Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2016 |
Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e in particolare l'articolo 21; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale», e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'articolo 50; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante «Modalita' di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado»; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007; Visti i commi 121, 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 che, nell'istituire la Carta elettronica del docente, con un valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta, nonche' dell'importo da assegnare a ciascun docente di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima; Preso atto che, nelle more dell'attivazione delle modalita' di utilizzazione della Carta e per consentire l'immediata corresponsione dell'importo nominale di 500 euro gia' dall'anno scolastico 2015/2016, e' stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 con il quale il suddetto importo e' stato assegnato ai docenti di ruolo mediante ordini collettivi di pagamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto il progetto Italia Login dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con il quale la stessa AgID promuove la diffusione del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID), per consentire a cittadini e a imprese di accedere con un'unica identita' digitale ai servizi online della PA e dei privati aderenti, da qualsiasi dispositivo di fruizione; Considerato l'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni; Constatato che nello scenario attuale esistono gia' applicazioni sviluppate da altre PA che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio che deve offrire la Carta elettronica del docente, quindi, tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015; Vista l'applicazione web denominata «18App» realizzata in attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016); Ravvisata la necessita' di ridefinire alcune modalita' di fruizione della carta del docente, rispetto a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, tenendo conto del sistema pubblico di gestione dell'identita' digitale e, in particolare, della forma di applicazione web, in analogia con il sistema denominato "18App" che garantisce al suo interno il sistema di rendicontazione; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione e di utilizzo della «Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», di seguito denominata «Carta».
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| Art. 2 Carta elettronica
1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro annui. 2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5, nonche' delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca attraverso i quali e' possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7.
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| Art. 3 Beneficiari della Carta
1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. La Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio. 3. L'identita' dei docenti e' verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da AgID. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.
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| Art. 4 Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta
1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito «MIUR». A tal fine, il MIUR si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, delle societa' SO.GE.I - Societa' Generale d'Informatica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. 2. SO.GE.I. verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 3, mediante il richiamo di uno specifico servizio di attestazione online messo a disposizione dal Sistema Informativo MIUR. 3. L'Amministrazione responsabile di cui al comma 1, anche in accordo con le altre Amministrazioni interessate, e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, puo' realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta riguardanti le modalita' per l'ottenimento del beneficio.
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| Art. 5 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. 4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 6.
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| Art. 6 Uso della Carta
1. La Carta e' utilizzabile per acquisti presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui all'articolo 7, nel rispetto di quanto previsto dai commi 6 e 7. 2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, generati dall'applicazione web dedicata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi: a) libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale; b) hardware e software; c) iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; e) titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; f) titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; g) iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. 4. L'accettazione del buono da parte delle strutture, degli esercenti e degli enti previsti all'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. 5. I buoni generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate. 7. Le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo.
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| Art. 7 Registrazione di strutture, esercenti e enti
1. Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata, di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sulla applicazione web. La registrazione, che avviene, per mezzo di un sistema di cooperazione informatica, tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia di beni e servizi offerti, nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIUR puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con Regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.
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| Art. 8 Fatturazione e liquidazione
1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e' riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito e' registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata. 2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
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| Art. 9 Controlli e sanzioni
1. Il MIUR vigila sul corretto funzionamento della Carta e puo' provvedere, in caso di violazioni o eventuali usi difformi delle norme previste dal presente decreto, al recupero delle somme ai sensi dell'articolo 6, comma 7, alla disattivazione della Carta o alla cancellazione dall'elenco della struttura, esercente o ente previsti dall'articolo 7, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 2. L'applicazione web che realizza la Carta assicura, attraverso dichiarazione di responsabilita' prodotta dagli esercenti, che possano essere acquistati mediante i buoni di cui all'articolo 2, comma 3, solo beni o servizi previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. 3. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 2, comma 1, non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico di ripristino del beneficio. 4. Il MIUR disciplina le modalita' di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. L'applicazione web mette a disposizione la reportistica necessaria per la rendicontazione delle spese effettuate.
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| Art. 10 Trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati personali, effettuato attraverso l'applicazione web dedicata e connesso allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, e' il MIUR - viale Trastevere 76/A, 00153, Roma, al quale ci si puo' rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 2. I soggetti esterni di cui all'articolo 4 sono designati dal MIUR quali «Responsabili del trattamento dei dati» con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazioni dei dati stessi che restano nella sfera della titolarita' del MIUR. 3. Agli interessati sara' fornita informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Il MIUR assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente.
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| Art. 11 Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, da impegnare entro il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Ai fini del rispetto dello stanziamento di cui al comma 1, SO.GE.I. provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIUR, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SO.GE.I. non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e da' tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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| Art. 12 Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2015. 2. Restano valide le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo. Le somme non spese entro il 31 agosto 2016 devono essere improrogabilmente utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2017, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 642 del 9 agosto 2016. Le predette somme, non rendicontate al 31 agosto 2017, saranno recuperate a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018 e le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo. 3. Le somme relative all'anno scolastico 2016/2017 gia' spese dal singolo docente dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016 sono registrate e comunicate al MIUR tramite l'applicazione di cui all'articolo 2. Le relative somme sono erogate ai diretti interessati, previa rendicontazione, dalle istituzioni scolastiche.
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| Art. 13 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2016
Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3134
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