia' finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 163 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilita' finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti
di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato,
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato
attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi."
Comma 563:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 16, comma
1, e 9, comma 3, della citata legge n. 132 del 2016:
"Art. 16. Disposizioni transitorie e finali
1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni
attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con
particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA,
l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e dei
vincoli normativi assunzionali, possono procedere
all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni
strumentali necessari.
Omissis."
"Art. 9. Livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali
1. - 2. Omissis
3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il
raggiungimento dei medesimi nonche' il Catalogo nazionale
dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale
di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
Omissis."
Comma 564:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34-bis del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Articolo 34-bis Disposizioni in materia di mobilita'
del personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di
assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e
le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273."

Comma 567:
- Si riporta il testo vigente dei commi 3, 3-bis,
3-ter, 3-quinquies e 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni):
"Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. - 2. Omissis
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle
graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo
l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3-quater. Omissis
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-sexies. - 8. Omissis
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 i
contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze
di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 61
dell'articolo 3 della citata legge n. 350 del 2003:
"Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
1. - 60. Omissis
61. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno
2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto
delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
Omissis."
Comma 568:
- Si riporta il testo dell'articolo 177 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 177 Affidamenti dei concessionari
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i
soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di
lavori, di servizi pubblici o di forniture gia' in essere
alla data di entrata in vigore del presente codice, non
affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero
con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il
diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare,
una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di
lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di
importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e
relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza
pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilita'
del personale impiegato e per la salvaguardia delle
professionalita'. La restante parte puo' essere realizzata
da societa' in house di cui all'articolo 5 per i soggetti
pubblici, ovvero da societa' direttamente o indirettamente
controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero
tramite operatori individuati mediante procedura ad
evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i
titolari di concessioni autostradali, ferme restando le
altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al
primo periodo e' pari al sessanta per cento.
2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si
adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma
1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene
effettuata annualmente, secondo le modalita' indicate
dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio
rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate
entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di
squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il
concedente applica una penale in misura pari al 10 per
cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o
forniture che avrebbero dovuto essere affidati con
procedura ad evidenza pubblica."
Comma 569:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 7
luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2015-2016), come modificato dalla
presente legge:
Art. 5. Disposizioni relative alle Societa' Organismi
di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212
1. Le Societa' Organismi di Attestazione, disciplinate
dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli
organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere
sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca
all'attestazione che essi adottano la capacita' di provare
il possesso dei requisiti di qualificazione in capo
all'esecutore di lavori pubblici.
2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,
le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio
della Repubblica» sono soppresse."
Comma 570:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica):
"Art. 11. 1. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, emana direttive per la concessione della
garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 24
luglio 1961, n. 729 , come da ultimo sostituito
dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la
revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che
disciplinano le concessioni autostradali, nonche' per la
revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe
autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle
variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e
dei dati scaturenti dagli indicatori di produttivita'.
2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate,
conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato a modificare, con
proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.
407 , e a determinare, conformemente alle direttive del
CIPE, nell'ambito della viabilita' primaria ed
autostradale, criteri e finalita' di utilizzo di detti
sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni
parlamentari.
4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio
decreto, il quadro informativo dei dati economici,
finanziari, tecnici e gestionali che le societa'
concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS).
5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di
lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle
capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e
la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato
dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che
valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli
affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di
selezione devono assicurare una prevalente importanza al
progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni
economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e
disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil.
6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982,
n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407."

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 215 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 215 Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono
essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie
identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a
disciplinare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a
disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli
14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e,
laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche'
parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che
siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale
importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai
comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro,
presenti elementi di particolare rilevanza e complessita'
il provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono
validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso
in senso favorevole."
Comma 571:
- Si riporta il testo vigente del comma 227
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1
e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica
non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
tecnologi restano ferme le percentuali di turn over
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la
continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare
ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di
idoneita', di contratti a tempo determinato a valere sulle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle
risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni centrali."
Comma 572:
- Si riporta il testo vigente dei commi 3, 3-quinquies,
4 e 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni), come modificato dal comma 715 della
presente legge:
"Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. - 2. Omissis
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis. - 3-quater. Omissis
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-sexies - 3-septies. Omissis
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
5. - 13. Omissis
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche'
per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo di
spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle
disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di
personale. Per le medesime finalita', i comuni del cratere
possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per
l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di
euro.
Omissis."
Il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note al
comma 445.
- Si riporta il testo vigente del comma 61
dell'articolo 3 della citata legge n. 350 del 2003:
"Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
1. - 60. Omissis
61. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno
2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto
delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
Omissis."
Comma 573:
- Si riporta il testo del comma 238 dell'articolo 1
della citata legge n. 311 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
"238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata all'importo di euro
6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000
per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno
2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016 e
all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno
2020."
Comma 575:
- Si riporta il testo dell'articolo 703 del codice
della navigazione, come modificato dalla presente legge:
"Art. 703. Devoluzione delle opere non amovibili
Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime
demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla
cessazione della concessione.
Ove non diversamente stabilito nell'atto di
concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non
amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite
allo Stato.
L'ENAC ha facolta', d'intesa con le autorita' che hanno
rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle
opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino
stato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo'
provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
Alla scadenza naturale della concessione, il
concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al
concessionario uscente il valore di subentro. Ove non
diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale
valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti
sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale,
realizzati o acquisiti dal concessionario uscente con
proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e
approvati dall'ENAC, e' pari al valore delle opere alla
data di subentro, al netto degli ammortamenti e di
eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di
detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione
tariffaria rilevabile dalla contabilita' analitica
regolatoria certificata presentata dal concessionario
uscente per l'annualita' immediatamente precedente.
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data
del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati o
acquisiti dal concessionario uscente con proprie risorse e
destinati allo svolgimento di attivita' di natura
commerciale, come tali non soggette a regolazione
tariffaria, restano di proprieta' del demanio dello Stato,
senza che sia dovuto alla societa' concessionaria alcun
rimborso, salvo che per gli immobili e impianti fissi di
natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC
la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto
funzionali all'attivita' aeroportuale e alla valorizzazione
dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al
valore contabile residuo da contabilita' analitica
regolatoria.
Il concessionario uscente e' obbligato a proseguire
nell'amministrazione dell'esercizio ordinario
dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di
concessione sino al subentro del nuovo concessionario,
previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto
dallo stesso, salva diversa determinazione dell'ENAC
motivata in ordine al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando
la concessione cessa prima del termine di scadenza, il
concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al
precedente concessionario il valore contabile residuo non
ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei
periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della
concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453
del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro,
rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova
applicazione qualora meccanismi per la determinazione di
valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano gia'
previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale
vigenti, che restano in tal caso immodificate."
Comma 576:
Il testo dei commi 3 e 3-quinquies dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 572.
Il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note al
comma 445.
Comma 578:
Si riporta l'allegato A annesso alla citata legge n. 84
del 1994:
"Allegato A
1) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
2) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
3) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
SETTENTRIONALE - Porti di Livorno, Capraia, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
4) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRO-SETTENTRIONALE - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta.
5) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRALE - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di
Stabia.
6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO
MERIDIONALE E JONIO E DELLO STRETTO - Porti di Gioia Tauro,
Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro,
Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo,
Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA -
Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo
Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di
Gallura (solo banchina commerciale).
8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto
Empedocle e Trapani.
9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
ORIENTALE - Porti di Augusta e Catania.
10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
MERIDIONALE - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia,
Barletta e Monopoli.
11) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - Porto
di Taranto.
12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San
Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.
13) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRO-SETTENTRIONALE - Porto di Ravenna.
14) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
SETTENTRIONALE - Porti di Venezia e Chioggia.
15) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
ORIENTALE - Porto di Trieste."
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 16
della citata legge n. 84 del 1994:
"Art. 16 Operazioni portuali
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci
e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.
Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati
dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Omissis
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione
riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al
comma 1 previa verifica del possesso da parte del
richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno
o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono
iscritte in appositi registri distinti tenuti
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un
canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
dalle medesime autorita'.
Omissis."
Comma 579:
Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701 recante "Regolamento recante norme per l'automazione
delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
delle conservatorie dei registri immobiliari" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 24 dicembre 1994, n. 300.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000:
"Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 642, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
(Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione
del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano):
"20. Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono
obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da
stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel
possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque
implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella
consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa
dichiarazione deve essere corredata da una planimetria
delle unita' variate, redatta su modello fornito
dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle
norme di cui all'art. 7."

- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. - 3. Omissis
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
Omissis."
Comma 580:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28 del
citato regio decreto-legge n. 652 del 1939, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249:
"28. I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui
sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti
ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso
termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli
esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna
unita' immobiliare su apposita scheda fornita
dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa
Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici
tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze
di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge
17 agosto 1942, n. 1150."
Comma 583:
- Si riporta il testo vigente del comma 244
dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:
"244. Per il completamento e l'implementazione della
rete immateriale degli interporti finalizzata al
potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica
nazionale, e' autorizzato un contributo di 5 milioni di
euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
"Art. 61-bis Piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale
1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2,
comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella
misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2012/2014, con specifica destinazione al
miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e'
autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con
UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al
comma 1 del presente articolo."
Comma 586:
- Si riporta il testo dell'articolo 113-bis del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 113-bis Termini per l'emissione dei certificati
di pagamento relativi agli acconti
1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta
giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore.
2. I contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto. Le penali dovute per il
ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in
relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo e
non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita' il responsabile unico del procedimento rilascia
il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della
fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di
pagamento e' rilasciato nei termini di cui all'articolo 4,
commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile."
Comma 588:
- Si riporta il testo dei commi 149 e 151 (come
modificato dall'articolo 57-ter del citato decreto-legge n.
50 del 2017) dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del
2015, come modificato dalla presente legge:
"149. Per assicurare il contributo al conseguimento
degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli
esercenti di impianti per la produzione di energia
elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi
sostenibili che hanno cessato al 1º gennaio 2016, o cessano
entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi
sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei
ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di
fruire, fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal
rientro in esercizio degli impianti, di un incentivo
sull'energia prodotta, con le modalita' e alle condizioni
di cui ai commi 150 e 151."
"151. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori
interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150
comunicano al Ministero dello sviluppo economico le
autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio
dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico
attestante il buono stato di uso e di produttivita'
dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle
materie prime, nonche' gli altri elementi necessari per la
notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di
cui agli stessi commi, ai fini della verifica di
compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di
Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni
2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della
Commissione, del 28 giugno 2014."
Comma 589:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 815 e 585,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 815 Dotazioni organiche dei volontari del Corpo
delle capitanerie di porto
1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle
capitanerie di porto, sono cosi' determinate:
a) 3.500 in servizio permanente;
b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma."
"Art. 585 Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto
1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna
categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto
del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2217,
restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sono determinati negli importi in euro di
seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;
h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29."
Comma 590:

- Si riporta il testo dell'articolo 614 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 614 Incremento del fondo per l'incentivazione
della produttivita' del personale del Ministero della
difesa
1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze
connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto
alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e
ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti
dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al
personale in servizio presso il Ministero della difesa, e'
autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal
2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del predetto personale, nella misura di un
terzo in favore del personale appartenente alle aree
professionali e della restante parte in favore del
personale contrattualizzato appartenente alle aree
funzionali.
2. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 67,
commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nonche' dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al
comma 1, e' autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare,
attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa, all'incentivazione della produttivita' del
personale contrattualizzato appartenente alle aree
funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al
presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020, mediante quota parte dei risparmi di cui
all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94."
Comma 591:
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001:
"Articolo 48 Disponibilita' destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del
bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma
3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo
70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 86
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
"Art. 1
1. - 85. Omissis
86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti
scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il
Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione,
fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei
medesimi dirigenti e' incrementato in misura pari a euro 12
milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a
decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico
dello Stato. Il Fondo e' altresi' incrementato di ulteriori
46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro
per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione
di risultato una tantum.
Omissis."
Comma 594:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92):
"Art. 2 Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per:
a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attivita'
intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e
occupazionale;
b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua
nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita'
e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un
titolo di studio o di una qualifica o diploma
professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una
certificazione riconosciuta, nel rispetto della
legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e
universitari;
c) «apprendimento non formale»: apprendimento
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla
lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi
e formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche
a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle
situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in
essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero;
e) «competenza»: comprovata capacita' di utilizzare, in
situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo
professionale e personale, un insieme strutturato di
conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di
apprendimento formale, non formale o informale;
f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica,
centrale, regionale e delle province autonome titolare, a
norma di legge, della regolamentazione di servizi di
individuazione e validazione e certificazione delle
competenze. Nello specifico sono da intendersi enti
pubblici titolari:
1) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in materia di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze riferite ai titoli di
studio del sistema scolastico e universitario;
2) le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni
rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
in materia di individuazione e validazione e certificazione
di competenze riferite a qualificazioni delle professioni
non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque
afferenti alle autorita' competenti di cui al successivo
punto 4;
4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre
autorita' competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di
individuazione e validazione e certificazione di competenze
riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a
norma del medesimo decreto;
g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi
comprese le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico
titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o
regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le
universita' e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in
parte servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti
di titolarita' di cui alla lettera f);
h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»:
organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia
in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
i) «individuazione e validazione delle competenze»:
processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente
titolato di cui alla lettera g) in base alle norme
generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli
standard minimi di cui al presente decreto, delle
competenze acquisite dalla persona in un contesto non
formale o informale. Ai fini della individuazione delle
competenze sono considerate anche quelle acquisite in
contesti formali. La validazione delle competenze puo'
essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero
si conclude con il rilascio di un documento di validazione
conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;
l) «certificazione delle competenze»: procedura di
formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui
alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli
essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui
al presente decreto, delle competenze acquisite dalla
persona in contesti formali, anche in caso di interruzione
del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in
contesti non formali e informali. La procedura di
certificazione delle competenze si conclude con il rilascio
di un certificato conforme agli standard minimi di cui
all'articolo 6;
m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di
formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione
professionale, o di qualificazione professionale rilasciato
da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel
rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente
decreto;
n) «sistema nazionale di certificazione delle
competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze erogati nel
rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle
prestazioni e degli standard minimi di cui al presente
decreto."
La legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "Disposizioni in
materia di professioni non organizzate" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.
Comma 595:
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante
"Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16
maggio 2017, n. 112, S.O.
Comma 596:
Il decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998,
n. 520 recante "Regolamento recante norme per
l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'educatore professionale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98.
Comma 597:
Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' riportato
nelle note al comma 153.
Comma 599:
Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' riportato
nelle note al comma 153.
Comma 602:
- Si riporta il testo vigente del comma 78
dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996:
"78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere
alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico
e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico,
alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in
servizio nella medesima istituzione scolastica. Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio
in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili
nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali
esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie."
- Si riporta il testo vigente del comma 332
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"332. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti
scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui
al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di
assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni
scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno
di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente
tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore
scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Alla sostituzione si puo' provvedere mediante
l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti
di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la
sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite
dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore
scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche
destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa prioritariamente alle ore eccedenti."
- Si riporta il testo vigente del comma 129
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e
successive modificazioni:
"129. La spesa per supplenze brevi del personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo
degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo'
superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e
di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei
predetti limiti."
Comma 603:
- Si riporta il testo vigente del comma 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015:
"114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria,
bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli
ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per le istituzioni scolastiche ed
educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la
copertura, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili
nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si
rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando
sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di
maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di
abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per
titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea
magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un
periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni,
nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi 01 e 15
dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 400 Concorsi per titoli ed esami
01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e
sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per
tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si
rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno
validita' triennale a decorrere dall'anno scolastico
successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del
concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto
triennio. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla
previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel
triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e
disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le
nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita'
professionale del personale docente recate dagli specifici
contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del
numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a
seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la
scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo
40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. - 14. Omissis
15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base
della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle
prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e
nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e'
composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai
posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento
Omissis."
Comma 604:

Il testo del comma 15 dell'articolo 400 del citato
decreto legislativo n. 297 del 1994 e' riportato nelle note
al comma 603.
Comma 605:
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 3-bis
dell'articolo 39 della citata legge n. 449 del 1997:
"ART. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time).
1. - 2-bis. Omissis
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
Omissis."
Comma 606:
- Si riporta il testo del comma 330 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno
scolastico 2020/2021."
Comma 608:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 417-bis del
codice di procedura civile:
"Art. 417-bis. Difesa delle pubbliche amministrazioni.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo
grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la
disposizione di cui al comma precedente si applica salvo
che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli
riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai
competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
al Dipartimento della funzione pubblica, anche per
l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso
l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e
comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti
introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie
di gestione, possono utilizzare le strutture
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno,
alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo
comma."
Comma 610:
Il testo dei commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 101 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 e' riportato nelle note al comma 567.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
"Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi
compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La
predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del
40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno
2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e
alle universita' si applica la normativa di settore.
2.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta
sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito
il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile.
3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di
Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via
straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli
iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per
l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme
restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello
stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle
assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito
delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al
comma 3-bis del presente articolo sono disposte con
decorrenza dal 1ºsettembre 2014, nell'ambito delle
autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito
fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di
Stato.
3-quater I vincitori del concorso per allievo agente
della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi
dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
assunti con decorrenza dal 1ºgennaio 2015, nell'ambito
delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al
comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia'
previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
3-quinquies Per il Corpo di polizia penitenziaria, le
assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono
disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle
autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito
fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia
penitenziaria.
3-sexies Le assunzioni di personale nel Corpo di
polizia penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
effettuate a decorrere dal 1ºgennaio 2015 utilizzando la
graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del
presente articolo.
3-septies All'attuazione di quanto previsto dai commi
3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3-octies Per garantire gli standard operativi e i
livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica
di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di
1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del
ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.
3-novies Per la copertura dei posti portati in aumento
nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma
3-octies, e' autorizzata l'assunzione di 1.000 unita'
mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui
all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, per le finalita' ivi previste.
3-decies Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite
massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di
euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a
decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione "Soccorso civile".
3-undecies L'impiego del personale volontario, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite
dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro
48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere
dall'anno 2016.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato operano annualmente un
monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli
occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal
monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato
economico del personale cessato nel calcolo delle economie
da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la
funzionalita' e l'efficienza dell'area produttiva
industriale e, in particolare, degli arsenali e degli
stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11,
alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero
della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di
posizioni soprannumerarie, e' autorizzato ad assumere i
ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico
del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di
merito approvate con decreto dirigenziale in data 15
dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di
866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro
annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma
e i relativi oneri.
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La
predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura
dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e
557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi'
consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al
triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma
coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui
all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.
112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi
soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti, fermo restando quanto
previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da
ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente
articolo.
5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione".
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del
presente articolo si applicano i principi di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello
stesso.
 


5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa
di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui
incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e'
pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º
gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015.
5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le parole: "fermo restando il
contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014" sono
soppresse.
6. I limiti di cui al presente articolo non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette ai fini della copertura delle quote
d'obbligo.
6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle
province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente
prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi'
come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono
sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".
8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.
9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo
non si applicano, anche con riferimento ai lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai
cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale
sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento,
i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla
sola quota finanziata da altri soggetti".
10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
degli enti pubblici non economici.";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle
procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle
relative assunzioni".
10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli
enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione
del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato
adempimento, il prefetto presenta una relazione al
Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene
altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto."
Comma 612:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
"Art. 58 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca
1. - 4. Omissis
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori
scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si
sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti
accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico
2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente
comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno
2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
Omissis."
Comma 613:
- Si riporta il testo vigente dei commi 366 e 373
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"366. Per il concorso alle finalita' di cui al comma
364 del presente articolo, nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e' iscritto un fondo con una autonoma dotazione di
140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento
dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma
201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del
fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze."
"373. L'incremento della dotazione dell'organico
dell'autonomia di cui al comma 366 avviene in misura
corrispondente ad una quota di posti derivante, in
applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri
orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario
aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi,
anche costituiti tra piu' scuole. La predetta quota di
posti viene sottratta in misura numericamente pari dal
contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1,
comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107."
Comma 616:
- Si riporta il testo vigente dei commi 7 e 68
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
"Art. 1
1. - 6. Omissis
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte
orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita',
nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento
dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per
il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilita' nonche' della
solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media
di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
8. - 67. Omissis
68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli
ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende
l'organico di diritto e i posti per il potenziamento,
l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento,
incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di
cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal
presente comma si provvede nel limite massimo di cui al
comma 201.
Omissis."
Comma 617:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1-ter
del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1-ter. Predisposizione del bilancio di previsione
annuale 2015 delle province e delle citta' metropolitane
1. - 2. Omissis
3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o
gestione provvisoria per gli anni 2016, 2017 e 2018, le
province e le citta' metropolitane applicano l'articolo 163
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con
riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato
per l'anno precedente riclassificato secondo lo schema di
cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni."

Comma 618:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 2
del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo, n. 50 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di
termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni in materia tributaria e
contributiva
1. - 3. Omissis
3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2018.
Omissis."
Comma 619:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
"Art. 8. Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato.
1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di
ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono abrogate
le disposizioni che prevedono la fornitura di tale
personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
compiti propri dei predetti profili. Relativamente a
qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei
ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di
provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa
disponibilita' del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento
degli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle
dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli
insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da
stabilire con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica,
sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
conto delle eventuali disponibilita' di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica,
nonche' della revisione delle tabelle organiche del
medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al
graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti,
ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI."
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
19 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n .111:
"Art. 19 Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica
1. - 6. Omissis
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 334
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"334. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in
considerazione di un generale processo di digitalizzazione
e incremento dell'efficienza dei processi e delle
lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli
obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020
unita';
b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016."
Comma 621:

- Si riporta il testo vigente del comma 601
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio."
Comma 622:
- Si riporta il testo vigente del comma 745
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici,
nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare
per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in
essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di
Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento
di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a
seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti
locali."
Il testo dell'articolo 8 della citata legge n. 124 del
1999 e' riportato nelle note al comma 619.
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19
(Proroga e definizione di termini):
"Art. 4. Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca
1. - 4. Omissis
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo
1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma
6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. All'onere
finanziario derivante dal differimento di cui al primo
periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie
di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni,
attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per
l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo
6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.
Omissis."
Comma 627:
Il testo del comma 5 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e'
riportato nelle note al comma 622.
Il testo del comma 745 dell'articolo 1 della citata
legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle note al comma 622.
Comma 628:
Il riferimento al capo III del citato decreto
legislativo n. 226 del 2005 e' riportato nelle note al
comma 108.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione
dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con
i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107):
"Art. 7. Raccordo con il sistema di istruzione e
formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole
professionali
1. - 2. Omissis
3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il
permanente raccordo con il mondo del lavoro,
l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo
3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di
uscita di cui all'articolo 3, nonche' allo scopo di
rafforzare gli interventi di supporto alla transizione
dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema
duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in
apprendistato, e' istituita la «Rete nazionale delle scuole
professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno
parte, nel rispetto della loro diversa identita' e pari
dignita', le istituzioni scolastiche statali o paritarie
che offrono percorsi di istruzione professionale e le
istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Omissis."
Comma 629:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6, commi
12 e 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo)
1. - 11. Omissis
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere, anche con
rapporto di lavoro subordinato, attivita' didattica e di
ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa
autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.
13. Omissis
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'articolo 9."
"Art. 8. (Revisione del trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo, tenendo conto anche delle
disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per la revisione della disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari
gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti
fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo
le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per
classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, della progressione economica e dei
relativi importi, anche su base premiale, per i professori
e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge,
secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di
conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e
per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di
carriera e conseguente rivalutazione del trattamento
iniziale;
c) possibilita', per i professori e i ricercatori
nominati secondo il regime previgente, di optare per il
regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono
adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze."
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2011, n. 232 recante "Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 9 febbraio 2012, n. 33.
- Si riporta il testo vigente del comma 21
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 20. Omissis
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli
anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni le progressioni di
carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni,
ai fini esclusivamente giuridici. (112) Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica):
"Art. 5 (Universita')
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
Omissis."
Comma 631:
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della citata legge
n. 537 del 1993 e' riportato nelle note al comma 629.
Comma 632:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163 (Riordinamento degli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano):
"Art. 40. Stato giuridico del personale di ricerca.
Per quanto non previsto dal presente decreto ed in
quanto compatibili, si applicano: agli astronomi e ai
geofisici ordinari ed associati le corrispondenti norme di
stato giuridico previste per i professori universitari
ordinari ed associati, ivi compresa la nomina ad ordinario
e la conferma in ruolo degli associati; ai ricercatori
astronomi e geofisici le norme di stato giuridico previste
per i ricercatori universitari, ivi compresa la conferma e
i congedi.
Le commissioni per i giudizi ad ordinario e di conferma
in ruolo sono nominate, su proposta del C.R.A. per il
personale degli osservatori astronomici e del CO.NA.G. per
il personale dell'osservatorio vesuviano, dal Ministro
della pubblica istruzione tra il corrispondente personale
ordinario di ricerca degli osservatori assicurando la
presenza in dette commissioni di un professore
universitario ordinario."

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
19 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 (Riordino
dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.):
"Art. 19. Personale.
1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto
mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la
facolta' di optare per l'applicazione del contratto
nazionale degli enti di ricerca secondo modalita' definite
dai regolamenti di cui all'articolo 18.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art.7. Competenze del MURST.
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 ,
all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233 ; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi
dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono
determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999,
i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ... ;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) ... ;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2
le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) ... ;
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168 , come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' inserito tra gli
enti di ricerca a carattere non strumentale ed e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266 del 1997."
Comma 633:
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della citata legge
n. 537 del 1993 e' riportato nelle note al comma 629.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
24 della citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
1. - 2. Omissis
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che
hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito
di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
Omissis."
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 204 del 1998 e' riportato nelle note al comma 632.
- Si riporta il testo vigente del comma 335
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"335. L'importo complessivo del finanziamento
quinquennale di cui ai commi da 314 a 317 e di cui al comma
332 e' assoggettato alle seguenti modalita' di
utilizzazione:
a) non piu' del 70 per cento, tenuto conto di quanto
previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, puo' essere impiegato per le chiamate dei
professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma
degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del
2010, e per il reclutamento del personale tecnico e
amministrativo;
b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla
lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve
essere impiegato per le chiamate di professori esterni
all'universita' cui appartiene il dipartimento ai sensi
dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240;
c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla
lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve
essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a
norma dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla
lettera a) del presente comma, per le chiamate dirette di
professori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230."
Il testo del comma 12 dell'articolo 6 della citata
legge n. 240 del 2010, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note al comma 629.
Comma 634:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione
dei trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in
via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive."
Comma 635:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata
legge n. 240 del 2010, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro,
sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia
pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e
orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo
puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che
hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito
di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I
contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati
esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal
nono anno l'universita' puo' utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di
professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui
al presente articolo, nel periodo di astensione
obbligatoria per maternita', sono sospesi e il termine di
scadenza e' prorogato per un periodo pari a quello di
astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5
milioni di euro dello stanziamento annuale previsto
dall'articolo 29, comma 22, secondo periodo."
Comma 636:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 7, comma
2, e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
(Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a),
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 3, lettera f), e al comma 6):
"Art. 7 Definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni (LEP)
1. Omissis
2. L'importo standard della borsa di studio e'
determinato, in modo distinto per condizione abitativa
dello studente, in base alla rilevazione dei costi di
mantenimento agli studi, in termini di costi delle
prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni
delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per
libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo
studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di personal
computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o
informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per
spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede
abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe
piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico.
Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per
il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno
con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto
pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti
fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due
pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture
convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per
gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto
giornaliero;
d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori
sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o
residenza universitaria e per le relative spese accessorie
(condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui
rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente
praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa
essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi
culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il
completamento del percorso formativo.
Omissis."
"Art. 8 Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP
1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono
definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle
borse di studio con riferimento a criteri relativi al
merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono
definiti anche tenendo conto della durata normale del corso
di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con
riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con
riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche
con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle
scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o
che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su
tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, anche tenuto conto della
situazione economica del territorio in cui ha sede
l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
dello stesso decreto, sono previste modalita' integrative
di selezione quali l'Indicatore della situazione economica
all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma
1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione
regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni,
nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dalle universita' e dagli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica per gli interventi di
rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto
per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7,
comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province
autonome e delle universita' sono realizzati in modo da
garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere
il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita,
senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di
tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla
pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia'
affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che
vi si rivolgono per chiedere supporto."
Comma 637:
- Si riporta il testo vigente dei commi 286 e 295
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come
modificato dal comma 641 della presente legge:
"286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui
ai commi da 273 a 289 del presente articolo, sono
attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro
per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019."
"295. Al fine di incentivare l'attivita' base di
ricerca dei docenti delle universita' statali, nel Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il
finanziamento delle attivita' base di ricerca», con uno
stanziamento di 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30
milioni di euro per l'anno 2018, di 18 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020."
- Si riporta il testo vigente del comma 207
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"207. Al fine di accrescere l'attrattivita' e la
competitivita' del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituito, in via
sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi
di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente
selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare
l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca
scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al
presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale
denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito
Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro
nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017."
Comma 638:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997,
n. 306 (Regolamento recante disciplina in materia di
contributi universitari), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. Limiti della contribuzione studentesca.
1. Omissis
1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al
comma 1, non vengono computati gli importi della
contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente
comma e del comma 1-ter, per gli studenti internazionali e
per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei
rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I
relativi incrementi possono essere disposti dalle
universita' entro i limiti massimi e secondo i criteri
individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31
marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equita',
progressivita' e redistribuzione e tenendo conto degli anni
di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi
corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero
degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti
all'universita' e della specifica condizione degli studenti
lavoratori.
Omissis."
Comma 639:
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della citata legge
n. 537 del 1993 e' riportato nelle note al comma 629.

Comma 640:
Il testo del comma 207 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 629.
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della citata legge
n. 537 del 1993 e' riportato nelle note al comma 629.
Comma 641:
Il testo modificato del comma 295 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note al
comma 637.
- Si riporta il testo del comma 298 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"298. L'importo individuale del finanziamento annuale
e' pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti
individuali nel 2017. A decorrere dal 2018 il numero dei
finanziamenti individuali e' determinato in proporzione
all'importo complessivamente disponibile di cui al comma
295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro.
L'assegnazione del finanziamento deve tenere conto
dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e
c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano
soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle
presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle
presentate dai professori associati."
Comma 642:
La legge 28 giugno 1977, n. 394 recante "Potenziamento
dell'attivita' sportiva universitaria" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 13 luglio 1977, n. 189.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
citata legge n. 394 del 1977:
"Art. 3. Alle spese relative ai programmi di sviluppo
previsti dal precedente articolo 1 si provvede con i fondi
stanziati in apposito capitolo da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione. Al relativo onere annuo, valutato in lire 1.200
milioni, si provvede per l'anno finanziario 1977 mediante
riduzione del capitolo 4111 del predetto stato di
previsione della spesa per l'anno medesimo e dei
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Per gli anni finanziari successivi al 1977, con
apposita disposizione da inserire nella legge in
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, potra'
essere aumentato l'ammontare dell'onere relativo
all'attivita' dei comitati di cui alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Comma 643:
- Si riporta il testo vigente del comma 626
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione
nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti
che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali
possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato
comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata,
nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono apportate le necessarie
modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi
dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti
degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II
(sezione II) della presente legge. Per l'anno 2017, nel
limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri
e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 984, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai
licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi
preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai
corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di
musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle
istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate
a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale
e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, e' concesso un contributo una tantum pari al
65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro
2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo,
coerente con il corso di studi. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto."
Comma 644:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati):
"1. Finalita' della legge.
1. La presente legge e' finalizzata alla riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212 (Regolamento recante disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508):
"Art. 11. Istituzioni non statali.
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che
disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g),
della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere
conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non
statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della
legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano
una relazione tecnica corredata dalla documentazione
attestante la conformita' dell'ordinamento didattico
adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni
statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di
adeguate risorse finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in
ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del
Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del
personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine
il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un
massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro,
tenuto conto delle diverse tipologie formative delle
istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto
dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e
le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi
requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il
rispetto della normativa in materia di diritto allo studio
degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli
secondo il previgente ordinamento didattico."
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
(Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche
e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508),
come modificato dal comma 645 della presente legge:
"Art. 10. Nucleo di valutazione.
1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera
del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio
accademico, e' formato da tre componenti aventi competenze
differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche
stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della
valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e
le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai
componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi,
indennita' o gettoni di presenza.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei
risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati
dell'attivita' didattica e scientifica e del funzionamento
complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo
ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attivita' e sul
funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri
generali determinati dal Comitato per la valutazione del
sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione e'
trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e
costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da
parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato,
le opinioni degli studenti sulle attivita' didattiche,
dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera
b).
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione
l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed
alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la
diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela
della riservatezza."
Comma 645:
Il testo del comma 1 dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003,
come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note
al comma 644.
Comma 646:
La legge 14 novembre 2000, n. 338 recante "Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti
universitari" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre
2000, n. 274.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 36 e 37
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
"Art. 36 Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento e' gestito dalla
societa' di gestione del risparmio che lo ha istituito o
dalla societa' di gestione subentrata nella gestione, in
conformita' alla legge e al regolamento.
2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di
investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La
Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri
generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal
FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di
quanto previsto dall'articolo 39.
3. La Sgr che ha istituito il fondo o la societa' di
gestione che e' subentrata nella gestione agiscono in modo
indipendente e nell'interesse dei partecipanti al
fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le
responsabilita' del mandatario.
4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun
comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
societa' di gestione del risparmio e da quello di ciascun
partecipante, nonche' da ogni altro patrimonio gestito
dalla medesima societa'; delle obbligazioni contratte per
conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il
patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono
ammesse azioni dei creditori della societa' di gestione del
risparmio o nell'interesse della stessa, ne' quelle dei
creditori del depositario o del sub depositario o
nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei
singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di
partecipazione dei medesimi. La societa' di gestione del
risparmio non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse
proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono
nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel
regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire in
via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei
certificati e il valore nominale unitario iniziale delle
quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la
portabilita' delle quote."
"Art. 37 Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di
investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne
disciplina il funzionamento, indica il gestore e il
depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali
soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti
e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e
le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e
della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le
modalita' di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli
investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri
valori in cui e' possibile investire il patrimonio del
fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi
e dei risultati della gestione nonche' le eventuali
modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della
societa' di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle
provvigioni spettanti alla societa' di gestione del
risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote
di partecipazione;
i) se il fondo e' un fondo feeder.
3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA
riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in
assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione
del gestore. L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione della societa' di gestione anche su
richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5
per cento del valore delle quote in circolazione e le
deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti
all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in ogni caso
essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le
quote in circolazione.
4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi
diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni,
valutandone in particolare la completezza e la
compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi
degli articoli 36 e 37.
5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in
base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di
investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il
regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati
in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
approvato quando la Banca d'Italia non adotta un
provvedimento di diniego nel termine dalla medesima
preventivamente stabilito."

Comma 647:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
(Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124):
"Articolo 19 Disposizioni transitorie e finali
1. - 4. Omissis
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo
dell'attivita' scientifica degli Enti vigilati, nonche' il
finanziamento premiale dei Piani triennali di attivita' e
di specifici programmi e progetti, anche congiunti,
proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si
provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68
milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui all''articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204. L'assegnazione agli enti delle risorse
di cui al presente comma e' definita con decreto del
Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca che ne
fissa altresi' criteri, modalita' e termini."
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 204 del 1998 e' riportato nelle Note al comma 632.
Comma 649:
Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 10 della
citata legge n. 370 del 1999 e' riportato nelle note al
comma 348.

Comma 650:
- Si riporta il testo del comma 372 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015 come modificato dalla
presente legge:
"372. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e
la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo
dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti
ad alta tecnologia e' autorizzata, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di
19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A
quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti
dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede
mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma
969."
Comma 652:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 22-bis del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dal comma 656 della presente legge:
"ART. 22-bis Statizzazione e razionalizzazione delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica non statali
1. A decorrere dall'anno 2017, gli istituti superiori
musicali non statali e le accademie non statali di belle
arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo, sono oggetto di graduali processi di
statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse
di cui al comma 3 del presente articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b),
c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti
locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi
e degli immobili e si fanno carico delle situazioni
debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle
istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del
presente decreto gia' vi sono tenuti, previa convenzione da
stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei processi
di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti criteri per la determinazione delle relative
dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in
servizio presso le predette istituzioni, nonche' per il
graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale
docente e non docente in servizio alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
decreto di cui al precedente periodo, ai fini
dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, e'
adottato assumendo quali criteri la verifica delle
modalita' utilizzate per la selezione del predetto
personale, prevedendo ove necessario il superamento di
specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianita'
maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno
tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e
la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del
presente articolo e' istituito un apposito fondo, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con uno stanziamento di
7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro
per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di
statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma
3 e' utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario
degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2
milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a
11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a
14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a
valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: "45 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti:
"45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di
31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020";
b) al comma 298, dopo le parole: "finanziamenti
individuali" sono inserite le seguenti: "nel 2017 e nel
2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti
individuali e' determinato in proporzione all'importo
complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo
restando l'importo individuale di 3.000 euro".
Comma 653:
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione,
universita' e ricerca), come modificato dal comma 1146
della presente legge:
"Art. 19 Alta formazione artistica, musicale e
coreutica
01. Omissis
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle
attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni
accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018
fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo
270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle
graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono
trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. Il personale docente che non sia gia' titolare di
contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre
anni accademici di insegnamento presso le suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali
utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a
tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al
comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
2 della citata legge n. 508 del 1999:
"Art.2. Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale
1. - 6. Omissis
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
Omissis."
Comma 654:
Il testo del comma 7 dell'articolo 2 della citata legge
n. 508 del 1999 e' riportato nelle note al comma 653.
Comma 655:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del
2005:
"Art. 3. Titoli e corsi.
1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al
termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al
termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito
al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca
conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca
nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al
termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello
stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno
identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha
l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi
e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche
competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha
l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per la piena padronanza di metodi e
tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze
professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente competenze professionali elevate in
ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro
di cui all'articolo 5.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo
di fornire le competenze necessarie per la programmazione e
la realizzazione di attivita' di ricerca di alta
qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato
di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad
esigenze culturali di approfondimento in determinati
settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di
riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo,
anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e
straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano
secondo la disciplina di diritto comunitario ed
internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli
di cui al presente articolo non sono ammessi candidati
privatisti."
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249
(Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»:
"Art. 3 Percorsi formativi
1. - 2.
3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento
delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della
scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono
attivati dalle universita' e dagli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si
articolano nel corso di diploma accademico di II livello e
nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo
quanto prescritto dal presente decreto.
Omissis."
Comma 656:
Il testo modificato del comma 1 dell'articolo 22-bis
del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
riportato nelle note al comma 652.
Comma 657:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 12-bis a
12-quater dell'articolo 17 della citata legge n. 196 del
2009:
"Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi
1. - 12. Omissis
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
Omissis."
Comma 660:
Il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del
1997 e' riportato nelle note al comma 291.
Comma 661:
Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245 recante
"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di
belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche,
conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in
provincia di Bolzano" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10
agosto 2006, n. 185.
Comma 662:
Il citato decreto legislativo n. 297 del 1994 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 recante
"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami
di Stato e di Universita'" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
15 aprile 2004, n. 88.
Il citato decreto-legge n. 104 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2013, n. 214.

