Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2018 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 20 dicembre 2017
Riforma organica del Regolamento del Senato.


Il Senato della Repubblica, il 20 dicembre 2017, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni:
Art. 1

Disposizioni in materia di Gruppi parlamentari

1. Gli articoli 5, 12, 13, 14, 15, 16-bis, 18, 19, 21 e 27 sono cosi' modificati:
a) all'art. 5, il comma 2-quater e' abrogato;
b) all'art. 12, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare»;
c) all'art. 13, e' aggiunto in fine il seguente comma;
«1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.»;
d) all'art. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo.»;
2) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di piu' partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove piu' partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, puo' essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. E' ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purche' corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.»;
4) al comma 6, le parole: «salva la facolta' del Consiglio di Presidenza prevista» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto»;
e) all'art. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del Senato» sono inserite le seguenti: «la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonche'»;
2) al comma 3, sono premesse le seguenti parole: «Salvo il caso previsto all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi gia' costituiti»;
f) all'art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9, l'ultimo periodo e' soppresso;
2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia piu' costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, e' tenuto, a cura del suo Presidente e del suo tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura.»;
g) all'art. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: «Senatori» sono inserite le seguenti: «, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari,»;
2) al comma 2, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «due»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando uno o piu' Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.»;
h) all'art. 19, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «appartenenti ai Gruppi di opposizione»;
i) all'art. 21, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione»;
j) all'art. 27, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al
solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota agli articoli 1, 2, 3 e 4:
- Il testo dell'art. 5 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 5 (Elezione degli altri componenti della
Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta
successiva si procede alla elezione di quattro Vice
Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.
2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore
scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti,
due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti
coloro che ottengono il maggior numero di voti.
2-bis. Al fine di assicurare una piu' adeguata
rappresentativita' del Consiglio di Presidenza, i Gruppi
parlamentari che non siano in esso rappresentati possono
richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.
Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il
numero degli ulteriori Segretari non puo' essere in ogni
caso superiore a due.
2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione
per l'elezione di cui al comma 2-bis. Nella votazione
ciascun Senatore puo' scrivere sulla scheda un solo nome.
Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui
richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza,
ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno
per Gruppo.
2-quater. (Abrogato).
3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire
uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria
scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti
scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi,
con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita'.
Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di
eta'.».
- Il testo dell'art. 12 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio di Presidenza -
Proroga dei poteri). - 1. Il Consiglio di Presidenza,
presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto
di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti
dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento
della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del
Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3
e 4 dell'art. 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su
proposta del Presidente, il Segretario generale del Senato;
approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del
Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale
stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre
questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.
2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 67, partecipano i
Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri
componenti in seno al Consiglio stesso.
2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di
condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di
condotta ai quali i Senatori devono attenersi
nell'esercizio del mandato parlamentare.
3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando
viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della
nuova Assemblea.».
- Il testo dell'art. 13 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 13 (Cessazione dalle cariche del Consiglio di
Presidenza). - 1. I Senatori chiamati a far parte del
Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.
1-bis. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a
far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al
quale appartenevano al momento dell'elezione decadono
dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la
cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza,
ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi
parlamentari.».
- Il testo dell'art. 14 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1.
Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo
parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a
vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono
non entrare a far parte di alcun Gruppo.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore
e' tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo
del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel
corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del
Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla
nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci
Senatori e deve rappresentare un partito o movimento
politico, anche risultante dall'aggregazione di piu'
partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle
elezioni del Senato propri candidati con lo stesso
contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove piu'
partiti o movimenti politici abbiano presentato alle
elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo
contrassegno, con riferimento a tali liste, puo' essere
costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente
tutti i medesimi partiti o movimenti politici. E' ammessa
la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno
dieci Senatori, purche' corrispondenti a singoli partiti o
movimenti politici che si siano presentati alle elezioni
uniti o collegati. I Senatori che non abbiano dichiarato di
voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di
insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle
Regioni di cui all'art. 116, primo comma, della
Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze
linguistiche possono costituire un Gruppo composto da
almeno cinque iscritti.
6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente
costituito si riducano nel corso della legislatura ad un
numero inferiore a dieci, il Gruppo e' dichiarato sciolto e
i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni
dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri
Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salvo quanto
previsto dal comma precedente.».
- Il testo dell'art. 15 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 15 (Convocazione e costituzione dei Gruppi.
Approvazione del regolamento). - 1. Entro sette giorni
dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per
ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che
hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei
Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla
Presidenza del Senato la propria denominazione ed ogni
successiva variazione, nonche' l'elenco dei propri
componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso,
nominato nella seduta convocata ai sensi dei primo comma.
Ogni Gruppo nomina inoltre uno o piu' Vice presidenti
ed uno o piu' Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo
mutamento cosi' come delle variazioni nella composizione
del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla
Presidenza del Senato.
3. Salvo il caso previsto all'art. 14, commi 4,
penultimo periodo, e 5, nuovi Gruppi parlamentari possono
costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti
dall'unione di Gruppi gia' costituiti.
3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione,
l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che
e' trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi
cinque giorni. Il regolamento e' pubblicato nel sito
internet del Senato.
3-ter. Il regolamento indica in ogni caso
nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare
il rendiconto; individua gli organi responsabili della
gestione amministrativa e della contabilita' del Gruppo;
disciplina altresi' le modalita' e i criteri secondo i
quali l'organo responsabile della gestione amministrativa
destina i contributi alle finalita' di cui al comma 2
dell'art. 16.
3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme
di pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione
interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la
pubblicazione e la libera consultazione on line, nel sito
internet del Gruppo, delle informazioni circa
l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente
assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun
posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.».
- Il testo dell'art. 16-bis del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 16-bis (Gestione contabile e finanziaria dei
Gruppi parlamentari). - 1. Ciascun Gruppo approva un
rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo
le modalita' stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante
un apposito regolamento di contabilita' che disciplina le
procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con
riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e
destinati alle finalita' di cui al comma 2 dell'art. 16.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la
correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i
Gruppi si avvalgono di una societa' di revisione legale,
selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad
evidenza pubblica, la quale verifica nel corso
dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al
comma 1.
3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente del Senato,
corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo
che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte
dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della societa' di
revisione di cui al comma 2.
4. Ciascun Gruppo e' tenuto a pubblicare on line, nel
proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato
di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione
della relativa causale, secondo modalita' stabilite con
delibera del Consiglio di Presidenza.
5. Il controllo di conformita' del rendiconto
presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del
Regolamento e' effettuato a cura dei Senatori Questori,
secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di
Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati
sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in
allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese
del Senato di cui all'art. 165.
6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del
bilancio del Senato e' autorizzata dai Senatori Questori,
subordinatamente all'esito positivo del controllo di
conformita' di cui al comma 5.
7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di
Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi
dei commi 5 e 6.
8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro
il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal
diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi
di cui all'art. 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che
il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello
stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento,
entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano
il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa
regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel
caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione
entro il termine fissato, esso decade dal diritto
all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui
all'art. 16. Le decadenze previste nel presente comma sono
accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su
proposta dei Senatori Questori, e comportano altresi'
l'obbligo di restituire, secondo modalita' stabilite dallo
stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del
bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.
9. Con il regolamento di contabilita' di cui al comma
1, il Consiglio di Presidenza approva altresi' la
disciplina del rendiconto da presentare al termine della
legislatura, nonche' in caso di scioglimento di un Gruppo.
10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia piu'
costituito nella legislatura successiva gli eventuali
avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato,
salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e
contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche
il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva,
assuma una denominazione parzialmente diversa da quella
assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i
rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati. Ove il Gruppo
ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo
della precedente legislatura, e' tenuto, a cura del suo
Presidente e del suo tesoriere, ad istituire un idoneo
accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del
Gruppo della precedente legislatura.».
- Il testo dell'art. 18 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 18 (Giunta per il Regolamento). - 1. La Giunta
per il Regolamento e' composta. di dieci Senatori, in modo
che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione
esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed
e' presieduta dallo stesso Presidente del Senato.
2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il
parere della Giunta, puo' integrare con non piu' di due
membri la composizione della Giunta stessa al fine di
assicurarne una piu' adeguata rappresentativita'.
3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni
proposta di modificazione del Regolamento e il parere su
questioni di interpretazione del Regolamento ad essa
sottoposte dal Presidente del Senato.
3-bis. Quando uno o piu' Presidenti di Gruppo la cui
consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei
componenti del Senato sollevino una questione di
interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la
questione alla Giunta.».
