Estratto determina AAM/PPA n. 1826 del 4 novembre 2016
Autorizzazione della variazione: C.1.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza - medicinali per uso umano e veterinario -Altra variazione. Relativamente al medicinale: EFEDRINA AGUETTANT. Numero procedura europea: UK/H/2194/001/II/012. E' autorizzato l'aggiornamento delle sezioni 2, 3, 4.2, 4.3, 4.5 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni 1, 2, 3 e 5 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Efedrina Aguettant», nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 043738018 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 10 ml; A.I.C. n. 043738020 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 10 ml; A.I.C. n. 043738032 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 10 ml; A.I.C. n. 043738044 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 10 ml; A.I.C. n. 043738057 - «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe da 10 ml. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione. Titolare A.I.C.: «Laboratoire Aguettant», con sede legale e domicilio fiscale in 69007 Lione, 1 Rue Alexander Fleming, Francia (FR).
Stampati
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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