Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2016 (vai al sommario) |
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LEGGE 1 dicembre 2016, n. 233 |
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.
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| Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR (con quattro allegati), firmata a Farmborough il 9 settembre 1998. Il Consiglio di Sorverglianza, In conformita' al paragrafo 6 dell'allegato IV della Convenzione sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, firmata a Farnborough il 9 settembre 1998, di seguito denominata "la Convenzione"; Decide quanto segue: L'Allegato IV della Convenzione e' modificato e va letto come segue:
"ALLEGATO IV PROCESSO DECISIONALE 1. Le seguenti decisioni prese da tutti gli Stati Membri saranno adottate (a) a maggioranza qualificata rinforzata (i) ammissione di nuovi Stati Membri; (ii) assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri; (iii) conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformita' con gli Articoli 37 e 38 della Convenzione; (iv) norme e regolamenti dell'OCCAR; (v) organizzazione dell'OCCAR-AE; (vi) nomina del Direttore e del Vicedirettore dell'OCCAR-AE. Una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non puo' essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari. (b) a maggioranza degli aventi diritto di voto
(i) istituzione o scioglimento dei Comitati. 2. Il processo decisionale nell'ambito di un programma e' stabilito in uno specifico accordo ad esso riferito, con i dovuti riferimenti alle direttive fissate dal CdS. 3. La ponderazione dei voti per le decisioni elencate nel paragrafo 1 e' la seguente: (a) il numero iniziale dei diritti di voto per ogni Stato Membro fondatore e' pari a 10, (b) ogni nuovo Stato Membro che aderisce all'OCCAR avra' un numero di diritti di voto adeguato, secondo quanto verra' deciso dagli Stati Membri gia' esistenti. 4. Quando la presente Convenzione non stabilisce alcuna disposizione su come una decisione debba essere presa, o nel caso vi sia una controversia sull'esistenza di tale disposizione, o sul suo campo di applicazione, la decisione sara' presa all'unanimita'. 5. Il presente Allegato puo' essere rivisto previa decisione unanime del CdS a livello ministeriale." E decide anche' quanto segue: Questo emendamento entra in vigore trenta giomi dopo che il depositario ha ricevuto notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati membri. Fatto in originale unico in versione italiana, francese, inglese e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Decisione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalla Decisione stessa.
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| Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° dicembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Pinotti, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Orlando
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