Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 dicembre 2016 |
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' professionali. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, del 29 marzo 2011, del 8 ottobre 2012, del 17 dicembre 2013 e del 16 dicembre 2014; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2014; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 febbraio 2016, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2016; Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 7 dicembre 2016;
Decreta:
Art. 1 Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: a) studio di settore WK26U (che sostituisce lo studio di settore VK26U)- Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attivita' 79.90.20; Attivita' delle guide alpine, codice attivita' 93.19.92; b) studio di settore WK27U (che sostituisce lo studio di settore VK27U) - Edizione di giochi per computer, codice attivita' 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attivita' 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attivita' 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attivita' 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attivita' 62.03.00; Altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n. c.a., codice attivita' 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attivita' 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attivita' 63.11.19; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attivita' 63.11.30; Attivita' dei disegnatori grafici di pagine web, codice attivita' 74.10.21; c) studio di settore WK28U (che sostituisce lo studio di settore VK28U) - Attivita' nel campo della recitazione, codice attivita' 90.01.01; Attivita' nel campo della regia, codice attivita' 90.02.02; Altre creazioni artistiche e letterarie (limitatamente alle sole attivita' dei seguenti scrittori individuali cine-radiotelevisivi: sceneggiatori, dialoghisti, soggettisti/autori di format, dialoghisti adattatori) codice attivita' 90.03.09; d) studio di settore YK01U (che sostituisce lo studio di settore WK01U) - Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 69.10.20; e) studio di settore YK02U (che sostituisce lo studio di settore WK02U) - Attivita' degli studi di ingegneria, codice attivita' 71.12.10; f) studio di settore YK06U (che sostituisce lo studio di settore WK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi, codice attivita' 69.20.13; g) studio di settore YK17U (che sostituisce lo studio di settore WK17U) - Attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice attivita' 74.90.91. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1, per lo studio di settore WK26U; 2, per lo studio di settore WK27U; 3, per lo studio di settore WK28U; 4, per lo studio di settore YK01U; 5, per lo studio di settore YK02U; 6, per lo studio di settore YK06U; 7, per lo studio di settore YK17U. 3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1 e 3, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 8. 4. Gli elementi necessari per il calcolo del «compenso o ricavo minimo», relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 7, sono riportati in allegato n. 9. 5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica. 6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore WK26U e WK28U si applicano altresi' ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 1. In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
|
| Allegato 1
STUDIO DI SETTORE WK26U
ATTIVITA' DELLE GUIDE TURISTICHE, DEGLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI E DELLE GUIDE ALPINE
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 2
STUDIO DI SETTORE WK27U
ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INFORMATICA
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 3
STUDIO DI SETTORE WK28U
ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE E DELLA REGIA
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 4
STUDIO DI SETTORE YK01U
STUDI NOTARILI
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 5
STUDIO DI SETTORE YK02U
ATTIVITA' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 6
STUDIO DI SETTORE YK06U
SERVIZI FORNITI DA REVISORI CONTABILI, PERITI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E TRIBUTI (ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO)
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 7
STUDIO DI SETTORE YK17U
PERITI INDUSTRIALI
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 8
NEUTRALIZZAZIONE DEGLI AGGI O RICAVI FISSI
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato 9
ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "COMPENSO O RICAVO MINIMO" CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI
STUDI DI SETTORE DEI PROFESSIONISTI
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
|
| Art. 3 Variabili delle attivita' professionali o delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
|
| Art. 4 Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
|
| Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. 2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate.
|
| Art. 6 Indicatori di coerenza economica
1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore «Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi», approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2016
Il Ministro: Padoan
|
|
|
|