Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2016 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 9 novembre 2016 |
Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilita' di cui al titolo III (esercizio dell'attivita' assicurativa), capo I (disposizioni generali), sezione II (sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilita'. (Regolamento n. 32). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-ter, 215-bis e 215-ter del Codice; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, il titolo I, capo IX, sezioni 1, art. 262, il capo XIII, sezione 1, articoli 304, 306, 308 e sezione 2, art. 312 e il titolo II, capo IV, articoli 372 e 373; Viste le linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione interna del rischio e della solvibilita'; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Adotta il seguente regolamento: Indice Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Titolo II - Principi ed elementi della valutazione interna del rischio e della solvibilita' dell'impresa Capo I - Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilita' Art. 4 (Valutazione interna del rischio e della solvibilita' - ORSA) Art. 5 (Ruolo dell'organo amministrativo) Capo II - Elementi della valutazione del rischio e della solvibilita' Art. 6 (Valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale) Art. 7 (Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale) Art. 8 (Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche) Art. 9 (Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita') Art. 10 (Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilita') Capo III - Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS Art. 11 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilita' dell'impresa). Titolo III - Valutazione del rischio e della solvibilita' di gruppo Capo I - Principi e ruolo della valutazione Art. 12 (Valutazione del rischio e della solvibilita' di gruppo - ORSA di gruppo) Capo II - Elementi della valutazione di gruppo Art. 13 (Valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo) Art. 14 (Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilita') Capo III - Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS Art. 15 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilita' di gruppo) Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali Art. 16 (Disposizioni transitorie) Art. 17 (Pubblicazione ed entrata in vigore) Elenco degli allegati Allegato 1 - Politica di valutazione dei rischi e della solvibilita' - contenuto minimale Allegato 2 - Evidenza di ciascuna valutazione dei rischi e della solvibilita' Allegato 3 - Contenuto minimale della relazione ORSA per il supervisore Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 191 e 215-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
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| Allegato 1
POLITICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITA' - CONTENUTO MINIMALE
Fermi gli aspetti preliminari che ogni politica approvata dall'organo amministrativo deve definire con chiarezza (in coerenza con le disposizioni regolamentari dell'Istituto): gli obiettivi perseguiti dalla politica; i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti; i processi e le procedure di segnalazione da applicare; l'obbligo delle unita' organizzative interessate di comunicare alle funzioni di risk management, attuariale, compliance e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti, la politica di valutazione dei rischi e della solvibilita' deve almeno prevedere: a) descrizione dei processi e procedure per lo svolgimento dell'ORSA, inclusi i criteri che l'impresa considera per definire un «rischio significativo»; b) illustrazione della connessione tra il profilo di rischio dell'impresa, i livelli di tolleranza al rischio approvati e il fabbisogno di solvibilita' globale anche in un'ottica di medio-lungo periodo; c) descrizione dei metodi utilizzati, includendo le informazioni su: i) la modalita' e la frequenza con cui vengono eseguite le analisi quantitative (che includono prove di stress, analisi di sensibilita', prove di reverse stress test e altre analisi rilevanti); ii) gli standard di qualita' dei dati; iii) l'adeguatezza della frequenza dell'ORSA, tenuto conto del profilo di rischio dell'impresa e della volatilita' del suo fabbisogno complessivo di solvibilita' rispetto alla sua situazione patrimoniale; iv) la tempistica per l'esecuzione dell'ORSA, tenuto conto degli obblighi informativi verso il supervisore, e le circostanze che generano la necessita' di una nuova ORSA (non-regular ORSA).
