Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 dicembre 2016
Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio per l'anno contrattuale 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 12 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche «Ministero») provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011 recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
Vista la comunicazione della commissione europea sulla strategia dell'Unione europea riguardante il gas naturale liquefatto - GNL - e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016;
Visto l'art. 14 del decreto legge n. 1 del 2012 e successive modificazioni in base al quale il Ministero assegna una capacita' di stoccaggio per l'offerta alle imprese industriali di un servizio integrato di rigassificazione comprensivo dello stoccaggio di gas naturale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacita' e' interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto legge n. 1 del 2012 la residua capacita' non utilizzata per lo stoccaggio strategico puo' essere offerta alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale;
Considerato altresi' che, ai sensi del comma 11-ter del medesimo art. 12, il Ministero, con successivo comunicato, definisce il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2017-2018;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 12, il Ministero, con successivo comunicato, definisce il volume di stoccaggio minerario per l'anno contrattuale 2017-2018;
Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di GNL;
Ritenuto necessario, al fine di estendere a piu' servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale secondo logiche di mercato, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto legge n. 1 del 2012, e applicare le procedure di allocazione concorrenziali anche per l'allocazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio;
Considerata la risposta positiva del mercato all'applicazione della misura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016 riguardante il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio, relativo all'anno contrattuale di stoccaggio 2016-2017, assegnato con meccanismi d'asta, con prezzo di riserva calcolato in relazione al valore del prodotto e all'evoluzione del mercato;
Considerato lo stato attuale di utilizzo dei terminali di rigassificazione del sistema nazionale del gas naturale italiano che puo' rendere possibile l'uso di infrastrutture di rigassificazione anche per ulteriori servizi;
Considerato altresi' che un utilizzo ottimale della capacita' di rigassificazione dei terminali del sistema nazionale del gas naturale esistente permetterebbe di aumentare la liquidita' del sistema gas italiano con conseguente beneficio sui prezzi del gas e al contempo di limitare l'impatto dei costi di suddette infrastrutture per il sistema;
Considerati gli esiti della riunione del Comitato tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema del gas del 29 settembre 2016;
Ritenuto necessario introdurre meccanismi utili a favorire l'ottimale utilizzo della capacita' regolata di rigassificazione del sistema nazionale soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito anche «Autorita'») n. 438/2013/R/GAS, attraverso la messa a disposizione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio.

Decreta:

Art. 1

Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio

1. In attuazione dell'art. 14 del decreto legge n. 1/2012, per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018, una capacita' di stoccaggio di gas naturale di 1,5 miliardi di metri cubi e' assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale (servizi integrati), finalizzati a consentire alle imprese industriali, come definite al comma 2 del presente articolo, l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero. La capacita' di rigassificazione da assegnare e' intesa come la capacita' di rigassificazione in regime regolato soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 438/2013/R/GAS e, su base volontaria da parte delle imprese di rigassificazione, la capacita' di rigassificazione in regime regolato non soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 438/2013/R/GAS.
2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, aventi centro di consumo in Italia nonche' negli altri Stati membri dell'Unione europea.
3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei relativi ai codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di sottoscrizione di capacita'.
4. Il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione prevede che siano resi disponibili all'utente dall'impresa maggiore di stoccaggio, per il servizio di stoccaggio uniforme, uno spazio in stoccaggio equivalente alla capacita' di rigassificazione assegnata per il servizio integrato dalle imprese di rigassificazione, e una capacita' di iniezione tale da garantire l'iniezione dei quantitativi di gas equivalenti al GNL consegnato, dedotti consumi e perdite, entro il termine del mese successivo alla discarica. La gestione fisica dei flussi di gas funzionali alla riconsegna del gas in stoccaggio avviene, ove necessario, mediante le vigenti procedure di acquisizione delle capacita' di iniezione.
5. L'Autorita' stabilisce, con propria deliberazione, la procedura che le imprese di rigassificazione dovranno adottare per l'allocazione, secondo asta competitiva, della capacita' per il servizio integrato. In particolare e' stabilito, tenendo conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato, un prezzo di riserva per la capacita' del servizio integrato pari alla somma di una componente stoccaggio, unica per tutte le imprese di rigassificazione, e di una componente rigassificazione. Per la capacita' di rigassificazione in regime regolato non soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 438/2013/R/GAS, l'impresa di rigassificazione stabilisce un prezzo di riserva per la rigassificazione, da utilizzare, ai fini della determinazione del prezzo di riserva, in luogo della componente rigassificazione definita dall'Autorita', se superiore a tale componente; tale prezzo di riserva per la rigassificazione e' comunque inferiore alla relativa tariffa di rigassificazione e l'impresa di rigassificazione trattiene i proventi, derivanti dall'allocazione della capacita' per il servizio integrato, corrispondenti alla differenza fra tale prezzo e la componente rigassificazione definita dall'Autorita'. I prezzi di riserva non sono resi noti al sistema. L'Autorita' per il sopracitato servizio integrato stabilisce altresi' gli ulteriori criteri di ripartizione dei proventi delle aste tra le imprese di rigassificazione e l'impresa maggiore di stoccaggio. Tale deliberazione e' adottata dall'Autorita', sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, ed in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018.
6. Le imprese industriali di cui al comma 2 possono partecipare alle aste di cui al comma 5 anche conferendo specifico mandato ad altro soggetto, industriale o non industriale.
7. Nelle aste competitive di cui al comma 5 si selezionano in via prioritaria le offerte presentate dai clienti industriali di cui al comma 2 e dai soggetti mandatari di cui al comma 6.
L'allocazione della capacita' in favore dei soggetti aggiudicatari, nel caso in cui due o piu' soggetti abbiano formulato un'offerta per lo stesso slot di discarica, avverra' in base ai seguenti criteri, in ordine di priorita':
offerta presentata da clienti finali industriali, o da consorzio di clienti industriali o da mandatari di tali soggetti;
offerta avente prezzo maggiore;
offerta avente maggiore volume di GNL previsto in consegna;
offerta relativa a consegna di GNL prodotto in Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le aste hanno luogo contemporaneamente e le graduatorie delle offerte ammissibili sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico che determina l'ordine complessivo di aggiudicazione aggregando le curve di domanda di ciascun terminale fino al volume disponibile di cui al comma 1 sulla base dei profili di iniezione mensile e giornaliera comunicati dall'impresa maggiore di stoccaggio, secondo i criteri sopra indicati e tenendo anche conto dell'obiettivo di massimizzazione delle capacita' conferite.
8. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del comma 5 sono assegnate con successivo decreto del Ministero per il servizio di stoccaggio.


 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di rigassificazione, di trasporto e di stoccaggio di gas naturale.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile gia' previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di rigassificazione e di stoccaggio.
3. Le imprese di rigassificazione, l'impresa maggiore di trasporto e l'impresa maggiore di stoccaggio, qualora necessario, adottano misure per adeguare i rispettivi codici alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorita'.
4. Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero, e comunicato alle imprese di cui al comma 1 e all'Autorita' per la sua attuazione.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: Calenda


 
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