Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 27 ottobre 2016 |
Procedura per l'attuazione dell'intervento FARE ricerca in Italia: Framework per l'attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia. Annualita' 2016 - Programma nazionale per la ricerca 2015-2020. (Decreto n. 2348). |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici; Visto il regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, serie generale n. 161; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 297, che all'art. 1, comma 870, istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ed all'art. 1, comma 871, determina le modalita' di alimentazione di detto fondo; Vista la delibera n. 2, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Programma nazionale per la ricerca - (PNR) 2015-2020» (di seguito anche solo PNR), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2016, serie generale n. 183; Visto il decreto di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST), registrato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in data 12 ottobre 2016, che assegna 10 milioni di euro anche in favore della presente procedura; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 che istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (di seguito anche CNGR); Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 recante disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il regolamento (UE) 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; Vista la decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; Tenuto conto della legge del 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», che prevede all'art. 18 lettere a) e b) che gli Atenei possano procedere alla copertura di posti di professori di I e di II fascia e di ricercatori a tempo determinato proponendo al Ministero la chiamata diretta di studiosi, vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione; Tenuto conto del decreto ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 di identificazione dei programmi di alta qualificazione finanziati dall'Unione europea o dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamate dirette; Dato atto del decreto ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, che sostituisce l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 disponendo che, su proposta dell'Ateneo, i vincitori dei Programmi di ricerca finanziati dallo European Research Council (di seguito anche solo ERC): ERC Starting Grants, ERC Consolidator Grants, ERC Advanced Grants, in qualita' di Principal Investigator, possano essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o di professore di ruolo di II o I fascia, tenuto conto della rilevanza del programma di ricerca; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, riguardante il riconoscimento e la valorizzazione del merito eccezionale, come interpretato dalla circolare MIUR di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 35 del 9 novembre 2015; Visto il decreto ministeriale di riparto annuale del FOE, che prevede, tra l'altro, il finanziamento all'assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si siano distinti per merito eccezionale, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 213; Tenuto conto delle osservazioni pervenute all'indirizzo di posta elettronica fare@miur.it a seguito della pubblicazione sul sito internet www.istruzione.it avvenuta in data 2 agosto 2016, del Comunicato dal titolo: Comunicazione circa la prossima procedura per l'attuazione della prima tranche dell'intervento «FARE» ricerca in Italia - Framework per l'attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, inoltrato peraltro, con nota prot. 15390 del 2 agosto 2016, alla CRUI ed agli EE.PP.RR., in ossequio al Programma «Efficienza e qualita' della spesa» del PNR; Dato atto della necessita' di implementare preliminarmente l'azione in favore di ricercatori vincitori di bandi ERC di tipologia Starting Grant, Consolidator Grant e Advanced Grant che abbiano scelto come sede una Host Institution italiana; Premesso che il PNR prevede una serie di interventi specifici per contribuire alla crescita professionale dei migliori ricercatori e per stimolare la domanda di professionalita' elevate da parte del settore privato, tra cui l'intervento FARE Ricerca in Italia - Framework per l'Attrazione e il Rafforzamento delle Eccellenze per la Ricerca in Italia; Considerato che l'iniziativa sopra citata ha l'obiettivo di migliorare la performance dei ricercatori e di attrarre nel nostro Paese un numero crescente di ricercatori italiani e stranieri di eccellenza, rafforzando il sistema della ricerca nazionale; Tenuto conto che in ragione dei dati che evidenziano i risultati dei ricercatori italiani nelle competizioni bandite dall'ERC, si ritiene necessario intervenire con uno specifico piano volto a creare le condizioni affinche' i migliori ricercatori si cimentino nelle competizioni bandite dall'ERC ed assicurare che un numero crescente di vincitori nei bandi dell'ERC svolgano la loro ricerca nelle universita' o negli enti pubblici di ricerca italiani.
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Agli effetti della presente procedura si intendono: per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR); per CNGR, il Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; per ateneo/universita', tutte le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; per enti pubblici di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero; per ERC, lo European Research Council; per Host Institution, l'universita' o l'ente pubblico di ricerca scelto dal vincitore del grant ERC quale sede principale della ricerca, come comprovato dallo specifico Grant Agreement; per Principal Investigator - di seguito anche solo PI, il ricercatore, qualunque sia il suo status giuridico, italiano o straniero, che abbia ottenuto un grant da parte di ERC; per soggetto proponente, il Principal Investigator vincitore di grant ERC che sottopone la proposta di progetto da finanziare; per soggetto beneficiario, tutti i soggetti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594, presso i quali si svolgera' il progetto e che saranno destinatari del finanziamento; per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo determinato e contrattualizzati ad hoc per il progetto di cui alla presente procedura; per tecnologi, i tecnologi universitari e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo determinato e contrattualizzati ad hoc per il progetto di cui alla presente procedura; per CINECA, il Consorzio interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti.
