Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 febbraio 2017, n. 22
Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Visto l'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettere gg), del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015, concernente l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina del contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sua durata nonche' del termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Vista la decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'articolo 87, recante disposizioni in materia di cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme in materia di costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzie di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;
Visti gli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' gli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che richiamano la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 17 novembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-111 del 9 gennaio 2017;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garanzia

1. La garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e richiamata dagli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del medesimo decreto, nonche' dagli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.
2. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile. La prestazione di garanzia resta ferma anche in caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'ente a favore del quale e' prestata la garanzia l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata.
4. La garanzia, che va redatta in conformita' ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze, deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di interesse e' determinato ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.


N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n.
233, S.O., reca «Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario, in
attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1,
lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23».
- La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo,
trasparente e orientato alla crescita), e' pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59.
- L'art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in
favore del contribuente) del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., come
modificato dall'art. 9, comma 1, lettera gg), del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, cosi' recita:
«Art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in
favore del contribuente). - 1. Le sentenze di condanna al
pagamento di somme in favore del contribuente e quelle
emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni
catastali indicate nell'art. 2, comma 2, sono
immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme
dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle
spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche
tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante,
alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto
della garanzia sulla base di quanto previsto dall'art.
38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonche'
il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito
dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione
delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre
mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente,
sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo
del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della
sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla
sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia
di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il
contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma
dell'art. 70 alla commissione tributaria provinciale
ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi,
alla commissione tributaria regionale.».
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., ai
commi 3 e 4, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., al
comma 5, cosi' recita:
«5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una
durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso,
ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da
una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero
di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite
secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005
del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie
possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art.
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per
i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal
bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la
garanzia puo' essere prestata mediante la diretta
assunzione da parte della societa' capogruppo o
controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della
obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione
della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La
garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'
precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
stessa.».
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 10 ottobre
2013, n. L 269, istituisce il codice doganale dell'Unione.
- Il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della
Commissione del 28 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 29 dicembre 2015, n. L 343,
integra il regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano
alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della
Commissione del 24 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 29 dicembre 2015, n. L 343,
reca modalita' di applicazione di talune disposizioni del
regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.
- La decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio del
26/05/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea 7 giugno 2014, n. L 168, fissa le norme relative
all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione europea.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo
1973, n. 80, S.O., reca «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale».
- L'art. 87 (Cauzioni a garanzia del pagamento di
diritti doganali) del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80,
S.O., cosi' recita:
«Art. 87 (Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti
doganali). - In tutti i casi in cui e' prevista la
prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di
somme dovute alla dogana, la cauzione stessa puo' essere
prestata, oltreche' mediante deposito delle somme stesse
con le modalita' indicate nell'art. 77, mediante deposito
di titoli di debito emessi o garantiti dallo stato ovvero
fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto
osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia
contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilita'
generale dello Stato, ovvero polizza fidejussioria emessa
da un istituto di assicurazione accreditato presso
l'amministrazione.
Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo
unico possono essere previste, in aggiunta a quelle
indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per
determinate operazioni doganali».
- La legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1982, n. 161, reca
«Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a
garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici».
- L'art. 47 (Sospensione dell' atto impugnato) del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 5, cosi' recita:
«5. La sospensione puo' anche essere parziale e
subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art.
69, comma 2.».
- L'art. 52 (Giudice competente e provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria in appello) del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993,
n. 9, S.O., al comma 6, cosi' recita:
«6. La sospensione puo' essere subordinata alla
prestazione della garanzia di cui all'art. 69 comma 2. Si
applica la disposizione dell'art. 47, comma 8-bis.».
- L'art. 62-bis (Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
«Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 5, cosi' recita:
«5. La sospensione puo' essere subordinata alla
prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2. Si
applica la disposizione dell'art. 47, comma 8-bis.».
- L'art. 19 (Esecuzione delle sanzioni) del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale gennaio 1998, n. 5, S.O., come modificato
dall'art. 10, comma 3, lettera a), n. 3), del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, al comma 3, cosi'
recita:
«3. La sospensione deve essere concessa se viene
prestata la garanzia di cui all'art. 69 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
- L'art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo) del
citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, cosi'
recita:
«6. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso
l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo'
non adottare ovvero adottare solo parzialmente il
provvedimento richiesto.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O, reca «Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279, S.O, reca «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo del comma 5 dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo del comma 6 dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo del comma 5 dell'art. 62-bis (Provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per
cassazione) del citato decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 3 dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo del comma 6 dell'art. 22 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
ottobre 2005, n. 238, reca «Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese».
- L'art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi)
della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237,
S.O., cosi' recita:
«Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi) - 1. Ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si
considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di
cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive
per favorire la concessione di finanziamenti da parte di
aziende e istituti di credito, di societa' di locazione
finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese
e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di
assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le
prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione
finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in
quanto connessa e complementare a quella di prestazione di
garanzie collettive, si applicano le disposizioni
tributarie specificamente previste per quest'ultima.
2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31
i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai
quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole
imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti,
fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1,
in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo
delle aziende consorziate.
2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi possono continuare a partecipare le imprese associate
che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione
europea per le piccole e medie imprese e non quelli
previsti per gli interventi della Banca europea degli
investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per
cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi
e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono
beneficiare degli interventi agevolati previsti per le
piccole e medie imprese.».
- L'art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O,
cosi' recita:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- L'art. 2359 del codice civile cosi' recita:
«Art. 2359. Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- L'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n.
2014/335/UE/Euratom del Consiglio del 26/05/2014, relativa
al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 7
giugno 2014, n. L 168, cosi' recita:
«1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio
dell'Unione le entrate provenienti:
a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da
prelievi, premi, importi supplementari o compensativi,
importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale
comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle
istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi
doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di
applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche'
contributi e altri dazi previsti nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero;
(Omissis).».
- L'art. 112 (Altre agevolazioni di pagamento) del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 10 ottobre 2013, n. L 269, al paragrafo
2, cosi' recita:
«2. La concessione di agevolazioni a norma del
paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di
credito sull'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione.
Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come
valuta il tasso di interesse di credito e' pari al tasso di
interesse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie C, che la Banca centrale europea ha
applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali
il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un
punto percentuale.
Per uno Stato membro la cui moneta non e' l'euro, il
tasso di interesse di credito e' pari al tasso applicato il
primo giorno del mese in questione dalla banca centrale
nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento
principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per
uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale
nazionale non e' disponibile, il tasso piu' equivalente
applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati
monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto
percentuale.».

