Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;
Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Visto, in particolare, l'articolo 18 del decreto legislativo 180 del 2015;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»);
Visti gli esiti degli esercizi di stress effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico;
Vista la nota del 22 dicembre 2016 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, del valore attribuibile agli strumenti e prestiti assoggettabili a conversione obbligatoria in azioni emessi da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del presente decreto-legge, indicato nei pareri predisposti da esperti incaricati dalla banca medesima ai fini della determinazione del prezzo di acquisto dei medesimi strumenti e prestiti nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa il 28 novembre 2016 da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni;
Ritenuto, sulla base dell'asseverazione acquisita da Banca d'Italia, che il valore di riferimento degli strumenti finanziari Tier1 si possa collocare nella fascia bassa degli intervalli individuati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena», e che per gli strumenti finanziari Lower Tier 2 ed Upper Tier 2 il valore di riferimento si possa collocare nell'intorno del valore centrale degli intervalli indicati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena»;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese, garantire la disponibilita' del supporto pubblico a misure di rafforzamento patrimoniale e assicurare la protezione del risparmio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
5. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Caratteristiche degli strumenti finanziari

1. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata.


 
Art. 3

Limiti

1. L'ammontare delle garanzie concesse e' limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.
2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.


 
Art. 4

Condizioni

1. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 e' effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorita' competente:
a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;
b) dell'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorita' competente o dall'Autorita' bancaria europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui alla lettera a) e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorita' competente.
2. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidita', a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.
3. La garanzia di cui all'articolo 1 puo' essere concessa a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidita' garantito dallo Stato puo' essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.
4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.


 
Art. 5

Garanzia dello Stato

1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.
3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1.
4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.


 
Art. 6

Corrispettivo della garanzia dello Stato

1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalita':
a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al comma 1), lettera a), numero ii) e' calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa categoria di rating disponibile.
3. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano piu' di tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato.
4. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
5. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali e' concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalita' indicate dall'articolo 24, comma 4. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, puo' variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformita' delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.


 
Art. 7

Procedura

1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
2. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme predisposto dal Dipartimento del Tesoro entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, pubblicato sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e della Banca d'Italia, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia' stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta di ammissione.
3. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta:
a) le valutazioni dell'Autorita' competente sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1;
b) nel caso di valutazione positiva della condizione sub a):
1) la congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;
3) l'ammontare della garanzia;
4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6.
4. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata dalla banca. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali e' concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia superiore al 5% del totale passivo della banca richiedente, la banca e' tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia e' sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
6. Nei casi indicati all'articolo 4, commi 2 e 3, e salvo quanto previsto dal comma 7, la banca richiedente non puo', per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:
a) distribuire dividendi;
b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie;
c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;
d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'.
7. Se la garanzia e' limitata a strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi, la garanzia e' concessa secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 e non si applica il comma 6.


 
Art. 8

Escussione della garanzia
su passivita' di nuova emissione

1. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata urgenza.
2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.
3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, la banca e' tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
4. Il presente articolo non pregiudica la facolta' dei detentori delle passivita' garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1.


 
Art. 9

Relazioni alla Commissione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.


 
Art. 10

Erogazione di liquidita' di emergenza

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza), in conformita' con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.
3. La garanzia di cui al comma 1 puo' essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidita' di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorita' competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.
4. La banca che riceve l'intervento di cui al comma 1 deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidita' fornita dalla Banca centrale.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.


 
Art. 11

Escussione della garanzia statale
sull'erogazione di liquidita' di emergenza

1. In caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.
2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.


 
Art. 12

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono adottate misure di attuazione del presente Capo I.


 
Art. 13

Intervento dello Stato

1. Il presente Capo II disciplina modalita' e condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani.
2. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da societa' italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.
3. Nel presente Capo II per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.


 
Art. 14

Programma di rafforzamento patrimoniale

1. L'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 puo' essere richiesto da un Emittente che - in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico - ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio.
2. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorita' competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entita' del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la realizzazione del Programma.
3. L'Autorita' competente valuta l'adeguatezza del Programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 e ne informa l'Emittente e il Ministero.
4. L'Emittente informa al piu' presto l'Autorita' competente sugli esiti delle misure adottate. L'Autorita' competente ne informa il Ministero.
5. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, l'Emittente puo' presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15. Tale richiesta puo' essere presentata dall'Emittente gia' ad esito della valutazione del Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorita' competente abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.