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| Allegato 2
EVIDENZA DI CIASCUNA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITA'
Al fine di giustificare e documentare ciascuna ORSA, l'impresa deve tenere evidenza, per ogni valutazione: a) dell'analisi eseguite sui singoli rischi, inclusa la motivazione della scelta dei rischi analizzati; b) dei dati considerati in ciascuna valutazione, incluse le relative fonti; c) dei collegamenti tra analisi dei rischi e processi di allocazione del capitale, con evidenza della considerazioni di eventuali limiti di tolleranza approvati; d) dei rischi non coperti da mezzi propri, specificando puntualmente le modalita' di copertura utilizzate, in termini di fabbisogno complessivo di solvibilita'; e) delle specifiche tecniche utilizzate nella valutazione e le ipotesi considerate, unitamente alle motivazione delle scelte effettuate; f) dell'individuazione di un importo o intervallo che indichi il fabbisogno complessivo di solvibilita' sia con ottica temporale di un anno sia con riferimento temporale piu' lungo assieme ad una descrizione di come l'impresa intenda soddisfare tale fabbisogno; g) dei piani di azione rivenienti dalle valutazioni, ivi inclusi elementi di capitale addizionale o ulteriori management actions, nonche' i relativi tempi proposti per dette azioni necessarie al miglioramento delle condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'impresa; h) delle conclusioni emerse dalle valutazioni dei rischi e della solvibilita', incluse quelle relative alle valutazioni interne sul continuo rispetto dei requisiti di capitale e delle riserve tecniche; i) delle differenze tra il profilo di rischio dell'impresa individuato con la valutazione interna del rischio e della solvibilita' e quella rappresentata nel requisito patrimoniale di solvibilita' (SCR). Al riguardo dovranno essere chiaramente identificate le differenze anche in termini di ipotesi utilizzate; j) dei fattori interni ed esterni all'impresa considerati per le valutazioni prospettiche dei rischi; k) del processo o degli elementi con cui l'organo amministrativo approfondisce e valuta l'ORSA e le sue risultanze.
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| Allegato 3
CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA PER IL SUPERVISORE Contenuto minimale della relazione ORSA dell'impresa per il supervisore (cd. ORSA Supervisory Report). Nella relazione sull'ORSA, le imprese, ferma la discrezionalita' delle analisi e delle conseguenti valutazioni, possono far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano gia' a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovra' essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata. La relazione include almeno: A. Profilo e strategia di rischio dell'impresa. 1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'impresa. B. Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA. 2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA. 3. Riconciliazione tra gli orizzonti temporali del piano strategico, del piano di gestione del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti. 4. Eventuali modifiche apportate ai processi e procedure inerenti all'ORSA, rispetto all'ultima informativa fornita all'IVASS al riguardo. 5. Ruolo e responsabilita' assegnate ai fini ORSA: a) agli organi aziendali; b) alle funzioni di risk management, di compliance, attuariale e di revisione interna; c) alle altre funzioni aziendali; d) ai responsabili interni all'impresa nel caso di affidamento a terzi di funzioni o attivita'. 6. Disegno del processo dell'ORSA nelle fasi della definizione e del monitoraggio e le linee di reporting interne che intervengono nel processo ORSA, prima e dopo l'approvazione delle risultanze da parte dell'organo amministrativo. 7. Nel caso l'impresa si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione della relazione ORSA per il supervisore da quanto previsto rispettivamente agli articoli 4 e 11 del regolamento, evidenza della valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate. 8. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di governance, operate dall'impresa, che impattano sul processo ORSA, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto. C. Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA: assunti metodologici e ipotesi utilizzate. 9. Assunti metodologici e ipotesi sottostanti le valutazioni, con indicazione, in particolare: a) delle esposizioni ai rischi (mappa dei rischi), in particolare di quelli significativi, delle ipotesi e delle metodologie di misurazione e di aggregazione utilizzati nella valutazione dei rischi e nella identificazione della materialita' dei rischi, nonche' degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutarli, coerentemente con l'art. 309 degli atti delegati; b) dei metodi e delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni prospettiche dei rischi presi in considerazione e dell'orizzonte temporale considerato. Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attivita' dell'impresa con quella di credibilita' delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato e' almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andra' adeguatamente motivata; c) dei metodi e delle ipotesi utilizzate per la determinazione del fabbisogno complessivo di solvibilita' e delle tecniche di mitigazione del rischio e iniziative manageriali (management actions) utilizzate dall'impresa per la gestione dei rischi significativi misurabili o non misurabili, coerentemente con gli articoli 294 e 309 degli atti delegati; d) delle analisi quantitative (tecniche di stress testing, analisi di scenario) svolte sui fattori di rischio significativi con indicazione delle ipotesi e delle risultanze. Dette analisi includono la valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del proprio portafoglio attivi, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni devono fornire evidenza: i. delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico; ii. dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate; iii. delle eventuali iniziative che l'impresa potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi; e) delle misure Long Term Guarantees utilizzate nella valutazione; f) degli esiti delle valutazioni svolte in termine di profilo di rischio dell'impresa, per l'individuazione di quelli significativi, inclusi gli esiti delle valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' (da un'analisi piu' estesa dei rischi a un risultato «netto» dei rischi significativi, tenuto conto delle tecniche di mitigazione e delle management actions utilizzate). 