Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2016 (vai al sommario)
LEGGE 23 novembre 2016, n. 226
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalita' di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «nonche' degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si e' fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «nonche', con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, maturati dalla data in cui si e' fruito dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 354, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«354. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai
commi 351, 352 e 353, anche a seguito del parere acquisito
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai
sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia
emersa o sia presunta l'idoneita' dell'agevolazione a
falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli
scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale notifica alle imprese provvedimento motivato
contenente l'avviso di addebito di cui all'art. 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli
importi non versati per effetto del regime agevolativo di
cui al comma 351, nonche', con effetto dalla data di
percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati
annualmente al tasso stabilito dall'art. 5, comma 2, della
decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre
1999, maturati dalla data in cui si e' fruito
dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero.».

 
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