Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2018 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 22 dicembre 2017 |
Conclusione della fase transitoria per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali allergeni afferenti al decreto 13 dicembre 1991 e conseguente definizione degli adempimenti posti a carico delle aziende interessate. (Determina n. DG 2130/2017). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto, per quanto riguarda i poteri del direttore generale dell'Agenzia, l'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale 20 settembre 2004 n. 245, di adozione del Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della stessa, a norma del citato l'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003; Visti il decreto ministeriale 17 novembre 2016, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia il prof. Mario Melazzini e il decreto ministeriale 31 gennaio 2017 di conferma della stessa nomina ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006; Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia, della cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Tenuto conto, per quel che concerne la disciplina dei medicinali allergeni, del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, recante le «Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni»; Considerato che, a tale riguardo, l'art. 5 del citato decreto ministeriale ha consentito il commercio e l'impiego degli allergeni gia' utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991, nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7; Dato atto, sulla scorta degli articoli 6 e 7 appena menzionati, degli adempimenti allora posti a carico delle aziende interessate ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio degli allergeni; Considerato, pero', che, in seguito, con il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, e' stato disposto che «le aziende che hanno presentato, anteriormente al 30 giugno 1995, domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e di presidi medico-chirurgici sulle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della sanita' non ha espresso le proprie definitive determinazioni, sono tenute a reiterare le domande stesse, in carta semplice, entro quarantacinque giorni dalla data predetta, corredandole in calce, a pena di nullita', di dichiarazioni giurate di conformita' agli originali a suo tempo presentati, con firma autenticata a norma di legge dal legale rappresentante dell'azienda. Alle domande deve essere allegata copia della ricevuta del versamento relativo alla tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993» (cfr. art. 1); Rilevata la mancata conversione in legge del decreto anzidetto; Considerato che, con ulteriore decreto-legge 27 maggio 1996, n. 290, e' stata reiterata, all'art. 1, la suindicata disposizione normativa di cui al decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160 citato; Rilevata la mancata conversione anche di tale secondo decreto-legge; Tenuto conto, comunque, degli effetti medio tempore prodotti nel periodo di vigenza dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 160 e 27 maggio 1996, n. 290; Considerato, infatti, che la disciplina introdotta dai due decreti-legge (non convertiti) ha trovato applicazione, ancorche' nel breve periodo, anche per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio degli allergeni; Riscontrato, inoltre, che, con successivo decreto ministeriale 8 novembre 1996, sono state adottate le «disposizioni concernenti la reiterazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, e successive reiterazioni»; Tenuto conto, nelle more, della intervenuta istituzione dell'Agenzia italiana del farmaco con la citata legge n. 326/2003; Preso atto, quindi, di quanto disposto, in materia, dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa all'adozione di un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e della direttiva 2003/94/CE («Nessun medicinale puo' essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004»); Tenuto conto, poi, delle Linee Guida EMEA/CHMP/BWP/304831/2007 «Guideline on allergen products: production and quality issues» e CHMP/EWP/18504/2006 «Guideline on the clinical development of products for specific immunotherapy for the treatment of allergic diseases» e le Monografie di Farmacopea Europea numero 1063, 2621, 2623, 2625, 2626 e 2627; Tenuto conto, altresi', dell'istruttoria avviata dall'Agenzia nel 2010 finalizzata ad acquisire informazioni sulla qualita' degli allergeni in commercio; Preso atto anche dei dati acquisiti dall'Agenzia sui predetti medicinali a seguito del processo di ricognizione avviato nel dicembre del 2015 (cfr. note del 10 dicembre 2015, 5 aprile 2016, 16 settembre 2016 e 15 gennaio 2017); Riscontrata la assoluta necessita' per l'Agenzia di adottare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) per i medicinali allergeni commercializzati in applicazione del sopracitato decreto ministeriale 13 dicembre 1991, le relative modalita' per la conclusione e la gestione della relativa fase transitoria; Preso atto, in particolare, che le modalita' oggetto del presente provvedimento interessano esclusivamente i medicinali allergeni, per la diagnosi e la terapia, gia' utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991 e per i quali le aziende hanno presentato al Ministero della sanita' regolare domanda di A.I.C., ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991 e hanno reiterato tale domanda ai sensi dei citati decreti-legge n. 160/1996 e n. 290/1996; Ravvisata la opportunita' che, ancorche' conformi alle disposizioni fissate dal decreto legislativo n. 219/2006, le misure oggetto del presente provvedimento debbano, comunque, tenere in debito conto sia la normativa intervenuta nel corso degli anni in materia di A.I.C. dei medicinali in generale, sia quella che ha interessato, nello specifico, i medicinali allergeni nel 1991 e nel 1996, con particolare riferimento alla connessa produzione documentale posta a carico delle aziende interessate; Tenuto conto, quindi, della necessita' che, al fine di consentire oggi all'Agenzia di svolgere l'istruttoria per il rilascio della A.I.C. dei suindicati allergeni, siano previsti a carico delle aziende interessate i seguenti adempimenti cui occorre ottemperare entro termini certi: a) entro trenta giorni dalla data di efficacia della presente determina, i richiedenti presentano in formato elettronico il modulo 1 del Dossier di A.I.C., completo di tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., oltre alla seguente documentazione: i. copia della comunicazione inviata al Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, nella quale