Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 dicembre 2017 |
Approvazione delle modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/2009), recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» che prevede: che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito MGAS) e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei mercati energetici e nel seguito GME) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza; che la disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito disciplina) predisposta dal GME e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorita'); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013, recante: «Approvazione della disciplina del mercato del gas naturale»; Visto il vigente testo della disciplina e, in particolare, i commi 3.5 e 3.6 che prevedono rispettivamente che: il GME predispone le proposte di modifica della disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'; la procedura di cui al precedente comma non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica disposta dal GME diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME, e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet; Visto il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito regolamento) che ha istituito il codice di rete per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri al fine di armonizzare, a livello europeo, le norme relative al citato bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete del gas naturale, la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento nelle diverse zone dell'Unione europea con modalita' non discriminatorie ed efficienti anche dal punto di vista dei costi; Vista la deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016 e il suo allegato A, recante «Testo integrato del bilanciamento» (nel seguito TIB) che, nel recepire le disposizioni di cui al regolamento, ha dato avvio, dal 1° ottobre 2016, alla prima fase del nuovo sistema di bilanciamento del gas naturale, definendo i principi e le disposizioni nel rispetto dei quali Snam Rete Gas (nel seguito SRG), quale responsabile del bilanciamento della rete di trasporto del gas naturale, deve erogare il nuovo servizio di bilanciamento che, a partire dal 1° ottobre 2016, ha sostituito il precedente sistema di bilanciamento semplificato disciplinato dall'Autorita' con deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni; Vista la deliberazione dell'Autorita' 66/2017/R/gas del 16 febbraio 2017 con la quale l'Autorita' ha adottato le disposizioni atte a: definire le condizioni regolatorie per consentire l'avvio della seconda fase del nuovo sistema di bilanciamento del gas naturale, introdotto con la citata deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS; disporre le modalita' transitorie per lo scambio tra il GME e SRG dei flussi informativi funzionali alla gestione del mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS); approvare il testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei mercati fisici del gas naturale (TICORG); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2017, recante: «Approvazione delle modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013» con il quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, della disciplina le modifiche apportate alla medesima disciplina al fine di dare avvio alla seconda fase del nuovo sistema di bilanciamento del gas naturale; Vista la deliberazione 349/2017/R/GAS del 18 maggio 2017 con la quale l'AEEGSI ha: definito i meccanismi di «neutralita'» per il responsabile del bilanciamento ovvero le modalita' e le tempistiche con le quali SRG deve versare e recuperare gli importi corrispondenti alla differenza economica tra i quantitativi di gas naturale che immette in rete a copertura del line-pack, del gas naturale non contabilizzato, del gas naturale di autoconsumo e delle perdite di rete, ed il loro valore consuntivato; stabilito che la «neutralita'» di SRG sia conseguita mediante la presentazione sul MGS, da parte di quest'ultima, di offerte di acquisto e di vendita, distinte da quelle formulate per il bilanciamento del sistema del gas naturale; Vista la lettera del GME del 2 ottobre 2017, n. P000008924 - DGP, inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale sono state trasmesse, le modifiche urgenti alla disciplina adottate dal GME ai sensi del citato art. 3, comma 3.6, della disciplina, al fine di: prevedere che, in attuazione di quanto disposto dal TICORG, lo scambio dei flussi informativi funzionali alla gestione del MGS avvenga tra il GME e le imprese di stoccaggio, in luogo delle precedenti disposizioni che disciplinavano, in via transitoria, lo scambio dei predetti flussi informativi tra il GME e SRG in qualita' di responsabile del bilanciamento; definire le condizioni atte a consentire a SRG la presentazione delle sopra citate offerte per la «neutralita'»; Vista la lettera del 19 ottobre 2017, n. 0024425, del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale e' stato richiesto all'Autorita' il parere sulle modifiche urgenti alla disciplina MGAS di cui al punto precedente; Vista la lettera del GME del 23 novembre 2017, n. P0000105392 - DGP, inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale sono state trasmesse le proposte di modifica ordinaria alla disciplina, predisposte dal GME, ai sensi del citato art. 3, comma 3.5, della disciplina, al fine di adeguare la c.d. «contract size» dei prodotti negoziati sui mercati dell'MGAS, con l'esclusione del mercato MGS, a quella adottata sui principali mercati europei tramite la modifica dell'espressione del volume minimo di gas naturale sottostante i prodotti quotati sui citati mercati per i quali il GME procede ad effettuare la registrazione presso il Punto di scambio virtuale (PSV); Vista la lettera del 24 novembre 2017, n. 0027542 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale e' stato richiesto all'Autorita' il parere sulle modifiche ordinarie alla disciplina MGAS di cui al punto precedente; Vista la deliberazione dell'Autorita' del 30 novembre 2017, recante «Parere al Ministro dello sviluppo economico sulle proposte di modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici» con la quale l'Autorita' ha espresso il parere favorevole alle modifiche alla disciplina prima citate;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle modifiche alla disciplina
1. Sono approvate le modifiche alla disciplina ordinarie e urgenti apportate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 3, commi 3.5 e 3.6 della medesima disciplina, trasmesse dal GME al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche in data 23 novembre 2017 e 2 ottobre 2017. 2. Le modifiche ordinarie alla disciplina apportate ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, acquistano efficacia a partire dalla data comunicata dal GME e comunque entro il 31 gennaio 2018. Il GME rende nota tale data mediante apposita comunicazione sul proprio sito internet, da pubblicarsi con un preavviso di almeno quindici giorni. 3. La disciplina, riportante le modifiche di cui al comma 1, e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Avvertenza: L'allegato, citato nell'articolo 1, comma 1, non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico a: Normativa - Decreti Ministeriali. |
| Art. 2
Disposizioni finali, entrata in vigore
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore alla data di prima pubblicazione. Roma, 18 dicembre 2017
Il Ministro: Calenda |
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