Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 novembre 2016 |
Cancellazione dal registro delle imprese di n. 240 societa' cooperative, aventi sede nelle Regioni Calabria, Veneto, Liguria e Piemonte. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze delle attivita' di revisione relative a ciascuna delle cooperative di cui all'allegato elenco; Considerato che le 240 cooperative riportate nell'elenco allegato - con sede nelle Regioni Calabria, Veneto, Liguria e Piemonte - sono in liquidazione ordinaria e non depositano il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni; Rilevato che sono, conseguentemente, accertati i presupposti di cui all'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;
Decreta:
Art. 1
E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di 240 cooperative aventi sede legale nelle Regioni Calabria, Veneto, Liguria e Piemonte.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art. 2545-octiesdecies, terzo comma del codice civile.
Roma, 28 novembre 2016
Il direttore generale: Moleti
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