Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
Testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia
e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle societa' di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente puo' anche svolgere le attivita' di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle societa' da essi partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. Il comitato di gestione e' composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che e' il presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita' o rimborso spese.
5. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attivita', anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresi' promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonche' agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalita' e imparzialita', con criteri di efficienza gestionale, economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attivita' di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa' del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, e' trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalita' di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.
10. (Soppresso).
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta societa' Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) gli organi societari delle societa' di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle societa' soppresse sono corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle societa' di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse societa', corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette societa' sono corrisposti compensi, indennita' e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorita', mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicita' della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalita' di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della necessita' di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.
13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo puo' essere comunque stipulato.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonche' le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu' proficue in termini di economicita' della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attivita' di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. e' nominato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo.
16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: «dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo» e dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in modalita' a distanza,».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del
giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e
delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina
delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti. (35)
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed
anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante
ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al
titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
nonche' l'attivita' di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea,
liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o
patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e
delle loro societa' partecipate, nel rispetto di procedure
di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attivita'
riguardino entrate delle regioni o di societa' da queste
partecipate, possono essere compiute su richiesta della
regione interessata ovvero previa acquisizione del suo
assenso;
2) altre attivita', strumentali a quelle
dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di
appositi contratti di servizio e, a tale fine, puo'
assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a
questi connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con
i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme
di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti il comandante generale dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore
dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli
effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di
riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di
diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di
cui al comma 7, primo periodo, nonche' delle operazioni di
fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
della societa' incorporata, scissa, conferente o cedente,
nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della
societa' incorporata, assegnati per scissione, conferiti o
ceduti, conservano la loro validita' e il loro grado a
favore dell'acquirente ovvero della societa' incorporante,
beneficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in
luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della
Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi
del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
detenute da privati nelle societa' da essa non interamente
partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle
regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per
cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali
individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle societa'
concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai
cedenti l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a qualunque titolo in conseguenza
dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data
dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale
adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma
10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino
al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite
dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti
dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione
S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
della garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel
contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011
alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono
presentate entro il 31 dicembre 2014.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7,
relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello
Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso
sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal
2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di
dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le
anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a)
assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) le anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a
quote non erariali sono restituite in venti rate annuali
decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari
all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se
comprese in domande di rimborso o comunicazioni di
inesigibilita' presentate prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione la restituzione
dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del 10%
del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite
con il decreto di cui alla lettera a);
d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a)
e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti
annualita' di pari entita' i crediti risultanti alla data
del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa' agenti
della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti
oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del
controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla
base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il
recupero dei crediti eventualmente non spettanti e'
effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del
discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista
dall'art. 1, commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono
riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme
incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato
dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio
nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni.
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa'
non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla
data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono
trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
soluzione di continuita' e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
posizione giuridica, economica e previdenziale del
personale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto; a tali operazioni non si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di
previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati
dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i
quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni
dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali
prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito
ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di
novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in
favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione
entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore
di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione
di anzianita' o di vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre
2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari
del servizio di riscossione dei tributi ovvero del
consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da
quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di
lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e'
regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e'
trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre
2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui
al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con
garanzia della posizione giuridica, economica e
previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
commi 16, 17 e 19 non puo' essere trasferito, senza il
consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al
di fuori della provincia in cui presta servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
si applicano i miglioramenti economici contrattuali
tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla
predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel
settore del credito.
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono
escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul
valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad
assicurare il contenimento dei costi dell'attivita' di
riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli
oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i
compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno 65
milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per
l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione
mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i
requisiti previsti per tale iscrizione.
23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano
l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n.
289, e le disposizioni di tale regolamento relative
all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della
riscossione, nonche' al divieto, per i legali
rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere
pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
il secondo grado di pubblici dipendenti.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere
l'attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e
dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4,
lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici
territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal
1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.
25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al
comma 24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
partecipate, il personale delle societa' concessionarie
addetto a tali attivita' e' trasferito, con le stesse
garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti
che esercitano le medesime attivita'.
26. Relativamente alle societa' concessionarie delle
quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la
restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel
decimo anno successivo a quello di riconoscimento
dell'inesigibilita';
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno
successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione,
trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche
nei riguardi dei commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti
contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione si intendono riferiti alla
Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa
partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente
denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per
l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi
conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.
All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della
parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la
Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate
ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici;
ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196
del 2003.
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana,
relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle
entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra
societa' per azioni a maggioranza pubblica, che, con
riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi
diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione
S.p.a.;
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio
di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla
Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il
passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano di trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera
c), restano ferme le convenzioni gia' stipulate ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre
2000, n. 342.
35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti
della riscossione non possono svolgere attivita'
finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale,
iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data
dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di
pagamento non era stata notificata entro due anni dalla
consegna del ruolo.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a:
«telematica» sono sostituite dalle seguenti: «,
gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici
pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono
inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«3-bis. I concessionari possono procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2
senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la
parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di
azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato a
campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente
creditore.»;
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito
il seguente:
«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire
l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle
effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
crediti pubblici.»;
d) nell'articolo 59:
1) e' abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno
2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo
19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno
2006.»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo», e' inserita la
seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita
dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20
novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente:
«426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426
rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini
della determinazione del reddito delle societa' che
provvedono a tale versamento.»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17
giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis. (Gratuita' di altre attivita' e misura
dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni
mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio
rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure
ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori
iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente
le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa di
dieci euro.»;
b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente:
«72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di
altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto
di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in
luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo
comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al
datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario,
fino a concorrenza del credito per il quale si procede e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi
quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura
civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del
predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
i quali sia maturato, anteriormente alla data di tale
notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi
da corrispondere e delle somme dovute a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro.».
b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre
milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ottomila
euro»;
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole:
«dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
«del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole:
«dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
«del prezzo di assegnazione».
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo'
essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di
iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7
settembre 1998, n. 503.
41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio
1990, n. 187, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante
supporto informatico o tramite collegamento telematico,
qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali,
agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle
agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui
l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento
dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari
del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun
rimborso dei costi sostenuti per il collegamento
telematico.».
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo
le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono
inserite le seguenti: «nonche' presso».
42-bis. Con regolamento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai
titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una
rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di
generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse,
si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra
ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento
della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo
mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La
possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non
esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai
coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli
affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle
rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69,
quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
si interpretano nel senso che, successivamente
all'istituzione delle agenzie fiscali previste
dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo
69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e
dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono
intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di
riscossione.
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la
finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di
crediti contributivi, nonche' in funzione di una riforma
organica della contribuzione previdenziale in agricoltura,
le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai
crediti previdenziali agricoli.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 62 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 62. (Agenzia delle entrate). - 1. All'agenzia
delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia
attraverso i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti e l'evasione fiscale. L'agenzia delle entrate
svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.
2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali, entrate anche di natura
extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle
entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua
gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia.».
- Il Titolo I, capo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) comprende gli
articoli da 10 a 44-bis.
- Il Titolo II del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 comprende gli articoli da 45 a
91-bis.
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6 della legge
11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente
e orientato alla crescita):
«Art. 6. (Gestione del rischio fiscale,
governanceaziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti
tributari e revisione della disciplina degli interpelli). -
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano
forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche
in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra
le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonche', per i
soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi
aziendali strutturati di gestione e di controllo del
rischio fiscale, con una chiara attribuzione di
responsabilita' nel quadro del complessivo sistema dei
controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione
di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria
dedicate alle predette attivita' di comunicazione e
cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle
professionalita' gia' esistenti nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche.
2. Il Governo e' altresi' delegato a prevedere,
nell'introduzione delle norme di cui al comma 1, incentivi
sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di
riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla
disciplina da introdurre ai sensi dell'articolo 8 e ai
criteri di limitazione e di esclusione della
responsabilita' previsti dal decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, nonche' forme specifiche di interpello
preventivo con procedura abbreviata.
3. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per
revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine
di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in
particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come
persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per
la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo
delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilita'
di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di
questi ultimi di modelli precompilati, nonche' al fine di
assisterli nel processo di consolidamento della capacita'
fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche
strutturali delle imprese.
4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il
Governo prevede l'istituzione di forme premiali,
consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore
dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio.
5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad
ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della
rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la
finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e
con quella di garantire la certezza, l'efficienza e
l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare:
a) semplificando gli adempimenti amministrativi e
patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono
avvalersi del predetto istituto;
b) consentendo al contribuente, anche ove la
riscossione del debito sia concentrata nell'atto di
accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti
dalla legge per la concessione della dilazione del
pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della
riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che
dimostrino una temporanea situazione di obiettiva
difficolta', eliminando le differenze tra la rateizzazione
conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del
contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la
rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di
comunicazioni di irregolarita' inviate ai contribuenti a
seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei
controlli formali;
c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e
omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione
dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il
divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero
delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di
ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme
di rateizzazione;
d) procedendo ad una revisione della disciplina
sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve
durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata
entita' nel versamento delle rate, non comportino
l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;
e) monitorando, ai fini di una sua migliore
armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei
debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti
in termini di effettiva riscossione, con procedure che
garantiscano la massima trasparenza e oggettivita'.
6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la
revisione generale della disciplina degli interpelli, allo
scopo di garantirne una maggiore omogeneita', anche ai fini
della tutela giurisdizionale e di una maggiore
tempestivita' nella redazione dei pareri, procedendo in
tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello
obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo
aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 60 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 60. (Controlli sulle agenzie fiscali). - 1. Le
agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il
quale la esercita secondo le modalita' previste nel
presente decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative
agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo
59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono
trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si
intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla
ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o
documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del
demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del
presente comma si applicano con riferimento alle
deliberazioni del comitato di gestione relative agli
statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto
dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non
sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139
(Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le societa' di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439
(Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da
parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere
adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non
economici in materia di approvazione dei bilanci e di
programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2. (Delibere di approvazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo). - 1. Le delibere di
approvazione del bilancio di previsione, delle relative
variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non
economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del
Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono
trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere
stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,
ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio
di previsione, il Ministero vigilante, anche su
segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per
vizi di legittimita', con motivato provvedimento che
indichi espressamente le norme che si ritengono violate,
ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al
merito, anche economico-finanziario.
3. Le eventuali segnalazioni da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
devono essere trasmesse all'amministrazione vigilante entro
il termine di quaranta giorni dalla ricezione per le
delibere concernenti i bilanci preventivi e consuntivi e di
venti giorni per quelle attinenti le variazioni di
bilancio. Nel caso in cui all'ente vengano richiesti
chiarimenti o documentazione integrativa, i termini di cui
ai commi 2 e 3 si intendono sospesi fino alla data di
ricezione degli stessi, che l'ente e' tenuto a fornire o
trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta.
4. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di
legittimita' e' trasmessa entro dieci giorni dall'adozione
ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi,
diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.
5. Le delibere per le quali siano state formulate
osservazioni attinenti al merito diventano esecutive se
confermate dall'organo dell'ente competente in base al
proprio ordinamento.
6. Nel caso in cui siano previsti pareri obbligatori da
richiedersi ai Ministeri vigilanti, i pareri si intendono
comunque resi trascorsi trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (Misure per
la semplificazione e razionalizzazione delle norme in
materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23):
«Art. 9. (Oneri di funzionamento del servizio nazionale
di riscossione). - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale
della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il
funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
il presidio della funzione di deterrenza e contrasto
dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso
di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti
della riscossione sono riconosciuti gli oneri di
riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il
funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze, determina, approva e
pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il
servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto
dell'andamento della riscossione, possono includere una
quota incentivante destinata al miglioramento delle
condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati
complessivi della gestione, misurabile sulla base di
parametri, attinenti all'incremento della qualita' e della
produttivita' dell'attivita', nonche' della finalita' di
efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e i parametri per la determinazione
dei costi e quelli in relazione ai quali si possono
modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al
comma 2, all'esito della verifica sulla qualita' e
produttivita' dell'attivita', nonche' dei risultati
raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle
lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione
dell'attivita' effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti
dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a
carico del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione
spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e
dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di
pagamento oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata
all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
degli agenti della riscossione, a carico del debitore,
nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa
oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti
della riscossione, da determinare con il decreto di cui
alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli
agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in
tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono
degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle
somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella.
3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive
di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di
ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro
il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30
giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo,
del discarico della quota per il cui recupero sono state
svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a
restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno
successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli
interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di
ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli
Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma
2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione
al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata
riscossione nell'ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il
ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di
sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.".
2. In caso di mancata erogazione del rimborso previsto
dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto,
resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso
articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2,
lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, come modificato dal presente decreto e'
emanato entro il 30 ottobre 2015.
4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione
sino al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio, nella misura
e secondo la ripartizione previste dall'articolo 17, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo
vigente, ai sensi dell'articolo 10, comma 13-sexies, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto
dell'esigenza di garantire l'equilibrio gestionale del
servizio nazionale di riscossione, anche in considerazione
dei possibili effetti sull'andamento della riscossione
derivanti da eventi congiunturali, l'Agenzia delle entrate,
in qualita' di titolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
della funzione della riscossione, esercitata mediante le
societa' del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio
2016-2018, alla societa' Equitalia S.p.A., in base
all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale
consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo,
non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2016, a 45
milioni di euro per l'anno 2017, e a 40 milioni di euro per
l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio
sul capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione e'
effettuata entro il secondo mese successivo
all'approvazione del bilancio.
6. All'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il comma 13-quinquies e' abrogato.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
«Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 17 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
«Art. 4. (Principi relativi all'affidamento di
contratti pubblici esclusi). - 1. L'affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza,
proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica.».
«Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di
appalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti e alle
concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali
che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti
diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi
di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da
fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici,
ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le
concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la
fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi
di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente
disposizione il termine «materiale associato ai programmi»
ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi
legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di
un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione
tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa
internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro
dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi
giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno
dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un
indizio concreto e una probabilita' elevata che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori
designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai
sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, servizi forniti da banche
centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di
stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di
stabilita';
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto
che siano correlati all'emissione, alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di
protezione civile e di prevenzione contro i pericoli
forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di
lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche,
identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e
92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel
contesto di una campagna elettorale per gli appalti
relativi ai settori ordinari e alle concessioni.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413):
«Art. 11. (Capacita' di stare in giudizio). -
(Omissis).
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'agente della
riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso, sta
in giudizio direttamente o mediante la struttura
territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio
direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici
giudiziari per il contenzioso in materia di contributo
unificato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2112 del codice
civile:
«Art. 2112. (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.».
- La legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme sul
riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
1958, n. 98.
- Il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2008, n. 217.
- Si riporta il testo vigente del comma 23 dell'art. 61
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - (Omissis).
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
(Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro,
di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale
fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2015, n. 202.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 59 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 59. (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da
tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e
del recupero di gettito nella lotta all'evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.».
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 69
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
«Art. 69. (Commissario straordinario). - 1. Nei casi di
gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella
convenzione, di risultati particolarmente negativi della
gestione, di manifesta impossibilita' di funzionamento
degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi
ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente
del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle
finanze puo' essere nominato un commissario straordinario,
il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto
legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del
direttore del comitato di gestione dell'agenzia. Per i
compensi del commissario straordinario si applicano le
disposizioni dell'articolo 67, comma 6.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10-bis.1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 10-bis.01. (Monitoraggio dell'evasione fiscale e
contributiva). - 1. Contestualmente alla nota di
aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, e'
presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia
di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva,
distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonche' tra
le diverse tipologie di avvio delle procedure di
accertamento, in particolare evidenziando i risultati del
recupero di somme dichiarate e non versate e della
correzione di errori nella liquidazione sulla base delle
dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di
gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore
propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il
Governo indica, altresi', le strategie per il contrasto
dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il
confronto dei risultati con gli obiettivi.
2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze
riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su
base permanente ai risultati dell'attivita' di contrasto e
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonche'
di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al
comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al
mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione
del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo,
sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto
ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo
medesimo.
3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1,
che e' corredato da una esaustiva nota illustrativa delle
metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo
delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli
enti locali del proprio territorio, si avvale della
«Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione
fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione
istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. La Commissione redige una Relazione annuale
sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e
contributiva, contenente anche una nota illustrativa delle
metodologie utilizzate per effettuare le stime e
finalizzata a:
a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia
non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della
normativa che regola la redazione dei conti economici
nazionali;
b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione
fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale
dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio
pubblico, con la massima disaggregazione possibile a
livello settoriale, territoriale e dimensionale,
utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a
tutti i principali tributi, anche locali, basata sul
confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli
acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri
trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente
pubblicizzati;
c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione
fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al
bilancio pubblico;
d) illustrare le strategie e gli interventi attuati
per contrastare e prevenire l'evasione fiscale e
contributiva, nonche' quelli volti a stimolare
l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
e) valutare i risultati dell'attivita' di contrasto e
prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo;
f) indicare le linee di intervento e prevenzione
dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle volte
a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali
e contributivi.
5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza
dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 4,
lettera b), nella Relazione di cui al medesimo comma 4
viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte
e i contributi effettivamente versati e le imposte e i
contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di
perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese
fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine, in particolare, si
misurano:
a) i mancati gettiti derivanti da errori dei
contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in
sede di dichiarazione;
b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta
dovuto in base alle dichiarazioni;
c) il divario tra le basi imponibili fiscali e
contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli
aggregati di contabilita' nazionale, distinguendo tra la
parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali, di
cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua
di tale divario, che viene attribuita all'occultamento di
basi imponibili;
d) le mancate entrate fiscali e contributive
attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario
tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili
in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate
ascrivibili alle spese fiscali, di cui al citato articolo
21, comma 11-bis.
6. I risultati del contrasto all'evasione e del
miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma
4, lettera e), sono misurati sulla base di separata
valutazione delle entrate risultanti dalle complessive
attivita' di verifica e accertamento effettuate dalle
amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5,
lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento
spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti
dichiarativi dei contribuenti, che e' approssimato dalla
variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del
divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche
attribuita all'occultamento di basi imponibili, di cui al
comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno
precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive
attribuibili all'evasione, di cui al comma 5, lettere a),
b) e d). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento
spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli
effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di
riferimento sugli aggregati di contabilita' nazionale. Si
da' conto delle mancate entrate di cui al comma 5, lettere
a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in
valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili
teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile
per: tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei
contribuenti, ripartizione territoriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Cause di esclusione dalla gestione dei
magazzini di vendita). - Non puo' gestire un magazzino chi:
1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato
all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati
membri delle Comunita' europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non
ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:
a) per offese alla persona del Presidente della
Repubblica ed alle Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non
inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di
circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di
minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata
una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralita'
pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica
Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se
previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la
pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione
ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale,
nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che,
in entrambi i casi, il condannato non goda della
sospensione condizionale della pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena
inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla
gestione di un magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento
per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in
facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando
siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione
del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore,
coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita,
ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con
l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano
trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi
dall'assegnazione o dal rinnovo, l'idoneita' professionale
all'esercizio dell'attivita' di rivenditore di generi di
monopolio all'esito di appositi corsi di formazione, anche
in modalita' a distanza, disciplinati sulla base di
convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria
maggiormente rappresentativa.».