- Il testo dell'art. 19 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 19 (Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari). - 1. La Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari e' composta di ventitre' Senatori ed
e' presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i
propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione.
2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a
comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, ne'
dare le dimissioni. Il Presidente del Senato puo'
sostituire un componente della Giunta che non possa per
gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato,
alle sedute della Giunta stessa.
3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata
dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il
Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.
4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme
dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei
Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di
incompatibilita'; riferisce, se richiesta, al Senato sulle
eventuali irregolarita' delle operazioni elettorali che
abbia riscontrato nel corso della verifica.
5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di
autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'art. 68
della Costituzione nonche' di riferire al Senato sugli atti
trasmessi dall'autorita' giudiziaria per l'autorizzazione a
procedere per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione
e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1.
6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto
dal comma 4 e' proposto dalla Giunta per il Regolamento,
sentita la Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari, ed e' adottato dal Senato a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.».
- Il testo dell'art. 21 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 21 (Formazione e rinnovo delle Commissioni
permanenti: designazione da parte dei Gruppi). - 1. Ciascun
Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione,
procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato,
alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole
Commissioni permanenti di cui all'art. 22, in ragione di
uno ogni quattordici iscritti.
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore
a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno
stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere
rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la
ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti
nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei
Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo
che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto
possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti
i Gruppi parlamentari e il rapporto tra maggioranza e
opposizione.
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo e', per
la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella
Commissione con altro Senatore, il quale continua ad
appartenere anche alla Commissione di provenienza. Il
Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione puo'
sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza,
incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del
periodo precedente.
4-bis. (Abrogato).
5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun
Senatore puo' essere assegnato a piu' di una Commissione
permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione
delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il
primo biennio della legislatura ed i loro componenti
possono essere confermati.».
- Il testo dell'art. 22 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le
Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per
ciascuna indicate:
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della pubblica amministrazione;
2ª - Giustizia;
3ª - Affari esteri, emigrazione;
4ª - Difesa;
5ª - Programmazione economica, bilancio;
6ª - Finanze e tesoro;
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport;
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni;
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare;
10ª - Industria, commercio, turismo;
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;
12ª - Igiene e sanita';
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali;
14ª - Politiche dell'Unione europea.».
- Il testo dell'art. 23 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 23 (Commissione Politiche dell'Unione europea). -
1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha
competenza generale sugli aspetti ordinamentali
dell'attivita' e dei provvedimenti dell'Unione europea e
delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi
europei. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie
connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea. La Commissione cura altresi', per
quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento
europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati
negli affari europei dei Parlamenti nazionali degli Stati
dell'Unione.
2. La Commissione ha competenza referente sui disegni
di legge europea e di delegazione europea, nonche' sugli
altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei
casi di cui al comma 3 dell'art. 144, formulare
osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli
schemi di atti normativi del Governo concernenti
l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e
successive modificazioni, o relativi all'attuazione di
norme dell'Unione europea ed in generale su tutti i disegni
di legge che possano comportare problemi rilevanti di
compatibilita' con la normativa dell'Unione europea,
nonche' esaminare gli affari e le relazioni di cui all'art.
142. In particolare, la Commissione esprime il parere
ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in
merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di
cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla
partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla
formazione ed all'attuazione degli atti normativi
comunitari, di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui
le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese
con enti territoriali interni ad altri Stati membri
dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 117, nono comma,
della Costituzione, nonche' al rispetto del principio di
sussidiarieta' nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato
e le Regioni, di cui all'art. 120, secondo comma, della
Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze
che ad essa sono specificamente attribuite dalle
disposizioni del presente Regolamento.».
- Il testo dell'art. 27 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 27 (Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle
Commissioni). - 1. Le Commissioni, nella loro prima seduta,
procedono all'elezione del Presidente, di due Vice
Presidenti e di due Segretari.
2. Per la elezione del Presidente si applicano le
disposizioni dell'art. 4.
3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice
Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della
Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono
eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A
parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. Le
stesse disposizioni si applicano per le elezioni
suppletive.
3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che
entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale
appartenevano al momento dell'elezione decadono
dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la
cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza,
ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi
parlamentari.».
- Il testo dell'art. 28 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 28 (Riunione delle Commissioni nelle diverse
sedi). - Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante
per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede
redigente per l'esame dei disegni di legge da sottoporre
all'Assemblea per la sola votazione degli articoli e la
votazione finale; in sede referente per l'esame di disegni
di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea;
in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge
o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono
inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i
quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento
di interrogazioni, per ascoltare o discutere informative o
comunicazioni del Governo, per acquisire elementi
informativi e per compiere indagini conoscitive.».
- Il testo dell'art. 33 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 33 (Pubblicita' dei lavori delle Commissioni). -
1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un
riassunto dei lavori, nonche', nei casi di sedute in sede
deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal
Regolamento, il resoconto stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione
delle discussioni e delle deliberazioni relative agli
argomenti di cui all'ultimo comma dell'art. 31.
3. (Abrogato).
4. Il Presidente del Senato, su domanda della
Commissione, puo' disporre che la stampa o anche il
pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle
sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente,
la pubblicita' dei lavori e' assicurata anche attraverso
impianti audiovisivi collocati in separati locali, a
disposizione del pubblico e della stampa.».
- Il testo dell'art. 34 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 34 (Assegnazione dei disegni di legge e degli
affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti
di competenza). - 1. Il Presidente del Senato assegna alle
Commissioni permanenti competenti per materia o a
Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli
affari sui quali le Commissioni sono chiamate a
pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne da'
comunicazione al Senato. Puo' inoltre inviare alle
Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato
riguardanti le materie di loro competenza.
1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in
sede deliberante ai sensi dell'art. 35 o in sede redigente
ai sensi dell'art. 36.
2. Un disegno di legge o affare puo' essere assegnato a
piu' Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune.
Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal piu'
anziano di eta' fra i Presidenti delle Commissioni stesse.
3. Il Presidente del Senato assegna alla 14ª
Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti
per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti
previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.
4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa
assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al
Presidente del Senato per le decisioni da adottare.
5. Nel caso in cui piu' Commissioni si ritengano
competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i
Presidenti delle Commissioni interessate.».
- Il testo dell'art. 35 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 35 (Assegnazione alle Commissioni in sede
deliberante). - 1. Fatta eccezione per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di
delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi, nonche' per quelli di
cui all'art. 126-bis e per i disegni di legge rinviati alle
Camere ai sensi dell'art. 74 della Costituzione, per i
quali sono sempre obbligatorie la discussione e la
votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente puo'
assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni
di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni
permanenti che sarebbero competenti a riferire
all'Assemblea, o di Commissioni speciali.
2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il
disegno di legge e' rimesso all'Assemblea se il Governo o
un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei
componenti della Commissione richiedano al Presidente del
Senato, o, a discussione gia' iniziata, al Presidente della
Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e
votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le
modalita' e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109. Il
disegno di legge e' rimesso all'Assemblea anche
nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'art. 40. In caso
di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il
termine per la conclusione dell'esame in Commissione.».
- Il testo dell'art. 36 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 36 (Assegnazione alle Commissioni in sede
redigente). - 1. Salve le eccezioni previste dal primo
comma dell'art. 35, il Presidente puo', dandone
comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle
Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di
legge, riservata all'Assemblea la sola votazione degli
articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di
voto, con le modalita' e nei limiti di cui al comma 2
dell'art. 109.
2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato
dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere
che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione
in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i
criteri informatori a cui la Commissione dovra' attenersi
nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea
delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la
richiesta e' accolta, il disegno di legge viene inserito
nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del
giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.
3. Fino al momento della votazione finale da parte
dell'Assemblea, il disegno di legge e' sottoposto alla
procedura normale di esame e di approvazione qualora ne
facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti
del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o
quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6
dell'art. 40. In caso di riassegnazione del disegno di
legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione
dell'esame in Commissione.».
- Il testo dell'art. 40 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 40 (Pareri obbligatori). - 1. Sono assegnati alla
14ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di
legge di cui all'art. 23, comma 3, deferiti ad altre
Commissioni, nonche' i disegni di legge che disciplinano le
procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla
normativa dell'Unione europea.
2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per
il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni
che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale
o che attengano alla organizzazione della pubblica
amministrazione.
3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione
permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni
che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di
entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini
delle direttive e delle previsioni del programma di
sviluppo economico.
4. Sono assegnati alla 2ª Commissione permanente, per
il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni
che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative.
5. Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere
scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge
che impani nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate
e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente
ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la
insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della
copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'art.
81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti
disposizioni legislative, il disegno di legge e' rimesso
all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia
non si uniformi al suddetto parere.
6. Gli stessi effetti produce il parere scritto
contrario espresso dalla Commissione permanente nelle
ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' il
parere contrario della 14ª Commissione permanente nelle
ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione
competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10,
i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei
termini e con le modalita' stabiliti nell'art. 39 e sono
stampati in allegato alla relazione che la Commissione
competente presenta all'Assemblea. La relazione deve
motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti
pareri.
8. La verifica della idoneita' della copertura
finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al
comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri
recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in
vigore.
9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle
materie indicate dall'art. 117 della Costituzione e in
quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni
adottati con leggi costituzionali, o che riguardino
l'attivita' legislativa o amministrativa delle Regioni,
sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui
all'art. 39, esprima il proprio parere, questo e' allegato
alla relazione che la Commissione competente presenta
all'Assemblea.
10. Ai fini della espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti 5ª e 14ª, tutti i termini stabiliti
nell'art. 39 decorrono dalla data in cui il parere viene
richiesto dalla Commissione competente per materia.
11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª
Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che
prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi
inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per
finalita' difformi da quelle stabilite nella legge di
bilancio, e' facolta' della medesima 5ª Commissione
permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella
materia di cui allo stanziamento di bilancio o
all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato
utilizzo difforme.
12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute
ad inviare alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai
disegni di legge ed agli emendamenti sui quali e' richiesto
il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti,
utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi
inclusa la relazione tecnica di cui al successivo art.
76-bis, comma 3, ove richiesta.».
- Il testo dell'art. 42 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 42 (Procedura delle Commissioni in sede redigente
- Votazione finale del disegno di legge in Assemblea). - 1.
Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede
redigente si applicano le norme dell'art. 41.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 36, la
Commissione discute i singoli articoli sulla base dei
criteri informatori fissati dall'Assemblea.
Sull'ammissibilita' di ordini del giorno o emendamenti che
appaiano contrastanti con i detti criteri decide il
Presidente della Commissione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono
proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle
altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3
dell'art. 43.
4. Dopo l'esame dei singoli articoli la Commissione
nomina un relatore incaricato di redigere la relazione
scritta.
5. In Assemblea hanno facolta' di parlare soltanto il
relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di
legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione
degli articoli e l'approvazione finale. Sono ammesse le
dichiarazioni di voto con le modalita' e nei limiti di cui
al comma 2 dell'art. 109.».
- Il testo dell'art. 43 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 43 (Procedura delle Commissioni in sede
referente). - 1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati
in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale
esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'art. 41, si
svolge una discussione generale di carattere sommario.
2. Alla discussione dei singoli articoli si procede
quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la
Commissione puo' nominare un Comitato, composto in modo da
garantire la partecipazione della minoranza, al quale
affidare la redazione definitiva del testo del disegno di
legge.
3. In Commissione non possono essere decise questioni
pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la
Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con
relazione, all'Assemblea. E' ammesso il semplice rinvio
della discussione, purche' non superi il termine entro il
quale la Commissione deve riferire al Senato.
3-bis. In ogni Commissione permanente i Senatori
appartenenti alla 14ª Commissione hanno il compito di
riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'art.
40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso
tale Commissione.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina
un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La
relazione deve essere presentata nel termine massimo di
dieci giorni dalla data dell'incarico.
5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea
la Commissione puo' nominare una Sottocommissione di non
piu' di sette componenti scelti in modo da garantire la
partecipazione della minoranza.
6. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di
minoranza.
7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di
riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono
integrare oralmente la propria relazione.».
- Il testo dell'art. 46 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 46 (Informazioni e chiarimenti richiesti dalle
Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti
del Governo). - 1. Le Commissioni hanno facolta' di
chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o
chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle
materie di loro competenza. Le informative del Governo, ad
eccezione di quelle previste dall'art. 105, comma 1-bis,
hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta
dei due rami del Parlamento.
2. Le Commissioni possono altresi' chiedere ai
rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto,
in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad
ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal
Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al
fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi gia' in
vigore nelle materie di sua competenza, puo' nominare uno o
piu' relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi,
riferiscano alla Commissione entro il termine loro
assegnato.
3. I rappresentanti del Governo possono intervenire
alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni anche
in sede congiunta dei due rami del Parlamento.».
- Il testo dell'art. 47 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 47 (Acquisizione di elementi informativi su
disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni). - 1.
In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari
ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai
Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e
dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante
l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed
amministratori, siano forniti notizie ed elementi di
carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare
l'informazione sulle questioni in esame.
1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative
ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere
all'audizione del candidato proposto dal Governo.
L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami
del Parlamento.».
- Il testo dell'art. 49 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 49 (Richiesta al CNEL di pareri, di studi e di
indagini - Osservazioni e proposte del CNEL). -
(Abrogato)».
- Il testo dell'art. 53 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 53 (Programma dei lavori). - 1. I lavori del
Senato sono organizzati secondo il metodo della
programmazione per sessioni bimestrali sulla base di
programmi e calendari.
2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali,
nonche' all'attivita' delle Commissioni bicamerali sono
riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i
lavori dell'Assemblea. Per l'attivita' delle Commissioni
bicamerali sono promosse le necessarie intese con il
Presidente della Camera dei deputati.
3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due
mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni
contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i
Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il
Governo, ed e' sottoposto all'approvazione della Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con
la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento
del rappresentante del Governo. Il programma e' redatto
tenendo conto delle priorita' indicate dal Governo e delle
proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonche' da
singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di
ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi
specifici ed adeguati. I disegni di legge, gli atti di
indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da
almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel
programma dei lavori quale argomento immediatamente
successivo a quelli la cui trattazione ha gia' avuto
inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.
4. Il programma, se approvato all'unanimita', diviene
definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto
della comunicazione un Senatore o il rappresentante del
Governo chiedono di discuterne, nella discussione puo'
intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo,
per non piu' di dieci minuti.
5. La procedura prevista nei commi precedenti si
applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali
modifiche al programma dei lavori.
6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente
convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e
speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo,
per stabilire le modalita' ed i tempi dei lavori delle
Commissioni stesse, in coordinamento con l'attivita'
dell'Assemblea.
7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari
stabiliscono procedure e forme di partecipazione che
consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro
orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese
nel programma dei lavori o comunque all'ordine del
giorno.».
- Il testo dell'art. 55 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 55 (Calendario dei lavori). - 1. Al fine di
stabilire le modalita' di applicazione del programma
definitivo, il Presidente predispone un calendario dei
lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il
Governo con un proprio rappresentante.
2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca
il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione
degli argomenti da trattare. Per ogni giorno di seduta
previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola
una sola volta.
3. Il calendario, se adottato all'unanimita', ha
carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In
caso contrario, possono essere avanzate proposte di
modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle proposte
di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di
mano, dopo l'intervento di non piu' di un oratore per
Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario
definitivo e' pubblicato e distribuito.
4. La procedura prevista nei commi precedenti si
applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali
proposte di modifica al calendario.
5. Per la organizzazione della discussione dei singoli
argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il
tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo
altresi' la data entro cui gli argomenti iscritti nel
calendario debbono essere posti in votazione. La Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la
data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e
gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un
terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai
sensi dell'art. 53, comma 3, debbono essere posti in
votazione o svolti.
6. Il calendario puo' essere modificato dal Presidente
del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per
disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono
essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo
considerato dal calendario stesso.
7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, puo'
deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del
Governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni
sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario
argomenti anche non compresi nel programma, purche' non ne
rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso,
di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro
trattazione. Con le stesse modalita' l'Assemblea puo'
invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario.
Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per
alzata di mano dopo l'intervento di non piu' di un oratore
per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.».
- Il testo dell'art. 60 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 60 (Processo verbale e resoconti della seduta). -
1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve
contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando
per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi
hanno partecipato.
2. La seduta comincia con la lettura del processo
verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera
approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa
ha luogo per alzata di mano e non puo' essere richiesta la
verifica del numero legale.
3. Sul processo verbale non e' concessa la parola se
non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure
parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di
voto.
4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che
segrete e' firmato dal Presidente e da due Segretari subito
dopo la sua approvazione. Il Senato puo' ordinare che non
si faccia processo verbale di una seduta segreta.
5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato
il resoconto stenografico.».
- Il testo dell'art. 74 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 74 (Disegni di legge d'iniziativa popolare e
disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali). - 1.
