Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2016
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto delle manifatture.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, del 29 marzo 2011, del 8 ottobre 2012, del 17 dicembre 2013 e del 16 dicembre 2014;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 febbraio 2016, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2016;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 7 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio di settore WD39U (che sostituisce lo studio di settore VD39U) - Fabbricazione di coloranti e pigmenti, codice attivita' 20.12.00; Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici), codice attivita' 20.30.00;
b) Studio di settore WD40U (che sostituisce lo studio di settore VD40U) - Fabbricazione di magneti metallici permanenti, codice attivita' 25.99.91; Fabbricazione di altri componenti elettronici, codice attivita' 26.11.09; Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio, codice attivita' 26.30.21; Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector, codice attivita' 26.51.21; Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice attivita' 27.11.00; Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricita', codice attivita' 27.12.00; Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici, codice attivita' 27.20.00; Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini, codice attivita' 27.31.01; Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici, codice attivita' 27.32.00; Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva, codice attivita' 27.33.01; Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto, codice attivita' 27.40.01; Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., codice attivita' 27.90.09; Fabbricazione di macchine per la galvanostegia, codice attivita' 28.49.01; Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori, codice attivita' 29.31.00; Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici), codice attivita' 33.14.00; Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita' (esclusa l'installazione all'interno degli edifici), codice attivita' 33.20.01;
c) Studio di settore WD41U (che sostituisce lo studio di settore VD41U) - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici, codice attivita' 26.11.01; Fabbricazione di schede elettroniche assemblate, codice attivita' 26.12.00; Fabbricazione di computer e unita' periferiche, codice attivita' 26.20.00; Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere), codice attivita' 26.30.10; Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, codice attivita' 26.30.29; Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini, codice attivita' 26.40.01; Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, codice attivita' 26.51.10; Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricita', gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori), codice attivita' 26.51.29; Fabbricazione di orologi, codice attivita' 26.52.00; Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori), codice attivita' 26.60.02; Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo, codice attivita' 26.70.12; Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori, codice attivita' 27.90.03; Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche), codice attivita' 28.23.09; Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici), codice attivita' 28.29.93; Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento, codice attivita' 28.99.93; Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi), codice attivita' 32.13.01; Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori), codice attivita' 32.50.12; Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer), codice attivita' 33.13.09; Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici), codice attivita' 33.20.02; Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali), codice attivita' 33.20.03; Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili, codice attivita' 33.20.06; Installazione di apparecchi elettromedicali, codice attivita' 33.20.08; Configurazione di personal computer, codice attivita' 62.09.01; Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni, codice attivita' 95.12.09;
d) Studio di settore WD42U (che sostituisce lo studio di settore VD42U) - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione, codice attivita' 26.70.11; Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche, codice attivita' 26.70.20; Fabbricazione di fibre ottiche, codice attivita' 27.31.02; Fabbricazione di lenti oftalmiche, codice attivita' 32.50.40; Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere), codice attivita' 33.13.01;
e) Studio di settore WD43U (che sostituisce lo studio di settore VD43U) - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche, codice attivita' 26.60.09; Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere, codice attivita' 28.99.30; Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario, codice attivita' 32.50.13; Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione), codice attivita' 32.50.30; Fabbricazione di maschere antigas, codice attivita' 32.99.14; Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attivita' 33.13.03; Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attivita' 33.20.07;
f) Studio di settore WD44U (che sostituisce lo studio di settore VD44U) - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna, codice attivita' 28.11.12; Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori n.c.a., codice attivita' 29.32.09; Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori, codice attivita' 30.91.20; Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette, codice attivita' 30.92.20;
g) Studio di settore WD45U (che sostituisce lo studio di settore VD45U) - Lavorazione del caffe', codice attivita' 10.83.01; Lavorazione del te' e di altri preparati per infusi, codice attivita' 10.83.02; Commercio all'ingrosso di caffe', codice attivita' 46.37.01;