 

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 1 bis

Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali
nelle Agenzie fiscali

1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-bis.(Disposizioni per la funzionalita'
operativa delle Agenzie fiscali). - 1. (Omissis).
2. In relazione all'esigenza di garantire il buon
andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i
dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di
funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura
selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari
della terza area, con un'esperienza professionale di almeno
cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a
quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali
indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non
annullate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le funzioni relative agli
uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i
connessi poteri di adozione di atti, escluse le
attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto
della specificita' della preparazione, dell'esperienza
professionale e delle capacita' richieste a seconda delle
diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita'
gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa
degli uffici interessati, per una durata non eccedente
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque,
non oltre il 30 settembre 2017. A fronte delle
responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle
deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari
delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo
di fronteggiare l'eccezionalita' della situazione in
essere, nuove posizioni organizzative ai sensi
dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(Omissis).».

 
Art. 2
Disposizioni in materia di riscossione locale

1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle societa' da essi partecipate.
3. (Soppresso).


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 10 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10. (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di
tributi locali). - (Omissis).
2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed
efficace riordino della disciplina delle attivita' di
gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle
societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti
inderogabilmente al 30 giugno 2017.
(Omissis).».

 
Art. 2 bis
Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione
dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione
coattiva
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 52. (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di
cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.».
- Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art. 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - (Omissis).
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 688 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
«688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro
il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima
rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad
effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I
comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere
dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente
compilati su loro richiesta, ovvero procedendo
autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo
anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma,
il versamento della prima rata della TASI e' effettuato
entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23
maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della
prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre
2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare
l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando
l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676,
nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo
periodo del comma 677, in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna
tipologia di immobile non puo' essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di
mancato invio della delibera entro il predetto termine del
10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione
della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per
cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato
con riferimento alle condizioni del titolare del diritto
reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro
il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla
Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero
dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a
valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente
al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad
aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero
dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il
30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei
confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni
complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le
relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi
entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del
versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione
per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel
medesimo anno.».

 
Art. 3
Potenziamento alla riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e' autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».
3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione e' autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.


Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n.
203 del 2005 e' riportato nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 72-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 72-ter. (Limiti di pignorabilita'). - 1. Le somme
dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono
essere pignorate dall'agente della riscossione in misura
pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura
pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non
superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545,
quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme
dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai
commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli
obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo
emolumento accreditato allo stesso titolo. (345)
2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti,
l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative
ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente,
in via telematica, alle specifiche banche dati
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.».