Quando un disegno di legge di iniziativa popolare e'
presentato al Senato, il Presidente, prima di darne
annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo
delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare
la regolarita' della proposta.
2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare
presentati nella precedente legislatura non e' necessaria
la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova
legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e
seguono la procedura normale, salva l'applicabilita', nei
primi sette mesi, delle disposizioni dell'art. 81.
3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame
dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse
assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. E'
consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti
designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.
L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi
dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di
legge e' iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori
dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul
testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare
questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'art.
93, comma 1, secondo periodo.
4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai
disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi
dell'art. 121 della Costituzione. E' consentita l'audizione
di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.».
- Il testo dell'art. 77 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 77 (Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla
relazione orale). - 1. In relazione a un disegno di legge o
in generale ad un affare che deve essere discusso
dall'Assemblea, puo' essere avanzata la richiesta, da parte
di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia
dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per
l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto
conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la
seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato
delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non piu'
di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta
l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da
assicurare il rispetto del termine fissato.
2. Su domanda della Commissione competente, dopo
l'intervento di non piu' di un oratore per ciascun Gruppo
parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza puo'
autorizzare, con votazione per alzata di mano, la
Commissione stessa a riferire oralmente.».
- Il testo dell'art. 78 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 78 (Disegni di legge di conversione di
decreti-legge). - 1. Nel caso previsto dall'art. 77 della
Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il
disegno di legge di conversione di un decreto-legge,
qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano
aggiornati, procede immediatamente alla convocazione
dell'Assemblea perche' questa si riunisca entro cinque
giorni.
2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal
Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, e'
deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso
giorno della presentazione o della trasmissione. Il
Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le
circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno
di legge stesso.
3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea
della presentazione o della trasmissione al Senato del
disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o
dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta
di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza
puo' ammettere la presentazione di proposte di questione
sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di
conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo puo'
presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e
sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione
sulle questioni pregiudiziali e sospensive e' posta
all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla
Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in
calendario. Nella discussione puo' prendere la parola non
piu' di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per
non piu' di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si
pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo
sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive
presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei
disegni di legge di conversione non possono essere proposte
ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.
4. (Abrogato).
5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal
Governo al Senato, e' in ogni caso iscritto all'ordine del
giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la
votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal
deferimento.
6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa
fatti propri debbono essere presentati come tali
all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima
dell'inizio della discussione generale.».
- Il testo dell'art. 89 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 89 (Durata degli interventi). - 1. La durata
degli interventi nella discussione generale non puo'
eccedere i dieci minuti. Il Presidente ha tuttavia
facolta', apprezzate le circostanze, di ampliare tale
termine fino a trenta minuti limitatamente a un oratore per
ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica
altresi' alle repliche dei relatori e del rappresentante
del Governo, salva sempre la facolta' del Presidente,
apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a trenta
minuti.
2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la
durata di qualsiasi altro intervento non puo' eccedere i
dieci minuti.
3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata
degli interventi in Commissione.
4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del
Presidente, dare ai resoconti, perche' siano stampati e
pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi
di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in
Assemblea.».
- Il testo dell'art. 92 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 92 (Richiami al Regolamento, per l'ordine del
giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni).
- 1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o
per la priorita' di una discussione o votazione hanno la
precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere
la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il
proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per
non piu' di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha
tuttavia facolta', valutata l'importanza della questione,
di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo
parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere
su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.».
- Il testo dell'art. 93 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 93 (Questioni pregiudiziale e sospensiva). - 1.
Salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 3, la questione
pregiudiziale, cioe' che un dato argomento non debba
discutersi, e la questione sospensiva, cioe' che la
discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere
proposte da un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare
prima che abbia inizio la discussione.
Il Presidente ha tuttavia facolta' di ammetterle anche
nel corso della discussione qualora la presentazione sia
giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del
dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno
carattere incidentale e la discussione non puo' proseguire
se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.
3. In caso di concorso di piu' proposte di questione
pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un
proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica
discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale puo'
prendere la parola non piu' di un rappresentante per ogni
Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non puo' superare i
dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata
con piu' proposte diversamente motivate, si effettua
un'unica votazione nominale con scrutinio simultaneo.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si
applicano anche per la discussione e la votazione della
questione sospensiva. Ciascun Gruppo parlamentare puo'
presentare non piu' di una proposta di questione
sospensiva. Nel concorso di piu' proposte intese al rinvio
della discussione a date diverse, il Senato e' chiamato a
pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa e'
approvata, sulla durata della sospensione stessa. Ciascun
Gruppo parlamentare puo' presentare non piu' di
un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine
di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di
legge.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non
sono ammesse nei confronti degli articoli e degli
emendamenti.».
- Il testo dell'art. 96 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 96 (Proposta di non passare all'esame degli
articoli). - 1. Prima che abbia inizio l'esame degli
articoli di un disegno di legge, un Senatore per ciascun
Gruppo puo' avanzare la proposta che non si passi a tale
esame.
2. La votazione della proposta ha la precedenza su
quella degli ordini del giorno.».
- Il testo dell'art. 98 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 98 (Richiesta di parere del CNEL). -
(Abrogato).».
- Il testo dell'art. 99 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 99 (Chiusura della discussione generale). - 1.
Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il
Presidente dichiara chiusa la discussione generale e
concede la parola ai relatori ed al rappresentante del
Governo.
2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo
l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente
la parola sull'oggetto in esame per ulteriori
dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali
dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale
puo' partecipare non piu' di un oratore per ciascun Gruppo
parlamentare.
3. Nel caso in cui la discussione generale non sia
stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati,
otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della
discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'e'
opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e
per non piu' di tre minuti, mette ai voti la proposta,
sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.
4. Chiusa la discussione generale in applicazione del
comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli
interventi dei relatori e del rappresentante del Governo,
soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui
iscritti non siano intervenuti nella discussione
generale.».
- Il testo dell'art. 100 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 100 (Esame degli articoli - Presentazione degli
emendamenti). - 1. Esaurita la discussione generale di un
disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del
giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.
2. L'esame degli articoli si effettua con la
trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti
proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal
Governo.
3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere
presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel
termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
4. (Abrogato).
5. Nel corso della seduta e' ammessa la presentazione
di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti
da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti
presentati o siano in correlazione con emendamenti gia'
approvati dall'Assemblea. Il Presidente puo' tuttavia
consentire, quando se ne manifesti l'opportunita', la
presentazione di emendamenti al di fuori dei casi
anzidetti.
6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi
precedenti non si applicano alla presentazione di
emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel
caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della
facolta' di presentare emendamenti senza l'osservanza dei
termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di
tali emendamenti, ne puo' rinviare l'esame al fine di
consentire la presentazione di emendamenti a detti
emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente
correlati.
7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o
diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena
presentati, anche alla 5ª Commissione permanente perche'
esprima il proprio parere. Il parere puo' essere dato anche
verbalmente, nel corso della seduta, a nome della
Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui
delegato.
8. Il Presidente puo' stabilire, con decisione
inappellabile, la inammissibilita' di emendamenti privi di
ogni reale portata modificativa e puo' altresi' disporre
che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera
forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con
le modalita' di cui all'art. 103.
9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso
articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere
ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha
inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei
presentatori, che puo' intervenire una sola volta per non
oltre cinque minuti, elevabili a dieci se e' l'unico
intervento del Gruppo. E' ammesso l'ulteriore intervento di
non piu' di un Senatore per ogni Gruppo per non piu' di
cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il
rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti
presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso
della seduta o quando se ne manifesti l'opportunita' per
l'ordine della discussione, il Presidente puo' disporre che
la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi
emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.
10. La Commissione competente, il Governo e,
nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5ª Commissione
permanente possono richiedere che la discussione degli
emendamenti presentati nel corso della seduta sia
accantonata e rinviata alla seduta seguente.
11. Nell'interesse della discussione, il Presidente
puo' decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente
Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti,
stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi
dovra' essere ripresa in Assemblea.
12. (Abrogato).
13. Gli emendamenti sono di regola stampati e
distribuiti in principio di seduta.».
- Il testo dell'art. 102 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 102 (Votazione degli articoli e degli emendamenti
- Votazione per parti separate). - 1. La votazione si fa
sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono
votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.
2. Qualora siano stati presentati piu' emendamenti ad
uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e
poi gli altri, cominciando da quelli che piu' si
allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui
si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso.
Quando e' presentato un solo emendamento soppressivo di un
intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima
dello stesso.
