Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 19 settembre 2017, n. 215 |
Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' modalita' attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e, in particolare: il comma 195, che riconosce alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo altresi' che il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il comma 196, che, ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demanda a uno o piu' regolamenti da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195, nonche' delle specifiche modalita' attuative; il comma 197, ai sensi del quale le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», missione «Soccorso civile», dello stato di previsione del Ministero dell'interno; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» il quale ha ridisciplinato la materia gia' disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiamato nel citato comma 195 della legge n. 190 del 2014, ed ha abrogato quel decreto legislativo n. 163 del 2006; Visto in particolare, l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti ad essi assimilabili; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza»; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, datati 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia, l'ordinamento del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, recante il «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001 n. 208, recante «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2001, n. 78»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2012, n. 159; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, «Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, recante «Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 19 gennaio 2017;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «denominazioni», i nomi anche sotto forma di logo, che identificano la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti che, per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico e culturale concorrendo a esprimerne il prestigio; b) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dei singoli reparti, enti, gruppi, strutture in cui sono organizzati, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a reparti, enti, gruppi e strutture soppressi; c) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture in cui sono organizzati, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a reparti, enti, gruppi e strutture soppressi; d) «segno distintivo », il fregio o altro elemento distintivo, anche recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza dell'operatore a un reparto, ente o struttura della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche storico, ovvero la sua specifica professionalita', quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo, i caschi, gli omerali e le uniformi per foggia e colore; e) «Soggetto istituzionale titolare dei simboli»: il Dipartimento della pubblica sicurezza o la Polizia di Stato, nonche' il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) «licenziatario», il soggetto, pubblico o privato, al quale il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile consentono l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente regolamento.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 195, 196 e 197 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: «195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-bis e 3-ter dell'art. 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati. 196. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195, nonche' le specifiche modalita' attuative. 197. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.«. - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: «Art. 19 (Contratti di sponsorizzazione). - 1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalita' di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, e' soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, purche' nel rispetto dei principi di imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80. 2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessita' di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.». - La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 (Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2003, n. 37. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2013, n. 295. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 dicembre 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». |
| Allegato A
Denominazioni,stemmi,emblemi e altri distintivi della Polizia di Stato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Denominazioni,stemmi,emblemi e altri distintivi dei Vigili del Fuoco
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco esercitano il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, dei propri emblemi e di ogni altro relativo segno distintivo indicati nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, nonche' di ogni altra denominazione, stemma, emblema e segno distintivo, ivi incluse le uniformi per foggia e colore, che identifica la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture esistenti o soppressi, istituito ai sensi delle disposizioni ordinamentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1 sono di seguito denominati simboli. 3. I simboli di cui al comma 1 sono pubblicati anche sul sito web istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (http://www.vigilfuoco.it). 4. Il diritto all'uso esclusivo e' esercitato dalla Polizia di Stato e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione ai simboli che somigliano o comunque richiamano quelli di cui al comma 1; si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 16 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O: «Art. 20 (Diritti conferiti dalla registrazione). - 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'. 3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci. Art. 21 (Limitazioni del diritto di marchio). - 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica, purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. 2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. 3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio. Art. 22 (Unitarieta' dei segni distintivi). - 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.". |
| Art. 3 Modalita' di utilizzo, a titolo oneroso, dei simboli
1. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli puo' consentirne l'uso temporaneo ai licenziatari, a titolo oneroso, in via convenzionale, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione, e di contratti ad essi assimilabili, ivi inclusi i contratti di merchandising, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. I contratti che disciplinano l'attivita' di cui al comma 1, ferme restando le cause di esclusione previste all'articolo 6, stabiliscono, tra l'altro: a) l'oggetto della prestazione, consistente nell'uso temporaneo, a titolo oneroso, dei simboli del Soggetto istituzionale che ne e' titolare, chiaramente individuati; b) l'indicazione dei simboli concessi in uso e i criteri ovvero le condizioni che regolano l'utilizzo sul mercato degli stessi; c) l'ammontare del corrispettivo, che potra' consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione o rateizzato e commisurato a una percentuale del fatturato (royalties) relativo al bene commercializzato avvalendosi dell'utilizzo dei simboli, ovvero nella fornitura di beni e servizi di equivalente valore, laddove previsto dalla normativa vigente; d) gli obblighi e i diritti delle parti; e) le modalita' e i limiti di utilizzo dei simboli da parte del licenziatario, il quale ha l'obbligo di: 1) non associare a beni e servizi non autorizzati i simboli oggetto di licenza; 2) realizzare i beni recanti i simboli dei quali sia stato consentito l`uso con l'utilizzo di materiali di elevata qualita', con l'osservanza della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di «origine» e di «etichettatura» dei prodotti; 3) apporre sui beni realizzati tutte le occorrenti indicazioni per evidenziare la titolarita' dei simboli in capo al Soggetto istituzionale titolare degli stessi; f) la durata del contratto; g) le modalita' attraverso le quali il Soggetto istituzionale titolare dei simboli verifica la regolare osservanza, sul piano giuridico ed economico, degli adempimenti convenuti nonche' il rispetto delle clausole contrattuali pattuite per l'utilizzo dei simboli dei quali sia stato consentito l'uso, prevedendo a tal fine: 1) obblighi di rendicontazione scritta del licenziatario e di produzione, a richiesta, della documentazione amministrativa concernente la prestazione oggetto del contratto; 2) la facolta' del Soggetto istituzionale titolare dei simboli di effettuare sopralluoghi presso le sedi del licenziatario, volti a riscontrare il corretto uso dei simboli stessi; 3) 1'obbligo del licenziatario di produrre, prima della commercializzazione del bene ovvero dell'avvio dell'attivita' che comporta l'utilizzo dei simboli, un campione del bene stesso o la documentazione recante l'illustrazione dettagliata dell'evento nell'ambito del quale viene utilizzato il simbolo; h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze del licenziatario nonche' le relative penalita' e le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali; i) apposite clausole, al fine di salvaguardare, anche al verificarsi di eventi sopravvenuti al perfezionamento del contratto, l'attivita', l'immagine, il prestigio o le finalita' istituzionali del Soggetto istituzionale titolare dei simboli; l) il divieto per il licenziatario di cedere a terzi il diritto di utilizzare i simboli concessi in uso, pena la risoluzione di diritto del contratto, fatta salva l'ipotesi in cui tale possibilita' di cessione sia consentita, di volta in volta, da una espressa autorizzazione del Soggetto istituzionale che ne e' titolare.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Utilizzo dei simboli attraverso forme di cooperazione con organismi di diritto pubblico
1. Il soggetto istituzionale titolare dei simboli puo' stipulare forme di cooperazione con gli organismi di diritto pubblico nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle previsioni recate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5 Unita' organizzative competenti alla gestione dei simboli
1. Le attivita' di gestione dei simboli di cui agli articoli 3 e 4, ivi inclusa l'individuazione del licenziatario, sono svolte per il Dipartimento della pubblica sicurezza dalla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato. 2. Le attivita' di gestione dei simboli di cui agli articoli 3 e 4, ivi inclusa l'individuazione del licenziatario, sono svolte per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dalla Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali. |
| Art. 6 Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalle procedure contrattuali oggetto del presente decreto: a) i soggetti pubblici, privati o organizzazioni senza finalita' di lucro che, all'atto della stipula, hanno in corso controversie di natura legale con il Soggetto istituzionale titolare dei simboli nella specifica materia ovvero si trovano con esso in situazioni di conflitto d'interesse; b) i soggetti privati per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli rifiuta, con atto motivato, qualsiasi richiesta di utilizzo, anche temporaneo, dei simboli qualora: a) dalla licenza puo' derivare un conflitto d'interesse con la relativa attivita' istituzionale; b) l'utilizzo commerciale dei simboli, comporta un possibile pregiudizio o danno alle proprie finalita' istituzionali e alla propria immagine; c) la richiesta di licenza sia ritenuta non conforme all'interesse dell'Istituzione. 3. Non e' in ogni caso consentito l'uso dei simboli riguardanti: a) la propaganda di natura politica o sindacale e la diffusione di posizioni ideologiche di qualunque natura; b) direttamente o indirettamente, la produzione o la distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) la commercializzazione di beni e l'esecuzione di servizi vietate dalle norme vigenti.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 80 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'art. 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.». |
| Art. 7 Proventi derivanti dall'utilizzo dei simboli
1. Fatti salvi i casi in cui il corrispettivo per la concessione temporanea in uso dei simboli di cui all'articolo 2, sia erogato in beni e servizi di equivalente valore, le risorse finanziarie derivanti dalla valorizzazione commerciale degli stessi sono versate dal licenziatario presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con l'obbligo di trasmissione al Soggetto istituzionale titolare dei simboli della ricevuta di versamento rilasciata dalla Tesoreria dello Stato avente effetto liberatorio e nella quale sono riportate le stesse informazioni presenti sulla quietanza informatica. 2. I versamenti sopra descritti potranno essere effettuati anche ai sensi dell'articolo 47 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007. |
| Art. 8 Modalita' di utilizzo, a titolo gratuito, dei simboli
1. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli puo' consentire l'uso temporaneo gratuito dei simboli, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici o da privati, senza finalita' di lucro, ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico interesse pubblico. |
| Art. 9 Norme finali
1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Soggetto istituzionale titolare dei simboli provvede agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 19 settembre 2017
Il Ministro dell'interno Minniti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2446 |
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