Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 dicembre 2016
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita' procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Prosecco»;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2014 e sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;
Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2016, per il tramite delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle regioni medesime dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela della DOC Prosecco, con sede in Treviso, intesa ad ottenere alcune modifiche agli articoli 4 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Prosecco», concernenti rispettivamente una modifica sostanziale delle condizioni tecniche di produzione delle uve e una modifica minore relativa alle disposizioni sul confezionamento della tipologia frizzante, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Considerato che per la citata modifica rilevante di cui all'art. 4 del disciplinare si rimanda alla procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012, mentre per la predetta richiesta di modifica dell'art. 8 del disciplinare in questione, sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della modifica dell'art. 8 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:
in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte delle competenti Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
ai sensi del comma 2 del citato art. 6 del citato decreto, sono state definite dalle citate regioni le osservazioni presentate avverso la proposta di modifica in questione da parte di un soggetto interessato;
ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e' stato acquisito il parere favorevole delle citate regioni;
sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche relative alle modifiche proposte per il confezionamento, che, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di imballaggi preconfezionati e di etichettatura e presentazione, tendono ad estendere i sistemi di chiusura delle bottiglie per la tipologia frizzante che non reca menzioni geografiche aggiuntive, nonche' a consentire, sia per la tipologia frizzante che per la tipologia spumante, l'uso di un dispositivo di copertura della bottiglia che non sia tale da pregiudicare l'immagine della denominazione;
Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Prosecco», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 81653 del 3 novembre 2016 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 17 novembre 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.
2. La modifica al disciplinare della DOP «Prosecco» di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2016

Il dirigente: Polizzi


 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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