4. Il Presidente ha facolta' di modificare l'ordine
delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini
dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga piu'
disposizioni o si riferisca a piu' soggetti od oggetti o
sia comunque suscettibile di essere distinto in piu' parti
aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore
normativo, e' ammessa la votazione per parti separate. La
proposta puo' essere avanzata da un Senatore per Gruppo,
che puo' illustrarla per non piu' di tre minuti. Su di essa
l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere
dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono
essere fatti propri da altri Senatori.».
- Il testo dell'art. 102-bis del Regolamento del
Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
e' il seguente:
«Art. 102-bis (Effetti del parere contrario della 5ª
Commissione permanente). - 1. Gli emendamenti che importino
nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i
quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere
contrario motivando la sua opposizione con la mancanza
della copertura finanziaria prescritta dall'art. 81, terzo
comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che
quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I
richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del
numero legale, ancorche' non partecipino alla votazione.
2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni
sulle quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso
parere contrario ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della
Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai
sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate
come emendamenti della 5ª Commissione permanente e sono
poste in votazione le corrispondenti proposte di
soppressione o di modificazione del testo motivate con
esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, terzo
comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione
di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti
separate.».
- Il testo dell'art. 103 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 103 (Correzioni di forma e coordinamento finale).
- 1. Prima della votazione finale di un disegno di legge,
il Presidente, il rappresentante del Governo o un Senatore
per ciascun Gruppo parlamentare possono richiamare
l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le
modificazioni di coordinamento che appaiano opportune,
nonche' sopra quelle disposizioni gia' approvate che
sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo
scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.
2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia
avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale
ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di
presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per
alzata di mano senza discussione.
3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai
precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di
legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la
votazione finale e' differita alla seduta successiva, per
consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le
proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di
particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le
circostanze, ha facolta' di rinviare la votazione stessa ad
una successiva fase della medesima seduta.
4. La Commissione, nel termine fissato, presenta
all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se
necessario, da una succinta relazione.
5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi puo'
intervenire non piu' di un oratore per ciascun Gruppo
parlamentare e la votazione ha luogo con scrutinio nominale
simultaneo.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano
anche per il coordinamento in Commissione del testo dei
disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto
concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o
in sede referente, il coordinamento avviene, di norma,
nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione
ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima
della designazione del Senatore incaricato di riferire
all'Assemblea. Per i disegni di legge approvati in sede
redigente, la Presidenza puo' ammettere la presentazione di
proposte di coordinamento prima della votazione finale in
Assemblea.».
- Il testo dell'art. 105 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 105 (Discussione sulle comunicazioni del Governo
- Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del
Consiglio dei ministri). - 1. Sulle comunicazioni del
Governo si apre un dibattito a se' stante quando ne
facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il
Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione
dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non
oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del
dibattito ciascun Senatore puo' presentare una proposta di
risoluzione, che e' votata al termine della discussione.
1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei
ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o
la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
possono fissare la trattazione in Assemblea di informative,
aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.».
- Il testo dell'art. 107 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 107 (Maggioranza nelle deliberazioni, numero
legale ed accertamento del numero dei presenti). - 1. Ogni
deliberazione del Senato e' presa a maggioranza dei
Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta
una maggioranza speciale.
Sono considerati presenti coloro che esprimono voto
favorevole o contrario. In caso di parita' di voti, la
proposta si intende non approvata.
2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero
legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di
una votazione per alzata di mano, dodici Senatori presenti
in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la
verificazione del numero legale. Non puo' essere richiesta
la verifica del numero legale prima della approvazione del
processo verbale.
2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono
considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto
di astensione. Sono altresi' considerati presenti i
Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata
ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi,
ai Senatori di diritto e a vita, nonche' ai Senatori a vita
si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle
presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai
sensi dell'art. 108, comma 2.
3. Prima della votazione di una proposta per la cui
approvazione sia richiesto il voto favorevole di una
maggioranza dei componenti del Senato, puo' essere disposto
dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.».
- Il testo dell'art. 109 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 109 (Annunci e dichiarazioni di voto). - 1.
(Abrogato).
2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento
prescrive la esclusione o la limitazione della discussione,
un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facolta',
prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto
a nome del Gruppo di appartenenza, per non piu' di cinque
minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, puo'
portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni
di voto finali, il termine e' di dieci minuti ed i Senatori
che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal
proprio Gruppo, purche' il loro numero sia inferiore alla
meta' di quello degli appartenenti al Gruppo stesso,
possono intervenire per non piu' di tre minuti.
2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di
annunci o dichiarazioni di voto per i quali e' previsto un
solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al
Gruppo misto. Qualora vi sia piu' di una richiesta di
intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo
misto, il termine puo' essere ampliato a quindici minuti,
da distribuire tra i predetti Senatori.».
- Il testo dell'art. 113 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 113 (Modi di votazione). - 1. I voti in Assemblea
sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o
a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate
con scrutinio simultaneo o con appello.
2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea
vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia
richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti
dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione
nominale puo' essere richiesta, anche oralmente, da
quindici Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che,
separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio
seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di
quelle previste dall'art. 114. La votazione a scrutinio
segreto puo' essere richiesta da venti Senatori o da uno o
piu' Presidenti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza
numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il
Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo
scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati
presenti, agli effetti del numero legale, ancorche' non
partecipino alla votazione.
3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni
comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.
4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono
inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che
incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli
articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione;
le deliberazioni che concernono le modificazioni al
Regolamento del Senato.
4-bis. Lo scrutinio segreto puo' essere richiesto solo
sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel
comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto,
puo' essere proposta, ai sensi dell'art. 102, comma 5, la
votazione separata della parte da votare a scrutinio
segreto.
5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla
riferibilita' della votazione alle fattispecie indicate nel
precedente comma 4, la questione e' risolta dal Presidente
sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.
6. In nessun caso e' consentita la votazione a
scrutinio segreto allorche' il Senato sia chiamato a
deliberare sui disegni di legge di approvazione di bilanci
e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in
materia tributaria o contributiva, nonche' su disposizioni
di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che
comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate,
indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque
approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali
disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti
attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse
sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.
7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono,
di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali
disegni di legge prevalente-mente le materie di cui al
precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione
a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente
sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.».
- Il testo dell'art. 114 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 114 (Votazioni per alzata di mano e controprova).
- 1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di
mano sono di regola effettuate con procedimento elettronico
quando il Presidente lo ritenga opportuno al fine di
agevolare il computo dei voti.
2. Si fa altresi' ricorso al procedimento elettronico
ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una
votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere
richiesta immediatamente dopo la proclamazione del
risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la
chiusura delle porte di accesso all'Aula.».
- Il testo dell'art. 119 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 119 (Indizione delle votazioni nominali
elettroniche). - 1. Le votazioni da effettuarsi mediante
dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano,
non possono essere indette se non siano trascorsi venti
minuti dall'inizio della seduta.
2. (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 120 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 120 (Votazione finale dei disegni di legge). - 1.
Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo
per articolo, e' sottoposto a votazione finale per
l'approvazione del complesso.
2. Quando il disegno di legge e' composto di un solo
articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi,
dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle
singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla
votazione finale del disegno di legge.
3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e
di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in
materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione
legislativa, di conversione di decreti-legge recanti
disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione
dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi,
nonche' sui disegni di legge di cui all'art. 126-bis, e'
sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio
simultaneo, con le modalita' di cui all'art. 115, fermo
restando quanto disposto dall'art. 113.».
- Il testo dell'art. 125 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 125 (Assegnazione dei disegni di legge e dei
documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla
programmazione economica). - Alla 5ª Commissione permanente
sono inviati il disegno di legge di bilancio, il documento
di economia e finanza, il rendiconto generale dello Stato,
le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati
dallo Stato, le previsioni di cassa nonche' tutte le
relazioni di carattere generale ed i documenti presentati
dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti
alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e
gli altri documenti sulla situazione economica.».
- Il testo dell'art. 125-bis del Regolamento del
Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
e' il seguente:
«Art. 125-bis (Esame del documento di economia e
finanza). - 1. Il documento di economia e finanza e'
deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed
alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il
documento e' altresi' deferito alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali, per eventuali
osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi
entro i termini stabiliti dal Presidente.
2. La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita
relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento,
salvi i piu' brevi termini stabiliti dal Presidente. E'
sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª
Commissione permanente puo' essere autorizzata dal
Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con
la corrispondente Commissione permanente della Camera dei
deputati, all'acquisizione di elementi informativi in
ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A
tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma
delle audizioni.