Comma 665:
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note
al comma 28.
Comma 668:
Il citato decreto legislativo n. 218 del 2016 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2016, n. 276.
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note al comma
223.
- Si riporta il testo vigente del comma 365
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono
autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro."
Comma 669:
Il testo del comma 9 dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note al comma 223.
Comma 671:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
citato decreto legislativo n. 218 del 2016:
"Articolo 9 Fabbisogno, budget e spese di personale
1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia,
tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine
del migliore funzionamento delle attivita' e dei servizi e
compatibilmente con l'esigenza di assicurare la
sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di
bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia
di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento
del personale nei Piani Triennali di Attivita' di cui
all'articolo 7.
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di
personale e' calcolato rapportando le spese complessive per
il personale di competenza dell'anno di riferimento alla
media delle entrate complessive dell'Ente come risultante
dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti
tale rapporto non puo' superare l'80 per cento.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'
economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro
il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio
all'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali
che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 6 e dell'articolo 12. Nel caso in cui dal
monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei
singoli enti con riferimento alle risorse previste a
legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica invita
l'Ente, con specifici rilievi, a fornire, circostanziata
relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni
dall'acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia
fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi
di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli
equilibri di bilancio, il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante,
adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare
gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione
del limite di cui al comma 2.
4. Il calcolo delle spese complessive del personale e'
dato dalla somma algebrica delle spese di competenza
dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico
dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per
personale con contratto a tempo determinato la cui
copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici o privati.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento
delle spese per il personale a tempo determinato devono
essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati
dall'Organo di vertice che dimostrino la capacita' a
sostenere gli oneri finanziari assunti.
6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti
criteri:
a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento riportano un rapporto
delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento,
non possono procedere all'assunzione di personale;
b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento riportano un rapporto
delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
procedere all'assunzione di personale con oneri a carico
del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non
piu' del margine a disposizione rispetto al limite dell'80
per cento;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del
monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per
ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, e'
definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo
prendendo come riferimento il costo medio della qualifica
del dirigente di ricerca."
Comma 672:

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 della citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 18. (Chiamata dei professori)
1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
Omissis."
Comma 673:
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note al comma
223.

- Si riporta il testo del comma 381 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"381. Al fine di razionalizzare il settore della
ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare
e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di
razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione
del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive
modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle
proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e
2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto
nazionale di economia agraria (INEA) e' incorporato nel
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca
e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti
e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni
vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al
Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il bilancio di chiusura
dell'INEA e' deliberato dall'organo in carica alla data di
incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati fino alla
data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al
quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma e' nominato un commissario straordinario con le
modalita' di cui al comma 382. Il commissario predispone,
entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un
piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione
delle attivita' di ricerca e sperimentazione in
agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di
incremento dell'efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture e delle attivita' degli
enti, prevedendo un numero limitato di centri per la
ricerca e la sperimentazione, a livello almeno
interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca
e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali
con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con
riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad
almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle spese
correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai
livelli attuali. Il commissario provvede altresi'
all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di
inottemperanza dell'organo in carica alla data
dell'incorporazione entro il termine di cui al presente
comma e ferme restando le responsabilita' gestorie del
predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del
commissario, approva, con decreto di natura non
regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo
triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale e il
piano degli interventi necessari ad assicurare il
contenimento della spesa e la riduzione del numero delle
sedi nonche' l'equilibrio finanziario del Consiglio. Lo
statuto del Consiglio e' adottato con regolamento del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che
sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che si pronunciano entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale
il regolamento puo' comunque essere adottato. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Comma 674:
Il riferimento al testo del citato decreto legislativo
n. 218 del 2016 e' riportato nelle note al comma 668.
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note al comma
223.
Comma 677:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale):
"Art. 65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme."
- Si riporta il testo vigente dei commi 153 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2015:
"153. Al fine di favorire la costruzione di scuole
innovative dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e
della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate
dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e
dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto,
d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento
e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158
tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da
parte delle stesse regioni delle manifestazioni di
interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto
di intervento e interessati alla costruzione di una scuola
innovativa.
154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al
termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare
almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio
territorio e a dare formale comunicazione della selezione
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico
concorso con procedura aperta, anche mediante procedure
telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali
relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi
del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma
158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.
156. I progetti sono valutati da una commissione di
esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di
cui al comma 153 e un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
commissione, per ogni area di intervento, comunica al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del
finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun
gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento possono affidare i successivi livelli di
progettazione ai soggetti individuati a seguito del
concorso di cui al comma 155 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma
153 e' utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio
2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da
corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico
dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016,
di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui
a decorrere dall'anno 2018.
Omissis."
Comma 678:
Il testo dei commi 153 e seguenti dell'articolo 1 della
citata legge n. 107 del 2015 e' riportato nelle note al
comma 677.
Il testo del comma 601 dell'articolo 1 della citata
legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle note al comma 621.
Comma 679:
Il testo del comma 1 dell'articolo 48 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note
al comma 591.
Comma 680:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 46 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 46. Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate
1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituita un'area
negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di
rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al
comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale
perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di
polizia e delle Forze armate, ferme restando la
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il
personale dirigente di cui al comma 1 sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo
personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di
una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato
elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa
della cui entrata in vigore il predetto decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' attuative di quanto previsto dal
commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto
compatibili, delle procedure perviste dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della
negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento
della rappresentativita' sindacale.
5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti
della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione
del trattamento accessorio del personale dirigente delle
Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e
della pubblica amministrazione, della difesa e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno e della giustizia, possono essere estese al
personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e a quello delle forze armate, anche attraverso
eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita'
funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di
quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici
accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti."

Comma 681:
Il citato decreto legislativo n. 446 del 1997 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Il testo del comma 1-ter dell'articolo 21 della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle note al comma 1.
Comma 682:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 3 Personale in regime di diritto pubblico
1- 1-ter Omissis
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421."
Il testo del comma 2 dell'articolo 48 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
al comma 591.
Comma 684:
Il testo del comma 1 dell'articolo 48 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
al comma 591.
Comma 686:
Il testo del comma 4 dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note al comma 223.
Comma 687:
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
"ART. 64 Servizi nelle scuole
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle
attivita' didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il
regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019
in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni
igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta
anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai
stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano
scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei
servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche'
degli interventi di mantenimento del decoro e della
funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni
scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime
istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli
occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti gia'
destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di
fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della
convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre
il 30 giugno 2019.
2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro
Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata,
l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di
spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma
379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni
tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto
di risoluzione e alle condizioni economiche pari
all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna
area omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la
risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolare
con riferimento alle sole regioni nelle quali la
convenzione-quadro Consip era gia' attiva alla data del 24
aprile 2017.
2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i
contratti attuativi della convenzione-quadro Consip,
l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di
spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma
379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni
tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle
condizioni economiche pari all'importo del prezzo di
aggiudicazione della medesima.
3. La Consip S.p.A. provvede all'espletamento delle
procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia
e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante
convenzione-quadro, da completare entro l'inizio dell'anno
scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti
per aree geografiche. A tal fine il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti
capitoli di bilancio dello stato di previsione del medesimo
Ministero, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, che
tengano conto anche delle finalita' di salvaguardia dei
livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di
aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative
interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al
presente comma, al fine di garantire il livello
occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il
personale gia' utilizzato dalla precedente impresa o
societa' affidataria.
4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri
servizi ausiliari, nonche' degli interventi di mantenimento
del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a
sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da
parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di
spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 96
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo,
pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per
l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.
5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno
scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e
sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di
refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole
dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche
biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti
di competenza, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformita' alla
disciplina europea vigente, le percentuali minime di
utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti e le
specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio
di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e'
destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del
servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare
iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e
di accompagnamento al servizio di refezione ed e' assegnato
annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di
mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia
autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono
aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono
l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di
prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche
tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni
di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno
2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto
a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Comma 688:
- Si riporta il testo vigente dei commi 74 e 75
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini):
"Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato
1. - 73. Omissis
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
3 del citato decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6:
"Art. 3 Combustione illecita di rifiuti
1. Omissis
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica):
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
Omissis."
Comma 689:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 della legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione
radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per
l'editoria):
"1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio
di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e
confermando lo strumento della convenzione da stipulare a
seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti
nel quadro dell'approvazione della riforma generale del
sistema delle comunicazioni, in via transitoria la
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il
Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.
Omissis."
Comma 690:
- Si riporta il testo del comma 199 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge."
Comma 691:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 22-bis
della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 22-bis Programmazione finanziaria e accordi tra
Ministeri
1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla
definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base
degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di
economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto
previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel
suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di
ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero.
Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono
essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo
in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a
quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori
iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa
di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza, propongono
gli interventi da adottare con il disegno di legge di
bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e
i termini per il monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e
qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli
accordi sono indicati gli interventi che si intende porre
in essere per la loro realizzazione e il relativo
cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo
di ciascun anno con appositi decreti interministeriali
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze. I medesimi accordi possono essere
aggiornati, anche in considerazione di successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto
dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il
Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli
accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede
trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze
entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi
in essere nell'esercizio precedente, una relazione che
illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi
previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto
emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei
commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono
allegate al Documento di economia e finanza."
Comma 692:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (Modifiche ed
integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e
21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della
direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva
2006/126/CE, concernente la patente di guida), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Disposizioni in materia di tariffe
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono incrementate le tariffe applicabili
alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai
punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986,
n. 870. Il maggior gettito derivante dal predetto
incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di
entrata del bilancio dello Stato ed e' riassegnato per la
parte eccedente l'importo di euro 13.074.000 per l'anno
2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro
17.686.000 a decorrere dall'anno 2020, ai sensi
dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli
adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente
decreto."
Comma 693:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione):
"Art. 6. Sgravi contributivi.
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese
armatrici, per il personale avente i requisiti di cui
all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato
su navi iscritte nel Registro internazionale di cui
all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22
gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme
rendicontazione.
 


1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte
nel registro internazionale adibite a traffici commerciali
tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato,
la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione
che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento
delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,
n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo."
Comma 694:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 148
della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 148. (Utilizzo delle somme derivanti da
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato)
1. Omissis
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari.
Omissis."
Comma 695:
- Si riporta il testo del comma 30 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Comma 30
30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei
finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo
3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per le medesime finalita' di cui
alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di
cui al presente comma non possono essere in alcun modo
destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning
II-JSF (Joint Strike Fighter)."
Comma 696:
- Si riporta il testo del comma 6-ter dell'articolo 6
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), come modificato
dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 e come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Liberalizzazione in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione
di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni
1. - 6-bis. Omissis
6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di
quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa
delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree a
piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad
operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con
esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti
pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al
fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti
in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero
appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato
ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato
comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della
realizzazione di nuovi immobili per valutare la
possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da
destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con
immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale
massima del 75 per cento della permuta mentre il restante
25 per cento dovra' interessare immobili dello Stato
dismessi e disponibili. Le suddette permute sono attuate,
in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la
realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi
centrali di corte d'appello in cui sia prevista la
razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e
minorili nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi
periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre
2011, n. 148."
Comma 697:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 34 Criteri di sostenibilita' energetica e
ambientale
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso
l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e conformemente, in
riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di
cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono
tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l'applicazione del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi
alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma
1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di
adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle
categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione."
Comma 698:
- Si riporta il testo vigente dei commi 354 e 357
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004:
"354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361."
"357. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai
singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei
principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto
disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per
l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da
354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni
economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti
agevolati, anche per quanto concerne i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le
ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per
la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di
finanziamento bancario a copertura delle spese
d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso
del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente
comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze."
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 30 Disposizioni relative al Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI
1. - 2.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,
360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le risorse di cui al comma 354 del medesimo articolo 1
non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere
dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate
alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70
per cento. Ai fini del presente comma sono da intendersi
non utilizzate le risorse gia' destinate dal CIPE per
interventi in relazione ai quali non siano ancora state
pubblicate le modalita' per la presentazione delle istanze
di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni
concedibili, nonche' quelle provenienti dai rientri di
capitale dei finanziamenti gia' erogati e dai rientri di
capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.
Omissis."
Comma 701:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 63 del
citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 63 Giudici ausiliari
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si
procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo
di trecentocinquanta.
Omissis."
Comma 702
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,
n. 89 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 1-quater. Copertura assicurativa per il personale
della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria,
del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza.
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia
penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei
carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte
in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello
stato di previsione, rispettivamente, del Ministero
dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero
delle politiche agricole e forestali, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza
per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli
appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo
assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo
forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e
premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al
Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono,
per conto del medesimo personale, alla copertura
assicurativa delle responsabilita' connesse allo
svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso
personale."
Comma 703:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma
1, e 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203 (Nuove
disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121):
"Art. 1. 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro
dell'interno e' autorizzato a disporre, con propri decreti,
nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti
capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio
per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle
seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza
pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a
questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi
operativi, durante la permanenza nel servizio;
b) personale impiegato in servizi di istituto,
specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o
che non puo' allontanarsene per il tempo necessario per la
consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
c) personale impiegato in servizi di istituto in
localita' di preminente interesse operativo ed in
situazioni di grave disagio ambientale;
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o
per il quale l'alloggio collettivo in caserma e'
specificatamente richiesto ai fini della disponibilita' per
l'impiego.
Omissis."
"Art. 2. 1. Qualora presso l'organismo interessato o
presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della
stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o
mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria
di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di
cui all'articolo 1, lettera a), b) e c), il Ministro
dell'interno e' autorizzato a provvedere, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio,
con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del
regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive
modificazioni.
Omissis."
Comma 704:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 7 e 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007):
"Art. 7. Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere
dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui
all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato in euro
7,00."
"Art. 30. Buoni pasto
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere
dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui
all'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato in euro
7,00."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della
legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):
"Art. 4. Estensione normativa per il personale
dirigente.
1. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il
trattamento economico di missione e di trasferimento,
l'indennita' di presenza notturna o festiva, il compenso
giornaliero per servizi esterni, l'indennita' di ordine
pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le
festivita', i congedi o le licenze ordinarie e
straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela
delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni,
l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio,
l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e
l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i
buoni pasto, gli asili nido, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari,
compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai
dirigenti civili e militari delle Forze di polizia
rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la
parte normativa e dal 1° gennaio 2000 per la parte
economica.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il
trattamento economico di missione e di trasferimento,
l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie,
l'aspettativa, il diritto allo studio, l'elevazione e
l'aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido,
la proroga della concessione di alloggi, l'assicurazione,
la tutela legale, si applicano con le stesse decorrenze ai
colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito,
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si
applicano, con le medesime modalita', a decorrere dal 1°
gennaio 2000, ai colonnelli e generali e gradi
corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica, con riferimento alle misure
indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997,
n. 85, e successive rivalutazioni.
4. Sulle nuove misure delle indennita' operative, come
rideterminate dai commi 1 e 3, non si applica per gli anni
1998 e 1999 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni,
fissato in relazione alla media degli incrementi
retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici
dipendenti negli anni 1997 e 1998.
5. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con
quelle del presente articolo, le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 427, nonche' quelle di cui all'articolo 5 della legge 28
marzo 1997, n. 85.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere
dall'anno 2000, si provvede per l'anno 2000 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per
gli anni successivi, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Comma 705:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro):
"Art. 21. Stato di previsione della spesa e rendiconti.
1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo
funzionamento e' iscritta in apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Omissis."
Comma 706:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
20 della citata legge n. 936 del 1986:
"Art. 20. Regolamenti.
1. Omissis
2. Limitatamente alle materie contemplate dagli
articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'articolo 21 della
presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le
modalita' di cui al precedente comma 1, sono approvati, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del
Presidente della Repubblica, e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana."
Comma 707:
- Si riporta il testo del comma 290 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"290. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono
apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di
qualunque disposizione regolamentare adottata in forza
delle norme abrogate:
a) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"ART. 8-bis. - (Indennita' e rimborso delle spese dei
consiglieri del CNEL) - 1. Il regolamento di cui
all'articolo 20 disciplina le indennita' spettanti agli
esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle
spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai
consiglieri;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «,
dettando a tal fine proprie direttive agli istituti
incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «,
o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;
d) all'articolo 19:
1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono
soppresse;
2) il comma 4 e' abrogato."
Comma 709:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dal presente comma e dal comma 710 della
presente legge:
"Art. 3. Contributo straordinario in favore del Comune
de L'Aquila
1. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila
un contributo straordinario a copertura delle maggiori
spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di
euro. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori
spese, e' destinato alle seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del
settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi
gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilita'; d)
esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e
manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori
entrate, il citato contributo e' destinato al ristoro: per
le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di
rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie,
dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi
mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
1-bis. - 1-quater. Omissis
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali
per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Tali risorse sono
trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i
singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli
effettivi fabbisogni.
Omissis."
Comma 710:
Il testo del comma 2 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle note al
comma 709.
Comma 711:
- Si riporta il testo dei commi 32 e 38 dell'articolo
2-bis del citato decreto-legge n. 148 del 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1. - 31. Omissis
32. Dal 1º luglio 2018, gli Uffici territoriali per la
ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo
3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario
delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione
Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E'
altresi' soppresso il Comitato di Area omogenea di cui
all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del
29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici
territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione -
Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012
sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione
dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1º luglio
2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione,
assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter,
comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, continua a svolgere le attivita' di competenza dei
soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la
direzione e il coordinamento esclusivi del titolare
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere, che con propria determinazione provvede anche alla
sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale
in servizio, alla data del 1º luglio 2018, presso gli
Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo
determinato dai comuni, e' trasferito agli stessi comuni
fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della
soppressione degli Uffici territoriali per la
ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta,
esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo
67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, informati i sindaci coordinatori delle aree
omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali
necessari al fine di garantire lo svolgimento delle
attivita' di competenza degli Uffici territoriali per la
ricostruzione e gestire con gradualita' il processo di
soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere puo', tramite
convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi
degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi,
cui affidare in tutto o in parte i compiti gia' di
competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i
sindaci coordinatori delle aree omogenee.
33. - 37. Omissis
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le
attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11
giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei
suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla
base delle esigenze effettive documentate dalle
amministrazioni centrali e locali istituzionalmente
preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di
spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
Omissis."
Comma 712:
Il testo del comma 38 dell'articolo 2-bis del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note al
comma 711.
Comma 714:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89 (Disposizioni urgenti in
materia di funzionalita' del sistema scolastico e della
ricerca), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni per la stabilizzazione e il
riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato
internazionale Gran Sasso Science Institute
1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di
dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
(GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle
sue attivita', e' assegnato un contributo di 3 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle
risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto
2015.
1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della
Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso
Science Institute (GSSI) e' incrementato di 4,5 milioni di
euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5
milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai relativi oneri si
provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi del
comma 6, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, a seguito del quale e' reso disponibile
il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di
stabilita' come istituto universitario a ordinamento
speciale.
3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di
spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari
statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola puo' procedere
al reclutamento di personale anche in deroga alle
limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n.
66.
4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e
al comma 6 le parole: "di cui al comma 2-bis" sono
soppresse."
Comma 715:
Il testo del comma 14 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle note al
comma 572.
Comma 716:
- Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 6
dell'articolo 67-ter del citato decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134:
"Art. 67-ter Gestione ordinaria della ricostruzione
1. - 4. Omissis
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo
4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito
delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo. In considerazione delle suddette
assegnazioni di personale e' incrementata temporaneamente
nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni
interessati. Dal 2023 il personale eventualmente risultante
in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure
vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100
unita' di personale, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente
assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al
comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino
a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle
esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del
territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale
personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente
incrementata la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
Omissis."
Il testo del comma 4 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e'
riportato nelle note al comma 572.
Comma 717:
La legge 21 marzo 2001, n. 74 recante "Disposizioni per
favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29
marzo 2001, n. 74.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino
italiano):
"Art. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario
1962-63, e' autorizzata, a favore del Club alpino italiano,
la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da
iscriversi nello stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo."
Comma 719:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 445 a 453
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come
modificato dalla presente legge:
"445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri
storici, e' istituita una zona franca ai sensi dei commi
340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende
i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo
delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso,
Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco
e Suzzara.
446. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi da 445 a 453 le imprese localizzate all'interno della
zona franca di cui al comma 445 con le seguenti
caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi
di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere
avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e
un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai settori di attivita' individuati dai
codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
c) essere gia' costituite alla data di presentazione
dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal
decreto di cui al comma 453, purche' la data di
costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre
2014;
d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona
franca, ai sensi di quanto previsto al comma 448;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali.
447. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare
delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono
concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da
445 a 453, i soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e
446 devono avere la sede principale o l'unita' locale
all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le
procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di
cui al comma 447.
449. Il rispetto di quanto previsto al comma 448 e'
attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono
beneficiare, nel rispetto del comma 447 nonche' del limite
previsto al comma 451 e delle risorse finanziarie di cui al
comma 452, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza
dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo
d'imposta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al comma 446 per l'esercizio dell'attivita'
economica.
451. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse
esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
452. Per le finalita' di cui ai commi da 445 a 453,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'
incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al
relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. Le somme di cui al primo periodo non utilizzate
nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo,
per le medesime finalita' di cui ai commi da 445 a 453, nel
limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e
2019.
453. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi
da 445 a 452, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013."

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
22-bis del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 22-bis Risorse destinate alle zone franche urbane
1. Per gli interventi in favore delle zone franche
urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone
franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio
2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo
"Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa,
istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75
milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il
2016.
Omissis."
Comma 720:

Il testo modificato del comma 452 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al
comma 719.
Comma 721:
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
riportato nelle note al comma 187.

Comma 722:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 8 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8 Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali
1. - 2. Omissis
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita'
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
Omissis."
Comma 723:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
1. - 5. Omissis
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
Omissis."
Comma 724:
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e' riportato nelle note al
comma 187.
Comma 725:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
16-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
"Art. 16-bis. Contributo per interventi di ripristino e
messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25
1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo
e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione
degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla
tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in
conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del
2017, e' autorizzato un contributo di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della
societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
Comma 726:
- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 4 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50:
"Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile
1. - 2. Omissis
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015 (14), una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
"Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. - 5. Omissis
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni."
Comma 727:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 10 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,
ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Registrazione degli aiuti non subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione
1. Omissis
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono
l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di
pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti
alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma
1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti
individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la
fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento e, relativamente agli
aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione
si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017.
Omissis."

Comma 728:
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante
"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e'
pubblicato nella Gazz. Uff 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21. ".
- Si riporta il testo vigente dei commi 639 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della
TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU,
come stabilito dal comma 677.
641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute
o occupate in via esclusiva.
642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso
di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.
643. In caso di detenzione temporanea di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle
aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o
superficie.
644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per
i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e
le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle
superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal
1° gennaio successivo alla data di emanazione di un
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta
completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
646. Per l'applicazione della TARI si considerano le
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di
accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare
come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80
per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
647. Le procedure di interscambio tra i comuni e
l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie
delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte
in catasto e corredate di planimetria, sono quelle
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche
contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle
entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle
unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel
catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet
dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione
tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del
catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento
tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a
destinazione ordinaria e i dati riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di
ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per
cento di quella catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le
piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto
dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI
rimane quella calpestabile."
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge
n. 212 del 2000 e' riportato nelle note al comma 19.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 46 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
"Art. 46. Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto.
1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero
all'aumento della capacita' dei terminali esistenti, sono
rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di
impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative
condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei
competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1
e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore portuale."
Comma 729:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
"Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 67-septies
del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 67-septies Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74."
- Si riporta il testo vigente del comma 5-bis
dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 244 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19:
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. - 5. Omissis
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione,
prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1,
comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3
dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326:
"Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni)
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Omissis
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 426
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013):
"426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive
modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni,
nonche' alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato
alla data di entrata in vigore del presente comma, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
all'armo immediatamente successivo alla data di scadenza
del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita'
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore
alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale."
- Si riporta il testo vigente del comma 356
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato."

- Si riporta il testo vigente del comma 503
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al
secondo anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate
all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni."
Comma 731:
Il testo del comma 6 dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' riportato nelle note
al comma 723.
Comma 732:
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
riportato nelle note al comma 187.

Comma 733:

Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e'
riportato nelle note al comma 729.
Comma 734:
Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' riportato
nelle note al comma 153.
Comma 735:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
comma e dal comma 792 della presente legge:
"Art. 44. Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi
2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (181),
nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, e' altresi' differito, senza
applicazione di sanzioni e interessi, all'anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo
di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza
nell'esercizio 2018.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7
aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata
individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e'
data facolta' di applicare l'indennita' di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per la durata di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di
permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48
ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione.
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed
iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per
gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali
costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono
reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza
dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel
pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno
2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi
ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni
vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata
anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilita'
speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari
per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti
nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in
misura proporzionale e comunque non superiore all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4.
Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono
destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in
sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli
spazi finanziari puo' essere utilizzato a compensazione
anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."
Comma 736:
- Si riporta il testo dei commi 11, 12-ter e 16
dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
1. 10-bis. Omissis
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis,
10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti
diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31
maggio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati
dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di
sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili
di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. Il
versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma
1-bis del presente articolo puo' essere disciplinato,
subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita'
di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il
30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-bis. - 12-bis. Omissis
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica
entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma
12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017,
ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale
provvede a trattenere le relative somme dall'imposta
municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018
tramite il sistema del versamento unitario, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, per un importo massimo annuo proporzionale alla
distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei
contribuenti di cui al comma 11. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso
procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di
cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del
versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione
entro il termine del 31 dicembre 2017.
13. - 15. Omissis
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad
un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
Omissis."
Comma 737:
Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
"Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG)."
"Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30
ottobre 2016 (Art. 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG)."
"Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE)."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 32-bis del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di
interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli
connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far
fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti
locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005,
un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine
e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003
e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli
interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del Fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro
73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondere
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."
Il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

Comma 738:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
4 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
"Art. 4. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. - 2. Omissis
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
Omissis."
Comma 739:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016
1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione
istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un
ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio
speciale per la ricostruzione». Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al
terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,
fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per
gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con contratti a tempo determinato della durata
massima di due anni, con profilo professionale di tipo
tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del
Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e
dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del
presente comma e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo
determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo
indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia
di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
Omissis."
Comma 740:
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata
1. - 12. Omissis
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura
concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla
migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo
le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui
all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre.
Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della
documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti
dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del
provvedimento di concessione del contributo.
Omissis."
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 12
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Procedura per la concessione e l'erogazione
dei contributi
1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma
4, l'istanza di concessione dei contributi e' presentata
dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2,
all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo
necessario in relazione alla tipologia dell'intervento
progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati,
oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del
titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta
a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale
tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato
di supporto al Comune appositamente formato, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di
professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di
cui all'articolo 34, attestante la riconducibilita' causale
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui
all'articolo 1;
c) progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione delle attivita' di ricostruzione e
riparazione necessarie nonche' degli interventi di
miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel
suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da
cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
d) (abrogata).
2. Omissis
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata
la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo
aver acquisito e verificato la documentazione relativa
all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di
cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice
commissario territorialmente competente la proposta di
concessione del contributo medesimo, comprensivo delle
spese tecniche.
Omissis."
Comma 743:

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 20. Sostegno alle imprese danneggiate dagli
eventi sismici del 2016
1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro
delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 e' trasferita
sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo
articolo 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni
nella forma di contributo in conto capitale alle imprese
che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24
agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei
comuni di cui all'articolo 1, con priorita' per le imprese,
con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni
di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto
degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese
tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede
principale non e' ubicata nei territori dei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in
tali territori.
2. I criteri, le condizioni e le modalita' di
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta delle regioni interessate. Alla
concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo
provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato."
Comma 744:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 24. Interventi a favore delle micro, piccole e
medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici
1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle
attivita' economiche gia' presenti nei territori dei Comuni
di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e
medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a
copertura del cento per cento degli investimenti fino a
30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in
10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite
massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine
utilizzando le risorse disponibili sull'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita
sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e
delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai
commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello
sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.
4. (abrogato)."
Comma 745:
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dal comma 747 della presente legge:
"ART. 46 Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria,
delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici
che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di
cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana
ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unita'
locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e
che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal
1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare,
in relazione ai redditi e al valore della produzione netta
derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati
Comuni, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo
di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona
franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona
franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno
della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
per quello successivo.
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i
Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al
comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale
o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto allegato
2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017
al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al
25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno
2016.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e'
autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7
milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite
annuale.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le
modalita' e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."
L'Allegato 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 e' riportato nelle note al comma 737.
Comma 746:
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 46 del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e'
riportato nelle note al comma 745.
Comma 747:
Il testo del comma 6 dell'articolo 46 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle note al
comma 745.

Comma 748:
Il testo dell'articolo 46 del citato decreto-legge n.
50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, e' riportato nelle note al comma 745.
Comma 749:
- Si riporta il testo del comma 492 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dal
presente comma e dai commi 874 e 886 della presente legge:
"492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
ciascun ente locale e' determinato, entro il 20 febbraio di
ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
0a) investimenti degli enti locali, individuati ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e delle
relative province, nonche' delle province nei cui territori
ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e
la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione
o da operazioni di indebitamento;
0b) investimenti dei enti locali, finanziati con avanzo
di amministrazione o da operazioni di indebitamento,
finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del
territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali
eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato,
nell'anno precedente la data della richiesta di spazi
finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
0c) investimenti gia' avviati, a valere su risorse
acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono
stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui
all'alinea;
a) investimenti finanziati con avanzo di
amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente
all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione
previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio
del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i
comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi
entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
a-bis) investimenti finanziati con avanzo di
amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la
cui progettazione definitiva e/o esecutiva e' finanziata a
valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b)
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al
miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del
rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla
bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale,
individuati come prioritari per il loro rilevante impatto
sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformita' alla vigente normativa, completo
del cronoprogramma della spesa;
d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di
investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione
infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle
strutture destinati a servizi per la popolazione,
finanziati con avanzo di amministrazione.
d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al
rifacimento di impianti per la produzione di energia
elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico,
per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo
redatto e validato in conformita' alla vigente normativa,
completo del cronoprogramma della spesa."
Comma 750:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 394 del 19 settembre 2016(Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016):
"Art. 1. Realizzazione delle strutture abitative di
emergenza
1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei
rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali
soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture
abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro
approvato con decreto del Capo del dipartimento della
protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Le regioni
provvedono, a tal fine, all'esecuzione delle attivita'
connesse e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche
alle centrali uniche di committenza regionali, ove
esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi delle strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile.
2. I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e
quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici
situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito
di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», questi ultimi
qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti
comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di
individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto
delle esigenze di natura non abitativa di cui all'art. 2
della presente ordinanza. L'individuazione delle aree
destinate ad ospitare le S.A.E. e' definita dalla regione
d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie
verifiche di idoneita' svolte dalle medesime regioni,
nell'ambito del piu' generale coordinamento e del modello
operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n.
388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche
rispetto a quelle private oltre che il contenimento del
numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze
abitative dei nuclei familiari.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1
dell'ordinanza n. 388/2016, le funzioni regionali di cui
alla presente ordinanza possono essere, in alternativa,
esercitate dal Presidente della regione, in qualita' di
soggetto attuatore, avvalendosi della propria struttura
organizzativa nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente."
Comma 751:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere
anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita' di
resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo
1, attraverso la concessione di contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e
delle strutture edilizie universitarie, nonche' degli
edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta'
pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati
tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e
utilizzati per le esigenze di culto;
a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione
delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a
tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera
a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando
quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese
ed agli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli interventi di riparazione e ripristino
strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di
urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli
interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di
detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non
imputabili a dolo o colpa degli operatori economici,
articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alla risorse disponibili;
a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad
assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, nei comuni di
cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2 limitatamente
a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o
danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,
articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alle risorse disponibili;
c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui
dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti
sulle aree suscettibili di instabilita' dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli
strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo
delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle
imprese, articolato per le quattro Regioni interessate
limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati
1 e 2;
[e) predisporre e approvare il piano per la gestione
delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di
prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente
decreto, con le modalita' previste nell'articolo 28, comma
2;]
f) predisporre e approvare un programma delle
infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare
nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'articolo
1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione
e di collettamento fognario; nel programma delle
infrastrutture ambientali e' compreso il ripristino della
sentieristica nelle aree protette, nonche' il recupero e
l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di
turismo lento nelle aree.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
comunque destinabili a tale scopo.
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2
costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un
numero sufficiente di operatori economici iscritti nella
predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve
essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno
degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali
del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano
presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di
cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da
una commissione giudicatrice costituita secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle
lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente
articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario
straordinario puo' individuare, con specifica motivazione,
gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli
interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti
attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono
applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale
di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
le procedure previste dal comma 3-bis del presente
articolo.
 


3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo
relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, in qualita' di vice commissari, procedono, sulla
base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei
territori interessati dagli eventi sismici effettuata in
raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili
con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.
Ciascun Presidente di Regione, in qualita' di vice
commissario, provvede a comunicare al Commissario
straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente
periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, nonche' gli enti locali delle
medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati,
previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti,
procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in
qualita' di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4,
comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle
procedure di gara relativamente agli immobili di loro
proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse
disponibili, alla diretta attuazione degli interventi
relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario,
emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2,
del presente decreto, sono definite le procedure per la
presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli
immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili
di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli
interventi previsti, sono tempestivamente destinati al
soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni
dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
dal 24 agosto 2016.
3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione
privata, al finanziamento degli interventi di
urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed
interessati da gravi fenomeni di instabilita' dinamica in
fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
degli edifici destinati ad abitazione ed attivita'
produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all'articolo 4.
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza
con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti
attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni
montane e le Province interessati provvedono a predisporre
ed inviare i progetti degli interventi al Commissario
straordinario.
4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la
predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli
atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in
conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di
incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati
all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli
incarichi di cui al periodo precedente e' consentito
esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste
dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del
presente decreto, in possesso della necessaria
professionalita' e, per importi inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno
cinque professionisti iscritti nel predetto elenco
speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo
2, comma 2-bis, del presente decreto.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e
verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
il parere della Conferenza permanente ovvero della
Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4
dell'articolo 16, approva definitivamente i progetti
esecutivi ed adotta il decreto di concessione del
contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di
concessione del contributo, il Commissario straordinario
inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di
committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad
espletare le procedure di gara per la selezione degli
operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei
contributi il Commissario straordinario puo' essere
autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e
di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a
carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e
ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei
beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita',
modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati.
Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e
risolvere concordemente i problemi in fase di
ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del comma 6."
Comma 752:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015:
"Art. 19. Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere
apposto un termine di durata non superiore a trentasei
mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai
fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta, direttamente
o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi."
Il testo vigente del comma 28 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010 e' riportato nelle note
al comma 200.
il testo vigente del comma 557 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle note al
comma 200.
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
259 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. - 5. Omissis
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
Omissis."
Comma 753:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 50 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali
1. - 8. Omissis
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera
a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di strutture e personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario straordinario puo' stipulare
apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e
specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione pubblica e
privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
Omissis."
Comma 754:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Interventi su edifici gia' interessati da
precedenti eventi sismici
1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni
di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e
gia' danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009,
qualora questi siano stati gia' ammessi a contributo ai
sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i
cui lavori di ripristino dell'agibilita' sismica non siano
stati ultimati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi
danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente
decreto e' in ogni caso richiesto ed erogato con le
modalita' e le procedure di cui al medesimo decreto-legge
n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo
danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente
decreto sia di entita' inferiore rispetto al danno gia'
riportato dall'immobile, il contributo ulteriore e'
richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora
il nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello
pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi
sono presentate, istruite e definite secondo le modalita' e
le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la
ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della
prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonche' le modalita'
e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di
cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.
4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al
comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma
3 e' posta a carico della contabilita' speciale del
Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3,
ed e' oggetto di separata contabilizzazione e
rendicontazione. Le modalita' di erogazione sono stabilite
con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio
speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della
presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40
milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo
4, comma 3.
5. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e
allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai
commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese
nel capo II del presente titolo, secondo le modalita' ivi
previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili
danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e
1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore
danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui
all'articolo 1, che determini un'inagibilita' indotta di
altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita',
si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche
utilizzando quelle gia' finalizzate per la predetta crisi
sismica, le modalita' e le condizioni previste dal presente
decreto. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo
2, comma 2, il Commissario straordinario puo' prevedere,
valutate le necessita' connesse al processo generale di
ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine,
in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un
riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione
di contributi per la ricostruzione agli immobili gia'
danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo
precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per
effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in
ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilita'
indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica
incolumita', nel limite di spesa complessivo di 3 milioni
di euro.
6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse
nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, per il
finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di edifici gia' dichiarati parzialmente
inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in
Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente
inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a
partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento
sono altresi' definiti i criteri e le modalita' di
erogazione delle risorse di cui al periodo precedente."
Comma 755:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali (92)
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni
culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti
attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli
immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario
diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Omissis."
Comma 756:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 4
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 148 del 2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172:
"Art. 2. Sospensione dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi
nei territori colpiti da calamita' naturali
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data
del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede
operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano
Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si
procede al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresi', nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone
fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel
territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle
ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti
d'imposta. In caso di impossibilita' dei sostituti ad
effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette
ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e'
subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari
l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli
uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competenti.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di
sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione
entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2,
che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis,
usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017
fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ed effettuano gli
adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione
entro il 19 dicembre 2017.
Omissis."
Il riferimento al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 e' riportato nelle note al comma
153.
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Comma 757:
Il testo vigente del comma 28 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nelle note al comma 200.
Comma 758:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
"Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013
e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai
fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di
risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo'
provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio
1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci
di spesa interessate, nonche' le conseguenti modifiche
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da
garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di
cui al precedente periodo, corredato della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e'
trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti
giorni, del parere delle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il
termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato.
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni."
Il testo del comma 6 dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e'
riportato nelle note al comma 723.
Comma 759:
- Si riporta il testo del comma 14-bis dell'articolo 10
del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10 Ulteriori misure per la ricostruzione e la
ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi
sismici del maggio 2012
1. - 14. Omissis
14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
anche negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Ai relativi
oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere
sulle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni.
Omissis."
Comma 760:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3-bis. Disposizioni concernenti i comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
1. Omissis
2. Al fine di assicurare il completamento delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per le annualita' 2017, 2018 e 2019, per poter
garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei
medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e
2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle
unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16
per cento alla struttura commissariale della regione
Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse
gia' disponibili sulle contabilita' speciali dei Presidenti
delle regioni in qualita' di commissari delegati per la
ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse
finanziarie gia' programmati e da programmare di cui al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."
Comma 761:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze
presentate in relazione agli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione,
prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1,
comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a
decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci
anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2018 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2020.
6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'
e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e
per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
il 31 dicembre 2017».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma
2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a
300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato
un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12
milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono
aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un
contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «In deroga all'articolo 4, comma 4,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle
suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo».
8. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato
in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un
contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le
risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si
provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019,
nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle
contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto
articolo 2.
9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si
applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere».
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come prorogato
dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre
2017.
12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e
c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2
allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi
12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017,
a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro
per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le
agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.».
12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno
2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato
di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19
febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10
agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre
2015 hanno colpito il territorio delle province di
Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente
prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle
attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto
2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza
regionale ivi individuate e disponibili allo scopo."
Comma 762:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
"Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013
e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai
fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di
risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo'
provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio
1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci
di spesa interessate, nonche' le conseguenti modifiche
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da
garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di
cui al precedente periodo, corredato della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e'
trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti
giorni, del parere delle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il
termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato.
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3
dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326:
"Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni)
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Omissis
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
Omissis."

- Si riporta il testo vigente del comma 356
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato."