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese Criteri generali Al fine di consentire la corretta predisposizione del piano economico-finanziario del progetto e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, si rappresenta quanto segue: 1. come regola generale inderogabile vige il criterio di cassa: ogni spesa (il cui titolo di spesa non potra' essere successivo alla data di scadenza del progetto) potra' essere riconosciuta come ammissibile solo se sara' stata effettivamente sostenuta nei termini previsti per il rendiconto finale (sessanta giorni dopo la conclusione del progetto); fanno ovviamente eccezione le spese gravanti sulle quote forfetarie (punto D), che non dovranno essere rendicontate; 2. il contributo ministeriale sara' erogato in unica soluzione, dopo il decreto di ammissione al finanziamento, ai sensi e nei termini di cui all'art. 10 della procedura; 3. il costo complessivo rendicontato a consuntivo potra' subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto approvato; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR restera' invariato rispetto a quanto approvato; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sara' ricalcolato, nel rispetto dei criteri piu' avanti indicati, e il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio; 4. tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione del progetto) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto; 5. le risorse umane individuate nel progetto potranno subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze e della migliore riuscita del progetto stesso, senza necessita' di comunicare al MIUR ingressi e/o uscite, ne' tanto meno di ricevere dal MIUR alcuna autorizzazione, purche' detta modifica sia coerente con il progetto approvato; 6. sono ammessi costi relativi a beni/servizi sostenuti in quota parte anche con fondi relativi ad altri progetti, purche' sul progetto sia caricata solo la quota parte afferente al progetto; 7. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso; 8. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) acquisito dall'universita'/ente pubblico di ricerca con fondi propri o fondi specifici per il finanziamento di altri progetti (e i cui contratti risultino quindi gia' dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona, ne' potra' essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto; 9. analogamente, per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) afferente a soggetti giuridici diversi dall'universita'/ente pubblico di ricerca, non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona ne' potra' essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto; 10. in nessun caso potranno essere esposti costi, ne' impegni temporali, per borse di studio (fatta eccezione per le borse di dottorato), qualunque ne sia l'ente finanziatore, compreso l'universita'/ente pubblico di ricerca individuato quale Host Institution; 11. per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonche' (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti gia' approvati, nonche' con gli impegni, anche didattici e/o di studio, nei confronti dell'universita'/ente pubblico di ricerca. In ogni caso, gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione del progetto non costituiranno un vincolo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima flessibilita', esporre impegni effettivi del tutto diversi da quelli preventivati, eventualmente anche nulli. Criteri per il calcolo del contributo MIUR Il MIUR riconoscera', in sede di concessione del finanziamento, un contributo pari al 100% dei costi ritenuti congrui. In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sara' ricalcolato dal MIUR, a consuntivo, con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute realmente ammissibili (secondo i criteri di seguito esposti, voce per voce); nel caso in cui il contributo cosi' ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo gia' erogato, il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio.