4. La discussione del documento in Assemblea e'
organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5. Essa deve
comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento
con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte
di piu' proposte, si vota per prima quella accettata dal
Governo, alla quale ciascun Senatore puo' proporre
emendamenti.».
- Il testo dell'art. 126 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 126 (Assegnazione ed esame in Commissione del
disegno di legge di bilancio). - 1. Il disegno di legge di
bilancio e' deferito alla 5ª Commissione permanente per
l'esame generale, nonche' alle altre Commissioni
permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le
parti di sua competenza.
2. [Abrogato].
3. Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato
dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il
parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima
dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni
estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione
vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in
materia di contabilita' generale dello Stato. In tal caso
il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle
predette disposizioni.
4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il
parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il
disegno di legge di bilancio rechi disposizioni
contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla
legislazione vigente per la stessa legge di bilancio e ne
da', prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.
5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame
del disegno di legge di bilancio partecipano i Ministri
competenti per materia. Di tali sedute si redige e si
pubblica il resoconto stenografico.
6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal
successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e
gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª Commissione
permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni
possono partecipare alle sedute della 5ª Commissione
permanente senza diritto di voto.
7. I rapporti sono allegati alla relazione generale
della 5ª Commissione permanente.
8. La 5ª Commissione permanente, nei termini stabiliti
dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul
disegno di legge di bilancio, che concerne anche - in
separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui
quali e' competente per materia, e la trasmette alla
Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni
di minoranza.
9. Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato
dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6
e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci
giorni e entro venticinque giorni dal deferimento, e la
votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi
quindici giorni. Quando il disegno di legge di bilancio e'
trasmesso dalla Camera dei deputati, i termini per gli
adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal
Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in
Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla
trasmissione.
10. Ciascuna Commissione, durante l'esame, per le parti
di sua competenza, del disegno di legge di bilancio, non
puo' svolgere, in nessuna sede, altra attivita'. Nel
computo dei termini per la presentazione delle relazioni e
per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o
affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto
per l'esame anzidetto.
11. Dalla data del deferimento e fino alla votazione
finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di
bilancio, non possono essere iscritti all'ordine del giorno
delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di
legge che comportino variazione di spese o di entrate, ne'
disegni di legge intesi a modificare la legislazione
vigente in materia di contabilita' generale dello Stato.
Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la
presentazione delle relazioni e per l'espressione dei
pareri sui disegni di legge anzidetti.
12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano
all'esame dei disegni di legge di conversione di
decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi
carattere di assoluta indifferibilita' secondo le
determinazioni adottate all'unanimita' dalla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari.».
- Il testo dell'art. 126-bis del Regolamento del
Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
e' il seguente:
«Art. 126-bis (Esame dei disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica). - 1. La discussione in
Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica, indicati nel documento di economia e
finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare e
presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla
legge, e' organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5.
2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i
divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 126, escluso
quello relativo alle modifiche della legislazione vigente
in materia di contabilita' generale dello Stato.
2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono
presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato,
sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del
Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di
essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come
definito dalla legislazione vigente nonche' dal documento
di economia e finanza come approvato dalla risoluzione
parlamentare. In tal caso il Presidente comunica
all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.
2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa
sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di
cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con
le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente
o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come
definito dalla legislazione vigente nonche' dal documento
di economia e finanza come approvato dalla risoluzione
parlamentare.
2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma
2-ter, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª
Commissione permanente e del Governo, puo' dichiarare
inammissibili disposizioni del testo proposto dalla
Commissione all'Assemblea.
2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea,
anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti
nella Commissione competente per materia, salva la facolta'
del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si
trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla
Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea.».
- Il testo dell'art. 127 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 127 (Ordini del giorno sul disegno di legge di
bilancio). - 1. Gli ordini del giorno devono essere
presentati e svolti nelle Commissioni competenti per
materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono
allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale
della 5ª Commissione permanente. Quelli non accolti dal
Governo o respinti dalle Commissioni possono essere
ripresentati in Assemblea purche' siano sottoscritti da
otto Senatori.».
- Il testo dell'art. 128 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 128 (Emendamenti al disegno di legge di
bilancio). - 1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia
parlamentare che governativa, relativi alla prima sezione
del disegno di legge di bilancio devono essere presentati
alla 5ª Commissione permanente. I Senatori che non facciano
parte della 5ª Commissione permanente possono chiedere o
essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi
presentati.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che
governativa, alla seconda sezione del disegno di legge di
bilancio devono essere presentati nelle Commissioni
competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono
trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5ª
Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve
farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati
in Assemblea, anche dal solo proponente.
4. E' facolta' del Presidente ammettere la
presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino
in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª
Commissione permanente o gia' approvate dall'Assemblea.
5. I termini per la presentazione in Assemblea degli
emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa,
sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.
6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia
parlamentare che governativa, al disegno di legge di
bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le
regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di
bilancio in base alla legislazione vigente, ovvero volte a
modificare le norme in vigore in materia di contabilita'
generale dello Stato.».
- Il testo dell'art. 129 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 129 (Discussione in Assemblea del disegno di
legge di bilancio). - 1. Sul disegno di legge di bilancio
si svolge una discussione generale, che e' riservata agli
interventi relativi alla impostazione globale del bilancio
ed alle linee generali della politica economica,
finanziaria e dell' amministrazione dello Stato. Dopo la
chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed
il Presidente del Consiglio dei ministri o uno o piu'
Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini
del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.
2. Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato
dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda
sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Le
variazioni conseguenti all'approvazione della prima sezione
del disegno di legge, non appena presentate dal Governo,
sono deferite immediatamente alla 5ª Commissione
permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di
variazioni e' quindi votata dall'Assemblea, intendendosi
conseguentemente modificati gli articoli gia' approvati
della seconda sezione e le tabelle da questi richiamate. Si
procede quindi alla votazione finale del disegno di legge
di bilancio cosi' modificato.
3. Quando il disegno di legge di bilancio e' trasmesso
dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda
sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio
non correlate a disposizioni della prima sezione. Si
procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli
della prima sezione. Sono successivamente esaminate e
votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali
variazioni alla seconda sezione conseguenti
all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da
quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede
infine alla votazione finale del disegno di legge di
bilancio cosi' eventualmente modificato.
4. Gli articoli del disegno di legge di bilancio sono
esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla
legislazione vigente. Delle disposizioni della prima
sezione sono comunque esaminate e votate per prime, previa
discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle
che recano il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare.
5. In sede di esame degli articoli hanno facolta' di
parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di
emendamenti per illustrarli, nonche' il relatore ed il
rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere.
Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono
posti ai voti prima degli articoli che le concernono.
6. La discussione del disegno di legge di bilancio,
cosi' come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti,
e' organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5.».
- Il testo dell'art. 137 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 137 (Legge regionale contrastante con gli
interessi nazionali o regionali - Esame della questione di
merito). - (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 144 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 144 (Esame degli atti normativi e di altri atti
di interesse dell'Unione europea). - 1. Al fine di
esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il
proprio avviso sulla opportunita' di possibili conseguenti
iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le
Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano
gli atti di cui all'art. 29, comma 2-bis, gli altri atti
trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le
relazioni informative del Governo sulle procedure europee
di approvazione di progetti, nonche' le relazioni del
Governo sullo stato di conformita' delle norme vigenti
nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella
normativa dell'Unione europea. La 14ª Commissione
permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio
parere, che viene allegato al documento delle Commissioni
competenti.
1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione
europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di
loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente la
verifica del rispetto dei principi di sussidiarieta' e di
proporzionalita', in conformita' ai Trattati europei.
1-ter. Su richiesta della 14ª Commissione, il
Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della
apposizione della riserva di esame parlamentare nella
procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli
atti di cui ai commi 1 e 1-bis.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento
all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio
dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera
dei deputati.
2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si
riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione
europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni
dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette,
inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del
Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.
3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti
l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e
successive modificazioni, o relativi all'attuazione di
norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a
comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle
Commissioni competenti per materia, alle quali la 14ª
Commissione permanente puo' far pervenire osservazioni e
proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al
parere delle Commissioni stesse.
4. E' competenza della 14ª Commissione permanente
esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando
riguardino le istituzioni o la politica generale
dell'Unione europea; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione
permanente possono far pervenire alla 14ª Commissione
permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al
parere di quest'ultima.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14ª
Commissione permanente puo' chiedere che il parere, le
osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il
tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora,
entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti
alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora
pronunziata. Identica facolta' e' attribuita alla 1ª e alla
3ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4.
