Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216
Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 comma 83 della legge 23 giugno 2017, n. 103;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;
Su proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:
«Art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente). - Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisceal Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 83, della
legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale,
al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario):
«83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono
adottati, su proposta del Ministro della giustizia,
relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi
e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente
alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per
l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I relativi schemi sono
trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i
quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di delega, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque emanati.».
 
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza
delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche
oggetto di intercettazione.

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.»;
b) all'articolo 114, comma 2, dopo le parole: «dell'udienza preliminare», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292»;
c) all'articolo 267, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.»;
d) all'articolo 268:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E' vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonche' di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.
2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Puo' altresi' disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessita' delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.»;
e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
f) all'articolo 329, comma 1, dopo le parole: «e dalla polizia giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 103, comma 7, del
codice di procedura penale cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. -
6. (Omissis).
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i
risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui
al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni
sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo'
essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale
delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il
dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.»
- Si riporta il testo dell'art. 114, comma 2, del
codice di procedura penale cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di
immagini). - 1. (Omissis).
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano
concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza
indicata dall'art. 292.
3. - 7. (Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 267, comma 4, del
codice di procedura penale cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1.
- 3. (Omissis).
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni
personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a
norma dell'art. 268, comma 2-bis, informando
preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui
contenuti delle comunicazioni e conversazioni.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 268 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 268 (Esecuzione delle operazioni). - 1. Le
comunicazioni intercettate sono registrate e delle
operazioni e' redatto verbale.
2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente, il
contenuto delle comunicazioni intercettate.
2-bis. E' vietata la trascrizione, anche sommaria,
delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini
delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti
coinvolti, nonche' di quelle, parimenti non rilevanti, che
riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge.
Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi,
soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la
registrazione e' intervenuta.
2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato,
puo' disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui
al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne
ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Puo'
altresi' disporre la trascrizione nel verbale, se
necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e
conversazioni relative a dati personali definiti sensibili
dalla legge.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente
per mezzo degli impianti installati nella procura della
Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano
insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di
urgenza, il pubblico ministero puo' disporre, con
provvedimento motivato, il compimento delle operazioni
mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di
comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute
anche mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al
pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di
cui all'art. 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza
del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni
nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il
pubblico ministero dispone con decreto il differimento
della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando
la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in
ragione della complessita' delle indagini, che l'ufficiale
di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le
risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le
prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul
materiale non trasmesso.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato).»
- Si riporta il testo dell'art. 329, comma 1, del
codice di procedura penale cosi' come modificato alla
presente legge:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di
autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
2.- 3. (Omissis).»
 
Art. 3
Modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione,
deposito e conservazione dei verbali di intercettazione

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 242, comma 2, le parole: «a norma dell'articolo 268 comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2»;
b) dopo l'articolo 268 sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.
2. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso della facolta' di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonche' di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
3. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.
Art. 268-ter. (Acquisizione al fascicolo delle indagini). - 1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare e' disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne da' contestualmente comunicazione ai difensori.
3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facolta' di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui e' vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine puo' essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessita' del procedimento e del numero delle intercettazioni.
4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice.
5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.
6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, puo' chiedere al giudice, con le modalita' e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.
Art. 268-quater. (Termini e modalita' della decisione del giudice). - 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione. A tal fine puo' procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.
2. Quando necessario, l'ordinanza e' emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.
3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.
4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.
5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1.
6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.»;
c) all'articolo 269:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. - I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.- Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza,» sono sostituite dalle seguenti: «a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite»;
d) all'articolo 270, comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater »;
e) all'articolo 291:
1) al comma 1, dopo le parole: «gli elementi su cui la richiesta si fonda,» sono inserite le seguenti: «compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. - Quando e' necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.»;
f) all'articolo 292, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-quater. Quando e' necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.»;
g) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.»;
h) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270»;
i) all'articolo 422, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.»;
l) all'articolo 472, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all'articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale.»;
m) dopo l'articolo 493 e' inserito il seguente:
«Art. 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni). - 1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.
2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.
3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 242, comma 2, del
codice di procedura penale cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 242 (Traduzione di documenti. Trascrizione di
nastri magnetofonici). - 1. (Omissis).
2. Quando e' acquisito un nastro magnetofonico, il
giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma
dell'art. 493-bis, comma 2.»
- Si riporta il testo dell'art. 269 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 269 (Conservazione della documentazione). - 1. I
verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse
relativo, sono conservati integralmente in apposito
archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero
che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono
coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari
e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro
diritti e facolta' e' in ogni caso consentito l'accesso
all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o
comunicazioni registrate.
1-bis. - Non sono coperti da segreto i verbali e le
registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite
al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le
registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu'
soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela
della riservatezza, possono chiedere delle registrazioni
non acquisite al giudice che ha autorizzato o convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio
a norma dell'art. 127.
3. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene
eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e'
redatto verbale.».
- Si riporta il testo dell'art. 270, comma 2, del
codice di procedura penale cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 270 (Utilizzazione in altri procedimenti). - 1.
(Omissis).
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i
verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono
depositati presso l'autorita' competente per il diverso
procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli
268-bis, 268-ter e 268-quater.
3. (Omissis).»
- Si riporta il testo dell'art. 291 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 291 (Procedimento applicativo). - 1. Le misure
sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui la
richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'art. 268,
comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni
rilevanti, nonche' tutti gli elementi a favore
dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive
gia' depositate.
1-bis.
1-ter. - Quando e' necessario, nella richiesta sono
riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni
e conversazioni intercettate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi
causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e
sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze
cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura
richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara
la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le
disposizioni dell'art. 27.
2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico
ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della
persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
all'art. 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora
la misura cautelare sia successivamente revocata.».
- Si riporta il testo dell'art. 292 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare
contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga
a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con
l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle
specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con
l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e
dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto
conto anche del tempo trascorso dalla commissione del
reato;
c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei
motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli
elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di
applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle
concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di
cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre
misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura,
in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione
dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo
dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in
cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la
valutazione degli elementi a carico e a favore
dell'imputato, di cui all'art. 358, nonche' all'art.
327-bis.
2-quater. Quando e' necessario per l'esposizione delle
esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e
conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani
essenziali.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il
provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la
misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti
incaricati dal darvi esecuzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 293, comma 3, del
codice di procedura penale cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. - 2. (Omissis).
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro
notificazione o esecuzione, sono depositate nella
cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali
delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in
ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo
alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 295, comma 3, del
codice di procedura penale cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. - 2.
(Omissis).
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il
giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si
applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli
268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270.
3-bis e 3-ter (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 422 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 422 (Attivita' di integrazione probatoria del
giudice). - 1. Quando non provvede a norma del comma 4
dell'art. 421, ovvero a norma dell'art. 421-bis, il giudice
puo' disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove
delle quali appare evidente la decisivita' ai fini della
sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non e' possibile procedere
immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data
della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni,
dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate
nell'art. 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o
l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone
indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico
ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del
giudice, nell'ordine previsto dall'art. 421, comma 2.
Successivamente, il pubblico ministero e i difensori
formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato puo' chiedere di essere
sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte,
il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle
forme previste dagli articoli 498 e 499.
4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto
conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite
si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e
268-quater.».
- Si riporta il testo dell'art. 472, comma 1, del
codice di procedura penale cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). - 1.
Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di
esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo'
nuocere al buon costume ovvero, se vi e' richiesta
dell'autorita' competente, quando la pubblicita' puo'
comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete
nell'interesse dello Stato. Il giudice dispone che si
proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all'art.
268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o
richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le
ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso
dell'istruzione dibattimentale.
2.- 4. (Omissis).».
 
Art. 4
Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni
mediante inserimento di captatore informatico