Specifiche sulle singole voci di spesa
Per le singole voci di spesa, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutare l'ammissibilita', la congruita' e la pertinenza delle singole spese in base alla documentazione presentata, valgono le seguenti regole generali. A) Spese di personale Saranno considerate ammissibili le spese relative al personale da reclutare. Questa voce potra' comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l'universita'/ente pubblico di ricerca individuato quale Host Institution) risulti titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato. Il personale in argomento dovra' essere direttamente impegnato nelle attivita' progettuali. Ovviamente, in sede di presentazione del progetto, in questa voce non potranno essere indicati nominativi (che invece dovranno essere indicati in rendicontazione), essendo necessario procedere ad una selezione pubblica per il reclutamento del personale. I bandi (e i successivi contratti) dovranno contenere l'indicazione del progetto su cui gravera' la copertura finanziaria, dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attivita' da svolgere e delle eventuali modalita' di esecuzione. Il costo ammissibile sara' determinato in base all'impegno temporale dedicato al progetto e sara' valorizzato come di seguito indicato: a) per ogni persona impegnata nel progetto sara' preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sara' successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per 12 mesi lavorativi annui; b) il costo da imputare al progetto sara' computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto. B) Attrezzature, strumentazioni e prodotti software In questa voce verranno incluse le attrezzature, le strumentazioni ed il software di nuovo acquisto. Il costo sara' commisurato all'importo di fattura piu' dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l'applicazione della seguente formula:
C = (M/T) x F
M = mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell'ambito del progetto; T = tempo di deprezzamento, convenzionalmente posto pari a 36 mesi; F = costo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (piu' eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi doganali). Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovra' essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:
Q = C x P
dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca. C) Servizi di consulenza e simili In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attivita' svolte da terzi affidatari (da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'universita'/ente pubblico di ricerca individuati quali Host Institution, e che non condividano con essi la proprieta' dei risultati) e ricadenti nella fattispecie seguente. Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali), nonche' assistenza tecnico-scientifica, rese da persone fisiche (diverse dai partecipanti al progetto) o da organismi di ricerca o, in generale, da qualificati soggetti con personalita' giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovra' contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sara' determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell'I.V.A. Non sono in nessun caso ammissibili le note di addebito effettuate da una struttura dell'universita'/ente pubblico di ricerca verso la struttura (della stessa universita'/ente pubblico di ricerca) ove si stia svolgendo il progetto: i relativi costi dovranno essere pertanto esposti in rendicontazione utilizzando le voci di spesa previste nella presente procedura. D) Altri costi di esercizio Costi ammissibili: in questa voce dovranno essere rendicontate le spese relative all'acquisto di: a) materie prime; b) componenti, semilavorati; c) materiali di consumo specifico; d) missioni all'estero connesse con lo svolgimento del progetto; i costi sostenuti potranno essere riconosciuti solo se la missione sara' formalizzata attraverso una lettera d'incarico in cui dovra' essere identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi, che dovranno essere strettamente correlati col progetto; e) acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza; In questa voce dovranno essere rendicontate anche tutte le spese relative a: f) partecipazione a seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere, all'estero (spese per eventuali iscrizioni e materiale didattico, nonche' per viaggio e soggiorno); g) pubblicazione di libri attinenti all'oggetto del progetto. Tutti i costi relativi alla voce di spesa in argomento saranno determinati in base alla fattura (al lordo di IVA), o a documento fiscalmente equiparabile. Costi non ammissibili: non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto gia' compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalita' operativa, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria, ecc.; non rientrano, altresi', in questa voce ne' le missioni all'interno del territorio nazionale, ne' l'acquisto di libri. Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi. E) - Spese generali L'importo della voce in oggetto sara' calcolato forfetariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A. E' importante sottolineare che i costi indiretti, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, ne' sara' necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione. Detto forfait si intendera' riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attivita' di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potra' essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate: personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili); funzionalita' ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.); funzionalita' operativa (es. posta, telefono, fax, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc); assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative, ecc.); funzionalita' organizzativa (es. attivita' direzionale non tecnicoscientifica, contabilita' generale, acquisti, ecc.); missioni, viaggi e partecipazioni a eventi formativi e/o divulgativi in Italia con destinazione sul territorio nazionale; costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonche' alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data; eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, etc. eventuali oneri fiscali e/o contributivi, non gia' rendicontati nella voce A).