10. Tipologia e qualita' dei dati utilizzati nelle valutazioni anche prospettiche dei rischi nonche' delle ipotesi macroeconomiche sottese ai calcoli condotti. 11. Valutazioni svolte dall'impresa per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano il proprio profilo di rischio in modo adeguato, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate. In particolare, qualora l'impresa utilizzi criteri e assunzioni diversi da quelli stabiliti dal Codice, essa deve illustrare le valutazioni che dimostrano come i differenti criteri ed assunzioni utilizzati conducano a misurazioni piu' corrette del proprio profilo di rischio, dei livelli di tolleranza del rischio approvati e delle strategie dell'impresa nel rispetto della sana e prudente gestione dell'attivita'. L'impresa deve illustrare, altresi', la stima quantitativa dell'impatto dell'applicazione dei diversi criteri e assunzioni sul fabbisogno di solvibilita' globale. 12. Qualora l'impresa sia in fase di pre-application o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualita' che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta. Analoghe valutazioni sono illustrate nel caso l'impresa abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per l'impresa (Undertaking Specific Parametres - USP). 13. Processi eseguiti e valutazioni svolte dall'impresa per verificare il rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice in materia di riserve tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri. 14. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella regolamentazione dell'Istituto. D. Conclusioni e utilizzo dell' ORSA. 15. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno di solvibilita', tenendo conto di una visione di medio-lungo termine. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilita' e fondi propri. Evidenza quindi del raccordo tra il fabbisogno complessivo di solvibilita', i fondi propri ed SCR. Cio' anche in coerenza con la gestione del capitale. 16. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa sulla base delle risultanze delle valutazioni, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate. 17. Qualora l'impresa abbia utilizzato le misure Long Term Guarantees, indicazione dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonche' indicatore di solvibilita' e fondi propri (con relativa composizione). 18. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni svolte, il fabbisogno complessivo di solvibilita' e le soglie di tolleranza al rischio. 19. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni e le strategie dell'impresa, incluse le strategie di gestione del capitale, il business planning, il piano di sviluppo prodotti. Con riguardo alla gestione del capitale dovra' essere specificata l'influenza degli esiti dell'ORSA sul piano di gestione del capitale a medio termine. 20. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti necessarie per coprire il fabbisogno complessivo di solvibilita'. 21. Con riferimento alle sedi secondarie, si richiede la specifica dei rischi, se presenti, inerenti alle altre operazioni concluse da imprese dello Stato terzo che possano avere una impatto significativo sulle operazioni delle sede secondaria medesima. 22. Autovalutazione dell'ORSA, con indicazione delle aree di possibile miglioramento sia in termini di processo sia di interventi sul piano patrimoniale e organizzativo. L'impresa puo' includere nella relazione ORSA ogni altra informazioni che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema. Contenuto minimale della relazione ORSA del Gruppo per il supervisore L'ultima societa' controllante italiana trasmette all'IVASS la relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di gruppo. L'ultima societa' controllante italiana puo' far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano gia' a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovra' essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata. La relazione include almeno: A. Profilo e strategia di rischio dell'impresa. 1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'ultima societa' controllante italiana per il gruppo. B. Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA. 2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA di gruppo. 3. Entita' del gruppo oggetto della valutazione prospettica del rischio (incluse le imprese comprese nell'ambito di applicazione della valutazione), con relativa motivazione. 4. Processi e delle procedure definiti per la valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo, con indicazione dettagliata delle procedure poste in essere per la valutazione del rischio riveniente dalle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo e dalle imprese situate in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo. 5. Evidenza esplicita del collegamento tra organo amministrativo di gruppo e organo amministrativo delle imprese controllate, cosi' come dei collegamenti tra le funzioni di gruppo e quelle delle imprese coinvolte nel processo ORSA, relativi ruoli e responsabilita' (processo decisionale) con riferimento al processo ORSA di gruppo; cio' in particolare nel caso in cui la capogruppo intenda esercitare la facolta' di trasmettere una relazione unica per tutte le imprese del gruppo che include pertanto tutte le informazioni richieste per le controllate. 