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266:
1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che puo' essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»;
b) all'articolo 267:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e' consentita l'attivazione del microfono.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero puo' disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalita' e gli effetti indicati al comma 2.»;
c) all'articolo 268, comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.»;
d) all'articolo 270, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza.»;
e) all'articolo 271:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «previste dai commi 1» sono inserite le seguenti: «,1-bis».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 266 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche [c.p.p. 295] e di altre forme di
telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi
ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo
comma, del codice penale, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del medesimo
codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
515, 516 e 517-quater del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall'art. 612-bis del
codice penale.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita anche
mediante l'inserimento di un captatore informatico su un
dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste
avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e'
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti
mediante inserimento di captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater. ».
- Si riporta il testo dell'art. 267 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1.
Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini
preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni
previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data con
decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per
lo svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per
delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e
3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente
determinati, in relazione ai quali e' consentita
l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
applica l'art. 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone
l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non
puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono
essere utilizzati.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico
ministero puo' disporre, con decreto motivato,
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51,
commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto
previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di
urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento
del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che decide
sulla convalida nei termini, con le modalita' e gli effetti
indicati al comma 2.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle
operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici
giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto
motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni
personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria.
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio
del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine
cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna
intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 268, comma 3-bis, del
codice di procedura penale cosi' come modificato dalla
presente legge
«Art. 268 (Esecuzione delle operazioni). - 1. - 3.
(Omissis).
3-bis. Quando si procede a intercettazione di
comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero puo' disporre che le operazioni siano compiute
anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le
operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,
riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti,
l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di
persone idonee di cui all'art. 348, comma 4.
4. - 8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 270 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 270 (Utilizzazione in altri procedimenti). - 1. I
risultati delle intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono
stati disposti, salvo che risultino indispensabili per
l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti
operate con captatore informatico su dispositivo
elettronico portatile non possono essere utilizzati per la
prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato
emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino
indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
obbligatorio l'arresto in flagranza.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i
verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono
depositati presso l'autorita' competente per il diverso
procedimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 268
commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti
hanno altresi' facolta' di esaminare i verbali e le
registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in
cui le intercettazioni furono autorizzate.».
- Si riporta il testo dell'art. 271 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 271 (Divieti di utilizzazione). - 1. I risultati
delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora
le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti
dalla legge o qualora non siano state osservate le
disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati
acquisiti nel corso delle operazioni preliminari
all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo
elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei
limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto
autorizzativo.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni
relative a conversazioni o comunicazioni delle persone
indicate nell'art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto
fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o
professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto
sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice
dispone che la documentazione delle intercettazioni
previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che
costituisca corpo del reato.».
 
Art. 5
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 89:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita', in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato.
2-quater. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da' atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»;
b) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero e' istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio e' gestito, anche con modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalita' tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.»;
c) all'articolo 92, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 89 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 89 (Verbale e nastri registrati delle
intercettazioni). - 1. Il verbale delle operazioni previsto
dall'art. 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione
degli estremi del decreto che ha disposto
l'intercettazione, la descrizione delle modalita' di
registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di
inizio e di cessazione della intercettazione nonche' i
nominativi delle persone che hanno preso parte alle
operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle
comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante
inserimento di captatore informatico su dispositivo
elettronico portatile, il verbale indica il tipo di
programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le
comunicazioni o conversazioni.
2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in
apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in
un involucro sul quale sono indicati il numero delle
registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio
controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui
conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero
che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta
dal registro delle intercettazioni previsto dall'art. 267
comma 5 del codice.
2-bis. Ai fini dell'installazione e
dell'intercettazione attraverso captatore informatico in
dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati
soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le
comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo
l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle
condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della
rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti
della procura della Repubblica. Durante il trasferimento
dei dati sono operati controlli costanti di integrita', in
modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto
intercettato e quanto trasmesso e registrato.
2-quater. Quando e' impossibile il contestuale
trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui
all'art. 268 del codice da' atto delle ragioni tecniche
impeditive e della successione cronologica degli
accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede,
anche mediante persone idonee di cui all'art. 348 del
codice, alla disattivazione del captatore con modalita'
tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi.
Dell'operazione si da' atto nel verbale.».
- Si riporta il testo dell'art. 92 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 92 (Trasmissione dell'ordinanza che dispone la
misura cautelare). - 1. L'ordinanza che dispone la misura
cautelare e' immediatamente trasmessa, in duplice copia, a
cura della cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento, all'organo che deve provvedere
all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini
preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto
richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.
1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico
ministero, per la conservazione nell'archivio riservato di
cui all'art. 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e
conversazioni intercettate ritenute dal giudice non
rilevanti o inutilizzabili.».
 
Art. 6
Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego
delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni
telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale non puo' essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi e' motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del codice di
procedura penale:
«Art. 4 (Regole per la determinazione della
competenza). - 1. Per determinare la competenza si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del
reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto
speciale.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema
di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell'attivita' amministrativa):
«Art. 13 - 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267
del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre
le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice e'
data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e'
necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione
ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col
mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano
sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti
indizi si applica l'art. 203 del codice di procedura
penale. Quando si tratta di intercettazione di
comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento
relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che
avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice
penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e'
motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia
svolgendo l'attivita' criminosa.
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle
operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo'
essere prorogata dal giudice con decreto motivato per
periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i
presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267
del codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico
ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono
farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale:
«Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque
s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
La pena e' da uno a cinque anni, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose,
o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente
armato.».
 
Art. 7
Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante
inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio
informatico.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
2. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita' di accesso all'archivio riservato di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 89-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, si veda l'art. 5 della presente legge.
 
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9
Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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