Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 novembre 2017
Modifiche alle modalita' di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nell'allegato 1 al suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010;
Vista la decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese Mid-cap», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, recante «Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009, recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che, ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Visto lo stesso art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, che, in attuazione del predetto art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce le modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese;
Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto interministeriale 24 aprile 2013, che stabilisce che il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge n. 147 del 2013, sulla base dei dati dell'attivita' di monitoraggio relativi alle garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, puo' proporre al Ministero dello sviluppo economico l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la nota n. 903/16 del 3 febbraio 2016 con la quale il Gestore del Fondo di garanzia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico che il Consiglio di gestione, nella seduta del 29 gennaio 2016, ha deliberato, in ragione del grado di impegno delle risorse stanziate dal 24 aprile 2013 (impieghi per euro 88.900.000 a fronte di una dotazione di euro 100.000.000), di proporre al Ministero di aumentare il limite massimo, previsto dal decreto interministeriale 24 aprile 2013, di risorse impegnabili per il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti;
Viste le «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese» di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante «Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;
Visto l'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che «nell'ambito del Fondo, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013», rinviando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle relative modalita' di attuazione, che devono prevedere, in particolare, un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 percento delle risorse stesse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato art. 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, ai «criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto;
Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e che «Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, che stabilisce le modalita' di valutazione dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, che approva le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento dei soggetti destinatari dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, che stabilisce le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso previste per i finanziamenti agevolati di cui al piu' volte citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 agli altri interventi del Fondo di garanzia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
b) «commissione di messa a disposizione fondi»: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art. 3 del decreto del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
c) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal Gestore del Fondo ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, cui e' affidata l'amministrazione del Fondo;
d) «disposizioni operative»: le vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
e) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
f) «Mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «PMI»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' i loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative;
i) «portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della quale il finanziamento e' concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.;
l) «portafogli regionali di finanziamenti»: i portafogli di finanziamenti concessi a soggetti beneficiari ubicati nel territorio di una sola regione;
m) «punto di stacco e spessore»: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra una determinata tranche del portafoglio di finanziamenti e le tranches a questa sovraordinate e la percentuale data dal rapporto tra la stessa tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti;
n) «soggetti beneficiari»: le PMI, le Mid-cap e i professionisti;
o) «soggetti finanziatori»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni e i seguenti soggetti autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti:
1) gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
2) le imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'art. 114, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993;
3) gli organismi collettivi del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
p) «tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti e' isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral;
q) «tranche junior»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
r) «tranche mezzanine»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior;
s) «tranche senior»: nella tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche mezzanine, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative.
 
Allegato 1
METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA COPERTURA DEL
FONDO DELLA TRANCHE JUNIOR DEL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI.
(Articolo 7).

La presente metodologia e' applicata per determinare la misura della copertura del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti in relazione alla rischiosita' media effettiva del portafoglio garantito, fermi restando i limiti massimi di copertura del Fondo di cui all'art. 7, commi 1 e 2 e all'art. 8, comma 2.

