Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
«l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»;
2) la lettera n-ter) e' sostituita dalla seguente: «n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;
3) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente: «n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»;
4) alla lettera s), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»;
5) alla lettera aa), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la» e' inserita la seguente: «sua» e dopo la parola «creazione» sono inserite le seguenti: «nonche' alle applicazioni per la sua apposizione»;
6) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: «recapito certificato» sono aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS».


NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)-q) omissis.
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7
agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Carta della cittadinanza digitale). - 1. Al
fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche
attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati,
i documenti e i servizi di loro interesse in modalita'
digitale, nonche' al fine di garantire la semplificazione
nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la
necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, uno o piu' decreti
legislativi volti a modificare e integrare, anche
disponendone la delegificazione, il codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato
"CAD", nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuare strumenti per definire il livello minimo
di sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e
tempestivita' dei servizi on line delle amministrazioni
pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi
sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti
amministrativi, in relazione alle esigenze di celerita',
certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei
cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata
sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione
del principio "innanzitutto digitale" (digital first),
nonche' l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna
amministrazione;
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la disponibilita' di connettivita' a
banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet
presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro
funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche
attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere
ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della
strategia italiana per la banda ultralarga,
all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei
settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in
quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete
wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID),
presente in tutti i luoghi di particolare interesse
turistico, e prevedendo la possibilita' di estendere il
servizio anche ai non residenti in Italia, nonche'
prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli
uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti,
anche non residenti, attraverso un sistema di
autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso
gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle
amministrazioni pubbliche in formato aperto,
l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con
modalita' telematiche ai processi decisionali delle
istituzioni pubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi
di pagamento elettronico nonche' la riduzione del divario
digitale sviluppando le competenze digitali di base;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivita' al
fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa
tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al
Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la
resilienza dei sistemi;
e) definire i criteri di digitalizzazione del processo
di misurazione e valutazione della performance per
permettere un coordinamento a livello nazionale;
f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni
di legge in materia di strumenti di identificazione,
comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di
cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di
attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere
l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei
privati al predetto SPID;
g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da
parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con
le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione
non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee
a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilita' di
adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di
un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in
modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di
bilancio, di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra
le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti
e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e
assicurare la conoscibilita' della normativa e degli
strumenti di sostegno della maternita' e della
genitorialita' corrispondenti al profilo dei richiedenti,
attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale collegato con i siti
delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al
momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del
figlio nato o adottato, secondo modalita' e procedure che
garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;
i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e
collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di
conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei
processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software
open source, tenendo comunque conto di una valutazione
tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonche'
obiettivi di risparmio energetico;
l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati
alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di
semplificare i processi decisionali;
m) semplificare le modalita' di adozione delle regole
tecniche e assicurare la neutralita' tecnologica delle
disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il
CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi
di carattere generale;
n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale
di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione
della possibilita' di collocazione alle dirette dipendenze
dell'organo politico di vertice di un responsabile
individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di
fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze
tecnologiche e manageriali, per la transizione alla
modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore
efficienza ed economicita';
o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle
disposizioni adottate a livello europeo, al fine di
garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e
sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche
contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e
coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al
fine di garantirne la piena esplicazione;
p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche;
q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici
effettuati con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi
incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito
telefonico, costituiscano il mezzo principale per i
pagamenti dovuti nei confronti della pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica
utilita';
r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri della Commissione
parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.».
- Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, recante
«Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
settembre 2016, n. 214.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 2003, n. 174.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - 1. All'articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: "La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.";
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono
sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono
sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "un ottavo",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo".
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata
anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia
necessaria la preventiva introduzione della merce nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di
stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli
articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal
deposito IVA per la sua immissione in consumo nel
territorio dello Stato, qualora risultino correttamente
poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato
articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993,
l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere
definitivamente assolta.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in
attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata. I revisori legali e le
societa' di revisione legale iscritti nel registro di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al
Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto
incaricato della tenuta del registro.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e
2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario
debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne
l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via
telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai
seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e'
inserito il seguente: «Art. 2215-bis (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e
gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal
comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del
codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.».
- Il regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 28 agosto 2014, n. 257.
- Il regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n. L 119.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;
a) ;
b) ;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di
dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e);
f);
g);
h);
i);
i-bis) copia informatica di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di
documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico:
il documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento da cui e' tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento
informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono,
direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area
geografica specifica;
l) ;
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati
stessi;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le
seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i
termini di una licenza o di una previsione normativa che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono
accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche
pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della
lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da
parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente
attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali
sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36;
m);
n);
n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36;
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico
eletto presso un servizio di posta elettronica certificata
o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio
2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che
abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento
eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale;
n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi
servizio di una amministrazione pubblica fruibile a
distanza per via elettronica;
o);
p) documento informatico: il documento elettronico che
contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q);
q-bis);
r);
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che
consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave
privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici;
t);
u);
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti
informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter);
u-quater) identita' digitale: la rappresentazione
informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi
attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme
dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le
modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;
z);
aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica
cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai
dispositivi per la sua creazione nonche' alle applicazioni
per la sua apposizione;
bb;
cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per
uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento
che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
dd) interoperabilita': i protocolli e i servizi
informatici idonei a favorire la circolazione e lo scambio
di dati ed informazioni e la loro erogazione tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e le persone fisiche;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema
Pubblico di Connettivita' finalizzata, mediante l'utilizzo
di interfacce applicative, all'interazione tra i sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni, per garantire
l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei
procedimenti amministrativi;
ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo
adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71;
1-bis) Ai fini del presente Codice, valgono le
definizioni del Regolamento eIDAS».
1-ter) Ove la legge consente l'utilizzo della posta
elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del
Regolamento eIDAS.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.»;
c) al comma 4, le parole «, e la fruibilita' delle informazioni digitali» sono sostituite dalle seguenti: «e la fruibilita' delle informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di servizi pubblici ed» sono soppresse;
d) al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e di controllo fiscale,» sono soppresse, dopo le parole «consultazioni elettorali» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile» e, al secondo periodo, la parola «altresi'» e' soppressa;
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Lo
Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita' dell'informazione in
modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalita' piu' appropriate e nel modo
piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli
utenti le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo
117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di
sistema portuale , nonche' alle autorita' amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le
societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico
interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come definite
nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le
societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria
di cui alla lettera b);
3. Le disposizioni del presente Codice e le relative
Linee guida concernenti il documento informatico, le firme
elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la
riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli
articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni
elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV,
l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si
applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di
diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel
rispetto della disciplina [rilevante] in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e
consultazioni elettorali, nonche' alle comunicazioni di
emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le
disposizioni del presente Codice si applicano al processo
civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in
quanto compatibili e salvo che non sia diversamente
disposto dalle disposizioni in materia di processo
telematico.
6-bis. Ferma restando l'applicabilita' delle
disposizioni del presente decreto agli atti di
liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione
delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato , adottato su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i termini di
applicazione delle disposizioni del presente codice alle
attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale. ».
 
