Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2016 |
Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, per l'anno 2015. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), ed al comma 6», in particolare l'art. 18, comma 1, lett. a) che prevede l'istituzione, con decorrenza dall'anno finanziario 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, sul quale confluiscono le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147 e di cui all'art. 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni, nonche' il comma 4 che dispone che con decreto di cui all'art. 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, recante «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390» ed in particolare, le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2012; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 - come convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - con il quale all'art. 2, comma 1, si dispone che a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e' incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», con la quale all'art. 1, comma 259, si dispone che a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)»; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 29 dicembre 2013, n. 101094 concernente la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al suddetto bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017; Visto lo stanziamento complessivo per l'esercizio finanziario 2015 pari a euro 162.037.005,00 a valere sul capitolo 1710 «Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, da attribuire alle regioni con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato dall'art. 23, comma 9, del predetto decreto legislativo n. 68/2012; Visto il decreto dirigenziale 15 settembre 2015 n. 2039 con cui si e' provveduto ad erogare a favore delle regioni un primo acconto sul riparto 2015 pari a euro 81.333.152,00. Visto il decreto dirigenziale 20 novembre 2015 n. 2820 con cui si e' provveduto ad erogare a favore delle regioni un secondo acconto sul riparto 2015 pari a euro 36.081.914,00. Ritenuto opportuno, quindi, ripartire l'intero stanziamento relativo all'anno 2015, ivi compresa la restante quota pari ad euro 44.621.939,00 del capitolo 1710 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2015; Visti i dati trasmessi dalle regioni, elaborati sulla base ai criteri stabiliti dall'art. 16 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, ai fini del riparto del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio per l'anno 2015; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, formulato nell'adunanza del 5 maggio 2016; Tenuto conto che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 68/2012, riguardante, in particolare, i criteri e le modalita' di riparto, il Fondo integrativo statale e' ripartito, nell'anno 2015, secondo i criteri previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001; Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1 La destinazione del Fondo
1. I trasferimenti sul Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse. 2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilita' con decreto di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012. In attuazione dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni. 3. Per la concessione delle borse di studio, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto. 4. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Il riparto del Fondo per l'anno 2015
1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e dei dati trasmessi dalle regioni, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo per il 2015, pari a complessivi 162.037.005,00 di euro, e' ripartito secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le risorse trasferite alle regioni sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell'anno accademico 2015-2016. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3019
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