Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 28 novembre 2017 |
Istituzione e accreditamento dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta denominata «Saint Camillus International University of Health Sciences», in Roma. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa al finanziamento delle Universita' non statali legalmente riconosciute; Visto l'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, relativo, fra l'altro, all'istituzione di nuove Universita' non statali legalmente riconosciute nell'ambito della programmazione triennale delle Universita', il quale prevede che l'istituzione di nuove universita' non statali, legalmente riconosciute, nonche' l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale viene disposta con decreto del Ministro contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (decrto ministeriale 25 novembre 2005, decreti miniseriali 16 marzo 2007, decreto ministeriale 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011); Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Universita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50, relativo alle linee generali di indirizzo per la Programmazione triennale delle universita' 2010/2012 (registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2011, reg. 4, foglio 243) ed in particolare l'art. 6 il quale prevede, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, che con successivi decreti ministeriali in relazione al perseguimento di maggiore qualificazione del sistema universitario previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR, senza oneri a carico del fondo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, puo' essere disposta: comma 1, lettera a): l'istituzione di nuove universita' non statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e privati, che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio; comma 2: le proposte di cui al comma 1 sono presentate ai Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini del motivato parere degli stessi; comma 3: le proposte presentate nei termini di cui al comma 2 sono oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR volta ad accertare il possesso di risorse adeguate a sostenere l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base di standard quali-quantitativi definiti dall'ANVUR stessa; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con i relativi decreti attuativi ed in particolare l'art. 5, comma 2, «Delega in materia di interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto legislativo, 27 gennaio 2012, n. 19, recante la previsione di un sistema di accreditamento delle Universita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 il quale prevede, all'art. 7, comma 6, che il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998; Vista l'istanza della Fondazione Camilliana Progetto Salute relativa alla istituzione di una Universita' non statale legalmente riconosciuta denominata Saint Camillus International University of Health presentata in data 6 dicembre 2012; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47, con il quale sono stati definiti in particolare gli standard quali-quantitativi relativamente all' accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio, in attuazione del decreto legislativo n. 19/2012, ed in particolare l'art. 3, comma 3, il quale prevede che l'accreditamento iniziale di una Universita' di nuova istituzione richiede il possesso dei requisiti previsti dagli allegati A e B, anche sulla base di specifici piani di raggiungimento formulati secondo le indicazioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto ministeriale; Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, relativo alle Linee Generali di indirizzo per la Programmazione triennale delle Universita' 2013/2015 (registrato alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2013, reg. 15, foglio 51) e in particolare l'art. 3 (Sviluppo sostenibile delle Universita') che ha previsto, relativamente all'istituzione di nuove universita', il possesso dei seguenti requisiti; «documentata attivita' pluriennale di ricerca dei soggetti promotori»; «piena sostenibilita' finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a prescindere da eventuali contributi statali, prevedendo la verifica annuale dell'attivita' dell'Universita' e al termine del primo quinquennio la verifica della completa realizzazione del progetto formativo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta». Ravvisata la coerenza della predetta proposta, presentata nell'ambito della programmazione triennale 2010-2012, con gli obiettivi anche della programmazione del triennio 2013-2015; Considerato che in ordine all'accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio, il possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 827/2013 e' condizione necessaria per l'istituzione di una nuova universita' non statale legalmente riconosciuta; Visto il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento delle Universita' del Lazio del 28 febbraio 2013; Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 marzo 2013 che richiede adeguamenti in merito al regolamento generale di ateneo e degli ordinamenti dei corsi di studio proposti; Visto il parere espresso dall'ANVUR con relazione tecnica del 4 settembre 2013; Vista la nota MIUR n. 1537 del 9 febbraio 2015, con la quale si chiede all'ANVUR di esprimere un parere inequivocabilmente favorevole o non favorevole in merito all'istanza presentata e di assicurare il necessario contraddittorio con il promotore attuando le procedure previste dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76; Visto