Art. 3
Modifiche alla Sezione II, Capo I, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La rubrica della Sezione II, Capo I, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: «Carta della cittadinanza digitale».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «diritto di usare» sono inserite le seguenti: «, in modo accessibile ed efficace,» e dopo le parole «anche ai fini» sono inserite le seguenti: «dell'esercizio dei diritti di accesso e»;
b) i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie). - 1.
Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed
efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente
Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di
accesso e della partecipazione al procedimento
amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute.
1-bis.
1-ter). La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo;
1-quater. (abrogato)
1-quinquies. (abrogato)
1-sexies. (abrogato)».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Identita' digitale e Domicilio digitale»;
b) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identita' digitale.»;
c) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facolta' di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.»;
e) il comma 2 e' abrogato;
f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti e' messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.»;
g) al comma 4-bis le parole «di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis» e le parole «ai cittadini stessi» sono sostituite dalle seguenti: «agli stessi»;
h) al comma 4-ter le parole «e conservato» sono sostituite dalle seguenti «ed e' disponibile»;
i) al comma 4-quinquies:
1) al primo periodo, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio digitale).
- 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line
offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), tramite la propria identita' digitale.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i
professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facolta' di eleggere il proprio domicilio
digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo
6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis),
chiunque ha la facolta' di richiedere la cancellazione del
proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo
6-quater.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis
sono eletti presso un servizio di posta elettronica
certificata o un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS
secondo le modalita' stabilite con le Linee guida . Le
persone fisiche possono altresi' eleggere il domicilio
digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo
64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno
l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio
digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del
medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida .
2. (abrogato).
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e' stabilita la data a
decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno
provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del
comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti e' messo a disposizione un
domicilio digitale e sono individuate altre modalita' con
le quali, per superare il divario digitale, i documenti
possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di
accedere direttamente a un domicilio digitale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui
e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita'
di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le
amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di
pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni
altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti
pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di
differenti modalita' di comunicazione rientra tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
4-bis In assenza del domicilio digitale e fino alla
data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2 possono predisporre le
comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio
digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica
di tali documenti sottoscritti con firma autografa
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
12 dicembre 1993, n. 39 .
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano
a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione
e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione
vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino
contenga una dicitura che specifichi che il documento
informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato
predisposto ed e' disponibile presso l'amministrazione in
conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
4-quater Le modalita' di predisposizione della copia
analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i
casi in cui il documento rappresenti, per propria natura,
una certificazione rilasciata dall'amministrazione da
utilizzarsi nei rapporti tra privati.
4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo
47 del Codice civile puo' essere eletto anche presso un
domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.
In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle
comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che
lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma
e alla data della spedizione e del ricevimento delle
comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, la parola «Resta» e' sostituita dalle seguenti: «Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta»;
b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette
a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita', una piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti
di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti
interessati all'operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 71 e sentita la Banca
d'Italia sono determinate le modalita' di attuazione del
comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e
informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di
pagamento di cui al medesimo comma.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle Entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2,
le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato.
3.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 [, lettere
a) e b)] e le modalita' attraverso le quali il prestatore
dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Utilizzo del domicilio digitale»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.»;
c) il comma 1-bis e' abrogato;
d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Utilizzo del domicilio digitale). - 1. Le
comunicazioni tramite i domicili digitali di cui
all'articolo 3-bis sono effettuate agli indirizzi inseriti
negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater,
o a quello eletto come domicilio speciale per determinati
atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno
dei domicili digitali di cui all'art. 3-bis producono,
quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli
stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla
notificazione per mezzo della posta salvo che la legge
disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si
intendono spedite dal mittente se inviate al proprio
gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al
domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la
mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al
destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e
ricezione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.
1-bis. (abrogato)
1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e
dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili
digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di
cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione
e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo
6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche
e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di
cui al primo e al secondo periodo e' l'indice degli
indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di
diritto privato di cui all'articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2
notificano direttamente presso i domicili digitali di cui
all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali
relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi
di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui
all'articolo 2 del R.D., 14 aprile 1910, n. 639, fatte
salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La
conformita' della copia informatica del documento
notificato all'originale e' attestata dal responsabile del
procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli
22 e 23-bis.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2», le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,» sono soppresse e le parole «degli indirizzi di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole «Gli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «I domicili digitali»;
d) il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali
delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di
favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito il
pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili
digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice
costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica
con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi
professionali gli attributi qualificati dell'identita'
digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 64, comma 2-sexies.
3 (abrogato)
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti
di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali» e le parole «gli indirizzi di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «i domicili digitali»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi».
2. Dopo l'articolo 6-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.
Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). - 1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e' consentita a chiunque senza necessita' di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata secondo le modalita' fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalita' diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 6-ter del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal
presente decreto:
«Art. 6-ter (Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi). - 1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei
riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico
elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali
della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici
servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti
di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di
pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono
affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e
repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3 Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di
pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti
dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno
semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento
dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini
della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione
della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Diritto a servizi on-line semplici e integrati»;
b) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.»;
c) al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici» sono sostituite dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «on-line i propri servizi» e le parole da «e livelli di qualita'» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei livelli di qualita' individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica»;
d) il comma 2 e' abrogato;
e) al comma 4, le parole «gli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal
presente decreto:
«Art. 7 (Diritto a servizi on-line semplici e
integrati). - 01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi
erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti
telematici messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis, anche attraverso dispositivi mobili .
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei
servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle
reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i
propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente
Codice e degli standard e dei livelli di qualita'
individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con
proprie Linee guida, , tenuto anche conto dell'evoluzione
tecnologica.
2. (abrogato)
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di
esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in
termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del
servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri
siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di
utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di
rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo
17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le
modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre
2009, n. 198.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «attraverso un sistema» a «che rispetti gli» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto degli».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal
presente decreto:
«Art. 8-bis (Connettivita' alla rete Internet negli
uffici e luoghi pubblici). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli
obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita'
di connettivita' alla rete Internet presso gli uffici
pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei
settori scolastico, sanitario e di interesse turistico,
anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata
dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti
nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'AgID
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a
disposizione degli utenti connettivita' a banda larga per
l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda
disponibile e con le modalita' determinate dall'AgID.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Formazione informatica dei dipendenti
pubblici). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di
reclutamento e formazione del personale finalizzate alla
conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, nonche' dei temi relativi
all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1
sono altresi' volte allo sviluppo delle competenze
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei
dirigenti, per la transizione alla modalita' operativa
digitale.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «utili per» sono inserite le seguenti: «realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie
locali). - 1. In attuazione del disposto dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso
la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso e per
l'individuazione delle Linee guida. L'AgID assicura il
coordinamento informatico dell'amministrazione statale,
regionale e locale, con la finalita' di progettare e
monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo
della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di
infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti
dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie
locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la
loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese,
secondo le modalita' di cui al comma 2.
3.
3-bis».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 14-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «emanazione di» sono inserite le seguenti: «Linee guida contenenti», dopo le parole «nonche' di» sono inserite le seguenti: «indirizzo,» e dopo le parole «e controllo» sono inserite le seguenti: «sull'attuazione e»;
b) alla lettera b), le parole «dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2»;
c) alla lettera c), dopo le parole «svolte dalle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,»;
d) alla lettera g), primo periodo, la parola «non» e' soppressa e, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;
e) alla lettera i), le parole «sui soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sui conservatori di documenti informatici accreditati».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal
presente decreto:
«Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale). - 1.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale
Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato, e con l'Agenda Digitale Europea. AgID, in
particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e
l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione
della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i
cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di
legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la
propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea
e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli
obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie
di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole,
standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo, vigilanza
e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di
cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
amministrativi generali, in materia di agenda digitale,
digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza
informatica, interoperabilita' e cooperazione applicativa
tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione
europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, mediante la
redazione e la successiva verifica dell'attuazione del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche
sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed e' approvato
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle
amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro
coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e
verifica dei risultati conseguiti dalle singole
amministrazioni con particolare riferimento ai costi e
benefici dei sistemi informatici secondo le modalita'
fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di
interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e
gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi,
specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
nonche' svolgendo attivita' di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente
interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca
anche tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da
parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere e'
reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni
e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole
amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati,
nonche' in coerenza con i principi, i criteri e le
indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e' trasmessa dall'AgID a detta
Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti
, sugli elementi essenziali delle procedure di gara
bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a
sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere
strategico nel piano triennale. Il parere e' reso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai
fini della presente lettera per elementi essenziali si
intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il
valore economico del contratto, la tipologia di procedura
che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e
relativa ponderazione, le principali clausole che
caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica
quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita' per il
monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte
dell'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID. In entrambi i casi l'esecuzione
del monitoraggio puo' essere affidata a societa'
specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'AgID e
che non risulti collegata, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei
contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'AgID
si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del
monitoraggio sono a carico dell'AgID, salve le ipotesi in
cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione
direttamente o tramite societa' specializzata;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
organismo a tal fine designato, sui gestori di posta
elettronica certificata, sui conservatori di documenti
informatici accreditati, nonche' sui soggetti, pubblici e
privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64;
nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le
sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in
relazione alla gravita' della violazione accertata e
all'entita' del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche
disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID
svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti
gia' attribuita a AgID, all'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione nonche' al Dipartimento per
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio
dei ministri.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalita' di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attivita' previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. La
riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche
amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il
migliore e piu' esteso utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una
coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo
del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche
amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare
e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita'
gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di
accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga
in conformita' alle prescrizioni tecnologiche definite
nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione
dei progetti di investimento in materia di innovazione
tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi
derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2,
nonche' dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano
annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi
effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per
due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma
1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in
misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori
progetti di innovazione.
2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee
guida, criteri e modalita' di attuazione dei commi 2-bis e
2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia
conto annualmente delle attivita' previste dai predetti
commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo
11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
3.La digitalizzazione dell'azione amministrativa e'
attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalita'
idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla
costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico
di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri
dell'Unione europea.».
3-bis. - 3-octies.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: «approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e»;
b) alla lettera c), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: «promuove e»;
c) alla lettera e), all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: «stabilisce i».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di innovazione e tecnologie). - 1. Per
il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'
di coordinamento del processo di digitalizzazione e di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle pubbliche
amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) approva il piano triennale di cui all'articolo
14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di
criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il
corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l'informatica e la telematica da parte delle singole
amministrazioni centrali;
c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto
innovativo, di rilevanza strategica, di preminente
interesse nazionale, con particolare attenzione per i
progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie;
e) stabilisce i criteri in tema di pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei
sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni,
nonche' della loro qualita' e relativi aspetti
organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione del presente codice. ».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale»;
b) al comma 1:
1) all'alinea, secondo periodo, le parole «ciascuno del predetti soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna pubblica amministrazione»;
2) alla lettera j), dopo le parole «dei sistemi di» sono inserite le seguenti: «identita' e domicilio digitale,» e dopo le parole «e fruibilita'» sono aggiunte le seguenti: «nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis»;
3) dopo la lettera j) e' inserita la seguente: «j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).»;
c) al comma 1-quater:
1) i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale.»;
2) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascuna amministrazione»;
d) al comma 1-sexies le parole «ai commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma» e le parole «e 1-quater» sono soppresse;
e) dopo il comma 1-sexies e' aggiunto il seguente: «1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine,
ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio
dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo
di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa
digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione
finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di
qualita', attraverso una maggiore efficienza ed
economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i
compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e)
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di
soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis) Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione alla
modalita' digitale, direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente, e comunque non oltre trenta
giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate
in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
al cittadino di riepilogo dei diritti di cittadinanza
digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono
esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche in forma
associata.».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale). - 1. E' realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis e' pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.
4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, gia' adottati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'agenda digitale.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.».
 
