Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 221
Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;
Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il capo 2 del Titolo V del Trattato sull'Unione europea;
Visti gli articoli 207 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC, del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione);
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge del 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto e regolamenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti:
a) regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
b) regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
c) regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale.
2. Il presente decreto non si applica ai materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, ne' ai prodotti a duplice uso appositamente progettati o sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali d'armamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il testo dell'articolo 7 della legge 12 agosto 2016,
n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi'
recita:
«Art. 7 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e
agli accordi internazionali in materia di prodotti e di
tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di
embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura,
nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di
materiali proliferanti). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro
della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni della normativa
europea ai fini del riordino e della semplificazione delle
procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e
di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle
sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per
ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali
proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9
luglio 1990, n. 185.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del
Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del
trasferimento, dell'intermediazione e del transito di
prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al
regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione,
del 22 ottobre 2014, nonche' alle altre disposizioni
dell'Unione europea e agli accordi internazionali in
materia resi esecutivi;
b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del
Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la
pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento
di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20
dicembre 2011, nonche' alle altre disposizioni dell'Unione
europea e agli accordi internazionali in materia resi
esecutivi;
c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a
duplice uso, nonche' del commercio di determinate merci che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e
apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa;
d) razionalizzazione delle procedure di rilascio
delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a
carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di
strumenti autorizzativi semplificati;
e) previsione delle procedure adottabili nei casi di
divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o
di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice
uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al
regolamento (CE) n. 428/2009;
f) previsione di misure sanzionatorie penali o
amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei
confronti delle violazioni in materia di prodotti e di
tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci
che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per
la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti, nonche' per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei
limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 96;
g) previsione di misure sanzionatorie penali o
amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei
confronti delle violazioni in materia di misure restrittive
e di embarghi commerciali, adottati dall'Unione europea ai
sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo'
emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo
decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5
maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice
uso, e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2009, n. L 134.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il testo degli articoli 207 e 215 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella
G.U.C.E. 9 maggio 2008, n. C 115, cosi' recita:
«Art. 207 (ex articolo 133 del TCE). - 1. La politica
commerciale comune e' fondata su principi uniformi, in
particolare per quanto concerne le modificazioni
tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e
commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli
aspetti commerciali della proprieta' intellettuale, gli
investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure
di liberalizzazione, la politica di esportazione e le
misure di protezione commerciale, tra cui quelle da
adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica
commerciale comune e' condotta nel quadro dei principi e
obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di
attuazione della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi
con uno o piu' Paesi terzi o organizzazioni internazionali,
si applica l'art. 218, fatte salve le disposizioni
particolari del presente articolo.
La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio,
che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al
Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinche' gli
accordi negoziati siano compatibili con le politiche e
norme interne dell'Unione.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in
consultazione con un comitato speciale designato dal
Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro
delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. La
Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e
al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.
4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi
di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei
settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali
della proprieta' intellettuale e degli investimenti esteri
diretti, il Consiglio delibera all'unanimita' qualora tali
accordi contengano disposizioni per le quali e' richiesta
l'unanimita' per l'adozione di norme interne.
Il Consiglio delibera all'unanimita' anche per la
negoziazione e la conclusione di accordi:
a) nel settore degli scambi di servizi culturali e
audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare
pregiudizio alla diversita' culturale e linguistica
dell'Unione;
b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito
sociale, dell'istruzione e della sanita', qualora tali
accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione
nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla
competenza degli Stati membri riguardo alla loro
prestazione.
5. La negoziazione e la conclusione di accordi
internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al
titolo VI della parte terza e all'articolo 218.
6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente
articolo nel settore della politica commerciale comune non
pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e
gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle
disposizioni legislative o regolamentari degli Stati
membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.»
«Art. 215 (ex articolo 301 del TCE). - 1. Quando una
decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del
trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la
riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e
finanziarie con uno o piu' paesi terzi, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le
misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione adottata conformemente al capo
2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede,
il Consiglio puo' adottare, secondo la procedura di cui al
paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone
fisiche o giuridiche, di gruppi o di entita' non statali.
3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le
necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.».
- Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27
giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 luglio 2005, n.
L 200.
- L'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22
giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica
riguardante taluni fini militari e' pubblicata nella
G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.
- Il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione (rifusione) e' pubblicato
nella G.U.C.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto e regolamenti di attuazione) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
428/2009 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1236/2005 si veda nelle note alle premesse.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.C.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Per i riferimenti normativi del legge 9 luglio 1990,
n. 185 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Oltre alle definizioni contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti:
a) per «regolamento duplice uso» s'intende il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
b) per «regolamento antitortura» s'intende il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
c) per «regolamenti (UE) concernenti misure restrittive» s'intendono le misure adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale;
d) «per azione comune» s'intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
e) per «prodotti a duplice uso» s'intendono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento duplice uso ed elencati nell'allegato I del medesimo regolamento;
f) per «prodotti a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare;
g) per «merci soggette al regolamento antitortura» s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e III-bis del regolamento antitortura;
h) per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle attivita' il cui commercio con determinati Paesi terzi e' controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive;
i) per «non proliferazione» s'intende l'attivita' volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual use, nonche' di tecnologie e know-how;
l) per «tecnologie o software di pubblico dominio» s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione;
m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono quei lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici;
n) per «assistenza tecnica» s'intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che puo' assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del presente decreto.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
952/2013, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
428/2009, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1236/2005, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi dell'azione comune del
Consiglio n. 2000/401/PESC, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Controllo dello Stato