 
Art. 15

Richiesta di intervento dello Stato

1. L'Emittente che intende fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero e all'Autorita' competente, e alla Banca d'Italia qualora non sia l'Autorita' competente, una richiesta contenente:
a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;
b) l'indicazione dell'entita' del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entita' del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma;
c) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuita' aziendale;
d) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attivita' e passivita' dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonche' di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2;
e) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17;
f) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.
2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese dell'Emittente:
a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera c);
b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d);
c) della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4.
3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere c) e d), e 2, non devono avere in corso ne' devono avere intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.


 
Art. 16

Valutazioni dell'Autorita' competente

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 15, l'Autorita' competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente.
2. L'Autorita' competente puo' chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 e' sospeso.


 
Art. 17

Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato

1. La richiesta di cui all'articolo 15 e' corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.
2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente, la sottoscrizione puo' essere condizionata alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente, anche in conformita' con la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.


 
Art. 18

Realizzazione dell'intervento

1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte dell'Autorita' competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.
2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformita' con quanto previsto dall'articolo 22.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi':
a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;
b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;
c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.
4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca e' quotata e' indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 2.
5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:
a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e
b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.
6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorita' competente.
7. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.


 
Art. 19

Caratteristiche delle azioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato ne' condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili ne' postergate nell'attribuzione delle perdite.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'Emittente o una societa' del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, puo' acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) la transazione e' volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo, diversi dall'Emittente o societa' del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attivita' di investimento da parte dell'Emittente o da societa' del suo gruppo;
b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ne' clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo;
c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da societa' del suo gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d); tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;
d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero e' quello indicato al comma 4 ed e' corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti;
e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma.
3. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.
4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e' determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato.
5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.


 
Art. 20

Effetti della sottoscrizione

1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano:
a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dall'articolo 30 del Testo unico bancario.


 
Art. 21

Banche costituite in forma cooperativa

1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonche' degli articoli 30, comma 1, e 31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario. Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


 
Art. 22

Ripartizione degli oneri fra i creditori

1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'articolo 19 e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2, sono disposte le misure di ripartizione degli oneri secondo l'ordine di seguito indicato e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse:
a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonche' delle altre passivita' dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore;
b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonche' degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;
c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale e' contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.
3. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'Emittente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) la garanzia ha a oggetto passivita' emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'Emittente;
b) le passivita' garantite indicate alla lettera a) sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'Emittente che include un finanziamento all'Emittente da parte di un soggetto da questo controllato;
c) alle passivita' dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera b), e' applicata la misura di cui al comma 2.
4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresi', l'inefficacia degli accordi contrattuali o di altro tipo conclusi dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi.
5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:
a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;
b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passivita' assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;
c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;
d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c);
e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente include nella richiesta di cui all'articolo 16 l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.
6. La condizione di cui al comma 5, lettera c), e' verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.
7. Non si da' luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita' delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma e' compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.
8. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo e' disciplinata dall'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera c), si applica l'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo e' corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.
10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 19, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per se' un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo unico bancario.


 
Art. 23

Disposizioni finali

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II.
2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.
3. In sede di prima applicazione del presente Capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, il valore economico reale da attribuire alle passivita' da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2, ai fini di cui al comma 5, lettera d), del medesimo articolo, e' cosi' determinato:
a) Emissione XS0122238115: 75% del valore nominale;
b) Emissione XS0121342827: 75% del valore nominale;
c) Emissione XS0131739236: 75% del valore nominale;
d) Emissione XS0180906439: 18% del valore nominale;
e) Emissione IT0004352586: 100% del valore nominale;
f) Emissione XS0236480322: 100% del valore nominale;
g) Emissione XS0238916620: 100% del valore nominale;
h) Emissione XS0391999801: 100% del valore nominale;
i) Emissione XS0415922730: 100% del valore nominale;
l) Emissione XS0503326083: 100% del valore nominale;
m) Emissione XS0540544912: 100% del valore nominale.
4. In considerazione di quanto previsto dal comma 3, l'eventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).


 
Art. 24

Risorse finanziarie

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.
3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalita' di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.
4. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.
5. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.


 
Art. 25

Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale

1. Le contribuzioni addizionali di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passivita' a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di avvio delle risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate.
2. La Banca d'Italia puo' determinare l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e puo' stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo.
3. Per ogni anno del periodo di cui al comma precedente, l'importo delle contribuzioni addizionali e' dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno.


 
Art. 26
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
170

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 maggio 2004, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1-bis, e' sostituito dal seguente «Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.»;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilita' della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.
1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-ter si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».


 
Art. 27

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di euro.
2. All'onere derivante dalle maggiori emissioni nette di titoli pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, che aumentano a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni di euro per l'anno 2018 e a 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.
4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto-legge, si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al periodo precedente in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede di non utilizzare per le finalita' di cui al presente decreto.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


 
Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addi' 23 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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