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| Allegato 3
Procedure e criteri di valutazione
1) La procedura di valutazione dei progetti e' affidata ai Comitati di selezione (CdS), competenti per i seguenti macrosettori ERC: Scienze della vita (LS) Scienze fisiche e ingegneria (PE) Scienze sociali e umanistiche (SH) 2) Per ogni progetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594, il competente CdS si avvale di tre esperti esterni anonimi, da esso stesso designati, attingendo all'albo di esperti scientifici del MIUR (denominato REPRISE), nel rispetto del criterio della competenza scientifica, mediante procedura telematica su apposito applicativo gestito dal CINECA. I revisori esterni, cosi' come i componenti dei CdS, operano esclusivamente mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici. 3) Criteri di valutazione L'esame della qualita' scientifica del progetto e' volto ad accertare: Criterio 1: Coerenza, affinita' e sinergia tra gli obiettivi del progetto e quelli del grant ERC, in particolare per le prospettive di sviluppo e patrimonializzazione della ricerca oltre i limiti temporali del grant ERC. - fino a 5 punti Saranno in particolare valutati: a) la rilevanza e originalita' del progetto proposto; b) l'appropriatezza delle metodologie adottate; c) l'efficacia delle azioni che si intraprenderanno per sviluppare il progetto ERC oltre i suoi limiti temporali; d) l'incremento della conoscenza nel campo specifico del progetto ERC e in altri settori ad esso collegati; e) la coerenza del progetto con le linee di ricerca del progetto ERC; f) l'assenza di duplicazione degli obiettivi del progetto ERC. Criterio 2: Valore aggiunto del progetto, del suo impatto sul profilo del Principal Investigator e di altro personale rispetto al grant ERC. - fino a 5 punti Si valuteranno in particolare: a) la capacita' di coinvolgere e formare giovani ricercatori; b) la coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto; c) la coerenza degli impegni temporali del Principal Investigator anche alla luce del suo impegno nello svolgimento del progetto ERC e in altri progetti di cui sia eventualmente responsabile; d) l'impatto atteso sul profilo scientifico del Principal Investigator. Criterio 3: Azioni specifiche per mettere a disposizione strategie, tecniche e strumentazione ai ricercatori dell'organizzazione ospitante. - fino a 5 punti Per quanto riguarda le strumentazioni, tecniche e strategie che si intende mettere a disposizione, se ne valuteranno la rilevanza alla luce delle attivita' di ricerca della struttura ospitante e le previste modalita' di accesso e supporto. Criterio 4: Azioni specifiche per garantire un adeguato impatto del progetto sulla competitivita' della struttura ospitante per l'acquisizione di fondi di ricerca nazionali e internazionali. - fino a 5 punti Si valuteranno in particolare il contributo delle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei ricercatori della struttura ospitante sulle possibilita' di accesso a risorse a livello nazionale e internazionale e la metodologia che si intende adottare per incrementare le loro probabilita' di successo. Criterio 5: Adeguatezza della struttura organizzativa a supporto del Principal Investigator e del suo gruppo di ricerca. - fino a 5 punti Si valuteranno l'adeguatezza dei mezzi e dell'organizzazione della struttura ospitante messe a disposizione del Principal Investigator a supporto del progetto. 4) procedura di valutazione Per ogni progetto, il CdS designa uno dei tre esperti quale «rapporteur», cui viene affidato il compito di redigere, anche sulla base dei pareri rilasciati dagli altri due esperti, un dettagliato Evaluation Summary Report (ESR) provvisorio, su cui dovra' essere acquisito il «consensus» degli altri due revisori. Nella stesura dell'ESR provvisorio il rapporteur deve assegnare ad ogni progetto un punteggio tenendo conto di quanto di seguito indicato: 1) progetti di eccellente qualita': 25 2) progetti di ottima qualita': da 20 a 24 3) progetti di buona qualita': da 15 a 19 4) progetti di qualita' sufficiente: da 10 a 14 5) progetti di qualita' insufficiente: fino a 9 L'ESR deve evidenziare i punti di forza e di debolezza del progetto, anche allo scopo di favorire, in futuro, la stesura, da parte del PI, di proposte meglio articolate e piu' adeguatamente sviluppate. Nel caso di ottenimento del «consensus» l'ESR provvisorio si trasforma automaticamente in definitivo. In caso di mancato raggiungimento del «consensus» spetta al CdS collegialmente la stesura dell'ESR definitivo (sempre tenendo conto del parere degli esperti incaricati). Come gia' definito nella procedura, qualora le risorse messe a disposizione non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio definitivo ottenuto, nell'ambito del medesimo macrosettore ERC, il competente Comitato di selezione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 adotta, esclusivamente per detti progetti, un ulteriore criterio di valutazione al fine di determinare in maniera chiara e trasparente gli interventi finanziabili, attraverso l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 10.
Ulteriore criterio di valutazione
Presenza di un adeguato piano finanziario opportunamente motivato e dettagliato in termini di complementarieta' rispetto a quanto gia' ammesso e finanziato da ERC. - fino a 10 punti Ragionevolezza delle richieste economiche (strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management) con il progetto e fattibilita' del piano di lavoro. In caso di ulteriore parita' sara' preferito il progetto presentato dal proponente anagraficamente piu' giovane. Al termine della procedura, acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS competente completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti per macrosettore, nel rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti da ogni progetto nell'ESR definitivo, e analizza il budget richiesto da ogni progetto, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento (calcolato secondo le regole dell'allegato 2), con l'eventuale motivata proposta dei necessari od opportuni adeguamenti, per ogni singola voce di spesa, tenendo anche conto dei seguenti principi: il costo dei contratti di nuova attivazione e' stabilito da norme specifiche di settore, e, se in linea con tali norme, non puo' essere abbattuto; non e' possibile stabilire percentuali di «spese generali» (voce di spesa E) diverse dal 60% dei costi ritenuti congrui relativi al personale (voci di spesa A).