Sezione 1
Definizioni
1. Definizioni.
Nel presente documento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «CRR o capital requirement regulation»: indica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e successive modificazioni e integrazioni;
b) «Default»: indica, ai sensi dell'art. 178 del CRR, la situazione del debitore che verifica uno degli eventi di seguito indicati:
1) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso la banca stessa, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
2) il debitore e' in arretrato da oltre novanta giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso la banca, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
c) «Durata media del portafoglio o M»: indica la durata media, espressa in anni, delle esposizioni contenute nel portafoglio, ponderata per i relativi importi;
d) «EAD o esposizione al momento del default»: indica l'ammontare dell'esposizione della banca nei confronti della controparte al momento del default;
e) «EL o expected loss»: indica la perdita attesa delle banche su una esposizione ed e' definita, ai sensi dell'art. 5 del CRR, come il rapporto tra l'importo che si prevede andra' perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default (EAD); la perdita attesa e' definita, ai sensi dell'art. 158, paragrafo 5, del CRR come il prodotto di PD per LGD;
f) «Esposizioni corporate»: indica le esposizioni delle banche verso imprese non finanziarie che non rientrano nella definizione di esposizioni retail;
g) «Esposizioni retail»: indica le esposizioni che soddisfano i criteri previsti dall'art. 123 del CRR e, in particolare:
1) si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di PMI;
2) l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicche' i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti;
3) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione delle esposizioni pienamente e totalmente garantite da immobili residenziali classificate nella classe di esposizione di cui all'art. 112, lettera i), del CRR, non supera l'importo di 1 milione di euro;
h) «LGD o loss given default»: indica il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default;
i) «Portafoglio campione»: indica un portafoglio di finanziamenti convenzionale la cui PD media e' confrontata con la PD media dei portafogli di finanziamenti garantiti dal Fondo al fine di determinare la misura della copertura della tranche junior da parte del Fondo;
l) «PD o probability of default»: indica la probabilita' di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno;
m) «PD media» e' la PD del portafoglio di finanziamenti, data dalla PD dei singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio, determinata dal soggetto richiedente, al momento dell'inclusione del finanziamento nel portafoglio di finanziamenti, sulla base di quanto previsto dalle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale, ponderata per i relativi importi;
n) «RWA o risk weighted asset»: sono le esposizioni ponderate per il rischio di credito calcolate secondo quanto indicato dall'art. 107, paragrafo 1, del CRR.

Sezione 2
Portafoglio di finanziamenti composto
esclusivamente da esposizioni retail
2.1. Determinazione della PD e della EL del portafoglio campione per
un portafoglio di finanziamenti costituito esclusivamente da
esposizioni retail.

Ai fini della determinazione della misura della copertura della tranche junior del portafoglio di finanziamenti da parte del Fondo in relazione alla rischiosita' media effettiva del portafoglio garantito, nel caso in cui questo portafoglio sia costituito esclusivamente da esposizioni retail, occorre, preliminarmente, individuare un portafoglio campione costituito interamente da esposizioni retail.
Tale portafoglio campione e' costruito sulla base della formula di calcolo di RWA riportata nell'art. 154 del CRR, ponendo le seguenti condizioni:
1) il livello di RWA e' fissato pari al 57,1425% ed e' dato dal prodotto del fattore di ponderazione (75%) che applicano le banche alle esposizioni retail nell'ambito del metodo standardizzato, ai sensi dell'art. 123 del CRR, e del fattore di correzione per le esposizioni retail (0,7619) previsto dall'art. 501 del CRR;
2) il livello di LGD e' pari al 45%, coerentemente con quanto previsto dall'art. 161, paragrafo 1, lettera a), del CRR per le esposizioni senior prive di garanzie reali ammissibili.
Sulla base delle condizioni sopra definite, la PD media del portafoglio campione risulta pari a 1,54724% e la perdita attesa (EL) risulta pari a 0,6963%. 2.2. Determinazione della tranche junior e della copertura del Fondo
per un portafoglio di finanziamenti costituito esclusivamente da
esposizioni retail.

In presenza di un portafoglio di finanziamenti costituito esclusivamente da esposizioni retail, la EL del portafoglio di finanziamenti e' confrontata con la EL del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al precedente punto 2.1.
Lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti e' determinato sulla base della seguente formula:

[1] Tjr = Min [maxTjr ; maxTjr *α (ELeff /ELmax )]
dove:
Tjr e' lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
maxTjr e' il livello della tranche junior che consente di beneficiare del livello massimo della copertura del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e all'art. 8, comma 2 del presente decreto;
α e' un fattore moltiplicativo che tiene conto della durata media del portafoglio (M), espressa in anni. In particolare:

α = (1+(M-2,5)*b)/(1-1,5*b)
dove:
b = (0,11852-0,05478*ln(PD media))²
ELeff e' il livello delle perdite attese del portafoglio di finanziamenti, pari al prodotto della PD media per LGD (45%);
ELmax e' il livello delle perdite attese del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al punto 2.1.
Resta inteso che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la copertura del Fondo e' pari all'80% di Tjr .

Sezione 3
Portafoglio di finanziamenti composto
da esposizioni retail e da esposizioni corporate
3.1. Determinazione della tranche junior e della copertura del Fondo
per un portafoglio di finanziamenti costituito da esposizioni
retail e da esposizioni corporate.

