Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2017
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita' procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 2011, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della DOC «Gambellara»;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Gambellara»;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014 e sul sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;
Vista la nota della Regione Veneto del 23 febbraio 2017, con la quale e' stato segnalato che nel predetto disciplinare di produzione, all'art. 5, e' stata erroneamente omessa, rispetto al disciplinare preesistente a quello approvato con la modifica di cui al citato decreto ministeriale 20 settembre 2011, per la tipologia di vino «Gambellara» Classico Vin Santo, la resa massima delle uve in vino, e con la quale la stessa regione, ha chiesto di provvedere, mediante apposita modifica del disciplinare, al ripristino della predetta disposizione;
Considerato che, a seguito della verifica effettuata, e' risultato che l'omissione di detta tipologia varietale e' da imputarsi ad un mero errore materiale verificatosi al momento della redazione del disciplinare consolidato con le modifiche approvate con il citato decreto 20 settembre 2011;
Ritenuto necessario, pertanto, in accoglimento della richiesta delle Regione Veneto, apportare apposita modifica correttiva dell'art. 5 del disciplinare di produzione in questione, mediante il ripristino, per la tipologia di vino «Gambellara» Classico Vin Santo, della resa massima delle uve in vino, nella misura del 40%, anche in considerazione del fatto che detta previsione costituisce un elemento essenziale del disciplinare, ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di vini DOP;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 22211 del 20 marzo 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 13 ottobre 2014 richiamato in premessa, e' inserito, dopo il sesto comma, il seguente comma:
«Per la produzione della tipologia Gambellara Classico Vin Santo, la resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 40%.».
2. La modifica al disciplinare di cui al comma 1 sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2017

Il dirigente: Polizzi
 
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