h) Studio di settore WD46U (che sostituisce lo studio di settore VD46U) - Fabbricazione di pece e coke di pece, codice attivita' 19.10.01; Fabbricazione di gas industriali, codice attivita' 20.11.00; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici, codice attivita' 20.13.09; Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici n.c.a., codice attivita' 20.14.09; Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost), codice attivita' 20.15.00; Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie, codice attivita' 20.16.00; Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie, codice attivita' 20.17.00; Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi), codice attivita' 20.20.00; Fabbricazione di articoli esplosivi, codice attivita' 20.51.02; Fabbricazione di colle, codice attivita' 20.52.00; Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico, codice attivita' 20.59.10; Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali, codice attivita' 20.59.20; Trattamento chimico degli acidi grassi, codice attivita' 20.59.30; Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo), codice attivita' 20.59.40; Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale, codice attivita' 20.59.50; Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, codice attivita' 20.59.60; Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici, codice attivita' 20.59.70; Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a., codice attivita' 20.59.90; Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, codice attivita' 20.60.00; Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, codice attivita' 21.10.00; Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici, codice attivita' 21.20.09; Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario, codice attivita' 32.50.11; Produzione di compost, codice attivita' 38.21.01;
i) Studio di settore WD49U (che sostituisce lo studio di settore VD49U) - Fabbricazione di materassi, codice attivita' 31.03.00;
j) Studio di settore YD01U (che sostituisce lo studio di settore WD01U) - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico, codice attivita' 10.52.00; Produzione di pasticceria fresca, codice attivita' 10.71.20; Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati, codice attivita' 10.72.00; Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, codice attivita' 10.82.00; Produzione di pizza confezionata, codice attivita' 10.85.04;
k) Studio di settore YD02U (che sostituisce lo studio di settore WD02U) - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, codice attivita' 10.73.00; Produzione di piatti pronti a base di pasta, codice attivita' 10.85.05;
l) Studio di settore YD07A (che sostituisce lo studio di settore WD07A) - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate, codice attivita' 14.19.21; Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, codice attivita' 14.31.00;
m) Studio di settore YD07B (che sostituisce lo studio di settore WD07B) - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro, codice attivita' 14.12.00; Confezione in serie di abbigliamento esterno, codice attivita' 14.13.10; Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, codice attivita' 14.14.00; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento, codice attivita' 14.19.10; Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari, codice attivita' 14.19.29; Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia, codice attivita' 14.39.00; Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza, codice attivita' 32.99.11;
n) Studio di settore YD08U (che sostituisce lo studio di settore WD08U) - Fabbricazione di calzature, codice attivita' 15.20.10; Fabbricazione di parti in cuoio per calzature, codice attivita' 15.20.20; Fabbricazione di parti in legno per calzature, codice attivita' 16.29.11; Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature, codice attivita' 22.19.01; Fabbricazione di parti in plastica per calzature, codice attivita' 22.29.01;
o) Studio di settore YD10U (che sostituisce lo studio di settore WD10U) - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento, codice attivita' 13.92.10;
p) Studio di settore YD12U (che sostituisce lo studio di settore WD12U) - Produzione di prodotti di panetteria freschi, codice attivita' 10.71.10; Commercio al dettaglio di pane, codice attivita' 47.24.10;
q) Studio di settore YD13U (che sostituisce gli studi di settore WD13U e WD06U) - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attivita' similari, codice attivita' 13.30.00; Fabbricazione di ricami, codice attivita' 13.99.10;
r) Studio di settore YD14U (che sostituisce lo studio di settore WD14U) - Preparazione e filatura di fibre tessili, codice di attivita' 13.10.00; Tessitura, codice attivita' 13.20.00; Fabbricazione di tessuti a maglia, codice attivita' 13.91.00;
s) Studio di settore YD18U (che sostituisce lo studio di settore WD18U) - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, codice attivita' 23.31.00; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, codice attivita' 23.32.00; Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, codice attivita' 23.41.00;
t) Studio di settore YD34U (che sostituisce lo studio di settore WD34U) - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione), codice attivita' 32.50.20.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore WD39U;
2, per lo studio di settore WD40U;
3, per lo studio di settore WD41U;
4, per lo studio di settore WD42U;
5, per lo studio di settore WD43U;
6, per lo studio di settore WD44U;
7, per lo studio di settore WD45U;
8, per lo studio di settore WD46U;
9, per lo studio di settore WD49U;
10, per lo studio di settore YD01U;
11, per lo studio di settore YD02U;
12, per lo studio di settore YD07A;
13, per lo studio di settore YD07B;
14, per lo studio di settore YD08U;
15, per lo studio di settore YD10U;
16, per lo studio di settore YD12U;
17, per lo studio di settore YD13U;
18, per lo studio di settore YD14U;
19, per lo studio di settore YD18U;
20, per lo studio di settore YD34U.
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 20, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 21.
4. Gli elementi necessari per il calcolo del «ricavo minimo», relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 20, sono riportati in allegato n. 22.
5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica.
6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi.
7. Lo studio di settore YD12U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) Supermercati, codice attivita' 47.11.20;
b) Discount di alimentari, codice attivita' 47.11.30;
c) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attivita' 47.11.40;
d) Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attivita' 47.21.02;
e) Commercio al dettaglio di bevande, codice attivita' 47.25.00;
f) Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10;
g) Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto, codice attivita' 47.29.20;
h) Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attivita' 47.29.30;
i) Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice attivita' 47.29.90.
Lo studio YD12U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.