Ai fini della determinazione della misura della copertura del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti in relazione alla rischiosita' media effettiva del portafoglio garantito, nel caso in cui questo portafoglio sia costituito da esposizioni retail e da esposizioni corporate, l'importo della tranche junior e della copertura del Fondo sono determinati:
i. per la parte del portafoglio di finanziamenti costituita da esposizioni retail, secondo quanto previsto nella precedente sezione 2;
ii. per la parte del portafoglio di finanziamenti costituita da esposizioni corporate, secondo quanto previsto nel successivo punto 3.2. 3.2. Determinazione della PD e della EL del portafoglio campione per
la parte di un portafoglio di finanziamenti costituito da
esposizioni corporate.

Nel caso in cui il portafoglio di finanziamenti sia costituito da una parte di esposizioni retail e da una parte di esposizioni corporate, per il calcolo della tranche junior e della quota di copertura del Fondo relativamente alla parte composta da esposizioni corporate, occorre, preliminarmente, individuare un portafoglio campione costituito esclusivamente dalle esposizioni corporate che compongono il portafoglio di finanziamenti.
Tale portafoglio campione e' costruito sulla base della formula di calcolo di RWA riportata nell'art. 153 del CRR, ponendo le seguenti condizioni:
i. il livello di RWA e' fissato pari al 100%, coerentemente con il livello di ponderazione applicato dalle banche alle esposizioni corporate prive di rating nell'ambito del metodo standardizzato, ai sensi dell'art. 122, paragrafo 2, del CRR;
ii. il livello di LGD e' pari al 45%, coerentemente con quanto previsto dall'art. 161, paragrafo 1, lettera a), del CRR per le esposizioni senior prive di garanzie reali ammissibili.
Sulla base delle condizioni sopra definite, applicando la richiamata formula di calcolo di cui all'art. 153 del CRR, si ottengono valori di PD e di EL del portafoglio campione. A solo titolo esemplificativo, si riportano, nella successiva tabella, i valori di PD e EL ottenuti applicando la richiamata formula di calcolo, in funzione di alcuni valori della durata media del portafoglio (M).

Tabella 1: valori di PD e di EL
per alcuni valori di M (con LGD = 45%)
=======================================================
| M (anni) | PD x (ELmax) | ELmax |
+=============+===================+===================+
| 1 | 1,915350% | 0,861908% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| 1,5 | 1,574734% | 0,708630% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| 2 | 1,292215% | 0,581497% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| 2,5 | 1,067307% | 0,478382% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| 3 | 0,879390% | 0,395726% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| 3,5 | 0,732664% | 0,329699% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| 4 | 0,615238% | 0,276857% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| 4,5 | 0,520794% | 0,234357% |
+-------------+-------------------+-------------------+
| 5 | 0,444330% | 0,199949% |
+-------------+-------------------+-------------------+

3.3. Determinazione della tranche junior e della copertura del Fondo
per la parte di portafoglio di finanziamenti costituito da
esposizioni corporate.

Al fine di determinare la tranche junior e la quota di copertura del Fondo per la parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate, la EL del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate e' confrontata con la EL della parte del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al precedente punto 3.2.
Lo spessore della tranche junior per la parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate e' determinato sulla base della seguente formula:

[2] Tjc = Min [maxTjc ; maxTjc * (ELeff /ELmax )]
dove:
Tjc e' lo spessore della tranche junior della parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate;
maxTjc e' il livello della tranche junior che consente di beneficiare del livello massimo della copertura del Fondo di all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e all'art. 8, comma 2, del presente decreto;
ELeff e' il livello delle perdite attese della parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate, pari al prodotto della PD media della parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate per LGD (45%);
ELmax e' il livello delle perdite attese del portafoglio campione costruito conformemente a quanto previsto al precedente punto 3.2.
Resta inteso che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la copertura del Fondo, per la parte del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate, e' pari all'80% di Tjc .
 
Art. 2

Ambito e finalita' di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia.
 
Art. 3

Garanzia su portafogli di finanziamenti

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, il Fondo, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese, puo' intervenire per concedere ai soggetti richiedenti di cui all'art. 6 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4.
 
Art. 4

Risorse finanziarie

1. A incremento della dotazione di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 24 aprile 2013, per il rilascio delle garanzie di cui al presente decreto sono destinate ulteriori risorse del Fondo, per un ammontare di euro 200.000.000.
2. Le risorse finanziarie riservate di cui al comma 1 che dovessero rientrare nella disponibilita' del Fondo sono utilizzate per la concessione di nuove garanzie su portafogli di finanziamenti, con le modalita' stabilite dal presente decreto.
3. Il Consiglio di gestione, sulla base dei dati dell'attivita' di monitoraggio, di cui all'art. 17, delle garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, puo' proporre al Ministero l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili di cui al comma 1, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5

Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti

1. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:
a) essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario in data successiva alla data della delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all'art. 11, comma 4;
b) avere durata compresa tra 12 e 84 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13;
c) essere di importo non superiore all'1,5 percento, ovvero al 2 percento solo nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative;
d) non essere connessi a operazioni di consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario. Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.
2. L'ammontare dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, non puo' essere:
a) inferiore a euro 50.000.000, ovvero a euro 20.000.000 nel caso di portafogli regionali di finanziamenti o di portafogli oggetto di controgaranzia di cui all'art. 9;
b) superiore a euro 300.000.000.
3. Nel caso in cui, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite di cui al comma 2, lettera a), si applica quanto previsto all'art. 13, comma 5.
4. Il Ministro dello sviluppo economico puo' stabilire, con proprio provvedimento, ulteriori caratteristiche dei finanziamenti di cui al comma 1, nonche' indicare specifiche finalita' a fronte delle quali gli stessi finanziamenti sono concessi ai soggetti beneficiari, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto.
 
Art. 6

Modalita' di intervento del Fondo

1. In relazione ai portafogli di finanziamenti, il Fondo interviene concedendo una garanzia diretta, ovvero una controgaranzia.
2. La garanzia diretta e' concessa, con le modalita' e nella misura di cui all'art. 7, su richiesta di un soggetto finanziatore. La garanzia diretta puo' essere rilasciata anche in relazione a portafogli di finanziamenti originati da piu' soggetti finanziatori. In tali casi, la richiesta di garanzia e' presentata dal soggetto finanziatore capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo.
3. La controgaranzia e' concessa, con le modalita' e nella misura di cui all'art. 9, su richiesta di un confidi, garante di uno o piu' soggetti finanziatori, con i quali il medesimo confidi collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. La controgaranzia puo' essere rilasciata anche in favore di una rete di confidi. In tali casi, la richiesta di garanzia e' presentata dal confidi capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del rapporto con il Fondo connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del Fondo.
 
Art. 7

Garanzia diretta

1. La garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2, e' concessa a copertura di una quota non superiore all'80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati, fatto salvo quanto diversamente disposto nel caso in cui la garanzia sulla tranche junior del portafoglio sia rilasciata a valere su risorse comunitarie, applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto. In ogni caso, la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, non puo' superare:
a) il 7 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero
b) l'8 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.
2. In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento, fino al raggiungimento dei limiti di copertura di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2.
 