6. Riconciliazione tra orizzonti temporali del piano strategico, del piano del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti. 7. Nel caso in cui l'ultima societa' controllante italiana abbia esercitato la facolta' di cui all'art. 215-ter del Codice (singolo documento ORSA), evidenza della valutazione annuale operata in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata, con particolare riguardo agli eventuali mutamenti intervenuti nel processo ORSA, nella struttura di governance e negli assetti di gruppo. 8. Nel caso l'ultima societa' controllante si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione dell'ORSA supervisory report rispetto a quanto previsto rispettivamente agli articoli 12 e 15 del regolamento, evidenza delle valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate. 9. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di governance, operate dall'ultima societa' controllante, che impattano sul processo ORSA di gruppo, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto. C. Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA. 10. Descrizione delle valutazioni attuali e prospettiche dei rischi, a livello di gruppo, con indicazione, in particolare: a) delle esposizioni ai rischi, con focus su quelli significativi per il gruppo, delle metodologie utilizzate (di misurazione, aggregazione e di identificazione dei rischi significativi), soprattutto nelle valutazioni prospettiche eseguite e degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutari; b) delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni anche prospettiche dei rischi e dell'orizzonte temporale considerato. Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attivita' dell'impresa con quella di credibilita' delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato e' almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andra' adeguatamente motivata; c) delle misure Long Term Guarantees utilizzate nella valutazione; d) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio del gruppo con indicazione dei rischi significativi rivenienti dalle imprese del gruppo, degli effetti delle interdipendenze tra i rischi sul rischio complessivo del gruppo nonche' degli specifici rischi a cui il gruppo potrebbe essere esposto. 11. Valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del portafoglio attivi di gruppo, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di Stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni dovrebbero fornire evidenza: a) delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico; b) dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate; c) delle eventuali iniziative che l'ultima societa' controllante italiana potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi di gruppo. 12. Valutazioni svolte dal gruppo per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano in modo adeguato il profilo di rischio del gruppo, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate. 13. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno complessivo di solvibilita' del gruppo. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilita' e fondi propri del gruppo. 14. Tipologia e qualita' dei dati utilizzati, con descrizione dei dati relativi alle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo. 15. Qualora sia in corso la pre-application per il modello interno di gruppo o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, l'ultima societa' controllante italiana deve illustrare le ragioni che rendono a suo avviso il modello interno piu' adatto alla misurazione del profilo di rischio del gruppo, nonche' le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualita' che il modello interno non venga approvato. L'ultima societa' controllante italiana deve indicare, altresi', le imprese escluse dallo scope del modello interno spiegandone le motivazioni. Analoghe valutazioni andranno effettuate nel caso l'ultima societa' controllante italiana abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per il gruppo (Group Specific Parametres - GSP). 16. Valutazioni svolte e procedure adottate dall'ultima societa' controllante italiana per verificare il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice anche in materia di: a) valutazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo qualora sia necessario il ricorso a fondi addizionali; b) valutazione della disponibilita', fungibilita' e trasferibilita' dei fondi propri nell'ambito del gruppo; c) indicazione dei trasferimenti di fondi propri pianificati nell'ambito del gruppo. 17. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella regolamentazione dell'Istituto. D. Conclusioni e utilizzo dell'ORSA. 18. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa capogruppo sulla base degli esiti delle valutazioni svolte, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate. 19. Qualora il gruppo abbia utilizzato le misure LTG, evidenza dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonche' indicatore di solvibilita' e fondi propri. 20. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte e strategie del gruppo con indicazione dell'allineamento tra strategie individuali e strategie di gruppo. 21. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte, fabbisogno complessivo di solvibilita' e soglie di tolleranza al rischio (gruppo) in coerenza con le strategie di gruppo. 22. Evidenza delle possibili aree di miglioramento sia in termini di processo ORSA di gruppo sia interventi sul piano patrimoniale e organizzativo.
