Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 223 |
Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorita' nazionali competenti e con le autorita' nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU); Visto il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14 marzo 2016 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalita' previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4); Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 4, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: «e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;»; b) dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente: «h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;». 2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: «d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);». 3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel MVU»; b) al comma 2, dopo le parole: «il SEVIF», sono aggiunte le seguenti: «, della BCE»; c) al comma 3 dopo le parole: «del SEVIF» sono aggiunte le seguenti: «e del MVU»; d) al comma 3, le parole: «esso svolge» sono sostituite dalle seguenti: «essi svolgono». 4. Dopo l'articolo 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia). - 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalita' di cooperazione tra la BCE e le autorita' nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi. 2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare: a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19; b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni; c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU; d) informa la BCE dell'attivita' di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita' previsti dalle disposizioni del MVU; e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attivita' svolte in esito alla richiesta; f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies. 4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorita' competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE. 5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.». 5. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.»; b) al comma 6 dopo le parole: «il SEVIF» sono aggiunte le seguenti: «e il MVU», e le parole: «dello Stato comunitario» sono soppresse. 6. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.». 7. All'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata»; b) al comma 2 le parole: «La Banca d'Italia nega l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE,»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni: a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata; b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni; c) e' accertata l'interruzione dell'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi. 3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»; d) al comma 4-bis, le parole: «, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalita' di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione» sono soppresse. 8. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.»; c) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione.», e, al terzo periodo, dopo le parole: «Stato comunitario» sono inserite le seguenti: «non partecipante al MVU»; d) al comma 5 le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 01 e 3». 9. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «succursali,» sono inserite le seguenti: «secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e». 10. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dell'articolo 15, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, commi 01 e 1». 11. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia autorizza preventivamente» sono sostituite dalle seguenti: «E' soggetta ad autorizzazione preventiva»; b) al comma 2, le parole: «La Banca d'Italia autorizza preventivamente» sono sostituite dalle seguenti: «Sono soggette ad autorizzazione preventiva»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni indicate al comma 1.»; d) il comma 4 e' soppresso; e) al comma 5, le parole: «La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta e' formulata» e le parole: «. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di» sono sostituite dalle seguenti: «; la mancanza di un»; f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca. 5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.»; g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3.»; h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalita' e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.». 12. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.». 13. All'articolo 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia puo' ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.». 14. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 53-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca d'Italia puo' inoltre fissare» sono sostituite dalle seguenti: «possono inoltre essere fissati». 15. L'articolo 53-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca d'Italia e' autorita' nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013. 2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita' macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.». 16. Al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «sana e prudente gestione» sono inserite le seguenti: «; l'autorizzazione non e' necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14». 17. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 67-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca d'Italia puo' inoltre fissare» sono sostituite dalle seguenti: «possono inoltre essere fissati». 18. Al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino ad un anno» e le parole: «o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata» sono soppresse. 19. Al comma 3 dell'articolo 96-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «all'attivita' bancaria» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1». 20. Al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.». 21. Al comma 4 dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,» sono soppresse. 22. Al comma 1 dell'articolo 114-quinquies.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.». 23. Al comma 1 dell'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.». 24. Dopo l'articolo 144-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Art. 144-septies (Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU). - 1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia puo' applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o piu' delle seguenti condizioni: a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili; b) la sanzione e' diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies; c) la sanzione ha natura non pecuniaria. 3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE. 4. La Banca d'Italia puo' chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2. 5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.». 25. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regolamento (UE) n.1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287. - Il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorita' nazionali competenti e con le autorita' nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 maggio 2014, n. L 141. - Il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14 marzo 2016 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalita' previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2016, n. L 78. - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. - Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 gennaio 2013, n. 3. - Il testo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: «Art. 4. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento; b) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento; c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1. (Definizioni). In vigore dal 16 novembre 2015. - 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria; c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; e-bis) «MVU» indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; e-ter) «Disposizioni del MVU» indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; f); g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita' Europea; g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita'; g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione europea; h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; h-ter) «Stato partecipante al MVU» indica uno Stato comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari; m).». - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato terzo; d) «soggetto significativo»: i soggetti definiti dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; d-bis) «soggetto meno significativo»: i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d); e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca; f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); cambi; strumenti finanziari a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106; h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) e' controllato dalla banca; 3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; h-ter) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; h-quinquies); h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4); h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'istituto di pagamento; h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.». - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6. (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU). - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria. 2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e dei comitati che compongono il SEVIF ,della BCE e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attivita' che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.». - Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7. (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'). In vigore dal 16 novembre 2015. - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE. 3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. 4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonche' con le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' che ha fornito le informazioni. 7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite. 8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7. 9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.». - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 13. (Albo). - 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.». - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 14. (Autorizzazione all'attivita' bancaria). In vigore dal 27 giugno 2015. - 1. L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 2-bis. 3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 3-bis. La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni: a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata; b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni; c) e' accertata l'interruzione dell'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi. 3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80. 