 
Art. 4
Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione

1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalita' di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria».
2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 21-bis. - (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita' di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con modalita' previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.
Art. 21-ter. - (Credito d'imposta). - 1. Ai soggetti in attivita' nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico e' stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.
2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e' stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
3. Oltre al credito di cui al comma 1, e' attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalita' stabilite nel comma 2.
3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati».
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre e' effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017:
a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa' di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attivita' di locazione e di noleggio, introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' soppressa;
b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;
c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1°febbraio e il 30 aprile»;
d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) sono abrogati i commi da 1 a 3;
2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.
6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia' esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».
7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;
2) la lettera d) e' abrogata;
b) il comma 6 e' sostituito con il seguente:
«6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalita' e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed e' versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e' solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E' effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facolta' di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e' tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione e' tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalita' di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA e' valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1.».
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.
8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11. (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista
dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a
euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o
dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73,
terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non
superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.».
- Si riporta il testo vigente del dodicesimo comma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti):
«Art. 7. (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). -
(Omissis).
12. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 50
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie):
«Art. 50. (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). - (Omissis).
6. I contribuenti presentano in via telematica
all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute.
I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di
cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della
Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di
servizi di cui al primo ed al secondo periodo non
comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta
l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il
destinatario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come
modificato dagli articoli 4 e 5 della presente legge:
«Art. 8. (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - 1. Il contribuente presenta,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per
l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese
di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a
decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in
via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,
redatta in conformita' al modello approvato entro il 15
gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento
amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La
dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti
che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle
detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo
decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
di specifiche disposizioni normative.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e
dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche'
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di
acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine
stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta
dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
termini di presentazione non siano ancora scaduti, e'
presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero
entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine
scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime
modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni
registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il
fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa.
Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, in
via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo
della procedura concorsuale.
5.
6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la
conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7 e
9, e all'articolo 3.
6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni
dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate
per correggere errori od omissioni, compresi quelli che
abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un
minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un
minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una
minore eccedenza detraibile mediante successiva
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle
dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere
portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o
di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreche'
ricorrano per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione
integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma
9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a
rimborso.
6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor
debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante
dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre
il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,
puo' essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno
per cui e' presentata la dichiarazione integrativa, i
requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero puo' essere utilizzato in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati
a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
e' stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa.
6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il
contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede
di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o
di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione
tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore
imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di
una minore eccedenza detraibile.
7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta
sul valore aggiunto secondo le modalita' e i termini
indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere"). - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali
internazionali e ai fini della tutela del diritto di
credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1°
maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per
trasferimento all'estero della sede sociale delle societa'
nonche' tutte le comunicazioni relative alle altre
operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda,
fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui al comma 4, le
disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge
26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del
codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito
all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe
tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi
ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla
prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di
idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino
alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente
accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui
all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice
civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli
indicati al numero 1) del primo comma del medesimo
articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici
tributo appositamente istituiti.
6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di
indebiti relativi a prestazioni previdenziali e
assistenziali, il recupero coattivo delle somme
indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) nonche' dei crediti vantati
dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai
sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli
ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i
termini e le modalita' di gestione delle somme e dei
crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti
l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo le parole: «l'attivita' di riscossione» sono inserite
le seguenti: «, spontanea e coattiva,».
6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto
dal 1º gennaio 2011.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto
dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla
fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata,
si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione
elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione
di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto
n. 633, del 1972.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1º aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni.
6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di
mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione,
ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati
incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli
articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma,
lettera a), alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
"nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi,
dal 1° gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3. (Incentivi all'opzione per la trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati e dei
corrispettivi). - 1. Per i soggetti che si avvalgono
dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e,
sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di
quella di cui all'articolo 2, comma 1:
a) viene meno l'obbligo di presentare le
comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonche'
la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle societa' di leasing, e dagli operatori commerciali
che svolgono attivita' di locazione e di noleggio, ai sensi
dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) viene meno l'obbligo di presentare le
comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del
decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e,
limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un
altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di
cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto
decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria,
entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione
annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto
articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui
all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di
due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti che
garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti dagli stessi
ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7. (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per le imprese che
operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di
cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, gia' esercitata entro il 31 dicembre
2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis del citato
decreto-legge n. 331 del 1993, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 50-bis. (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono
istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati
"depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e
comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto
nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
tali depositi le imprese esercenti magazzini generali
munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti
depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all' articolo 1, comma
2, lettera e), del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui all' articolo 525,
secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane
di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934,
relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base
alle disposizioni doganali possono essere in essi
introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero del direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta,
possono essere abilitati a custodire beni nazionali e
comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che
riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1°
marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo
direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore
delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate
irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere
revocata qualora vengano meno le condizioni per il
rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si
intendono estratti agli effetti del comma 6, salva
l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
e' destinato a custodire beni per conto terzi,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a
societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per
i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
passivo identificato in altro Stato membro della Comunita'
europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato
dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al
comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
della congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere
tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere
conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto
n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
della medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni
dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui
al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli
scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei
beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle
finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del
predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione
e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di
beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia
commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non
e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo
14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli
esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione
in un deposito I.V.A.;
d) (Abrogata).
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da
un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro
della Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA
con trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunita' europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni
di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a
beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente
eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi
sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e'
demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di
finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto
ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle
entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle
entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza
possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire
comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli
obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini
della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e
comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e'
costituita dal corrispettivo o valore relativo
all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto
dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni
abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal
corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali
cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso,
dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante
la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per
l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi
del comma 4, lettera b), l'imposta e' dovuta dal soggetto
che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea
garanzia con i contenuti, secondo modalita' e nei casi
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli
di cui al periodo precedente, sino all'adozione del
decreto, l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede
all'estrazione ed e' versata in nome e per conto di tale
soggetto dal gestore del deposito, che e' solidalmente
responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro
il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto,
riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il
soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di
cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai
sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo
decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto.
E' effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da
parte di soggetti che si avvalgono della facolta' di cui
alla lettera c) del primo comma e al secondo comma
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa
telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia
apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento
dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si
applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui
pagamento e' tenuto solidalmente anche il gestore del
deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata
effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che
abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova
applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4,
del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e
di tale sanzione e' tenuto esclusivamente il soggetto che
procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un
deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario,
il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta
provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con
la indicazione dei servizi eventualmente resi e
dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in
aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento
alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere
annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo
decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni
residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il
soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in
un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica
al gestore del deposito IVA i dati relativi alla
liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo
della garanzia ivi prevista. Le modalita' di integrazione
telematica sono stabilite con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con
il direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo
periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli
obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i
beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti
non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non
abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non
abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle
operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita
I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non
residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente
con il soggetto passivo della mancata o irregolare
applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora
non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il
decreto di cui al comma 3. La violazione degli obblighi di
cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore
del deposito IVA e' valutata ai fini della revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero
ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come
deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai
periodi secondo e terzo del comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 12-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica). - (Omissis).
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei
comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli
anni dal 2012 al 2019, la quota di cui all'articolo 2,
comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.
(Omissis).».

 
Art. 4 bis
Emissione elettronica delle fatture
per il tax free shopping

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalita' elettronica.
2. Al fine di garantire l'interoperabilita' tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operativita' di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalita' e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo e' soppresso.
5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 38-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 38-quater. (Sgravio dell'imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea). -
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Comunita' europea di beni per un complessivo importo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a
lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale della Comunita' medesima, possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione
si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni
siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve
essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione
degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente da apporre prima di ottenere il visto
doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla
Comunita', entro il quarto mese successivo
all'effettuazione della operazione; in caso di mancata
restituzione, il cedente deve procedere alla
regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26,
primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto
termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori
della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello
della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare
della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto
di recuperare l'imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo
25.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 21 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
«Art. 21. (Fatturazione delle operazioni). - 1. Per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o
dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in
un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a
condizione che ne sia data preventiva comunicazione
all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni
e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di
violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore
aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e
le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo
univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o
prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle
ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del
cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero
da un terzo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 368 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente
legge:
«368. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2
dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere
effettuate da intermediari, purche' regolarmente iscritti
all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo
114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385.».

 
Art. 4 ter
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficolta' economica puo' presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali e' autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennita' di mora di cui al comma 4, nonche' della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entita' nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalita' di applicazione del presente comma»;
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Rimborsi dell'accisa). - 1. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita' prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo' essere esercitato.
3. Per i prodotti per i quali e' prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.
4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.
6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.
7. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalita' prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30»;
c) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo e' notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine e' aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria.
3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia e' di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.
4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.
5. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
6. Sempreche' non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.
7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30»;
d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Accertamento delle violazioni). - 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed e' effettuata mediante processo verbale.
2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorita' giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorita' giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.
3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.
4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo puo' comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale»;
e) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Utilizzo della posta elettronica certificata). - 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonche' quelli che intendono iniziare un'attivita' subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC»;
f) dopo l'articolo 24-bis e' inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita', per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito e' sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere riconosciuto in denaro»;
g) all'articolo 25:
1) al comma 4, primo periodo:
1.1) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»;
1.2) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,»;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualita', e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile la relativa documentazione contabile»;
h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21»;
i) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). - 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonche' la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attivita' di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) le distillerie;
2) gli opifici di rettificazione;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale puo' essere autorizzato, quando e' funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operativita' dell'impianto, nei casi seguenti:
a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 e' subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantita' massima di prodotti che puo' essere detenuta nel deposito fiscale, e' dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);
b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilita' dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 e' dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
l) all'articolo 35:
1) al comma 1:
1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonche' contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il condizionamento della birra puo' essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e' in facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilita' del comma 3-bis»;
5) al comma 6, lettera a), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» e' sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli»;
n) all'articolo 37, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009»;
o) alla tabella A:
1) dopo il numero 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri»;
2) il numero 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1.
Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato
per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti
soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa
doganale della Comunita' europea con riferimento ai
capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle
merci (NC).
2. Alle controversie relative alla classificazione dei
prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni
previste per le controversie doganali dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte
dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati
sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in conformita' alle
disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter.
3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente
alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi
lavorati, con le modalita' di cui all'articolo 39-decies;
per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al
momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale
momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti
all'atto della loro constatazione.
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto,
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalita' di
pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le
immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il
pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del
mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal
1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai
sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto
di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di
pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo
precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di
mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il
pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e
sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso
stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.
Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita
l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino
all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti
d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei
termini previsti per i diritti di confine, fermo restando
che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di
tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti
nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti
sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con
lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti
nazionali e comunitari.
4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti
energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in
condizioni oggettive e temporanee di difficolta' economica
puo' presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise,
istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle
immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla
predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni,
possono essere presentate istanze di rateizzazione relative
ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive
a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse
ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento
dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia
adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro
il termine di quindici giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento,
autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante
versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e
non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali e'
autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi
nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del
codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato
versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza
fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il
conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi
residui, oltre agli interessi e all'indennita' di mora di
cui al comma 4, nonche' della sanzione prevista per il
ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non
trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di
limitata entita' nel versamento delle rate. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
condizioni e le modalita' di applicazione del presente
comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25. (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio,
qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 10 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti
di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualita', e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione
dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso,
presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
la relativa documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere
sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma
del codice di procedura penale, nei confronti
dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
violazioni commesse nella gestione dell'impianto,
costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il
provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di
condanna comporta la revoca della licenza nonche'
l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo
di 5 anni.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000
chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, anche a mezzo fax, agli Uffici dell'Agenzia
delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono
ubicati i depositi interessati alla movimentazione.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 27 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27. (Ambito applicativo ed esenzioni). - 1. Sono
sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti
alcolici intermedi e l'alcole etilico.
2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1,
sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime
di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione
in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano
utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa
complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a
quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La
preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici,
destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi
familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad
imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a
condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di
alcuna attivita' di vendita.
3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti
dall'accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e destinati
alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati
dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella
fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano
alimentare ovvero impiegati come combustibile per
riscaldamento o come carburante, usi per i quali si
applicano le disposizioni dell'articolo 21;
c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al
codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali
secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del
Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965
e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15
giugno 1991;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a
condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla
preparazione di prodotti alimentari e di bevande
analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non
superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di
prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il
contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole
puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a
litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per
altre merci;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di
produzione necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente
non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35. (Accertamento dell'accisa sulla birra). - 1.
Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per
prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di
birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei
volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei
volumi nominali dichiarati degli altri contenitori
utilizzati per il condizionamento: il volume cosi'
ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al
litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la
birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti
in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; la
ricchezza saccarometrica cosi' ottenuta viene arrotondata
ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado
pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo
di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o
variati i metodi di rilevazione del grado Plato.
2. Per il controllo della produzione sono installati
misuratori delle materie prime nonche' contatori per la
determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati
e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a
monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le
operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in
apposito magazzino, preso in carico dal depositario e
accertato dall'ufficio dell'Agenzia.
3. Il condizionamento della birra puo' essere
effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento
gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono
installati i contatori per la determinazione del numero
degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non
superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto
finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito
deve essere confezionato nella stessa fabbrica di
produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano
le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di
produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e' in
facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento,
valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa
convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando
l'applicabilita' del comma 3-bis.
5. Non si considerano avverati i presupposti per
l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da
rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le
perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo'
essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli
sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) tre decimi di grado, rispetto al valore
dichiarato, per la gradazione saccarometrica media
effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di
riscontri effettuati su lotti condizionati in singole
specie di imballaggi e contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente,
per il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di
contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano
una gradazione media superiore a quella dichiarata di due
decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico
l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico
dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi
dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
previste per il grado o per il volume, si procede alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli
dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera
eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 36 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 36. (Oggetto dell'imposizione e modalita' di
accertamento). - (Omissis).
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis
dell'articolo 37, negli stabilimenti vinicoli e nelle
cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti
destinati ad essere lavorati in altri opifici sono
determinati tenendo conto anche delle registrazioni
obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009
della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27
maggio 2009.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 37. (Disposizioni particolari per il vino). - 1.
I produttori di vino che producono in media meno di 1.000
ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli
produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono
assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi
previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi
alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad
informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti
per territorio, delle operazioni intracomunitarie
effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009, e, in
particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di
scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento,
nonche' a sottoporsi a controllo. Ai fini della
qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa
riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio
ottenuta nell'azienda agricola.
1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi
restando i vincoli di circolazione previsti in caso di
trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la
circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene
con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti
dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i
trasporti che iniziano e si concludono nel territorio
nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei
dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico
delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei
prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi
fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la
tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze
effettive in occasione della chiusura annua dei conti,
disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della
Commissione, del 26 maggio 2009.».
- Si riporta il testo della Tabella A del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificata dalla
presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 5
Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
«8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 6, le parole: «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, commi 7 e 9»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreche' ricorrano per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.
6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, puo' essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile».
1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis»;
b) alla lettera b), le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli elementi».
2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:
«c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».
2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3.
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15
febbraio.
4.
4-bis.
5.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite
di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui
al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della
disposizione di cui al primo periodo per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia
presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente puo'
essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in
ogni caso per il contribuente la possibilita' di far
valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,
eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di un minore credito.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive possono essere
integrate dai contribuenti per modificare la originaria
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato
anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.».
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 vedasi nelle
Note all'art. 4.
- Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art.
13 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 13. (Ravvedimento). - 1. (Omissis).
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 640 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione
integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma
6-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, nei casi di
regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:
a) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi,
rispettivamente, all'attivita' di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni e di controllo formale delle
dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative
presentate per la correzione degli errori e delle omissioni
incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni,
limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, decorrono dalla presentazione
della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli
elementi oggetto dell'integrazione;
c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti
l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e
successive modificazioni, concernente le imposte di
successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione
spontanea degli errori od omissioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 22. (Scomputo degli acconti). - 1. Dall'imposta
determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano
nell'ordine:
a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate
all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165;
b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto
dell'imposta;
c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate
sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo
e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate
nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e
anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al
periodo d'imposta di competenza dei redditi o,
alternativamente, dall'imposta relativa al periodo
d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate
dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si
scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel
quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi
delle societa', associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi
stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati
o partecipanti.».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 25-bis. (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
- (Omissis).
3. La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
(Omissis).».