- Si riporta il testo vigente del comma 503
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al
secondo anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate
all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni."
- Si riporta il testo vigente del comma 456
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma
356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere
dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni
sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016
e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le
risorse delle contabilita' speciali, di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato."
Comma 763:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 208, 209,
211, 213, 214 e 216 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006:
"ART. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche
pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione integrata
ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo
o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18,
e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19,
e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento
incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.
20."
"ART. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
possesso di certificazione ambientale)
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di
espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle
autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il
rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212,
le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n.
761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono
sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa
alle autorita' competenti, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli
standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui
ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio
delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni
sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino
ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di comunicazione all'interessato della decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui
al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata falsita' delle attestazioni contenute
nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si
applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto, relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo
devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che
li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi."
"ART. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono
ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla realizzazione
ed all'esercizio di impianti di ricerca e di
sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore
a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate
dall'esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere
limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa previa
verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo'
comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello
Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la
rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi."
"ART. 213 (Autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita' ivi
previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all'articolo 216,
limitatamente alle attivita' non ricadenti nella categoria
5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono
escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma
restando la possibilita' di utilizzare successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
2."
"ART. 214 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate)
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo
devono garantire in ogni caso un elevato livello di
protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e
le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi
1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento
(CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi
del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme
restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti
dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico
di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
che hanno una capacita' di trattamento non eccedente 80
tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti
rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
una convenzione di associazione per la gestione congiunta
del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa
predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
ambito comunale, possono essere realizzati e posti in
esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole,
nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza,
antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative
all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle
imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni."
"ART. 216 (Operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei
rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15."
Comma 764:
Il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e'
riportato nelle note al comma 729.
Il testo dell'articolo 67-septies del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e'
riportato nelle note al comma 729.
Il testo vigente dei commi 557 e 562 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle note
al comma 200.
Il testo vigente del comma 28 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nelle nnote al comma 200.
Comma 767:
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 34
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75 e' riportato nelle note al comma 311.
Comma 768:
Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note
al comma 28.
Comma 769:
Si riporta la tabella allegato C annessa alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in
materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi),
come modificata dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 771:
- Si riporta il testo vigente del comma 17
dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002:
"Art. 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi)
1. - 16. Omissis
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari
dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi,
possono definire in maniera automatica la propria posizione
relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si
perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l'intero
ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale
ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento
della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10.
Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi
del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in un massimo di
otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi
legali a decorrere dal 31 marzo 2008. L'omesso versamento
delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate
semestrali non determina l'inefficacia della definizione
automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali.
Omissis."
La decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14
agosto 2015 riguardante le misure cui l'Italia ha dato
esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e
contributive connesse a calamita' naturali (concernenti
tutti i settori esclusa l'agricoltura) cui l'Italia ha dato
esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e
contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo
(concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e'
pubblicata nella GU L 43 del 18.2.2016, pagg. 1-29.
Comma 772:
Il testo del comma 17 dell'articolo 9 della citata
legge n. 289 del 2002 e' riportato nelle note al comma 771.
La legge 26 febbraio 2007, n. 17 recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2006, n.
300, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di delegazione legislativa" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2007, n. 47, S.O.
Comma 775:
- Si riporta il testo vigente del comma 466
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al
comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente."
Comma 776:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
46 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 46 Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica
1. - 5. Omissis
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli
anni 2015-2020 il contributo delle regioni a statuto
ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di
3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per
importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il
predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto
previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 680
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"680. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri
ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza
pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi
derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a
5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome
medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i
predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza
dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati
ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e
province autonome, tenendo anche conto della popolazione
residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato,
considerando anche le risorse destinate al finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando
il concorso complessivo di cui al primo periodo, il
contributo di ciascuna autonomia speciale e' determinato
previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come
eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e
dei commi da 681 a 684 del presente articolo e
dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e
per le province autonome di Trento e di Bolzano
l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto
dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti
in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre
2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1
della medesima legge."
- Si riporta il testo vigente del comma 534-ter
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla
finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui
all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati
ai sensi del comma 534-bis e delle capacita' fiscali
standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della
Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome presso il Centro interregionale
di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso
di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle
capacita' fiscali standard, il concorso alla finanza
pubblica di cui al periodo precedente e' ripartito tenendo
anche conto della popolazione residente e del PIL. Il
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
individua anche le modalita' di acquisizione delle risorse
da parte dello Stato."
Comma 777:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
20 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e
finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali
1. - 2. Omissis
3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia
sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e
impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente
a quello indicato nel decreto di ammissione al
finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a
finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto
evento nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta."
Il testo del comma 310 dell'articolo 1 della citata
legge n. 266 del 2005 e' riportato nelle note al comma 436.
Comma 778:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 4,
commi 2 e 3, 7, commi 1 e 2, 15, commi 1 e 5 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2 Rideterminazione dell'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto
ordinario
1. A decorrere dall'anno 2020, con riferimento all'anno
di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni»,
e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al
complesso delle regioni a statuto ordinario entrate
corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi
dell'articolo 7. All'aliquota cosi' rideterminata si
aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma
1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte,
per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno
di imposta 2020, le aliquote dell'IRPEF di competenza
statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale
complessivo a carico del contribuente.
Omissis."
"Art. 4 Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto
1. Omissis
2. Per gli anni dal 2011 al 2019 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2020 l'aliquota e' determinata con le modalita'
previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2020 le modalita' di
attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A.
alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in
conformita' con il principio di territorialita'. Il
principio di territorialita' tiene conto del luogo di
consumo, identificando il luogo di consumo con quello in
cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il
luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione
di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e
previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una
relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere
finanziario derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'."
"Art. 7 Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle
regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dall'anno 2020 sono soppressi tutti i
trasferimenti statali di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto
capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere
di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle
competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati
all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le
regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia
tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2,
in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal
presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i
trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 luglio 2019, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti
statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato
con le modalita' previste dal primo periodo possono essere
individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
Omissis."
"Art. 15 Fase a regime e fondo perequativo
1. A decorrere dal 2020, in conseguenza dell'avvio del
percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le
fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui
all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con
altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente
stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per
il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.
2. - 4. Omissis
5. E' istituito, dall'anno 2020, un fondo perequativo
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in
ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai
fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
coincide con il fabbisogno sanitario standard, come
definito ai sensi dell'articolo 26.
Omissis."
Comma 779:

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
9 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
"Art. 9. Disposizioni concernenti le regioni e in tema
di sanita' ed universita'
1. - 4. Omissis
5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche,
il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto
del debito autorizzato e non contratto, puo' essere
ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti,
contestualmente all'adozione di una delibera consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo,
sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale
sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare
il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma
contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni
ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio
di previsione e al rendiconto, costituendone parte
integrante. Con periodicita' almeno semestrale il
Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio
una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano
di rientro.
Omissis."
Comma 780:

- Si riporta il testo vigente dei commi 140-bis e
495-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"Art. 1 - Comma 140-bis
140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al
comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, e'
attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime
finalita' ed e' ripartita secondo gli importi indicati
nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto
ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e
aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro
nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le
medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti
finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando
l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno 2017 per la
quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti
che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo
quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati
nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle
seguenti condizioni:
a) le Regioni procedono a variare il bilancio di
previsione 2017 - 2019 incrementando gli stanziamenti
riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la
quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella
di seguito riportata;
b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere
superiori, per un importo pari ai valori indicati nella
tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per
investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio
2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del
Fondo pluriennale vincolato.
Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli
investimenti di cui alla tabella di seguito riportata,
entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o
parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli
obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di
seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito,
per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al
comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
SNF
IN
Regioni
Percentuale
Riparto quota fondo investimenti
Quote investimenti nuovi e aggiuntivi
Abruzzo
3,16%(percento)
12.650.315,79
4.187.920,33
Basilicata
2,50%(percento)
9.994.315,79
3.308.644,54
Calabria
4,46%(percento)
17.842.315,79
5.906.745,60
Campania
10,54%(percento)
42.159.368,42
13.956.969,86
Emilia-Romagna
8,51%(percento)
34.026.315,79
11.264.501,39
Lazio
11,70%(percento)
46.813.263,16
15.497.653,96
Liguria
3,10%(percento)
12.403.157,89
4.106.098,06
Lombardia
17,48%(percento)
69.930.105,26
23.150.545,37
Marche
3,48%(percento)
13.929.473,68
4.611.388,92
Molise
0,96%(percento)
3.828.842,11
1.267.548,25
Piemonte
8,23%(percento)
32.908.842,11
10.894.558,78
Puglia
8,15%(percento)
32.610.736,84
10.795.870,25
Toscana
7,82%(percento)
31.269.263,16
10.351.771,86
Umbria
1,96%(percento)
7.848.210,53
2.598.170,75
Veneto
7,95%(percento)
31.785.473,68
10.522.664,71
TOTALE
100,00%(percento)
400.000.000,00
132.421.052,63
"Art. 1 - Comma 495-bis
495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui
al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto
ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La
tabella di seguito riportata puo' essere modificata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa
proposta formulata dalle Regioni in sede di
auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio
2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui
alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni
dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal
fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le
medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego
delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel
medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di
ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella
tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le
singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto
stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o
aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti
condizioni:
a) le Regioni procedono a variare il bilancio di
previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli
investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva
competenza, come indicata nella tabella di seguito
riportata;
b) gli investimenti per l'anno di riferimento sono
superiori, per un importo pari ai valori indicati per
ciascuna regione nella tabella di seguito riportata,
rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti
effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse
regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale
vincolato.
Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli
investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione
degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al
comma 475.
Profilo investimenti
Regioni
Percentuale
Riparto spazi finanziari 2017
2017
2018
2019
2020
2021
Abruzzo
3,16%(percento)
15.812.894,74
5.534.513,16
4.332.733,16
4.111.352,63
1.676.166,84
158.128,95
Basilicata
2,50%(percento)
12.492.894,74
4.372.513,16
3.423.053,16
3.248.152,63
1.324.246,84
124.928,95
Calabria
4,46%(percento)
22.302.894,74
7.806.013,16
6.110.993,16
5.798.752,63
2.364.106,84
223.028,95
Campania
10,54%(percento)
52.699.210,53
18.444.723,68
14.439.583,68
13.701.794,74
5.586.116,32
526.992,11
Emilia-Romagna
8,51%(percento)
42.532.894,74
14.886.513,16
11.654.013,16
11.058.552,63
4.508.486,84
425.328,95
Lazio
11,70%(percento)
58.516.578,95
20.480.802,63
16.033.542,63
15.214.310,53
6.202.757,37
585.165,79
Liguria
3,10%(percento)
15.503.947,37
5.426.381,58
4.248.081,58
4.031.026,32
1.643.418,42
155.039,47
Lombardia
17,48%(percento)
87.412.631,58
30.594.421,05
23.951.061,05
22.727.284,21
9.265.738,95
874.126,32
Marche
3,48%(percento)
17.411.842,11
6.094.144,74
4.770.844,74
4.527.078,95
1.845.655,26
174.118,42
Molise
0,96%(percento)
4.786.052,63
1.675.118,42
1.311.378,42
1.244.373,68
507.321,58
47.860,53
Piemonte
8,23%(percento)
41.136.052,63
14.397.618,42
11.271.278,42
10.695.373,68
4.360.421,58
411.360,53
Puglia
8,15%(percento)
40.763.421,05
14.267.197,37
11.169.177,37
10.598.489,47
4.320.922,63
407.634,21
Toscana
7,82%(percento)
39.086.578,95
13.680.302,63
10.709.722,63
10.162.510,53
4.143.177,37
390.865,79
Umbria
1,96%(percento)
9.810.263,16
3.433.592,11
2.688.012,11
2.550.668,42
1.039.887,89
98.102,63
Veneto
7,95%(percento)
39.731.842,11
13.906.144,74
10.886.524,74
10.330.278,95
4.211.575,26
397.318,42
TOTALE
100,00%(percento)
500.000.000,00
175.000.000,00
137.000.000,00
130.000.000,00
53.000.000,00
5.000.000,00
Comma 781:
- Si riporta il testo vigente del comma 475
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"Art. 1 - Comma 475
475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del
saldo di cui al comma 466 del presente articolo:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le
riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il
recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio
successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In
caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di
riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di
ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle
medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del
bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso
di mancato versamento delle predette somme residue
nell'anno successivo, il recupero e' operato con le
procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia
autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un
terzo dello scostamento registrato, che assicura il
recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il
31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello
di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede
al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la
tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente
non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto
delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo
dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti
dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento
agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi
gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti
dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica
la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a
funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonche'
al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio
dello Stato effettuati come contributo alla finanza
pubblica;
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente
non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
Per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, restano esclusi i mutui gia' autorizzati e non
ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti
in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati di apposita attestazione da
cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente
non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli
enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i
comuni possono comunque procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato, con contratti di durata
massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio,
necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il
presidente, il sindaco e i componenti della giunta in
carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono
tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento
delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
spettanti nell'esercizio della violazione."
Comma 782:

Il testo del comma 5 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e'
riportato nelle Note al comma 779.
Comma 783:

- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1. - 6. Omissis
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera
di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e
passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati
i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario
cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo
eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi
nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per
ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la
natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo
pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e
per il conto capitale, per un importo pari alla differenza
tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai
sensi della lettera a), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale
2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario
2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla
lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese
cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non
corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo
crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e'
determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera
anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o
e' negativo (disavanzo di amministrazione).
Omissis."
Comma 785:

- Si riporta il testo del comma 468 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 - Comma 468
468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma
466 del presente articolo, nella fase di previsione, in
attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione e'
allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo
di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla
data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal
fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto e' aggiornato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi
interventi normativi volti a modificare le regole vigenti
di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta
giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le
necessarie variazioni al bilancio di previsione."


Comma 786:
- Si riporta il testo del comma 470 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 - Comma 470
470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web, appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai
sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il
successivo 30 maggio e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano,
nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole
disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato."
Comma 787:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
citata legge n. 225 del 1992:
"5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente
della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e
determinandone l'estensione territoriale con specifico
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai
primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito
ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito
dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il
Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a)
del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso
all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo'
emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione].
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi.
Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o
all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si
tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative
spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui
sono soggetti le regioni e gli enti locali.
 


4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno (30) dalla chiusura di ciascun
esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento
delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti
beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto
contiene anche una sezione dimostrativa della situazione
analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed
esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va
riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti
accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono
consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente
comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal
commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti
corredati della documentazione giustificativa, nonche'
degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti,
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del
bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione
civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al
Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi'
pubblicati nel sito internet del Dipartimento della
protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'
speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di
cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente
reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui
al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal
differimento dei termini per i versamenti tributari e
contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e
quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il
tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi
calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei
comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,
su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo."
Comma 788:
Il testo del comma 466 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note al comma 775.
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
(Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196):
"Art. 7. Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e
progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti
a valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria
1 - 3. Omissis
4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai
decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge,
i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e
necessita'.
Omissis."
Comma 789:

- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione):
"Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali
1. - 3. Omissis
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta'
nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui
all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti
territoriali.
Omissis."
Comma 791:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9-ter
del citato decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 9-ter. Disposizioni per l'utilizzo delle
disponibilita' residue alla chiusura delle contabilita'
speciali in materia di protezione civile e trasferite alle
regioni
1. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse
derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di
spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore
positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla
differenza tra le risorse accertate nel 2017 riversate alle
regioni a seguito della chiusura delle contabilita'
speciali in materia di protezione civile, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017.
Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli
esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi
finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli
investimenti programmati annualmente nei piani contenenti
gli interventi finalizzati al superamento della situazione
emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse
derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali. A tal
fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, mediante l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari
necessari per gli investimenti programmati.".
Comma 792:
Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge n.
189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle Note al comma 735.
Comma 793:

Il citato decreto legislativo n. 150 del 2015 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2015:
"Art. 2. Indirizzi generali in materia di politiche
attive del lavoro
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi
annuali dell'azione in materia di politiche attive, con
particolare riguardo alla riduzione della durata media
della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle
prestazioni che debbono essere erogate su tutto il
territorio nazionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresi',
essere determinati i tempi entro i quali debbono essere
convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i
disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a
sostegno del reddito collegate allo stato di
disoccupazione, nonche' i tempi e le modalita' di
definizione del relativo percorso di inserimento o di
reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di
adeguamento da parte delle regioni e province autonome."
- Si riporta il testo vigente del comma 421
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"Comma 421
421. La dotazione organica delle citta' metropolitane e
delle province delle regioni a statuto ordinario e'
stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in misura pari alla spesa del
personale di ruolo alla data di entrata in vigore della
legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto
conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla
medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e
al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le
province, con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i predetti enti possono deliberare una
riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al
comma 420 del presente articolo. Per le unita'
soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a
428 del presente articolo."

Il testo dei comma 557 dell'articolo 1 della citata
legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle Note al comma 200.
- Si riporta il testo vigente del comma 557-quater
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1.557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione."
Comma 794:

- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
3 della citata legge n. 448 del 1998:
"Art. 3 (Incentivi per le imprese)
1. - 7. Omissis
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi
annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni
contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario
di lavoro. Tale finalizzazione e' limitata a lire 10
miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per
ciascuno degli anni dal 2002 al 2008. In tali termini e'
rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.
Omissis."


Comma 795:
- Si riporta il testo vigente del comma 429
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"429. Allo scopo di consentire il regolare
funzionamento dei servizi per l'impiego, nonche' la
conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione
del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013
sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le citta'
metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del
riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e
seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad
esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi
per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando
il rispetto della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale, hanno
facolta' di finanziare i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato nonche' di prorogare i contratti di lavoro a
tempo determinato e i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa strettamente indispensabili per
la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi
strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su
piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali."
Comma 796:

Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle Note al comma
223.
Il testo dei commi 557 e 557-quater dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006 e' riportato
rispettivamente nelle Note al comma 200 e Note al comma
793.
Comma 799:

Il testo vigente del comma 28 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riportato nelle Note al comma 200.
Comma 800:

- Si riporta il testo vigente dei commi 92 e 96
dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni):
"Art. 1
1. - 91. Omissis
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel
rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali
per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio
delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei
commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino
alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono
considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle
province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che
devono essere trasferite agli enti subentranti per
l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle
necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di
decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di
competenza statale.
93. - 95. Omissis
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del
riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione
giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio, in
godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita'
di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono
trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del
trattamento accessorio, nonche' la progressione economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi,
destinati esclusivamente al personale trasferito,
nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I
compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e
le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
determinati negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino
all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la
data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e
immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra
nei diritti relativi alle partecipazioni societarie
attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla
dismissione con procedura semplificata stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei
rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto
anche delle passivita'; sono trasferite le risorse
incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle
funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini
della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di
ogni altra disposizione di legge che, per effetto del
trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente
subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a
livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e
livello statale, secondo modalita' individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di
monitoraggio.
Omissis."

- Si riporta il testo vigente del commi 424
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. E'
fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle
limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le
procedure concorsuali per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale in possesso di titoli di studio
specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei
servizi educativi e scolastici, con esclusione del
personale amministrativo, in caso di esaurimento delle
graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita'
soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure
professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' le regioni e gli enti locali
destinano, altresi', la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
numero delle unita' di personale ricollocato o
ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle."
Il testo vigente del comma 425 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note al
comma 845.


- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
23 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017:
"Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. - 3. Omissis
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
Omissis."

Comma 801:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
"Art. 4. Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il
lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il
predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed
e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo
di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2015:
"Art. 12. Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i
propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti
principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di esperienza
professionale degli operatori, in relazione ai compiti da
svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto,
nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a
garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento
degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei
soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno
di ricollocazione di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie
per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono
accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio
nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al
comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il
lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del
2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1".
Si riporta i l testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 19
del citato decreto legislativo n. 150 del 2015:
"Art. 19. Stato di disoccupazione
1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui
all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l'impiego.
2. - 3. Omissis
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
Omissis."
Comma 802:
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 147 del 2017 e' riportato nelle Note al comma 190.
Comma 803:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2015:
"Art. 13. Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro
1. In attesa della realizzazione di un sistema
informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le
componenti informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che si compone del nodo di
coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione
alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la
scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello
unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta,
gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli
studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita
dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di interconnessione
tra i centri per l'impiego e il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a
disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di
rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi
seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni
in esso contenute a favore di altri soggetti interessati,
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione,
l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene
sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
atti di programmazione approvati dalla Commissione
Europea."
Comma 804:

Il testo del comma 796 dell'articolo 1 della citata
legge n. 296 del 2006, come modificato dal comma 400 della
presente legge, e' riportato nelle Note al comma 394.
Comma 805:

Il testo del comma 796 dell'articolo 1 della citata
legge n. 296 del 2006, come modificato dal comma 400 della
presente legge, e' riportato nelle Note al comma 394.
Comma 808:

- Si riporta il testo vigente del comma 20
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma
4-septies e' aggiunto il seguente:
«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente
articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli
precedenti, per i soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo
per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi
1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente
articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa'
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione
di cui al presente comma e' ammessa anche per ogni
lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al
comma 1.1 del presente articolo».
Comma 809:

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
20 del citato decreto-legge n. 148 del 2017::
"Art. 20. Disposizioni finanziarie
1. - 2. Omissis
3. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, in
termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una
dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.
Omissis."
Comma 810:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 40 Equilibrio di bilanci
1. Per ciascuno degli esercizi in cui e' articolato, il
bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo
di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non
negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative
alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo
delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza
dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati
al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla
contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di
flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del
rispetto del principio dell'integrita'. Nelle more
dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno
puo' essere superiore al totale delle entrate che si
prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il
relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di
indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del
bilancio nei limiti di cui all'art. 62.
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non
contratto per finanziare spesa di investimento, risultante
dal rendiconto 2015, puo' essere coperto con il ricorso al
debito che puo' essere contratto solo per far fronte ad
effettive esigenze di cassa."
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Comma 811:

Il testo del comma 1 dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle Note
al comma 223.
Comma 812:

- Si riporta il testo vigente del comma 6-quater
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni):
"Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. - 6-ter. Omissis
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente
articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e
alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale,
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda,
del personale non dirigenziale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione
delle procedure selettive precedentemente indicate, che
abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
Omissis."

- Si riporta il testo vigente del comma 560
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1.560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di
cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale
a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste
dal comma 1-bisdell'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive
riservano una quota non inferiore al 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica,
per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla
data del 29 settembre 2006."
Comma 813:

Il testo del comma 11 dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle Note al comma 223.

Comma 814:

- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
"Art. 2. Disposizioni finalizzate alla sostenibilita'
dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile
1. - 5. Omissis
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di
liquidita' a valere sul fondo per assicurare la liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle
erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
"Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali
1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita'
interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro
i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data
del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti
per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi
dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche
di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti
locali e finanziati con i contributi straordinari in conto
capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le
province comunicano mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute
entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2,
entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui
al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a
dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto
previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilita' interno sono attribuiti
proporzionalmente agli enti locali per escludere dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di stabilita' interno per effetto del periodo
precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei
singoli enti locali, la procura regionale competente della
Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza
giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi
finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al
periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale
dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione
e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun
ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1
nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita'
liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e,
comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che
intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del
comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per
l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno delle regioni e province autonome
derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono
destinati prioritariamente per il pagamento di residui di
parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' incrementato, sino alla data del 30
settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.
10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni
di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo
13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle
risorse gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva, ove
necessario, previo contestuale incremento fino a pari
importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in
conformita' alla legislazione vigente, per il pagamento dei
debiti pregressi, comunque denominati, ivi inclusi quelli
contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale
di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, approvato con delibera della sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, ivi inclusi
quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano altresi', per le
regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti
debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di
entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti
siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata
in vigore del presente periodo.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla
convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la
spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di
liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita'
stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30
aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai
predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il
15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11
proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa
annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo 12, comma
6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla
scadenza annuale successiva alla data di erogazione
dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30
settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il
tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di
mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il
30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa
l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che
ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti
i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo
2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per
l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
prima scadenza di pagamento della rata prevista dal
relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso
entro i successivi trenta giorni, gli enti locali
interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti
di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente
locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
formale certificazione dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita'
di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente
modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi entro il
termine del 31 dicembre 2014.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni
di cassa eventualmente concesse in applicazione
dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da
parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione
di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata
in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento (16) dei
residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo
dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Previo
parere motivato dell'organo di revisione, possono essere
esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali
i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle
ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome,
che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale
dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono
versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed
inderogabilmente versate».
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al
presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a
compensazione disposte in applicazione del comma 14 del
presente articolo».
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in
conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la
sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le
rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti.
17-sexies.".
Il riferimento al testo del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011 e' riportato nelle Note al comma 810.

- Si riporta il testo vigente dei commi 7 e 8
dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 118 del
2011:
"Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1. - 6. Omissis
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera
di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e
passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati
i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario
cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo
eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi
nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per
ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la
natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo
pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e
per il conto capitale, per un importo pari alla differenza
tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai
sensi della lettera a), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale
2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario
2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla
lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese
cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non
corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo
crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e'
determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera
anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o
e' negativo (disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e'
oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del
riaccertamento straordinario dei residui non sono
conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di
giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti
riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo
schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, e' tempestivamente
trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione
del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014,
agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma
2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Omissis."

Comma 815:

- Si riporta il testo vigente dei commi 454 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal
2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile
risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella seguente tabella:
;
Regione o Provincia autonoma
Importo (in milioni di euro)
Anno 2014
Anni 2015 - 2018
Trentino-Alto Adige
3
5
Provincia autonoma Bolzano/Bozen
43
61
Provincia autonoma Trento
42
59
Friuli-Venezia Giulia
93
131
Valle d'Aosta
12
16
Sicilia
222
311
Sardegna
85
120
Totale RSS
500
703
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il
Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al
periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.
455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2018, il saldo programmatico calcolato in
termini di competenza mista, determinato aumentando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma
454;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e
455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni
Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi
previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e
di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi
definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi
previsti dal comma 455.
457. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via
esclusiva le funzioni in materia di finanza locale
definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori,
nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno
mediante l'esercizio delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo
complessivamente determinato in applicazione dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato
accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al
presente comma, le disposizioni previste in materia di
patto di stabilita' interno per gli enti locali del
restante territorio nazionale.
458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel
rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
relative norme di attuazione.
459. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio
della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai
commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a
produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi
statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualita' definite.
460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno, le informazioni riguardanti le
modalita' di determinazione dei propri obiettivi e,
trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di
competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
modalita' definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
461. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo i
prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 460. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,
attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 462, lettera d)."
Comma 817:

- Si riporta il testo dell'articolo 51 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), come modificato dalla
presente legge:
"51. Le entrate della Regione sono anche costituite dai
redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha
la facolta' di istituire con legge regionale, in armonia
col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche
nella forma di Citta' metropolitane.
Il gettito relativo a tributi propri e a
compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le
leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta
alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio
territorio, ferma restando la neutralita' finanziaria per
il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti
locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni
di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare
criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale
disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli
aiuti di Stato, la Regione puo':
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo
Stato ne prevede la possibilita', modificare le aliquote,
in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in
aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito
dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento,
introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base
imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi
tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire
agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione
ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere
esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e
deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in
deroga alla disciplina statale, modalita' di riscossione.
Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello
Stato.
Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di
spettanza delle province, tale tributo e i poteri
riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono
attribuiti alla Regione.".


Comma 818:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 65 della
citata legge costituzionale n. 1 del 1963:
"65. [Con decreti legislativi, sentita una Commissione
paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della
Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite
le norme di attuazione del presente Statuto e quelle
relative al trasferimento all'Amministrazione regionale
degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia
adempiono a funzioni attribuite alla Regione."
Comma 819:

- Si riporta il testo dell'articolo 49 della citata
legge costituzionale n. 1 del 1963, nel testo precedente
alle modificazioni apportate dal comma 817 della presente
legge:
"Art. 49. Spettano alla Regione le seguenti quote fisse
delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse
nel territorio della Regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di
cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso
decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo
comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato
con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al
netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale
sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le
concessioni idroelettriche;
7) 9,19 decimi del gettito della quota fiscale
dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle
benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul
gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo
viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri
enti ed istituti."


Comma 821:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 63 della
citata legge costituzionale n. 1 del 1963:
"Art. 63. Per le modificazioni del presente Statuto si
applica la procedura prevista dalla Costituzione per le
leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al
Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che
esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte
a referendum nazionale.
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione."
Comma 822:

Il testo del secondo comma dell'articolo 51 della
citata legge n. 1 del 1963 e' riportato nelle Note al comma
817.
- Si riporta il testo vigente del comma 666
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"666. E' fatta salva l'applicazione del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali
ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo."
La legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 recante
"Modifiche allo Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di
elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa
legislativa popolare" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8
agosto 2016, n. 184.
Comma 823:

- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. - 13-bis. Omissis
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2018,
l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei
confronti dei comuni compresi nel territorio della regione
Friuli Venezia Giulia;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
(Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie):
"Art. 1. Esenzione ICI prima casa
1.
2.
3.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in
aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8
del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo
pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008.
Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione
delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso
disposti a favore dei citati enti, che provvedono
all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei
loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
4-bis.
4-ter.
5.
6.
6-bis
7.
7-bis. ".
Comma 824:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 della
legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il
riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori
e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la
valorizzazione del loro ruolo), come modificato dalla
presente legge:
"2. 1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di
urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici
di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate
alle attivita' di oratorio e similari dagli enti di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate
per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso
nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato
secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati
non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge. A decorrere dall'anno 2018, il
rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto ai
comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia
Giulia.
Omissis.".
Comma 825:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 10
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 10. (Modificazioni all'imposta sulle insegne di
esercizio)
1. - 2. Omissis
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 13, comma 4-bis, e dell'articolo 17, comma
1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, introdotti dal comma 1 del presente articolo,
ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa
nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al
comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti
aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione
per effetto di altre disposizioni di legge. A decorrere
dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo
non e' piu' dovuto ai comuni compresi nel territorio della
regione Friuli Venezia Giulia. A decorrere dall'anno 2018,
il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto
ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli
Venezia Giulia.
Omissis.".
Comma 826:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

Comma 827:
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9 (Interventi urgenti per il contrasto della
tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle
carceri):
"Art. 3-ter Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari
1. - 6. Omissis
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma
6, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo
di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
dei programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante
riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
Ministero della giustizia.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 584 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Comma 584
584. A seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio
sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza
sanitaria ai soggetti ospitati presso le residenze per
l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), alle regioni
a statuto speciale sono trasferite le somme loro assegnate
in sede di riparto della quota vincolata del Fondo
sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9."
Comma 829:
- Si riporta il testo vigente del comma 510
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e
favorire il progressivo incremento della spesa destinata
agli investimenti, la Regione siciliana provvede, in
attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il
Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni
dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa
corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun
anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la
riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente
puo' essere portata in diminuzione della riduzione
dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione della
spesa corrente non puo' in nessun caso essere inferiore al
2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una
compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal
consuntivo dell'anno precedente, a parita' di funzioni
attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni
elencate al punto 2 del citato Accordo."
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del
citato decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64:
"Art. 2 Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato."
"Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al
fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio."

Comma 832:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 e successive modificazioni (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige):
"104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme
del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province (104).
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano."
Comma 834:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia) come modificato
dalla presente legge:
"1-bis. 1. Spetta alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto
disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi
comunitari, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate
dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico.
2.(Abrogato).
3.
4. Gli organi statali competenti consegnano alla
provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli
archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le
concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e
le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di
ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Al concessionario uscente spetta un'indennita'
stabilita con le modalita' e i criteri di cui all'articolo
25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni
per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute,
entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31
dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati
proseguono l'attivita' senza necessita' di alcun atto
amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione
concedente nonche' alla provincia interessata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo. [Il termine quinquennale di cui al comma 6 e'
ridotto a dodici mesi].
15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle
scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate
alle aziende o societa' degli enti locali per grandi
derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre
2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo
quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e
province autonome in materia di subingresso nella
titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio
dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da
autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle
medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento
delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del
presente decreto nel testo previgente alle modifiche
introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del
presente articolo.
15-bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai
commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi
provvedimenti di concessione.
16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque
pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla
provincia competente per territorio. Le concessioni di
grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i
canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con
legge provinciale nel rispetto dell'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, nonche' dei principi
fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi
comunitari.
Comma 837:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
4 della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile
2017, n. 5 (Legge di stabilita' 2017):
"Art. 4 Intesa con lo Stato e rapporti con l'Unione
europea.
1. - 4. Omissis
5. La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, predispone il necessario
documento esplicativo per la definizione, nel rispetto
delle vigenti procedure, delle necessarie modifiche ed
integrazioni al trattato di adesione dell'Italia all'Unione
europea, da proporre allo Stato, previa approvazione del
Consiglio regionale, perche' alla Sardegna sia riconosciuto
in ambito europeo lo status di regione insulare ed i
connessi regimi derogati di aiuto previsti per le regioni
ultra periferiche, finalizzati anche alla realizzazione di
un sistema effettivo di continuita' territoriale per
l'integrazione con le reti nazionali ed europee
dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti."
Comma 838:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
citata legge n. 56 del 2014:
"Art. 1.
1. La presente legge detta disposizioni in materia di
citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni
al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di
area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con
le seguenti finalita' istituzionali generali: cura dello
sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse
della citta' metropolitana; cura delle relazioni
istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese
quelle con le citta' e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da
due o piu' comuni per l'esercizio associato di funzioni o
servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di
comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione e delle relative norme di
attuazione, le citta' metropolitane di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio
Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma
restando la competenza regionale ai sensi del predetto
articolo 117. I principi della presente legge valgono come
principi di grande riforma economica e sociale per la
disciplina di citta' e aree metropolitane da adottare dalla
regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione
Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi
statuti.
6. Il territorio della citta' metropolitana coincide
con quello della provincia omonima, ferma restando
l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo
delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo
comma, della Costituzione, per la modifica delle
circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla
citta' metropolitana. Qualora la regione interessata, entro
trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura
di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario,
in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate
dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e
i comuni interessati, da definire entro novanta giorni
dalla data di espressione del parere. In caso di mancato
raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il
Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro
per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito
il parere del presidente della regione, decide in via
definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione
al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche
territoriali di province e di citta' metropolitane, ai
sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
7. Sono organi della citta' metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca
e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza
metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio
metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone
alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva
regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro
atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita
le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del
sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di
bilancio da sottoporre al parere della conferenza
metropolitana. A seguito del parere espresso dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino
almeno un terzo dei comuni compresi nella citta'
metropolitana e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana
ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto
dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9.
9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo
statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio
metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo
dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente.
10. Nel rispetto della presente legge lo statuto
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi
nonche' l'articolazione delle loro competenze, fermo
restando quanto disposto dai commi 8 e 9.
11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento
dell'azione complessiva di governo del territorio
metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni
facenti parte della citta' metropolitana e la citta'
metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e
di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali,
prevedendo anche forme di organizzazione in comune,
eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante
convenzione che regola le modalita' di utilizzo di risorse
umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni
possono avvalersi di strutture della citta' metropolitana,
e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero
i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto
esercizio a strutture della citta' metropolitana, e
viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
c) puo' prevedere, anche su proposta della regione e
comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone
omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle
specificita' territoriali, con organismi di coordinamento
collegati agli organi della citta' metropolitana, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata
intesa puo' essere superata con decisione della conferenza
metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non
compresi nel territorio metropolitano possono istituire
accordi con la citta' metropolitana.
12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo
periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta'
metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103
sono costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge nel territorio delle province omonime.
13.
14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
presidente della provincia e la giunta provinciale, in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre
2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti
e improrogabili; il presidente assume fino a tale data
anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data
di entrata in vigore della presente legge la provincia sia
commissariata, il commissariamento e' prorogato fino al 31
dicembre 2014, secondo le modalita' previste dal comma 82.
Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni
di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico
della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del
presente articolo, gli oneri connessi con le attivita' in
materia di status degli amministratori, relativi ai
permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84,
85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato
'testo unico". (5)
15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni
del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune
capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la
conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la
conferenza metropolitana approva lo statuto.
16. Il 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le
funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica
e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla
predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le
funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana
opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo
anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove
alla predetta data non sia approvato lo statuto della
citta' metropolitana, si applica lo statuto della
provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia
relative al presidente della provincia e alla giunta
provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le
disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano
al consiglio metropolitano.
17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro
il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio
del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e'
costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17,
alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero
comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento
anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in
funzione prima del rinnovo degli organi del comune di
Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono
conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data
di costituzione della citta' metropolitana a quella di
entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il
termine del 30 settembre 2014 e' sostituito dal
centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione.
I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono
sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza
degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e'
sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla
scadenza degli organi provinciali.
19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco
del comune capoluogo.
20. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco
metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle citta' metropolitane
con popolazione residente superiore a 3 milioni di
abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane con
popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o
pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre citta'
metropolitane.
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque
anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune
capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio
metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del
sindaco del comune capoluogo.
22. Lo statuto della citta' metropolitana puo'
prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio
metropolitano con il sistema elettorale che sara'
determinato con legge statale. E' inoltre condizione
necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del
sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio
universale, che entro la data di indizione delle elezioni
si sia proceduto ad articolare il territorio del comune
capoluogo in piu' comuni. A tal fine il comune capoluogo
deve proporre la predetta articolazione territoriale, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la
procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo
unico. La proposta del consiglio comunale deve essere
sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta'
metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive
leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza
dei partecipanti al voto. E' altresi' necessario che la
regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione
dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi
dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a
quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta'
metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di
abitanti, e' condizione necessaria, affinche' si possa far
luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano
a suffragio universale, che lo statuto della citta'
metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai
sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo
abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in
zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo
statuto della citta' metropolitana.
23. Al testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,»
sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2) il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o
circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro
comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione»;
b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole:
«consigliere comunale,» sono inserite le seguenti:
«consigliere metropolitano,»;
c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere regionale,
comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente
provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni
compresi nel territorio della regione, sono incompatibili
con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e
circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con
quelle di consigliere comunale di altro comune e di
consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche
di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile
con quella di consigliere di una circoscrizione dello
stesso o di altro comune».
24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere
metropolitano e di componente della conferenza
metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai
commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito. Restano a
carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le
attivita' in materia di status degli amministratori,
relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84,
85 e 86 del testo unico.
25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e
dai consiglieri comunali dei comuni della citta'
metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano
i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione
dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere
metropolitano.
26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti,
composte da un numero di candidati non inferiore alla meta'
dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno
il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50
centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui
al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei
candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato,
procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare
il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La
lista che, all'esito della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a
quello minimo prescritto dal comma 26 e' inammissibile.
28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in
vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica
il comma 27.
29. Le liste sono presentate presso l'ufficio
elettorale appositamente costituito presso gli uffici del
consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione,
presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del
ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto
diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente
al territorio della citta' metropolitana. L'elezione
avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di
cui al comma 29.
31. Le schede di votazione sono fornite a cura
dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori
diversi a seconda della dimensione del comune di
appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce
di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi
diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al
comune in cui sono in carica.
32. Ciascun elettore esprime un voto che viene
ponderato sulla base di un indice determinato in relazione
alla popolazione complessiva della fascia demografica del
comune di cui e' sindaco o consigliere, determinata ai
sensi del comma 33.
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta'
metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a
100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a
250.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a
500.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a
1.000.000 di abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
abitanti.
34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce
demografiche dei comuni appartenenti alla citta'
metropolitana e' determinato secondo le modalita', le
operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla
presente legge.
35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre,
nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per
un candidato alla carica di consigliere metropolitano
compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di
omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e' ponderato
ai sensi del comma 34.
36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita
dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna
di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna
lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza
del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono,
tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli
in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue
tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma
29, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna
lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli
candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle
relative proclamazioni.
38. A parita' di cifra individuale ponderata, e'
proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno
rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di
ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu'
giovane.
39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa,
ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di
consigliere di un comune della citta' metropolitana, sono
attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno
ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si
considera cessato dalla carica il consigliere eletto o
rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta'
metropolitana.
40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un
vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani,
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone
immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco
esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi
ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi
dalla carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico
di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in
carica fino all'insediamento del nuovo sindaco
metropolitano.
41. Il sindaco metropolitano puo' altresi' assegnare
deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del
principio di collegialita', secondo le modalita' e nei
limiti stabiliti dallo statuto.
42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco
metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci
dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana.
43. Lo statuto determina le maggioranze per le
deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo
quanto previsto dai commi da 5 a 11.
44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque
nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno,
alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni
fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta'
metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle
funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del
presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti
funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano
strategico triennale del territorio metropolitano, che
costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio
delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi
nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio
di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel
rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro
competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese
le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita'
metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi
all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni
compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei
servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di
interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i
comuni interessati la citta' metropolitana puo' esercitare
le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di
servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive;
d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la
compatibilita' e la coerenza della pianificazione
urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico
e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle
attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con
la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel
piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di
informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano.
45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo
Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117
della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie
competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle
citta' metropolitane in attuazione dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al
primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio,
il personale e le risorse strumentali della provincia a cui
ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale
in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le
entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia.
Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e
immobili e' esente da oneri fiscali.
48. Al personale delle citta' metropolitane si
applicano le disposizioni vigenti per il personale delle
province; il personale trasferito dalle province mantiene,
fino al prossimo contratto, il trattamento economico in
godimento.
49. In considerazione della necessita' di garantire il
tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia'
assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale
concorrente con il preminente interesse nazionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione Lombardia, anche mediante
societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla
provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza nelle societa' che
operano direttamente o per tramite di societa' controllate
o partecipate nella realizzazione e gestione di
infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti
gli adempimenti societari necessari per il trasferimento
delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla
Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di
esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite con
decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le
disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia
delle partecipazioni azionarie di cui al precedente
periodo.
49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche
mediante societa' dalla stessa controllate, nelle
partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla
Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito,
ferma restando l'appostazione contabile del relativo
valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal
Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti
all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione
e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito
al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni
e, successivamente, al momento del trasferimento alla
citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a
carico della Regione Lombardia e della citta'
metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al
momento del subentro nelle partecipazioni della Regione
Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova
Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della
regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa
controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia di
Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al
primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e
si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e
termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5
dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento
della ricostituzione dei nuovi organi.
50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al
testo unico, nonche' le norme di cui all'articolo 4 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
51. In attesa della riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione e delle relative norme di
attuazione, le province sono disciplinate dalla presente
legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni
nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni
riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo
periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di
cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione.
 


53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si
applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e
alla regione Valle d'Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a
53 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.
55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente,
convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea
dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e' l'organo
di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto,
approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta
ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della
provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Su proposta del presidente della provincia il
consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al
parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere
espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella
provincia e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente, il consiglio approva in via
definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha
poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo
quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci
adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le
sue successive modificazioni con i voti che rappresentino
almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci
dei comuni appartenenti alla provincia.
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3,
secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la
regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche
funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli
organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci
e dai consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica
quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i
sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di
diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di
candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli
aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate
presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso
la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo
giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la
votazione.
61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della
legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni,
dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonche' per le
elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,'.
62. Il presidente della provincia e' eletto con voto
diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica
giornata presso un unico seggio elettorale costituito
presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore
otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a
cura dell'ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla
carica di presidente della provincia. Il voto e' ponderato
ai sensi dei commi 33 e 34.
64. E' eletto presidente della provincia il candidato
che consegue il maggior numero di voti, sulla base della
ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di
voti, e' eletto il candidato piu' giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica
in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia puo' nominare un
vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali,
stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone
immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente
esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui
questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresi'
assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto
del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei
limiti stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente
della provincia e da sedici componenti nelle province con
popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici
componenti nelle province con popolazione da 300.000 a
700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con
popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e
dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono
eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i
consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica
comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da
un numero di candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta' degli
stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi
diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50
centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce
la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al
sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della
lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione
di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della
cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un
numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto
dal comma 70 e' inammissibile.
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in
vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica
il comma 71.
73. Le liste sono presentate presso l'ufficio
elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del
ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto
diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente
al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica
giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.
75. Le schede di votazione sono fornite a cura
dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori
diversi a seconda della fascia demografica del comune di
appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce
di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi
diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al
comune in cui sono in carica.
76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene
ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore
puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda,
un voto di preferenza per un candidato alla carica di
consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone
il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il
valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e
34.
77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di
scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di
ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli
candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e
alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai
commi 36, 37 e 38.
78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa,
ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di
consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti
ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la
maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera
cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto
sindaco o consigliere in un comune della provincia.
79. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si
svolge:
a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui
organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a),
entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato
ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli
organi provinciali.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili
anche i consiglieri provinciali uscenti.
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il
consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78
svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad
atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti
alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta
del consiglio provinciale, approva le predette modifiche
entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione
delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si
applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo
di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della
provincia in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la
provincia sia commissariata, il commissario a partire dal
1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio
provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in
carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e
per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento
del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da
58 a 78.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b),
l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie
conseguenti alla presente legge entro sei mesi
dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di
mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la
predetta data si applica la procedura per l'esercizio del
potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di
consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei
sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico
della provincia gli oneri connessi con le attivita' in
materia di status degli amministratori, relativi ai
permessi retribuiti, agli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84,
85 e 86 del testo unico.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo,
esercitano altresi' le seguenti ulteriori funzioni
fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e
gestione di servizi in forma associata in base alle
specificita' del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province,
province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed
enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il
cui territorio abbia caratteristiche montane, anche
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono
esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite
dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo
la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo
117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di
gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo
Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di
cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti
finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute
esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e
deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti
nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di
funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di
riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino
alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte
dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero e'
stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le
funzioni di competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative
statali o regionali di settore riguardanti servizi di
rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di
organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale
o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o
sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che
costituiscono principi fondamentali della materia e
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali,
secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione
di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle
province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi,
modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da
determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai
commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e
sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le
autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che
riorganizzano le funzioni di cui al presente comma,
prevedendo la soppressione di uno o piu' enti o agenzie,
sono individuate misure premiali con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni
individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito
nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89
oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel
rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali
per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio
delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei
commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino
alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono
considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle
province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che
devono essere trasferite agli enti subentranti per
l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle
necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di
decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle
funzioni amministrative delle province in materie di
competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di
cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento
dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92
dispone comunque sulle funzioni amministrative delle
province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche
finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle
funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli
obiettivi del patto di stabilita' interno e le facolta' di
assumere delle province e degli enti subentranti, fermo
restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della
presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a
dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il
termine senza che la regione abbia provveduto, si applica
l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del
riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione
giuridica ed economica, con riferimento alle voci del
trattamento economico fondamentale e accessorio, in
godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita'
di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono
trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle
destinate a finanziare le voci fisse e variabili del
trattamento accessorio, nonche' la progressione economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi,
destinati esclusivamente al personale trasferito,
nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I
compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e
le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono
determinati negli importi goduti antecedentemente al
trasferimento e non possono essere incrementati fino
all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la
data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e
immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra
nei diritti relativi alle partecipazioni societarie
attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla
dismissione con procedura semplificata stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei
rapporti attivi e passivi in corso, compreso il
contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto
anche delle passivita'; sono trasferite le risorse
incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle
funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini
della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di
ogni altra disposizione di legge che, per effetto del
trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente
subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a
livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e
livello statale, secondo modalita' individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di
monitoraggio.
97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu'
decreti legislativi, previo parere della Conferenza
unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, in materia di adeguamento della
legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze
dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla
finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salva la necessita' di diversa attribuzione per
esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della
Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
applicazione coordinata dei principi di riordino delle
funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli
articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province
ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte
quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo
quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai
soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in
relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della
successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese
di gestione.
98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo
unico, e successive modificazioni, nonche' ad eventuali
sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la
disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' quanto previsto
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di
professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e
straordinari delle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti
degli stessi soggetti si applicano, altresi', le
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a
supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia,
sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del
comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99,
gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri
diversi decadono alla data di entrata in vigore della
presente legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la
citta' metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle
norme relative alle citta' metropolitane di cui alla
presente legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17
settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile
2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come
definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio
2009, n. 42.
103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma
capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina
i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune di Roma
capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto
delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede
degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze
diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la
Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del
Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi
da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono
abrogati.
105. All'articolo 32 del testo unico, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal
seguente: «Il consiglio e' composto da un numero di
consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli
consigli dei comuni associati tra i propri componenti,
garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando
la rappresentanza di ogni comune»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e
ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati
con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento
dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione
stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne
disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo
statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni
partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal
consiglio dell'unione»;
c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale
del segretario di un comune facente parte dell'unione,
senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori
indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le
funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti delle
unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
segretari delle unioni di comuni si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n.
93, e successive modificazioni».
106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter
dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma
105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresi'
rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento
e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con
legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti
territoriali dalle medesime previsti.
107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite».
108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a
titolo gratuito.
109. Per il primo mandato amministrativo, agli
amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di piu'
comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle
unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in
materia di ineleggibilita', incandidabilita',
inconferibilita' e incompatibilita' previste dalla legge
per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle
unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che
le costituiscono, con le seguenti modalita':
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono
svolte da un funzionario nominato dal presidente
dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che
la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono
svolte da un funzionario nominato dal presidente
dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che
la compongono;
c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni
formate da comuni che complessivamente non superano 10.000
abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni
che superano tale limite, da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione
e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente
dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato
dall'unione stessa.
111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto
dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco
dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel
territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la
funzione fondamentale della polizia municipale.
112. Qualora i comuni appartenenti all'unione
conferiscano all'unione la funzione della protezione
civile, all'unione spettano l'approvazione e
l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo
15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, nonche' le connesse attivita' di prevenzione e
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano
titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3,
della predetta legge n. 225 del 1992.
113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1,
lettera b), del codice di procedura penale, e di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65,
relative all'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del
personale della polizia municipale, si intendono riferite,
in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia
municipale mediante unione di comuni, al territorio dei
comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.
114. In caso di trasferimento di personale dal comune
all'unione di comuni, le risorse gia' quantificate sulla
base degli accordi decentrati e destinate nel precedente
anno dal comune a finanziare istituti contrattuali
collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico
fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse
dell'unione.
115. Le disposizioni normative previste per i piccoli
comuni si applicano alle unioni composte da comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico,
il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che
puo' prevedere anche forme particolari di collegamento tra
il nuovo comune e le comunita' che appartenevano ai comuni
oggetto della fusione.
117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico e'
sostituito dal seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono,
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con
l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'
prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi».
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra
comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano,
in quanto compatibili, le norme di maggior favore,
incentivazione e semplificazione previste per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di
comuni.
118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:
'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di
comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di
cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non
superiore a 1,5 milioni di euro.
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di
quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte
le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per
le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e
successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e
alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente
soppresse le disposizioni del regolamento concernente i
criteri di riparto dei fondi erariali destinati al
finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e
l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.
318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3
e 4 del presente articolo'.
119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono
utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle
norme vincolistiche in materia a uno o piu' dei comuni
originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui
dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori
possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
120. Il commissario nominato per la gestione del comune
derivante da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei
nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro
che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le
funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il comitato e' comunque consultato sullo schema
di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli
strumenti urbanistici. Il commissario convoca
periodicamente il comitato, anche su richiesta della
maggioranza dei componenti, per informare sulle attivita'
programmate e su quelle in corso.
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni
comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti
da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale,
che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i
contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i
comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una
popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a
2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita'
montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le
funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto
dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale
obbligo per un mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto
dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano
a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da
parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal
comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o
altri organismi continuano a esercitare il loro mandato
fino alla nomina dei successori.
123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del
comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
alla produttivita' del personale di cui al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni
e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione
confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno
di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del
nuovo comune avente medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti,
gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto
della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni
restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali
e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno
approvati, fino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti atti del commissario o degli organi del
nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli
organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono.
Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del
nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente
dall'organo di revisione contabile in carica, alla data
dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione
demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla
data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento
di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello
statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio
comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra
quelli estinti.
125. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo
unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso
termine di proroga eventualmente previsto per
l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del
Ministro dell'interno;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del
testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti
dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria
delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente
approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni
estinti, se questi non hanno gia' provveduto, e subentra
negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di
stabilita' e delle dichiarazioni fiscali.
126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo
unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla
somma delle popolazioni dei comuni estinti.
127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino
alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei
cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza
con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
128. L'istituzione del nuovo comune non priva i
territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si
riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e
dalle leggi statali. Il trasferimento della proprieta' dei
beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune
e' esente da oneri fiscali.
129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione
possono essere conservati distinti codici di avviamento
postale dei comuni preesistenti.
130. I comuni possono promuovere il procedimento di
incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo
restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo
15 del testo unico, il comune incorporante conserva la
propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici
al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono
alla data di entrata in vigore della legge regionale di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede
che alle comunita' del comune cessato siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale
di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite
ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante
referendum consultivo comunale, svolto secondo le
discipline regionali e prima che i consigli comunali
deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla
regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di
comuni mediante incorporazione e' data facolta' di
modificare anche la denominazione del comune. Con legge
regionale sono definite le ulteriori modalita' della
procedura di fusione per incorporazione.
130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali
quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
131. Le regioni, nella definizione del patto di
stabilita' verticale, possono individuare idonee misure
volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo
restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla
medesima regione.
132. I comuni risultanti da una fusione possono
mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei
territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il
quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo
periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui
l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali
e' sospesa in virtu' di previsione legislativa.
133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre
anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla
normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli
ambiti territoriali ottimali di gestione e la
razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende
e societa' pubbliche di gestione, salve diverse
disposizioni specifiche di maggior favore.
134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso
alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai
progetti presentati dai comuni istituiti per fusione
nonche' a quelli presentati dalle unioni di comuni.
135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti,
il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e'
stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e
fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto,
oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero
massimo di assessori e' stabilito in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al
comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare
con propri atti gli oneri connessi con le attivita' in
materia di status degli amministratori locali, di cui al
titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al
fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in
rapporto alla legislazione vigente, previa specifica
attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini
del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal
computo degli oneri connessi con le attivita' in materia di
status degli amministratori quelli relativi ai permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore
a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi
comuni e' comunque consentito un numero massimo di tre
mandati.
139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti:
«15.000 abitanti».
140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli
affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, un decreto legislativo recante la
disciplina organica delle disposizioni concernenti il
comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i
principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonche' nel rispetto del seguente principio e criterio
direttivo: riordino delle specialita' presenti nelle
disposizioni vigenti in ragione della collocazione
territoriale separata del predetto comune e della
conseguente peculiare realta' istituzionale,
socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma
1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.
143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e' abrogato. Gli eventuali incarichi
commissariali successivi all'entrata in vigore della
presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito.
144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria
legislazione alle disposizioni della presente legge entro
dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana
adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della
medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a
141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
146. Con riferimento alle citta' metropolitane e alle
province trasformate ai sensi della presente legge, fino a
una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle
funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a
conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle
province di cui alla legislazione previgente ovvero alle
quali subentrano.
147. Fermi restando gli interventi di riduzione
organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita' e
di revisione della spesa previsti dalla legislazione
vigente, il livello provinciale e delle citta'
metropolitane non costituisce ambito territoriale
obbligatorio o di necessaria corrispondenza per
l'organizzazione periferica delle pubbliche
amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica
individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio
delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al
livello provinciale o della citta' metropolitana. La
riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle
pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge; i piani sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al
Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica
sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa
e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi
attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.
Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici
nazionali non presentino i predetti piani nel termine
indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
un commissario per la redazione del piano.
148. Le disposizioni della presente legge non
modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi
professionali e dei relativi organismi nazionali previsto
dalle rispettive leggi istitutive, nonche' delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' per accompagnare e sostenere
l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla
presente legge, il Ministro per gli affari regionali
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, appositi programmi di attivita'
contenenti modalita' operative e altre indicazioni
finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di
commissari, il rispetto dei termini previsti per gli
adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei
risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari
regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata,
sono stabilite le modalita' di monitoraggio sullo stato di
attuazione della riforma.
150. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla
presente legge, le Province e le Citta' metropolitane
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100
milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di riparto del contributo di cui al
periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che
devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97,
tra le Province, citta' metropolitane e gli altri enti
territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ".
Il testo vigente del comma 421 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note al
comma 793.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dal
comma 842 della presente legge:
"Art. 20 Contributo a favore delle province delle
regioni a statuto ordinario
1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un
contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente sono ripartite secondo criteri e importi da
definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto
dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione
finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta
entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della
proposta di riparto del contributo di cui al presente comma
per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente
puo' essere comunque adottato ripartendo il contributo in
proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia
nella tabella 3 allegata al presente decreto.
1-bis. Alle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 12
milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse di cui al primo
periodo sono ripartite secondo criteri e importi da
definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo
anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento
della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non
sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima
iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui
al presente comma per l'anno 2017 all'ordine del giorno
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo
periodo, puo' essere comunque adottato ripartendo il
contributo in proporzione agli importi indicati per
ciascuna citta' metropolitana nella tabella 3 allegata al
presente decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 180
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si
provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a
80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante
utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27,
comma 1. Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3. Per l'attivita' di manutenzione straordinaria della
rete viaria di competenza delle province delle regioni a
statuto ordinario e' autorizzato un contributo di 170
milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive
modificazioni.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo
criteri e importi da definire, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
giugno 2017. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti
giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di
riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del
giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo
precedente puo' essere comunque adottato ripartendo il
contributo in proporzione agli importi risultanti dal
decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre
2016.
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 47 Concorso delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa
pubblica
1. Le province e le citta' metropolitane, a valere sui
risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e
all'articolo 19, nonche' in considerazione delle misure
recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more
dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di
cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7
aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e
pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna
provincia e citta' metropolitana consegue i risparmi da
versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per
beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura
complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al presente decreto;
b) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per
autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di
un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di
autovetture di ciascuna provincia e citta' metropolitana
comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi, di cui
all'articolo 14 , relativi alla riduzione della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono
essere modificati per ciascuna provincia e citta'
metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30
giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli
anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta
dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure
connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono
tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del
ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente.
Decorso tale termine la riduzione opera in base agli
importi di cui al comma 2.
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui
ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui
all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane
interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime.
5. Le province e le citta' metropolitane possono
rimodulare o adottare misure alternative di contenimento
della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,
ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra
le Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti
territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa
e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5
siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al
comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure
indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e
563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018. A tal fine, il fondo di solidarieta' comunale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le
conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune
sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per
beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura
complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al presente decreto. A decorrere dall'anno 2018,
qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla
tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per
conto dei comuni facenti parte della stessa gestione
associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono
applicate a tutti i comuni compresi nella gestione
associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi
riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune
capofila idonea certificazione della quota di spesa
riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata
e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto
in sede di predisposizione del decreto annuale del
Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione
del Fondo di solidarieta' comunale. In caso di mancata
comunicazione da parte della regione entro il predetto
termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della
ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella
gestione associata; restano in tal caso confermate le
modalita' di riparto di cui al presente articolo. Per gli
enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei
pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90
giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo
precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti
enti la riduzione di cui al periodo precedente e'
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al
complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per
gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come
risultante dalle certificazioni di cui alla presente
lettera la riduzione di cui al primo periodo e'
incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione
di cui al periodo precedente e' proporzionalmente ridotta
in misura corrispondente al complessivo incremento di cui
al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al
Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate dallo
stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, una
certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei
pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a
quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima
certificazione e', inoltre, indicato il valore degli
acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE
indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti
mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di
mancata trasmissione della certificazione nei termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per
autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di
2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di
autovetture possedute da ciascun comune comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni
di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono
essere modificati per ciascun comune, a invarianza di
riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed
entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con
riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le
predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di
pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti
centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la
riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento
agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini
della successiva riassegnazione al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente, al fine
di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti dall'applicazione del comma 9.
13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa
e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti
commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui
al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266."
Comma 839:
- Si riporta il testo vigente del comma 754
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"754. Alle province e alle citta' metropolitane delle
regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo
complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e
400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di
cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle
province e 250 milioni di euro a favore delle citta'
metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilita' e
all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio
2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito il riparto del contributo di cui al
periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni
desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi
alle voci di spesa di cui al primo periodo."

Il testo del comma 1 dell'articolo 20 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
riportato nelle Note al comma 838.
- Si riporta il testo vigente del comma 148
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900
milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di
900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono
ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e
per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al
periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo
del contributo dei periodi precedenti, le province che
risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore -
SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del
corrispondente versamento tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard."
Comma 840:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
"ART. 15 Contributo a favore delle province della
regione Sardegna e della citta' metropolitana di Cagliari
1. Alle province della Regione Sardegna e alla citta'
metropolitana di Cagliari e' attribuito un contributo di 10
milioni di euro per l'anno 2017 di 35 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019. Il contributo spettante a ciascun ente e'
comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno
- Direzione Centrale della finanza locale e agli enti
interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. In caso di mancata
comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla
base della popolazione residente e per il restante 10 per
cento sulla base del territorio.
Omissis.".

Comma 842:
Il testo modificato del comma 1-bis dell'articolo 20
del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96 e'
riportato nelle Note al comma 838.
Comma 844:

Il testo del comma 421 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note al comma 793.
Il riferimento al testo della citata legge n. 56 del
2014 e' riportato nelle Note al comma 71.
Comma 845:

- Si riporta il testo vigente dei commi da 422 a 428
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"Comma 422
422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalita' e
criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli
osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1,
comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' individuato,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti
di cui al comma 421 del presente articolo e quello da
destinare alle procedure di mobilita', nel rispetto delle
forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa
vigente."
"423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il
supporto delle societa' in house delle amministrazioni
centrali competenti, piani di riassetto organizzativo,
economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al
comma 421. In tale contesto sono, altresi', definite le
procedure di mobilita' del personale interessato, i cui
criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i
tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del
personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto
dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze
funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa
ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario
delle procedure di mobilita' e' prioritariamente
ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in
via subordinata con le modalita' di cui al comma 425. Si
applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7
aprile 2014, n. 56. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per
l'anno 2016."
"424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. E'
fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle
limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le
procedure concorsuali per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale in possesso di titoli di studio
specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei
servizi educativi e scolastici, con esclusione del
personale amministrativo, in caso di esaurimento delle
graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita'
soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure
professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' le regioni e gli enti locali
destinano, altresi', la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
numero delle unita' di personale ricollocato o
ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle."
"425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 1.075 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia."
"426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da
421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto
dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al
superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre
2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal
predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle
risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano
dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle
procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni
possono procedere alla proroga dei contratti a tempo
determinato interessati alle procedure di cui al presente
periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica."
"427. Nelle more della conclusione delle procedure di
mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo
personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane
e le province con possibilita' di avvalimento da parte
delle regioni e degli enti locali attraverso apposite
convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di
consentire il regolare funzionamento dei servizi per
l'impiego anche le regioni possono avvalersi della
previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresi', ove
necessario, all'imputazione ai programmi operativi
regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi
strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A
conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi
da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di
altre forme, anche convenzionali, di affidamento di
funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti
locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del
relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o
affidante, previa convenzione con gli enti destinatari."
"428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale
interessato ai processi di mobilita' di cui ai commi da 421
a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente
di area vasta, ivi comprese le citta' metropolitane, si
procede, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni
dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di
utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del
personale non dirigenziale con maggiore anzianita'
contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo
assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione
del processo di mobilita' tra gli enti di cui ai commi da
421 a 425, si applicano le disposizioni dell'articolo 33,
commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165."
Il testo del comma 421 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note al comma 844.
Comma 848:
Il testo del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' riportato nelle Note al
comma 783.
Comma 849:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 243-bis e
243-quater del citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
come modificato dai commi 888 e 890 della presente legge:
"Art. 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:
Rapporto passivita'/ impegni di cui al titolo I
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale
Fino al 20 per cento
4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento
10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento
15 anni
Oltre il 100 per cento
20 anni
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al
macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta'
di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente."
"Art. 243-quater Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione
1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui
all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. In fase istruttoria, la commissione di cui
all'articolo 155 puo' formulare rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro
trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni
assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale,
senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e
provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita' di
personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie
degli enti locali, in posizione di comando o distacco e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del
termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.
Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.
7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del
piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado
di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore
rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso,
anche in termini di riduzione della durata del piano
medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano
i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui
al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il
piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore
durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli
obblighi posti a carico dell'organo di revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6."
Comma 850:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 148-bis del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 148-bis Rafforzamento del controllo della Corte
dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1,
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti
dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del
vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita'
dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarita',
suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali
tengano conto anche delle partecipazioni in societa'
controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi
pubblici per la collettivita' locale e di servizi
strumentali all'ente.
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2,
l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria, o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di
adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del
deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti
idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli
equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi
alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
che li verificano nel termine di trenta giorni dal
ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione
dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni
regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa
l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata
accertata la mancata copertura o l'insussistenza della
relativa sostenibilita' finanziaria."
Il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 243-quater del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' riportato
nelle Note al comma 849.
Comma 852:

- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 6
della legge 29 novembre 1984, n . 798 (Nuovi interventi per
la salvaguardia di Venezia):
"Art. 4. E' istituito un Comitato costituito dal
Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal
Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a
presiederlo, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal
Ministro della marina mercantile, dal Ministro per
l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal
presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci
dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonche'
da due rappresentanti dei restanti comuni di cui
all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973,
n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.
Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato
alle acque, che assicura, altresi', con le strutture
dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il coordinamento
ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una
eventuale diversa ripartizione dello stanziamento
complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze
connesse con l'attuazione dei singoli programmi di
intervento.
Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di
presentazione del disegno di legge relativo alle
disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi."
"Art. 6. La somma di cui alla lettera c) dell'articolo
2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di
Venezia e Chioggia, e' cosi' utilizzata:
a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione
ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da
destinare alla residenza, nonche' ad attivita' sociali e
culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche
degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli
finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive
necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
risanamento;
b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria nonche' per la
sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di
competenza comunale;
c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per
l'esecuzione di opere di restauro e risanamento
conservativo del patrimonio immobiliare privato;
d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la
acquisizione di aree da destinare ad insediamenti
produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria
delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.
Al comune di Chioggia e' assegnato il 15 per cento
delle somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente
comma.
Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e
c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare
importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette
per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle
finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
medesimi.
La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata
alla realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per
l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986,
per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e
Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi
comunali relativi agli interventi di cui al precedente
primo comma.
I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle
assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui
all'articolo 4, potranno procedere ad una diversa
utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello
stanziamento autorizzato nel triennio.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di
Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo
4, si provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione
dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di
particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli
programmi di intervento."
Comma 853:
- Si riporta il testo vigente del comma 974
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"974. Per l'anno 2016 e' istituito il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato
«Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate
attraverso la promozione di progetti di miglioramento della
qualita' del decoro urbano, di manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture
edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della
sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza
urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con
riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di
pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio
civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di
nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con
riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate
ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati."
Comma 855:
Il riferimento al testo del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011 e' riportato nelle Note al comma 810.
Comma 856:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
18 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."
Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
1. Omissis
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste
dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano
l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
enti territoriali."
Il testo vigente del comma 3 dell'articolo 44 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle
Note al comma 735.
Comma 858:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 102 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 102 Collaudo e verifica di conformita'
1. Il responsabile unico del procedimento controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i
lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle
prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo'
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo
o il certificato di verifica di conformita' ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.
4.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorche' riconoscibili,
purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e
di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di
servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari
o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella
regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di
quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta
per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per
quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del
contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
gara.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le
modalita' tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i
casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il
certificato di verifica di conformita' possono essere
sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata
in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216,
comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo
decreto sono altresi' disciplinate le modalita' e le
procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori,
di livello nazionale e regionale, nonche' i criteri di
iscrizione secondo requisiti di moralita', competenza e
professionalita'.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo
scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel
caso di interventi su beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il
futuro programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.".
Comma 859:
- Si riporta il testo vigente dei commi 128 e 129
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"Art. 1
1. - 127. Omissis
128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da
40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la
necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Omissis."
Comma 860:
Il riferimento al testo del citato decreto legislativo
n. 229 del 2011 e' riportato nelle Note al comma 524.
Comma 862:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
3 della citata legge n. 158 del 2017:
"Art. 3. Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e
sociale dei piccoli comuni
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno
e' istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al
finanziamento di investimenti diretti alla tutela
dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del
rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla
riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti
scolastici nonche' alla promozione dello sviluppo economico
e sociale e all'insediamento di nuove attivita' produttive.
Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo
confluiscono altresi' le risorse di cui all'articolo 1,
comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento
degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di
particolare valore storico e culturale destinati ad
accogliere flussi turistici che utilizzino modalita' di
trasporto a basso impatto ambientale.
Omissis."
Comma 863:
- Si riporta il testo del comma 228 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di
un contingente di personale corrispondente, per ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno
precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali
previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non
erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita'
interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione
dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come
definito triennalmente con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata
al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a
1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con
popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che
rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 24 per cento della media delle entrate
correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo
triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per
cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai
commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro
di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le
regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il
personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle
entrate correnti, considerate al netto di quelle a
destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo
periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per
cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del
presente comma, al solo fine di definire il processo di
mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato
a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo
1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano
ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma
5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni
2017 e 2018."
Comma 864:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
"Art. 3-bis Incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria degli enti locali in stato di
dissesto finanziario
1. Dall'anno 2012 all'anno 2017, le somme disponibili
sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei
bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi
dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati
esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259,
comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate
all'incremento della massa attiva della gestione
liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto
finanziario, deliberato , rispettivamente, dopo il 4
ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto per i contributi relativi agli esercizi
2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015,
2016 e 2017. Il contributo e' ripartito, nei limiti della
massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite
determinata tenendo conto della popolazione residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla
dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti
dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto,
gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le
somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il
limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le
finalita' indicate dal primo periodo.".
Comma 867:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del
citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali
1. Omissis
2. Per gli anni dal 2015 al 2020, le risorse derivanti
da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal
riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere
utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione.
Omissis."
Comma 868:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 20
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 20 Disposizioni per favorire la fusione di comuni
e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali
1. Omissis
1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per
l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018,
nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e
comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per
ciascun beneficiario. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,
prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le
disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a
favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari.
Omissis."
Comma 869:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
15 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione
di comuni
1. - 2. Omissis
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 24
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui
al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unita'
immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte
in catasto dal 1º gennaio 2016; il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
emana, secondo una metodologia adottata sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31
ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo
di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di
compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A
decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155
milioni di euro e' ripartito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare,
entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati,
entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al
Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per
ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel
corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle gia'
iscritte in catasto al 1º gennaio 2016."
Comma 870:
Il testo vigente del comma 639 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note al
comma 728.
Comma 871:
- Si riporta il testo vigente del comma 466
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al
comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente."
Comma 872:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 19, comma
8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica):
"Art. 19. Gestione del personale
1. - 7. Omissis
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che
venga fornita dimostrazione, certificata dal parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a
condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa'
della funzione sia stato trasferito anche il personale
corrispondente alla funzione medesima, con le correlate
risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
Omissis."
"Art. 25. Disposizioni transitorie in materia di
personale
1. Entro il 30 settembre 2017, le societa' a controllo
pubblico effettuano una ricognizione del personale in
servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del
personale eccedente, con la puntuale indicazione dei
profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui
territorio la societa' ha sede legale secondo modalita'
stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei
lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e
agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con
modalita' definite dal decreto di cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli
elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non
ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le societa' a controllo
pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo
indeterminato se non attingendo, con le modalita' definite
dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi
2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con
profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo
stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2
e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al
comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto
dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi
dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine,
l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro. Per le societa' controllate
dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine,
l'autorizzazione e' accordata dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi
provvedimenti costituiscono grave irregolarita' ai sensi
dell'articolo 2409 del codice civile.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo
le societa' a prevalente capitale privato di cui
all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale
e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un
risultato positivo."
- Si riporta il testo vigente degli articoli 31 e 114
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 31 Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o
piu' servizi e l'esercizio associato di funzioni possono
costituire un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti
pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi
alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per le
aziende speciali."
"Art. 114 Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente
locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che
costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo
dei relativi allegati."
Il citato decreto legislativo n. 175 del 2016 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note
al comma 151.
Comma 873:
Il testo vigente dell'articolo 243-bis del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 e' riportato nelle Note
al comma 849.
Comma 874:

- Si riporta il testo dei commi 487 e 488 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari
destinati ad interventi di edilizia scolastica di cui
necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di
ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica secondo le modalita' individuate e
pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima
Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete
delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno
precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita',
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente."
"488. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica individua per ciascun ente locale
gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine
prioritario:
a) interventi di edilizia scolastica gia' avviati, a
valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo,
e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari
nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
2017 e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492,
nonche' interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la
quota di cofinanziamento a carico dell'ente;
b) interventi di nuova costruzione di edifici
scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici
esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente
normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere,
che non abbiano pubblicato il bando alla data della
richiesta di spazi finanziari;
c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli
enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa, completo del CUP e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere,
che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della
richiesta di spazi finanziari;
c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici
scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici
esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto
definitivo completo del CUP;
c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i
quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo
del CUP."
- Si riporta il testo dei commi 491 e 493 dell'articolo
1 della citata legge n. 232, come modificato dalla presente
legge:
"491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma
490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia
scolastica e di impiantistica sportiva di cui ai commi da
487 a 489, sono completi delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno
precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita',
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente."
"493. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere
0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter) del
comma 492, qualora l'entita' delle richieste pervenute
dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi
disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli
enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di
cassa rispetto all'avanzo di amministrazione."
Il testo del comma 492 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 749, dal
comma 874 e dal comma 886, e' riportato nelle Note al comma
749.

Comma 876:
Il testo dell'articolo 61 del citato decreto-legge n.
50 del 2017, come modificato dal presente comma, e'
riportato nelle Note al comma 376.
Comma 877:

- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 35 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27,(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'), come modificato
dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e come modificato dalla presente legge:
"Art. 35 Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per
l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica
1. - 7. Omissis
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2021, il regime di tesoreria
unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli
enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria
unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre
1984, n. 720 e le relative norme amministrative di
attuazione. Restano escluse dall'applicazione della
presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo,
prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette
da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi
da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche
amministrazioni.
Omissis."
Comma 878:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 40
della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 40 (Interventi nel settore postale)
1. La societa' Poste italiane Spa e' autorizzata
all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti
pubblici, secondo modalita' stabilite con convenzione.
Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base
di apposite convenzioni, la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa e' autorizzata a concedere anticipazioni di
tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di
accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione. La societa' Poste
italiane Spa e' altresi' autorizzata a effettuare incassi e
pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal
fine puo' eseguire operazioni di versamento e di
prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con
modalita' da stabilire convenzionalmente.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 255
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 255 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
per il risanamento
1. - 9. Omissis
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di
tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui
passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il
pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione
delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e
dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di
pagamento di cui all'articolo 206.
Omissis."
Comma 879:

- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12 Piano nazionale per le citta'
1. - 6. Omissis
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato
ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio
2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E'
esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno
stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il
termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' fissato al 31 dicembre 2019.
Omissis."
Comma 880:
Il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
Comma 881:

Il testo del comma 1 dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle Note al comma 223.

Comma 882:
- Si riporta il testo del paragrafo 3.3 dell'allegato
4.2 recante " Principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria" annesso al citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
"Omissis
3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito
anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le
quali non e' certa la riscossione integrale, quali le
sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri
di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta
all'evasione, ecc..
Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di
entrata in vigore del presente principio applicato sono
state accertate "per cassa", devono continuare ad essere
accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il
principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che
prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate
contabilmente all'esercizio in cui e' emesso il ruolo ed
effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita', vincolando a tal fine una quota dell'avanzo
di amministrazione, e' applicato per i ruoli emessi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente principio
applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi
negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del
presente principio, devono continuare ad essere accertati
per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di
una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno
indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilita', tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo
circolante (a seconda della scadenza del credito) dello
stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione
della contabilita' economico-patrimoniale con il principio
della contabilita' finanziaria potenziato.
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati
nell'esercizio e' effettuato un accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilita', vincolando una quota
dell'avanzo di amministrazione.
A tal fine e' stanziata nel bilancio di previsione una
apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita'" il cui ammontare e'
determinato in considerazione della dimensione degli
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si
formeranno nell'esercizio, della loro natura e
dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti
che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un
processo di accelerazione della propria capacita' di
riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia
esigibilita' facendo riferimento ai risultati di tali tre
esercizi.
L'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita' non e' oggetto di impegno e genera un'economia
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione
come quota accantonata.
Per le entrate tributarie che finanziano la sanita'
accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre
fiscali regionali destinate al finanziamento della sanita'
o libere, e accertate per un importo non superiore a quello
stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non e'
effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita'.
Nel primo esercizio di applicazione del presente
principio e' possibile stanziare in bilancio una quota
almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento
quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilita' allegato al bilancio di previsione. Nel
secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante
il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' pari almeno al
75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita'
allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio
l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero
importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 e'
stanziata in bilancio una quota dell'importo
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante
il fondo crediti di dubbia esigibilita' allegato al
bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se
l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui
all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito
alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti
locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilita' e' pari almeno al 55 per
cento, nel 2017 e' pari almeno al 70 per cento, nel 2018 e'
pari almeno al 75 per cento, nel 2019 e' pari almeno all'85
per cento, nel 2020 e' pari almeno al 95 per cento e dal
2021 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero
importo.
 


In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di
applicazione del presente principio, l'ente accantona
nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo
crediti di dubbia esigibilita' quantificato nel prospetto
riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio
salva la facolta' prevista per gli esercizi dal 2015 al
2018, disciplinata nel presente principio.
In sede di assestamento di bilancio e alla fine
dell'esercizio per la redazione del rendiconto, e'
verificata la congruita' del fondo crediti di dubbia
esigibilita' complessivamente accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei
residui attivi degli esercizi precedenti e di quello
dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di
controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo
complessivo del fondo e' calcolato applicando all'ammontare
dei residui attivi la media dell'incidenza degli
accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti
coattivi negli ultimi cinque esercizi.
Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di
dubbia esigibilita' si procede:
a) in sede di assestamento, alla variazione dello
stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita';
b) in sede di rendiconto e di controllo della
salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le
necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilita'
non risulta adeguato non e' possibile utilizzare l'avanzo
di amministrazione.
Il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato
distintamente in considerazione della differente natura dei
crediti.
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre
amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei
principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate
per cassa.
Non sono altresi' oggetto di svalutazione le entrate di
dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da
un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere
versate all'ente beneficiario finale.
Il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' accantonato
dall'ente beneficiario finale.
Quando un credito e' dichiarato definitivamente ed
assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture
finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si
elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di
amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia
esigibilita'.
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei
residui attivi e' rideterminata la quota dell'avanzo di
amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia
esigibilita'
L'eventuale quota del risultato di amministrazione
"svincolata", sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia
esigibilita' rispetto alla consistenza dei residui attivi
di fine anno, puo' essere destinata alla copertura dello
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' del bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Il primo accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilita' e'
eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei
residui, ed e' effettuato con riferimento all'importo
complessivo dei residui attivi risultanti dopo la
cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non
corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data
del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria
che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui
attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti,
lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere
sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare
dei residui attivi non subisce significative variazioni nel
tempo, anche la quota del risultato di amministrazione
accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilita' tende
ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'
effettuato annualmente nel bilancio di previsione per
evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio,
non e' destinato a confluire nella quota del risultato di
amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilita'. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel
tempo, nella quota del risultato di amministrazione
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio
di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo
crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei
crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle
difficolta' di applicazione dei nuovi principi riguardanti
la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di
dubbia esigibilita' che hanno determinato l'esigenza di
rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di
previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio
2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo
crediti di dubbia esigibilita' puo' essere determinata per
un importo non inferiore al seguente:
+ Fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il
rendiconto si riferisce -
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilita'
effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti -
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di
previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilita',
nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce -
L'adozione di tale facolta' e' effettuata tenendo conto
della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del
rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.
Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che
costituisce parte integrante del presente principio.
Omissis."
Comma 884:

- Si riporta il testo del comma del comma 449
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 - Comma 449
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del
tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo
all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a
16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 45
per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019,
l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a
decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti
comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la
metodologia per la neutralizzazione della componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta
componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare. La restante quota e', invece, distribuita
assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare
algebrico della medesima componente del Fondo di
solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla
variazione della quota di fondo non ripartita secondo i
criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel
limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo
1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.".
Comma 885:
- Si riporta il testo del comma 452 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 451, puo' essere previsto un
accantonamento sul Fondo di solidarieta' comunale
nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare
per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del
fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del
Fondo di solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli
accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono
destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui
all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno."
Comma 886:

Il testo del comma 492 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle Note al comma 749.
Comma 887:

- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
170 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 170 Documento unico di programmazione
1. - 5. Omissis
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti predispongono il Documento unico di programmazione
semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
Omissis.".
Comma 888:
Il testo dell'articolo 243-bis del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle Note al comma 849.
Comma 889:

Il testo degli articoli 243-bis e 243-quater del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 e' riportato nelle Note
al comma 849.

Comma 890:
Il testo dell'articolo 243-bis del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle Note al comma 849.
Comma 891:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4. Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche non possono,
direttamente o indirettamente, costituire societa' aventi
per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali, ne' acquisire o mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni
in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica
sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui
all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di
committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo
di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le
amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in
deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societa'
aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato.
4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale
esclusivo una o piu' delle attivita' di cui alle lettere
a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto
dall'articolo 16, tali societa' operano in via prevalente
con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali
adottate nell'esercizio della potesta' legislativa in
materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto
alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da
enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire
nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica
alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,
salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di
trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del
bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilita' di costituire
societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del
regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle
societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione
di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di
trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di
spin off o di start up universitari previste dall'articolo
6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche'
quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita',
di costituire societa' per la gestione di aziende agricole
con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione
partecipante, motivato con riferimento alla misura e
qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta,
riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al
fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18,
puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e'
trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di
Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con
provvedimento adottato ai sensi della legislazione
regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive
competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione della Regione o delle
province autonome di Trento e Bolzano, motivata con
riferimento alla misura e qualita' della partecipazione
pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo
di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al
comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1,
nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta
salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di
acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che
producono servizi economici di interesse generale a rete,
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito
territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga
alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche'
l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20,
comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 16.
9-ter. E' fatta salva la possibilita' per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere
partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del
capitale sociale, in societa' bancarie di finanza etica e
sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza
ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti
dalla partecipazione medesima."

Comma 892:

- Si riporta il testo vigente dei commi da 98 a 108
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite
delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come
modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23
settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla
citata Carta. Alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico."
"99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio."
"100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non
si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014."
"101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3
milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di
euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le
grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo
non comprende le spese di manutenzione."
"102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de
minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell'intensita' o
dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di riferimento."
"103. I soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese
l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta."
"104. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui e'
stato effettuato l'investimento e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito
d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
"105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano
in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se,
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate."
"106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla
norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla
base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla
legge."
"107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e'
concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti."
"108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo e'
corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale «Imprese e Competitivita'
2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per
la parte relativa all'Unione europea, a valere sui
successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore dei citati programmi
operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a
valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute a seguito delle predette
rendicontazioni di spesa."
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
Comma 893:

- Si riporta il testo vigente del comma 118
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"118. Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti
di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari
a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di
quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti
siano risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma sia gia' stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non
spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni
relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di
lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,
hanno comunque gia' in essere un contratto a tempo
indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle
conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze."
Comma 895:

- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificata
dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208:
"13. Al fine di assicurare l'efficacia e la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con
l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a
finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183."
La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante "Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.

Comma 896:

Il riferimento al testo della citata legge n. 183 del
1987 e' riportato nelle Note al comma 895.
- Si riporta il testo del comma 812 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"812. Per effetto di quanto disposto dal comma 811,
l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a
valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata
legge n. 183 del 1987, e' pari, complessivamente, a 190
milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di euro
per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94
milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per
l'anno 2018."
Comma 897:

- Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato) che comprende gli articoli
da 1 a 6:
" Allegato I Definizione di PMI
Art. 1 Impresa
Si considera impresa qualsiasi entita' che eserciti
un'attivita' economica, indipendentemente dalla sua forma
giuridica. In particolare sono considerate tali le entita'
che esercitano un'attivita' artigianale o altre attivita' a
titolo individuale o familiare, le societa' di persone o le
associazioni che esercitano regolarmente un'attivita'
economica."
"Art. 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono
le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese, delle piccole
imprese e delle medie imprese (PMI) e' costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce
piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e
che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio
annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce
microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che
realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di EUR."
"Art. 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo
degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa
non classificata come impresa associata ai sensi del
paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del
paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese
non classificate come imprese collegate ai sensi del
paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente:
un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a
una o piu' imprese collegate ai sensi del paragrafo 3,
almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di
un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa puo' tuttavia essere definita autonoma,
dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta
o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori
elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori
non siano individualmente o congiuntamente collegati ai
sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) societa' pubbliche di partecipazione, societa' di
capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
fisiche esercitanti regolare attivita' di investimento in
capitali di rischio che investono fondi propri in imprese
non quotate («business angels»), a condizione che il totale
investito dai suddetti «business angels» in una stessa
impresa non superi 1.250.000 EUR;
b) universita' o centri di ricerca senza scopo di
lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di
sviluppo regionale;
d) autorita' locali autonome aventi un bilancio annuale
inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le
quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di
voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola
dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa
controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia
influenza dominante qualora gli investitori di cui al
paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o
indirettamente nella gestione dell'impresa in questione,
fermi restando i diritti che essi detengono in quanto
azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni
di cui al primo comma per il tramite di una o piu' altre
imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono
anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette
relazioni per il tramite di una persona fisica o di un
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono
anch'esse considerate imprese collegate, a patto che
esercitino le loro attivita' o una parte delle loro
attivita' sullo stesso mercato rilevante o su mercati
contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un
prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle
del mercato rilevante.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo
comma, un'impresa non puo' essere considerata una PMI se
almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto
e' controllato direttamente o indirettamente da uno o piu'
enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di
impresa autonoma, associata o collegata, nonche' i dati
relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale
dichiarazione puo' essere resa anche se la dispersione del
capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi
detentori, dato che l'impresa puo' dichiarare in buona fede
di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o
oltre, da una o piu' imprese collegate fra loro. La
dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche
previsti dalle normative nazionali o dell'Unione."
"Art. 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi
e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli
importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo
esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali
dati sono presi in considerazione a partire dalla data di
chiusura dei conti. L'importo del fatturato e' calcolato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre
imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa
constata di aver superato su base annua le soglie degli
effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o
di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o
acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa
solo se questo scostamento avviene per due esercizi
consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i
cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione
sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in
corso."
"Art. 5 Effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unita'
lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che,
durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato
nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro
dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto
l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a
prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, e'
contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono
composti:
a) dai dipendenti dell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono
dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attivita' regolare
nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli
studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La
durata dei congedi di maternita' o dei congedi parentali
non e' contabilizzata."
"Art. 6 Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli
relativi al numero degli effettivi, vengono determinati
esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati,
compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono
determinati sulla base dei conti e di altri dati
dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti
consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui
l'impresa e' ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle
eventuali imprese associate dell'impresa in questione,
situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima.
L'aggregazione e' effettuata in proporzione alla
percentuale di partecipazione al capitale o alla
percentuale di diritti di voto detenuti (la piu' elevata
fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica
la percentuale piu' elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge
il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in
questione che non siano gia' stati ripresi nei conti
tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati
delle imprese associate dell'impresa in questione risultano
dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili
in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati
relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a
meno che i loro dati contabili non siano gia' stati ripresi
tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i
dati delle imprese collegate all'impresa in questione
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in
modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese
associate di tali imprese collegate situate immediatamente
a monte o a valle di queste ultime, se non sono gia' stati
ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno
equivalente alla percentuale definita al paragrafo
2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi
agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di
tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i
dati relativi alle imprese cui essa e' associata e
aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa
e' collegata.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato):
"9. Tutte le gestioni fuori bilancio comunque
denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione,
regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita'
stabilite dalle particolari disposizioni che le
disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma
precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale
e' soggetto al controllo della competente ragioneria
centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in
seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che, in base a particolari
disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non
stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al
controllo di cui al comma precedente.
La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno
facolta' di disporre gli accertamenti diretti che
riterranno necessari. [I rendiconti annuali saranno
allegati al rendiconto generale dello Stato].
Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a
personale delle Amministrazioni statali per attivita'
istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di
ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del
servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali,
da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo
devono essere resi anche se non previsti dalle leggi
speciali.
Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli
accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso
della gestione."
Comma 898:
- Si riporta il testo vigente del comma 826
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la
qualifica di istituto nazionale di promozione, come
definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
(UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della
Commissione, del 22 luglio 2015."
Comma 904:

- Si riporta il testo dei commi 10 e 11 dell'articolo
21 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 21 Soppressione enti e organismi
1. - 9. Omissis
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi
sessanta giorni dalla predetta data il commissario
predispone comunque la situazione patrimoniale del
soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
2018 alla societa' costituita dallo Stato e partecipata, ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza
del Dipartimento delegato all'Autorita' politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla
societa' possono partecipare le regioni Basilicata,
Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto
costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il
sistema e tenendo conto della presenza sul territorio
regionale delle infrastrutture di captazione e grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le
predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di
approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da
trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonche' di
conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale
di societa' attive in settori o servizi idrici correlati,
nonche' per le ulteriori regioni interessate ai
trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico
dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla societa' di
cui al presente comma. La costituita societa' e il
commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018,
sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal
medesimo commissario liquidatore, attivita' e passivita'
eventualmente residue dalla liquidazione, che sono
trasferite alla Societa' nei limiti del mantenimento
dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della
stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del
costituito soggetto e' determinata dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo
a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma e, comunque, non
oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le
procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti
dell'EIPLI. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla
soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle
misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria
dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in
materia di affidamento del servizio idrico integrato,
l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Omissis.".
Comma 905:

Il testo del comma 1 dell'articolo 21 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note al
comma 904.
Comma 906:
Il testo dell'articolo 21 del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle Note al comma 904.
Comma 907:
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140
(Disposizioni urgenti in materia di enti locali), come
modificato dalla presente legge:
"6. Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento
di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi.
1. - 2. Omissis
2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel
territorio dei comuni di Campomarino e di Termoli
(Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti) e'
delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di
demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa
della ridefinizione della predetta linea di demarcazione e'
delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti."
Comma 908:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91:
"Art. 6. Razionalizzazione di strutture del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Al fine di razionalizzare e garantire la
realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del
Mezzogiorno, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la gestione commissariale di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, e'
soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai
competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
altresi' ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla
predetta gestione nonche' i relativi impegni e gli
eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo
19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono
trasmesse anche alle Camere.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1-ter
del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231
(Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi
pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti
anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari):
"Art. 1-ter. Ulteriori interventi del commissario ad
acta ex-Agensud.
1. Omissis
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1,
nell'ambito delle disponibilita' esistenti
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis,
opera anche attraverso specifiche convenzioni con:
a) le regioni interessate su tutto il territorio
nazionale al fine di contrastare l'espandersi della
patologia della flavescenza dorata;
b) la regione Calabria, per il superamento delle
problematiche del settore vitivinicolo;
c) gli organismi di valorizzazione e tutela di
produzioni agricole di qualita' per iniziative volte a
favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la
conoscenza delle peculiarita' delle produzioni agricole
mediterranee, e in particolare siciliane.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16-bis del
citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"Art. 16-bis Riassegnazione dei fondi per le
infrastrutture irrigue
1. A valere sulle economie realizzate sui fondi
assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al
commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e
successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla
prosecuzione delle attivita' di competenza del suddetto
commissario, in particolare per il completamento dei
programmi infrastrutturali irrigui che devono essere
approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle
opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a
rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della
delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29
ottobre 1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma
2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti
di adeguamento operativo e funzionale della struttura
commissariale nel limite del 3 per cento delle economie
realizzate."

Comma 909:

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti,
gratuitamente, un servizio per la generazione, la
trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e
212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito
dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei
dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e
della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che
intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3
aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al
periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti
telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti,
stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per
le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture
elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e
secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori
economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le
parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture
elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le
responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del
bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto
ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati
ulteriori formati della fattura elettronica basati su
standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione
europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei
consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi
dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una
copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico
sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la
fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare
alla copia elettronica o in formato analogico della
fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i
soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di
vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli
che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le
quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
secondo le modalita' indicate nel comma 3. La trasmissione
telematica e' effettuata entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero
a quello della data di ricezione del documento comprovante
l'operazione.
4. (Abrogato).
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove
modalita' semplificate di controlli a distanza degli
elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei
commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento
dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la
duplicazione di attivita' conoscitiva.
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante
il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della
trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione
di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati
dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalita' di
applicazione della presente disposizione, anche in
relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del
citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti
con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita'
di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi
pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e
attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori
interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le
esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo."

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono optare per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio
dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del
quarto anno solare successivo e, se non revocata, si
estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione
elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione
di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto
n. 633, del 1972.
1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni. (8)
6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di
mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione,
ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati
incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli
articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma,
lettera a), alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
«nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi,
dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7. Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i
commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Per le imprese che operano nel settore della
grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi
da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia'
esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al
31 dicembre 2018.".
Comma 911:
La legge 3 aprile 2001, n. 142 recante "Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile 2001, n. 94.
Comma 913:

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note
al comma 151.

La legge 2 aprile 1958, n. 339 recante "Per la tutela
del rapporto di lavoro domestico" e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 17 aprile 1958, n. 93.

Comma 915:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 11. Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Non si applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o
dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73,
terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non
superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.".
Comma 917:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia):
"Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto."
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
25 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 25 Anticipazione obbligo fattura elettronica
1. Omissis
2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le
fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche
amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i
casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle
transazioni finanziarie cosi' come previsto dalla
determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n.
4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla
tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella e'
aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di
fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da
contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Omissis."
Comma 919:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Art. 11 Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate
nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esibisce o
trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non
rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle
richieste di cui al medesimo periodo si configurano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'
l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella
predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentiti le associazioni di categoria degli
operatori finanziari e il Garante per la protezione dei
dati personali, sono stabilite le modalita' della
comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di
comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai
rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli
fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate
misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per
la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione,
che non puo' superare i termini massimi di decadenza
previsti in materia di accertamento delle imposte sui
redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni
comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del
predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono
utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del
rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive
del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti
correnti bancari e postali, sono altresi' utilizzate ai
fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini
in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima
dichiarazione.
4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente
alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i
risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a
4.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, il comma 36-undevicies e' abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto
dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce
all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati
relativi alle posizioni di soggetti destinatari di
prestazioni socio-assistenziali affinche' vengano
considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla
fedelta' dei redditi dichiarati, basati su specifiche
analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) esclusi i casi straordinari di controlli per
salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo
in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita'
competente deve essere oggetto di programmazione da parte
degli enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la
prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria
competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile,
in borghese;";
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono
abrogati.
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole "e dei consigli
tributari" e le parole "nonche' ai relativi consigli
tributari" sono soppresse, nel terzo comma le parole ", o
il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio
tributario" sono soppresse, la parola "segnalano" e'
sostituita dalla seguente: "segnala", e le parole "Ufficio
delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti:
"Agenzia delle entrate";
b) al quarto comma, le parole: ", ed il consiglio
tributario" sono soppresse, la parola: "comunicano" e'
sostituita dalla seguente: "comunica";
c) all'ottavo comma le parole: "ed il consiglio
tributario possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'";
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: "e dei
consigli tributari" sono soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato.
10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2013»."
- Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi):
"Art. 32 (Poteri degli uffici)
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle
imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri
e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del secondo comma
dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 51 Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto
Omissis
Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo
52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni."
Comma 920:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 22
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 Commercio al minuto e attivita' assimilate
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante
per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul
valore aggiunto devono essere documentati con la fattura
elettronica. Gli acquisti di carburante per autotrazione
effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da
parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto
devono essere documentati con la fattura elettronica."
Comma 921:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 696 (Regolamento recante norme per la semplificazione
degli obblighi di certificazione dei corrispettivi), come
modificato dalla presente legge:
"2. Operazioni non soggette all'obbligo di
certificazione
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di
cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni
commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri,
di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti
di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di
impresa, arte e professione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai
produttori agricoli cui si applica il regime speciale
previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di
supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli
d'antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali
sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura
fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali
e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante
apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o
divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti
al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque
specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle
scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai
concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate;
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in
mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed
universitarie nonche' in mense popolari gestite
direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di
beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi,
le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia,
le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione
animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio
di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da
soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di
persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso
comune o tra comuni limitrofi;
m) le prestazioni di custodia e amministrazione di
titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di
credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle
societa' di intermediazione mobiliare;
n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui
all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al
seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente
l'attivita' di trasporto;
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con
conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di
portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al
conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od
altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri,
estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese,
in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici
senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature
effettuate da soggetti che non si avvalgono di
collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di
sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di
rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei
clienti da parte di materassai privi di dipendenti e
collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da
soggetti che non si avvalgono di collaboratori e
dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di
palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati,
dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti
di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio
di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni
ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi
pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di
venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande,
accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze
letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e
per conto del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree
coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
indipendentemente dall'eventuale presenza di personale
addetto;
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle
associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono
della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle
associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis
della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle
stazioni ferroviarie;
ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di
deposito bagagli;
mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione
di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori
pubblici;
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che
effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a
dette cessioni;
pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle
persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9
febbraio 1963, n. 59 , se rientranti nel regime di esonero
dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da
regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita'
montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza,
dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali,
dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' dagli enti
obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad
esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite
dai comuni;
rr)
ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico
nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste;
tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella
sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e
alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse
le attrazioni installate nei parchi permanenti da
divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora
realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta
milioni di lire;
tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito.
Omissis."
Comma 922:
- Si riporta il testo dell'articolo 164 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 164. Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,
ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie
previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita'
e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per
i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i
suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
I limiti predetti, che con riferimento al valore dei
contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di 35
milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati
rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta.
1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono
deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate
esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o
carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa,
le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano
nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo
67 (973), il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b),
si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione
delle relative quote di ammortamento."
Comma 923:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
19-bis.1 del citato decreto del presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 19-bis1 Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e'
ammessa in detrazione se i beni formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso
esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e
imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e
ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi
componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura
del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o
della professione. La disposizione non si applica, in ogni
caso, quando i predetti veicoli formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti
e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a
motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a
otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili,
natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche'
alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e
alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e
impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e'
ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa
in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli
stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione
deve essere provata dal pagamento mediante carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione
previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da
altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g).
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle
spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano
attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al
numero 8) dell'articolo 10che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma
5, e dell'articolo 19-bis."
Comma 924:
- Si riporta il testo vigente del sesto comma
dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 605 del 1973:
"Art. 7 Comunicazioni all'anagrafe tributaria
1. - 6. Omissis
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Omissis."
Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nelle Note al comma 59.
Comma 925:

Il testo vigente dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note al
comma 50.

Comma 928:

- Si riporta il testo vigente del comma 15
dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. - 14. Omissis
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 12, 12-bis e 12-ter
dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146
(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
del sistema tributario e per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni
varie di carattere finanziario), come modificato dal comma
929 della presente legge:
"Art. 10. (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento)
1. - 11. Omissis
12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, la revisione e
reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle
connesse procedure informatiche, da realizzare in
collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con
l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento
dei processi, nonche' ogni altra attivita' di studio e
ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in
concessione, ad una societa' a partecipazione pubblica.
Essa e' costituita sotto forma di societa' per azioni di
cui il Ministero delle finanze detiene una quota di
capitale sociale non inferiore al 51 per cento.
Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare,
per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello
Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette
spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2
miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione
integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure
informatiche, di cui al comma 12, e' sentita una apposita
commissione di esperti che esprime il proprio parere non
vincolante in merito alla idoneita' delle soluzioni
proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione
e' istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze ed e' composta da esperti, designati dallo stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle
Agenzie fiscali, del Corpo della guardia di finanza, della
SOGEI SpA, nonche' delle organizzazioni economiche di
categoria, degli ordini professionali e delle associazioni
di software. I componenti della commissione partecipano
alle sue attivita' a titolo gratuito e senza diritto al
rimborso delle spese eventualmente sostenute.
12-ter. La commissione consultiva di cui al comma
12-bis esprime, entro il 30 novembre 2018, un parere in
merito alle soluzioni riguardanti la revisione e
reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse
all'introduzione della fatturazione elettronica IVA."
Il riferimento al testo del citato decreto legislativo
n. 175 del 2016 e' riportato nelle Note al comma 872.
Comma 929:
Il testo del comma 12, 12-bis e 12-ter dell'articolo 10
della citata legge n. 146 del 1998, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle Note al comma 928.
Comma 930:

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
"ART. 9-bis Indici sintetici di affidabilita' fiscale
1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi
imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi
tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento
della collaborazione tra questi e l'Amministrazione
finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione
preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti
indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito
denominati "indici". Gli indici, elaborati con una
metodologia basata su analisi di dati e informazioni
relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi
di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e
la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche
con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su
una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale
riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di
consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati
entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al
regime premiale di cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto
di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a
modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
o aree territoriali, sono approvate entro il mese di
febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il
quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione
almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o
dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di
gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli
indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita'
per la compensazione di crediti per un importo non
superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul
valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita'
ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non
superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
in funzione del livello di affidabilita', dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo
57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono
inserite le seguenti: "degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento. Al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e
di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione
degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei
medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette
a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo
comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Comma 931:

Il testo dell'articolo 9-bis del citato decreto-legge
n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, e' riportato nelle Note al comma
930.
Comma 932:

- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 21 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute
1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti
passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo
ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel
trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le
bollette doganali, nonche' i dati delle relative
variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre
e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa
all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere
dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i
soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle
operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di
conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno
2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture
elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici
trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui
all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di
conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi
pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e
attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori
interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le
esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria."

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 2. Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.
1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3.
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15
febbraio.
4.
4-bis.
5.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite
di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui
al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della
disposizione di cui al primo periodo per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia
presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente puo'
essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in
ogni caso per il contribuente la possibilita' di far
valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,
eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di un minore credito.
 


8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive possono essere
integrate dai contribuenti per modificare la originaria
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato
anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.".
Comma 933:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta
1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche'
gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione
di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative,
presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti
all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i
percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati
con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi . Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui
al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o
non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, puo' avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
di cui al comma 1. Le trasmissioni in via telematica
effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a
tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento
euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi
di errata trasmissione della certificazione, la sanzione
non si applica se la trasmissione della corretta
certificazione e' effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la
certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,
la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro
20.000."
Comma 934:

- Si riporta il testo degli articoli 13 e 16 del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241), come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi
1. I possessori dei redditi indicati al comma 1,
dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di
dichiarazione dei redditi presentando l'apposita
dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4
e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui
si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto
d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 23 luglio dell'anno successivo a quello cui
si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti,
unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione
delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al
sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il
predetto contratto dura almeno dal mese di settembre
dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di
giugno dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla
lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione
che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione
della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che
dovra' effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
redditi indicati nei commi 1 e 3.
4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione
emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare
di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del
credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto
il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
a quelli approvati con provvedimento amministrativo."
"Art. 16. Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti
1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, il risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, prima della trasmissione
della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi
elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate le dichiarazioni predisposte;
d) conservare le schede relative alle scelte per la
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione;
d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione nonche' della
documentazione a base del visto di conformita' fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione.
1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati,
fermo restando il termine del 10 novembre per la
trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui
all'articolo 14, concludono le attivita' di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), entro:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo
14,le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono effettuate entro
il 10 novembre di ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal
responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
dati indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto
conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e
della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di
liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti
tramite i propri soci od associati.
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione
di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilita'
da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili
le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei
all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via
telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le
comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano
richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui
al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto
d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e'
riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla
trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto
del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
deve essere trasmessa in via telematica, entro il 7 marzo
dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF
unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma
6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le
modalita' per la variazione delle scelte da parte dei
sostituti d'imposta;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di
disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta."


Comma 935:

- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
1. - 5. Omissis
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per
cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di
applicazione dell'imposta in misura superiore a quella
effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto del cessionario o committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il
versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. In
caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a
quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta e' esclusa
qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode
fiscale.
Omissis."
Comma 936:

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 220 del 2002, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12. Provvedimenti.
1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in
sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, puo'
adottare, i seguenti provvedimenti:
a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti
cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto
ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione
dal registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543
del codice civile;
c) scioglimento per atto dell'autorita', ai sensi
dell'articolo 2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo
2545 del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'articolo 2540 del codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la
Commissione centrale per le cooperative.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638,
secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che
si sottraggono all'attivita' di vigilanza o non rispettano
finalita' mutualistiche sono cancellati, sentita la
Commissione centrale per le cooperative, dall'albo
nazionale degli enti cooperativi. Si applica il
provvedimento di scioglimento per atto dell'autorita' ai
sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e
dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con
conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi
dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice
civile..
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e
gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali.
5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla
diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato
motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti
dall'articolo 2545-octies del codice civile e' applicata
una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte
l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della
maggiorazione del contributo sono definite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo e'
comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello
sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175."
- Si riporta il testo degli articoli 2542 e
2545-sexiesdecies del codice civile, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2542. Consiglio di amministrazione
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea
fatta eccezione per i primi amministratori che sono
nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto
nell'ultimo comma del presente articolo.
L'amministrazione della societa' e' affidata ad un
organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle
cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si
applica la disposizione prevista dall'articolo 2383,
secondo comma.
La maggioranza degli amministratori e' scelta tra i
soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci
cooperatori persone giuridiche.
L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu'
amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle
diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse
che ciascuna categoria ha nell'attivita' sociale. In ogni
caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo' essere
attribuito il diritto di eleggere piu' di un terzo degli
amministratori.
La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere
attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti
pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli
amministratori e' riservata all'assemblea."
"Art. 2545-sexiesdecies. Gestione commissariale
In caso di gravi irregolarita' di funzionamento o
fondati indizi di crisi delle societa' cooperative,
l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e
i sindaci, e affidare la gestione della societa' ad un
commissario, determinando i poteri e la durata. Ove
l'importanza della societa' cooperativa lo richieda,
l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice commissario
che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso
di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati
atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative
deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' di vigilanza.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la
societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i
provvedimenti di cui al quarto comma.
Laddove vengano accertate una o piu' irregolarita'
suscettibili di specifico adempimento, l'autorita' di
vigilanza, previa diffida, puo' nominare un commissario,
anche nella persona del legale rappresentante o di un
componente dell'organo di controllo societario, che si
sostituisce agli organi amministrativi dell'ente,
limitatamente al compimento degli specifici adempimenti
indicati."

Comma 937:

- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 23 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995:
"Art. 8 Destinatario registrato
1. Il soggetto che intende operare come destinatario
registrato e' preventivamente autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria competente;
l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in
considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto presso il
proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti
in regime sospensivo sono separatamente detenuti e
contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa
ricevuti nel medesimo deposito. Al destinatario registrato
e' attribuito un codice di accisa.
2. Per il destinatario registrato che intende ricevere
soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e' valida per
un unico movimento e per una quantita' prestabilita di
prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In
tale ipotesi copia della predetta autorizzazione,
riportante gli estremi della garanzia prestata, deve
scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del
documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi
altro documento commerciale che indichi il codice unico di
riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Il destinatario registrato non puo' detenere ne'
spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:
a) fornire, prima della spedizione dei prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del
mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante
sui medesimi;
b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario
registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria
contabilita' i prodotti di cui alla lettera a) non appena
ricevuti;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento
anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei
prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento
dell'accisa.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo
l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti
e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro
il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui
al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia
di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del
tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 184, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di
legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i
tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere
iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le
rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura
per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le
istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel
comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il
destinatario registrato e' tenuto ad osservare, a tutela
della salute pubblica, in relazione alle specifiche
disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei
tabacchi lavorati.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale
sospensivo."
"Art. 23 Depositi fiscali di prodotti energetici
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di
produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui
all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di
cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione
e combustione, nonche' i prodotti sottoposti ad accisa ai
sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo
63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non
inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti di capacita' inferiore a 400
metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi
quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti
di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi
dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale
ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso
gruppo societario o, se di diversa titolarita', sia
stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto
deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata ai
soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la
richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi
previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro
secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena
della reclusione. La predetta autorizzazione e' altresi'
negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso
procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo
quinquennio, nonche' ai soggetti che abbiano commesso
violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita',
alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul
valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle
quali siano state contestate sanzioni amministrative
nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di
cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia
stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
sospesa dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale,
decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di
cui al primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei
confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna
non definitiva, con applicazione della pena della
reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e
fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto
fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i
quali sia prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
revocata allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni
di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui al comma
7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',
l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o
sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle
stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi
da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche'
a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel
caso esse non possano ritenersi sussistenti,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa
fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il
termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di
sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'articolo 25, comma 4.
13. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle
materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo',
altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo
reale del processo di gestione della produzione, detenzione
e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli procede al controllo dell'accertamento e della
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari
alla determinazione della quantita' e della qualita' dei
prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con
accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma
2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti
per quantita' e qualita' dal competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere
sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni
in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in
regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone
(codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke
(codice NC 2704)."
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note al
comma 50.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
12 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995:
"Art. 12 Deposito e circolazione di prodotti
assoggettati ad accisa
1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli
prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi
e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano
con un apposito documento di accompagnamento, analogo a
quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di
spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del
territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il
documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed e'
presentata, da parte del mittente e prima della spedizione
dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio
in relazione al luogo di spedizione. Alle autobotti e alle
bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti
assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni
dell'articolo 6, comma 15-bis.
Omissis."
Comma 940:

Il testo vigente dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995 e' riportato nelle Note al
comma 937.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie):
"Art. 50-bis Depositi fiscali ai fini IVA
1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo
denominati "depositi IVA", per la custodia di beni
nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita
al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate
a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini
generali munite di autorizzazione doganale, quelle
esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti
franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all' articolo 1, comma 2,
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i
prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui all' articolo 525,
secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane
di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934,
relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base
alle disposizioni doganali possono essere in essi
introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero del direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta,
possono essere abilitati a custodire beni nazionali e
comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che
riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1°
marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo
direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore
delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate
irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere
revocata qualora vengano meno le condizioni per il
rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si
intendono estratti agli effetti del comma 6, salva
l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
e' destinato a custodire beni per conto terzi,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a
societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per
i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
passivo identificato in altro Stato membro della Comunita'
europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato
dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al
comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
della congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere
tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere
conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto
n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
della medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni
dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui
al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli
scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei
beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle
finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del
predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione
e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di
beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia
commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non
e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo
14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli
esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione
in un deposito I.V.A.;
d)
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un
deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della
Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con
trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni
custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente
eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi
sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e'
demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di
finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto
ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle
entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle
entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza
possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire
comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli
obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini
della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e
comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e'
costituita dal corrispettivo o valore relativo
all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto
dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni
abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal
corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali
cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso,
dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante
la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per
l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi
del comma 4, lettera b), l'imposta e' dovuta dal soggetto
che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea
garanzia con i contenuti, secondo modalita' e nei casi
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli
di cui al periodo precedente, sino all'adozione del
decreto, l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede
all'estrazione ed e' versata in nome e per conto di tale
soggetto dal gestore del deposito, che e' solidalmente
responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro
il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto,
riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il
soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di
cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai
sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo
decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto.
E' effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da
parte di soggetti che si avvalgono della facolta' di cui
alla lettera c) del primo comma e al secondo comma
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa
telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia
apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento
dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si
applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui
pagamento e' tenuto solidalmente anche il gestore del
deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata
effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che
abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova
applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4,
del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e
di tale sanzione e' tenuto esclusivamente il soggetto che
procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un
deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario,
il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta
provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con
la indicazione dei servizi eventualmente resi e
dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in
aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento
alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere
annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo
decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni
residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il
soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in
un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica
al gestore del deposito IVA i dati relativi alla
liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo
della garanzia ivi prevista. Le modalita' di integrazione
telematica sono stabilite con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con
il direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo
periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli
obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i
beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti
non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non
abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non
abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle
operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita
I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non
residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente
con il soggetto passivo della mancata o irregolare
applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora
non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il
decreto di cui al comma 3. La violazione degli obblighi di
cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore
del deposito IVA e' valutata ai fini della revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero
ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come
deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai
periodi secondo e terzo del comma 1."
Comma 941:
Il testo del comma 3 dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995 e' riportato nelle Note
al comma 937.
Comma 944:
- Si riporta il testo del comma 431 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dal
comma 1069 della presente legge:
"Comma 431
431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al
netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430,
delle risorse da destinare a programmi finalizzati al
conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e
ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia
rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a
legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate
nell'ultimo esercizio consuntivato derivanti dall'attivita'
di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle
regioni, dalle province e dai comuni."
Comma 945:

Il testo vigente degli articoli 8 e 23 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995 e' riportato nelle Note
al comma 937.

Comma 946:

Il testo vigente dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995 e' riportato nelle Note al
comma 937.

Comma 948:

Il testo dei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995 e' riportato nelle Note
al comma 937.

Comma 949:

Il testo vigente del comma 8 dell'articolo 23 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e' riportato
nelle Note al comma 937.
Comma 954:

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
63 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995:
"Art. 63 Licenze di esercizio e diritti annuali
1. Omissis
2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento
di un diritto annuale nella seguente misura:
a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di
lavorazione, di trattamento e di condizionamento): 258,23
euro;
b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e
di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra,
depositi): 103,29 euro;
c) depositi per uso commerciale di prodotti
petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti
petroliferi denaturati: 51,64 euro;
d) impianti di produzione su base forfettaria, di
trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti
alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di
alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa:
51,64 euro;
e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: 33,57
euro. Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto
anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di
consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di
cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi
commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di
cui all'Art. 61. La licenza relativa ai depositi di cui
alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che
custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista
dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
Omissis."
Comma 955:
Il citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
e' pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279,
S.O.
Il testo vigente dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995 e' riportato nelle Note al
comma 937.
Comma 958:

Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 12 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e' riportato
nelle Note al comma 937.
Il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n.
210 recante "Regolamento recante norme per estendere alla
circolazione interna le disposizioni relative alla
circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al
regime delle accise" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
aprile 1996, n. 97, S.O.
Comma 960:
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 42 Controlli e sanzioni in materia di incentivi
1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e
termico, di competenza del GSE, e' subordinata alla
verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che
presentano istanza. La verifica, che puo' essere affidata
anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata
attraverso il controllo della documentazione trasmessa,
nonche' con controlli a campione sugli impianti. I
controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti
dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono
svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la
documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione
impiantistica e le modalita' di connessione alla rete
elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e
verifiche spettanti alle amministrazioni statali,
regionali, agli enti locali nonche' ai gestori di rete.
Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla
provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE
dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli
incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate, e
trasmette all'Autorita' l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al
fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti
rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento
della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la
decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20
e l'80 per cento in ragione dell'entita' della violazione.
Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente
denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un
procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono
ulteriormente ridotte di un terzo.
3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie
di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di
efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito
di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla
normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
tali difformita' non derivino da discordanze tra quanto
trasmesso dal proponente e la situazione reale
dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da
dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, e'
disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o
l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei
titoli, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del
rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito
dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di
rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e
certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento
del provvedimento, disposto a seguito di verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito
dell'attivita' di verifica. Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
relative ai progetti medesimi. Le modalita' di cui al primo
periodo si applicano anche alle verifiche e alle
istruttorie relative alle richieste di verifica e
certificazione dei risparmi gia' concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di
realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia,
salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati
moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione
del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data
di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne
ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di
rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformita' dei moduli installati.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, le
amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli
relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti
rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro
spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni
riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi.
4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli
impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito
di verifiche o controlli, risultano installati moduli non
certificati o con certificazioni non rispondenti alla
normativa di riferimento e per i quali il soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformita' dei moduli, si applica,
su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una
decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante
base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della
convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma
4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione o
la mancata rispondenza della certificazione alla normativa
di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e
4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione
prodotta dagli istanti secondo modalita' proporzionate
indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva
rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
loro perfetta funzionalita' e sicurezza.
4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del
beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformita' dei moduli. Restano ferme eventuali altre
responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e
le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del
diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli
impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel
registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso
agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della
data del titolo autorizzativo in sede di registrazione
dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli
incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La
riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione
della data del titolo autorizzativo non abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio in
relazione alla sua posizione in graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello
sviluppo economico gli elementi per la definizione di una
disciplina organica dei controlli che, in conformita' ai
principi di efficienza, efficacia e proporzionalita',
stabilisca:
a) le modalita' con le quali i gestori di rete
forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli
impianti di produzione di energia elettrica e per la
certificazione delle misure elettriche necessarie al
rilascio degli incentivi;
b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli
impianti di competenza del GSE;
c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione
degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
impianto e potenza nominale;
c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione
dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3;
d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle
autorita' pubbliche competenti all'erogazione di incentivi
le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi
dell'articolo 23, comma 3;
e) le modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas gli esiti delle
istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 3.
6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui
al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di
cui al medesimo comma 5.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali gli eventuali costi
connessi alle attivita' di controllo trovano copertura a
valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
del gas, nonche' le modalita' con le quali gli importi
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a
riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle
fonti rinnovabili."
Comma 961:

Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 37 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e'
riportato nelle Note al comma 484.

Comma 963:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova
disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo
1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150):
"Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari in
relazione alle competenze.
1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i
componenti avvocati e professori universitari partecipano
esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative
all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere a), d) ed e).
2.".