1. Sono soggette al controllo dello Stato, secondo le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attivita' per le quali i predetti regolamenti impongono divieti o autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono inoltre essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalita' organizzata, agli accordi ed alle intese multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ed agli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.
2. Sono subordinati a controllo, autorizzazioni o divieti dello Stato anche le operazioni di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 8 del regolamento duplice uso.
3. Non e' sottoposta a controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o software di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base.
 
Art. 4

Autorita' competente

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale - e' l'Autorita' competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
3. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi della legge 3 agosto
2007, n. 124 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Comitato consultivo

1. Presso l'Autorita' competente e' istituito un Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni individuali nei casi previsti dal presente decreto. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria.
3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed e' composto dal direttore generale competente per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico.
4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ne' rimborsi spese, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'Autorita' competente, in sede di rilascio della Licenza Zero di cui all'articolo 8 ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate professionalita' tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorita', puo' avvalersi di tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice uso.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede dell'Autorita' competente che ne cura la segreteria e predispone il risultato dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione per il relativo parere del Comitato.
6. Il Comitato e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed e' rinnovato ogni cinque anni.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le altre amministrazioni di cui al comma 3, sono disciplinate le modalita' di funzionamento del Comitato.
 
Art. 6

Trasferimento in forma intangibile

1. I progetti, il design, le formule, il software e la tecnologia, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del presente decreto, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'Unione europea, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto. A tal fine s'intendono soggetti al di fuori dell'Unione europea anche le persone fisiche e giuridiche temporaneamente domiciliate o ubicate nel territorio dell'Unione europea.
2. Tra le modalita' di trasferimento intangibile di cui al comma 1 rientra anche l'accesso ai server e la condivisione delle informazioni. Al riguardo, gli esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica, che intendono utilizzare tale modalita' di trasferimento dei dati, devono adottare procedure di accesso sicure e tracciabili, nonche' un sistema di reportistica degli accessi, al fine di consentire eventuali verifiche, sia in corso d'opera che a posteriori, da parte dell'Autorita' competente.
3. Non e' sottoposta ad autorizzazione preventiva la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma 1, che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del materiale.
 
Art. 7

Transito

1. Nei casi in cui il transito di prodotti a duplice uso, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali e' vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne da' tempestiva comunicazione all'Autorita' competente, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.
2. L'Autorita' competente, qualora le informazioni ricevute non consentano di formulare un'immediata decisione in merito e si rendano necessari ulteriori approfondimenti, assoggetta ad autorizzazione preventiva il transito, dandone immediata comunicazione al responsabile legale dell'operazione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il responsabile legale dell'operazione di transito fornisce ogni informazione richiesta. Le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono a carico del responsabile legale dell'operazione di transito.
3. E' considerato responsabile legale dell'operazione di transito il soggetto nazionale coinvolto nella stessa, spedizioniere, agente marittimo, rappresentante in Italia della societa' di Paese terzo proprietaria del bene o che ha disposto l'invio del bene in transito, rappresentante legale di eventuale filiale italiana della societa' del Paese terzo proprietaria del bene o che ne ha disposto l'invio.
4. L'autorizzazione o il diniego al transito sono disposti dall'Autorita' competente nei limiti e alle condizioni previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5. Con il provvedimento di diniego e' disposto il divieto di transito o viene impedito il proseguimento del transito gia' intrapreso.
 
