Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 21 novembre 2016 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 415). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale e' stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»; Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Dispone:
Art. 1
Ulteriori interventi urgenti per la continuita' operativa del settore zootecnico
1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ove necessario, per accelerare la realizzazione delle opere di urbanizzazione al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonche' dei relativi allacci previsti dall'art. 3, commi 3 e 4 dell'ordinanza n. 399/2016 possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche di altri soggetti pubblici. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, in ragione dell'estensione e diffusione dei danni subiti dai conduttori degli allevamenti zootecnici a seguito degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono autorizzare, ove necessario, la realizzazione delle opere di urbanizzazione utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonche' dei relativi allacci previste dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 399/2016 nonche' la realizzazione delle aree necessarie per la messa in opera dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte, previste dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, i singoli operatori danneggiati possono richiedere alla Regione territorialmente competente l'autorizzazione ad eseguire autonomamente gli interventi necessari per la predisposizione delle aree su cui collocare le strutture di cui al comma 2, presentando la planimetria dell'area interessata. La Regione rilascia l'autorizzazione richiesta fornendo ai soggetti istanti le indicazioni per la realizzazione degli interventi necessari in relazione al dimensionamento ed alle lavorazioni da eseguire. La medesima autorizzazione prevede l'indicazione della tipologia e dell'importo massimo delle spese, relative alla realizzazione degli interventi, riconoscibili ai fini del contributo di cui al comma 4. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori. A seguito dell'autorizzazione da parte della Regione, l'operatore provvede all'immediata realizzazione degli interventi secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento. 4. In attuazione dell'art. 1, comma 5, della delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera e), della legge n. 225/1992, la Regione territorialmente competente e' autorizzata a riconoscere ai conduttori degli allevamenti zootecnici autorizzati ai sensi del comma 3, un contributo a copertura delle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. Per ottenere l'erogazione del contributo, al termine dei lavori, il singolo operatore danneggiato deve presentare alla Regione il progetto delle opere realizzate, il computo delle lavorazioni e delle spese effettivamente sostenute, nonche' le fatture, anche non quietanzate, dei lavori e delle spese tecniche. 5. Il contributo di cui al comma 4 e' erogato in unica soluzione previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformita' all'autorizzazione regionale di cui al comma 3. Entro 15 giorni dal pagamento delle spese da parte della regione il singolo operatore danneggiato deve presentare le fatture quietanzate pena la revoca e la ripetizione immediata del contributo. 6. La Regione territorialmente competente assicura altresi', avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, il monitoraggio in corso d'opera della realizzazione degli interventi di cui al comma 2, verificandone la conformita' al progetto approvato. 7. Le Regioni Lazio e Umbria procedono, entro due giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, alla verifica dell'attuazione delle misure previste dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 2 del decreto-legge n. 205/2016, rispettivamente poste in essere, in relazione all'esigenza di fronteggiare nella misura e nei tempi necessari l'aggravamento dei fabbisogni ivi previsti, sulla base di una quantificazione speditiva delle relative esigenze. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2016
Il Capo del Dipartimento: Curcio
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