 
Art. 5 bis

Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA
afferente

1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:
a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;
b) al soggetto passivo d'imposta e' data facolta' di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui e' causa, senza corresponsione di interessi, indennita' di mora e sanzioni.
2. E' consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.
3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1284 del codice
civile:
«Art. 1284. (Saggio degli interessi). - Il saggio degli
interessi legali e' determinato in misura pari allo 0,2 per
cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo'
modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata
non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15
dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti
nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal
momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio
degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche
all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

 
Art. 6
Definizione agevolata

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore puo' integrare, con le predette modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
3. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo' essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresi' compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) (Soppressa).
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 30
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973:
«Art. 30. (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente
il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme
iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie
e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della
notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente con
decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media
dei tassi bancari attivi.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 27
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 27. (Accessori dei crediti previdenziali). - 1.
In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il
termine previsto dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della
notifica e fino alla data del pagamento.
2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero «26», e'
aggiunto il seguente: "27,".».
- Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973:
«Art. 21. (Interessi per dilazione del pagamento). -
Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli
interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 17. (Oneri di funzionamento del servizio
nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il
funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
il presidio della funzione di deterrenza e contrasto
dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso
di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti
della riscossione sono riconosciuti gli oneri di
riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il
funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze, determina, approva e
pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il
servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto
dell'andamento della riscossione, possono includere una
quota incentivante destinata al miglioramento delle
condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati
complessivi della gestione, misurabile sulla base di
parametri, attinenti all'incremento della qualita' e della
produttivita' dell'attivita', nonche' della finalita' di
efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e i parametri per la determinazione
dei costi e quelli in relazione ai quali si possono
modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al
comma 2, all'esito della verifica sulla qualita' e
produttivita' dell'attivita', nonche' dei risultati
raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle
lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione
dell'attivita' effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti
dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a
carico del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione
spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e
dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di
pagamento oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata
all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
degli agenti della riscossione, a carico del debitore,
nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa
oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti
della riscossione, da determinare con il decreto di cui
alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli
agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in
tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono
degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle
somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella.
3. l rimborso della quota denominata spese esecutive di
cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun
anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30
marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno
dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a
restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno
successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli
interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di
ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli
Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma
2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione
al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata
riscossione nell'ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il
ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di
sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 29,
e del comma 1, dell'art. 30, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 29. (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
(Omissis).».
«Art. 30. (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
«Art. 19. (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente che
dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficolta', concede la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di
notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo
superiore a 60.000 euro, la dilazione puo' essere concessa
se il contribuente documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui
all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di
decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di concessione
della rateazione. A seguito della presentazione di tale
richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove
azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima
rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti
pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del
presente comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
- Il Capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio
2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonche' di composizione delle crisi da
sovraindebitamento) comprende gli articoli da 6 a 14-bis.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6
della citata legge n. 3 del 2012:
«Art. 6. (Finalita' e definizioni). - 1. Al fine di
porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non
soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse
da quelle regolate dal presente capo, e' consentito al
debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito
della procedura di composizione della crisi disciplinata
dalla presente sezione. Con le medesime finalita', il
consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il
contenuto di cui all'articolo 8.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
2 della decisione 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014:
«Art. 2. (Categorie di risorse proprie e metodi
specifici per il loro calcolo). - 1. Costituiscono risorse
proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate
provenienti:
a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da
prelievi, premi, importi supplementari o compensativi,
importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale
comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle
istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi
doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di
applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche'
contributi e altri dazi previsti nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero;
b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti
gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati,
determinati secondo le regole dell'Unione. Per ciascuno
Stato membro, l'imponibile da prendere in considerazione a
tal fine non e' superiore al 50% del reddito nazionale
lordo (RNL), ai sensi del paragrafo 7;
c) fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme - che sara'
fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del
totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL di
tutti gli Stati membri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16 del
regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015 (REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modalita' di
applicazione dell'articolo 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (codificazione):
«Art. 16. (Recupero degli aiuti). - 1. Nel caso di
decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la
Commissione adotta una decisione con la quale impone allo
Stato membro interessato di adottare tutte le misure
necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario
("decisione di recupero"). La Commissione non impone il
recupero dell'aiuto qualora cio' sia in contrasto con un
principio generale del diritto dell'Unione.
2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di
recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un
tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi
decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale e' divenuto
disponibile per il beneficiario, fino alla data del
recupero.
3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di
giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278
TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le
procedure previste dalla legge dello Stato membro
interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione
immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A
tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorita'
giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati
adottano tutte le misure necessarie disponibili nei
rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure
provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Si riporta il testo vigente del sesto comma dell'art.
27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale):
«Art. 27. (Esecuzione forzata). - (Omissis).
6. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di
ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un
decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il
ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe
gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 684 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative a
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre
2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
regolate le modalita' per l'erogazione dei rimborsi
all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le
procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno
2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei
tempi di presentazione delle relative comunicazioni di
inesigibilita'.».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 111 e
111-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942:
«Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).»
«Art. 111-bis. (Disciplina dei crediti prededucibili).
- I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei
soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo
ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all'articolo 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal
comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.».

 
Art. 6 bis
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 63. (Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti). - 1. Presso gli uffici finanziari il
contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto
comma.
2. La procura speciale deve essere conferita per
iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e'
necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a
parenti e affini entro il quarto grado o a propri
dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e'
conferita a persone iscritte in albi professionali o
nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti
alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4,
comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, o ai professionisti di cui alla
norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 4 e' data facolta' agli stessi
rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la
procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di
assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui
all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve
essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale
del predetto centro o dal legale rappresentante della
predetta societa' di servizi.
(Omissis).».

 
Art. 6 ter
Definizione agevolata delle entrate regionali
e degli enti locali

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2018;
b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.


Riferimenti normativi

- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n.
227.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997:
«Art. 53. (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».