Art. 8

Procedimento autorizzativo

1. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, l'Autorita' competente rilascia, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizzazione:
a) autorizzazione specifica individuale;
b) autorizzazione globale individuale;
c) autorizzazione generale dell'Unione europea;
d) autorizzazione generale nazionale.
2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitortura, e' necessaria un'autorizzazione specifica individuale. Tale autorizzazione e' rilasciata nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo1, comma 1, e dal presente decreto, ad un singolo intermediario, per una determinata quantita' di prodotti specifici circolante tra due o piu' Paesi terzi.
3. Per esportare prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero prestare assistenza tecnica collegata a tali prodotti, salvo che non siano previsti divieti, l'Autorita' competente, nei limiti e alle condizioni di cui ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, rilascia un'autorizzazione specifica individuale.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica interessati devono presentare all'Autorita' competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalita' e procedure previste dal presente decreto.
5. L'Autorita' competente, se del caso, puo' rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata Licenza Zero, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce.
6. L'Autorita' competente ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati, le stesse sono subordinate al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui al comma 1, lettere c) e d), non possono avere ad oggetto materiali o informazioni classificati.
 
Art. 9

Clausola onnicomprensiva mirata «catch all»

1. L'Autorita' competente subordina al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal presente decreto. L'Autorita' competente puo' altresi' vietare o subordinare ad autorizzazione l'esportazione dei prodotti di cui al primo periodo per i motivi previsti dall'articolo 8 del regolamento duplice uso.
2. Ai fini di cui sopra, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale intendimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, nonche' dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La richiesta e' inviata all'Autorita' competente e comunicata alle altre amministrazioni interessate.
4. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa e' subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.
5. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle amministrazioni interessate, entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente indice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, una riunione interministeriale per il loro esame. Qualora all'esito della riunione venga confermato che l'esportazione o la prestazione di servizi di intermediazione e' da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore o all'intermediario, dandone contestuale notizia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate.
6. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle predette amministrazioni, l'Autorita' competente comunica tempestivamente all'esportatore o all'intermediario la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione o intermediazione, dandone contestuale informazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate.
7. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del regolamento duplice uso, qualora l'esportatore venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che i prodotti a duplice uso non listati che intende esportare sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento duplice uso, e' tenuto ad informarne l'Autorita' competente, producendo tutta la documentazione necessaria. Al medesimo obbligo di informativa, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del predetto regolamento, e' tenuto anche l'intermediario che venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che i servizi di intermediazione prestati siano riferiti ai prodotti a duplice uso e ai prodotti a duplice uso non listati, destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento duplice uso.
8. L'Autorita' competente, valutate le informazioni fornite ed esaminata la documentazione presentata, ove non ritenga infondata l'informativa dell'esportatore o dell'intermediario di cui al comma 7, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attivando la procedura di cui ai commi da 2 a 6. Ai fini autorizzativi di cui al presente articolo, l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare all'Autorita' competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalita' e procedure di cui all'articolo 10.
 
Art. 10

Autorizzazione specifica individuale

1. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata ad un singolo esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica, per uno o piu' beni, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno specifico utilizzatore finale, previo parere del Comitato consultivo. L'autorizzazione ha una validita' da sei mesi a due anni, salvi diversi termini stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, con possibilita' di proroga, a richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. L'eventuale proroga puo' essere rilasciata soltanto una volta.
2. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando, a seconda dei casi, la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
3. La domanda deve essere corredata di una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volonta' di acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user statement, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonche' del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso e per i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
e) l'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;
g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale. Essa deve essere autenticata dalla competente autorita' amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente.
5. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica di presentare anche un certificato internazionale d'importazione o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorita' competente puo' sempre richiedere ulteriore, specifica documentazione, necessaria al completamento della relativa istruttoria.
7. L'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica, possono essere tenuti ad adempiere ulteriori specifici obblighi se richiesti dall'Autorita' competente ed indicati nell'autorizzazione stessa. Come ulteriori obblighi possono essere indicati nell'autorizzazione: l'obbligo di produrre all'Autorita' competente una dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale; l'obbligo di effettuare, con cadenza indicata dall'Autorita' competente, ispezioni nel luogo di destinazione finale dei medesimi prodotti indicato nell'autorizzazione, al fine di accertare che questi vi permangano e che la loro effettiva destinazione d'uso sia coerente con quella indicata nell'autorizzazione; l'obbligo di fornire all'Autorita' competente idonea reportistica scritta e fotografica circa tali ispezioni.
8. La documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale deve essere conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente, che puo' disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 17; nel caso di operazioni riguardanti prodotti a duplice uso e prodotti a duplice uso non listati, comprende i documenti indicati nell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento duplice uso.
9. L'autorizzazione specifica individuale e' negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
 
Art. 11

Autorizzazione globale individuale

1. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, in quanto gia' soggetto che ha ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici. Tali Paesi sono determinati secondo linee guida ad hoc che saranno predisposte dall'Autorita' competente, sentito il Comitato consultivo.
2. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con validita' non superiore a tre anni e con possibilita' di proroga a richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. L'eventuale proroga puo' essere rilasciata soltanto una volta.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. La domanda deve specificare se l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni classificati. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese.
5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito.
7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
8. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente, che puo' disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto.
9. L'autorizzazione globale individuale e' negata, annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
 
Art. 12

Autorizzazione generale dell'Unione europea

1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso, dei prodotti a duplice uso non listati e delle merci soggette al regolamento antitortura puo' avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e antitortura.
2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorita' competente.
3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non puo' essere utilizzata quando ricorrano le condizioni ostative previste dai regolamenti predetti.
4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea.
5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea e' conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorita' competente che puo' disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto.
7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
 
Art. 13

Autorizzazione generale nazionale

1. L'esportazione di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III c del regolamento duplice uso, secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II octies del regolamento duplice uso.
2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti a duplice uso e gruppi di Paesi di destinazione finale.
3. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente.
4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta alle medesime disposizioni dei commi 4 e 6 dell'articolo 12.
6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
 
Art. 14

Diniego, annullamento, revoca,
sospensione e modifica dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni previste dal presente decreto non sono rilasciate quando le operazioni sono incompatibili con i criteri di rilascio previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto. Nei casi di incompatibilita' con i criteri di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 12 del regolamento duplice uso, il diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dall'Autorita' competente non e' ammesso.
2. Le autorizzazioni gia' rilasciate possono, inoltre, essere annullate, revocate, sospese o modificate, nel rispetto della disciplina generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui non sono compatibili con i criteri di rilascio di cui al comma 1;
b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto;
c) qualora l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica violino le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale;
d) nel caso in cui l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica non ottemperino agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione;
e) qualora emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorita' competente procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento e' comunicato all'esportatore o all'intermediario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea o di quella nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso nei confronti di un singolo esportatore qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel regolamento duplice uso e nel presente decreto, ovvero l'esportatore interessato violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale. Tale provvedimento e' annotato sul relativo registro.
5. Per un periodo limitato e fino a tre anni, l'Autorita' competente puo' negare autorizzazioni o sospendere procedimenti nel caso in cui il richiedente non abbia ottemperato ad obblighi o non abbia rispettato condizioni prescrittegli in autorizzazioni ottenute precedentemente.
6. L'Autorita' competente puo' modificare elementi non essenziali di un'autorizzazione gia' rilasciata, anche senza il parere del Comitato. Sono considerati in ogni caso essenziali i seguenti elementi: oggetto; soggetto richiedente nella qualita' di esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica; destinatario; utilizzatore finale; Paese di destinazione finale; uso finale.
7. Le disposizioni del presente articolo, concernenti le azioni dell'Autorita' competente circa il rilascio, il diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, sono applicate anche ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, se l'Autorita' competente e' a conoscenza o ha fondati motivi per stabilire che gli stessi prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso, ad un Paese di destinazione o ad un utilizzatore finale interdetti ai sensi dei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.
 
Art. 15

Trasferimento di prodotti a duplice uso
all'interno dell'Unione europea

1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento duplice uso e' richiesta un'autorizzazione. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa e' subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.
2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV del regolamento duplice uso puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale.
 
