Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sicilia».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini Sicilia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sicilia», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 17 novembre 2016, nell'ambito della quale il citato comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia».
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sicilia».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.


 
Allegato

Proposta di modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Sicilia»

All'art. 4, comma 5, nella tabella relativa alla produzione massima di uva per ettaro, per le tipologie «Grillo», anche riserva, e «Grillo» spumante, il quantitativo di «13» tonnellate e' sostituito con «14»;
per le tipologie «Nero d'Avola», anche riserva, Nero d'Avola rosato e «Nero d'Avola» spumante, il quantitativo di «12» tonnellate e' sostituito con «14»;
di seguito alla suddetta tabella, e' inserito il seguente paragrafo:
«per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie "bianco", "rosso", "spumante" e "rosato" si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le compongono.»
All'art. 5 comma 7, nella tabella relativa alla resa massima dell'uva in vino, per le tipologie «Grillo», anche riserva e «Grillo» spumante, il quantitativo di «91» hl e' sostituito con «98»;
per le tipologie «Nero d'Avola», anche riserva, Nero d'Avola rosato e «Nero d'Avola» spumante, il quantitativo di «84» hl e' sostituito con «98»;
All'art. 6, nella descrizione delle caratteristiche al consumo relative al sapore per le seguenti tipologie:
«Bianco e Bianco Riserva, Rosso e Rosso riserva, Rosato, Inzolia e Inzolia riserva, Grillo e Grillo riserva, Chardonnay e Chardonnay riserva, Catarratto e Catarratto riserva, Carricante, Grecanico e Grecanico riserva, Fiano e Fiano riserva, Damaschino, Viognier e Viognier riserva, Muller Thurgau, Sauvignon e Sauvignon riserva, Pinot Grigio, Zibibbo, Nero d'Avola, Nero d'Avola riserva e Nero d'Avola rosato, Perricone e Perricone rosato, Nerello Cappuccio, Frappato e Frappato rosato, Nerello Mascalese e Nerello Mascalese rosato, Cabernet Franc e Cabernet Franc rosato, Merlot, Merlot riserva e Merlot rosato, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon riserva e Cabernet Sauvignon rosato, Syrah, Syrah riserva e Syrah rosato, Pinot Nero, Pinot Nero riserva e Pinot Nero rosato, Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot e Petit Verdot riserva, Sangiovese e Sangiovese rosato»;
il termine «secco» e' sostituito con la dicitura «dal secco all'abboccato».
All'art. 6 e' depennato il seguente comma 4:
«e' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.»


 
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