Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 22 dicembre 2016 |
Nuove modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede che, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001; Considerato che, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001 e del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002 sopra citati, e' stato realizzato presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema informativo denominato Banca dati anagrafica delle agevolazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto, altresi', il comma 6 del predetto art. 52, che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Considerato che, ai sensi del medesimo art. 52, comma 6, nelle more dell'entrata in funzione del predetto Registro, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57; Vista la circolare 1° luglio 2016, n. 62871 del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante aggiornamento delle modalita' tecniche, rese note ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 18 ottobre 2002, per la trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese; Visto, in particolare, il punto 1 della predetta circolare, ai sensi del quale la medesima circolare descrive, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, le modalita' di trasmissione delle informazioni ad una nuova versione profondamente reingegnerizzata della banca dati istituita ai sensi della citata legge n. 57/2001, realizzata nella prospettiva di anticipare i servizi offerti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 2000, recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, che prevede che, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, ciascuno Stato membro elabora un Accordo di partenariato con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a piu' livelli, che definisce la strategia e le priorita' di tale Stato membro nonche' le modalita' di impiego efficace ed efficiente delle risorse ed e' sottoposto all'approvazione della Commissione europea in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato; Visto, in particolare, l'art. 15, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento (UE) n. 1303/2013, che include tra i contenuti dell'Accordo di partenariato una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalita' ex ante applicabili a livello nazionale ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato XI e, ove le condizionalita' ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni; Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014; Vista, in particolare, la sezione 2 dell'Accordo di partenariato con l'Italia, che alla tavola 11B, punto B5, indica come parzialmente soddisfatta la condizionalita' ex ante generale «Aiuti di Stato», e alla tavola 13, punto B5, individua le azioni da porre in essere al fine di soddisfare la predetta condizionalita', con i relativi organismi responsabili e le relative tempistiche; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; Vista la comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27 giugno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali; Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea; Considerata la necessita' di aggiornare la disciplina del sopra citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002, al fine di ridefinire le modalita' di trasmissione delle informazioni e di precisare i servizi resi disponibili dalla citata Banca dati anagrafica reingegnerizzata alla luce degli impegni assunti nel predetto contesto dell'Accordo di partenariato 2014-2020;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «BDA»: la Banca dati anagrafica delle agevolazioni realizzata presso il Ministero dello sviluppo economico per le finalita' di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001 e del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002; b) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del quale e' costituito anche il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura; c) «IPA»: l'Indice delle pubbliche amministrazioni, istituito a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2000, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, costituente, tra l'altro, archivio informatico degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi; d) «aiuti di Stato»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e) «aiuti de minimis»: gli aiuti «de minimis» come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015; f) «Referente per gli adempimenti»: il referente individuato dall'amministrazione titolare di aiuti di Stato e di aiuti de minimis e comunicato in fase di accreditamento alla BDA.
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| Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le nuove modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla vigente normativa, individuando le funzioni e i servizi svolti dalla BDA, come risultanti a seguito del processo di reingegnerizzazione di cui in premessa. 2. Le funzioni e i servizi svolti dalla BDA, come individuati dal presente decreto, anticipano alcune delle funzionalita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012 e successive modifiche e integrazioni, in modo da assolvere ai pertinenti impegni, da soddisfare entro il 31 dicembre 2016, assunti dal Governo italiano in sede di Accordo di partenariato 2014-2020 con riferimento alla condizionalita' ex ante generale «Aiuti di Stato».