Art. 8

Incremento delle coperture attraverso ingresso
di ulteriori garanti

1. A sostegno della realizzazione di portafogli di finanziamenti, l'intervento di garanzia del Fondo puo' essere rafforzato mediante la partecipazione di altri soggetti garanti, a copertura della tranche junior ovvero della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti.
2. L'intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti e' realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012. In tale caso, le coperture massime del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, sono innalzate, rispettivamente, all'8 percento e al 9 percento, mentre la sezione speciale copre un'ulteriore quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti per un valore comunque non inferiore all'1 percento del medesimo portafoglio. Il Fondo e la sezione speciale compartecipano alle prime perdite del portafoglio di finanziamenti con modalita' «pari passu», in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate e fermo restando il limite della copertura complessivamente prestata dal Fondo e dalla sezione speciale, pari all'80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Qualora, alla chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, determinati applicando la metodologia di cui in allegato al presente decreto, dovessero risultare inferiori rispetto a quelli previsti dal soggetto richiedente, come riportati nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, le misure di copertura della tranche junior a valere, rispettivamente, sul Fondo e sulla sezione speciale, sono proporzionalmente ridotte.
3. L'intervento aggiuntivo sulla tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti puo' essere realizzato dalle sezioni speciali di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2012, anche cumulativamente con l'intervento di copertura della tranche junior di cui al comma 2, nonche' da altri soggetti garanti. Resta inteso che la quota della tranche mezzanine complessivamente coperta da tutti i soggetti garanti non deve essere superiore all'80 percento della medesima tranche.
4. Nel caso in cui la copertura di una quota della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti sia realizzata da confidi, intermediari finanziari o altri fondi di garanzia, l'intervento delle sezioni speciali di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2012 puo' essere finalizzato, in alternativa alla sottoscrizione diretta di una quota della tranche mezzanine di cui al comma 3, alla concessione, in favore dei predetti garanti, di una controgaranzia, nella misura massima dell'80 percento, della quota della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti garantita dai medesimi soggetti garanti.
5. Ai fini dell'accesso al Fondo, il soggetto finanziatore richiedente, nel caso di intervento degli altri soggetti garanti di cui al comma 4 sulla tranche mezzanine, deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo sottoscritto con gli altri soggetti garanti che intendono partecipare alla realizzazione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi all'operazione di costruzione e di copertura del portafoglio di finanziamenti.
 
Art. 9

Controgaranzia

1. Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalita':
a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore all'1,25 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero all'1,5 percento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e
b) attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 7 percento dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero all'8 percento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 e' a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Le perdite registrate dal soggetto finanziatore sui finanziamenti compresi nel portafoglio sono liquidate con modalita' «pari passu» tra il soggetto richiedente e il Fondo.
3. La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dal Fondo a fronte delle prime perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non puo' superare complessivamente l'80 percento dell'importo della tranche junior del medesimo portafoglio, entro i limiti di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'accesso al Fondo, il confidi richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto finanziatore che si impegna ad erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonche' da eventuali enti od organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti.
5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all'art. 11, comma 4, il confidi versa presso il soggetto finanziatore il cash collateral.
 
Art. 10

Determinazione dell'intensita' di aiuto

1. L'intensita' di aiuto connessa all'intervento del Fondo e' determinata applicando, al momento dell'inclusione di ciascun finanziamento nel portafoglio:
a) nel caso di PMI, il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
b) nel caso di finanziamenti concessi a Mid-cap, il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese Mid-cap», notificato dal Ministero (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016;
c) i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle autorita' italiane e approvati dalla Commissione europea, vigenti alla data di inclusione del finanziamento nel portafoglio.
 
Art. 11

Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia

1. Le richieste di garanzia di cui al presente decreto sono presentate dai soggetti di cui all'art. 6 con le modalita' e forme indicate nelle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale» di cui all'art. 18, comma 1. In sede di domanda, i soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti.
2. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del Fondo stabiliti dal presente decreto.
3. Le richieste di garanzia del Fondo, istruite dal Gestore del Fondo, sono presentate al Consiglio di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento.
4. L'esito della delibera del Consiglio di gestione e' trasmesso, a cura del Gestore del Fondo, al soggetto richiedente.
5. La garanzia del Fondo e' concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Il Gestore del Fondo provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.
 
Art. 12

Valutazione dei soggetti beneficiari
e dei finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilita' del soggetto beneficiario e del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano:
a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario che richiede il finanziamento, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica:
1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative, ovvero di Mid-cap;
2) dell'ammissibilita' del settore di attivita' economica in cui opera il soggetto beneficiario all'intervento del Fondo;
b) la rispondenza delle finalita' e delle caratteristiche del finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario rispetto a quanto previsto all'art. 5;
c) il merito di credito del soggetto beneficiario che richiede il finanziamento ai fini della sua inclusione nel portafoglio, assicurando che siano soddisfatti i modelli di valutazione per l'accesso al Fondo previsti dalle disposizioni operative.
2. Le ulteriori attivita' di valutazione previste dalle disposizioni operative non riportate al comma 1, ivi compresi la determinazione dell'intensita' di aiuto di cui all'art. 10, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario nonche' delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.
 
