Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 settembre 2016 |
Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Quartet» dell'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente «I livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio» e successivi regolamenti della commissione che modificano gli allegati del predetto regolamento relativamente alla fissazione, alla modifica o alla soppressione di un livello massimo di residuo o all'elenco dei prodotti ai quali i livelli massimi di residuo si applicano; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo «Alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006» e successivi regolamenti della commissione di modifica ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo «All'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE», in particolare l'art. 80; Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e relativi provvedimenti nazionali di attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima e dei relativi provvedimenti nazionali di attuazione; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente, «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novernbre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», in particolare l'art. 8, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e il successivo regolamento di modifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica decreto 28 febbraio 2012, n. 55; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», per le parti ancora vigenti; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Vista la domanda presentata in data 11 giugno 2011 dall'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, con sede legale in Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel (Belgio), ai fini dell'autorizzazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Cerafyt» ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 194/95, contenente la sostanza attiva fosfonato disodico; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della commissione del 30 agosto 2013 che approva la sostanza attiva fosfonato disodico, in conformita' al citato regolamento (CE) n. 1107/2009 fino al 31 gennaio 2024, e che modifica l'Allegato B del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; Vista la valutazione del Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria (ICPS), per quanto concerne le condizioni di autorizzazioni del prodotto in questione; Sentita la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari (CCPF), di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tramite consultazione per via telematica secondo la procedura «Coinvolgimento della CCPF nell'ambito delle valutazioni effettuate dagli istituti convenzionati» in data 22 aprile 2016; Viste le note dell'ufficio del 21 aprile e 10 agosto 2016 con le quali e' stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter di autorizzazione e documentazione aggiuntiva concernente dati chimico-fisici e dati di stabilita' da presentarsi entro 6 e 24 mesi dal presente decreto; Vista la nota pervenuta in data 12 luglio e 19 agosto 2016 da cui risulta che la citata Impresa ha presentato la documentazione richiesta per il completamento dell'iter ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Quartet»; Ritenuto di autorizzare il prodotto «Quartet» fino al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfonato disodico, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione dell'istanza in questione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2024, l'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, con sede legale in Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel (Belgio), e' autorizzata ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato QUARTET, con la composizione e alle condizioni indicate nel fac-simile di etichetta allegato al presente decreto. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive. Il prodotto fitosanitario e' confezionato nelle taglie da litri 1-2-5-10. Il prodotto fitosanitario e': formulato e confezionato nello stabilimento STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (Ravenna), via E. Torricelli, 2; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero Chimac Sprl, in Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree (Belgio). Il prodotto fitosanitario e' registrato al n. 15266. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile di etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".
Roma, 28 settembre 2016
Il direttore generale: Ruocco
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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