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L'ultima societa' controllante italiana puo' includere nella relazione ORSA di gruppo ogni altra informazione che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema.
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| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato n. 35 del 2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per: a) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; b) «atti delegati», il regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; c) «impresa», l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione e di riassicurazione italiana; da intendersi la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; d) «Ultima societa' controllante italiana», l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice; e) «Organo amministrativo», il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale; f) «Alta direzione», l'amministratore delegato, il direttore generale nonche' l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale; g) «Valutazione del rischio e della solvibilita' (cd. ORSA)», la valutazione interna attuale e prospettica dei rischi e della solvibilita' dell'impresa; h) «Relazione ORSA per il supervisore» (cd. ORSA supervisory report), la relazione all'autorita' di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'art. 306 degli atti delegati; i) «Valutazione del rischio e della solvibilita' di gruppo (cd. ORSA di gruppo)», valutazione attuale e prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo; l) «documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilita' (cd. singolo documento ORSA)», un'informativa di vigilanza della valutazione attuale e prospettica dei rischi e della solvibilita', elaborata in un unico documento, avente per oggetto la valutazione del rischio e della solvibilita' effettuata a livello di gruppo e a livello di alcune imprese controllate del gruppo alla stessa data e nello stesso periodo di riferimento, come previsto dall'art. 215-ter del Codice.
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| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia; b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) alle ultime societa' controllanti italiane.
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| Art. 4
Valutazione del rischio e della solvibilita' - ORSA
1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 30-ter del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica attuale e prospettica: a) almeno con cadenza annuale (cd. regular ORSA) con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre); b) e, comunque, ogni volta (cd. non-regular ORSA) che si presentano circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, elabora processi e procedure con tecniche appropriate e adeguate, commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione del rischio della stessa, tenuto conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' svolta. 3. Nell'ORSA, l'impresa considera tutti i rischi inerenti alla propria attivita' individuando quelli significativi, intendendo per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilita' dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali, e determina le corrispondenti esigenze di capitale. Ove possibile, l'impresa considera le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata. 4. I processi di valutazione dei rischi di cui al comma 2 sono rivisti su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessita' dell'attivita' dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione e' posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati. 5. La procedura di censimento dei rischi, le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi nonche' i relativi risultati sono adeguatamente tracciati e documentati. 6. La documentazione dell'ORSA e' costituita quantomeno da: a) la politica di cui all'art. 5; b) il mantenimento di evidenze che consentano la ricostruzione del processo seguito per ciascuna valutazione, assicurando la tracciabilita' dei giudizi e delle informazioni su cui questi si fondano. Il contenuto minimale di dette evidenze e' riassunto nell'allegato 2 del presente regolamento; c) una informativa interna, il cui livello di dettaglio e' definito dall'impresa; d) una relazione ORSA per il supervisore di cui all'art. 306 degli atti delegati. 7. In coerenza con l'integrazione della valutazione del rischio e della solvibilita' nella strategia operativa dell'impresa, di cui all'art. 30-ter, comma 1, del Codice, l'impresa valuta le proprie strategie alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione dei rischi e della solvibilita' e delle conoscenze acquisite durante il processo di questa valutazione almeno per quanto concerne: a) la gestione del capitale; b) il business plan; c) lo sviluppo e la progettazione dei prodotti. 8. Qualora l'impresa ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, lettera a), deve darne comunicazione all'IVASS almeno sessanta giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 9. La data di riferimento individuata con le modalita' di cui al comma 8 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.