 
Allegato 1

STUDIO DI SETTORE WD39U
FABBRICAZIONE DI COLORANTI, PITTURE, VERNICI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2

STUDIO DI SETTORE WD40U
FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI ED ALTRI APPARECCHI ELETTRICI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 3

STUDIO DI SETTORE WD41U
FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 4

STUDIO DI SETTORE WD42U
FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI ELEMENTI PER OTTICA

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 5

STUDIO DI SETTORE WD43U
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI E PROTESI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 6

STUDIO DI SETTORE WD44U FABBRICAZIONE DI ACCESSORI PER AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E BICICLETTE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 7

STUDIO DI SETTORE WD45U
LAVORAZIONE DI TE', LAVORAZIONE E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAFFE'

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 8

STUDIO DI SETTORE WD46U
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 9

STUDIO DI SETTORE WD49U
FABBRICAZIONE DI MATERASSI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 10

STUDIO DI SETTORE YD01U
PRODUZIONE DOLCIARIA

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 11

STUDIO DI SETTORE YD02U
PRODUZIONE DI PASTE ALIMENTARI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 12

STUDIO DI SETTORE YD07A
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CALZETTERIA

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 13

STUDIO DI SETTORE YD07B
CONFEZIONE ED ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 14

STUDIO DI SETTORE YD08U
FABBRICAZIONE DI CALZATURE, PARTI E ACCESSORI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 15

STUDIO DI SETTORE YD10U
CONFEZIONE DI BIANCHERIA

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 16

STUDIO DI SETTORE YD12U
PRODUZIONE E COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DI PANETTERIA

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 17

STUDIO DI SETTORE YD13U
NOBILITAZIONE DEI TESSILI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 18

STUDIO DI SETTORE YD14U
PRODUZIONE TESSILE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 19

STUDIO DI SETTORE YD18U
FABBRICAZIONE PRODOTTI IN CERAMICA E TERRACOTTA

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 20

STUDIO DI SETTORE YD34U
FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI PROTESI DENTARIE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 21

NEUTRALIZZAZIONE DEGLI AGGI O RICAVI FISSI

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 22

ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO MINIMO"
CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI

STUDI DI SETTORE DELLE MANIFATTURE

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.


 
Art. 3
Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 2015, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.


 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


 
Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate.


 
Art. 6
Indicatori di coerenza economica

1. L'elenco degli indicatori di coerenza economica previsti dalla nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle finanze 24 marzo 2014 e' integrato con il seguente: g) «Errata appartenenza ai codici attivita' 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico o 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca, in caso di prevalenza nella produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata».
2. L'indicatore di coerenza di cui al precedente comma si applica alle imprese che esercitano una attivita' contraddistinta dai codici attivita' «10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico» o «10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca» e che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la prevalenza dei ricavi provenienti dalla produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata. Il contribuente risulta incoerente quando il valore delle percentuali sui ricavi relativi alla «Produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri» e per «Privati (vendita al dettaglio)», e' superiore al 50%.
3. L'indicatore di coerenza di cui al comma 1 si applica allo studio YD01U, e alle relative successive evoluzioni, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: Padoan


 
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