Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. 234 |
Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI», e in particolare l'articolo 4, comma 2, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, la definizione dei meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta'; Visti gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», che all'articolo 8, commi 1 e 2, detta norme in materia di accertamento della minore eta' dell'imputato; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 14 aprile 2016; Acquisito il parere dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, reso in data 26 gennaio 2016; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 13 luglio 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 maggio 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore eta' della presunta vittima di tratta e l'eta' del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell'eta', se del caso mediante il coinvolgimento delle autorita' diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del minore.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) e' il seguente: «Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta). - 1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorita' diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'eta' e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per la medesima finalita' la minore eta' dello straniero e', altresi', presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'eta' dello stesso.». - Il testo degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale e' il seguente: «Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona. Art. 601 (Tratta di persone). - E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di eta'. Art. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni.». - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e' il seguente: «Art. 8 (Accertamento sull'eta' del minorenne). - 1. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresi' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) , si rinvia alle Note alle premesse.
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| Art. 2
Procedura di identificazione ed accertamento dell'eta' in via amministrativa
1. In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'eta', il superiore interesse del minore e' considerato criterio preminente. 2. Le Forze di Polizia, verificano l'eta' della persona interessata sulla base dei documenti ritenuti idonei ai sensi del comma 3, nonche', ove necessario, attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalita' di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di pertinenza del trattamento dei dati. 3. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'eta', salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticita', il passaporto o un documento di identita', anche non in corso di validita', ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia. Documenti differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono principio di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3. 4. Fuori dai casi in cui l'interessato sia in possesso dei documenti idonei ai sensi del comma 3, ovvero sia possibile procedere alla sua identificazione ed alla determinazione dell'eta' mediante l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le Forze di Polizia, fermi restando gli oneri informativi previsti da altre disposizioni normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un mediatore culturale e di un interprete ed in linguaggio comprensibile ed adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare nel corso del quale rappresentano all'interessato l'importanza di dichiarare corrette generalita' e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo informano in via generale sulla possibilita' che in caso di ragionevoli dubbi l'Autorita' giudiziaria autorizzi lo svolgimento di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua eta'. 5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati entro il termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore vittima di tratta ai sensi degli articoli 600 e 601 del codice penale. 6. Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7, puo' procedersi all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento delle autorita' diplomatico-consolari; in tale ipotesi la Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura di accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 7. Quando il presunto minore manifesta la volonta' di richiedere o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei suoi confronti una possibile esigenza di protezione internazionale, e' precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o dichiarato, dell'interessato, nonche' il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 600 e 601 del codice penale, si rinvia alle Note alle premesse.
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| Art. 3
Intervento dell'Autorita' giudiziaria
1. Quando, a conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 2, permangono ragionevoli dubbi circa l'eta' del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5. L'atto informativo rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto dettagliato delle attivita' condotte per l'identificazione del presunto minore e dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 2. 2. Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti gia' condotti. L'integrazione di cui al primo periodo e' svolta immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti. 3. Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo di cui al comma 1 e degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 2, eventualmente integrati ai sensi del comma 2, ritiene che non sussistono ragionevoli dubbi sulla minore eta' della presunta vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'articolo 5. 4. Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il Giudice individua, altresi', la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all'articolo 5, avvalendosi, ove redatto, di un elenco di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale): «Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). - 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'eta', nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro eta', ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalita' di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza e' garantito un colloquio con uno psicologo dell'eta' evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonche' le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore e' assicurata ai sensi del comma 2. 2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. 3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16. I Comuni che assicurano l'attivita' di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. 3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore agli anni quattordici ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio. (5) 4. Il minore non accompagnato non puo' essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9. 5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. 6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformita' al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore puo' essere sostituito solo in caso di necessita'. 7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.».
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| Art. 4
Diritto all'informazione
1. Il presunto minore e' preventivamente informato, da personale qualificato della struttura sanitaria designata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, circa il fatto che si procedera' a determinare la sua eta' mediante ricorso alle attivita' di accertamento di cui all'articolo 5. L'informazione e' data in una lingua a lui comprensibile e in conformita' al suo grado di maturita' e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l'ausilio di un mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore e' informato: a) del fatto che la sua eta' sara' determinata mediante una procedura multidisciplinare che puo' comportare accertamenti sanitari; b) delle attivita' in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze; c) del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in presenza del tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari, che assiste il presunto minore anche nella eventuale formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera c). 3. Quando la procedura puo' essere utilmente esperita senza gli accertamenti per i quali sono state espresse ragioni di opposizione il personale sanitario procede omettendone l'esecuzione. 4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale sanitario che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti alla determinazione dell'eta', privilegiando quelli di minor invasivita'. 5. Il Giudice della tutela, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.
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| Art. 5
Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'eta'
1. L'accertamento dell'eta' e' condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante la procedura di cui al comma 2; agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasivita' progressiva. In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione. 2. La procedura per la determinazione dell'eta' e' condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore eta' dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi. 3. La procedura e' avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'eta' cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilita' biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'eta' attribuibile. 4. Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua eta', maturita' e del suo livello di alfabetizzazione.
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| Art. 6
Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'eta'
1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell'articolo 5 e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'eta'. 2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di la' di ogni ragionevole dubbio l'eta' del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilita' di attribuire l'eta' e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 e' notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e puo' essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente. 4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento e' comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, da' comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2.
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| Art. 7 Presunzione della minore eta' in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'eta' 1. Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'eta', al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e' comunque considerata minore. 2. Per le medesime finalita' la minore eta' dell'interessato e' altresi' presunta nel caso di cui all'articolo 6, comma 2.
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| Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 novembre 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'interno Alfano
Il Ministro della giustizia Orlando
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro della salute Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3229
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