4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. 4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.». - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15. (Succursali). - 01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3. 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto. 2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. 4. Le banche extracomunitarie gia' operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.". - Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16. (Libera prestazione di servizi). In vigore dal 16 novembre 2015. - 1. Le banche italiane possono esercitare le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.». 2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Le banche comunitarie possono esercitare le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attivita' di intermediazione mobiliare. 5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.». - Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18. (Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento). In vigore dal 27 giugno 2015. - 1. Le disposizioni dell'art. 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato. 3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3. 5. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi' le disposizioni previste dall'art. 79, commi 1, 3 e 4.». - Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19. (Autorizzazioni). In vigore dal 16 novembre 2015. - 1. E' soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute. 2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 3. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni indicate al comma 1. 4. (soppresso). 5. L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta e' formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25; l'idoneita', ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca. 5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia. 6. 7. 8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3. 8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. 9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalita' e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.». - Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 52. (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti). In vigore dal 7 aprile 2010. - 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. 2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo puo' prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale. 3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2. 4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.». - Il testo dell'art. 52-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 52-ter. (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia). In vigore dal 27 giugno 2015. - 1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonche' atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. 2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'art. 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo' stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni. 3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita' previste dall'art. 5. 4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento e' effettuata con modalita' che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'art. 52-bis, commi 3 e 4. 4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia puo' ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.». - Il testo dell'art. 53-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 53-bis. (Poteri di intervento). In vigore dal 27 giugno 2015. - 1. La Banca d'Italia puo': a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare per le materie indicate nell'art. 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o piu' banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. 2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.». - Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 57. (Fusioni e scissioni). In vigore dal 29 febbraio 2004. - 1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non e' necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni. 4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validita' e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.». - Il testo dell'art. 67-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 67-ter. (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia puo': a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a piu' gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. 2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.». - Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 70. (Provvedimento). In vigore dal 16 novembre 2015. - 1. La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. 2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6. 3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'art. 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73. 4. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve. La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo sino ad un anno, anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. 7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.». - Il testo dell'art. 96-quinquies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 96-quinquies. (Liquidazione ordinaria). In vigore dal 6 agosto 2004. - 1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. 2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 1. 3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attivita' bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai sensi dell'art. 2487 del codice civile. 4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.». - Il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 110. (Rinvio). In vigore dal 27 giugno 2015. - 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. 1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in intermediari finanziari si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.». - Il testo dell'art. 113-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 113-ter. (Revoca dell'autorizzazione e liquidazione). In vigore dal 16 novembre 2015. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 1, quando: a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'art. 113-bis, comma 1 o dei liquidatori. 2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. La Banca d'Italia puo' autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'art. 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto legislativo. 3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. 4. Agli intermediari finanziari si applicano l'art. 96-quinquies e l'art. 97. 5. 6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'art. 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora: a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'art. 113-bis, comma 1, o dei liquidatori. 6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa e' inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'art. 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente. 8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 114-terdecies.». - Il testo dell'art. 114-quinquies.3 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 114-quinquies.3. (Rinvio). In vigore dal 27 giugno 2015. - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorita' si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter. 3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.». - Il testo dell'art. 114-undecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 114-undecies. (Rinvio). In vigore dal 27 giugno 2015. - 1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. 1-bis.Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di -pagamento si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 1-ter.Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in istituti di pagamento si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7, 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter. 3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.". - Il testo dell'art. 159 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 159. (Regioni a statuto speciale). In vigore dal 27 giugno 2015. - 1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. 2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. 3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47. 4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti. 4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.».
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| Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171
1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni;». 2. Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Meccanismo di vigilanza unico). - 1. Le competenze delle regioni di cui al presente decreto sono esercitate nei limiti derivanti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione e in armonia con tali disposizioni.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale), citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3. (Principi fondamentali). - 1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di banche a carattere regionale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto. 2. Costituiscono principi fondamentali le disposizioni contenute nell'art. 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale puo', in particolare, disciplinare: a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale; b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni; c) le modalita' di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilita' degli esponenti aziendali.».
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| Art. 3
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla Banca d'Italia quale autorita' di vigilanza, nonche' ogni riferimento alle autorita' preposte alla vigilanza sugli enti creditizi degli altri Stati membri dell'Unione europea, si intende effettuato all'autorita' competente per la vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione. Per banche o enti creditizi autorizzati in Italia si intendono quelli con sede legale in Italia autorizzati dalla Banca centrale europea o, prima del 4 novembre 2014, dalla Banca d'Italia e le succursali in Italia di banche extracomunitarie.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi del regolamento n. 1024/2013, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 novembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
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