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| Art. 5
Ruolo dell'organo amministrativo
1. L'organo amministrativo partecipa attivamente al processo di valutazione del rischio e della solvibilita'. Approva la politica di valutazione dei rischi e della solvibilita', i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni dei rischi e della solvibilita', con particolare riguardo a quelli significativi. 2. La politica di valutazione dei rischi e della solvibilita', di cui al comma 1, include almeno i contenuti di cui all'allegato 1 del presente regolamento. 3. Le risultanze dell'ORSA, assieme all'evidenza delle metodologie utilizzate, sono trasmesse all'organo amministrativo che, dopo averle discusse e approvate, le comunica all'alta direzione e alle strutture interessate, unitamente alle conseguenti determinazioni cui lo stesso e' pervenuto, con adeguato livello di dettaglio. 4. L'organo amministrativo approva altresi' la relazione ORSA per il supervisore.
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| Art. 6
Valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale
1. Nell'ambito dell'ORSA, l'impresa valuta il fabbisogno complessivo di solvibilita' di cui all'art. 30-ter del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 262 degli atti delegati, anche in un'ottica di medio o lungo termine, fornendo una quantificazione del fabbisogno stesso e una descrizione delle ulteriori misure di gestione del rischio, non riconducibili ai presidi patrimoniali, inclusa l'applicazione di tecniche di mitigazione del rischio, ritenute necessarie per far fronte a tutti i rischi significativi, indipendentemente dal fatto che questi siano quantificabili. 2. L'impresa sottopone i rischi individuati come significativi a una serie sufficientemente ampia di prove di stress o analisi di scenari, al fine di fornire una base adeguata per la valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale. 3. Nell'ambito della descrizione di cui al comma 1, qualora alcuni rischi siano gestiti attraverso tecniche di mitigazione, l'impresa deve chiarire quali rischi vengano gestiti mediante le suddette tecniche e le relative ragioni sottostanti. 4. La valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilita' include considerazioni sulla sufficienza della proprie risorse finanziarie, che devono tener conto: a) della qualita' e della volatilita' dei fondi propri, con particolare riguardo alla loro capacita' di assorbimento di perdite sotto diversi scenari; b) della concreta realizzabilita' dei piani di gestione e acquisizione del capitale, qualora necessario.
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| Art. 7
Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale
1. Qualora per la valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale l'impresa utilizzi principi di rilevazione e valutazione diversi da quelli definiti all'art. 35-quater del Codice e all'art. 9 degli atti delegati, essa, nella relazione ORSA per il supervisore: a) illustra oltre agli elementi di cui all'art. 263 degli atti delegati, anche le ragioni per cui l'utilizzo di questi principi possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di una sana e prudente gestione dell'attivita'; b) riporta una stima quantitativa dell'impatto sulla valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale derivante dall'utilizzo di questi principi.
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| Art. 8 Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche 1. La valutazione del rischio e della solvibilita', include l'analisi sulla capacita' di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali obbligatori di cui all'art. 30-ter (comma 2, lettera b) del Codice. Al riguardo, l'impresa considera: a) potenziali future variazioni significative del profilo di rischio e conseguenti potenziali effetti nel calcolo dei futuri requisiti patrimoniale di solvibilita' (SCR) e requisiti patrimoniali minimi (MCR); b) quantita' e qualita' dei fondi propri per l'intero periodo di pianificazione; c) composizione dei fondi propri, in piu' livelli, e come tale composizione possa cambiare in relazione alle date di rimborso, alle restituzioni e alle scadenze durante il periodo cui il business plan si riferisce. 2. L'ORSA include anche la valutazione dell'osservanza, su base continuativa, dei requisiti in materia di riserve tecniche previste dal titolo III, capo II del Codice. A tal fine la funzione attuariale: a) accerta, nel continuo, che l'impresa rispetti i requisiti inerenti al calcolo delle riserve tecniche previsti dal titolo III, capo II del Codice; b) individua i rischi potenziali derivanti dalle incertezze associate a tale calcolo.
