Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 dicembre 2016
Definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa complessiva entro il limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' del 2016)»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 982, della citata legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o d'impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonche' per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali, e' riconosciuto, per l'anno 2016, un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro;
Visto il medesimo comma 982 dell'art. 1 della suindicata legge n. 208 del 2015, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'accesso al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' delle ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il predetto limite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in particolare, l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 15 milioni di euro.


 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'agevolazione di cui al presente decreto spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonche' quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali.
2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo.
3. Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 3 e' ridotto del 50 per cento.


 
Art. 3

Misura del credito d'imposta e modalita' di riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo delle spese agevolabili di cui all'art. 2 sostenute nell'anno 2016.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 982 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale e' comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.


 
Art. 4

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, dell'art. 3, concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
I Fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
2. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potra' essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.


 
Art. 5

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2016

Il Ministro: Padoan


 
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