Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2018 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 28 dicembre 2017
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 20250).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
Visto il regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;
Vista la comunicazione della Commissione concernente le «Linee guida sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»;
Visto il decreto legislativo del 14 novembre 2016, n. 224 di «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»;
Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 5, del TUF, introdotto dal decreto legislativo n. 224/2016, il quale dispone che «La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all'art. 4-decies, in conformita' agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014»;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016-2017);
Visto, in particolare, l'art. 5 della legge di delegazione europea 2016-2017 che, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, al comma 1, lettera b), n. 2, ha confermato l'attribuzione alla Consob dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti (di seguito, «Regolamento emittenti») e le successive modificazioni;
Considerato che la disciplina sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs) che si introduce nel Regolamento emittenti con la presente delibera non presenta significativi profili di innovazione, non discostandosi da quanto previsto in tema di PRIIPs dal TUF, ne' risulta imporre oneri ulteriori rispetto a quelli direttamente discendenti dalla fonte primaria di riferimento;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, secondo alinea, del regolamento adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, di non procedere a una consultazione pubblica del mercato con riferimento alla suddetta disciplina in ragione della tempistica di applicazione della medesima, in connessione con la data di applicabilita' del regolamento (UE) n. 1286/2014 e del regolamento delegato (UE) 2017/653, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
Sentita l'IVASS in ordine alle modifiche contenute nell'art. 1, da apportare al regolamento emittenti ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 5, del TUF;
Considerato, inoltre, che e' necessario modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare le relative previsioni a quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 1129/2017, relativo al prospetto informativo da predisporre e pubblicare per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di titoli in mercati regolamentati nell'Unione europea;

Delibera:

Art. 1
Modifiche in materia di PRIIPs al regolamento adottato con delibera
n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli
emittenti.

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e' modificato come segue:
- nella Parte II, Titolo I, dopo il Capo IV, e' aggiunto il seguente Capo IV-bis:

«Capo IV-bis
Disposizioni riguardanti i PRIIPs

Art. 34-bis.1 (Definizioni). - 1. Nel presente Capo si intendono per:
a) "regolamento delegato (UE) 2017/653": il regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;
b) "KID": il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'art. 4-decies del Testo unico.
2. Ai fini del presente Capo valgono le definizioni contenute nel Testo unico e nel regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Art. 34-bis.2 (Notifica del KID). - 1. L'obbligo di notifica previsto dall'art. 4-decies, commi 1 e 2, del Testo unico si intende assolto con il deposito presso la Consob del KID o della versione rivista dello stesso secondo modalita' specificate dalla Consob con istruzioni operative.
2. L'obbligo di notifica previsto dall'art. 4-decies, comma 1, del Testo unico e' assolto almeno il giorno precedente la data di avvio della commercializzazione del prodotto dall'ideatore del PRIIP o dalla persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo, secondo gli specifici accordi tra i medesimi intercorsi.
3. Gli accordi intervenuti ai sensi del comma 2, circa il soggetto tenuto alla notifica del KID alla Consob, non esonerano in ogni caso colui che per primo avvia la commercializzazione da responsabilita' per inadempimento di tale obbligo.
4. Nei casi in cui sia la persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo a effettuare la notifica del KID, essa stessa ne da' tempestiva notizia all'ideatore.
5. L'obbligo di notifica previsto dall'art. 4-decies, comma 2, del Testo unico e' assolto dall'ideatore del PRIIP al piu' tardi contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito internet della versione rivista del KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.».
 
Art. 2
Altre modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti.

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e' modificato come segue:
- nella Parte III, Titolo I, Capo II, all'art. 57, comma 1,
1. prima delle parole «l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica», sono inserite le parole «Fermo quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), e secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,»;
2. le lettere a) e g) sono soppresse;
2. Nella delibera Consob del 22 marzo 2017, n. 19925, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017, recante «Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonche' del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato», all'art. 3, comma 1, lettera a), ove e' scritto «all'art. 5, comma 1» leggasi «all'art. 5, comma 3».
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 28 dicembre 2017

Il presidente vicario: Genovese