Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 dicembre 2016 |
Termini e modalita' per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata; Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2016, che prevede, tra l'altro, la trasmissione all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi dei dati riguardanti le spese universitarie e i relativi rimborsi da parte delle universita' statali e non statali; Visto l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che nell'istituire la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevede che le regioni e le province autonome concedano l'esonero parziale o totale dal pagamento di tale tassa agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi volti, tra l'altro, alla revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio che, abrogando, con l'art. 24, la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ha disciplinato, all'art. 9, la graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, da parte delle Istituzioni e delle universita'; Visto l'art. 16-bis del citato Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; Visto, in particolare, il comma 1, lettera a), del richiamato art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede che la detrazione spetta anche per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 del codice civile; Visto l'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernente le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica; Visto l'art. 16 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; Visto l'art. 1130 del codice civile, che disciplina le attribuzioni dell'amministratore di condominio; Considerato che le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi; Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti i rimborsi relativi alle spese universitarie
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2016, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata. 2. Non devono essere indicati nella comunicazione di cui al comma 1: a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; b) i rimborsi trasmessi dalle universita' ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2016.
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| Art. 2 Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. 1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
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| Art. 3
Modalita' di trasmissione telematica
1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2016
Il Ministro: Padoan
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