Comma 974:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 51 e 52
del codice di procedura civile:
"Art. 51. Astensione del giudice.
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno
[c.c. 404] , procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse
nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore."
"Art. 52. Ricusazione del giudice.
Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di
astenersi, ciascuna delle parti puo' proporre la
ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici
e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,
deve essere depositato in cancelleria due giorni prima
dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici
che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel
caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.".
Comma 980:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 115 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario):
"Art. 115 Magistrati di tribunale destinati all'ufficio
del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
Della pianta organica della Corte di cassazione fanno
parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del
massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di
studio; al predetto ufficio possono essere designati
magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di
tribunale con non meno di cinque anni di effettivo
esercizio delle funzioni di merito.
Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto
conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri
stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno
per anno puo' destinare fino a trenta magistrati addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della
Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con
compiti di assistente di studio possono assistere alle
camere di consiglio della sezione della Corte cui sono
destinati, senza possibilita' di prendere parte alla
deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.
Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine
di assicurare la celere definizione dei procedimenti
pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del
massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle
tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente,
per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,
i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo
con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non
inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la
terza valutazione di professionalita', alle sezioni della
Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di
legittimita'.
Di ciascun collegio giudicante della Corte di
cassazione non puo' fare parte piu' di un magistrato
dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi
del terzo comma."
Comma 983:

- Si riporta il testo vigente del comma 227
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1
e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica
non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
tecnologi restano ferme le percentuali di turn over
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la
continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare
ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di
idoneita', di contratti a tempo determinato a valere sulle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle
risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni centrali."
Il testo del comma 3 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle Note al comma 567.
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
riportato nelle Note al comma 187.
Comma 984:

- Si riporta il testo dell'articolo 70-quinquies del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 70-quinquies Operazioni effettuate dal gruppo IVA
e nei confronti di esso
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei
confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso
gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e
prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.
2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei
confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano
effettuate dal gruppo IVA.
3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un
gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si
considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.
4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono,
rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.
4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate da una sede o da una stabile organizzazione
partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua
stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero
si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di
un soggetto che non ne fa parte.
4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di una sede o di una stabile
organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua
stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero
si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da
un soggetto che non ne fa parte.
4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di una sede o di una
stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA,
costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da
una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel
territorio dello Stato si considerano effettuate nei
confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro
da un soggetto che non ne fa parte.
4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate da una sede o da una stabile
organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in
un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di
una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel
territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo
IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un
soggetto che non ne fa parte.
4-sexies . La base imponibile delle operazioni di cui
ai commi da 4-bis a 4-quinquies e' determinata, in presenza
di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e
3.".
Comma 986:
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito."
Comma 987:

- Si riporta il testo del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40
(Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e le societa' a totale partecipazione pubblica;
b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a
qualunque titolo, di una somma superiore a 5.000 euro da
effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;
c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le
societa' dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1
della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni
relative ai beneficiari che risultano inadempienti,
contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della
riscossione, con gestione delle attivita' informatiche da
parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di
interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle
relative informazioni;
e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte
del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto
dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di
un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro,
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della
riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli
articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3
settembre 1999, n. 321;
f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici
devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973, prima di effettuare il pagamento, per accertare se
sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;
g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal
soggetto pubblico di effettuare la verifica;
h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia
Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un
inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo
caso con la completa indicazione di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2."
"Art. 2. Procedura di verifica
1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il
pagamento di un importo superiore a cinquemila euro,
procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalita' di
cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi
S.p.A.
2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del
sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico
del beneficiario e ne da' comunicazione al soggetto
pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali
successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma
1."
"Art. 3. Effetti della verifica
1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta
di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un
inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel
termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto
pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario
delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un
inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico
costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo
48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la
comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene
l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario
per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle
spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la
stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia
l'intenzione dell'agente della riscossione competente per
territorio di procedere alla notifica dell'ordine di
versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle
somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza
dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3
per i sessanta giorni successivi a quello della
comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti
di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di
procedura civile, il soggetto pubblico sospende il
pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo
articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima
della notifica dell'ordine di versamento di cui
all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte
del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che
fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare,
Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al
soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che
quest'ultimo puo' conseguentemente effettuare a favore del
beneficiario.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il
competente agente della riscossione abbia notificato, ai
sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di
versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il
soggetto pubblico procede al pagamento delle somme
spettanti al beneficiario."
"Art. 4. Registrazione, abilitazione e scambio delle
informazioni
1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi
S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il
codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al
servizio di verifica, nonche' l'indirizzo di posta
elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di
consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria
registrazione.
2. Le modalita' per eseguire la procedura di
registrazione sono rese disponibili sul portale
www.acquistinretepa.it.
3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia
Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che,
unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso,
abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il
portale www.acquistinretepa.it.
4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il
codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere
ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.
5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione
dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso
il sistema informativo.
6. Le modalita' di abilitazione e scambio di
informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo
possono essere modificate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana."
"Art. 5. Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4,
comma 1, nonche' di quelli indicati al comma 3 del presente
articolo e' riservato esclusivamente agli operatori
abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo
30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari
del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti
della riscossione restano altresi' titolari del trattamento
dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del
trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto
legislativo n. 196 del 2003, e' Equitalia Servizi S.p.A. Il
trattamento e' ammesso esclusivamente per le finalita' di
cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i
principi di necessita', pertinenza e non eccedenza
stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. La sicurezza nello scambio dei dati e' garantita
dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.
3. Ogni verifica effettuata e' identificata da una
stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco
fornita automaticamente dal sistema informativo, nonche'
dal numero identificativo del pagamento da effettuare
fornito dall'operatore. Tale stringa, che non riporta i
dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata
da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza
prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 per un periodo di due anni.
4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare
periodicamente che non vi siano stati accessi non
autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3."
"Art. 6. Rinvio
1. Con successivo regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze verra' dettata la disciplina
integrativa delle disposizioni del presente regolamento per
consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 anche nei confronti delle societa' a prevalente
partecipazione pubblica.".
Comma 989:

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 48-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973 e' riportato nelle Note al comma 986.
Comma 991:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 9
della citata legge n. 1216 del 1961, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Denuncia e versamenti.
1. Omissis
1-bis. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli
assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una
somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal
comma 1.
Omissis."
Comma 992:

Il testo modificato del comma 1-bis dell'articolo 9
della citata legge n. 1216 del 1961 e' riportato nelle Note
al comma 991.

Comma 993:

- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 3
della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3
1. - 5. Omissis
5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore
deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a
copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Gli agenti immobiliari che esercitano l'attivita' di
mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente
periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro
5.000."

Comma 994:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 96 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 96. Interessi passivi
1. Omissis
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile
(594), con esclusione delle voci di cui al numero 10,
lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di
beni strumentali, nonche' dei componenti positivi e
negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti
di azienda o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal
conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali si
assumono le voci di conto economico corrispondenti.
Omissis.".
Comma 995:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
citata legge n. 212 del 2000:
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati."
Comma 997:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto
1. Omissis
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2018; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2018.".
Comma 998:
Il testo modificato del comma 2 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e'
riportato nelle Note al comma 997.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, comma
2, e 7, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001:
"Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. Omissis
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002."
"Art. 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola)
1. Omissis
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002."

Comma 999:

- Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 68. Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come
prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto
dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno
anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni
acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del
valore normale del terreno alla data di inizio della
lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della
costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione o donazione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo
successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3. (Abrogato).
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o
stipulati da societa' residenti in uno Stato o territorio a
regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel
provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito per il
loro intero ammontare. La disposizione del periodo
precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera
c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le
plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate
algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente
intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, ma non abbia
presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera
b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in
Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento
di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte del socio
residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione
nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto
o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,
comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma
5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente
controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle
imposte assolte dalla societa' partecipata sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute
e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali
plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al
periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non
utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4;
tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis),
diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze
e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'articolo
5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari
e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle
lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa',
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di
cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
che svolgono la medesima attivita', mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si
tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b);
b) (Abrogata).
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater),
del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo e'
costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi
concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a
titolo oneroso di merci non concorrono a formare il
reddito, anche se la cessione e' posta in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7."
Comma 1000

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.
2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)
del comma 1 dell'articolo 81 , del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4,
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 del medesimo testo unico. Ai fini del
presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle
obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo
unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati, nella
misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al comma 2.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo
8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti
o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni.
b)
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi.".

Comma 1001:

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato
1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in
custodia o in amministrazione presso banche e societa' di
intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla
lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata
sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni,
come intermediari professionali o come controparti, i
soggetti indicati nel precedente periodo del presente
comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia,
amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i
redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati
sono computati nella misura del 48,08 per cento
dell'ammontare realizzato.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n.
917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della
conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da
cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con
effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze (26) , da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui
al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche'
per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva
di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in
mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla
prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo'
essere esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o
cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I
soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento,
dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
8. (Abrogato).
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12.".
Comma 1002:

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite
da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o
strumenti finanziari e dai contratti, di cui al comma 4
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del
conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1,
dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
medesimo testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1
e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 e la ritenuta di cui all'articolo
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo
27 del medesimo decreto;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
modificato dall'articolo 8, comma 5;
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento (44). Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio
gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e
diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad
imposta maturati nel periodo, ed il valore del patrimonio
stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al
netto degli oneri e delle commissioni relative al
patrimonio gestito. Ai fini del presente comma, i redditi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei
suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per
cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 82 , del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di
esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14. (Abrogato).
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12."
Comma 1003:

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 27 (Ritenuta sui dividendi)
1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo
di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo
d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche
nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto
testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle
lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del
medesimo testo unico nonche' agli utili derivanti dagli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai
sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La
ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che
esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55
del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate
di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili
derivanti dai contratti di associazione in partecipazione
previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone
fisiche residenti; per i soggetti che determinano il
reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,
in luogo del patrimonio netto si assume il valore
individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo
unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del
predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente
e dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno
diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici
ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino
di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi
utili mediante certificazione del competente ufficio
fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito
delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo
unico e ai contratti di associazione in partecipazione di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo
testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente,
qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso
testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento
(178) a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) (Abrogata);
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo
65, da societa' ed enti residenti negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel
provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4
del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la
dimostrazione a seguito dell'esercizio dell'interpello di
cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167 dello stesso
testo unico, che sono rispettate le condizioni di cui alla
lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo
unico. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e',
altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni
relative a contratti stipulati con associanti non residenti
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
Comma 1004:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 47. Utili da partecipazione
1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di
imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base
alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per
cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento
della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92
e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili
determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto
dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con
associanti non residenti, la disposizione del periodo
precedente si applica nel rispetto delle condizioni
indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le
remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel
decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo
167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da
societa' residenti in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni
di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a
regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano
nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati
al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o
sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso
articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la
dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del
medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui ai
periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto
controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un
credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione
delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli
utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del
credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta
in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dalla lettera b) del comma 5
dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili
provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri
localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel
provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II."
Comma 1007:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 47. Utili da partecipazione
1. - 3. Omissis
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel
decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo
167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da
societa' residenti in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni
di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a
regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano
nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati
al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o
sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso
articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la
dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del
medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui ai
periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto
controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un
credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione
delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli
utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del
credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta
in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dalla lettera b) del comma 5
dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili
provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri
localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel
provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
Omissis."
"Art. 89. Dividendi ed interessi
1. - 2-bis. Omissis
3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma
2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti da soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni
derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento
emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi
residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera
b), il rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 87,
comma 1, lettera c). Gli utili provenienti dai soggetti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti
dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito della societa' o
dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare,
a condizione che sia dimostrato, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167,
comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte del
soggetto non residente, di un'attivita' industriale o
commerciale, come sua principale attivita', nel mercato
dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, e'
riconosciuto al soggetto controllante residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate
residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai
sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il
periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti
dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
societa' residenti in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni
di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a
regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dalla lettera b) del comma 5
dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili
provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri
localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel
provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
167 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 167. Disposizioni in materia di imprese estere
controllate
1. - 3.
4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o
territori si considerano privilegiati laddove il livello
nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di
quello applicabile in Italia.
Omissis."
Comma 1009:
Il testo del comma 3 dell'articolo 89 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note
al comma 1007.
Comma 1010:

- Si riporta il testo dell'articolo 162 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 162. Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile
organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo
della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in
particolare:
 


a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas
naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque
territoriali in cui, in conformita' al diritto
internazionale consuetudinario ed alla legislazione
nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di
risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi
al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse
naturali;
f-bis) una significativa e continuativa presenza
economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale
da non fare risultare una sua consistenza fisica nel
territorio stesso.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di
installazione, ovvero l'esercizio di attivita' di
supervisione ad esso connesse, e' considerato «stabile
organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o
attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile
organizzazione" non comprende:
a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti
all'impresa;
b) la disponibilita' di beni o merci appartenenti
all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna;
c) la disponibilita' di beni o merci appartenenti
all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;
d) la disponibilita' di una sede fissa di affari
utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di
raccogliere informazioni per l'impresa;
e) la disponibilita' di una sede fissa di affari
utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa,
di ogni altra attivita';
f) la disponibilita' di una sede fissa di affari
utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e).
4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a
condizione che le attivita' di cui alle lettere da a) a e)
o, nei casi di cui alla lettera f), l'attivita' complessiva
della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o
ausiliario.
5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari
che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa
impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua
attivita' nello stesso luogo o in un altro luogo nel
territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo
costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per
l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni
del presente articolo, ovvero l'attivita' complessiva
risultante dalla combinazione delle attivita' svolte dalle
due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da
imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di
carattere preparatorio o ausiliario, purche' le attivita'
svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa
impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due
luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano
parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto
previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio
dello Stato per conto di un'impresa non residente e
abitualmente conclude contratti o opera ai fini della
conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da
parte dell'impresa e detti contratti sono in nome
dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della
proprieta', o per la concessione del diritto di utilizzo,
di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di
utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da
parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in
relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per
conto dell'impresa, a meno che le attivita' di tale
soggetto siano limitate allo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una
sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare
questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle
disposizioni del medesimo comma 4.
7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che
opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa
non residente, svolge la propria attivita' in qualita' di
agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito
della propria ordinaria attivita'. Tuttavia, quando un
soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per
conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente
correlato, tale soggetto non e' considerato un agente
indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a
ciascuna di tali imprese.
7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto
e' strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di
tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha
il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da
uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto e'
considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno
possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per
cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una
societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di
voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati
da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per
piu' del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di
una societa', per piu' del 50 per cento del totale dei
diritti di voto e del capitale sociale.
8. Nonostante quanto previsto dal comma 7, non
costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo
fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la
propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo
di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore
marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che
abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa
delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli
un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le
imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o
no attivita' d'impresa non costituisce di per se' motivo
sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese
una stabile organizzazione dell'altra."
Comma 1011:

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973:
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi da 54 a 89
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti
indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge,
diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue
l'attivita' esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di
cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, anche assunti secondo la
modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme
erogate sotto forma di utili da partecipazione agli
associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le
spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti,
dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non
supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto
limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo
sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva
il valore normale dei medesimi determinato ai sensi
dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e
professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio
dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale
o familiare del contribuente, concorrono nella misura del
50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e'
superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2,
secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti,
utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della
professione;
d)."
"55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi
e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per
l'accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti
dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui
alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il
limite piu' elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle
diverse attivita' esercitate."
"56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio
di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di
attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 54 del presente articolo."
"57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che
sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone o
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa'
a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
lavoro e' cessato."
"58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la
rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b)
applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli
acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; e) applicano alle importazioni,
alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
della facolta' di acquistare senza applicazione
dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le
cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9,
71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche
prevedendo l'esclusione per talune attivita', e secondo le
modalita' stabiliti con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze."
"59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti
che applicano il regime forfetario sono esonerati dal
versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli
altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e
successive modificazioni."
"60. I contribuenti che applicano il regime forfetario,
per le operazioni per le quali risultano debitori
dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni."
"61. Il passaggio dalle regole ordinarie di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui
all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella
dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal
regime forfetario alle regole ordinarie e' operata
un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione
del primo anno di applicazione delle regole ordinarie."
"62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui
e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata
anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non
si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo
6, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'
essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati."
"63. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il
regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi
ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni."
"64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o
dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita'
nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla
presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito
imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15
per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi
quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa
familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora
il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui
collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo
10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche."
"65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita',
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e
per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e'
stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni
precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun
modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista
nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore ai limiti di cui al comma 54."
"66. I componenti positivi e negativi di reddito
riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il
regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata
rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione
del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia
del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai
fini della determinazione del valore della produzione
netta."
"67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto
del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta
d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i
contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla
quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e'
soggetto ad imposta sostitutiva."
"68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime
forfetario possono essere computate in diminuzione del
reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole
ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
"69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le
ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei
redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale
del percettore dei redditi per i quali all'atto del
pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e
l'ammontare dei redditi stessi."
"70. I contribuenti che applicano il regime forfetario
possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata."
"71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57."
"72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o
duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in
base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso
a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche'
di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i
compensi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il
reddito e' stato determinato in base alle regole del regime
forfetario, non hanno concorso a formare il reddito
imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di
imposta successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti
criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio
da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese
sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito
degli anni successivi. Nel caso di cessione,
successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da
cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo
dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
assume come costo non ammortizzato quello risultante alla
fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre
il regime. Se la cessione concerne beni strumentali
acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come
costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto."
"73. I contribuenti che applicano il regime forfetario
sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di
cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei
parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28
dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli
da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono
individuati, per i contribuenti che applicano il regime
forfetario, specifici obblighi informativi relativamente
all'attivita' svolta."
"74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle
attivita' produttive. In caso di infedele indicazione, da
parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e
le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la
cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89,
nonche' le condizioni di cui al comma 65, le misure delle
sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento
quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a
seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57."
"75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per
carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi
del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva
ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, e successive modificazioni."
"76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita'
d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il
regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84."
"77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei
precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale
reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini
previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per
l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335."
"78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o
coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente
articolo puo' indicare la quota di reddito di spettanza dei
singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente,
del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile
sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni."
"79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi
dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui
al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi."
"80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente
articolo e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati
presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta',
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
"81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al
comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione
contributiva di tre punti percentuali, prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n.
233."
"82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere
applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54
ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
57. La cessazione determina, ai fini previdenziali,
l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di
versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina
l'impossibilita' di fruire nuovamente del regime
contributivo agevolato, anche laddove sussistano le
condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne
facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno
della richiesta stessa."
"83. Al fine di fruire del regime contributivo
agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono
l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano, mediante
comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a
disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita'
d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28
febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito,
nelle modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato
puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando
nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine
stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di
cui al comma 54."
"84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e
l'INPS stabiliscono le modalita' operative e i termini per
la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del
regime contributivo agevolato."
"85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni."
"86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato
di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, o del regime contabile agevolato di cui
all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98
del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54
del presente articolo, applicano il regime forfetario,
salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari."
"87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato
di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma
65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che
residuano al completamento del triennio agevolato."
"88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al
completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al
compimento del trentacinquesimo anno di eta'."
"89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere dettate le disposizioni necessarie per
l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
relative modalita' applicative.".
Comma 1020:
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del
citato Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016:
"Art. 20 Diritto alla portabilita' dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui
li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo
9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla
portabilita' dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento
all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del
presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale
diritto non si applica al trattamento necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il
titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i
diritti e le liberta' altrui.".
Comma 1022:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
citato Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016:
"Art. 4 Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona
fisica che puo' essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a
uno o piu' elementi caratteristici della sua identita'
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei
dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il
trattamento in futuro;
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo
di tali dati personali per valutare determinati aspetti
personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilita', il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta
persona fisica;
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati
personali in modo tale che i dati personali non possano
piu' essere attribuiti a un interessato specifico senza
l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che
tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente
e soggette a misure tecniche e organizzative intese a
garantire che tali dati personali non siano attribuiti a
una persona fisica identificata o identificabile;
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati
personali accessibili secondo criteri determinati,
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia
centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo
funzionale o geografico;
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o
giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina
le finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali;
quando le finalita' e i mezzi di tale trattamento sono
determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri,
il titolare del trattamento o i criteri specifici
applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti
dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o
giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare
del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica,
l'autorita' pubblica, il servizio o un altro organismo che
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o
meno di terzi. Tuttavia, le autorita' pubbliche che possono
ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una
specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o
degli Stati membri non sono considerate destinatari; il
trattamento di tali dati da parte di dette autorita'
pubbliche e' conforme alle norme applicabili in materia di
protezione dei dati secondo le finalita' del trattamento;
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorita'
pubblica, il servizio o altro organismo che non sia
l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile
del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei
dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del
responsabile;
11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi
manifestazione di volonta' libera, specifica, informata e
inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o
azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento;
12) «violazione dei dati personali»: la violazione di
sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito
la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione
non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati;
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle
caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla
fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che
risultano in particolare dall'analisi di un campione
biologico della persona fisica in questione;
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un
trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona
fisica che ne consentono o confermano l'identificazione
univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali
attinenti alla salute fisica o mentale di una persona
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza
sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato
di salute;
16) «stabilimento principale»:
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con
stabilimenti in piu' di uno Stato membro, il luogo della
sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le
decisioni sulle finalita' e i mezzi del trattamento di dati
personali siano adottate in un altro stabilimento del
titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo
stabilimento abbia facolta' di ordinare l'esecuzione di
tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha
adottato siffatte decisioni e' considerato essere lo
stabilimento principale;
b) con riferimento a un responsabile del trattamento
con stabilimenti in piu' di uno Stato membro, il luogo in
cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o,
se il responsabile del trattamento non ha
un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento
del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono
condotte le principali attivita' di trattamento nel
contesto delle attivita' di uno stabilimento del
responsabile del trattamento nella misura in cui tale
responsabile e' soggetto a obblighi specifici ai sensi del
presente regolamento;
17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto
ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto
riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente
regolamento;
18) «impresa»: la persona fisica o giuridica,
indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti un'attivita' economica, comprendente le societa'
di persone o le associazioni che esercitano regolarmente
un'attivita' economica;
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da
un'impresa controllante e dalle imprese da questa
controllate;
20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in
materia di protezione dei dati personali applicate da un
titolare del trattamento o responsabile del trattamento
stabilito nel territorio di uno Stato membro al
trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati
personali a un titolare del trattamento o responsabile del
trattamento in uno o piu' paesi terzi, nell'ambito di un
gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge
un'attivita' economica comune;
21) «autorita' di controllo»: l'autorita' pubblica
indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi
dell'articolo 51;
22) «autorita' di controllo interessata»: un'autorita'
di controllo interessata dal trattamento di dati personali
in quanto:
a) il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento e' stabilito sul territorio dello Stato membro
di tale autorita' di controllo;
b) gli interessati che risiedono nello Stato membro
dell'autorita' di controllo sono o sono probabilmente
influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
c) un reclamo e' stato proposto a tale autorita' di
controllo;
23) «trattamento transfrontaliero»:
a) trattamento di dati personali che ha luogo
nell'ambito delle attivita' di stabilimenti in piu' di uno
Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile
del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento
o il responsabile del trattamento siano stabiliti in piu'
di uno Stato membro; oppure
b) trattamento di dati personali che ha luogo
nell'ambito delle attivita' di un unico stabilimento di un
titolare del trattamento o responsabile del trattamento
nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo
sostanziale su interessati in piu' di uno Stato membro;
24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al
progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una
violazione del presente regolamento, oppure che l'azione
prevista in relazione al titolare del trattamento o
responsabile del trattamento sia conforme al presente
regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la
rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione
riguardo ai diritti e alle liberta' fondamentali degli
interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione
dei dati personali all'interno dell'Unione;
25) «servizio della societa' dell'informazione»: il
servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione
e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa
subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o
sulla base di un accordo tra due o piu' Stati.".
Comma 1024:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali):
"Art. 154 (Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita'
al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
notificazione, anche in caso di loro cessazione e con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere
sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del
trattamento le misure necessarie o opportune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti,
ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il
trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il
blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al
trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi
dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita'
di interventi normativi richiesti dalla necessita' di
tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito
dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle relative finalita', nonche' delle misure
di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla
base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
Omissis.".
Comma 1026:

La Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda
di frequenza 470-790 MHz nell'Unione e' pubblicata nella GU
L 138 del 25.5.2017, pagg. 131-137.
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 119
dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo):
"Art. 119 Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e
ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia
di impianti di generazione di energia elettrica di cui al
decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le
discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero
adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo."
Comma 1030:

Il riferimento al testo della citata decisione (UE)
2017/899, del 17 maggio 2017 e' riportato nelle Note al
comma 1026.

Comma 1032:

Il riferimento al testo della citata decisione (UE)
2017/899, del 17 maggio 2017 e' riportato nelle Note al
comma 1026.
Comma 1034:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
2017, n. 146 recante "Regolamento concernente i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti
televisive e radiofoniche locali" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 ottobre 2017, n. 239.
Comma 1035:

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
29 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici):
"Art. 29. Diffusioni interconnesse
1. Omissis.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo'
essere presentata da consorzi di emittenti locali
analogiche costituiti secondo le forme previste
dall'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti
analogiche concessionarie o autorizzate, sulla base di
preventive intese.
Omissis."
Comma 1036:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 98 del
citato decreto legislativo n. 259 del 2003:
"Art. 98 Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al
comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu'
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad
euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e
dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di
particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in
un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute
nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad
euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti
obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente
dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
euro 1.160.000,00.
16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3,
paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e
3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis,
dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater,
paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e
4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9,
dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14,
dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo
16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre
all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1,
2, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3,
dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis,
dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater,,
paragrafo 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3,
dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1
e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1,
dell'articolo 14 o dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e
6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012, e successive
modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza
dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il
funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti,
puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle
more dell'adozione del provvedimento definitivo,
provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
effetto immediato.
16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3,
dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che
stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet
aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica e
regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. Qualora l'Autorita' riscontri,
ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione
dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato
regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di
urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita'
per il funzionamento del mercato o per la tutela degli
utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e
nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo,
provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
effetto immediato.
16-quater. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e
16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione
ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.".

Comma 1038:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-ter del
citato decreto legislativo n. 259 del 2003:
"Art. 14-ter Trasferimento o affitto di diritti
individuali d'uso delle radiofrequenze
1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso
delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla
Commissione europea a norma dell'articolo 9-ter, paragrafo
3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o
affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei
diritti d'uso, secondo le condizioni legate a tali diritti
d'uso, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i
diritti di uso delle frequenze in bande con limitata
disponibilita' e conseguentemente assegnati ad un numero
predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su
base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima
disponibilita' ad altri operatori gia' autorizzati con le
modalita' di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle
eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento
dei diritti di uso e' assoggettato alle disposizioni di cui
all'articolo 25, comma 8.
3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o
dell'Autorita', le condizioni cui sono soggetti i diritti
individuali d'uso delle frequenze radio continuano ad
applicarsi anche dopo il trasferimento o l'affitto.
4. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorita'
di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti
individuali d'uso delle frequenze, anche disponendo il
divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso
eventualmente ottenuti a titolo gratuito.
5. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti
di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al
Ministero e all'Autorita' ed il trasferimento di tali
diritti e' efficace previo assenso del Ministero ed e' reso
pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorita', comunica,
entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza
da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione
dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il
diniego. L'impresa subentrante e' tenuta a notificare al
Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni
dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.
6. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta
dall'Autorita', sentita l'Autorita' Garante della
concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia
falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso,
puo' apporre all'autorizzazione, se necessario, le
specifiche condizioni proposte. Qualora l'uso delle
radiofrequenze sia stato armonizzato mediante
l'applicazione della decisione 676/2002/CE o di altri
provvedimenti dell'Unione europea, l'obbligo di uso
armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o
affitto."
Comma 1039:

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
"Art. 3-quinquies. Misure urgenti per l'uso efficiente
e la valorizzazione economica dello spettro radio e in
materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze
televisive
1. - 4. Omissis
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a
partire dal 1º gennaio 2013 per gli apparecchi atti a
ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende
produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche
al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la
presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di
assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione
dell'alta definizione, a partire dal 1º luglio 2016 gli
apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti
dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio
nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la
ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le
codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a
partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere
servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel
territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale
per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte
le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le
successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi
previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal
diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi
all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono
indicate le codifiche che devono considerarsi
tecnologicamente superate, in ordine alle quali non
sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.
Omissis."
Comma 1041:

- Si riporta il testo vigente del comma 167
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"Comma 167
167. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra
l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione
televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero
dello sviluppo economico predispone entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge una
procedura di gara con offerte economiche al ribasso a
partire dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits
stabilita per abitante dall'articolo 27, comma 3, del
regolamento di cui all'allegato A alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.
353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore
di rete gia' titolare di diritto d'uso che metta a
disposizione senza oneri per la Citta' del Vaticano per un
periodo pari alla durata dell'Accordo una capacita'
trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo
preferibilmente iso-canale con copertura del territorio
nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della
popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di
aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette
a disposizione senza oneri per la Citta' del Vaticano per
un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacita'
trasmissiva pari a 4 M/bits ai sensi del primo periodo, e'
autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016."
Comma 1045:

Il testo del comma 12-bis dell'articolo 17 della citata
legge n. 196 del 2009, e' riportato nelle Note al comma
657.
Comma 1047:

- Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"636. Al fine di contemperare il principio di fonte
comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza,
secondo procedure di selezione concorrenziale con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2018
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30
settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di
euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per
il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri
direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e
fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non
rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese
ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni,
oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza
che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la
riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio
scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della
nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la
sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche
successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e
il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
della proroga fatta eccezione per i concessionari che,
successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei
locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro
imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
immobile, situato nello stesso comune, nel quale
trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti
che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la
sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero
assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale,
durante l'intero arco di durata della concessione, per il
mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei
livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni
convenzionali pattuite."
Comma 1048:

- Si riporta il testo vigente dei commi 926 e 932
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito
entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione
di cui al medesimo comma, nonche' a quelli attivi
successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque
offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per
conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto
che, in tale caso, il giocatore e' l'offerente e che il
contratto di gioco e' pertanto perfezionato in Italia e
conseguentemente regolato secondo la legislazione
nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione
alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale
fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31
gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5
gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28
febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio
2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola:
«2015», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente:
«2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º
gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio
2016»"
"932. In vista della scadenza delle concessioni
vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici
nelle attivita' di raccolta delle scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle
regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire
dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva
e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta
delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non
rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete
fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e
non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati
ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso
punti di vendita aventi come attivita' prevalente la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a
un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di
vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad
un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di
1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale
attivita' principale la somministrazione di alimenti e
bevande;
b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni
punto di vendita avente come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad
euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma
offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
d) possibilita' di partecipazione per i soggetti che
gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli
Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede
legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace
titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni
vigenti nell'ordinamento di tale Stato.".
- Si riporta il testo vigente del comma 643
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"643. In attesa del riordino della materia dei giochi
pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11
marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza, nonche' delle fasce sociali
piu' deboli e dei minori di eta', a decorrere dal 1°
gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro
in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi,
anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore
nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in
considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore e'
l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo
la legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la
propria posizione alle seguenti condizioni.
a) non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti inoltrano
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello
reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro
il 5 gennaio 2016, una dichiarazione di impegno alla
regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di
rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento al
totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei
concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il
contestuale versamento mediante modello F24 della somma di
euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo
della prima rata di cui alla lettera e);
b) le domande sono sottoscritte dal titolare
dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le
scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive
anche le domande delle quali una copia dell'originale
risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio
2016, con la copia del modello di versamento quietanzato,
all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016 nel
sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
c) le domande recano altresi' l'esplicito impegno di
sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016, del disciplinare
di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia,
recante condizioni e termini appositamente coerenti con
quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la
raccolta delle scommesse e con il regime di
regolarizzazione;
d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo
la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle
scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura
territorialmente competente le domande pervenute, nonche'
la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei
prescritti requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il
versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni,
dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016
e per i quali non sia ancora scaduto il termine di
decadenza per l'accertamento, determinata con le modalita'
previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari
importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30
novembre 2016;
f) gli atti di accertamento e di irrogazione di
sanzioni gia' notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono
effetto a condizione che l'imposta versata per la
regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto
degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello
in essi indicato;
g) con la presentazione della domanda al titolare
dell'esercizio ovvero del punto di raccolta e' riconosciuto
il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,
nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la
raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta,
anche per conto di uno degli attuali concessionari;
h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di
raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di
mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo
88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931
ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate
di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della
licenza dispone la chiusura dell'esercizio;
i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale
dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2016, sono adottate le
disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse
quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti
che si regolarizzano ai sensi del presente comma
l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse
raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al
totalizzatore nazionale."
Comma 1050:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 110
1. - 5. Omissis
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
Omissis."

Comma 1051:

- Si riporta il testo vigente del comma 650
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"Comma 650
650. In considerazione del generale dovere di
conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonche' di
quello particolare di assicurare il miglioramento dei
livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine
di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori
delle relative concessioni, oltre che garantire una
equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi
diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, e' consentita l'adozione di ogni misura utile di
sostegno dell'offerta di gioco, incluse quelle che
riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la
posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di
specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di
gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non
inferiore al 15 per cento all'anno. In tali casi, tenuto
conto della sostanziale natura commerciale delle attivita'
di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti
obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorieta' delle
relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del
presente comma non comportano responsabilita' erariale
quanto ai loro effetti finanziari."
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
15 della citata legge n. 154 del 2016:
"Art. 15. Delega al Governo per il riordino degli enti,
societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per il riassetto del
settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica
agli allevatori e la revisione della disciplina della
riproduzione animale
1. - 2. Omissis
3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, relativamente al riassetto delle modalita' di
finanziamento e di gestione delle attivita' di sviluppo e
promozione del settore ippico nazionale, il Governo e'
tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare le competenze ministeriali in materia di
ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi
relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle
scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa,
prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione
di una percentuale non inferiore al 74 per cento della
raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilita'
degli attuali livelli di gettito da destinare al
finanziamento della filiera ippica, nonche' le modalita' di
riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di
un eventuale aumento della raccolta delle suddette
scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per
le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli,
stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla
filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al
fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera
ippica;
b) prevedere le modalita' di individuazione,
compatibilmente con la normativa europea, del soggetto
incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione
degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione
delle risorse di cui alle lettere d) ed e), consentendo
l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai
proprietari di cavalli e alle societa' di gestione degli
ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e
prevedere che la disciplina degli organi di governo dello
stesso organismo sia improntata a criteri di equa e
ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci
e che la struttura organizzativa fondamentale contempli
organismi tecnici nei quali sia assicurata la
partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei
fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera
ippica;
c) prevedere, per i primi cinque anni dalla
costituzione dell'organismo di cui alla lettera b), una
qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri
delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e,
successivamente, la costituzione di un apposito organo di
vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto
da rappresentanti degli stessi Ministeri;
d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere
che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei
cavalli destinate al settore ippico, nonche' le risorse
destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e
282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla
lettera b);
e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti
nel bilancio del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze
in materia ippica siano rideterminati e assegnati
all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle
funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una
riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari
al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione
del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno,
al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel
quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo
alla costituzione dello stesso organismo, al relativo
finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui
alla lettera d), con le quote di partecipazione versate
annualmente dai soci.
Omissis."
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169 recante "Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n.
662" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1998, n. 125.
Comma 1053:

Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e' riportato
nelle Note al comma 1051.


Comma 1055:

Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e' riportato
nelle Note al comma 1051.

- Si riporta il testo vigente del comma 498
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004:
"498. E' istituita, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con provvedimento
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono
stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova
scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di
vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e
sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la
raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento
come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione
della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita'
dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali
sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come
prelievo a favore dell'UNIRE."
Comma 1058:

Il testo vigente del comma 3 dell'articolo 15 della
citata legge n. 154 del 2016 e' riportato nelle Note al
comma 1051.


Comma 1061:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un
Istituto per il credito sportivo con sede in Roma):
"5. L'Istituto puo' concedere contributi per interessi
sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e
dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno
2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento."
Comma 1062:
- Si riporta il testo del comma 943 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Comma 943
943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disciplinato il processo di evoluzione
tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere
rilasciati dopo il 31 dicembre 2018; tali apparecchi devono
essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1º
gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente
remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura
non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31
luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le
modalita' di tale riduzione, anche tenuto conto della
diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei
nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto
ministeriale."


Comma 1063:

- Si riporta il testo vigente dei commi 547 e 548
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le
parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «,
nonche' quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo
periodo»;
b) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
«Art. 55-bis (Imposta sul reddito d'impresa). - 1. Il
reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in
regime di contabilita' ordinaria, determinato ai sensi del
presente capo, e' escluso dalla formazione del reddito
complessivo e assoggettato a tassazione separata con
l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa
sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico
dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei
limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi
d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al
netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei
redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore
dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite
maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono
computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.
Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita
dal regime di cui al presente articolo sono computabili in
diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come
anno di maturazione delle stesse. Nel caso di societa' in
nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono
imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili.
3. Le somme prelevate a carico dell'utile
dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del
reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti
assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati,
a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o
dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono
integralmente a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
4. Gli imprenditori e le societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria
possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque
periodi d'imposta, e' rinnovabile e deve essere esercitata
nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo
d'imposta cui e' riferita la dichiarazione.
5. L'applicazione del presente articolo esclude quella
dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla
tassazione del reddito indipendentemente dalla sua
percezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle somme prelevate a carico delle riserve
formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello
dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono
prelevate le somme si considerano formate prioritariamente
con utili di tali periodi d'imposta»;
c) all'articolo 116:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Opzioni
per le societa' a ristretta base proprietaria»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e
2, le societa' ivi previste possono esercitare l'opzione
per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis.
Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti
dalle partecipazioni nelle societa' che esercitano
l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano
equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso
articolo».
548. Per i soggetti che applicano le disposizioni di
cui all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 547 del
presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto
dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, e' determinato senza tenere conto delle
disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.".
Comma 1064:

- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."
Comma 1065:

Il testo vigente del comma 5 dell'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
riportato nelle Note al comma 756.
Comma 1066:

Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
riportato nelle Note al comma 183.
Comma 1067:

- Si riporta il testo vigente del comma 107
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.".
Comma 1068:

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
74 della citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 74. (Previdenza complementare dei dipendenti
pubblici)
1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire,
quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori
di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite
eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine,
sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma
18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni
successivi al 2003, alla determinazione delle predette
risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Omissis.".
Comma 1069:
Il testo del comma 431 dell'articolo 1 della citata
legge n. 147 del 2013, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle Note al comma 944.
- Si riporta il testo dei commi 432 e 434 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle
lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate,
dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al
predetto Fondo, per incrementare, nei limiti delle
disponibilita' del Fondo stesso, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual
misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le
detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro
lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1,
3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986."
"434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia
e finanza contiene una valutazione dell'andamento della
spesa primaria corrente e degli incassi derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale rispetto
alle relative previsioni di bilancio a legislazione
vigente. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431
vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di
legge di bilancio, nello stato di previsione delle entrate
e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della
pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di
bilancio, sentite le parti sociali, individua gli eventuali
interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto
all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i
nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma
432 e definisce le modalita' di applicazione delle medesime
deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e
delle imprese, in modo da garantire la neutralita' degli
effetti sui saldi di finanza pubblica.".
Comma 1070:

Il testo del comma 431 dell'articolo 1 della citata
legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 1069 della
presente legge, e' riportato nelle Note al comma 944.
Comma 1071:

Il testo vigente del comma 1-ter dell'articolo 21 della
citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note al
comma 1.
Comma 1072:

- Si riporta il testo vigente del comma 140
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica."
Il testo vigente dell'articolo 17 della citata legge n.
400 del 1988 e' riportato nelle Note al comma 58.
Comma 1074:
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.