5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la
Commissione competente, qualora abbia riscontrato la
possibile violazione del principio di sussidiarieta',
rimette tale aspetto all'esame della 14ª Commissione
permanente. La 14ª Commissione permanente puo' chiedere che
il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del
Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis.
5-ter. Qualora il parere approvato dalla 14ª
Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del
principio di sussidiarieta' da parte di un progetto di atto
legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei
componenti la Commissione puo' richiedere che la questione
sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'art. 55, comma
6.
6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai
commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni
volte ad indicare i principi e le linee che debbono
caratterizzare la politica italiana nei confronti
dell'attivita' preparatoria all'emanazione di atti
dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali
manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione
europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione
riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti
normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle
suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art.
50, comma 3.
6-bis. Per la validita' delle deliberazioni di cui al
presente articolo relative ai progetti di atti legislativi
dell'Unione europea e' richiesta la maggioranza dei
componenti di ciascuna Commissione.
6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il
Presidente del Senato puo' richiedere la consultazione
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle
Province autonome sono trasmessi alla Commissione
competente e alla 14ª Commissione.».
- Il testo dell'art. 144-bis del Regolamento del
Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
e' il seguente:
«Art. 144-bis (Assegnazione ed esame dei disegni di
legge europea, di delegazione europea e delle relazioni
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea). - 1.
Il disegno di legge europea, di delegazione europea e le
relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in
sede referente, alla 14ª Commissione e, per l'esame delle
parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti
per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione,
ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge
di propria competenza e conclude con l'approvazione di una
relazione e con la nomina di un relatore. Nello stesso
termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate
in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di
minoranza puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute
della 14ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici
giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle
relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea che riguardino la propria competenza e
conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale
termine, la 14ª Commissione puo' in ogni caso procedere
nell'esame dei disegni di legge e delle relazioni.
3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14ª
Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude
l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione
europea, predisponendo una relazione generale per
l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui
al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione
conclude l'esame della relazione annuale sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla
quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di
cui al comma 2.
4. Fermo quanto disposto dall'art. 97, sono
inammissibili gli emendamenti che riguardino materie
estranee all'oggetto proprio della legge europea e di
delegazione europea, come definito dalla legislazione
vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del
Senato puo' dichiarare inammissibili disposizioni del testo
proposto dalla Commissione all'Assemblea.
5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal
solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14ª
Commissione, salva la facolta' del Presidente di ammettere
nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con
modificazioni proposte dalla Commissione stessa o gia'
approvate dall'Assemblea.
6. La discussione generale del disegno di legge europea
e di delegazione europea puo' avere luogo congiuntamente
con la discussione delle relazioni annuali sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il
termine di tale discussione possono essere presentate
risoluzioni sulle relazioni annuali, ai sensi dell'art.
105. La discussione dei disegni di legge europea e di
delegazione europea e delle relazioni annuali sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono
organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, a norma dell'art. 55, comma 5.
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge
europea e di delegazione europea, l'Assemblea delibera
sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del
comma 6. A fronte di piu' proposte, si vota per prima
quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore
puo' proporre emendamenti.».
- Il testo dell'art. 144-ter del Regolamento del
Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
e' il seguente:
«Art. 144-ter (Esame delle sentenze della Corte di
giustizia dell'Unione europea). - 1. Le sentenze di maggior
rilievo della Corte di giustizia dell'Unione europea sono
inviate alla Commissione competente per materia e alla 14ª
Commissione permanente.
2. La Commissione competente esamina la questione con
l'intervento di un rappresentante del Governo e di un
relatore designato dalla 14ª Commissione permanente.
3. Al termine dell'esame la Commissione puo' adottare
una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla
necessita' di iniziative e adempimenti da parte delle
autorita' nazionali, indicandone i criteri informativi. A
tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'art. 50,
comma 3.
4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione
approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone
notizia al Presidente della Camera dei deputati.
5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi
gia' un disegno di legge sull'argomento, o questo sia
presentato nel frattempo, l'esame e' congiunto e non si
applicano in tal caso i commi 3 e 4.».
- Il testo dell'art. 151-bis del Regolamento del
Senato, cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni,
e' il seguente:
«Art. 151-bis (Interrogazioni a risposta immediata). -
1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata
alla discussione di disegni di legge e' dedicata allo
svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative
a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o
particolare attualita' politica, nell'ambito di quanto
stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.
1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a
quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle
interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun
Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del
Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia
previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal
Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento
delle interrogazioni presentate deve rientrare nella
competenza propria del Presidente del Consiglio dei
ministri come definita dall'art. 95, primo comma, della
Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato
invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per
le materie sulle quali verta il maggior numero di
interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato
interrogazioni vertenti su differenti materie possono
presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a
rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla
Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di
cui al presente articolo non possono essere ripresentate
come interrogazioni ordinarie o interpellanze.
2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una
volta ogni due mesi, il Governo e' rappresentato dal
Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle
quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri
sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro
per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni
puo' intervenire, a nome del Governo, anche il Vice
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro
competente per materia in relazione alle interrogazioni
presentate.
3. (Abrogato).
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha
facolta' d'illustrarla per non piu' di tre minuti. A
ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il
rappresentante del Governo per non piu' di tre minuti.
Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del
medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non piu' di due
minuti.
5. (Abrogato).
6. Quando interviene per la risposta il Presidente del
Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli
argomenti lo richieda, il Presidente puo' disporre la
trasmissione televisiva diretta.
6-bis. Con le stesse modalita' di cui ai commi
precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono
svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su
domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro
ore prima, puo' disporre che la stampa o anche il pubblico
siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in
separati locali attraverso impianti audiovisivi.».
- Il testo dell'art. 161 del Regolamento del Senato,
cosi' come modificato dalle presenti deliberazioni, e' il
seguente:
«Art. 161 (Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione
di fiducia). - 1. La mozione di fiducia e quella di
sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a
votazione nominale con appello.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da
almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa
nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo,
e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non e'
consentita la presentazione di ordini del giorno ne' la
votazione per parti separate.
3-bis. La posizione della questione di fiducia
sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del
disegno di legge di conversione di un decreto-legge o
sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la
priorita' della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia
e' stata posta. Se il voto del Senato e' favorevole e
l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti
emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si
intendono preclusi Allo stesso modo la posizione della
questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina
la priorita' della votazione e l'eventuale approvazione
preclude tutti gli altri.
3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui
quali intende porre la questione di fiducia, ai fini
dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis.
3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia
posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa
governativa, prima della discussione il Governo puo'
precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di
copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 del Regolamento,
ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della
votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni
formulate, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della
Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente.
4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed
in generale su quanto attenga alle condizioni di
funzionamento interno del Senato la questione di fiducia
non puo' essere posta dal Governo.».
 
Art. 2

Disposizioni in materia di Commissioni permanenti

1. Gli articoli 21, 22, 23, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47 e 144 sono cosi' modificati:
a) all'art. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: «tredici» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14ª Commissione» sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione puo' sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.»;
3) il comma 4-bis e' abrogato;
4) al comma 5, le parole: «2, 4 e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 4»;
b) all'art. 22, comma 1, dopo le parole: «11ª - Lavoro» sono inserite le seguenti: «pubblico e privato»;
c) all'art. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: «comunitari» e' sostituita dalla seguente: «europei», la parola: «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «negli affari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «negli affari europei»;
2) al comma 2, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea, nonche' sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea»;
3) al comma 3, le parole: «norme comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «norme dell'Unione europea» e le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea»;
d) all'art. 28, primo comma, primo periodo, le parole: «e la deliberazione dei singoli articoli di» sono sostituite dalla seguente: «dei» e le parole: «per la sola votazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «per la sola votazione degli articoli e la votazione finale» e al secondo periodo, dopo le parole: «ascoltare o discutere» sono inserite le seguenti: «informative o»;
e) all'art. 33, il comma 3 e' abrogato e il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, puo' disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.»;
f) all'art. 34, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'art. 35 o in sede redigente ai sensi dell'art. 36.»;
g) all'art. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «bilanci e consuntivi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per quelli di cui all'art. 126-bis»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.»;
h) all'art. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «per la deliberazione dei singoli articoli» sono soppresse e le parole: «la votazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «la sola votazione degli articoli e la votazione finale»;
2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.»;
i) all'art. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
2) al comma 11, le parole: «annuale e pluriennale e nella legge finanziaria» sono soppresse;
j) all'art. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «e approva» sono soppresse;
2) al comma 4, la parola: «l'approvazione» e' sostituita dalla seguente: «l'esame»;
3) al comma 5, alle parole: «l'approvazione finale» sono premesse le seguenti: «la sola votazione degli articoli e»;
k) all'art. 43, comma 3-bis, dopo la parola: «appartenenti» la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «la 14ª Commissione permanente» sono sostituite dalle seguenti: «tale Commissione»;
l) all'art. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'art. 105, comma 1-bis, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.»;
2) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Le Commissioni»;
3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento»;
m) all'art. 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.»;
n) alla rubrica del Capo VI, le parole: «, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE» sono soppresse;
o) all'art. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea,», la parola «comunitarie» e' sostituita dalla seguente: «europee» e la parola «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La 14ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 14ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita', in conformita' ai Trattati europei.