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| Art. 9
Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita'
1. L'impresa, in coerenza con quanto disposto dall'art. 30-ter, comma 2 lettera c) del Codice, valuta se il profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' e se tali scostamenti sono significativi. L'impresa puo' dapprima effettuare un'analisi qualitativa e, qualora tali scostamenti si dimostrino significativi, integrare l'analisi con appropriati approfondimenti di natura quantitativa. 2. Se, in esito all'analisi di cui al comma 1, e' confermata la sussistenza di scostamenti significativi tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita', l'impresa valuta le modalita' con cui affrontare tali scostamenti, che includono: a) perseguire un allineamento con le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita'; b) ove possibile, richiedere l'utilizzo di USP; c) sviluppare un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita'; d) ridurre l'esposizione ai rischi dell'impresa.
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| Art. 10 Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilita'
1. Le sedi secondarie di cui all'art. 3, lettera b), includono nell'ORSA, la valutazione della permanente disponibilita' di attivi assegnati alla sede secondaria. Al riguardo, l'analisi dovra' estendersi ai rischi relativi all'efficacia degli accordi contrattuali che riservano gli attivi della sede secondaria al soddisfacimento dei creditori assicurativi e degli altri eventuali creditori preferenziali, secondo il rispettivo grado di prelazione.
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| Art. 11 Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilita' dell'impresa
1. In coerenza con quanto previsto all'art. 312, comma 1, lettera b) degli atti delegati, l'impresa trasmette all'IVASS, annualmente, la relazione ORSA per il supervisore, entro le due settimane successive alla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA. 2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'art. 312, comma 1, lettera c), degli atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'impresa intenda inoltrarla in data diversa, dovra' comunicarlo all'IVASS almeno sessanta giorni prima dei termini per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'impresa tenuto conto di quanto disciplinato nell'art. 306 degli atti delegati, redige la relazione ORSA per il supervisore, in coerenza con i principi dell'art. 30-ter comma 7 del Codice, seguendo la struttura di cui all'allegato 3. 4. La data di trasmissione individuata con le modalita' di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.
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| Art. 12 Valutazione del rischio e della solvibilita' di gruppo - ORSA di gruppo
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 215-ter del Codice e tenuto conto dell'art. 372 degli atti delegati, l'ultima societa' controllante italiana effettua, con cadenza almeno annuale e con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), la valutazione dei rischi e della solvibilita' di gruppo tenendo conto dei principi di cui al titolo II del presente regolamento, della struttura del gruppo e del relativo profilo di rischio. 2. L'ORSA di gruppo include i rischi significativi derivanti da tutte le entita' che fanno parte del gruppo. 3. Ai fini dell'ORSA di gruppo, l'ultima societa' controllante italiana definisce un processo per la valutazione dei rischi a livello di gruppo, che includa anche quelli derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, da societa' non soggette a normative di settore e da altre societa' soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi. 4. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 3 dell'art. 215-ter, l'ultima societa' controllante italiana comunica all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della data di riferimento di cui al comma 1, l'intenzione di trasmettere un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilita', motivando tale scelta e che deve comunque includere anche le informazioni richieste per le imprese controllate. 5. L'IVASS, in coerenza con le disposizioni dell'art. 215-ter, del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine all'intenzione di esercizio della facolta' di cui al comma 3 del citato articolo, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. L'IVASS entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comunica all'ultima societa' controllante italiana l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esercizio della facolta' di cui al comma 3 dell'art. 215-ter. 6. L'esercizio della facolta' di cui al comma 4, una volta comunicato, si considera esteso anche agli esercizi successivi fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima societa' controllante italiana, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. Una nuova comunicazione sara' comunque necessaria nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse all'IVASS ai sensi dell'art. 14. 7. Qualora l'ultima societa' controllante italiana ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'IVASS almeno sessanta giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. L'IVASS comunica all'ultima societa' controllante l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 8. La data di riferimento individuata con le modalita' di cui al comma 7 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima societa' controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.