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| Art. 2
Soggetti proponenti e beneficiari
1. I soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i Principal Investigator vincitori di grants ERC (Starting grant, Consolidator grant od Advanced grant) nell'ambito di Horizon 2020, che abbiano scelto una Host Institution italiana. 2. I soggetti ammissibili in qualita' di beneficiari del contributo di cui alla presente procedura sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 (universita' e istituzioni universitarie, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR), aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale. 3. Non e' prevista la partecipazione sotto forma di consorzi, raggruppamenti o simili.
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| Art. 3
Contenuti e caratteristiche dei progetti
1. La presente procedura intende finanziare interventi volti all'attrazione dei vincitori ERC. In particolare, le universita' e gli enti pubblici di ricerca garantiranno un finanziamento aggiuntivo a favore dei ricercatori che abbiano vinto bandi ERC delle tipologie Starting grant, Consolidator grant od Advanced grant e che abbiano scelto come sede principale di svolgimento della loro ricerca l'istituzione italiana beneficiaria ai sensi della presente procedura. 2. Con riferimento alla procedura ERC-2016-StG, sono considerati ammissibili i soggetti che abbiano scelto come Host Institution una universita' e/o ente pubblico di ricerca e che, alla data della pubblicazione della presente procedura sul sito istituzionale del MIUR, abbiano ricevuto comunicazione di riconoscimento del grant ERC. Tali Principal Investigator sono considerati ammissibili quali soggetti proponenti con riserva, nelle more della stipulazione del relativo Grant Agreement. 3. Il finanziamento e' altresi' previsto per progetti di ricercatori vincitori di grants ERC che abbiano optato per un'istituzione italiana avvalendosi dell'istituto della portabilita', come dimostrato dal Grant Agreement emendato alla data di pubblicazione della presente procedura sul sito istituzionale del MIUR. 4. I progetti presentati a valere sulla presente procedura devono avere un carattere di aggiuntivita' rispetto alle attivita' finanziate dall'ERC. I soggetti proponenti dovranno presentare un progetto chiaro e preciso, inclusivo di un'analisi puntuale dei costi previsti, che dovra' essere contiguo a quello gia' finanziato dall'ERC e complementare rispetto ad esso, nonche' afferire al medesimo macrosettore del progetto finanziato dall'ERC.
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| Art. 4
Ambiti di intervento dei progetti
Le proposte progettuali possono riguardare tutti gli ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori scientifico-disciplinari oggetto di grants ERC, come elencati nell'allegato 1, parte integrante della presente procedura.
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| Art. 5
Importo del progetto e del contributo, durata dei progetti e spese ammissibili
1. Il progetto proposto deve prevedere un investimento che abbia una consistenza finanziaria pari ad un massimo del 20% del grant riconosciuto dallo European Research Council, riproporzionato in funzione del tempo residuo del progetto ERC, e comunque non oltre 600.000 euro. 2. Il contributo a fondo perduto puo' essere concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, tenuto conto dei limiti riportati nell'allegato 2, parte integrante della presente procedura. 3. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilita' e dei massimali elencati nel decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 e nella presente procedura. 4. I progetti dovranno avere una durata massima pari a 60 mesi dalla data di avvio delle attivita'. 5. In particolare, con riferimento al progetto gia' finanziato dall'ERC ed in corso di svolgimento presso universita'/enti pubblici di ricerca italiani, il finanziamento aggiuntivo conseguibile attraverso la presente procedura sara' proporzionale agli anni residui del progetto ERC, secondo la seguente ripartizione (cristallizzata alla data di scadenza della presente procedura indicata al successivo art. 7, comma 1): 5 anni di progetto ERC da svolgere = 100% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 20% del costo del progetto finanziato dall'ERC; 4 anni di progetto ERC da svolgere = 80% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 16% del costo del progetto finanziato dall'ERC; 3 anni di progetto ERC da svolgere = 60% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 12% del costo del progetto finanziato dall'ERC; 2 anni di progetto ERC da svolgere = 40% del contributo massimo concedibile, ovvero fino all'8% del costo del progetto finanziato dall'ERC. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a 6 mesi. 6. E' onere del Principal Investigator, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto opportunamente ridotto in proporzione al periodo residuo del progetto finanziato dall'ERC. 7. A tal riguardo, si precisa che il periodo di svolgimento delle attivita' progettuali dovra' essere parametrato al tempo residuo del progetto ERC sulla base della ripartizione sopra riportata, tenuto conto, comunque, che sara' possibile concludere il progetto di cui alla presente procedura anche in data successiva al termine del progetto ERC. 8. L'avvio dei progetti dovra' avvenire in una data successiva al decreto di concessione del contributo e comunque non oltre 45 giorni dallo stesso; il termine per l'avvio del progetto puo' essere differito a 150 giorni massimo in caso di motivate ed oggettive cause di forza maggiore, previa verifica ed autorizzazione da parte del MIUR. 9. Deve essere, inoltre, rispettata la durata dei progetti prevista in sede di presentazione della proposta. 10. E' fatta salva la possibilita' di proroga complessiva non superiore a 6 mesi, che potra' essere concessa dal MIUR, su richiesta dei soggetti beneficiari, per cause di forza maggiore indipendenti e non prevedibili dai soggetti beneficiari stessi e a fronte di motivate esigenze di sviluppo dei progetti. 11. Le spese sono ammissibili a partire dall'avvio dei progetti. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 sono ammissibili le seguenti voci di costo: a) personale: sono considerati ammissibili i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti da ricercatori, tecnologi ed assegnisti a tempo determinato contrattualizzati ad hoc per il progetto, dottorandi dedicati esclusivamente al progetto; b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento nel rispetto dei principi della buona prassi contabile; c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazioni di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti); e) spese generali: ammissibili nella misura forfettaria del 60% dei costi di personale e non soggette a rendicontazione, riferite ai costi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594. L'allegato 2, parte integrante della presente procedura, delinea i criteri per la determinazione dei costi e la rendicontazione delle spese.
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| Art. 6
Dotazione finanziaria e condizionalita'
1. La dotazione complessiva della procedura e' pari a 10 Meuro, al lordo del 3% per le valutazioni dei progetti, a valere sul Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). 2. In particolare, le risorse previste finanziano progetti nei seguenti macrosettori ERC: Social Sciences and Humanities (SH); Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences (PE); Life Sciences (LS). 3. Il MIUR si riserva la facolta' di: rifinanziare la procedura, con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento; scorrere le graduatorie delle domande ammissibili e idonee al finanziamento, nel caso di revoche o rinunce e nel caso si rendessero disponibili nuove risorse. 4. Condizionalita': a) qualora il Principal Investigator si avvalga, in qualsiasi momento, dell'istituto della portabilita' verso altra Host Institution estera, l'universita' e/o l'Ente pubblico di ricerca destinatario del finanziamento dovra' restituire tutte le somme di contributo fino a quel momento percepite e l'intervento verra' revocato; b) l'emanazione del decreto di concessione e' subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, del Grant Agreement sottoscritto con l'ERC, nel caso in cui il progetto sia stato presentato sulla base della sola comunicazione del finanziamento da parte dell'ERC. Nel caso in cui il Grant Agreement di cui sopra non sia sottoscritto o prodotto entro il termine perentorio di 15 giorni solari dalla richiesta del MIUR, quest'ultimo esclude il progetto in questione e procede allo scorrimento della graduatoria.