1-ter. Su richiesta della 14ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.»;
4) al comma 3, primo periodo, la parola: «comunitarie» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
5) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «alla 1ª» sono inserite le seguenti: «e alla 3ª» e le parole da: «, nonche'» fino alla fine del periodo sono soppresse;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarieta', rimette tale aspetto all'esame della 14ª Commissione permanente. La 14ª Commissione permanente puo' chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis.
5-ter. Qualora il parere approvato dalla 14ª Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarieta' da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione puo' richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'art. 55, comma 6.»;
7) al comma 6, la parola «comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
8) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per la validita' delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea e' richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.
6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato puo' richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14ª Commissione.».
 
Art. 3

Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione dei lavori

1. Gli articoli 49, 53, 55, 60, 74, 77, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 102-bis, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 119, 151-bis e 161 sono cosi' modificati:
a) l'art. 49 e' abrogato;
b) all'art. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonche' all'attivita' delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attivita' delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.»;
2) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha gia' avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.»;
c) all'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta.»;
2) al comma 3, la parola: «sulle» e' sostituita dalle seguenti: «possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle»;
3) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'art. 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.»;
d) all'art. 60 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non puo' essere richiesta la verifica del numero legale»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.»;
e) all'art. 74, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge e' iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti; senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 1, secondo periodo.»;
f) all'art. 77, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, puo' essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non piu' di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato.»;
g) all'art. 78 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza puo' ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo puo' presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive e' posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione puo' prendere la parola non piu' di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non piu' di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.»:
2) il comma 4 e' abrogato;
h) all'art. 89, comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e, ovunque ricorra, la parola «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
i) all'art. 92, comma 2, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
j) all'art. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 3,» e dopo le parole: «da un Senatore» sono inserite le seguenti: «per ciascun Gruppo parlamentare»;
2) al comma 5, le parole: «, che ha luogo per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «nominale con scrutinio simultaneo»;
3) al comma 6, le parole: «; tuttavia,» sono sostituite dalle seguenti: «. Ciascun Gruppo parlamentare puo' presentare non piu' di una proposta di questione sospensiva.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Gruppo parlamentare puo' presentare non piu' di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.»;
k) all'art. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore» sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo»;
2) al comma 2, il primo periodo e' soppresso;
l) l'art. 98 e' abrogato;
m) all'art. 99, comma 3, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
n) all'art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole da: «almeno ventiquattro ore» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che puo' intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se e' l'unico intervento del Gruppo. E' ammesso l'ulteriore intervento di non piu' di un Senatore per ogni Gruppo per non piu' di cinque minuti.»;
4) il comma 12 e' abrogato;
o) all'art. 102, comma 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La proposta puo' essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che puo' illustrarla per non piu' di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.»;
p) all'art. 102-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: «ultimo» e' sostituita dalla seguente: «terzo»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5ª Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate.»;
q) all'art. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore » sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare»;
2) al comma 5, le parole: «per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «con scrutinio nominale simultaneo»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente, periodo: «Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza puo' ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.»;
r) all'art. 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.»;
2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «- Informative del Presidente del Consiglio dei ministri»;
s) all'art. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ogni deliberazione del Senato e' presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non puo' essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresi' considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonche' ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'art. 108, comma 2.»;
t) all'art. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, primo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; al secondo periodo, le parole: «Uguale facolta' e' riconosciuta ai» sono sostituite dalle seguenti: «Per le dichiarazioni di voto finali il termine e' di dieci minuti ed i» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, possono intervenire per non piu' di tre minuti.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali e' previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia piu' di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine puo' essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti Senatori.»;
u) all'art. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale puo' essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'art. 114. La votazione a scrutinio segreto puo' essere richiesta da venti Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorche' non partecipino alla votazione.»;
2) al comma 4, le parole: «relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai» sono sostituite dalle seguenti: «che incidono sui»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Lo scrutinio segreto puo' essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, puo' essere proposta, ai sensi dell'art. 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.»;
4) al comma 6, le parole: «finanziaria o» sono soppresse;
v) all'articolo 114, comma 1, alla parola: «effettuate» sono premesse le seguenti: «di regola» e la parola: «per» e' sostituita dalle seguenti: «al fine di»;
w) all'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «dal preavviso dato dal Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della seduta»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indizione delle votazioni nominali elettroniche.»;
x) all'articolo 151-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge e' dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualita' politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma l, un Senatore per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'art. 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo e' rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni puo' intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' d'illustrarla per non piu' di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non piu' di due minuti.»;
6) il comma 5 e' abrogato;
7) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, puo' disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.»;
y) all'art. 161, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorita' della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia e' stata posta. Se il voto del Senato e' favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorita' della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.
3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis.
3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo puo' precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente.».
 
Art. 4

Disposizioni di coordinamento

1. All'art. 40, comma 5, le parole: «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».
2. Agli articoli 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128 e 129, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza». Conseguentemente, i predetti articoli risultano cosi' modificati:
a) all'art. 120, comma 3, le parole: «finanziaria e su quelli» sono soppresse;
b) all'art. 125, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza»;
c) all'art. 125-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»;
2) alla rubrica, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»;
d) all'art. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «l. Il disegno di legge di bilancio e' deferito alla 5ª Commissione permanente per l'esame generale, nonche' alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarlo per le parti di sua competenza.»;
2) al comma 3 la parola: «finanziaria» e' sostituita dalle seguenti: «di bilancio»;
3) al comma 4 la parola: «finanziaria» e' sostituita dalle seguenti: «di bilancio»;
4) al comma 5 le parole: «congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;
5) al comma 8 le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
6) al comma 9, primo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio e' presentato» e le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio e' trasmesso»;
7) al comma 10 la parola: «congiunto» e' soppressa e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
8) al comma 11 le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
9) alla rubrica le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
e) all'art. 126-bis, commi 2-bis e 2-ter, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economia e finanza»;
f) all'art. 127, alla rubrica, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
g) all'art. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «al disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla prima sezione del disegno di legge di bilancio»;
2) al comma 2 le parole: «al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio»;
3) al comma 6 le parole da: «di approvazione» fino a: «come definito alla» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla»;
4) alla rubrica le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
h) all'art. 129 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio si svolge una»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando il disegno di legge di bilancio e' presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «all'approvazione» sono inserite le seguenti: «della prima sezione» e la parola: «finanziaria» e' soppressa; al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di approvazione di bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della seconda sezione» e, al quarto periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «bilancio»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando il disegno di legge di bilancio e' trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio cosi' eventualmente modificato.»;
4) al comma 4, primo periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio» e, al secondo periodo, le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della prima sezione»;
5) al comma 6 le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio»;
6) alla rubrica le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «bilancio».
3. L'art. 137 e' abrogato.
4. All'art. 144-bis le parole: «legge comunitaria» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «legge europea e di delegazione europea». Conseguentemente, l'art. 144-bis risulta cosi' modificato:
a) al comma 1 le parole: «comunitaria e la relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «europea, di delegazione europea e le relazioni annuali»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente» sono soppresse; al quarto periodo le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali» e, al quinto periodo, le parole: «del disegno» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni» e le parole: «della relazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea»;
d) al comma 4 la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «comunitaria ha» sono sostituite dalle seguenti: «europea e di delegazione europea puo' avere» e le parole: «della relazione annuale » sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; al secondo periodo, le parole: «sulla relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle relazioni annuali» e, al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea» e le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»;
f) al comma 7, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea»;
g) alla rubrica, le parole: «del disegno di legge comunitaria e della relazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni».
5. All'art. 144-ter le parole: «delle Comunita' europee» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dell'Unione europea».
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura.
Roma, 20 dicembre 2017

Il Presidente: Grasso
 
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