Comma 1075:

Il testo vigente del comma 140 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note al
comma 1072.
Il riferimento al testo del citato decreto legislativo
n. 229 del 2011 e' riportato nelle Note al comma 524.
Comma 1079:

Il testo vigente del comma 140 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note al
comma 1072.
Comma 1081:

Il testo vigente del comma 826 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle Note al
comma 898.
Comma 1084:

Il riferimento al testo del citato decreto legislativo
n. 229 del 2011 e' riportato nelle Note al comma 524.
Comma 1085:
- Si riporta il testo del comma 228 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"228. Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto
pubblico locale nelle aree metropolitane, come definite
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni, e' destinato
esclusivamente alle reti metropolitane e alle linee
tramviarie, compreso il materiale rotabile, in aree
metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente sono
assegnati un contributo quindicennale in erogazione diretta
di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonche'
ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni
di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018
e 40 milioni di euro per l'anno 2019. Il riparto delle
predette risorse e dei successivi rifinanziamenti e'
effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti."
Comma 1086:
La legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante "Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive" e' pubblicata nella Gazz. Uff.
27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
Comma 1088:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-bis
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4-bis. Emissione elettronica delle fatture per il
tax free shopping
1. A decorrere dal 1º settembre 2018 l'emissione delle
fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo
38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal
presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in
modalita' elettronica.
Omissis."
Comma 1092:

Il testo vigente dell'articolo 17 della citata legge n.
400 del 1988 e' riportato nelle Note al comma 58.
Comma 1094:
La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre
2006, n. L 376.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n . 59 (Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno):
"Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a
qualunque attivita' economica, di carattere imprenditoriale
o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione,
diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra
prestazione anche a carattere intellettuale.
Omissis.".
Il citato decreto legislativo n. 59 del 2010 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323
(Riordino del settore termale):
"Art. 3. Stabilimenti termali.
1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti
delle aziende termali che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione
mineraria o di subconcessione o con altro titolo
giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque
minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque
minerali e termali, nonche' fanghi, sia naturali sia
artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e
nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state
riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli
6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale,
rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in
appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto
estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o
l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
Omissis.".
Comma 1096:

Il testo vigente dell'articolo 1 della citata legge n.
196 del 2009 e' riportato nelle Note al comma 183.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1-ter e
1-quater dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n.
177 del 2005:
"Art. 49. Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa
1- 1-bis. Omissis
1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro
annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente
agli amministratori, al personale dipendente, ai
collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario
della concessione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale
non sia stabilita da tariffe regolamentate.
1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al
comma 1-ter non si applicano le esclusioni di cui
all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
Omissis.".
Comma 1098:

- Si riporta il testo vigente del comma 16
dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. - 15. Omissis
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi da 488 a 595
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a
societa' da essa interamente controllata, con ogni loro
componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in
corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in
liquidazione coatta amministrativa interamente controllate
da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico
patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa'
trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le
liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette
societa', con conseguente estinzione delle stesse e con
contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari
liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla
cancellazione di tali societa' dal registro delle imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal
quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione
al Ministero dell'economia e delle finanze del rendiconto
finale delle liquidazioni coatte amministrative, che e'
presentato dal commissario liquidatore di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al
predetto commissario devono essere comunicati, almeno
centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle
procedure delle societa' di cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma
488, il commissario liquidatore di EFIM predispone una
situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del
rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre
periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale
situazione patrimoniale e predispone, sulla base della
stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione
deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al
comma 491, nonche' di tutti i costi e gli oneri necessari
per il completamento della liquidazione di detti patrimoni,
individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per
la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del
collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla
societa' trasferitaria e il presidente e' scelto dal
Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo
del compenso per i periti e' determinato dal Ministero
dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al
comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti. Il valore
stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento stesso, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto
previsto al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la societa'
trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli
attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e
debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei
creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso
rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni
dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il
proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni
ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi
compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua
ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista
dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilita'
finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di
cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito
conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria
centrale per conto dello Stato, intestato alla societa'
trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno
finanziario, come individuato ai sensi del comma 490,
l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto
conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema
bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili
relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la societa'
trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi
e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in
liquidazione coatta amministrativa e le societa' di cui al
comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito
applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica
relative a tali processi o alle eventuali transazioni non
possono comunque superare, per ciascuna vertenza
comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio,
l'ammontare di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei patrimoni
trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato
alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato
di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore
importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze e la residua quota del 30 per cento e' di
competenza della societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle
societa' non interamente controllate, direttamente o
indirettamente da EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i
commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro
funzioni e la funzione di commissario liquidatore e'
assunta dalla societa' trasferitaria. Il trasferimento
delle funzioni e' disciplinato dalle vigenti norme in
materia di liquidazione coatta amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si
applicano, in quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE
Spa in liquidazione.
497. Il Ministero dell'economia e delle finanze
stabilisce con uno o piu' decreti i criteri e le modalita'
di attuazione dei commi da 488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a norma
dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n.
273, nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni, e i commissari
straordinari nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al
medesimo organo commissariale, se del caso con composizione
collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure che si
trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai
commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi
generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le
massime sinergie organizzative e conseguenti economie
gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di
commissario puo' essere attribuito a studi professionali
associati o a societa' tra professionisti, in conformita' a
quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai
sensi del comma 498 non puo' superare la meta' del numero
dei commissari in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con
i professionisti la cui opera si rende necessaria
nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi
a carico dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri per la determinazione e la liquidazione dei
compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle
procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' delle modifiche e
degli adattamenti suggeriti dalla diversita' delle
procedure.
501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e'
determinato nella misura spettante in relazione al numero
delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento.
502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. La facolta' prevista dall'articolo 97 del
decreto legislativo n. 270 e' esercitata dal Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2
del presente decreto. Nel caso di concordato con
assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la
chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma
11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se,
al momento della chiusura della procedura, il commissario
straordinario e' costituito parte civile nel processo
penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se e'
scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di
procedura penale».
503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al
fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per
incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di
diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo
settore della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al
comma 503, alla data di entrata in vigore della presente
legge, gli organismi di amministrazione della SOGESID Spa
sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e
un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro
delle infrastrutture.
505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui
all' articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58e 61, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si
applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, di
cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12e 64
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di
personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie
politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione
di cui alla presente legge. Il presente comma non si
applica agli organi costituzionali.
506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto
nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per
la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e
alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica
l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata
e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione
degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge,
una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a
5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle
dotazioni delle unita' previsionali di base iscritte nel
bilancio dello Stato, anche con riferimento alle
autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente,
con esclusione del comparto della radiodiffusione
televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria
2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche
(categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore
della protezione civile, del Fondo ordinario delle
universita' statali, degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri
trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione
dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria,
delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle
erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in
conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore
della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento
dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate,
dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di
ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti
territoriali e delle acquisizioni di attivita' finanziarie.
Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le
dotazioni iscritte nelle unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare,
per un importo complessivo di 40 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su
proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di
ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere
disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo
periodo, anche interessando diverse unita' previsionali
relative alle suddette categorie con invarianza degli
effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della
pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilita'
di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare
risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per le conseguenze di carattere
finanziario.
508. Il Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' comunicare
all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti
aggiuntivi delle dotazioni delle unita' previsionali di
parte corrente del proprio stato di previsione, fatta
eccezione per le spese obbligatorie e per quelle
predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo,
per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi
fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione
integrativa, del personale dirigente e non dirigente che
abbia contribuito direttamente al conseguimento degli
obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi
di spesa.
509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono
ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo
pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4
milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno
2009.
510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in
attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13
maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti
dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
ai sensi del comma 177-bisdell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del
presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.
512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente:
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti
contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale
carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono,
inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro,
all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione
delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo
ammontare».
513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al
comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e
2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono
autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni
per un contingente complessivo di personale non superiore a
2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316
agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da
ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n.
260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a
decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalita' previste
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2006, n. 49.
514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili
del fuoco.
515.
516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il
consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della
guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all' articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi
dei relativi reclutamenti.
517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'
articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008.
518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'
articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili,
di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di
spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla
ripartizione delle predette assunzioni, si provvede
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del
fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione
a domanda del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
cui al presente comma, e prioritariamente del personale di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in
servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione
delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente
comma, la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al
personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'
abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui
al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli
enti di ricerca, e' costituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito
fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori,
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di
ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione
di cui al comma 519, nonche' all'assunzione dei vincitori
di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519
trovano applicazione anche nei confronti del personale di
cui all' articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti
dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a
carico del fondo previsto dall' articolo 1, comma 251,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il
restante personale quanto disposto dall' articolo 1, comma
249, della stessa legge n. 266 del 2005.
522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza
nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato
ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga
all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500
allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo
onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6
febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
al presente comma si applica anche alle assunzioni del
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.
524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali procede a bandire il
corso- concorso per l'accesso in carriera dei segretari
comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni
normative. Il corso-concorso, fermo restando per il resto
quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove
mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi
presso uno o piu' comuni. Durante il corso e' prevista una
verifica volta ad accertare l'apprendimento.
525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli
dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria di cui alla tabellaAallegata al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla
tabellaFallegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.
146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti
anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli
agenti ed assistenti della predetta tabellaF, mediante
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di
polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6
della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal
servizio nel limite di 500 unita' e comunque, entro un
limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero
nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per
effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del
predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli
ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di
cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia
sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette
assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della
relativa graduatoria e le modalita' abbreviate del corso di
formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono
altresi' procedere, per l'anno 2008, nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente,
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in
rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una
stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
formazione.
527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma
523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale
a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni
di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse
secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
prorogati ai sensi dell' articolo 1, comma 243, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30
settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel limite
dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle
procedure di conversione di cui al presente comma i
contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31
dicembre 2007.
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche
amministrazioni indicate al comma 523, che procedono
all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti
ed alle condizioni previsti dal comma 1-bisdell'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal
comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative
prove selettive riservano una quota del 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno
raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i
quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti
alle ordinarie attivita' di servizio.
530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita'
di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota
parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento
di specifici programmi di assunzione del personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata
alle agenzie fiscali. Le modalita' di reclutamento del
personale dell'amministrazione economico-finanziaria,
incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche
in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni,
sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2005, n. 248.
531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
 


a) dopo le parole: «attivita' di controllo fiscale,»
sono inserite le seguenti: «dei risparmi di spesa
conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta,»;
b) dopo le parole: «di tali risorse» sono inserite le
seguenti: «, per l'amministrazione economica e per quella
finanziaria in relazione a quelle di rispettiva
competenza,»;
c) le parole: «con effetto dall'anno 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono
determinate ogni anno in misura tale da destinare alle
medesime finalita' un livello di risorse non superiore a
quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento».
532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' al
personale delle agenzie fiscali».
533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007.
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi
del personale appartenente a Poste italiane Spa.
535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2007».
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all' articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
537. All' articolo 1, comma 103, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dall'anno 2010».
538. Con effetto dall'anno 2007, all' articolo 1, comma
187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
539. I commi 228e 229 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
540. All' articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
«h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile;
h-quinquies) del personale di magistratura della
giustizia amministrativa».
541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio
2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei
propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli
di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione
dei dati personali e' autorizzato ad incrementare la
propria dotazione organica in misura non superiore al 25
per cento della consistenza attualmente prevista
dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della
dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente
legge.
543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri
compiti istituzionali, puo' proporre una graduale
ridefinizione della propria dotazione organica in misura
non superiore al 25 per cento della consistenza attuale,
mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa
dall' articolo 1, commi 65e 66, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del
bilancio statale. La delibera dell'Autorita' recante la
proposta motivata di cui al periodo precedente e'
sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per
l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la
delibera diventa esecutiva.
544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai
nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare
riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso
e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno
delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e' autorizzato:
a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di
personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei
concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di
ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise
e Sicilia;
b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al
conseguente adeguamento delle competenze economiche, del
personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei
relativi percorsi di riqualificazione.
545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere
dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni
di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e di 5
milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).
546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste
per il biennio 2006-2007 dall' articolo 1, comma 183, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio
statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di
euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
547. In sede di definizione delle linee generali di
indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio
2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al
comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo
biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo
comma 546.
548. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La procedura di certificazione dei contratti
collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i
contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini
dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio
dei Ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una
sola volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate
esigenze istruttorie dei comitati di settore o del
Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a
fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette
giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione
dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine
assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle
parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole
contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso
dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al
comitato di settore entro tre giorni dalla predetta
sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione
del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati
di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41,
comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma
3 del presente articolo».
549. Le risorse previste dall' articolo 1, comma 184,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere
dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di
805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal
primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80
milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la
repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della
difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti
impegni in campo internazionale.
550. Il Fondo unico di amministrazione per il
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi
istituzionali del Ministero dell'interno e' incrementato, a
decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.
551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in
campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 e' autorizzata
la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri
fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale
applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo,
vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e
sui concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di
contrattazione integrativa, un importo non superiore a un
milione di euro annui, viene destinato a garantire il
funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i
dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con modalita' stabilite ai sensi dell'articolo
5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1967, n. 14, e successive modificazioni.
553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 634, a decorrere dall'anno 2007 e' stanziata la somma
di euro 7.000.000 annui per le finalita' di cui
all'articolo 2-octiesdel decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero
della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto
della citata somma.
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive
degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468.
555. Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 219,
220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si
applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle
per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con
esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e
inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e
conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello
svolgimento di attivita' operative o addestrative,
riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma
la vigente disciplina in materia prevista dai contratti
collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di
accordi sindacali.
556. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale
tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato
di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si
avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero
dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati
concernenti il personale dipendente.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a).
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando
il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre
anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito
in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera
f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai
sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilita' collettiva
alla data del 29 settembre 2006 puo' essere inquadrato a
domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti
delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di
cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale
a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste
dal comma 1-bisdell'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive
riservano una quota non inferiore al 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica,
per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla
data del 29 settembre 2006.
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno
2006 le regole del patto di stabilita' interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
563. Il personale, gia' appartenente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in
esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e
ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad
esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito
nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del
Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio
2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche
in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al
verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli
degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su
dichiarazione dei relativi enti e' riconosciuta l'eventuale
professionalita' acquisita con l'assegnazione della
qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di
spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse
finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di
spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche
fiscali.
564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4,
e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice, annualmente destinata con delibera di
Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade,
puo' essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto
nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme
flessibili di lavoro».
565. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto
nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, in data 28 settembre
2006, ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'
articolo 1, commi 98e 107, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e, per l'anno 2006, dall' articolo 1, comma 198, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si
considerano anche le spese per il personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera a), le spese di personale sono considerate al
netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati
relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di
personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo
determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca
finanziati ai sensi dell'articolo 12-bisdel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla
lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle
regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla
medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale
dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del
31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla
medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con
rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme
di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione
delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della
spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel
rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), e'
verificata la possibilita' di trasformare le posizioni di
lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di
lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le
regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla
presente lettera possono nella loro autonomia far
riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di
cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle
disposizioni recate dall' articolo 1, commi 189, 191e 194,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere
coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi
di riduzione della spesa complessiva di personale e di
rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge per gli enti del Servizio sanitario
nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'
articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e dall' articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate
nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera
a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli
previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario
nazionale dall' articolo 1, commi 98e 107, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'
articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti. In caso contrario la regione e'
considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato
l'equilibrio economico. Nelle procedure di reclutamento
della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della
presente legge, il servizio prestato nelle forme previste
dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che
bandisce il concorso e' valutato ai sensi degli articoli
27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di
sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione
di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti
zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei
limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e
del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal
CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al
terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di
assunzione si provvede prioritariamente alla
stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio
da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua
tale requisito in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che
sia stato in servizio per almeno tre anni anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge, ed accertati i
requisiti specifici professionali e generali di idoneita'.
Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000,
n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 3, e' rideterminato, a decorrere dall'anno
2008, in euro 35.300.000. Il Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali,
definisce con apposito programma annuale le attivita' da
svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione
agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di
euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione
collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del personale delle aree funzionali in
servizio presso il Ministero degli affari esteri in
relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e
connessi al supporto delle missioni umanitarie, di
stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla
legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto
2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e
l'amministrazione degli interventi
568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno
provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di
cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto
del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni
di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all'estero.
569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e' abrogato.
570.
571.
572. Per le finalita' di cui al comma 571, e'
autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un
numero corrispondente di unita' di personale, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve
essere previsto almeno il 50 per cento di unita' gia' in
possesso di esperienza e capacita' operativa nella materia
giuslavoristica.
574.
575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento
nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della
legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 30 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
576. Per il personale non contrattualizzato di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo
previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di
determinazione ivi disciplinato, e' corrisposto per l'anno
2007 nella misura del 70 per cento, con riferimento al
personale con retribuzioni complessivamente superiori a
53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi,
con applicazione nell'anno 2008 nella misura piena
dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base
retributiva cui applicarlo.
577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi
dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge,
sulla base dei medesimi principi e modalita'. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo del presente comma trova applicazione anche nei
confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, nonche' del personale di cui all'articolo
65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, in relazione ai
trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso
che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia
nonche' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in
aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi
pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E'
fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data
di entrata in vigore della presente legge.
579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi
sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro
o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma
585 dovra' derivare una riduzione di spesa non inferiore a
3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni
2008 e seguenti.
587.
588.
589.
590.
591.
592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «legge 28
febbraio 1986, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «; gli
effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie
pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata
in vigore della presente legge».
593
594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle
regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono
essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a
qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute
dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di
rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di
uffici o di strutture comunque denominate per la promozione
economica, commerciale, turistica.
595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti
nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra
pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno
viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo
complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato
nel medesimo anno.".
- Si riporta il testo vigente dei commi da 16-ter a
16-octies dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti):
"Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure
relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013
1. - 16-bis. Omissis
16-ter. Per le finalita' dell'articolo 1, comma 484,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1º
luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di
cui al comma 16-octies, nonche' di quelli posti in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo
9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, alla societa' Fintecna o societa' da essa
interamente controllata, i rapporti in corso, le cause
pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti
in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni
costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal
residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data
del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati
estinti.
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i
pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la
gestione del relativo contenzioso configurano attivita'
escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante
allo Stato per il trasferimento e' fissato sulla base delle
modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il corrispettivo
previsto dal presente comma e' versato entro il 31 ottobre
2010 all'entrata del bilancio dello Stato.
16-sexies. La societa' trasferitaria procede alla
liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e puo'
continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello
Stato, nei processi nei quali essa e' costituita alla data
del trasferimento. Nell'ambito della liquidazione del
patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia
e delle finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo
del trasferimento e' costituito dalla proprieta' di beni
immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare
e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa
con le societa' di cui al comma 16-ter. Con separato atto,
da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono regolati i
rapporti tra le parti interessate.
16-septies. Al termine della liquidazione del
patrimonio trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi
del comma 16-sexies, e' determinato l'eventuale maggiore
importo risultante dalla differenza tra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e
il corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo e'
ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma
493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la
Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l.
e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la societa'
Fintecna o societa' da essa interamente controllata ne
assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni
lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde
delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione,
il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio
dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
con apposito decreto, determina il compenso spettante alla
societa' liquidatrice, a valere sulle risorse della
liquidazione.
Omissis."
Comma 1099:

Il testo vigente del comma 16-octies dell'articolo 41
del citato decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'
riportato nelle Note al comma 1098.

Comma 1103:

- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 12
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12 Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle
banche
1. - 4. Omissis
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti
finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni
prevista dal codice civile, inclusi gli strumenti di debito
chirografario di secondo livello di cui all'articolo
12-bis."
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 91
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 91 Restituzioni e riparti
1. Omissis
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741
del codice civile e dall'articolo 111 della legge
fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai
sensi del comma 1:
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri crediti chirografari:
1) la parte dei depositi di persone fisiche,
microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al
rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo
96-bis.1, commi 3 e 4;
2) i medesimi depositi indicati al numero 1),
effettuati presso succursali extracomunitarie di banche
aventi sede legale in Italia;
b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti
indicati alla lettera a):
1) i depositi protetti;
2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei
depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli
obblighi dei depositanti protetti;
c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri
crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i
crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi
presso la banca.
c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi e di eventuali altri importi
dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario
di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono
soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con
preferenza rispetto ai crediti subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non
subordinati della societa'.
Omissis.".

Comma 1105:
Il testo dell'articolo 12-bis del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 e' stato introdotto dal comma
1103 della presente legge.
Comma 1106:


- Si riporta il testo vigente dell'articolo 210 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
"Art. 210 Camera arbitrale, albo degli arbitri ed
elenco dei segretari
1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
di seguito camera arbitrale.
2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta
dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il
codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli
adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento
del collegio arbitrale.
3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e
il consiglio arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri,
e' nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare
competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e
l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati dei requisiti di
onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al suo
interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata
quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal
provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
all'Autorita' stessa. Il Presidente e i consiglieri sono
soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal
comma 10.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera
arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con
personale fornito dall'ANAC.
6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione
dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti
pubblici e li trasmette all'Autorita' e alla cabina di
regia di cui all'articolo 212.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono
essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera
arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali
abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori
e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di
cassazione;
b) tecnici in possesso del diploma di laurea in
ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della
professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;
c) professori universitari di ruolo nelle materie
giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. La Camera arbitrale cura, altresi', in sezione
separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina
dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti
all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e
comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con
relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.
9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e
c),nonche' al comma 8 del presente articolo, sono
rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e
nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum
e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.
10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco
dei periti ha validita' triennale e puo' essere nuovamente
conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6
novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza,
e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non
possono espletare incarichi professionali in favore delle
parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso
l'incarico di arbitro di parte.
11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui
all'articolo 815 del codice di procedura civile.
12. Per le ipotesi di cui all'articolo 209, comma 8, la
Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei
segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti
all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in
materia giuridica o economica o equipollenti e, ove
necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle
pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in
ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri
relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei
soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine
tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei
suddetti costi.
13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli
arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende
dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei
periti."



Il citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 recante
"Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267.
Comma 1108:

- Si riporta il testo vigente dei commi 343 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005:
"1.343. Per indennizzare i risparmiatori che,
investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di
frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto
non altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere
dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato."
"1.344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi
anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno
in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della
Repubblica argentina."
"1.345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti
correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti
all'interno del sistema bancario nonche' del comparto
assicurativo e finanziario, definiti con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso
regolamento sono altresi' definite le modalita' di
rilevazione dei predetti conti e rapporti."
"1.345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' destinata al finanziamento della carta
acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini
residenti che versano in condizione di maggior disagio
economico."
"1.345-ter. Gli importi degli assegni circolari non
riscossi entro il termine di prescrizione del relativo
diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di
ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al
Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo
di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di
prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo
di diritto del richiedente l'emissione dell'assegno
circolare non riscosso alla restituzione del relativo
importo."
"1.345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei
contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il
termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti
al fondo di cui al comma 343 entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di
prescrizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
in materia di forme pensionistiche complementari."
"1.345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei
buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro
il termine di prescrizione del relativo diritto sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro
il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui al comma
343 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui
scade il termine di prescrizione."
"1.345-sexies. In caso di omessa comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini
prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter,
345-quatere 345-quinquies, si applica la sanzione
amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma
1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo.
La sanzione e' ridotta della meta' se gli importi sono
comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine.
In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai
commi 345, 345-ter, 345-quatere 345-quinquies, si applica
la sanzione amministrativa nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi
da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei
citati importi, si applica la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471
del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato."
"1.345-septies. Il Ministero dell'economia e delle
finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi
legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e
i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quatere
345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza,
che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto."
"1.345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi
della condizione di cui al primo periodo del comma
345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345,
gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e
provvedono al relativo versamento, entro il termine di cui
al medesimo regolamento, anche con riferimento agli importi
per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del
diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1°
gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 345, 345-tere 345-quater,
nonche' del relativo regolamento di attuazione, gli importi
ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e
delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali
violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del
comma 345-sexies."
"1.345-novies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le
procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e
344, i limiti dell'indennizzo, le priorita' per
l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma
343 e' affidata al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro.".
Il decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238 recante
"Regolamento recante norme per la gestione speciale del
Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni
derivanti dalle insolvenze pregresse" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 21 luglio 1998, n. 168.
Comma 1109:

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle Note al comma 183.
Comma 1112:


- Si riporta il testo degli articoli 34 e 36 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), come modificato dal presente comma e dal comma
1116 della presente legge:
"Art. 34. Istituzione di parchi e aree di reperimento.
1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison,
Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio;
f-bis) Matese;
f-ter) Portofino, comprendente la gia' istituita area
protetta marina di Portofino.
2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del
Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la
regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla
istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese
(Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se
gia' costituito, di altro parco nazionale per il quale non
si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
2-bis. E' istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed
Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le
aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta
del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8
settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del
Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2
luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa
preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La
copertura delle spese obbligatorie e' assicurata a valere
sulle corrispondenti risorse rese disponibili a
legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali
territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente
provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi
nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi
conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in
particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le
amministrazioni dello Stato nonche' le regioni e, sentiti
le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure
di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione
dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco,
fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla
presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di
gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in
conformita' ai principi di cui all'articolo 9.
4. Il primo programma verifica ed eventualmente
modifica la delimitazione effettuata dal Ministro
dell'ambiente ai sensi del comma 3.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti
parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni della presente legge.
6. Il primo programma, tenuto conto delle
disponibilita' finanziarie esistenti, considera come
prioritarie aree di reperimento le seguenti:
a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti
Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del
Marguareis);
l) Alta Murgia;
l-bis) Costa teatina.
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni,
puo' emanare opportune misure di salvaguardia.
8. Qualora il primo programma non venga adottato entro
il termine previsto dall'articolo 4, comma 6,
all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano
confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico
facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari
esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le
regioni e le province autonome interessate, promuove
l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di
realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di
gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese
e gli atti possono riguardare altresi' l'istituzione di
aree naturali protette di particolare pregio naturalistico
e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le
disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per
le regioni e gli enti locali interessati.
10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai
commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992
e 1993.
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai
commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi
a decorrere dal 1993."
"Art. 36. Aree marine di reperimento.
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui
all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o
riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo
di Leuca;
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei
cetacei»;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;
ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo;
ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti
rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire
anche separatamente.
2. La Consulta per la difesa del mare (54) puo',
comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di
particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o
riserve marine.".
Comma 1114:


- Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa
del mare):
"Art.32. Per l'onere derivante dall'attuazione degli
articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982- 1985,
la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile secondo quote che saranno determinate in
sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire
500 milioni."
Comma 1116:

Il testo modificato del comma 1 dell'articolo 34 della
citata legge n. 394 del 1991 e' riportato nelle Note al
comma 1112.
Comma 1118:

- Si riporta il testo vigente del comma 43
dell'articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995:
"Art. 1
1. - 42. Omissis
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
Omissis."
Comma 1119:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra):
"Art. 19 Messa all'asta delle quote
1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della
quantita' di quote determinata con decisione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo
2, della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal
regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo
di responsabile per il collocamento di cui al regolamento
sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei
Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010,
n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A
seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, e successive modificazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche
contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi'
come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui
cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire
l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e
finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti
dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e
all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del
Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e
delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e
ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire
tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi
del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunita';
d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza
energetica e delle tecnologie pulite nei settori
disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema
per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41;
i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della
citata legge n. 394 del 1991:
"4. Programma triennale per le aree naturali protette.
1. Il programma triennale per le aree naturali
protette, di seguito denominato «programma», sulla base
delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2,
dei dati della Carta della natura e delle disponibilita'
finanziarie previste dalla legge dello Stato:
a) specifica i territori che formano oggetto del
sistema delle aree naturali protette di interesse
internazionale, nazionale e regionale quali individuate
nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali,
operando la necessaria delimitazione dei confini;
b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree
naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di
quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima
delle aree stesse;
c) definisce il riparto delle disponibilita'
finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio
finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale
per l'esercizio di attivita' agricole compatibili, condotte
con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi
tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il
recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico
degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;
d) prevede contributi in conto capitale per le
attivita' nelle aree naturali protette istituite dalle
regioni con proprie risorse, nonche' per progetti delle
regioni relativi all'istituzione di dette aree;
e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono
uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di
gestione delle aree protette nell'attuazione del programma
per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti
relativi alla informazione ed alla educazione ambientale
delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di
unitarieta' delle aree da proteggere.
2. Il programma e' redatto anche sulla base delle
indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre
1982, n. 979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la
creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette
di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane,
prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro
istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle
disponibilita' esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di
cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente
promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti
locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati
nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela
dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305.
L'osservanza dei predetti criteri e' condizione per la
concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere
presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato
stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte
del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunita'
montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree
naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali
protette esistenti possono essere altresi' presentate al
Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle
associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero
da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la
proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i
successivi sei mesi. Il programma e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma
ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente con la
stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma
triennale, il programma stesso finalizza non meno di meta'
delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve
regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da
ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per
le finalita' compatibili con la presente legge ed in
particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed e'
predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e
tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici
nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato
nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma e'
autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente
di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il
1992 per l'avvio delle attivita' connesse alla
predisposizione della Carta della natura nonche' per
attivita' di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per
la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12,
per le iniziative per la promozione economica e sociale di
cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e
indennizzi di cui all'articolo 15, nonche' per interventi
connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi
interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la
valorizzazione e fruibilita' delle aree, e' autorizzata la
spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi
per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.".
Comma 1120:


- Si riporta il testo vigente del comma 31-ter
dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. - 31-bis. Omissis
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Consulta nazionale per il servizio civile
universale
1. - 4. Omissis
5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il
servizio civile universale, e comunque per un periodo non
superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale
per il servizio civile nominata in base alla previgente
normativa.".
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 4
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa
1- 2. Omissis
2-bis. Fino al 31 gennaio 2019, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 8. Disposizioni in materia di garanzie funzionali
e di tutela, anche processuale, del personale e delle
strutture dei servizi di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di
procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono
inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di
informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della
legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e
della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
2. Fino al 31 gennaio 2021:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
condotte previste dalla legge come reato per le quali non
e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e
414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo'
essere attribuita anche al personale delle Forze armate,
che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del
2007, al concorso alla tutela delle strutture e del
personale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la
sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere
utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui
all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007,
dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione
della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497,
comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita'
giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o
dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale
identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o
per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre
in ogni stato o grado di procedimento con identita' di
copertura.
Omissis.".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'articolo 5
del citato decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come
modificato dal presente comma e dal comma 1133 della
presente legge:
"Art. 5 Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di
cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e
successive modificazioni e integrazioni
1. Al fine di consentire il completamento delle
attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti
alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione
straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella
regione Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2018 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. - 4. Omissis
5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di
emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita'
e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di
continuita' nella gestione delle medesime emergenze
ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31
dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2018, le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine
continuano a produrre effetti i provvedimenti
rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle
ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato
di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e'
autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle
attivita' di cui al presente comma, di personale, anche
gia' operante, nel limite organico previsto dall'articolo
1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento
economico e le procedure operative della struttura
commissariale. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la
copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la
struttura commissariale di cui all'articolo 11
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3891 del 4 agosto 2010."
Comma 1121:
- Si riporta il testo vigente del comma 340
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
"Art. 1 - Comma 340
340. Al fine di consentire la definizione dei progetti
avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la
partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma
1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla
scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto
comma, e' autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte
dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di
perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi
(91) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove
sono stati assegnati con decreto del Ministro della
giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo
autorizzato a norma del presente comma e' riconosciuto il
diritto all'attribuzione della borsa di studio per
l'importo e con le modalita' di cui all'articolo 9 del
citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre
2015."
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
21-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132:
"Art. 21-quater. Misure per la riqualificazione del
personale dell'amministrazione giudiziaria
1. - 4. Omissis
5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno
2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del
fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di
bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui
pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo."
Comma 1122:

- Si riporta il testo del comma 4-quater dell'articolo
17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati
1. - 4-ter. Omissis
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2018.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-ter del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
"Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito)
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse
di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione."
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga
delle missioni internazionali delle forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
1. - 4. Omissis
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 31 dicembre 2018 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 (Proroga di
termini), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali.
1. Omissis
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2018, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 41-bis
del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 41-bis Misure per l'accelerazione dei pagamenti a
favore delle imprese
1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni
assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno
2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei
pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2018, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle rispettive contabilita' speciali, come individuate
nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2013.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17
della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della
Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005
tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della
cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di
contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera
e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al
Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura
penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad
incidere sulla liberta' personale), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17. (Norme transitorie)
1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel
corso di procedimenti penali anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta
dell'autorita' giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di
polizia alla banca dati nazionale del DNA entro il 31
dicembre 2018.
Omissis."
Il testo vigente del comma 9-bis dell'articolo 66 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
riportato nelle Note al comma 287.
- Si riporta il testo del comma 368 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 - Comma 368
368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» e'
sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresi' prorogate,
fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del
personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e la
graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del
fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6
novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che e'
prorogata fino al 31 dicembre 2018."
Comma 1123:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 20, nono
comma, e 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati):
"Art. 20
1. - 8. Omissis
Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo
giorno antecedente quello della votazione, mette a
disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei
moduli con cui possono essere depositati le liste, le
dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi
precedenti."
"Art. 18-bis. 1. La dichiarazione di presentazione
delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel
collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati
della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio
plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e
da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio
plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso
in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di
tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare
candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali
della circoscrizione, a pena di inammissibilita'. In caso
di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 4
della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema
di elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali):
"Art. 3. Delega al Governo per la determinazione dei
collegi uninominali e dei collegi plurinominali
1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo
e' delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
decreto legislativo per la determinazione dei collegi
uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di
ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
come sostituita dalla presente legge, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni
del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei
deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono
costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali
come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi
uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre
circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente
legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero
proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, come riportati dalla piu' recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di
statistica;
b) con esclusione della circoscrizione Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, in ciascuna delle altre
circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti
collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi
uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali
costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di
ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun
collegio plurinominale, sulla base della popolazione
residente calcolata ai sensi della lettera a), sia
assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del
numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un
ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e
non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente
risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali
e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;
al Molise e' assegnato un seggio da attribuire con metodo
proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
Ciascun collegio uninominale della circoscrizione e'
compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata
e' costituito un unico collegio plurinominale comprensivo
di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di
ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media
della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali
e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non
oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella
formazione dei collegi plurinominali sono garantite la
coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio,
tenendo altresi' conto delle unita' amministrative su cui
insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di
norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti
economico-sociale e delle caratteristiche
storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i
collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al
presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi
previsti per la determinazione dei collegi plurinominali,
nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi
uninominali e' pari a quello previsto dal citato decreto
legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi
uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove
possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal
medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;
e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei
collegi uninominali e' costituito in modo da favorire
l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano
espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Il Governo e' delegato a determinare, con il
medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi
uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione
del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna
regione, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto
Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio
nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono
costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della
regione Molise e' costituito in un unico collegio
uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono
ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva
popolazione determinata sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, come
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna
delle restanti regioni sono costituiti collegi
plurinominali formati dall'aggregazione di collegi
uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali
costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno
di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio
plurinominale, sulla base della popolazione residente
calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un
numero di seggi determinato dalla somma del numero dei
collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore
numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non
superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti
minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali e'
assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.
Ciascun collegio uninominale della regione e' compreso in
un collegio plurinominale;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di
ciascun collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media
della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali
e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non
oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella
formazione dei collegi plurinominali sono garantite la
coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di
norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti
economico-sociale e delle caratteristiche
storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di
ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso
comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i
collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al
presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi;
e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi
uninominali e' costituito in modo da favorire l'accesso
alla rappresentanza dei candidati che siano espressione
della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo
26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Ai fini della predisposizione dello schema del
decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si
avvale di una commissione composta dal presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e
da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la
commissione e' chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1
e 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che
si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia
conforme al parere parlamentare, il Governo,
contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve
inviare alle Camere una relazione contenente adeguata
motivazione.
5. In caso di mancata espressione del parere di cui al
comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo puo'
comunque essere emanato.
6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la
composizione della commissione nominata ai sensi del comma
3. La commissione, in relazione alle risultanze del
censimento generale della popolazione, formula indicazioni
per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi
plurinominali, secondo i criteri di cui al presente
articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei
collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo
presenta un disegno di legge alle Camere.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali,
sono definite le modalita' per consentire in via
sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle
sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle
candidature e delle liste in occasione di consultazioni
elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma
digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo
schema del decreto e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di
quarantacinque giorni."
"Art. 4. Elezioni trasparenti
1. In apposita sezione del sito internet del Ministero
dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro
dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei
contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo
politico organizzato che ha presentato le liste sono
pubblicati in maniera facilmente accessibile:
a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del
soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai
sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza,
depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge;
c) il programma elettorale con il nome e cognome della
persona indicata come capo della forza politica, depositato
ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono
pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun
partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste
di candidati presentate per ciascun collegio.".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica):
"Art. 9. (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera
c); legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art.
4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1).
-
1. Omissis
2. La presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con
l'indicazione dei candidati della lista nei collegi
uninominali compresi nel collegio plurinominale, e'
disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo
18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Omissis."
Comma 1125:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli
anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,
l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici
ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
Omissis.".

