Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 novembre 2016 |
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2015 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bari, ubicato in Bari, Corso A. De Tullio n. 1/C, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 novembre 2016; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 settembre 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1
Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bari, ubicato in Bari, Corso A. De Tullio n. 1/C, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
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| Allegato
=========================================================== | Denominazione della prova | Norma / metodo | +=====================================+===================+ | | Reg. CEE 2568/1991| | |allegato II + Reg. | | Acidita' |CE 702/2007 | +-------------------------------------+-------------------+ | | Reg. CEE 2568/1991| | |allegato IV + Reg. | | |CEE 183/1993 + Reg.| | |CE 177/1994 + Reg. | | Cere |CE 702/2007 | +-------------------------------------+-------------------+ | | Reg. CEE 2568/1991| | |allegato X + Reg. | | |UE 1833/2015 | | Esteri metilici degli acidi grassi |allegato IV | +-------------------------------------+-------------------+ | | Reg. CEE 2568/1991| | |allegato XVIII + | | |Reg. UE 299/2013 | | Triacilgliceroli con ECN42 |allegato II | +-------------------------------------+-------------------+ | | Reg. CEE 2568/1991| | |allegato IX + Reg. | | Analisi spettrofotometrica |UE 1833/2015 | |nell'ultravioletto |allegato III | +-------------------------------------+-------------------+ | Numero di perossidi [(0 - 25) |Reg. CEE 2568/1991 | |meqO2/Kg] |allegato III | +-------------------------------------+-------------------+
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| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino al 5 ottobre 2020 data di scadenza dell'accreditamento.
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| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bari, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
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| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2016
Il dirigente: Polizzi
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