 
Art. 7
Riapertura dei termini della procedura
di collaborazione volontaria e norme collegate

1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 5-octies. - (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 e' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia gia' presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;
c) per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonche', per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
d) limitatamente alle attivita' oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento puo' essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalita' di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonche' le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della stessa, puo' applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo' versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita' indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita' suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;
3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita' suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;
4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi' se e' entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far emergere attivita' finanziarie e patrimoniali o denaro contante, provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), e' punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio' abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalita' e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».
2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
«17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalita' di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1º gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terra' conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli da
5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori), introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge
15 dicembre 2014, n. 186:
«Art. 5-quater. (Collaborazione volontaria). - 1.
L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione
di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30
settembre 2014, puo' avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo per
l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni
di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento
mediante adesione ai contenuti dell'invito al
contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i
relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli,
nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto
e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite
o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o
la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica
soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la
richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,
comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La
preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale
conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e'
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la
conclusione della procedura di collaborazione volontaria,
per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto
stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e
b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le
condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4,
primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo'
essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione
dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle
istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10
novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
per tutte le annualita' oggetto della procedura di
collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per
gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si
applicano le disposizioni in materia di competenza per
territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di
legittimazione processuale dinanzi alle commissioni
tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive
modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia
delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la
trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la
conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015,
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,
sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31
dicembre 2016.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia,
gia' esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilita' detenute presso istituti
elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative svolte
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, specifiche
disposizioni relative agli imponibili riferibili alle
attivita' costituite o detenute in Svizzera in
considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo.
Art. 5-quinquies. Effetti della procedura di
collaborazione volontaria
1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive
modificazioni;
b) e' altresi' esclusa la punibilita' delle condotte
previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla
lettera a) del presente comma;
b-bis) si applicano le disposizioni in materia di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58,
comma 6, del medesimo decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle
imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione
volontaria.
3. Limitatamente alle attivita' oggetto di
collaborazione volontaria, le condotte previste
dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili
se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo sino alla data del 30
novembre 2015, entro la quale puo' essere attivata la
procedura di collaborazione volontaria, o sino alla data
del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione
dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle
informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera
a).
4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, in misura pari alla meta' del minimo edittale:
a) se le attivita' vengono trasferite in Italia o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono
un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia o nei
predetti Stati erano o sono ivi detenute;
ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui
all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di
eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia
all'intermediario finanziario estero presso cui le
attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle
autorita' finanziarie italiane richiedenti tutti i dati
concernenti le attivita' oggetto di collaborazione
volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla
richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata
nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei
confronti del contribuente che si avvale della procedura di
collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni
per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta
regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
aggiunto e di ritenute e' fissata al minimo edittale,
ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione
trasferisca, successivamente alla presentazione della
richiesta, le attivita' oggetto di collaborazione
volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori
dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera
a), l'autore della violazione e' obbligato a rilasciare,
entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', l'autorizzazione di cui alla lettera c) del
primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le
attivita' sono state trasferite e a trasmettere, entro
sessanta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', tale autorizzazione alle autorita' finanziarie
italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla
meta' della sanzione prevista dal primo periodo del comma
4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e' definito
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il
confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, e'
operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il
terzo della somma dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole, il terzo della
somma delle sanzioni piu' gravi determinate ai sensi del
comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le
violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti
all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' fissata al 3 per
cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le
attivita' oggetto della collaborazione volontaria erano o
sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, accordi che consentano un effettivo
scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del
modello di Convenzione contro le doppie imposizioni
predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al
periodo intercorrente tra la data della stipulazione e
quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere
della condizione di cui al primo periodo non si applica il
raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella
richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera
a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei
rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura
percentuale del 5 per cento al valore complessivo della
loro consistenza alla fine dell'anno e determina
l'ammontare corrispondente all'imposta da versare
utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo'
essere presentata solo nei casi in cui la media delle
consistenze di tali attivita' finanziarie risultanti al
termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della
collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni
di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e
patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova
contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in
quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi
ne avevano la disponibilita'.
10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia
sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario
dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei
termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera
b), la procedura di collaborazione volontaria non si
perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi
1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate
notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento
e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione
della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di notificazione dell'invito di cui al predetto
articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del
1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione
dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di
contestazione.
Art. 5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di
collaborazione volontaria). - 1. Le modalita' di
presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e
di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche' ogni
altra modalita' applicativa della relativa procedura, sono
disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia
delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione
finanziaria concordano condizioni e modalita' per lo
scambio dei dati relativi alle procedure avviate e
concluse.
Art. 5-septies. (Esibizione di atti falsi e
comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1.
L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1,
che, nell'ambito della procedura di collaborazione
volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o
trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4,
comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la
quale attesta che gli atti o documenti consegnati per
l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e
notizie forniti sono rispondenti al vero.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 4
del citato decreto-legge n. 167 del 1990:
«Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo
d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero
attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli
nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi'
tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati
nel precedente periodo che, pur non essendo possessori
diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere
di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
(Omissis).».
- La legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in
materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonche' per il potenziamento della lotta
all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di
autoriciclaggio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
dicembre 2014, n. 292.

 
Art. 7 bis
Introduzione di indici sintetici di affidabilita' per la promozione
dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione
degli adempimenti e per la contestuale soppressione della
disciplina degli studi di settore
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilita' fiscale cui sono collegati livelli di premialita' per i contribuenti piu' affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 62-bis del
citato decreto-legge n. 331 del 1993:
«Art. 62-bis. (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
settori economici, appositi studi di settore al fine di
rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
una piu' articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal fine
gli stessi uffici identificano campioni significativi di
contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
dicembre 1995 (164), possono essere soggetti a revisione ed
hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal
periodo di imposta 1995.».
- Si riporta il testo vigente dei commi da 181 a 189
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«181. Fino alla approvazione degli studi di settore,
gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono
essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione
accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre
categorie reddituali, nonche' con riferimento ad ulteriori
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma 184 del
presente articolo ai fini della determinazione presuntiva
dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le
disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente
articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati
nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di
cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli
esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel
periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare
non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano
optato per il regime ordinario di contabilita';
b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria.
Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i
criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e'
considerata inattendibile in presenza di gravi
contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente
rilevati.
182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo non si applicano nei confronti dei
contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle
entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i
ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente
attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano
coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
degli stessi sono determinati parametri che tengano conto
delle specifiche caratteristiche della attivita'
esercitata.
185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere
definito ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla
categoria di reddito che ha formato oggetto di
accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento
con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di
effettuare, per lo stesso periodo di imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a
settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle
finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
le associazioni di categoria e gli ordini professionali,
dei supporti meccanografici contenenti i programmi
necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla
base dei parametri.
187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce
notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale.
188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 48,
primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati
ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati,
ivi previsto.
189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si
applicano per gli accertamenti relativi al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.».

 
Art. 7 ter

Esenzione dell'Autorita' nazionale anticorruzione dal vincolo di
riduzione delle spese di funzionamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorita' nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 19
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 19. (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale
anticorruzione). - (Omissis).
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il
riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento
delle funzioni di cui al comma 2, specificando che il
personale attualmente in servizio presso l'ANAC,
appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce
in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture individuato nel piano di
riordino di cui all'alinea del presente comma;
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del
trattamento economico accessorio del personale dipendente,
inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non
inferiore al venti per cento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».

 
Art. 7 quater
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «o compensi» sono soppresse;
b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili».
2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformita' alle disposizioni introdotte dal comma 2.
4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, e' riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonche' le prestazioni di viaggio e trasporto,». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: «risultante dagli elenchi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalita' diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.
11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, puo' essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalita' gia' previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.
12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione puo' essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.
14. All'articolo 4, comma 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».
15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
16. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita' di accesso, ispezione e verifica, nonche' delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».
17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attivita' giurisdizionale.
19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno», le parole: «entro il giorno 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e le parole: «, compresa quella unificata,», ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».
21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera c) e' abrogata.
22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.
23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volonta' di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione e' presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».
25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalita' previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per l'esercizio dell'opzione.
26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.
27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole: «mancato rinnovo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;
c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la societa' o ente controllante puo' modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»;
d) all'articolo 124:
1) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto»;
e) all'articolo 125:
1) al comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle societa' di cui alla predetta lettera b)»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione della revoca.»;
3) al comma 3, le parole: «il mancato rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca»;
f) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;
g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio».
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.
29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) e' abrogata.
32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso»;
2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarita' dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
b) all'articolo 20-bis, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo».
34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.
35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate e' effettuata mediante:
a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) contrassegni sostitutivi;
c) carte di debito o prepagate;
d) modalita' telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico».
37. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile e' fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalita' e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico e' limitato fino alle ore 11».
39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.
40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui e' situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
41. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:
a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
b) le modalita' di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.
42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»;
b) all'articolo 73-bis:
1) al comma 1, le parole: «entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73».
43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo le parole: «le sentenze» sono inserite le seguenti: «e gli altri atti degli organi giurisdizionali»;
c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: «Nelle sentenze» sono inserite le seguenti: «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita' dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.».
44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies e' sostituito dal seguente:
«15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».
45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attivita'».
46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni».
47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il contribuente puo' avvalersi della facolta' di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardivita' della presentazione».
48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta e' pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 32 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, come modificato dalla presente legge:
«Art. 32. (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento
dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt.
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle
stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base
delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri
e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in
mancanza deve essere indicato il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee
e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni
di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi
alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 110 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 110. (Norme generali sulle valutazioni). -
(Omissis).
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 54 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 54. (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - (Omissis).
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione
di alimenti e bevande, nonche' le prestazioni di viaggio e
trasporto, acquistate direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista. Le
spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1
per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle
sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di
arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi
e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
del 50 per cento del loro ammontare.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 60 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 60. (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.
In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura
civile e alle modalita' di notificazione previste dalle
norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili
con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati alle imprese individuali o costituite in forma
societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi
istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata
direttamente dal competente ufficio con le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta
elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono
consentite la consultazione telematica e l'estrazione,
anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di
posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni
dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica risulta satura oppure se
l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non
risulta valido o attivo, la notificazione deve essere
eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area
riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa
e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito,
per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da'
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei
termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si
intende comunque perfezionata per il notificante nel
momento in cui il suo gestore della casella di posta
elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione temporale che
certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per
il destinatario si intende perfezionata alla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore
della casella di posta elettronica certificata del
destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al
periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet
della societa' InfoCamere Scpa. Nelle more della piena
operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad
avere un indirizzo di posta elettronica certificata da
inserire nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere
eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui sono intestatari,
all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei
soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge,
di un parente o affine entro il quarto grado di cui
all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del
presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le
notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente,
l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini
delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a
quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della
richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del
contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi
almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di
tale tentativo la casella di posta elettronica risulta
satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta
elettronica del contribuente non risulta valido o attivo,
si applicano le disposizioni in materia di notificazione
degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente, comprese le disposizioni del
presente articolo diverse da quelle del presente comma e
quelle del codice di procedura civile dalle stesse non
modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice
di procedura civile.".
- Si riporta il testo del secondo comma dell'arti. 26
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento).
- (Omissis).
La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica
certificata, all'indirizzo del destinatario risultante
dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno
richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un
indirizzo di posta elettronica certificata da inserire
nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della
richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'art. 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-ter del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 6-ter. (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). - 1. Al
fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti
telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori
dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di
fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel
quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica
certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo
scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti
gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i
gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono
affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e
repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli
indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e
comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le
indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli
elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'
dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di
risultato ai dirigenti responsabili.».
- Si riporta il testo del comma 6-quater dell'art. 4
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 1998, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - (Omissis).
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 11-bis dell'art. 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 37. (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
(Omissis).
11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle
somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal
1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati
entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna
maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti
e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia
delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal
1o agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle
richieste effettuate nel corso delle attivita' di accesso,
ispezione e verifica, nonche' delle procedure di rimborso
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23
dicembre 1996, n. 662):
«Art. 2. (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - (Omissis).
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante
delega, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle
somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
3 del citato decreto legislativo n. 462 del 1997:
«Art. 3. (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli formali). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta,
ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia'
utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni, possono
essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo
36-ter, con le modalita' indicate nell'articolo 19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernente le
modalita' di versamento mediante delega. In tal caso
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.».
- Si riporta il testo vigente del comma 412 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«412. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate
comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai
contribuenti l'esito dell'attivita' di liquidazione,
effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore
imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'
versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a
ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui
all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a
decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della predetta comunicazione.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 36-bis e
36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973:
«Art. 36-bis. (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). -1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi
spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.
Art. 36-ter. (Controllo formale delle dichiarazioni). -
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal
Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche
analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative
dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 54-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
«Art. 54-bis. (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di
versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte
delle persone fisiche, e delle societa' o associazioni di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il 30 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le
societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti
versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6, e del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (Regolamento recante
modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione
delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Modifiche di termini in materia di IVA). - 1.
La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e
l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi
dell'articolo 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' versata entro il 16
marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto
dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella
misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di
mese successivo alla predetta data.».
«Art. 7. (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per
le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono
optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi
versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
qualora l'imposta non superi il limite di lire 50.000 il
versamento e' effettuato insieme a quello dovuto per il
trimestre successivo;
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di
marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto
dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella
misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di
mese successivo alla predetta data.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita'). - (Omissis).
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. (Cedolare secca sugli affitti). - 1. In
alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il
proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo'
optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione
relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca
dell'opzione esercitata in sede di registrazione del
contratto di locazione qualora il contribuente abbia
mantenuto un comportamento coerente con la volonta' di
optare per il regime della cedolare secca, effettuando i
relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare
secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata presentazione della comunicazione
relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del
contratto di locazione per il quale e' stata esercitata
l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro
trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la
sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro
50 se la comunicazione e' presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte
di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di
cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra
disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini
dell'attuazione del presente articolo.
5.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del
presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di
una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il
reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate
nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o
enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del
codice civile, purche' sublocate a studenti universitari e
date a disposizione dei comuni con rinuncia
all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il
predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del
1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque
il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del
presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato
indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato
fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione
fiscale nel settore delle locazioni abitative e
l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono
attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di
locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo
di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero
6), del codice civile in materia di registro di anagrafe
condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni
esistenti in ambito di edifici condominiali.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
della cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al
conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia
ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 della Parte
I della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
di bollo):