Comma 1126:

Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 recante
"Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in
materia finanziaria e contabile" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 3 dicembre 1997, n. 282.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 59 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali)
1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da
parte del Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed
i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia
sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e
della correttezza nell'applicazione delle norme, con
particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i
miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'."
Comma 1127:
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.
148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, come modificato dal comma 39 e dal
presente comma, e' riportato nelle Note al comma 39.
Comma 1129:

Il testo vigente del comma 425 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note al
comma 845.
- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"Comma 9
9. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuita'
dell'azione amministrativa, ai dipendenti
dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le
Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della
terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a
tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di
concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo
nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del
quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a
titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione
di una specifica disciplina contrattuale, il relativo
trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare
le relative funzioni, nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di
organico previste per le strutture interessate."
Comma 1130:
Il citato decreto legislativo n. 90 del 2016 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2016, n. 125.
Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante
"Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e
il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in
attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1°
giugno 2016, n. 127.
La legge 4 agosto 2016, n. 163 recante "Modifiche alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto
della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15
della legge 24 dicembre 2012, n. 243" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 25 agosto 2016, n. 198.
- Si riporta il testo vigente del comma 188
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento
delle strutture e degli applicativi informatici per la
tenuta delle scritture contabili indispensabili per il
completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui
agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi
2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo
15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni
di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019."
Comma 1131:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
344 (Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale
dei Ministeri ed altre categorie):
"Art. 12. Prestazioni straordinarie.
Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione
di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il
mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983,
particolareggiati progetti finalizzati al raggiungimento di
ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione
ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da
definire con le modalita' previste dall'art. 3, punto 6),
della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente
alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica
dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro proponente.
Con accordi decentrati, ai sensi dell'art. 14 della
legge quadro, sara' data attuazione al progetto anche in
relazione ad eventuali articolazioni interne
dell'amministrazione proponente.
Resta fermo quanto disposto dal primo comma del
precedente art. 9 in materia di revisione della disciplina
contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n.
422/77.
Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di
lavro straordinario per gli uffici di diretta
collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o
dei Ministri, di cui all'articolo 19 della legge 15
novembre 1973, n. 734. Sono fatte salve, altresi', le
attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi
particolari e per attivita' imprevedibili causate da
calamita' o da eventi naturali.
La spesa derivante dal presente articolo e dal
precedente art. 11 sara' contenuta nell'ambito del fondo di
cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385."
Il testo del comma 3 dell'articolo 17 della citata
legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle Note al comma 58.
Comma 1132:

- Si riporta il testo dei commi 101, 102, 103 e 109
dell'articolo 1 della citata legge n. 124 del 2017, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1. - 100. Omissis
101. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e
successive modificazioni, o di concessione, laddove
prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti
hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma
100 del presente articolo entro trecentosessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che
sono in regolare sospensione dell'attivita' sulla base
della disciplina regionale, con l'evidenza della data di
cessazione della sospensione medesima.
102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di
cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli
impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello
sviluppo economico, alla regione competente,
all'amministrazione competente al rilascio del titolo
autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di
distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in
relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della
circolazione stradale, in una delle fattispecie di
incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni
regionali e meglio precisate, ai soli fini della
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai commi 112 e 113 del presente articolo,
ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di
incompatibilita', si impegnano al loro adeguamento, da
completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla
conclusione dei lavori di adeguamento il titolare
dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' relativa alla compatibilita'
dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di
cui al precedente periodo puo' essere corredata da deroga
formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge dall'amministrazione competente
sulla base della specifica disciplina regionale. In
alternativa alla predetta dichiarazione puo' essere resa
perizia giurata di tecnico abilitato.
103. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti
ricada nelle fattispecie di incompatibilita' di cui al
comma 102 e il titolare non si impegni a procedere al
relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa
l'attivita' di vendita di carburanti entro quindici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e
provvede allo smantellamento dell'impianto.
Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la
decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo
allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento
dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione e
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per
territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza
di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i
relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento
degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
104. - 108. Omissis
109. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o
della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto
della dichiarazione ricade nelle fattispecie di
incompatibilita' di cui al comma 102 e non abbia provveduto
alla cessazione dell'attivita' di vendita dei carburanti
entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dello sviluppo economico
irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa
del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per
ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista
per la cessazione dell'attivita' di vendita, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura
immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi
della sanzione amministrativa di cui al presente comma
spettano al comune competente per territorio per la quota
del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A
decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima
quota e' acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il
Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di
polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello
sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli
impianti per i quali e' stata disposta la cessazione
immediata, anche a seguito della conseguente revoca della
licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o
frodi fiscali.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 43 del
citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 43. Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni
1. - 11. Omissis
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base
dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore
economico del sistema integrato delle comunicazioni
adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo,
hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto
valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono, prima del 31 dicembre 2018, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di
giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Servizi energetici ed altre misure per
promuovere l'efficienza energetica
1. - 10. Omissis
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi
dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il
2014, e' prorogata la durata degli incentivi sino al 31
dicembre 2018, a fronte di progetti definiti dallo stesso
proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera
stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi
di energia in misura complessivamente equivalente alla
soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati
entro il 31 dicembre 2018 e rispondano a criteri di:
collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti
energeticamente efficienti installati nel medesimo sito
industriale; efficientamento energetico di impianti
collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti
diversi, avviati nella medesima data; risanamento
ambientale nei siti di interesse nazionale di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; salvaguardia dell'occupazione.
Omissis."
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
11 dicembre 2012, n. 224 (Modifica all'articolo 1 della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina
dell'attivita' di autoriparazione), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 Requisiti tecnico-professionali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano i programmi e le modalita' di
svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima
legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, previa definizione di livelli minimi comuni,
mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in
conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre
1978, n. 845.
1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi
regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa
definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo
stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai
principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
1-ter. Per le imprese di autoriparazione, gia' iscritte
nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali
teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del
presente articolo consente l'immediata abilitazione del
responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non
posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7,
comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un
anno dell'attivita' di autoriparazione, come operaio
qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel
settore nell'arco degli ultimi cinque anni."
"Art. 3 Norme transitorie
1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o
nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle
attivita' di meccanica e motoristica sia a quella di
elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate
di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di
meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1
della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall'articolo
1 della presente legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o
nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle
attivita' di meccanica e motoristica o a quella di
elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge, possono
proseguire le rispettive attivita' per i dieci anni
successivi alla medesima data. Entro tale termine, le
persone preposte alla gestione tecnica delle predette
imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e
c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122
del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso
professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,
limitatamente alle discipline relative all'abilitazione
professionale non posseduta. In mancanza di cio', decorso
il medesimo termine, il soggetto non puo' essere preposto
alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo
10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano
altresi' ai fini della regolarizzazione delle imprese gia'
iscritte, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane e abilitate per una o piu' attivita' di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5
febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, che intendano
conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre
attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3.
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona
preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare
dell'impresa, abbia gia' compiuto cinquantacinque anni alla
data di entrata in vigore della presente legge, essa puo'
proseguire l'attivita' fino al compimento dell'eta'
prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per
il conseguimento della pensione di vecchiaia.
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di
attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano
ad applicarsi i programmi e le modalita' di svolgimento dei
corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data
di entrata in vigore della presente legge."
Comma 1133:

Il testo del comma 5 dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note al
comma 1120.
Comma 1134:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in
materia di energia
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le
imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi
i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani
e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che
trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi'
tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto
intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i
produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti
dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis.".
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1°
ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti
urbani del territorio della regione Campania di cui al
comma 4 dell'articolo 188-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006,
il termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo
2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
3-bis. Fino alla data del subentro nella gestione del
servizio da parte del concessionario individuato con le
procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31
dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalita'
elettronica dei registri di carico e scarico e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati
nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le
opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli
adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189,
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al
SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e
260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1°
aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina
degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da
parte del concessionario individuato con le procedure di
cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre
2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte
del 50 per cento.
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, D.Lgs. n. 152
del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di
individuare, nell'ambito degli enti o imprese che
effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli
23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di
soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del
D.Lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono
comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a
decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152
del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013,
recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2013.
7. All'articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
e all'ottimizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono
adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei
relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non
intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'
comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano
dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone
ed innovazioni di processo che consentano la delega della
gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al
presente comma, e ad assicurare la modifica, la
sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici,
anche con riferimento ai dispositivi periferici per la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione
dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa' interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di
tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi.".
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni
e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il
31 dicembre 2014; tale data puo' essere differita, per non
oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare se cio' si renda
necessario al fine di rendere operative le semplificazioni
e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le
operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica
di conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti
anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7,
e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi
dalla data di costituzione della commissione di collaudo e,
per quanto riguarda l'operativita' del sistema, entro
sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta
operativita'. La commissione di collaudo si compone di tre
membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per
l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori
universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle
prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si
provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni,
dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui
al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali
intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al
comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex
service management s.p.a. e il relativo piano
economico-finanziario sono modificati in coerenza con il
comma 4-bis dell'articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152 del
2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai
contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi
del predetto comma 4-bis.
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,
come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito alla
data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al
presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, anche avvalendosi della societa' Consip Spa, per
lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di
convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, avvia
le procedure per l'affidamento della concessione del
servizio nel rispetto dei criteri e delle modalita' di
selezione disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme
dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di
economicita', semplificazione, interoperabilita' tra
sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico.
All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla
data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al
presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,
previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori
alla predetta data. In ogni caso, all'attuale
concessionaria del SISTRI e' corrisposta, a titolo di
anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei
costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a
seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni
di euro per l'anno 2016 nonche' nel limite massimo di 10
milioni di euro annui, in ragione dell'effettivo
espletamento del servizio svolto nel corso degli anni 2017
e 2018. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione
provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti
di bilancio.
10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI
senza soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla
base dell'attivita' di audit dei costi, eseguita da una
societa' specializzata terza, e della conseguente
valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del
SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
comunque non oltre il trenta per cento dei costi della
produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla
concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, al netto di
quanto gia' versato dal Ministero sino alla predetta data,
per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento e'
subordinato alla prestazione di fideiussione che viene
svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'
di cui al comma 8. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare procede, previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse
riassegnate nello stato di previsione del Ministero
medesimo, al netto di quanto gia' versato. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo
260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle
violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di
informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al
comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI e' obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30
settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e'
obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di
piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco
temporale.
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs.
n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "(nuovo produttore)".
12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti
di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I
produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di
cui al comma 1, lettera a),".
12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito
dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:".
12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il
seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.".
13. E' abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011,
e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di vigilanza
e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di
Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre
ai soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di
vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le
associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, senza compensi o indennizzi per i partecipanti
ne' altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve
alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102. Il tavolo tecnico di monitoraggio e
concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni
sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si
esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato
e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16,
comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287.".
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale
e delle strutture del Corpo forestale dello Stato
nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di
conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico
illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della
legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare
l'efficienza delle operazioni inerenti la loro
tracciabilita', all'articolo 108, comma 8, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole:
"articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e
periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente."
 


Comma 1136:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti
1. Omissis
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e'
prorogata al 31 ottobre 2018. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 31 ottobre 2018.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario
1. - 2 - undecies. Omissis
3. Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di
applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il 31 dicembre 2018, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo
del servizio di taxi e del servizio di noleggio con
conducente o, comunque, non rispondenti ai principi
ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto
decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per
l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle
regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei
titoli autorizzativi.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):
"Art. 7-bis. Sospensione dell'efficacia di disposizioni
in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non
di linea
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina
dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di
trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da
effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal
quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli
enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'
sospesa fino al 31 marzo 2010."
Comma 1137:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
4 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2015, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015):
"Art. 4 Proroga gestione commissariale Galleria
Pavoncelli
1. In considerazione del permanere di gravi condizioni
di emergenza connesse alla vulnerabilita' sismica della
"Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31
dicembre 2017.
Omissis."

Comma 1138:

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
"Art. 1 Disposizioni urgenti per sbloccare gli
interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e
Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per
sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale
1. L'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. e' nominato, per la durata di due anni (9)
dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario
per la realizzazione delle opere relative alla tratta
ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. L'incarico e' rinnovabile con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto
anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla
rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario di cui al
primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Omissis.".
Comma 1139:
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49 Commissario ad acta
1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto
del Ministro delle attivita' produttive 21 febbraio 2003,
cessa alla data del 31 dicembre 2018.
2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2018, il
commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze,
provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e
rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo
le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la
relazione conclusiva dell'attivita' svolta.
3. L'onere per il compenso a saldo e per il
funzionamento della struttura di supporto del Commissario
ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni
dal 2012 al 2018, grava sulle disponibilita' della
contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di cui
all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289."

Comma 1140:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 7,
comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
(Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Documento unico di circolazione e di
proprieta'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la carta di
circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute
nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del
Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni
mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III,
sezione I, del codice civile.
Omissis."
"Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2019.".
Comma 1141:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 27-bis
del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 27-bis (Procedura per ristorare i soggetti
danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro
la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla
procedura transattiva, nonche' ai loro aventi causa nel
caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, e'
riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di
denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di
euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue
infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e
nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da
vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e' subordinato
alla verifica del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla
verifica della ricevibilita' dell'istanza. La liquidazione
degli importi e' effettuata entro il 31 dicembre 2018, in
base al criterio della gravita' dell'infermita' derivatane
agli aventi diritto e, in caso di pari entita', secondo
l'ordine del disagio economico, accertato con le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei
limiti della disponibilita' annuale di bilancio.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 15 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. Omissis
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2019,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
Omissis."
Comma 1142:

- Si riporta il testo vigente degli articoli 83, comma
3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):
"Art. 83 Ambito di applicazione della documentazione
antimafia
1. - 3. Omissis.
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre
prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune, a
prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che
usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a
5.000 euro."
"Art. 91 Informazione antimafia
1. Omissis
1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali
che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro
valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei per un importo superiore a 5.000 euro.
Omissis."
Comma 1143:

- Si riporta il testo del comma 8-quinquies
dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
1. - 8 - quater Omissis
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2018, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 165 dell'articolo 1
della citata legge n. 107 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il
completamento degli interventi di messa in sicurezza degli
edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80,
comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, con le delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo
programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di
approvazione del secondo programma stralcio, come
rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21
febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari, previa
rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015,
l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per
la realizzazione di altri interventi finalizzati alla
sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel
rispetto del limite complessivo del finanziamento gia'
autorizzato. Le modalita' della rendicontazione sono rese
note attraverso il sito web istituzionale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
mancata rendicontazione nel termine indicato preclude
l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella
disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al primo periodo del presente comma. Le
somme, gia' disponibili o che si rendano disponibili a
seguito dei definanziamenti, relative a interventi non
avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi
giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la
societa' Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal
CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in
favore di interventi compresi nella programmazione delle
medesime regioni i cui territori sono oggetto dei
definanziamenti, secondo modalita' individuate dallo stesso
Comitato entro il 30 settembre 2018. Al fine di garantire
la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n.
32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento
finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge
12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del
20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per
le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli
enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta
giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge per quelli
presentati precedentemente. Gli enti beneficiari
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il
30 aprile 2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le
risorse oggetto di revoca, gia' disponibili o che si
rendano disponibili, sono destinate dal CIPE alle medesime
finalita' di edilizia scolastica in favore di interventi
compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo
modalita' individuate dal medesimo Comitato. Le erogazioni
sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti secondo modalita' operative da definire a stato
di avanzamento dei lavori."
Comma 1144:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11
della legge 27 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Disposizioni relative agli ex lettori di
lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL
1. Omissis
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la
definizione di contratti integrativi di sede, a livello di
singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al
comma l a titolo di cofinanziamento, a copertura dei
relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro
il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti
integrativi.
Omissis."

Comma 1145:

- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3
dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 269 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326:
"Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni)
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Omissis
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
(Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):
"Art. 1. Interventi per lo sviluppo economico delle
aree depresse del territorio nazionale
1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative
dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse del territorio nazionale, in linea con i
principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti
dall'Unione europea, il Ministro del tesoro e' autorizzato
a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con
istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico
dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del
CIPE. Per le medesime finalita', fermo restando quanto
previsto da specifiche disposizioni, sono altresi' versate
allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi
di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli
interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del
1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilita'
destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la
realizzazione di interventi nelle aree depresse del
territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli
esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle
risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e' destinata alla
copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei
programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla
legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalita'
previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle
medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per
ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e' destinata, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui
finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Una
ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire
cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al
2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, e' destinata
alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui
all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive
modificazioni, che possono essere assunti direttamente
dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi
dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo
criteri, modalita' e limiti stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
54 della citata legge n. 488 del 1999:
"54. Ulteriori finanziamenti.
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i
limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati.
Omissis."
Comma 1146:

Il testo del comma 1 dell'articolo 19 del citato
decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note al
comma 653.
Comma 1147:
- Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 - Comma 40
40. Per gli anni 2017 e 2018, la misura del canone di
abbonamento alla televisione per uso privato di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari complessivamente
all'importo di euro 90 per ciascuno dei due anni.".
Comma 1148:

- Si riporta il testo vigente del comma 5-ter
dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001:
"Art. 35 Reclutamento del personale
1. - 5 - bis. Omissis
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 2 e 6-quater
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni
1. Omissis
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2018.
3. - 6 - ter. Omissis
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2
dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo
temporaneo del contingente di personale in servizio presso
il Dipartimento della funzione pubblica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo
articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2018.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni
1. - 4. Omissis
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2018.
Omissis."
Il testo del comma 227 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle Note al comma 983.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 1
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
1. Omissis
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste
dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2018
e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018.
3. Omissis
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre
2018.
Omissis."
Il testo del comma 365 dell'articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note al comma 668.
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1. - 14. Omissis
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2018 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Omissis."
Il testo del comma 9 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note al
comma 567.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 22 del
citato decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. - 7. Omissis
8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal
presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio
2019.
Omissis.".
Comma 1149:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 46
della citata legge n. 247 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 46 Esame di Stato
1. - 2. Omissis
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova
scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie:
ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto
penale, diritto processuale civile, diritto processuale
penale; nonche' di altre due materie, scelte
preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto
internazionale privato diritto tributario, diritto
ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
Omissis."
Comma 1150:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (Misure
urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte
di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari,
nonche' per la giustizia amministrativa), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7. Disposizioni sul processo amministrativo
telematico
1. - 3. Omissis
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio
2019 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in
primo o in secondo grado, con modalita' telematiche deve
essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e
degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformita'
al relativo deposito telematico.
Omissis."
Comma 1151:

Il testo del comma 5-octies dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle Note al
comma 123.
Comma 1152:
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del citato
decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17-bis. Sospensione di termini in materia di
sanita'
1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al
decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 non si applicano,
per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a
condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di
riorganizzazione della rete ospedaliera il parere
favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del
citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al
decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015.".
Comma 1153:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1836
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1836 Fondo casa
1. Omissis
2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di
ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della
quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente
articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1
affluiscono ad apposita contabilita' speciale aperta presso
la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che puo'
essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura
di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041. In caso di escussione della
garanzia il Ministero della difesa e' autorizzato a
esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del
dipendente.
Omissis."
Comma 1154:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183), come modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Libro Unico del Lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del
lavoro e' tenuto, in modalita' telematica, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Omissis."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 della
legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di
contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8. Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro
agricolo di qualita'
1. Omissis
2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del
lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al
settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a
partire dal mese di gennaio 2019, non comporta modifiche al
vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali
previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema
degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori
agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del
servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando
le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14,
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I dati
contenuti nel libro unico del lavoro in modalita'
telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico
documento per gli adempimenti in materia previdenziale e
contributiva, sono resi accessibili a tutte le
amministrazioni interessate."
Comma 1155:

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
Comma 1156:

- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' costituita una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi
d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o
associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di
valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare
disponibile. Per le stesse finalita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda
prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo puo' essere motivata dal trasferimento dei
predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E'
abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per
gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,
per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il
venti per cento del piano di impiego di cui al precedente
periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali e altri immobili
appartenenti al demanio dello Stato, utilizzati dagli
stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri
immobili di proprieta' dei medesimi enti di cui sia
completato il processo di valorizzazione
edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di
valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Gli
immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della
difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente
comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima
di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'articolo
306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti
sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale
di cui all'articolo 297 dello stesso codice. Le azioni
della societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1
possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito
all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione, a titolo
oneroso, sono regolati i rapporti fra la societa' di
gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo
dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle
risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del
risparmio o delle societa', per il collocamento delle quote
del fondo o delle azioni della societa', nonche' per tutte
le attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni
di cui al presente articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata
alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a
spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero, a
fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e'
riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il
30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare
con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad
esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva integrale riassegnazione allo stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa, in
aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel
medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la
procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, il Ministero
della difesa non puo' alienare la maggioranza delle
predette quote. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio,
sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con
le parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.".
Comma 1158:
- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera - EFIM):
"Art. 5.
1. - 2. Omissis
2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli
impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al
trasferimento di aziende o di societa' previsti dal
programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di
cui all'articolo 3, comma 2, nonche' dal progetto di
ristrutturazione del comparto ferroviario che dovra' avere
i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere
approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2491 del
codice civile:
"c.c. art. 2491. Poteri e doveri particolari dei
liquidatori
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono
chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora
dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti
sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci
risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilita'
di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione
dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare
la ripartizione alla prestazione da parte del socio di
idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente
responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con
la violazione delle disposizioni del comma precedente.".
Comma 1159:
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria):
"6. Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre
2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e
finanziamento di interventi vari.
1. - 6. Omissis
7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per
l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali
provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei
criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni
interessati.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dei commi 117 e 117-bis
dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 116. Omissis
117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1,
lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come
sostituito dal comma 107, lettera h), del presente
articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono
al conseguimento di obiettivi di perequazione e di
solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di
durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo
sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione
dei territori dei comuni appartenenti alle province di
regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con
la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma
di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome assicura
annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di
euro istituendo apposite postazioni nel bilancio
pluriennale.
117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome
di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei
ministri vengono definiti:
a) i criteri di individuazione dei progetti e delle
iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una
quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
b) le modalita' di gestione delle risorse, garantendo
l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma
117;
c) le modalita' di gestione dei progetti approvati e
finanziati nelle annualita' 2010-2011 e 2012 dall'Organismo
di indirizzo e delle relative risorse.
Omissis."
Comma 1160:
Il testo del comma 7 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e'
riportato nelle Note al comma 1159.
Comma 1161:
Il testo del comma 7 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e'
riportato nelle Note al comma 1159.
Comma 1162:

Il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
La Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
La legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo" e' pubblicata nella Gazz. Uff.
3 giugno 2017, n. 127.
- Si riporta il testo vigente del comma 10
dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali):
"Art. 156 (Ruolo organico e personale)
1. - 9. Omissis
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al
controllo della Corte dei conti."
Comma 1163:

- Si riporta il testo del comma 350 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"350. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione
del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della
risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la
sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni
di promozione, monitoraggio e valutazione, e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 2019 e 2020."
Comma 1165:
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13-bis. Disposizioni in materia di concessioni
autostradali
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai
protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016,
rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate
allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e
sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo
del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la
cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi
Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e'
assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione
delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno
durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti
locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di
intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche
avvalersi di societa' in house, esistenti o appositamente
costituite, nel cui capitale non figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono
prevedere che eventuali debiti delle societa'
concessionarie uscenti e il valore di subentro delle
concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di
cui al comma 4, la Societa' Autobrennero Spa provvede a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse
accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla
predetta data nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria
italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del
subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai
sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n.
449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
cui al periodo precedente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
per le finalita' di cui al citato articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al
comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del
bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno,
l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024 e comunque fino a concorrenza del valore di
concessione, che non potra' essere complessivamente
inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del
valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono
in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato
per la realizzazione dell'infrastruttura.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i
concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al
comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre
2018. I medesimi concessionari mantengono tutti gli
obblighi previsti a legislazione vigente.
5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi."
Comma 1167:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-bis del
citato decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18:
"Art. 1-bis. Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei
dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del
gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso
dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della
formazione professionale per la gestione delle bonifiche,
la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017.
All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente
importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24
milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata
istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per
essere destinata al finanziamento di iniziative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali."
- Si riporta il testo vigente del comma 14
dell'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
"Art. 5. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
1. - 13. Omissis
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica
dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la concessione di
contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del
Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo
32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo
annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dall'anno 2005.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 32-bis del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di
interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli
connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far
fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti
locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005,
un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine
e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003
e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli
interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del Fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro
73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondere
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."
Comma 1168:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-bis del
citato decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18:
"Art. 1-bis. Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei
dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del
gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso
dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della
formazione professionale per la gestione delle bonifiche,
la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017.
All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente
importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24
milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata
istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per
essere destinata al finanziamento di iniziative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali."
Comma 1178:
- Si riporta il testo vigente del comma 1063
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1.1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera,
costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'
altresi' attribuita, per l'anno 2007, una dotazione
finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale
competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 56-bis del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
"Art. 56-bis Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo
per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolo-saccarifera, e' rifinanziata per
l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio."
Comma 1179:

- Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49 Disposizioni urgenti in materia di riordino di
societa'
1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del
settore delle infrastrutture attraverso la programmazione,
la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata
delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale,
ANAS S.p.A. sviluppa le opportune sinergie con il gruppo
Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e
convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro, un
incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per
cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno
il 10 per cento nel 2018.
2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle
partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero
dell'economia e delle finanze in ambiti industriali
omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea, alla societa' Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. le azioni della societa' ANAS S.p.A.
mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.
L'aumento di capitale e' realizzato per un importo
corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A.
risultante da una situazione patrimoniale approvata dal
Consiglio di amministrazione della societa' e riferita ad
una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento.
Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano
gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonche'
l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le
operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS
S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti
da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' subordinato
alle seguenti condizioni:
a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020
tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui
risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio
ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi 7 e 8,
rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il
perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti
proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in
sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2,
restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati.
5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi
deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di
ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul
capitale della societa' e' oggetto di preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma
4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo
periodo dopo le parole: "successive modifiche" le parole:
"dello statuto o" sono soppresse e il comma 6 del medesimo
articolo 7 e' abrogato.
7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni 2017, 2018 e
2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a
definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o
transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie
con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di
riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano
i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le
modalita' ivi previste, previa valutazione della
convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
Societa' stessa.
7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica in
via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza
della procedura adottata da ANAS per la definizione degli
accordi bonari e/o delle transazioni di cui al comma 1. Le
modalita' di svolgimento della verifica preventiva sono
definite in apposita convenzione stipulata tra Anas S.p.A.
e Autorita' nazionale anticorruzione nella quale e'
individuata anche la documentazione oggetto di verifica.
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con
le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27
giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno
risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle
predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di
euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute in
perenzione, alle finalita' di cui al comma 7. Il CIPE
individua le risorse annuali effettivamente disponibili in
relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da
destinare alle predette finalita', nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica.
9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.
10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, il comma 5 e' abrogato.
11. Al fine di favorire l'attuazione del presente
articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal
trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento
della spesa previste dalla legislazione vigente a carico
dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo
restando, finche' l'ANAS risulti compresa nel suddetto
elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai
risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme,
da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
12. Nelle more del perfezionamento del contratto di
programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la
societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse
complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima
legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di
interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15%delle
medesime risorse, a svolgere attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale. Le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo devono essere
distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020
e le relative spese sostenute devono essere rendicontate
secondo le modalita' previste per il "Fondo Unico ANAS",
come definite dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Nell'ambito delle attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale, la societa'
ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica
dell'idoneita' statica e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e
strutture similari.
12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "ad
integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per
gli interventi di completamento dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni
adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente"
sono sostituite dalle seguenti: "ad integrazione delle
risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto
di programma ANAS Spa 2016-2020"."
Comma 1181:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
citato decreto legislativo n. 59 del 2010:
"Art. 16 Selezione tra diversi candidati
1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli
autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di
servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsita'
delle risorse naturali o delle capacita' tecniche
disponibili, le autorita' competenti applicano una
procedura di selezione tra i candidati potenziali ed
assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle
forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le
stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione
le autorita' competenti possono tenere conto di
considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica
sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori
dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente,
della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri
motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto
comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e rilasciato
per una durata limitata e non puo' essere rinnovato
automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al
prestatore uscente o ad altre persone, ancorche'
giustificati da particolari legami con il primo."
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3):
"8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul
potere sostitutivo
1. - 5. Omissis
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112."
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
70 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010:
"Art. 70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche
1. - 4. Omissis
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del
presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni
basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il
rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze
previste, anche alle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino
all'applicazione di tali disposizioni transitorie."
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2018, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2018, in 55.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE S.p.a. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.300 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2018, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali si puo' esercitare la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2018, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Protezione sociale per particolari categorie », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunita' », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2018, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2018, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2018, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale del Corpo della guardia di finanza.

Note all'art. 3:
Comma 3:

- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
6 del citato decreto-legge n. 269 del 2003:
"Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni)
1. - 8. Omissis
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo
Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita' produttive, nel rispetto della disciplina
dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato, individuare le
tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche,
controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
Omissis."
Comma 4:

- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
11-quinquies del citato decreto-legge n. 35 del 2005:
"Art. 11-quinquies. Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana
1. - 3. Omissis
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
Omissis."
Comma 5:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 28
e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio."
"Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio
di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto
capitale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente,
un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa di parte corrente eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un
«fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del
bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate."
"Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
"Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento."
Comma 6:

Il testo vigente dell'articolo 26 della citata legge n.
196 del 2009, e' riportato nelle Note all'art. 3, comma 5.
Comma 7:
Il testo vigente dell'articolo 28 della citata legge n.
196 del 2009, e' riportato nelle Note all'art. 3, comma 5.
Comma 8:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale)
1. - 2. Omissis
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
Omissis."
Comma 12:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
9 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
"Art. 9
1. - 3. Omissis
4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.
Omissis."
Comma 13:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 937, comma
1, e 803 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 937 Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
Omissis."
"Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria."
Comma 14:
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"1. Costituzione di unita' tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici.
1. - 6. Omissis
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
Omissis."
Comma 15:
- Si riporta il testo vigente del comma 23
dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica
1. - 22. Omissis
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis."
 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2018, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Note all'art. 4:
Comma 2:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
"1. 1. La Societa' di promozione industriale (SPI),
previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni."
 
Art. 5
Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Note all'art. 5:
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149
recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
recante "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre
2015, n. 221, S.O.
 
Art. 6
Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.
 
Art. 7

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2018, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 7:
Comma 2:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni
(Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal
Ministero degli affari esteri):
"5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto
del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato."
 
Art. 8

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
 
Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2018, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2018, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
11. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con l'ANAS S.p.A. e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Note all'art. 9:

Comma 3:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446 . . . . . . . . . . . . . . . . L.
400.000.000
» 1452 . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000
» 1459 . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000.000
» 1469 . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella."
Comma 4:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 61 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali):
"Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli
enti locali
1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario
spettante alle province e' ridotto di un importo pari al
gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta
sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60,
ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio
nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999,
rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La
dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999,
inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito
annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal
Ministero delle finanze, per singola provincia, e
comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei
dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai
predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni
definitive della dotazione del predetto fondo, per singola
provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di
bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
operare i conguagli e a determinare in via definitiva
l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario
spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un importo
pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta
erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della
dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di
ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai
dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30
giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
il 1999 tra le singole province in misura percentualmente
corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di
esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni
del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati
definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al
presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per
insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in
riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al
singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La
riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di
parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
riferimento alle province delle regioni a statuto
ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle
disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei
rispettivi statuti."
- Si riporta il testo vigente del comma 11
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Art. 10. Disposizioni in materia di federalismo
fiscale.
1. - 10. Omissis
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggiore o minore derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal
comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate
derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del
presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante
dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di
energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico):
"Art. 8. Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato
1. - 4. Omissis
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI."
Comma 5:
- Si riporta il testo vigente del comma 562
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
"562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222::
"Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo.
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti
sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai
beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.
L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173
milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per
l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004."
- Si riporta il testo vigente del comma 106
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
"2. 106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in
base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle
seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203»;
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall'attuazione della presente legge» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo».
Comma 6:
Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.
Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante
"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio
2011, n. 109.
Comma 7:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, comma
2-ter, e 14.-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998:
"Art. 5 (Permesso di soggiorno)
1. - 2- bis. Omissis
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari
Omissis."
"Art. 14-bis. (Fondo rimpatri)
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un
Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero
di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno."
Comma 8:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-ter del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998:
"Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito)
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse
di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione."
Comma 10:
- Si riporta il testo vigente del comma 31-ter
dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti
1. - 31-bis. Omissis
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
"Art. 10 Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali
1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
 
Art. 10
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 11
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, e' fissato in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2018, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Note all'art. 11:
Comma 2:

Il testo dell'articolo 803 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note all'art.
3.
Il testo del comma 1 dell'articolo 937 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note
all'art. 3, comma 13.
Comma 5:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del
regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle
Capitanerie di porto):
"Art. 2. E' abrogato il R. decreto 22 gennaio 1920. Il
presente decreto avra' vigore dal 1° luglio 1933."
Comma 6:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 61-bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti le
spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che
in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio
successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si
applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui
che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente
decreto, devono essere eliminati alla chiusura
dell'esercizio.".
 
Art. 12
Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 64;
2) Marina n. 33;
3) Aeronautica n. 78;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 26;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 98;
2) Marina n. 20;
3) Aeronautica n. 25;
4) Carabinieri n. 70.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2018, come segue:
1) Esercito n. 280;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica n. 242;
4) Carabinieri n. 110.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2018, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 355;
3) Aeronautica n. 281.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2018, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » ed ai programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2018, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale militare e civile della Difesa.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Note all'art. 12:

Comma 2:

Il testo dell'articolo 803 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note all'art.
3, comma 13.
Il testo del comma 1 dell'articolo 937 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note
all'art. 3, comma 13.
Comma 3:

Il testo dell'articolo 803 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note all'art.
3, comma 13.
Comma 4:

Il testo dell'articolo 803 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note all'art.
3, comma 13.
Comma 5:

Il testo dell'articolo 803 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle Note all'art.
3, comma 13.
Comma 6:
Il testo vigente dell'articolo 61-bis del citato regio
decreto n. 2440 del 1923 e' riportato nelle Note all'art.
11, comma 6.
Comma 8:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 613 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 613 Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai
bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa."
 
Art. 13

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2018, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Note all'art. 13:

Comma 2:

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136.
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio):
"Art. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro
1. Omissis
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
dello Stato italiano al Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
Omissis."
Comma 4:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9.
10.
11.
12.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita' e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare
l'attuazione delle politiche promozionali di competenza
nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci
ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007
sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
21.
22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.»
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui
all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al
trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere
alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i
rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e
normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies
del codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui
all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, l'onere per il compenso del delegato e'
detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo
26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l)
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del
bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la
nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31
dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del
personale in mobilita' sono trasferite le risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del
trattamento economico al personale medesimo, nei cui
confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.".
Il testo dell'articolo 23-quater del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'Art. 1 -
comma 94, e' riportato nelle Note al medesimo comma 94
dell'art. 1.
Comma 5:

La legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante
"Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.
Comma 6:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della
legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni
alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127,
nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica):
"Art. 4. Telelavoro.
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine,
possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo).
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
"Art. 3. Progetti di telelavoro
1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente,
l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base
delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali
generali o equiparati, individua gli obiettivi
raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro,
destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base
di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in
telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni."
Il testo vigente dell'articolo 15 della citata legge n.
241 del 1990, e successive modificazioni e' riportato nelle
Note al comma 750 dell'art. 1.
 
Art. 14

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2018, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni per le operazioni e per i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico ». A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
 
Art. 15
Stato di previsione del Ministero della salute

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
 
Art. 16
Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 852.369.824.700, in euro 863.051.856.949 e in euro 858.813.863.933 in termini di competenza, nonche' in euro 869.319.293.055, in euro 868.799.918.196 e in euro 862.752.273.175 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020.
 
Art. 17
Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2018-2020, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 18
Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2018, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operativita' delle amministrazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2017, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
17. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
19. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2018.
20. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2018-2020 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
24. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere ad eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2018, tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2017. L'utilizzazione delle risorse e' subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
26. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.
27. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
28. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».
29. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
30. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2018 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
34. Relativamente alle gestioni contabili oggetto di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria ai sensi dell'articolo 44ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dei versamenti operati da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonche' dall'Unione europea in favore delle strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, sono riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al fine di mantenere l'operativita' delle stesse.
35. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
36. Le somme iscritte in conto residui nel capitolo 6633 del programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo » della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente in materia. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
37. L'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata e' destinato, nell'esercizio 2017, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Note all'art. 18:
Comma 5:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto
di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le
modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie
relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva
e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.
Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie
attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto
di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore. (231)
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo
1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate):
"Art. 2. Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate."
Comma 7:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748."
Comma 8:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
Il Capo I della citata legge n. 59 del 1997 comprende
gli articoli da 1 a 10.
Comma 9:
Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.
Comma 10:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
"Art. 70. (Disposizioni in materia di asili nido)
1. - 4. Omissis
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Omissis."
Comma 11:
- Si riporta il testo vigente del comma 197
dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 196-ter. Omissis
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
Omissis."
Comma 12:

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
14 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. Omissis
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
Omissis."
Comma 13:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
30 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. - 3. Omissis
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
Omissis."
Comma 14:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni:
"Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. Omissis.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
Omissis."
Comma 15:
- Si riporta il testo vigente del comma 40
dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 e successive modificazioni:
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1. - 39. Omissis
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Omissis."
Comma 16:
- Si riporta il testo vigente dei commi 281 e 282
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
successive modificazioni (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005):
"Art. 1
1. - 280. Omissis
281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE.
Omissis."
Comma 17:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 101 del 2013:
"Art. 10 Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione
1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la
politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di
assicurare il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e
rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,
sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di
seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione
sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
titolari di programmi e delle relative autorita' di
gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini
della predisposizione di proposte di programmazione
economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e
nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti
ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo
sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le
attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le
amministrazioni statali e regionali competenti,
informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di
accelerazione degli interventi necessari ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei
rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi
alla fase di definizione delle politiche di sviluppo
regionale e di verifica della loro realizzazione,
predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in
materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri
di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo
delle risorse per la politica di coesione;
f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare
l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso
il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi
strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e
9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti
dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti
il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi
operativi e degli interventi della politica di coesione,
anche attraverso specifiche attivita' di valutazione e
verifica, ferme restando le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato;
b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica
alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o
nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione
territoriale sia attraverso apposite iniziative di
formazione del personale delle amministrazioni interessate,
che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di
settore per l'accelerazione e la realizzazione dei
programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici;
b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei
programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
i fondi strutturali;
b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi per la conduzione di specifici
progetti a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi
previste dalla lettera d);
d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi
degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88 del 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
di nomina degli organi di direzione e del collegio dei
revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione
dei regolamenti e degli altri atti generali che
disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica
di 200 unita' di personale e gode di autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi
dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma
di compenso. All'interno del Comitato direttivo
dell'Agenzia e' assicurata una adeguata rappresentanza
delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia assicura lo
svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo
interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il
tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con
contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
direttore generale scelto tra personalita' di comprovata
esperienza nella materia delle politiche di coesione, con
trattamento economico non superiore a quello massimo
previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente
articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente
attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da
esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le
relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali
del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico
complessivo gia' in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino,
sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il
contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in
relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.
Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei
compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti
con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo
decreto sono stabilite le procedure selettive per
l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e,
comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000
annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto
organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero
dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e
comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla
normativa vigente, previa indisponibilita' della medesima
quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro
1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a
950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede
alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
alla naturale scadenza degli stessi incarichi.
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica assicura la continuita'
della gestione amministrativa, nonche' la tempestiva ed
efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine
del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della
programmazione 2014-2020.
10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate
dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate
con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione
di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.
11.
12.
13.
14.
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
interventi speciali, a carattere sperimentale, nonche'
nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale ed il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia
per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di
collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze
e prerogative di legge.".
Comma 18:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 49 Riaccertamento straordinario residui
1. Omissis
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati."
Comma 19:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
46 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni:
"Art. 46 Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica
1. - 5. Omissis
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli
anni 2015-2020 il contributo delle regioni a statuto
ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di
3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per
importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il
predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto
previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale.
Omissis."
Comma 20:
Il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 30 del 2013 e' riportato
nelle Note all'art. 1 - comma 1119.
Comma 21:
- Si riporta il testo vigente del comma 222-quater
dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009, e
successive modificazioni:
"222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio."
Comma 24:
Il testo vigente del comma 197 dell'articolo 2 della
citata legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle Note
all'art. 18 - comma 11.
Comma 25:

Il testo vigente del comma 197 dell'articolo 2 della
citata legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle Note
all'art. 18 - comma 11.
Comma 27:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014:
"Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. Omissis
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE,
contenente informazioni sulle superfici e sui consumi
energetici degli immobili della pubblica amministrazione
centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati
nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del
demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche
nonche' delle misure di cui al comma 10.
Omissis."
Comma 28:
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213.
Comma 29:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 14. Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure
parentali, di nuove modalita' spazio-temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa che permettano,
entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti,
ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita',
garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera.
L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di
misurazione della performance organizzativa e individuale
all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri
sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando
specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
delle misure organizzative adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e
2 del presente articolo e linee guida contenenti regole
inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali».
Comma 31:
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22
giugno 2017, n. 143, S.O.
Il citato decreto legislativo n. 95 del 2017 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2017, n. 143, S.O.
Comma 32:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 44-ter
della citata legge n. 196 del 2009e, e successive
modificazioni:
"Art. 44-ter Progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2,
lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le gestioni operanti su
contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al
regime di contabilita' ordinaria, con contestuale chiusura
delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
funzionari delegati preposti ad operare in regime di
contabilita' ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema
SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalita'
per l'emissione dei titoli di spesa in forma
dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme
giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite. A decorrere dalla data di
riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, gli
introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai
trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito
ai funzionari delegati di contabilita' ordinaria e'
determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello
Stato di cui al periodo precedente.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate
ulteriori gestioni operanti su contabilita' speciali o
conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto
salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente
giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere
riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro
richiesta, limitatamente all'importo necessario
all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente
perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della
predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento
viene data comunicazione al titolare della gestione
contabile.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
definite le modalita' per la soppressione in via definitiva
delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi
alle quali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche
con riferimento alla destinazione delle risorse residue.
4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai
decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge,
i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e
necessita'.
5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di
tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre
anni dall'ultima movimentazione e non siano state
effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le
modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Per le
contabilita' speciali, resta fermo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma
39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui
al comma 1 la disponibilita' di somme di parte corrente non
spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la
legge di bilancio, possono essere individuate le voci di
spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440.
7. Per le contabilita' speciali non oggetto di
soppressione o di riconduzione al regime di contabilita'
ordinaria, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2,
resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter,
lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
8. Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita'
speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il
versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del
bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste
della lettera p) dell'articolo 40, comma 2."
Comma 33-ter:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
"Art. 4. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei
garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato
da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli
enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000».".
 
Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.
 
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