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| Art. 7
Presentazione, istruttoria e valutazione delle domande 1. Presentazione delle domande Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua italiana e in lingua inglese, a pena di esclusione e irricevibilita', esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma CINECA (https://fare.miur.it/) a partire dalle: ore 12.00 del 22 novembre 2016 ed entro e non oltre: ore 12.00 del 26 gennaio 2017. In caso di contrasto tra le due versioni linguistiche, fa fede la versione redatta in lingua italiana. Il MIUR si riserva la possibilita' di riaprire i termini, all'esito della valutazione delle proposte ricevute e tenuto conto delle risorse ancora disponibili. Ogni domanda prevede le seguenti tre componenti distinte: il modulo amministrativo (parte A) a proposta di ricerca (parte B) il piano economico-finanziario (parte C) Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del PI, dell'host institution, una o piu' parole chiave, l'indicazione del settore ERC di afferenza della proposta (di cui all'allegato 1), nonche' del progetto finanziato dall'ERC. A questi fini, l'allegato 1 riporta l'indicazione dei settori e dei sottosettori di riferimento per il progetto da presentare ai sensi della presente procedura. Il PI deve, altresi', fornire indicazione del settore e del sottosettore del proprio progetto finanziato dall'ERC, in base alla classificazione vigente al momento della presentazione della proposta all'ERC. La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti: parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, un cronoprogramma di progetto e finanziario; parte B2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI; Il piano economico e finanziario (parte C) presenta l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa. Proposte incomplete, per assenza o non esaustivita' di parti o sezioni della proposta, non sono considerate ammissibili e non vengono avviate a valutazione. Fino alla scadenza fissata per la presentazione e' possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale puo' essere presentato autonomamente dopo la data di scadenza per la presentazione. Ogni PI puo' figurare in una sola proposta nell'ambito della presente procedura. Il MIUR non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del proponente, ne' per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 2. Istruttoria e valutazione delle domande Per tutte le domande che perverranno entro i termini sopra indicati, sono effettuate, di norma entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle proposte, le seguenti fasi procedurali: I. Ammissibilita' - Istruttoria formale-amministrativa volta alla verifica del rispetto della modalita' di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla procedura (articoli 2, 3, 4, 5). Tale istruttoria e' effettuata dagli uffici della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca; II. Valutazione - Valutazione di merito dei progetti che hanno superato l'istruttoria indicata al punto a). Tale valutazione e' effettuata secondo le modalita' procedurali specificate all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594, sulla base dei criteri sotto riportati e specificati nell'allegato 3, parte integrante della presente procedura. Criteri di valutazione, stabiliti dal CNGR, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594:
=============================================================== | ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO | +=========================================+===================+ |1. Coerenza, affinita' e sinergia tra gli| | |obiettivi del progetto e quelli del grant| | |ERC, in particolare per le prospettive di| | |sviluppo e patrimonializzazione della | | |ricerca oltre i limiti temporali del | | |grant ERC | 0-5 | +-----------------------------------------+-------------------+ |2. Valore aggiunto del progetto, del suo | | |impatto sul profilo del Principal | | |Investigator e di altro personale | | |rispetto al grant ERC | 0-5 | +-----------------------------------------+-------------------+ |3. Azioni specifiche per mettere a | | |disposizione strategie, tecniche e | | |strumentazione ai ricercatori | | |dell'organizzazione ospitante | 0-5 | +-----------------------------------------+-------------------+ |4. Azioni specifiche per garantire un | | |adeguato impatto del progetto sulla | | |competitivita' della struttura ospitante | | |per l'acquisizione di fondi di ricerca | | |nazionali e internazionali | 0-5 | +-----------------------------------------+-------------------+ |5. Adeguatezza della struttura | | |organizzativa a supporto del Principal | | |Investigator e del suo gruppo di ricerca | 0-5 | +-----------------------------------------+-------------------+ |Totale punteggio | 0-25 | +-----------------------------------------+-------------------+
I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 15 su 25 o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri inferiore a 3 non sono ammessi al contributo in quanto non idonei. Qualora le risorse messe a disposizione dalla presente procedura non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio definitivo ottenuto, il competente Comitato di selezione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 adotta, esclusivamente per detti progetti, un ulteriore criterio di valutazione al fine di determinare in maniera chiara e trasparente gli interventi finanziabili. Ulteriore criterio di valutazione
======================================================= | ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO | +=================================+===================+ |Presenza di un adeguado piano | | |finanziario opportunemente | | |motivato e dettagliato in termini| | |di complementarieta' rispetto a | | |quanto gia' ammesso e finanziato | | |da ERC | 0-10 | +---------------------------------+-------------------+ |Totale punteggio | 0-10 | +---------------------------------+-------------------+
In caso di ulteriore parita' sara' preferito il progetto presentato dal proponente anagraficamente piu' giovane. Il MIUR, attraverso i Comitati di selezione, si riserva la facolta' di rideterminare l'investimento complessivo e l'importo del contributo concedibile nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto oppure nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per finanziare integralmente il progetto. I progetti idonei al finanziamento sono inseriti in ordine decrescente di punteggio nella specifica graduatoria afferente al macrosettore ERC di riferimento (SH, PE, LS). Il finanziamento di ciascun macrosettore avverra' in proporzione all'importo del contributo richiesto per ciascuno di essi alla scadenza dei termini previsti per la presente procedura. Il MIUR, in funzione delle risorse disponibili di cui all'art. 6, finanzia i progetti di ciascuna graduatoria in stretto ordine di punteggio. La procedura di selezione delle proposte presentate si conclude con l'approvazione, da parte del MIUR, della graduatoria dei progetti, per ciascun macrosettore, secondo l'ordine di punteggio: A) dei progetti ammessi al finanziamento, con indicazione dell'eventuale ammissione con riserva - nel caso di progetti per i quali non sia stato ancora stipulato il Grant Agreement; B) dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse; Sara' data evidenza, inoltre: dei progetti esclusi dal finanziamento in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di idoneita' per essere ammessi al contributo; dei progetti non ammessi alla valutazione di merito. Il MIUR adotta il provvedimento di concessione del contributo nei confronti dei progetti ammessi a finanziamento indicati al punto A). Una volta finanziati i progetti collocatisi in posizione utile, in ragione delle risorse disponibili, eventuali risorse residue su ciascun macrosettore, non sufficienti a finanziare integralmente il progetto collocatosi in posizione successiva in graduatoria, saranno utilizzate dal MIUR che si riserva la facolta' di rideterminare l'importo del contributo concedibile previa rimodulazione del progetto in questione da parte del PI. Qualora, all'esito della richiesta del MIUR circa la sottoscrizione o la produzione del Grant Agreement, quest'ultimo non risulti perfezionato, il MIUR procede all'esclusione del progetto in questione e allo scorrimento della graduatoria. Nel caso si rendessero disponibili risorse, anche a seguito di revoche e/o rinunce, il MIUR si riserva la facolta' di effettuare lo scorrimento di graduatoria finanziando i progetti idonei ma non finanziabili di cui al precedente punto B).
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| Art. 8
Portabilita'
1. Qualora il Principal Investigator intenda avvalersi dell'istituto della portabilita' presso altra universita' italiana/ente pubblico di ricerca italiano, dovra' presentare al MIUR la comunicazione circa il Grant Agreement emendato a seguito di modifica della Host Institution del progetto principale. 2. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sara' a carico delle Host Institution coinvolte in ragione delle spese effettivamente sostenute.
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| Art. 9
Rendicontazione
I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione del progetto secondo le modalita' definite dal decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 sulla base dei criteri specificati nell'allegato 2.
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| Art. 10
Erogazione del contributo
Il MIUR eroga il contributo spettante in un'unica soluzione pari al 100% del contributo concesso, entro 60 giorni dal decreto di ammissione al finanziamento e, comunque, a completamento di tutti gli adempimenti preliminari.
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| Art. 11
Obblighi e penalita' per i soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo: a) al rispetto di tutte le condizioni previste dalla procedura e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento; b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata; c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste; d) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse del soggetto finanziatore, le attivita' previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalla procedura; e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attivita', sotto la responsabilita' scientifica del PI, in conformita' alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MIUR; f) a conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonche' tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla in caso di controllo; g) ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dalla procedura con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese.
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| Art. 12
Rinunce, decadenza e sanzioni
1. Il contributo assegnato e' soggetto a revoca e i beneficiari soggetti a decadenza totale dal contributo concesso qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nella procedura e qualora si presenti una delle seguenti condizioni: a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo; b) la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto ammesso al finanziamento; c) il soggetto beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese rendicontate altri contributi; d) l'attivita' prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe; e) il soggetto beneficiario non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo. 2. In caso di decadenza, conseguente a revoca, e qualora sia gia' stato erogato il contributo, il beneficiario dovra' restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MIUR si riserva la facolta' di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario. 3. Inoltre, i soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MIUR per la rendicontazione telematica. In tali casi, il MIUR procedera' a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate.
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| Art. 13
Verifiche, controlli e valutazioni ex-post
1. Il MIUR si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594. 2. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR), che la esercitera' secondo tempi, forme e modalita' da essa stessa determinati ed in conformita' con la normativa vigente.
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| Art. 14
Conflitto di interessi
Il Principal Investigator deve garantire, dichiarandolo, di non trovarsi, lungo tutta la durata del progetto, in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca dell'intervento e la restituzione delle somme di contributo percepite dal beneficiario.
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| Art. 15
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento e' il dott. Gianluigi Consoli - Dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
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| Art. 16
Comunicazioni e informazioni
1. La modulistica necessaria alla partecipazione alla presente procedura e' pubblicata e disponibile integralmente nella sezione del portale https://fare.miur.it a far data dal 22 novembre 2016. 2. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla procedura potranno essere inviati esclusivamente tramite suddetto portale fino al 12 gennaio 2017. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalita' diversa. 3. La presente procedura sara' inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile. Roma, 27 ottobre 2016
Il direttore generale: Di Felice
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 4174
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