siano evidenziate la denominazione e la composizione del prodotto corrispondente al medicinale allergene in domanda; ii. copia della domanda di A.I.C. presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991 per la famiglia di allergeni di appartenenza del medicinale allergene in domanda; iii. copia della ricevuta di pagamento della domanda di A.I.C. di cui al punto ii; iv. copia della reiterazione della domanda di A.I.C presentata ai sensi del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160; b) entro sessanta giorni dalla ricezione del modulo 1, l'Agenzia valuta la completezza della domanda in relazione ai requisiti e alla documentazione richiesti al punto a) del presente articolo, comunicandone l'esito al richiedente; c) entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di completezza di cui al punto b) del presente articolo, il richiedente e' tenuto a presentare i restanti moduli 2, 3, 4 e 5 del Dossier, secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; d) ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il richiedente non e' tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, se puo' dimostrare che lo specifico medicinale in domanda e' di impiego medico ben consolidato nella comunita' europea e presenta una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza. In tale caso i risultati degli studi preclinici e clinici sono sostituiti da dati ottenuti dalla letteratura scientifica appropriata, tenuto conto della natura biologica degli allergeni; Ravvisata, relativamente agli adempimenti di cui al precedente paragrafo, la opportunita' che la comunicazione e la trasmissione di documentazione tra le parti abbiano luogo a mezzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.aifa.gov.it); Considerato che, fino alle determinazioni finali dell'Agenzia, saranno, comunque, consentiti il commercio e l'impiego dei medicinali allergeni per cui e' stata depositata domanda di A.I.C. ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, integrata dalla predetta documentazione; Ritenuto opportuno che dalla mancata presentazione della documentazione entro i suindicati termini e con le prescritte modalita', consegua il rigetto della domanda di A.I.C. e la decadenza del diritto di commercializzare allergeni ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, stante la impossibilita' per l'Agenzia di procedere ad una adeguata valutazione della domanda stessa; Informate del procedimento in corso le associazioni di categoria e le aziende interessate, rispettivamente, nelle riunioni tenute presso l'Agenzia in data 11 settembre 2017 e 23 ottobre 2017, nell'ambito delle quali e' stato congiuntamente esaminato il contenuto della bozza del presente provvedimento; Per tutto quanto sopra premesso, da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento;
Determina:
Art. 1
1. La presente determinazione ha ad oggetto esclusivamente i medicinali allergeni, per la diagnosi e la terapia, gia' utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991 e per i quali le aziende hanno presentato al Ministero della sanita' regolare domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, e per i quali tale domanda e' stata reiterata ai sensi dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 160 e 27 maggio 1996, n. 290 richiamati nelle premesse. |
| Art. 2
1. Al fine di consentire all'Agenzia di effettuare l'istruttoria per il rilascio dell'A.I.C. dei medicinali allergeni di cui all'art. 1 della presente determina, i richiedenti sono tenuti a presentare l'apposita documentazione, in formato elettronico, secondo le seguenti modalita' e tempistiche: a) entro trenta giorni dalla data di efficacia della presente determina, i richiedenti presentano il modulo 1 del Dossier di A.I.C., completo di tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., oltre alla seguente documentazione: i. copia della comunicazione inviata al Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, nella quale siano evidenziate la denominazione e la composizione del prodotto corrispondente al medicinale allergene in domanda; ii. copia della domanda di A.I.C. presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991 per la famiglia di allergeni di appartenenza del medicinale allergene in domanda; iii. copia della ricevuta di pagamento della domanda di A.I.C di cui al punto ii; iv. copia della reiterazione della domanda di A.I.C presentata ai sensi del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160; b) entro sessanta giorni dalla ricezione del modulo 1, l'Agenzia valuta la completezza della domanda in relazione ai requisiti e alla documentazione richiesti al punto a) del presente articolo, comunicandone l'esito al richiedente; c) entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di completezza di cui al punto b) del presente articolo, il richiedente e' tenuto a presentare i restanti moduli 2, 3, 4 e 5 del Dossier, secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; d) ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il richiedente non e' tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche, se puo' dimostrare che lo specifico medicinale in domanda e' di impiego medico ben consolidato nella comunita' europea e presenta una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza. In tale caso i risultati degli studi preclinici e clinici sono sostituiti da dati ottenuti dalla letteratura scientifica appropriata , tenuto conto della natura biologica degli allergeni. 2. Relativamente agli adempimenti di cui al precedente paragrafo, la comunicazione e la trasmissione di documentazione tra le parti hanno luogo a mezzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.aifa.gov.it). |
| Art. 3
1. Fino alle determinazioni finali dell'Agenzia, sono consentiti il commercio e l'impiego dei medicinali allergeni per cui e' stata depositata domanda di A.I.C. ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 13 dicembre 1991 integrata dalla documentazione indicata agli articoli 1 e 2 della presente determina. 2. Dalla mancata presentazione della documentazione entro i termini e con le modalita' previste all'art. 2 della presente determinazione, consegue il rigetto della domanda di A.I.C. e la decadenza del diritto di commercializzare allergeni ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, stante la impossibilita' per l'Agenzia di procedere ad un'adeguata valutazione della domanda stessa. |
| Art. 4
1. La presente determinazione e' efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente determinazione e' pubblicata, altresi', sul sito istituzionale dell'Agenzia. Roma, 22 dicembre 2017
Il direttore generale: Melazzini |
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