Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 ottobre 2016 |
Riparto e modalita' di assegnazione delle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per il programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Anticipazione annualita' 2017 per gli interventi di linea a). |
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IL DIRETTORE GENERALE per la condizione abitativa
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili; Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457/1978; b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto il comma 6 del predetto art. 4 che dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5; Visto l'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF - Affari regionali) del 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116, con il quale sono stati approvati i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP; Considerato pertanto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto 16 marzo 2015, il Programma di recupero risulta articolato in due distinte linee di intervento: a) interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio realizzabili mediante le tipologie di cui ai punti da b.1. a b.6; Visto l'art. 5 del richiamato decreto 16 marzo 2015 che destina, ai fini del monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte delle regioni unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali un importo non superiore allo 0,05% delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto pari complessivamente ad euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo informatico da mettere a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che a seguito di tale accantonamento le risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui alla linea b) dell'art. 2, comma 1, del decreto 16 marzo 2015 ammontano complessivamente ad euro 400.230.784,50; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015 che dispone che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'art. 1, dichiarano l'ammissibilita' a finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite, altresi', le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca; Visto il decreto ministeriale n. 9908 del 12 ottobre 2015 registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015, registro n. 1, foglio n. 3344 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015, con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi compresi negli elenchi trasmessi dalle regioni allegati A-B, sono state assegnate alle stesse regioni le risorse (tabella 1 e tabella 2) e sono state stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate, e di applicazione delle misure di revoca, con separati elenchi le regioni hanno altresi' trasmesso, in ordine di priorita', le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili ai fini della loro eventuale ammissione a finanziamento (allegati C-D); Considerato che ai sensi dell'art. 4 del citato decreto direttoriale 12 ottobre 2015 sono state trasferite alle regioni le risorse assegnate e disponibili (capitolo n. 7443) per le annualita' 2014-2015-2016 per la linea a) ammontanti a complessivi euro 37.899.333,02 e per la linea b) le risorse disponibili (capitolo n. 7442) per le annualita' 2014-2015-2016 ammontanti a euro 37.209.393,13 (al netto della somma complessiva di euro 689.939,89 gia' ripartite alle province autonome di Trento e Bolzano e riversate al Bilancio dello Stato ai sensi del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191/2009); Considerato inoltre che per la linea b) sono state trasferite alle regioni le risorse disponibili per le annualita' 2014-2015-2016 pari complessivamente a euro 186.518.211,37 (capitolo n. 7442) (al netto della somma complessiva di euro 3.338.776,97 gia' ripartite alle province autonome di Trento e Bolzano e riversate al Bilancio dello Stato ai sensi della citata legge n. 191/2009); Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015 convertito nella legge 22 gennaio 2016, n. 9, concernente interventi in materia di edilizia residenziale pubblica che, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica nonche' per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, autorizza la spesa di 25 milioni da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi del citato art. 4 della legge n. 80/2014; Considerato che il fabbisogno delle proposte degli interventi eccedenti il limite delle risorse assegnate, relativamente alla linea a), trasmesse dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto interministeriale 16 marzo 2015 con separato elenco ordinato in ordine di priorita', ammonta a complessivi 17.362.178,71 milioni di euro (allegato C al decreto ministeriale 12 ottobre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015); Considerato che, al fine di arginare e ridurre il disagio abitativo delle fasce piu' deboli della popolazione, e' opportuno non determinare alcuna soluzione di continuita' nella realizzazione degli interventi di non rilevante entita' finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento; Ritenuto di accogliere le istanze formulate dalle regioni e dai comuni; Ritenuto che parte delle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 185/2015 pari a 25 milioni assegnate sul capitolo n. 7443, pagina 2, da ripartire sulla base del programma di cui all'art. 4, comma 4 della legge n. 80/2014, possono essere destinate ad incentivare la realizzazione degli interventi della linea a) ed essere, quindi, prontamente utilizzate per anticipare la realizzazione dei suddetti interventi della linea a) ricadenti nell'esercizio finanziario 2017;
Decreta:
Art. 1
Le risorse fino a 25 milioni di euro, disponibili ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 185/2015 convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9 e iscritte sul capitolo n. 7443, pagina 2, sono ripartite tra le regioni e da trasferire alle medesime con le modalita' dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 ottobre 2015, n. 9908. Le risorse pari ad euro 16.001.942,36 a valere sui fondi disponibili pari a 25 milioni di euro dell'art. 14 del decreto-legge n. 185/2015 convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9 e iscritti sul capitolo 7443, pagina 2, sono ripartite secondo la tabella allegata al presente decreto, (colonna 5) e saranno trasferite alle regioni, quale anticipazione dell'annualita' 2017, con le modalita' dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 ottobre 2015. La quota delle risorse finanziarie programmate per l'annualita' 2017 sul capitolo n. 7443 e' destinata alla copertura del fabbisogno eccedente di linea a) richiesto dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto interministeriale 16 marzo 2015 e approvato con decreto ministeriale 12 ottobre 2015 (allegato C) e riportata nell'allegata tabella, (colonna 4). Il presente decreto, firmato digitalmente, sara' pubblicato successivamente alla registrazione degli Organi di controllo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2016
Il direttore generale: Pallavicini
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 1-3704
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| Tabella Programma recupero alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica decreto interministeriale 16 marzo 2015 Linea a) Interventi di lieve entita' max 15 mila euro/alloggio
Parte di provvedimento in formato grafico N.B. (*) Indisponibili riversate al M.E.F.
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