Art. 13

Chiusura del portafoglio di finanziamenti

1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra' comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. E' fatta salva la possibilita' per il Consiglio di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente.
2. Il soggetto richiedente, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo:
a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti;
b) l'ammontare complessivo del portafoglio di finanziamenti;
c) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, determinati applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto;
d) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio;
e) nel caso di controgaranzia, oltre alle condizioni economiche di cui alla lettera d), anche le commissioni di garanzia richieste ai soggetti beneficiari in relazione ai finanziamenti inclusi nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal confidi;
f) altre informazioni previste dalle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale» di cui all'art. 18, comma 1.
3. Qualora la misura della copertura da parte del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinata alla data di chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, sia inferiore rispetto alla misura di copertura indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, l'importo corrispondente alla differenza di copertura e' svincolato dal Gestore del Fondo e rientra nella disponibilita' del Fondo per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto.
4. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta della garanzia, fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del comma 1, l'ammontare complessivo minimo del portafoglio di finanziamenti dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi alla predetta data.
5. Nel caso in cui l'ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il soggetto richiedente e' tenuto a corrispondere al Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 6, un importo pari al prodotto tra:
a) la commissione di messa a disposizione fondi mediamente praticata dal soggetto finanziatore alla propria clientela nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, e
b) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior per la quale e' stata deliberata dal Consiglio di gestione la garanzia del Fondo e l'importo della quota di tranche junior garantito dal Fondo, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto al portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito.
6. Nel caso in cui l'importo del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito risulti inferiore al limite minimo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), l'importo, di cui al comma 5 del presente articolo, da corrispondere al Fondo e' aumentato del 5 percento.
7. La garanzia del Fondo opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui al comma 1, coprendo le eventuali prime perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalita' operative previste dagli articoli 14 e 15, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta e di controgaranzia.
8. Nel periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti, la misura massima di garanzia del Fondo indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, e' rapportata all'ammontare del portafoglio effettivamente costituito al termine del primo, secondo, terzo e, se previsto, quarto semestre decorrenti dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Eventuali importi dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori a copertura delle prime perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano il margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati alle successive scadenze semestrali purche' il margine di garanzia si sia ampliato per effetto dell'incremento del portafoglio di finanziamenti ed entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo cosi' determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo semestre del periodo di costruzione del portafoglio, risultino importi non liquidabili perche' eccedenti il margine di garanzia determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, detti importi sono definitivamente non dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori. Analogamente, gli importi liquidati dal Fondo in relazione a perdite verificatesi nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti che dovessero eccedere la misura della copertura del Fondo determinata alla data di chiusura del portafoglio devono essere restituiti dal soggetto richiedente al Fondo. Nel caso di mancato versamento al Fondo degli importi dovuti si applica quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
9. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di finanziamenti effettuate a:
a) societa' appartenenti allo stesso gruppo bancario cui appartiene il soggetto finanziatore;
b) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
c) Banca d'Italia;
d) Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
e) Banca europea per gli investimenti (BEI).
10. La cessione di cui al comma 9 comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo ai sensi del presente decreto.
 