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo degli articoli del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in cui le
parole «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente
«revoca»:
«Art. 118. (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
(Omissis).
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui
all'articolo 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai
soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
(Omissis).».
«Art. 139. (Revoca dell'opzione). - 1. Nel caso di
revoca dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2
dell'articolo 137.».
«Art. 139-bis. (Recupero delle perdite compensate). -
1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato
mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal
possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa'
consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o societa'
consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo
periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in
base alle ordinarie regole, concorrono a formare il
reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite
della societa' estera che si considerano dedotte e i
redditi della stessa societa' inclusi nel consolidato. La
stessa regola si applica durante il periodo di
consolidamento in caso di riduzione della percentuale di
possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 115 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 115. (Opzione per la trasparenza fiscale). -
(Omissis).
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
(Omissis).
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 2-bis e 3 dell'art. 117
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 117. (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - (Omissis).
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del
comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono
designare una societa' residente nel territorio dello Stato
o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con
ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La
controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le
societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente
comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo 127
per le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la
societa' o ente controllante puo' modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di
interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte,
nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare
l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui
all'articolo 124.».
- Si riporta il testo dell'art. 124 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 124. (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito
del controllo, cosi' come definito dall'articolo 117, cessa
per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il
periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene
aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso
in cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal
primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle
societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti
interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate
all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o
in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi
dell'articolo 117, comma 3.
4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la
societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuito a ciascun soggetto.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il
decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli
eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del
consolidato.
5-bis. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con
l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 125 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 125. (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni
dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia
nel caso di revoca dell'opzione di cui all'articolo 117,
sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle
societa' di cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di
acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa'
singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
cosi' come risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 121. Si applica la disposizione dell'articolo
124, comma 4. La societa' o l'ente controllante e' tenuto a
comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle
perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione della
revoca.
3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' di cui al comma 1 per compensare gli oneri
connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 132 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 132. (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
1. Permanendo il requisito del controllo, come definito
nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha
durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed e'
irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a
meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica al termine di
ciascun triennio.
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a
tutte le controllate non residenti, cosi', come definite
dall'articolo 133;
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non
sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante
residente e delle controllate residenti di cui all'articolo
131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo
133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob
previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche
da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile
dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul
bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la
controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete
l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario
riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla
revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa'
controllata non residente secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio
di cui alla lettera c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la
collaborazione necessaria per la determinazione
dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non
superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste
dell'Amministrazione finanziaria;
d-bis).
3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli
articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
regime previsto dalla presente sezione; la medesima
societa' controllante puo' interpellare l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In
particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto
controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi
dell'articolo 130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria
estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societa'
controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita'
svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le
controllate non residenti nonche' la quota di
partecipazione agli utili riferita alla controllante ed
alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2,
l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le
ragioni che richiedono tale diversita';
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato
attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le
conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali
verra' presumibilmente richiesto il credito di cui
all'articolo 165.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto
controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati
ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo
stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto
controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per la
determinazione del reddito imponibile fra le quali anche
l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non
rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono
essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le
modalita' previste dallo stesso comma 3 entro il mese
successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
si possono essere verificate. La societa' o ente
controllante che intende accedere al regime previsto dalla
presente sezione ma non ha presentato l'istanza di
interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola
presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei
redditi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 155 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 155. (Ambito soggettivo ed oggettivo). - 1. Il
reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi
indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.
L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al
termine del decennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro decennio a meno che non sia
revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la
comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
decennio. L'opzione di cui al comma 1 deve essere
esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti
indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo
di imprese alla cui composizione concorrono la societa'
controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.
2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile
secondo i criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui
al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100
tonnellate di stazza netta destinate all'attivita' di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera
di impianti ed altre attivita' di assistenza marittima da
svolgersi in alto mare.
3. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita'
direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle
indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo
soggetto e identificate dal decreto di cui all'articolo
161.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
«Art. 2. (Comunicazioni e adempimenti formali). - 1. La
fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a
regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di
preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di
natura formale non tempestivamente eseguiti, non e'
preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle
norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua
l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura
minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo
le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11. (Riduzione dei costi di riscossione fiscale).
- 1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle
condizioni, incluse quelle di remunerazione delle
riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da
parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di
accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da
assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al
30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per
cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i
trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75
milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i
limiti gia' previsti da altre disposizioni vigenti in
materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi
a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui,
per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale
sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi
a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli
intermediari della riscossione convenzionati con la stessa,
nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il
saldo finale sia di importo positivo;
c) (Abrogata).».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 38-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, come modificato dalla presente legge:
«Art. 38-bis. (Esecuzione dei rimborsi). - (Omissis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi
di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa
presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui
emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di
conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui
all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla
dichiarazione o istanza e' allegata una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', a norma dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti
condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del
contribuente:
a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto
alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di
oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si
e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo
periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni
non effettuate nella normale gestione dell'attivita'
esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e'
ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di
aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso
e' presentata da societa' di capitali non quotate nei
mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta,
azioni o quote della societa' stessa per un ammontare
superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di
cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000
euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita'
d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese
start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni
antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e
quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato
superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se
questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se
questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000
euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o
comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano
1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al
comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui
emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di
conformita' o della sottoscrizione alternativa, o non
presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta';
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso
dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della
cessazione dell'attivita'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 20. (Dichiarazione e pagamento dell'imposta
sostitutiva). - 1. Gli enti che effettuano le operazioni
indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via
telematica, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni
effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il
modello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
2. Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta
dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione
della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta
liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo
di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta
sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate
nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due
rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda
per il restante importo, rispettivamente entro il termine
di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese
successivo a detto termine.
3. Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di
acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello
dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla
dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in
diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o
in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso.
4. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a
recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita
della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui
all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre
anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del
mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui
al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo
comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
amministrativa nella misura del 30 per cento della
differenza medesima.
5. Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento
d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
omissione o infedelta' della dichiarazione, per la
riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda
l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme
sull'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria,
avvalendosi di procedure automatizzate, procede al
controllo della regolarita' dell'autoliquidazione e dei
versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli
elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti,
risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti
in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro
tre anni dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione della dichiarazione, apposito avviso di
liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle
sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con decreto del Ministro per le finanze saranno
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-bis. (Operazioni di finanziamento
strutturate). - 1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano
anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in
qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di
finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o
titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque
sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie
anche conseguenti alla cessione delle predette
obbligazioni, nonche' alla modificazione o estinzione di
tali operazioni.
2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, e'
esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo
provvedimento autorizzativo.
3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli intermediari
finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, delle attivita' di promozione e
collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero,
nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle
societa' che emettono le obbligazioni o titoli similari con
riferimento ai quali e' stata esercitata l'opzione. Il
soggetto finanziato risponde in solido con i predetti
intermediari per il pagamento dell'imposta.
4. Gli intermediari finanziari e le societa' emittenti
tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano,
secondo le modalita' previste dall'articolo 20 del presente
decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle
obbligazioni collocate.
5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo
comma, secondo e terzo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli
uffici finanziari), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Riscossione di particolari entrate). - 1. La
riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da
corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente
normativa, e' effettuata mediante versamento su apposito
conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni
governative di Roma, vincolato a favore della sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla
radiotelevisione, delle relative tasse di concessione
governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni,
interessi e diritti e' effettuata tramite l'Ente poste
italiane mediante versamento su apposito conto corrente
postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti
radio e televisione di Torino, vincolato a favore della
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino.
Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del
registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai
sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle
tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo
2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici
provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate e'
effettuata mediante:
a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) contrassegni sostitutivi;
c) carte di debito o prepagate;
d) modalita' telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico.
3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte
ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime
possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui
all'articolo 4.
3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' per
il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle
somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le
convenzioni che determinano i compensi agli intermediari.
Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il
terzo giorno lavorativo successivo a quello di
riscossione.».
- La legge 25 luglio 1971, n. 545 (Norme sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle
Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni
connesse) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
1971, n. 199.
- Il Libro VI (Della tutela dei diritti) del codice
civile comprende gli articoli da 2643 a 2969.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2673 e
seguenti del codice civile:
«Art. 2673. (Obblighi del conservatore). - Il
conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a
chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle
iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve
ne e' alcuna.
Deve altresi' permettere l'ispezione dei suoi registri
nei modi e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei
documenti che sono depositati presso di lui in originale o
i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o
in pubblico archivio fuori della circoscrizione del
tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.».
«Art. 2674. (Divieto di rifiutare gli atti del proprio
ufficio). - Il conservatore puo' ricusare di ricevere le
note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e
non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti
stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821,
2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste
dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le
indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839,
numeri 1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o
ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e
di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni
richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le
parti possono far stendere immediatamente verbale del
rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale
giudiziario assistito da due testimoni.».
«Art. 2674-bis. (Trascrizione e iscrizione con riserva
e impugnazione). - Al di fuori dei casi di cui al
precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi
sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di
una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte
richiedente, esegue la formalita' con riserva.
La parte a favore della quale e' stata eseguita la
formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita'
giudiziaria.».
«Art. 2675. (Responsabilita' del conservatore). - Il
conservatore e' responsabile dei danni derivati:
1) dall'omissione, nei suoi registri, delle
trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative
annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali
operazioni;
2) dall'omissione, nei suoi certificati, delle
trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli
errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o
l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non
imputabili;
3) dalle cancellazioni indebitamente operate.».
«Art. 2676. (Diversita' tra registri, copie e
certificati). - Nel caso di diversita' tra i risultati dei
registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati
dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che
risulta dai registri.».
«Art. 2677. (Orario per le domande di trascrizione o di
iscrizione). - Il conservatore non puo' ricevere alcuna
domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore,
determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al
pubblico.».
«Art. 2678. (Registro generale). - Il conservatore e'
obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui
giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di
presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia
trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il
giorno della richiesta ed il relativo numero di
presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per
cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota,
l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per
trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le
persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione
o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota,
il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera
all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene
l'indicazione del numero di presentazione.».
«Art. 2679. (Altri registri da tenersi dal
conservatore). - Oltre al registro generale, il
conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo
2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono
ordinati dalla legge.».
«Art. 2680. (Tenuta del registro generale d'ordine). -
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio
dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui
circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel
relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno
in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza
spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le
cancellature di parole devono essere approvate dal
conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e
con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere
chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e
firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle
date, dei fogli e dei numeri d'ordine.».
«Art. 2681. (Divieto di rimozione dei registri). - I
registri sopra indicati non possono essere rimossi
dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una
corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita',
e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.».
«Art. 2682. (Sanzioni contro il conservatore). - Il
conservatore nell'esercizio delle sue incombenze e' tenuto
a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo,
nonche' alle altre disposizioni delle leggi che lo
riguardano e, in caso di inosservanza, e' soggetto a una
pena pecuniaria fino a lire diecimila.».
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 73. (Procedura per la registrazione degli atti
giudiziari). - 1. In adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il
funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio
finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti
giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della
registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi
di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla
ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal
pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in
calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le
regole tecniche telematiche stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono
esenti dall'obbligo della registrazione.
2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri
atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da
fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta
giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.
2-quater. Le parti in causa possono segnalare
all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio
difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la
registrazione, con prenotazione a debito, degli atti
giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci
giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal
caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla
prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio
giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio
finanziario unitamente alla richiesta di registrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 73-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 73-bis. (Termini per la richiesta di
registrazione).- 1. La registrazione della sentenza di
condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti
costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni
dal passaggio in giudicato.
1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater
dell'articolo 73.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13. (Termini per la richiesta di registrazione).
- 1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in
termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla
data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni
se formato all'estero.
1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da
essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la
registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il
provvedimento e' stato emanato.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di
cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non
sono stati formati in un solo giorno il termine decorre
dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private
autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima
autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della
loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17,
comma 3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di
trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri
devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed
entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e'
stato pubblicato o emanato quando dagli atti del
procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal
comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali
elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione
degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma secondo dell'art. 12 la
registrazione deve essere richiesta entro venti giorni
dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli
artt. 2505 e segg. del Codice civile, e in ogni caso non
oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento
della sede amministrativa, legale o secondaria nel
territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui
all'art. 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano
a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte
dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che
occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono
interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o
gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad
istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la
registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi
natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di
cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del
procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
d) le sentenze e gli altri atti degli organi
giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno
prodotto da fatti costituenti reato.».
- Si riporta il testo dell'art. 60 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 60. (Modalita' per la registrazione a debito). -
1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16
a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di
ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato
ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello
Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al
gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso
menzione della data del decreto di ammissione e
dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i
provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare
menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa
al gratuito patrocinio.
2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi
giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve
essere indicata la parte obbligata al risarcimento del
danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta
prenotata a debito. L'ufficio finanziario, qualora ravvisi
elementi che consentano la riconducibilita' dei
provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo
dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospenderne la
liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi
all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve
fornire il proprio parere all'ufficio finanziario,
motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata
ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35. (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla
base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano
non aver esercitato nelle tre annualita' precedenti
attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche o
professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 5 del
citato decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato
dalla presente legge:
«(Omissis).
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita',
previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la
presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi
ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati
libri, registri, scritture e documenti e' punito con
sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la
medesima sanzione chi presenta la richiesta di
registrazione o le comunicazioni di cui all'articolo
74-quinquies, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni
incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di
posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non
consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi
ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un
quinto del minimo se l'obbligato provvede alla
regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine
di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16. (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, entro il 7 luglio di ciascun anno, il risultato
finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, prima della
trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7
luglio, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui
all'articolo 14;
d) conservare le schede relative alle scelte per la
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione;
d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione nonche' della
documentazione a base del visto di conformita' fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione.
1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati,
fermo restando il termine del 10 novembre per la
trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui
all'articolo 14, possono tuttavia completare le attivita'
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente
articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione
che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato
la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime
dichiarazioni.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo
14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di
ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal
responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
dati indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto
conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e
della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di
liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti
tramite i propri soci od associati.
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni,
l'attestazione di ricezione delle comunicazioni.
L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti
dovuti all'impossibilita' da parte dell'Agenzia delle
entrate di rendere disponibili le comunicazioni al
sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono
autonomamente e con i mezzi piu' idonei all'invio delle
comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via
telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le
comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano
richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui
al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto
d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e'
riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla
trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto
del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
deve essere trasmessa in via telematica, entro il 7 marzo
dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF
unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma
6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le
modalita' per la variazione delle scelte da parte dei
sostituti d'imposta;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di
disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione
fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Accettazione e modifica della dichiarazione
precompilata). - 1. La dichiarazione precompilata relativa
al periodo d'imposta precedente puo' essere accettata
ovvero modificata dal contribuente.
2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "entro il mese di
aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7
luglio";
2) alla lettera b), le parole: "entro il mese di
maggio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7
luglio";
b) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a) e alla lettera c), le parole:
"entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 7 luglio";
2) alla lettera b), le parole: "entro il 15 giugno
di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "prima
della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il
7 luglio";
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: "entro il 31 maggio
di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "prima
della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il
7 luglio";
2) alla lettera c) le parole: "entro il 30 giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio".
3. La dichiarazione precompilata e' presentata entro il
termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b),
del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164:
a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via
telematica;
b) al sostituto d'imposta che presta assistenza
fiscale;
c) a un CAF o a un professionista indicati
nell'articolo 1, presentando anche la relativa
documentazione. L'attivita' di verifica di conformita' e'
effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3
dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti
con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di
responsabilita' ai fini di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1.
3-bis. Il contribuente puo' avvalersi della facolta' di
inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via
telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio
di ciascun anno senza che questo determini la tardivita'
della presentazione.
4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo
d'imposta precedente e' presentata dai soggetti di cui
all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, entro il 7 luglio, con le modalita' indicate alle
lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge
un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con
le modalita' ed entro i termini previsti per il versamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13,
comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie
dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso
di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno
solo dei coniugi, puo' essere presentata dichiarazione
congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al
sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati sistemi alternativi di
accettazione o modifica da parte del contribuente della
dichiarazione precompilata.
7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonche'
quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono abrogati con effetto per le
dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno
2015, relative al periodo d'imposta 2014.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 39. (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'Art. 35 che rilasciano
il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele
si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro
2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione
rettificativa, se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio
1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono
tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente
impositore al pagamento di una somma pari all'importo
dell'imposta, della sanzione e degli interessi che
sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi
dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o
gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo
per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui
al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute
alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del
visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di
cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo'
trasmettere una dichiarazione rettificativa del
contribuente, ovvero, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una
comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta e'
pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. La violazione e' punibile in caso di liquidazione
delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'Art. 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli
articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in
caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a
condizione che non trovi applicazione l'Art. 12-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per
un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione;
a-bis) se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio
1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di
cui al primo periodo della lettera a);
a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di
cui al comma 1, lettera a), il contribuente e' tenuto al
versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi
interessi;
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'Art. 36 infedele, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel
corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un
periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art. 7-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
(Omissis).».

