Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 novembre 2016 |
Requisiti per il rilascio dei Titoli per la navigazione nazionale costiera. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto in particolare, l'art. 5, comma 3, del predetto decreto legislativo; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto in particolare, l'art. 123 del codice della navigazione; Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010; Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995; Visto l'art. 1, numero 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216, recante istituzione di abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera nonche' per il settore di macchina per unita' con apparato motore principale fino a 750 KW; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016, n. 183, recante i requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW; Visto il rapporto della Commissione europea, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 11857 del 12 ottobre 2016, relativo al caso EU PILOT 8443/16/MOVE con il quale sono state rilevate carenze per un livello insufficiente di istruzione, formazione e valutazione per conseguire il livello di competenza delle certificazioni relative ai viaggi internazionali costieri; Vista la nota protocollo 132224 del 28 ottobre 2016 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; Vista la nota protocollo 29433 del 3 novembre 2016 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acque interne; Ritenuta la necessita' di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva 2008/106/CE per i lavoratori imbarcati a bordo di unita' che effettuano viaggi internazionali anche se limitati alla navigazione internazionale costiera;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il decreto disciplina la modalita' di trasformazione delle abilitazioni per la navigazione nazionale costiera in titoli per la navigazione nazionale costiera. 2. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011. 3. La navigazione internazionale costiera e' esclusa dall'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011.
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| Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «navigazione internazionale costiera»: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; b) «navigazione nazionale costiera»: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; c) «lavoratore marittimo»: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di una abilitazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011.
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| Art. 3.
Titoli per la navigazione nazionale costiera
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 ottengono titoli per la navigazione nazionale costiera. 2. I lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al comma precedente, entro diciotto mesi, registrano sul proprio libretto di navigazione, a cura della Capitaneria di porto di iscrizione, il titolo posseduto, previa restituzione del certificato antifrode.
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| Art. 4.
Certificato di competenza per la navigazione internazionale
1. Per il conseguimento dei certificati di competenza per la navigazione internazionale, anche per la navigazione internazionale costiera, i lavoratori marittimi devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016.
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| Art. 5.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2016
Il Ministro: Delrio
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