Art. 19
Modifiche al Capo II del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La Rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente «DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.».
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «con le Linee guida» e l'ultimo periodo e' soppresso.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20 (Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici). - 1.
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la
sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita'
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La
data e l'ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee
guida.
1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica
qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare
di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il
deposito degli atti e dei documenti in via telematica
secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di
processo telematico.
2.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono
stabilite con le Linee guida.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 71.».
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21 (Ulteriori disposizioni relative ai documenti
informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le
scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma,
numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con
firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli
atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice
civile redatti su documento informatico o formati
attraverso i procedimenti informatici sono sottoscritti, a
pena di nullita', con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori
modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo
periodo.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico
redatto su documento informatico e' sottoscritto dal
pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata
o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i
testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza
del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o
digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente
e allegata agli atti.
3.
4.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.».
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «se ad essi» fino a «elettronica qualificata.» sono sostituite dalle seguenti: «se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.»;
c) al comma 2, le parole «con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dei commi 1,» sono inserite le seguenti: «1-bis,».

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis La copia per immagine su supporto informatico di
un documento analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza
della forma e del contenuto dell'originale e della copia .
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se
la loro conformita' all'originale non e' espressamente
disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
6.».
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). -
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico,
anche sottoscritto con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale in tutte le sue componenti e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del
documento informatico, conformi alle vigenti regole
tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di
conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici
puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base
dei criteri definiti con le regole tecniche di cui
all'articolo 71, tramite il quale e' possibile accedere al
documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza
allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto
ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti
di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale
e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia
analogica con sottoscrizione autografa del medesimo
documento informatico. I soggetti che procedono
all'apposizione del contrassegno rendono disponibili
gratuitamente sul proprio sito internet istituzionale
idonee soluzioni per la verifica del contrassegno
medesimo.».
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). -
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
1-bis La copia su supporto informatico di documenti
formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su
supporto analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto identico a quello del documento analogico da cui
e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza del
contenuto dell'originale e della copia.
2.
3. Le copie su supporto informatico di documenti
formati dalla pubblica amministrazione in origine su
supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli
originali da cui sono tratte, se la loro conformita'
all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione
di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
linee guida stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale
caso l'obbligo di conservazione dell'originale del
documento e' soddisfatto con la conservazione della copia
su supporto informatico.
4. In materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le
Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di
accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.».
 
Art. 25

Modifiche alla Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82

1. La Rubrica della Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: «Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari».
 
Art. 26
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma digitale» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida definiscono altresi' le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le Linee guida, la validita' del
certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
titolare di firma digitale e del certificatore e gli
eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.».
 
Art. 27
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
2) alla lettera a), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.»;
c) al comma 3-bis:
1) prima del primo periodo e' inserito il seguente: «Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.»;
2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono» e' inserita la seguente: «anche»;
3) al secondo periodo, le parole «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee guida».
d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
e) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 28 (Certificati di firma elettronica
qualificata). - 1.
2. In aggiunta alle informazioni previste nel
Regolamento eIDAS, nel certificato di firma elettronica
qualificata puo' essere inserito il codice fiscale. Per i
titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il
codice fiscale, si puo' indicare il codice fiscale
rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o,
in mancanza, un analogo codice identificativo univoco.
3. Il certificato di firma elettronica qualificata puo'
contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica
o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se
pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale
il certificato e' richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare di firma
elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi
professionali, la qualifica di pubblico ufficiale,
l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni
professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli
derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri
di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi
dell'articolo 30, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei
contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove
applicabili.
c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.
3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono
riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati
nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono
anche essere contenute in un separato certificato
elettronico e possono essere rese disponibili anche in
rete. Con le Linee guida sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma, anche in riferimento alle
pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.
4. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo
interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir
meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
presente articolo.
4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le
informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni
decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida.»;
b) al comma 2, le parole: «Regolamento eIDAS.» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di societa' di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilita', tecnologici e organizzativi, nonche' delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attivita' svolta e alla responsabilita' assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.»;
c) il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 29 (Qualificazione e accreditamento). - 1. I
soggetti che intendono fornire servizi fiduciari
qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta
elettronica certificata o di gestore dell'identita'
digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda
di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee
guida. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di
conservatore di documenti informatici presentano all'AgID
domanda di accreditamento, secondo le modalita' fissate
dalle Linee guida.
2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni
previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere
natura giuridica di societa' di capitali e deve disporre
dei requisiti di onorabilita', tecnologici e organizzativi,
nonche' delle garanzie assicurative e di eventuali
certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attivita'
svolta e alla responsabilita' assunta nei confronti dei
propri utenti e dei terzi . I predetti requisiti sono
individuati, nel rispetto della disciplina europea, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'AgID. Il predetto decreto determina altresi' i criteri
per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo
svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
3. (abrogato)
4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si
considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta
giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' di AgID o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile
anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della
disciplina in questione.
7.
8.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 29
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e dei»;
b) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6,»;
c) al comma 3:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole «Il certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata», dopo le parole «ecceda i limiti» e' inserita la seguente: «eventualmente» e le parole da «o derivanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 30 (Responsabilita' dei prestatori di servizi
fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica
certificata, dei gestori dell'identita' digitale e dei
conservatori). - 1. I prestatori di servizi fiduciari
qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i
gestori dell'identita' digitale e i conservatori di
documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri
nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al
risarcimento se non provano di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.
2.
3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di
altra firma elettronica qualificata non e' responsabile dei
danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che
ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi
dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e
di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.».
 
