Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 gennaio 2018
Modalita' di attribuzione alla Regione Sardegna della compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

e

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna» ed, in particolare, l'art. 8, come sostituito dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla Regione;
Visto l'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, recante «Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali»;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 114 del 2016 il quale ai commi 1 e 2, prevede che la quota del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione e' determinata dal Dipartimento delle finanze sulla base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie e delle imprese, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 2016 il quale 3 dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuate le modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione delle imposte sostitutive sui redditi di capitale non disciplinate dai commi 1 e 2 dello stesso articolo e che, fino a quando dette modalita' non saranno definite con il suddetto decreto, le stesse sono determinate dal Dipartimento delle finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale;
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;
Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti;
Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;
Vista l'intesa della Regione Sardegna espressa con nota prot. 0009120 del 20 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente decreto sono definite le modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione del gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale individuate dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, applicabili per gli anni 2017 e successivi.
 
Allegato A Elenco dei capitoli/articoli del bilancio dello Stato da utilizzare per la determinazione della compartecipazione della Regione Sardegna al gettito delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno
2016, n. 114

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| |  con esclusione degli |
| Capitolo 1026 | articoli 5 e 26 |
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| Capitolo 1027 |   |
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| | limitatamente agli articoli |
| Capitolo 1028 | 5, 7 e 8 |
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| Capitolo 1031 |   |
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| Capitolo 1074 |limitatamente all'articolo 4 |
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| Capitolo 1195 |   |
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| Capitolo 1196 |   |
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Art. 2

Modalita' di compartecipazione al gettito delle ritenute
e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale

1. La compartecipazione della Regione Sardegna al gettito relativo alle ritenute ed alle imposte sostitutive sui redditi di capitale, spettanti ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna», diverse da quelle disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, e' determinata applicando al gettito nazionale imputato ai capitoli del bilancio dello Stato elencati nell'Allegato «A» al presente decreto, la distribuzione territoriale della raccolta indiretta dei titoli di terzi in deposito a custodia o in amministrazione valorizzata al fair value, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. La compartecipazione di cui al comma 1 e' determinata dal Dipartimento delle finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile e il relativo conguaglio e' determinato quando si rendono disponibili i dati dell'annualita' di riferimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2018

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella Il Ragioniere generale
dello Stato
Franco
 
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