Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 novembre 2016
Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Zetema - Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Caserta.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di diniego dell'abilitazione alla Scuola «Zetema - Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane»;
Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «Zetema - Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Caserta - via Clanio, 8 - p.co delle Magnolie - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 11 novembre 2016, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando che il modello di riferimento teorico e operativo di psicoterapia integrata proposto dalla Scuola non ha avuto un'ampia diffusione rispetto all'ambito locale di elaborazione e non ha prodotto alcuna prova documentata di efficacia; che la Scuola ha proposto un progetto che non aggiunge elementi di originalita' al modello originario; che il modello teorico proposto, non supportato da alcuna evidenza scientifica, dimostra di non apportare alcun elemento utile a comprovare la sua diffusione, applicazione e validazione, neppure parzialmente;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Zetema - Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane» con sede in Caserta - via Clanio, 8 - p.co delle Magnolie - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: Mancini


 
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