 
Art. 7 quinquies

Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di
lavoratori in trasferta e trasfertisti

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede la continua mobilita' del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attivita' lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennita' o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si e' effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non e' applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riconosciuto il trattamento previsto per le indennita' di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 6 dell'art.
51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 51. (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - (Omissis).
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
(Omissis).».

 
Art. 7 sexies
Semplificazioni per i contribuenti
che adottano il regime cosiddetto dei «minimi»

1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attivita', e secondo le modalita' stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti di cui al comma 54:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le
operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari
l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da
soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli
7-ter e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e
alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, ferma restando
l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare
senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
successive modificazioni. Le cessioni all'esportazione di
cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per
talune attivita', e secondo le modalita' stabiliti con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Per le operazioni di cui al presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».

 
Art. 7 septies
Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti
nel settore della geotermia

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita' d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo e' costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Rafforzamento del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese). - 1. Al fine di migliorare
l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un piu' ampio accesso al credito da
parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico
e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei
criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso
alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento
a titolo di coefficiente di rischio;
2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale,
della misura massima della garanzia diretta concessa dal
Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione
finanziaria, con riferimento alle "operazioni di
anticipazione di credito, senza cessione dello stesso,
verso imprese che vantano crediti nei confronti di
pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie
di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente,
agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli
ulteriori limiti nonche' i requisiti e le procedure
previsti dai medesimi articoli; la misura massima di
copertura della garanzia diretta di cui al presente numero
si applica anche alle operazioni in favore di imprese
ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche'
alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre
2009.
2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su
operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita'
d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n.?22, di durata non
inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.?193 del 20 agosto
2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare
dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di
mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul
Fondo e' costituita una riserva fino a 100 milioni di euro,
in relazione alla quale non si applica il limite di cui al
comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale
riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di
essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo
concessorio.
3. la semplificazione delle procedure e delle
modalita' di presentazione delle richieste attraverso un
maggior ricorso a modalita' telematiche di ammissione alla
garanzia e di gestione delle relative pratiche;
4. misure volte a garantire l'effettivo
trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle
piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia diretta, ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da
parte del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova
concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di
garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della
richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano
condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione
della garanzia da parte del Fondo;
b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai
fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle
imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155, nonche' delle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381.
(Omissis).».

 
Art. 8
Finanziamento Fondo occupazione

1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa.
1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1-ter. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 64, 65 e 66 dell'art. 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
«Art. 2. (Ammortizzatori sociali). - (Omissis).
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011:
«Art. 24. (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) "pensione di vecchiaia", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) "pensione anticipata", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.
67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 25 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,
in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 25. (Destinazione di risorse alle misure di
conciliazione tra vita professionale e vita privata). - 1.
In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota
pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno
2018 delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi
contributivi per incentivare la contrattazione di secondo
livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni, e' destinata alla promozione della
conciliazione tra vita professionale e vita privata,
secondo i criteri indicati al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e
modalita' per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1
sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma
3, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire
la stipula di contratti collettivi aziendali. Il medesimo
decreto definisce ulteriori azioni e modalita' di
intervento in materia di conciliazione tra vita
professionale e vita privata, anche attraverso l'adozione
di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula
di contratti collettivi aziendali.
3. All'elaborazione delle linee guida ed al
coordinamento delle connesse attivita' di monitoraggio
degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di
regia di cui fanno parte tre rappresentanti designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente,
ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche della
famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunita' e
dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da un rappresentante designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, e da un
rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali che la presiede. Ai componenti della
cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita',
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente
comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e' riportato nelle Note
all'art. 7-ter.
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4-bis
dell'art. 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183):
«Art. 42. (Disposizioni relative a trattamenti
straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi
gia' stipulati). - (Omissis).
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di
rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che
comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da
condizionare le possibilita' di sviluppo economico
territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto
l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione
salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma
1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti
firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni
dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il
limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di
100 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il limite di
spesa di cui al comma 5, primo periodo, puo' essere
autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei
trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle
condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.
4. (Omissis).
4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di
rilevante interesse strategico per l'economia nazionale,
che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da
condizionare le possibilita' di sviluppo economico
territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto
l'utilizzo del contratto di solidarieta', con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo',
altresi', essere concessa, su domanda, la reiterazione
della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la
durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e,
comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto entro il
limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non
trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.
(Omissis).».