Art. 14

Attivazione della «garanzia diretta»
del Fondo e procedure di recupero

1. Ai fini dell'attivazione della garanzia diretta di cui all'art. 7, si applicano le procedure di attivazione previste nelle disposizioni operative, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione delle perdite subite dal soggetto richiedente sul portafoglio di finanziamenti, fino al raggiungimento della misura massima fissata in sede di ammissione del medesimo portafoglio all'intervento del Fondo, ovvero, se inferiore, nella misura massima determinata alla data di chiusura del portafoglio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, lettera c), salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 8.
3. Con riferimento alle garanzie rilasciate ai sensi del presente decreto, e' riconosciuta facolta' al soggetto richiedente, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, di richiedere, sul singolo finanziamento compreso nel portafoglio garantito, l'attivazione della garanzia del Fondo a titolo di acconto. In tal caso, il soggetto richiedente, nel modulo di richiesta di attivazione della garanzia, indica l'importo dell'acconto da liquidare sulla perdita prevista per il finanziamento oggetto dell'attivazione, determinato dal medesimo soggetto richiedente sulla base delle proprie stime. L'importo dell'acconto deve essere inferiore all'importo massimo liquidabile in relazione al finanziamento oggetto dell'attivazione, fermi restando i limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1, ovvero all'art. 8, comma 2, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 8. Ai fini della richiesta di attivazione della garanzia del Fondo a titolo di acconto, le procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario inadempiente devono essere gia' avviate, con le modalita' stabilite dalle disposizioni operative del Fondo, alla data di presentazione della medesima richiesta.
4. Le richieste di attivazione della garanzia a titolo di acconto sono istruite dal Gestore del Fondo e deliberate dal Consiglio di gestione con le modalita' e nei termini, laddove applicabili, stabiliti dalle disposizioni operative per le ordinarie richieste di attivazione della garanzia.
5. Il soggetto richiedente, entro 24 mesi dalla data di inadempimento, cosi' come definito nelle vigenti disposizioni operative, invia al Gestore del Fondo, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di liquidazione, a titolo definitivo, della perdita, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore del Fondo. Il predetto termine per la presentazione della richiesta di liquidazione della perdita puo' essere prorogato, su richiesta motivata del soggetto richiedente, per un periodo non superiore a 12 mesi. Nel modulo di richiesta di liquidazione della perdita sono descritte le attivita' di recupero, giudiziali e stragiudiziali, svolte dal soggetto richiedente e riportato l'importo della perdita definitiva registrata sul finanziamento alla data di presentazione della medesima richiesta, nonche' quello dell'acconto liquidato dal Fondo sulla medesima posizione.
6. Le richieste di liquidazione della perdita a titolo definitivo sono istruite dal Gestore del Fondo e sono deliberate dal Consiglio di gestione entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Resta fermo che l'importo della perdita definitiva liquidabile al soggetto richiedente, tenuto conto dell'importo versato a titolo di acconto, non puo' eccedere i limiti di copertura del Fondo sul finanziamento garantito e sul portafoglio di finanziamenti stabiliti dal presente decreto, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 13, comma 8.
7. Nel caso in cui l'importo dell'acconto versato al soggetto richiedente risulti superiore all'importo della perdita definitiva, il soggetto richiedente restituisce al Fondo la differenza tra i predetti importi, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera del Consiglio di gestione di cui al comma 6. In caso di mancato pagamento al Fondo delle predette somme, il Gestore del Fondo sospende le liquidazioni delle perdite, anche a titolo di acconto, fino a quando il soggetto richiedente non abbia adempiuto ai versamenti a proprio carico.
 
Art. 15

Attivazione della «controgaranzia»
del Fondo e procedure di recupero

1. Ai fini dell'attivazione della controgaranzia di cui all'art. 9, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle disposizioni operative.
2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del portafoglio di finanziamenti all'intervento del Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 8.
 
Art. 16

Commissioni di garanzia

1. I soggetti richiedenti, entro trenta giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum» in misura pari al 3 percento dell'importo garantito dal Fondo.
 
Art. 17

Monitoraggio

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, secondo modalita' e termini previsti dalle disposizioni operative di cui all'art. 18, comma 1, i dati relativi all'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.
2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalita' e i termini previsti dalle disposizioni operative del Fondo, e' sanzionata, con provvedimento del Consiglio di gestione, con riferimento a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento di una somma pari al 50 percento dell'importo della commissione di cui all'art. 16. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e alle maggiorazioni richiesti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Il Gestore del Fondo effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e riferisce periodicamente al Consiglio di gestione.
4. Il Consiglio di gestione trasmette alla direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.
 
Art. 18

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato con cui e' data notizia dell'avvenuta adozione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti».
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di garanzia presentate al Gestore del Fondo in data successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia presentate antecedentemente alla predetta data si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2013.
3. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248, e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni operative del Fondo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2017

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 923
 
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