 
Art. 2

Durata della garanzia

1. La garanzia di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e' prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia.
2. La garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente.
3. Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonche' l'IVA riscossa all'importazione, la garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo.
4. La garanzia prevista dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del nono mese successivo a quello della definitivita' dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il testo del comma 5 dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo del comma 6 dell'art. 52 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo del comma 5 dell'art. 62-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo del comma 3 dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo del comma 6 dell'art. 22 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' riportato nelle
note alle premesse.
- L'art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo) del
citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, cosi'
recita:
«Art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo). - 1. In
base all'atto di contestazione, al provvedimento di
irrogazione della sanzione o al processo verbale di
constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro
beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle
entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32,
primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti
interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla
notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
Camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel
caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero,
il termine e' triplicato. La commissione decide con
sentenza.
4. Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente
provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la
Camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta
giorni assegnando all'istante un termine perentorio non
superiore a quindici giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
5.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso
l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo'
non adottare ovvero adottare solo parzialmente il
provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del
comma 1 perdono efficacia:
a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione;
b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro
adozione, non viene notificato atto impositivo, di
contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente
della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o
l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;
c) a seguito della sentenza, anche non passata in
giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui
alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e'
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione.».

 
Art. 3

Escussione della garanzia

1. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la restituzione da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall'estinzione del processo.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta.
3. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, il termine di tre mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitivita' dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
4. Ai fini dell'escussione della garanzia, l'ente a favore del quale e' prestata comunica al garante l'ammontare delle somme dovute mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Ferma restando l'efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
5. L'eventuale mancato pagamento dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del contribuente non puo' in nessun caso essere opposto all'ente a favore del quale e' prestata la garanzia ed e' escluso sia il beneficio della preventiva richiesta di pagamento al debitore principale, sia quello della preventiva escussione dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 febbraio 2017

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 220


Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle note alle
premesse.

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone