Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 2 novembre 2016 |
Ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Safari», a base della sostanza attiva Triflusulfuron metile, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli Allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/EC della Commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva triflusulfuron metile; Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva triflusulfuron metile decade il 31 dicembre 2019, come indicato nell'Allegato al regolamento (UE) n. 540/2011; Visto il decreto del 19 giugno 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 maggio 2012, con il quale e' stato registrato al n. 8886 il prodotto fitosanitario denominato «Safari», contenente la sostanza attiva triflusulfuron metile, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in Milano, via Pontaccio, 10; Vista l'istanza presentata dall'impresa medesima diretta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier triflusulfuron metile 50 WG, conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione; Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo, svolta dall'ICPS Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2019, alle nuove condizioni di impiego; Vista la nota dell'ufficio in data 15 luglio 2016 con la quale e' stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter e ulteriore documentazione tecnico-scientifica da presentarsi entro trentasei mesi dalla data del presente decreto; Vista la nota pervenuta in data 20 luglio 2016 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva triflusulfuron metile, il prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base dei dossier conformi ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla data di presentazione della domanda;
Decreta:
E' ri-registrato fino al 31 dicembre 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva triflusulfuron metile, il prodotto fitosanitario SAFARI registrato al n. 8886 in data del 19 giugno 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 maggio 2012 con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. L'impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa. E' fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a ri-etichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati". Roma, 2 novembre 2016
Il direttore generale: Ruocco
|
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|