Art. 16

Controllo dell'assistenza tecnica
riguardante taluni fini militari

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:
a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);
c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a).
3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica:
a) allorche' e' fornita ad un Paese elencato nella parte 2 dell'Allegato II-bis del regolamento duplice uso;
b) allorche' assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;
c) allorche' e' in forma orale e non e' connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.
 
Art. 17

Misure ispettive

1. Le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attivita' per le quali i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, o il presente decreto impongono divieti o autorizzazioni preventive possono essere sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase preliminare che successiva all'operazione, mediante riscontri documentali e verifiche presso la sede dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, allo scopo di accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
2. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione del materiale autorizzato, nonche' ogni altro elemento idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.
3. L'attivita' di ispezione e verifica, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e' svolta dall'Autorita' competente, in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per i profili di rispettiva competenza. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni, nonche' sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della normativa doganale unionale.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le amministrazioni interessate, sono determinate le modalita' attuative della collaborazione di cui al comma 3.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti normativi della legge 3 agosto
2007, n. 124, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O., cosi' recita:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli Uffici stessi. I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle
imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in
conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo
52 (492) (500);
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.»
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio d'attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali, nonche' in quelli utilizzati
dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei
benefici di cui al codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione
ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la
repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli
impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti
d'apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,
rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia
per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo
51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del
secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
- Il testo degli articoli 32 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, S.O., cosi' recita:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri
e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 . Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni
ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il
termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile.»
«Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari,
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
- Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
«In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'eleborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.».
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31
marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta 26 marzo
2001, n. 71, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i
compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile
1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il
Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio
pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione
europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse
proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
in regime concessorio, ad espletamento di funzioni
pubbliche inerenti la potesta' amministrativa
d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli
200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d)
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7
gennaio 1929, n. 4.».
- Il testo dell'articolo 52, commi da 4 a 10, del
citato decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, cosi' recita:
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - (Omissis).
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
(Omissis).».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si veda nelle note
all'art. 2.
 
Art. 18

Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso
ed ai prodotti a duplice uso non listati

1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro a 250.000 euro.
2. Chiunque effettua, le operazioni di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
3. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2. Quando non e' possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo e' ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
4. L'esportatore o l'intermediario che non fornisce all'Autorita' competente le informazioni prescritte dall'articolo 9, comma 7, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 15.000 ad euro 90.000.
5. L'esportatore di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati o l'intermediario che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e, se prescritto, su registri commerciali, gli elementi previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, o che non adempie agli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 10, comma 8, o non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 17, comma 2, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla medesima sanzione e' assoggettato l'esportatore che non adempie agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui all'articolo 11, comma 8, e all'articolo 12, comma 6.
 
Art. 19

Sanzioni relative alle merci soggette
al regolamento antitortura

1. E' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui:
a) operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera b), concernenti merci elencate all'allegato II del regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del regolamento medesimo;
b) operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento antitortura, nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 4-bis, paragrafo 2, del regolamento antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false;
c) operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e III-bis del regolamento antitortura in violazione dei divieti di cui agli articoli 6-bis e 7-quinquies del regolamento medesimo;
d) operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e III-bis del regolamento antitortura, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti le merci medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000.
3. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2. Quando non e' possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo e' ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
4. Chiunque effettui le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), e' punito con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda;
b) non adempie agli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 10, comma 8;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 10, comma 8, e dall'articolo 17, comma 2.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non adempie agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui all'articolo 12, comma 6.
 
Art. 20

Sanzioni relative ai prodotti listati
per effetto di misure restrittive unionali

1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive e' punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 2 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
4. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui ai commi 1 e 2. Quando non e' possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo e' ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
 
Art. 21

Sanzioni relative all'assistenza tecnica
riguardante taluni fini militari

1. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro.
2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
 
Art. 22

Obbligo di comunicazione da parte
dell'Autorita' giudiziaria

1. L'Autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 21 ne da' immediata comunicazione all'Autorita' competente ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.
 
Art. 23

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
b) il decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11;
c) il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64.

Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96
(Attuazione di talune disposizioni del regolamento n.
1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a
duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a
fini militari, a norma dell'articolo 50 della L. 1° marzo
2002, n. 39) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2003, n. 102.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente
il commercio di determinate merci che potrebbero essere
utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2007, n.
39.
- Il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente
misure restrittive nei confronti dell'Iran) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2009, n. 138.
 
Art. 24

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Minniti, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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