 
Art. 9
Partecipazione di personale militare alla missione di supporto
sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL
1. E' autorizzata, a decorrere dal 14 settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).
2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:
a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 3
agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana
a missioni internazionali):
«Art. 3. (Disposizioni in materia di personale). - 1.
Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
alla presente legge e' corrisposta, al netto delle
ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che
partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa
alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military
Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50
per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1º luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo
comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti
in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se
volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19,
primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
10.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 4 dell'art.
5 del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131 (Proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonche' misure urgenti per la sicurezza):
«Art. 5. (Disposizioni in materia di personale). - 1.
(Omissis).
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3,
comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e'
corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura
intera, incrementata del 30 per cento se il personale non
usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. (Omissis).
4. Al personale impiegato nelle missioni Active
Endeavour, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e
nelle attivita' di cui all'articolo 4, commi 7 e 10, il
compenso forfettario di impiego e la retribuzione per
lavoro straordinario sono corrisposti in deroga,
rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.
231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2,
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario
di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo
9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
171 del 2007.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 1-sexies e
1-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa):
«Art. 4. (Disposizioni in materia penale). - (Omissis).
1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art.
5 del citato decreto-legge n. 152 del 2009:
«Art. 5. (Disposizioni in materia contabile). - 1. Per
esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al
presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e
urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i
competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di
finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso
le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato,
possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
(Omissis).».

 
Art. 10
Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria

1. E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge», ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si e' espresso favorevolmente e che e' contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente e' immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021.
2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma - Parte servizi con la RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.


 
Art. 10 bis
Finanziamento dell'attraversamento ferroviario
della linea Milano-Saronno

1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza - lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, e' autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


 
Art. 11
Misure urgenti per il trasporto regionale

1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e' attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la societa' EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attivita' di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente e' trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Societa' EAV S.r.l. per le finalita' di cui al comma 2.
2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della societa' di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono attuate in regime di ordinarieta' dalla predetta societa' di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania e del Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., e' attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.
3-bis. Entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticita' finanziarie in cui versano le societa' esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3, degli interventi gia' programmati a valere sulle risorse stesse.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 7 dell'art.
16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 16. (Disposizioni urgenti per la continuita' dei
servizi di trasporto). - (Omissis).
5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi
dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative
alla razionalizzazione e al riordino delle societa'
partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione
finanziaria della Regione Campania approvato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo
2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del
processo di separazione tra l'esercizio del trasporto
ferroviario regionale e la proprieta', gestione e
manutenzione della rete, anche in applicazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle
prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei
debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto
regionale ferroviario e delle societa' capogruppo. Nei
successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello
stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un
piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei
pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili
in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima
di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra'
individuare gli interventi necessari al perseguimento delle
finalita' sopra indicate e all'equilibrio economico delle
suddette societa', nonche' le necessarie azioni di
riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del
sistema di mobilita' regionale su ferro.
(Omissis).
7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio
di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un
periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei
confronti delle societa' a partecipazione regionale
esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti
debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre
delle somme per le finalita' istituzionali delle stesse
societa'. I relativi debiti insoluti producono, nel
suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice
civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono
tassi di interesse inferiori.
(Omissis).».

 
Art. 12
Misure urgenti a favore dei comuni
in materia di accoglienza

1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.
2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilita' del fondo.
2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonche' dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 729 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono
assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste
avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,
dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011,
nonche' dai comuni che accolgono richiedenti protezione
internazionale.».

 
Art. 12 bis
Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione
dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli
insediamenti di comunita' nomadi nel territorio di alcune regioni
1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalita' sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse e' disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.
2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilita' speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilita' speciali per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100
(Disposizioni urgenti per il riordino della protezione
civile):
«Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
3. Per il necessario completamento funzionale degli
interventi gia' programmati, le somme non ancora impegnate,
alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di
Stato numero 6050 del 2011, dai Commissari delegati di cui
alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
maggio 2008, n. 3676, n. 3677 e n. 3678, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31
maggio 2008, nonche' alle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2009, n. 3776 e n.
3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 129 del 6 giugno 2009, sulle contabilita'
speciali intestate ai funzionari delegati medesimi, sono
versate al capitolo 3560 - "Entrate eventuali e diverse
concernenti il Ministero dell'interno" per essere
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno.
(Omissis).».

 
Art. 13
Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la
promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonche' in materia di
contratti dell'ISMEA
1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitivita' 2014-2020» a titolarita' del Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualita' dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed e' accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito gia' concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalita' previste dal presente comma e' autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attivita' di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attivita' di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalita' attuative del comma 1-bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita' ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e' destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilita' del ricavo aziendale nel settore del grano.
3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».
4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA e' autorizzato ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, puo' rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale e' recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonche' titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile e' dovuta in misura fissa.
4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione della proprieta' contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA e' effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli e' consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.
4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprieta' dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.
4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprieta' vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo vigente del comma 7-bis
dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 201 del 2011:
«Art. 39. (Misure per le micro, piccole e medie
imprese). - (Omissis).
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di
garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
microimprenditorialita'. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito,
sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula
convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni,
nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del
Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per
l'istituzione di fondi di riserva separati presso il
medesimo Fondo.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 111
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 111. (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo
106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco,
possono concedere finanziamenti a persone fisiche o
societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata
semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o
associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o
l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00
e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38):
«Art. 17. (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - (Omissis).
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte
di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
(Omissis).».
- I regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
sono pubblicati nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 102 del 2004:
«Art. 2. (Polizze assicurative). - 1. Per le finalita'
di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui
premi assicurativi, in conformita' a quanto previsto dagli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro
delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole
istituita presso le Province autonome.
2. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80
per cento del costo dei premi per contratti assicurativi
che prevedono un risarcimento qualora il danno sia
superiore al 30 per cento della produzione.
3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre
perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non
assimilabili alle calamita' naturali, di cui al precedente
articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o
fitopatie, il contributo dello Stato e' ridotto fino al 50
per cento del costo del premio.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo
pubblico e' concesso esclusivamente per contratti
assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato
la copertura della produzione complessiva aziendale
all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali sono
stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di
erogazione del contributo sui premi assicurativi.
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o
individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme
assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo
III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi.
5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni
zootecniche di cui al presente decreto e' comprensiva del
costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.
5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni
agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori
assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla
base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando
dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano
scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio
precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere
stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato
dell'ultimo anno.».
- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 2 della
citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
«132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in
societa', sia cooperative che con scopo di lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella
produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti nell'ambito
delle relative attivita' agricole individuati ai sensi
dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua
interventi finanziari, a condizioni agevolate o a
condizioni di mercato, in societa' il cui capitale sia
posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli,
cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai
sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci
siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente
e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e
nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di
mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di
minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero
prestiti obbligazionari o strumenti finanziari
partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione
delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali
gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a
riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal
relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni
acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate,
l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata
massima di quindici anni. I criteri e le modalita' degli
interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte
dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva approvazione di
apposito regime di aiuti da parte della Commissione
europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 28
luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 20. (Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1.
All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
comma 132 e' sostituito dal seguente:
«132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in
societa', sia cooperative che con scopo di lucro,
economicamente e finanziariamente sane, che operano nella
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche'
dei beni prodotti nell'ambito delle relative attivita'
agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in societa'
il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da
imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita'
prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di
produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o
in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori
agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che
operano nella distribuzione e nella logistica, anche su
piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca
e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di
interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera
esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo
aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o
strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle
operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA
stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente
terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel
termine stabilito dal relativo piano specifico di
intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di
interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene
tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici
anni. I criteri e le modalita' degli interventi finanziari
dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a
condizioni agevolate da parte dell'ISMEA e' subordinato
alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da
parte della Commissione europea».
1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA e'
autorizzato ad utilizzare le risorse residue per
l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, e' abrogata.
All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23
della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono
abrogati.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1523 del codice
civile:
«Art. 1523. (Passaggio della proprieta' e dei rischi).
- Nella vendita a rate con riserva della proprieta', il
compratore acquista la proprieta' della cosa col pagamento
dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento
della consegna.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2655 del
codice civile:
«Art. 2655. (Annotazione di atti e di sentenze). -
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo
o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato, o sia
soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di
nullita' e, rispettivamente, l'annullamento, la
risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento
della condizione devono annotarsi in margine alla
trascrizione o all'iscrizione dell'atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione
della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del
fondo enfiteutico.
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono
effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di
colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullita' o
l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o
la devoluzione o a favore del quale si e' avverata la
condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o
iscrizioni gia' compiute hanno il loro effetto secondo
l'ordine rispettivo.
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla
convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se
si tratta di condizione, puo' eseguirsi in virtu' della
dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale
la condizione stessa si e' verificata.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 26
maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14. - Il diritto di prelazione previsto dall'art.
8 non puo' essere esercitato quando i terreni vengano
acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal
precedente art. 12, o quando vengano acquistati o venduti
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA).
Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso
civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino sui
terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per
la formazione della proprieta' contadina, salvo indennizzo
da far valere sul prezzo di acquisto.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della
citata legge n. 154 del 2016:
«Art. 16. (Istituzione della Banca delle terre
agricole). - 1. E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e,
comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito
denominata «Banca».
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario
completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle
aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a
seguito di abbandono dell'attivita' produttiva e di
prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando
pubblicita' alle informazioni necessarie sulle
caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali
dei medesimi, sulle modalita' e condizioni di cessione e di
acquisto degli stessi nonche' sulle procedure di accesso
alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni.
3. La Banca e' accessibile a titolo gratuito nel sito
internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo
le modalita' stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA
ed indicate nel medesimo sito internet.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo,
ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA
puo' anche presentare uno o piu' programmi o progetti di
ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare
comprensori territoriali nei quali promuovere aziende
dimostrative o aziende pilota.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo,
l'ISMEA puo' stipulare apposite convenzioni con gli
assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere
forme di collaborazione e di partecipazione con le
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative e con le universita' e gli istituti
superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze
linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentativita'
delle organizzazioni locali e' riconosciuta a quelle
maggiormente rappresentative in ambito locale.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali relativamente ai terreni incolti e
abbandonati alla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2817 del codice
civile:
«Art. 2817. (Persone a cui compete). - Hanno ipoteca
legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per
l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di
alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il
pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai
condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della
persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni
del codice penale e del codice di procedura penale.».

 
Art. 14
Potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo e
disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei
biglietti di ingresso ai luoghi della cultura
1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, e' incrementato di 60 milioni di euro.
1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Ripartizione delle risorse). - 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;
b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Mutualita' generale). - 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.
2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.
3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno sportivo precedente»;
c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.
1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il piu' efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «al funzionamento» sono inserite le seguenti: «e alla valorizzazione».


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 8
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo):
«Art. 8. (Disposizioni urgenti concernenti il settore
cinematografico e audiovisivo). - (Omissis).
3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso
nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di
euro per l'anno 2014, di 115 milioni di euro per l'anno
2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 110 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 110. (Incasso e riparto di proventi). -
(Omissis).
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di
interventi per la sicurezza e la conservazione e al
funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei
luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato,
ai sensi dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e
all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio
della prelazione.
(Omissis).».

 
Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis, 4, comma 2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilita' permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 66. - Le prestazioni dell'assicurazione sono le
seguenti:
1) un'indennita' giornaliera per l'inabilita'
temporanea;
2) una rendita per l'inabilita' permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale
continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta
tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli
accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.».

 
Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
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