il parere non favorevole espresso dall'ANVUR in data 18 marzo 2015; Vista la nota MIUR n. 658 del 15 aprile 2015, con la quale e' stato trasmesso al promotore il parere dell'ANVUR del 18 marzo 2015; Visto il ricorso con sospensiva presentato al TAR Lazio dalla Fondazione Progetto Salute per l'annullamento della relazione tecnica dell'ANVUR del 18 marzo 2015; Vista la sentenza del TAR Lazio - Sezione terza bis - n. 6209 del 27 maggio 2016 con la quale viene accolto il ricorso e, per l'effetto, annullata la relazione dell'ANVUR del 18 marzo 2015, ordinando all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria relativa all'istanza presentata il 6 dicembre 2012; Considerato che si e' dato esecuzione alla sopraindicata sentenza richiedendo al promotore eventuale documentazione integrativa e richiedendo ad ANVUR, CUN e Regione Lazio di rendere i pareri di rispettiva competenza; Considerato che la Regione Lazio non ha fatto pervenire il proprio parere, e ritenuto, anche ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che tale parere non sia essenziale tenuto conto delle specifiche caratteristiche della proposta presentata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 50/2010; Visto il parere favorevole espresso dal CUN nell'adunanza del 20 giugno 2017 in merito al Regolamento didattico d'Ateneo ivi compresi gli ordinamenti didattici dei corsi di studio presentati; Visto il parere favorevole dell'ANVUR trasmesso con nota 4212 del 18 settembre 2017, in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento iniziale della sede e dei corsi, con riferimento al progetto adeguato dal soggetto proponente a seguito delle interlocuzioni con l'ANVUR nel corso dell'istruttoria compiuta in esecuzione della citata sentenza; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, con il quale sono stati da ultimo definiti i criteri e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
Decreta:
Art. 1
1. Su conforme parere dell'ANVUR e' istituita e accreditata l'Universita' non statale legalmente riconosciuta denominata Saint Camillus International University of Health Sciences con sede a Roma (promotore: Fondazione Progetto Salute), con i seguenti corsi di studio:
+-------------------------------+---------------------------------+ |Laurea magistrale in medicina e|(Classe LM-41 medicina e | |chirurgia |chirurgia) | +-------------------------------+---------------------------------+ | |(Classe L/SNT1 professioni | | |sanitarie, infermieristiche e | |Laurea in infermieristica |professione sanitaria) | +-------------------------------+---------------------------------+ | |(Classe L/SNT1 professioni | | |sanitarie, infermieristiche e | |Laurea in ostetricia |professione sanitaria) | +-------------------------------+---------------------------------+ | |(Classe L/SNT2 professioni | |Laurea in fisioterapia |sanitarie della riabilitazione) | +-------------------------------+---------------------------------+ |Laurea in tecniche di |(Classe L/SNT3 professioni | |laboratorio biomedico |sanitarie tecniche) | +-------------------------------+---------------------------------+ |Laurea in tecniche di | | |radiologia medica, per immagini|(Classe L/SNT3 professioni | |e radioterapia |sanitarie tecniche) | +-------------------------------+---------------------------------+
2. I corsi di studio di cui al comma 1 possono essere attivati a decorrere dall'a.a. 2018/2019 sulla base del piano di raggiungimento, entro la durata normale dei corsi, dei requisiti minimi di docenza necessari all'accreditamento di cui al decreto ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013, valutato dall'ANVUR nel parere di cui al comma 1. Il predetto piano dovra' essere adeguato al conseguimento dei requisiti di docenza previsti per gli altri Atenei non statali legalmente riconosciuti, sulla base del decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, entro il termine per la prima verifica dell'ANVUR di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto. |
| Allegato
Statuto
Parte di provvedimento in formato grafico |
| REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ATENEO
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico dell'Universita', allegati al presente decreto. L'Universita' e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale per i corsi previsti all'art. 1. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
1. Al termine del primo triennio di attivita' l'ANVUR procede alla verifica dell'attivita' dell'Universita', valutando altresi' la sostenibilita' complessiva dell'offerta formativa attivata. Al termine del primo quinquennio, l'ANVUR procede alla verifica della completa realizzazione del progetto formativo ai fini della conferma dell'accreditamento iniziale e dell'accreditamento periodico della sede e dei corsi. 2. La concessione, ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico della sede e dei corsi di studio vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR. La durata massima dell'accreditamento periodico e' di 5 anni per la sede e di 3 anni per i corsi di studio. La durata dell'accreditamento periodico puo' essere ridotta in relazione alle criticita' emerse a seguito delle attivita' di verifica e di monitoraggio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 987/2016 e successive modifiche e integrazioni. 3. Dall'istituzione dell'Universita' non possono derivare oneri a carico dello Stato. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2017
Il Ministro: Fedeli
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2953 |
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