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| Art. 3
Servizi resi disponibili dalla BDA reingegnerizzata
1. La BDA reingegnerizzata e' resa disponibile su un portale dedicato ed e' strutturata: a) in un'area pubblica, accessibile a chiunque senza restrizioni e senza necessita' di autenticazione; b) in un'area riservata, con accesso consentito alle amministrazioni titolari di aiuti di Stato e di aiuti de minimis, nonche' ai soggetti pubblici e privati che gestiscono i predetti aiuti, tramite credenziali informatiche, previamente rilasciate in esito ad una specifica procedura di accreditamento. 2. L'area pubblica di cui al comma 1, lettera a), e' articolata in varie sezioni comprensive almeno dei seguenti servizi: a) informativa su workshop e seminari previsti a livello centrale e regionale sul funzionamento del sistema informativo, con indicazione degli incontri a livello nazionale e regionale e supporto per la partecipazione alle sezioni informative, anche a distanza; b) informativa sulle azioni di supporto e accompagnamento all'utilizzo della BDA ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a), ivi incluse l'indicazione delle modalita' per la richiesta da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di supporto tecnico a distanza per la corretta alimentazione del sistema; c) pubblicazione dei dati per finalita' di trasparenza, raccolti in una sezione dedicata, nella quale sono rese pubbliche e accessibili, anche per il tramite di funzioni di ricerca avanzate, le informazioni sugli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis registrati. A decorrere dal 1° luglio 2016, le predette informazioni sono in linea con le previsioni normative relative alla trasparenza in ambito europeo di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 e alla comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza pubblicata il 27 giugno 2014 e consentono di adempiere agli obblighi di trasparenza definiti dagli atti predetti. 3. L'area riservata di cui al comma 1, lettera b), e' articolata in varie sezioni comprensive almeno dei seguenti servizi: a) accreditamento delle amministrazioni titolari di aiuti di Stato e, tramite il Referente per gli adempimenti comunicato da ciascuna delle predette amministrazioni, accreditamento degli altri soggetti di cui al comma 1, lettera b); b) registrazione delle informazioni relative alle misure di aiuto alle imprese, con rilascio di un codice identificativo della misura; c) registrazione degli aiuti individuali, comprensiva delle informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei massimali «de minimis» e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e europea, con rilascio di un codice identificativo dell'aiuto. Ai predetti fini, la registrazione e' compiuta tempestivamente dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), con riferimento agli aiuti concessi; d) aggiornamento dei dati registrati in caso di relativa variazione; e) consultazione, implementazione e aggiornamento della lista dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015; f) visure e verifiche sul cumulo degli aiuti e sulle condizioni delle imprese beneficiarie, anche in riferimento allo status di imprese in difficolta' e alle dimensioni delle imprese.
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| Art. 4 Integrazione e interoperabilita' applicativa della BDA con altre banche di dati
1. La BDA reingegnerizzata consente l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa con altri sistemi informativi. 2. In sede di prima applicazione, l'interoperabilita' di cui al comma 1 e' instaurata, in particolare, con: a) il SIAN, rispetto al quale l'interoperabilita' e' volta a consentire che gli aiuti concessi nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca siano considerati ai fini delle verifiche di cui all'art. 5. In fase di avvio della cooperazione, l'interoperabilita' opera in via sperimentale limitatamente al settore agricolo e forestale, al fine dell'individuazione degli adeguamenti tecnici necessari alla piena comunicazione e allo scambio di dati tra i sistemi; b) il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2; c) l'IPA, ai fini dell'efficientamento del servizio di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), di accreditamento delle amministrazioni alla BDA, attraverso l'acquisizione automatica delle anagrafiche delle amministrazioni interessate.
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| Art. 5 Verifiche sul cumulo degli aiuti e sulle condizioni dell'impresa beneficiaria
1. Con riferimento alla verifica del cumulo degli aiuti di cui all'art. 3, comma 3, lettera f), la BDA, su richiesta del soggetto gestore accreditato, fornisce servizi di visure e verifiche attestanti gli aiuti gia' concessi e registrati, con i quali, in particolare: a) nel caso delle verifiche relative ad aiuti in regime «de minimis», e' operato il calcolo del massimale di aiuto concedibile avuto riguardo per gli aiuti de minimis concessi all'impresa unica interessata, come definita nell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti; b) nel caso delle verifiche relative ad aiuti di Stato diversi da quelli di cui alla lettera a), e' estratto l'elenco degli aiuti concessi all'impresa interessata, identificata dal codice fiscale, sulla stessa tipologia di costo ammissibile, al fine di supportare le verifiche sul rischio di cumulo delle agevolazioni. 2. Con riferimento alle verifiche sulle condizioni delle imprese di cui al medesimo art. 3, comma 3, lettera f), le relative informazioni sono fornite attraverso l'interoperabilita' con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio. In sede di prima applicazione, detta interoperabilita' e' funzionale all'erogazione in back-office dei predetti servizi, in vista della completa successiva automatizzazione.
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| Art. 6
Modalita' di trasmissione delle informazioni. Rinvio
1. Le modalita' di trasmissione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3 sono indicate nella circolare 1° luglio 2016, n. 62871, del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e nelle relative guide operative, pubblicate sul sito web della BDA.
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| Art. 7
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge n. 234/2012, le modalita' di trasmissione delle informazioni e di verifica previste dal presente decreto si applicano fino alla data di entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al medesimo art. 52, comma 7, della legge precitata. 2. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002 e' abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2016
Il Ministro: Calenda
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