Art. 30
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica qualificata»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole «, ai sensi dell'articolo 19,» sono soppresse;
2) alla lettera g), dopo la parola «titolare», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «di firma elettronica qualificata».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 32 (Obblighi del titolare di firma elettronica e
del prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata). - 1. Il titolare del certificato di firma e'
tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o
degli strumenti di autenticazione informatica per
l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare
personalmente il dispositivo di firma.
2. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata e' tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
3. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata che rilascia certificati qualificati deve
comunque:
a) provvedere con certezza alla identificazione della
persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato
elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole
tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su
richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli
relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite,
previa verifica della documentazione presentata dal
richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo
71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle
limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;
f);
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca
e della sospensione del certificato elettronico in caso di
richiesta da parte del titolare di firma elettronica
qualificata o del terzo dal quale derivino i poteri del
titolaredi firma elettronica qualificata medesimo, di
perdita del possesso o della compromissione del dispositivo
di firma o degli strumenti di autenticazione informatica
per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento
dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacita' del titolaredi firma elettronica
qualificata, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo
71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei
certificati elettronici sicuro e tempestivo nonche'
garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro
degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e
revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e
dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei
certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le
informazioni relative al certificato qualificato dal
momento della sua emissione almeno per venti anni anche al
fine di fornire prova della certificazione in eventuali
procedimenti giudiziari;
k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private di
firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma
elettronica qualificata ha fornito il servizio di
certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte
le informazioni utili ai soggetti che richiedono il
servizio di certificazione, tra cui in particolare gli
esatti termini e condizioni relative all'uso del
certificato, compresa ogni limitazione dell'uso,
l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e
le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere
trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra
il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di
firma elettronica qualificata;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del
registro dei certificati con modalita' tali da garantire
che soltanto le persone autorizzate possano effettuare
inserimenti e modifiche, che l'autenticita' delle
informazioni sia verificabile, che i certificati siano
accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei
casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che
comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta,
elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi
accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato;
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la
continuita' del sistema e comunicare immediatamente a AgID
e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano
disservizio, sospensione o interruzione del servizio
stesso.
4. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata e' responsabile dell'identificazione del
soggetto che richiede il certificato qualificato di firma
anche se tale attivita' e' delegata a terzi.
5. Il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla
persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito
consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura
necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato,
fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non
possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza
l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.».
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «, limitatamente alle attivita' di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai conservatori accreditati», le parole «Regolamento eIDAS e o» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento eIDAS o», dopo le parole «del presente Codice» sono inserite le seguenti: «relative alla prestazione dei predetti servizi», le parole «euro 4.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00» e le parole «euro 40.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400.000,00»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralita' di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresi' la cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.»;
c) al comma 1-bis, le parole «, prima di irrogare» sono sostituite dalla seguente: «irroga», le parole «, diffida» sono sostituite dalle seguenti: « e diffida» e le parole «dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalita' per adempiere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresi' i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.».

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 32-bis (Sanzioni per i prestatori di servizi
fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica
certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i
conservatori). - 1. L'AgID puo' irrogare ai prestatori di
servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta
elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale
e ai conservatori accreditati, che abbiano violato gli
obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice
relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni
amministrative in relazione alla gravita' della violazione
accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza, per
importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro
400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del
maggior danno. Le violazioni del presente Codice idonee a
esporre a rischio i diritti e gli interessi di una
pluralita' di utenti o relative a significative carenze
infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si
considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi
violazioni, dispone altresi' la cancellazione del fornitore
del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il
divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo
fino ad un massimo di due anni. Le sanzioni vengono
irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il
Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile,
la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1-bis. L'AgID irroga la sanzione amministrativa di cui
al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria
condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso
fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei
servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che
determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di
mancata o intempestiva comunicazione dello stesso
disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo
32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando
l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida
altresi' i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la
regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni
ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la
mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel
corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si
applica la sanzione della cancellazione dall'elenco
pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di
cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di
pubblicita' legale.
4.».
 
Art. 32
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «certificatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID.»;
c) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 34 (Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni). - 1. Ai fini della sottoscrizione, ove
prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le
pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attivita' di
rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine
l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale
attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti
dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
pubblici o privati;
b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma
digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo
la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere
alla conservazione dei documenti informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto
della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o
privati accreditati come conservatori presso l'Agid.
2. (abrogato).
3.- 5.».
 
Art. 33
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «al titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica».
 
Art. 34
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per violazione delle regole tecniche ivi contenute».

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 36 (Revoca e sospensione dei certificati
qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a
cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 37;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell'autorita';
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del
titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del
titolare, secondo le modalita' previste nel presente
codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative
della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere
revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche
di cui all'articolo 71, per violazione delle regole
tecniche ivi contenute.
3. La revoca o la sospensione del certificato
qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal
momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il
momento della pubblicazione deve essere attestato mediante
adeguato riferimento temporale.
4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste
nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.».
 
Art. 35
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche'».

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 38 (Trasferimenti di fondi). - 1. Il
trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e'
effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71, sentiti il Dipartimento della funzione
pubblica, i ministeri della giustizia e dell'economia e
delle finanze, nonche' il Garante per la protezione dei
dati personali e la Banca d'Italia.».
 
Art. 36
Modifiche al Capo III del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La Rubrica del Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: «GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI».
2. Dopo il Capo III e' inserita la seguente Sezione: «Sezione I. Documenti della pubblica amministrazione».
 
Art. 37
Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis,».
2. Dopo l'articolo 40-bis e' inserito il seguente: «Art. 40-ter (Sistema pubblico di ricerca documentale). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicita' legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonche' a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.».
3. Dopo l'articolo 40-ter e' inserita, al Capo III, la seguente Sezione: «Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti».

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano
comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi
dell'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che
provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai
sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonche' le
istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in
conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.».
 
Art. 38
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «e cooperazione applicativa» sono sostituite dalla seguente: «o integrazione» e le parole «dall'articolo 12, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12 e 64-bis»;
b) al comma 2-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;
c) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «Le regole» sono sostituite dalle seguenti: «Le Linee guida», dopo la parola «identificazione» sono inserite le seguenti «, l'accessibilita' attraverso i suddetti servizi», dopo le parole «l'utilizzo del fascicolo» sono inserite le seguenti: «sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e», e le parole «della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dell'integrazione»;
d) al comma 2-ter, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «apposto con modalita' idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida»;
e) al comma 2-quater, le parole «dei singoli documenti;» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli documenti. Il fascicolo informatico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' l'immediata conoscibilita' anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilita' tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis».

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico). - 1.
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando in via prioritaria le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun
procedimento amministrativo di loro competenza, esse
forniscono gli opportuni servizi di interoperabilita' o
integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12
e 64-bis.
1.bis
2. La pubblica amministrazione titolare del
procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli
atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio
del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita'
per esercitare in via telematica i diritti di cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato
garantendo la possibilita' di essere direttamente
consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti
ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente,
attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.
Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione,
l'accessibilita' attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo
del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo
71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione
documentale ed alla disciplina della formazione, gestione,
conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi
comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed
il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano
i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione
applicativa dell'integrazione.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che
cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto
disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo
apposto con modalita' idonee a consentirne l'indicizzazione
e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo
40-ter nel rispetto delle Linee guida dettate dall'AgiD.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree
a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
da garantire la corretta collocazione, la facile
reperibilita' e la collocabilita', in relazione al
contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti. Il
fascicolo informatico e' inoltre costituito in modo da
garantire l'esercizio in via telematica dei diritti
previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
nonche' l'immediata conoscibilita' anche attraverso i
servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per
via telematica, dello stato di avanzamento del
procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del
responsabile del procedimento. AGID detta, ai sensi
dell'art. 71, Linee guida idonee a garantire
l'interoperabilita' tra i sistemi di gestione dei fascicoli
dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e
64-bis.
3.».
 
Art. 39
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Conservazione ed esibizione dei documenti»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.»;
c) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identita' digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione».

Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti). -
1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti, si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di
legge a mezzo di documenti informatici, se le relative
procedure sono effettuate in modo tale da garantire la
conformita' ai documenti originali e sono conformi alle
Linee guida.
1-bis. Se il documento informatico e' conservato per
legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e
delle imprese che possono in ogni momento richiedere
accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui
all'art. 2, comma 2,). Le amministrazioni rendono
disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti
attraverso servizi online accessibili previa
identificazione con l'identita' digitale di cui all'art. 64
ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e
64-bis.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
documento conservati mediante riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo
a garantire la conformita' dei documenti agli originali ai
sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei
singoli documenti nel sistema di conservazione.
3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono essere
archiviati per le esigenze correnti anche con modalita'
cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle
pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.».
 
Art. 40
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole «e conservazione» sono soppresse, dopo la parola «informatici» sono inserite le seguenti: «delle pubbliche amministrazioni» e al secondo periodo le parole «procedimenti conclusi» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti non conclusi»;
c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', secondo le modalita' indicate nelle Linee guida.»;
d) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: «1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, puo' affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.».

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei
documenti informatici). - 1. Il sistema di gestione
informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni,
di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' organizzato e
gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la
ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il
sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee
guida.
1.bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni e' gestito da un
responsabile che opera d'intesa con il dirigente
dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il
responsabile del trattamento dei dati personali di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ove nominato, e con il responsabile della
conservazione dei documenti informatici, nella definizione
e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. Almeno
una volta all'anno il responsabile della gestione dei
documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di
conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche
relative a procedimenti non conclusi.
1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti
informatici assicura, per quanto in esso conservato,
caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita',
leggibilita', reperibilita', secondo le modalita' indicate
nelle Linee guida.
1-quater. Il responsabile della conservazione, che
opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati
personali, con il responsabile della sicurezza e con il
responsabile dei sistemi informativi, puo' affidare, ai
sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la
conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti,
pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative, tecnologiche e di protezione dei dati
personali. Il responsabile della conservazione della
pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con
i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il
responsabile della gestione documentale, effettua la
conservazione dei documenti informatici secondo quanto
previsto all'articolo 34, comma 1-bis.».
 
Art. 41
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «fonte di» sono soppresse.
 
Art. 42
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parola «telematica» e' sostituita dalla seguente: «digitale» e le parole «le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste» sono sostituite dalle seguenti: «i dati sensibili e giudiziari consentiti».

Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 46 (Dati particolari contenuti nei documenti
trasmessi). - 1. Al fine di garantire la riservatezza dei
dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni per via digitale possono
contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti
da legge o da regolamento e indispensabili per il
perseguimento delle finalita' per le quali sono
acquisiti.».
 
Art. 43
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),» e le parole «nell'Indice PA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole «La pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni».

Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti tra le pubbliche
amministrazioni). - 1. Le comunicazioni di documenti tra le
pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo
della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una
volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento
puo' essere, altresi', reso disponibile previa
comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo
stesso.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al
comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per
danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E'
in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo
fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell' Indice
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.».
 
Art. 44
Modifiche al Capo V del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Alla rubrica del Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «E SERVIZI IN RETE» sono sostituite dalle seguenti: «, IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE».
 
Art. 45
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita' si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida.»;
b) il comma 3 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 50-bis e' inserito il seguente:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente.
2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 31 dicembre 2018.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita' stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed e' identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalita' di cui al comma 3; l'elenco e' aggiornato periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' di acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.
5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarita' del dato.».

Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei
propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da
altri soggetti di cui all' articolo 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
3.(abrogato)
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del
dato.».
 
Art. 46
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica dopo la parola «Sicurezza» sono inserite le seguenti «e disponibilita'»;
b) al comma 1-bis, lettera c), le parole «la pubblica amministrazione e l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
c) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operativita'. Onde garantire quanto previsto, e' possibile il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale».

Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 51 (Sicurezza e disponibilita' dei dati, dei
sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Con le regole tecniche adottate ai
sensi dell'articolo 71 sono individuate le soluzioni
tecniche idonee a garantire la protezione, la
disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la
riservatezza dei dati e la continuita' operativa dei
sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in
raccordo con le altre autorita' competenti in materia, il
Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio
cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza
cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale
ambito:
a) coordina, tramite il Computer Emergency Response
Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo
ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli
incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture
internazionali;
c) segnala al Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole
tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche
amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni devono essere custoditi e controllati con
modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
2-bis.
2.ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 aderiscono
ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e
promossi da AGID secondo le procedure dettate dalla
medesima AGID con Linee guida.
2.quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2
predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate
dall'AgiD, piani di emergenza in grado di assicurare la
continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i
servizi erogati e il ritorno alla normale operativita'.
Onde garantire quanto previsto , e' possibile il ricorso
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di
dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le
Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante
rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di
spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi
versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del
bilancio statale.».
 
Art. 47
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «le amministrazioni titolari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», le parole «all'articolo 68, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter),» e il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 3, le parole da «la raccolta» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50»;
d) al comma 4, le parole da «ai sensi dell'articolo» fino alla fine del periodo sono soppresse;
e) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati). -
1.
2. I dati e i documenti che i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi
modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati
come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 1, comma 1,
lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad eccezione
dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali..
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei
contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che
comportino la formazione, la raccolta e la gestione di
dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono
clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 50.
4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico
e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
rientrano tra i parametri di valutazione della performance
dirigenziale.
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. (abrogato).
8.
9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie
previste a legislazione vigente.».
 
Art. 48
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parola «definitivi» e' soppressa.
 
Art. 49
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' quelli previsti dalla legislazione vigente».
 
Art. 50
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «Con decreto adottato ai» sono sostituite dalla seguente: «Ai».
 
Art. 51
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida.
2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati.»;
b) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: «3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.».

Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1. Si
definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme
delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle
pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e
contenuto e la cui conoscenza e' rilevante per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre
pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici,
nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e
possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali
sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono
realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le
vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle
basi dati di interesse nazionale consentono il pieno
utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di
gestione definiti nelle Linee guida.
2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di
dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i
piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle
medesime basi di dati.
3.
3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate
le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione
e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui
all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai
regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle
basi di dati di interesse nazionale.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
 
Art. 52
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, la parola «singoli» e' soppressa;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita' non fornite da ANPR.»;
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.»;
b) al comma 5, le parole «le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),»;
c) al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».

Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente" e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita'
dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento
delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco
ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune
puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai
comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche
in modalita' telematica. I comuni inoltre possono
consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti
nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai
tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da
parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le
altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le Linee guida del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.».
 
Art. 53
Modifiche all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «istituita, presso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «gestita dall'Autorita' Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Note all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'articolo 62-bis del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti
pubblici). - 1. Per favorire la riduzione degli oneri
amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed
assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in
tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione
della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche
al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire
della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei
contratti pubblici» (BDNCP) gestita dall'Autorita'
Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
 
Art. 54
Modifiche all'articolo 62-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «all'articolo 58, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 60, comma 2-bis,»;
b) al comma 7, lettera a), le parole «il medico di medicina generale» sono sostituite dalle seguenti: «le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta».

Note all'art. 54:
- Si riporta il testo dell'articolo 62-ter del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 62-ter (Anagrafe nazionale degli assistiti). - 1.
Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della
spesa del settore sanitario, accelerare il processo di
automazione amministrativa e migliorare i servizi per i
cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita,
nell'ambito del sistema informativo realizzato dal
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale
degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in
relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle
previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente
Codice (370), subentra, per tutte le finalita' previste
dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli
assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
che mantengono la titolarita' dei dati di propria
competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale
la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza e
garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita'
istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 60,
comma 2-bis, del presente Codice.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale
cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario
personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete
ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di
cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero
di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente
copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino,
l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita'
telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal
trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui
territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla
presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento
dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra
comunicazione in merito al trasferimento di residenza e'
dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali
interessate.
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo
sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute
in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli
strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e
l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino
, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 15, comma
25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere
inclusi le scelte del medico di medicina generale e del
pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il
domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle
anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle
singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30
giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le
modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia'
istituite a livello regionale per le medesime finalita',
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita', ai sensi del presente Codice.».
 
Art. 55
Modifiche alla Sezione III, Capo V, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. La rubrica della Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: «Identita' digitali, istanze e servizi on-line».
 
Art. 56
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, prima del primo periodo e' inserito il seguente: «L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID.» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.»;
b) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti privati» e, al secondo periodo, le parole «l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti soggetti»;
c) i commi 2-septies e 2-octies sono abrogati;
d) al comma 2-novies le parole «2-octies» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater»;
e) dopo il comma 2-novies e' inserito il seguente: «2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati.»;
f) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».

Note all'art. 56:
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche amministrazioni secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti.
L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai
propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il
riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da
un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui
propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche
e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese[, compresi gli
strumenti di cui al comma 1];
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies. (abrogato).
2-octies. (abrogato).
2-novies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
2-decies Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
3.
3-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.».
 
Art. 57
Modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «unico» e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.».

Note all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'articolo 64-bis del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della
Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi
in rete, in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 71, tramite il punto di accesso telematico
attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui
all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori
dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo
da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i
diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma
1, espongono per ogni servizio le relative interfacce
applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi
individuati dall'AgID con le linee guida.».
 
Art. 58
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole da «la firma digitale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «una delle forme di cui all'articolo 20»;
b) al comma 1, lettera c-bis), primo periodo, le parole «mediante la propria casella di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio domicilio digitale» e le parole «dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile».

Note all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei
limiti ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e
cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o
in un suo allegato . In tal caso, la trasmissione
costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi
dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82".».
 
Art. 59
Modifiche al Capo V del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Nel Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «Sezione IV Carte elettroniche» sono soppresse.
 
Art. 60
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identita' elettronica,» sono soppresse e le parole «per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» sono sostituite dalle seguenti: «per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
b) al comma 5, le parole «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti» e le parole «, sentita» sono sostituite dalla seguente: «e».
 
Art. 61
Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis le parole «12 aprile 2006 n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «n. 50 del 2016»;
b) il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - 1. Le
pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di
economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti,
riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di
procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
effettuano una valutazione comparativa delle diverse
soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma
1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica
amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente
aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'AgID.
2
2-bis
3. (abrogato).
4.».
 
Art. 62
Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da «ove possibile» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «salvo che cio' risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu' piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.».

Note all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). -
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di
soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di
implementare API e standard aperti, sia per
l'interoperabilita' che per i formati, definiti da AgID o a
livello internazionale, e di darli in formato sorgente,
completi della documentazione e rilasciati in repertorio
pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre
pubbliche amministrazioni o a chiunque intenda adattarli
alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni
elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di
progetto e' previsto, salvo che cio' risulti eccessivamente
oneroso per comprovate ragioni di carattere
tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia
sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i
servizi delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione , appositamente sviluppati per essa.
2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice
sorgente, la documentazione e la relativa descrizione
tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di
cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu'
piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee
guida.».
 
Art. 63
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.».

Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
 
Art. 64
Abrogazioni

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono abrogati:
a) l'articolo 33;
b) l'articolo 44-bis;
c) l'articolo 63;
d) l'articolo 70.
2. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo le parole: «del suddetto decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «delle Linee guida di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005».

Note all'art. 64:
- Si riporta il testo dell'articolo 61 del citato
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 61 (Disposizioni di coordinamento). - 1. Fino
all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 71 del
decreto legislativo n. 82 del 2005 l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di
gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2014, e' sospeso, salva la facolta' per le
amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. Fino
all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo
25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni
dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella
formulazione previgente all'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "presente decreto", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "presente Codice";
b) la parola: "DigitPA", ovunque ricorra, e' sostituita
dalla seguente: "AgID";
c) la rubrica del Capo VIII e' sostituita dalla
seguente: "Sistema pubblico di connettivita'" e la
ripartizione in sezioni dello stesso Capo e' abrogata;
d) la parola "cittadino", ovunque ricorra, si intende
come "persona fisica" e le espressioni "chiunque" e
"cittadini e imprese", ovunque ricorrano, si intendono come
"soggetti giuridici".
3. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tale sistema puo' essere utilizzato anche per
svolgere funzioni di supporto al controllo delle identita'
e alla prevenzione del furto di identita' in settori
diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente
al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. ";
b) al comma 5, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente: "b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ".
4. All'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ovvero siano dotati di identita'
digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del
Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto
legislativo n. 82 del 2005".
5. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis e' inserito il
seguente:
«4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza
uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione
dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e
delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di
interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al
comma 4.».
6. All'articolo 4, comma 3-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "previsto
dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83"
sono sostituite dalle seguenti: "previsto dall'articolo
14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; le
parole "dell'articolo 83" e le parole "all'articolo 86"
sono soppresse.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto
legislativo non si applicano alle procedure e ai contratti
i cui relativi bandi o avvisi di gara siano stati
pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente
decreto.
8. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis) le parole "A decorrere dal termine
indicato nel comma 2-ter, il" sono sostituite dalla
seguente: "Il" e le parole da "secondo" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita'
e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS";
b) al comma 2-bis) le parole da "secondo" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo le
modalita' e utilizzando i servizi resi disponibili
dall'INPS";
c) i commi 2-ter) e 2-quater) sono abrogati.
9. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto, rimane in vigore l'obbligo
per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato
medico di gravidanza indicante la data presunta del parto,
nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del
parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n.
151 del 2001.».
 
Art. 65
Disposizioni transitorie

1. Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente decreto, e' effettuata dall'AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. AgID cessa la gestione del predetto elenco al completamento dell'ANPR, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.
5. In sede di prima applicazione dell'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese e ai professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti in albi ed elenchi, tramite l'indirizzo di cui all'articolo 6-bis del suddetto decreto, l'inserimento dello stesso indirizzo nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del medesimo decreto. Entro trenta giorni l'interessato puo' comunicare il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso.
6. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.
7. L'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.

Note all'art. 65:
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'articolo 6.
- Per il testo dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abrogato dal presente
decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate
con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale,
salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi
alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.».
- Per il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'articolo 63.
 
Art. 66
Disposizioni di coordinamento e finali

1. Nel decreto legislativo n. 82 del 2005, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all'articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite dall'articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Linee guida».
2. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attivita' previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID puo' avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unita' di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico dell'AgID.
3. Il rinvio all'articolo 68 comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 82 del 2005, si intende riferito all'articolo 1, comma 1, rispettivamente alle lettere l-bis) e m-bis).
4. All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» sono sostituite dalle seguenti: «le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche' la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».
5. L'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.».
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalita' e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino gia' iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto decreto, ai fini di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.
7. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 492, dopo la lettera a-bis), e' inserita la seguente: «a-ter) spese per investimenti finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo gia' in dotazione dell'ente locale o sviluppato per conto di altra unita' organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei data center e all'adozione del cloud, nonche' per la connettivita'; allo sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli open data nonche' all'adozione delle piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di interoperabilita'; all'implementazione delle misure di sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.»;
b) al comma 493, dopo le parole «alle lettere 0a), a-bis),» sono inserite le seguenti: «a-ter),»;
c) il comma 585 e' sostituito dal seguente: «585. Per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonche' dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, e' autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile. Nell'ambito delle funzioni assegnate, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, provvede all'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale.».
8. Al fine di garantire l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute.

Note all'art. 66:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 13.
- Per il testo dell'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 20.
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 76 (Scambio di documenti informatici nell'ambito
del Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Gli scambi di
documenti informatici nell'ambito del SPC, realizzati
attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle
relative procedure e regole tecniche di sicurezza,
costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di
legge.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 17.
- Per il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'articolo 63.
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n.127:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Per il testo dell'articolo 68, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 61.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 2012, n.179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dal presente decreto:
«3. Per accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le
attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai sensi
dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di
morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto
nonche' la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del
regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico
necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni
esclusivamente in via telematica. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' tecniche
per l'attuazione del presente comma.».
- Si riporta, per opportuna informazione, il testo
dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre
2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221:
«12. Al fine di favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014
l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui
ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato
dal Ministero della giustizia e' consultabile
esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.».
- Per il testo dell'articolo 6-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 492 e 493,
della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificati dal
presente decreto:
«492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
ciascun ente locale e' determinato, entro il 20 febbraio di
ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
0a) investimenti dei comuni, individuati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dallalegge 24 giugno 2009,
n. 77, dell'articolo1deldecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dallalegge 1° agosto 2012,
n. 122, e dell'articolo67-septiesdeldecreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7
agosto 2012, n. 134, e delle relative province, nonche'
delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui
agliallegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15
dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati
con avanzo di amministrazione o da operazioni di
indebitamento;
0b) investimenti degli enti locali, finanziati con
avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento,
finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del
territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali
eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato,
nell'anno precedente la data della richiesta di spazi
finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
0c) investimenti gia' avviati, a valere su risorse
acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono
stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui
all'alinea;
a) investimenti finanziati con avanzo di
amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente
all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione
previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio
del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i
comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi
entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
a-bis) investimenti finanziati con avanzo di
amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la
cui progettazione definitiva e/o esecutiva e' finanziata a
valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96;
a-ter) spese per investimenti finalizzati
all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 513,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo
sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi
compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo,
l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di
software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e
reingegnerizzato, la personalizzazione di software
applicativo gia' in dotazione dell'ente locale o sviluppato
per conto di altra unita' organizzativa e riutilizzato,
tenendo conto del seguente ordine prioritario:
1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni
relative alla razionalizzazione dei data center e
all'adozione del cloud, nonche' per la connettivita'; allo
sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla
valorizzazione degli open data nonche' all'adozione delle
piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di
interoperabilita'; all'implementazione delle misure di
sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e
all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di
raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti
azioni contenute all'interno del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
b);
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al
miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del
rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla
bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale,
individuati come prioritari per il loro rilevante impatto
sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformita' alla vigente normativa, completo
del cronoprogramma della spesa;
d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di
investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione
infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle
strutture destinati a servizi per la popolazione,
finanziati con avanzo di amministrazione;
d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al
rifacimento di impianti per la produzione di energia
elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico,
per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo
redatto e validato in conformita' alla vigente normativa,
completo del cronoprogramma della spesa.
493. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere
0a), 0b), 0c), a), a-bis), a-ter), c), d), d-bis) e d-ter)
del comma 492, qualora l'entita' delle richieste pervenute
dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi
disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli
enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di
cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126:
«1. Le amministrazioni statali, con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli
unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente,
per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la
relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle
segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da
adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del
2015, nonche' della documentazione da allegare. I suddetti
moduli prevedono, tra l'altro, la possibilita' del privato
di indicare l'eventuale domicilio digitale per le
comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione
di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle
amministrazioni regionali o locali, con riferimento
all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive, i
suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio
di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto
legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno
2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative
regionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in
attuazione del principio di leale collaborazione,
concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle
specifiche normative regionali, una modulistica unificata e
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la
presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e
agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita'
produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali
utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le
imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta
giorni dai medesimi termini.».
 
Art. 67
Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 18, 37 e 45 del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 66.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone