Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 224
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa;
Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II);
Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»);
Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 13, contenente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico della finanza (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-bis) sono inserite le seguenti:
«w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014.».
2. Dopo l'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-sexies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)). - 1. La Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;
c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonche' la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita' competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei mercati nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte, nonche' per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilita' delle imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime.
4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all'articolo 4-decies, in conformita' agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.
6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3.
Art. 4-septies (Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). - 1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dall'articolo 9, dall'articolo 10, paragrafo 1, dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;
b) vietare l'offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.
2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalita' per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformita' alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies e sentita l'altra autorita', le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari delle disposizioni stesse.
Art. 4-octies (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014). - 1. L'articolo 8-bis si applica anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformita' alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento stesso, tenendo a tal fine conto anche dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che vendono PRIIP o che forniscono consulenza su PRIIP.
2. Le imprese di assicurazione mettono in pratica le procedure di segnalazione interne di cui al comma 1 in conformita' alle disposizione attuative adottate dall'IVASS, sentita la Consob.
Art. 4-novies (Procedura di segnalazione alle Autorita' di Vigilanza). - 1. La Consob e l'IVASS, ciascuna secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, mettono in atto i meccanismi efficaci di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riferimento alle segnalazioni che si riferiscono a:
a) violazioni effettive o potenziali delle norme del regolamento (UE) n. 1286/2014;
b) violazioni effettive o potenziali delle norme dell'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative;
c) la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies.
2. Le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle segnalazioni alla Consob e all'IVASS dei fatti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), effettuate in conformita' all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Art. 4-decies (Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP). - 1. L'ideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformita' a quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.
2. L'obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche alle versioni riviste del documento contenente le informazioni chiave da predisporre in ottemperanza all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014.».
3. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti.».
4. Dopo l'articolo 193-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 193-quinquies (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). - 1. La violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato totale annuo determinato in conformita' all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1286/2014 quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni.
2. La violazione degli obblighi di notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative e' punita con le sanzioni previste dal comma 1.
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purche' tale ammontare sia determinabile.
5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita' per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.».
5. All'articolo 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Per le violazioni delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, nonche' per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, l'IVASS o la Consob, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.».


N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento CE) n. 1286/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014,
n. L 352.
- La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla intermediazione assicurativa e' pubblicata
nella G.U.C.E. 15 gennaio 2003, n. L 9.
- La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345.
- La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L
335.
- La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul
commercio elettronico») e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
luglio 2000, n. L 178.
- La direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori e che modifica la
direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e
98/27/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 ottobre 2002, n. L
271.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:
«Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'art. 1, comma 1, un decreto legislativo per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti
contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo, 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai principi
e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, le
occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di
assicurare la corretta e integrale applicazione del
regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
assicurando un appropriato grado di protezione degli
investitori al dettaglio;
b) designare, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE)
n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS quali autorita'
competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal
suddetto regolamento, in relazione alle rispettive
competenze, con particolare riguardo, per quanto concerne
la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera w-bis), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' sugli altri
prodotti di cui all'art. 4 del regolamento medesimo, in
relazione agli aspetti relativi alla tutela degli
investitori e alla salvaguardia dell'integrita' e
dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari,
perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli
oneri per i soggetti vigilati;
c) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno, il potere
di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto
riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli
oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle
competenze secondo i principi indicati nella lettera b),
anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'art. 17
del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti
d'investimento assicurativi;
d) prevedere che il documento contenente le
informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di
PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorita'
competente per i PRIIP commercializzati nel territorio
italiano;
e) introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni
amministrative e le altre misure previste dal regolamento
(UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi
contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e
nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione
di competenze secondo i principi indicati nella lettera
b).».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2005, n. 301, S.O.
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179
(Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato,
sistema di indennizzo e Fondo per la tutela stragiudiziale
dei risparmiatori e degli investitori in attuazione
dell'art. 27, commi 1 e 2, della L. 28 dicembre 2005, n.
262) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre
2007, n. 253.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) «testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) «IVASS»: L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»: le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(Sicav): l'OICR aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) «societa' di investimento a capitale fisso»
(Sicaf): l'OICR chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) «personale»: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) «Fondo comune di investimento»: l'OICR costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) «Organismo di investimento collettivo del risparmio»
(OICR): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) «OICR aperto»: l'OICR i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'OICR;
k-ter) «OICR chiuso»: l'OICR diverso da quello aperto;
l) «OICR italiani»: i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) «Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani» (OICVM italiani): il Fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) «Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE» (OICVM UE): gli OICR rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) «OICR alternativo italiano» (FIA italiano): il
Fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) «FIA italiano riservato»: il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli
OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) «fondo europeo per il venture capital»
(EuVECA): l'OICR rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) «fondo europeo per l'imprenditoria sociale»
(EuSEF); l'OICR rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) «OICR feeder»: l'OICR che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR master;
m-decies) «OICR master»: l'OICR nel quale uno o piu'
OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita'
m-undecies) «investitori professionali»: i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) «investitori al dettaglio»: gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che
si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi
rischi;
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «societa' di gestione UE»: la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) «gestore di FIA UE» (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) «gestore di FIA non UE» (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) «gestore»: la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) «depositario di OICR»: il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'OICR ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) «depositario dell'OICR master o dell'OICR
feeder»: il depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder
ovvero, se l'OICR master o l'OICR feeder e' unOICR UE o non
UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) «quote e azioni di OICR»: le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) «soggetti abilitati»: le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del testo unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) «Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata»: lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) «Stato di origine dell'OICR»: Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) «rating del credito»: un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) «agenzia di rating del credito»: una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) «emittenti quotati»: i soggetti, italiani o esteri,
inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati
in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute
di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei
valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori
non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2), del regolamento
(UE) n. 1286/2014;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'art. 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento
(UE) n. 1286/2014;
w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine:
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) «PMI»: fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) «controparti centrali»: i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) «provvedimenti di risanamento»: i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure
adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1
e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari;
w-septies) «depositari centrali di titoli»: i
soggetti indicati nell'art. 2, paragrafo 1, punto 1), del
regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento
del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari
centrali di titoli.
1-bis. Per «valori mobiliari» si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo
che comporta un regolamento in contanti determinato con
riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti
lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a
merci, a indici o a misure.
1-ter. Per «strumenti del mercato monetario» si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per «strumenti finanziari» si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati («future»), «swap» e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati («future»), «swap», contratti a termine
(«forward») e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. «roll-over»). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.
5. Per «servizi e attivita' di investimento» si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per «internalizzatore sistematico» si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per «market maker» si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per «consulenza in materia di investimenti»
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per «gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione» si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative e per le PMI innovative» si intende
una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva
la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da
parte delle start-up innovative, comprese le start-up a
vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa'
che investono prevalentemente in start-up innovative o in
PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle
lettere e) e f) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2014.
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
5-undecies. Per «piccola e media impresa innovativa» o
«PMI innovativa» si intende la PMI definita dall'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
6. Per «servizi accessori» si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
Note all'art. 4-decies:
- Il testo dell'art. 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 100 (Casi di inapplicabilita'). - 1. Le
disposizioni del presente Capo non si applicano alle
offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come
definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri
fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a
quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello
indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai
titoli di capitale emessi da o che beneficiano della
garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro
dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a
carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla
Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali
degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di
capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a
condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o
acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano
collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di depositi
rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi
a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario
emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.
2. La Consob puo' individuare con regolamento le
offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le
disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o
in parte.
3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un
prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento
(UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a
investitori al dettaglio come ivi definiti.».
- Il testo dell'art. 194-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Per le
violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21,
commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter,
commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni
attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali
o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art.
98-quater, quando esse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia
cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le
rispettive competenze, possono applicare, in alternativa
alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione
consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto
la violazione commessa e il soggetto responsabile.
1-bis. Il comma 1 si applica anche alle violazioni
delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni
attuative.
1-ter. Per le violazioni delle norme richiamate
dall'art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'art.
4-decies e delle relative disposizioni attuative, nonche'
per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi
dell'art. 4-septies, comma 1, quando esse siano connotate
da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione
contestata sia cessata, l'IVASS o la Consob, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-sexies,
possono applicare, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile.».

 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Calenda, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1286/2014, si veda nelle note alle premesse.

 
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