Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 14 ottobre 2016 |
Aggiornamento delle modalita' del pagamento e dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l'istruttoria, le verifiche, i controlli e le procedure di rilascio della licenza ferroviaria. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34/CE, del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione); Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 8 luglio 2005, con il quale e' stato determinato il contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza di impresa ferroviaria, e che ne prevede, tra l'altro, la revisione biennale; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 maggio 2009, n. 481 di rideterminazione dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti la licenza ferroviaria ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n 188; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa nel limite massimo di 5 mila euro i diritti di licenza che possono essere richiesti ad una impresa ferroviaria che richiede il rilascio della licenza, senza la necessita' di determinare, volta per volta, il computo delle ore di lavoro impiegate per l'espletamento della procedura; Atteso che la modalita' di richiesta del contributo per importi superiori a 5 mila euro comporterebbe l'adozione di sistemi di rilevazione particolarmente complessi; Ritenuto di dover pertanto rideterminare la misura del contributo, attualmente previsto in 5.980 euro dal decreto ministeriale, per adeguarla al tetto massimo stabilito dal citato Regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015; Considerato che la riduzione dell'importo attualmente previsto puo' essere assorbito mediante un efficientamento delle procedure preposte al rilascio della licenza anche attraverso la consultazione telematica delle banche dati della Pubblica Amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Determinazione del diritto dovuto dalle imprese richiedenti la licenza ferroviaria
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n 112, l'aggiornamento delle modalita' del pagamento e dell'ammontare del diritto di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2009, n. 481, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE. 2. La somma che le imprese sono tenute a versare, secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto, e' determinata nella misura di : a) 5.000,00 euro per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 112 del 2015; b) 5.000,00 euro per l'istruttoria relativa ad ogni riesame quinquennale della posizione dell'impresa gia' titolare di licenza, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 2015; c) 2.500,00 euro per la conferma o la revisione della licenza, ai sensi dell'art. 9, commi 11 e 13 del citato decreto legislativo n. 112 del 2015.
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| Art. 2
Modalita' di versamento
1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' di cui all'art. 1 e' effettuato mediante versamento alla competente sezione della Tesoreria provinciale dello Stato. 2. Nella causale di versamento sono indicati: a) i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto; b) il nome dell'impresa che effettua la prestazione; c) l'imputazione della somma al capitolo di entrata 3570 - capo XV - art. 2- del bilancio di previsione dello Stato. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto sono versati al capitolo d'entrata n. 3570 - capo XV - art. 2 - del bilancio di previsione dello Stato (entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - stato di previsione dell'entrata - tabella 01).
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| Art. 3
Aggiornamento dell'importo
1. La somma dovuta dalle imprese per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla conferma o alla revisione della licenza di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e' aggiornata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' ad eventuali atti modificativi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015.
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| Art. 4
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto interministeriale del 28 maggio 2009, n. 481. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 2016
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 3700
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