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| Art. 13
Valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo
1. L'ultima societa' controllante italiana valuta in modo adeguato l'impatto di tutti i rischi specifici del gruppo e le interdipendenze all'interno del gruppo, nonche' l'impatto di questi rischi e delle interdipendenze sul fabbisogno di solvibilita' globale; nel far cio', essa tiene conto delle caratteristiche specifiche del gruppo e della possibilita' che alcuni rischi possono intensificarsi a livello di gruppo. 2. Coerentemente con i principi di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'ultima societa' controllante italiana include nelle evidenze relative all'ORSA di gruppo una descrizione delle modalita' con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale e per la verifica della conformita', nel continuo, dei requisiti patrimoniali obbligatori, tra cui: a) l'individuazione delle possibili fonti di capitale all'interno del gruppo e l'individuazione del potenziale fabbisogno di capitale supplementare; b) la valutazione della disponibilita', della trasferibilita' o della fungibilita' del capitale o dei fondi propri; c) riferimenti a eventuali trasferimenti di capitali o fondi propri all'interno del gruppo, tali da avere un impatto significativo su un'entita' del gruppo, e valutazione sulle relative conseguenze di detti trasferimenti; d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo; e) i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto, includendo ove previsti e se significativi: 1. il rischio di contagio nel gruppo di situazioni di crisi emerse in una specifica entita'; 2. i rischi derivanti da rapporti infragruppo, con particolare riguardo a partecipazioni, riassicurazione, prestiti esternalizzazione; 3. i rischi operativi legati alla complessita' della struttura del gruppo; 4. i rischi derivanti dalla complessita' della struttura del gruppo; f) la ragionevolezza degli effetti di diversificazione tra i diversi rischi applicati, a livello di gruppo e l'impatto di tali effetti sul fabbisogno di solvibilita' globale. 3. Nella valutazione del fabbisogno di solvibilita' globale del gruppo, l'ultima societa' controllante italiana include i rischi dell'attivita' in paesi terzi con modalita' coerenti con quelle utilizzate per l'attivita' nello Spazio economico europeo, rivolgendo particolare attenzione alla valutazione della trasferibilita' e della fungibilita' del capitale.
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| Art. 14
Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilita'
1. Qualora l'ultima societa' controllante italiana abbia richiesto di esercitare la facolta' di cui all'art. 215-ter, comma 3, nella medesima richiesta, l'ultima societa' controllante italiana trasmette all'IVASS: a) un elenco delle imprese controllate per le quali le valutazioni individuali previste dall'art. 30-ter del Codice, sono oggetto del documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilita', compresa la ragione della scelta effettuata; b) oltre la motivazione della richiesta, la descrizione di come vengono soddisfatti i requisiti di governance a livello di tali imprese e, in particolare, di come gli organi amministrativi delle imprese controllate sono coinvolti nel processo di valutazione e nell'approvazione del risultato; c) una descrizione di come il singolo documento ORSA sia organizzato, al fine di consentire all'IVASS di separare le valutazioni individuali per le altre autorita' di vigilanza nel collegio; d) ove necessario, un'indicazione specifica sulle traduzioni richieste, con particolare attenzione alla tempistica e al contenuto.
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| Art. 15 Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilita' di gruppo
1. In coerenza con quanto previsto all'art. 373 degli atti delegati, l'ultima societa' controllante italiana trasmette all'IVASS, entro due settimane dalla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA di gruppo, la relazione sull'ORSA di gruppo per il supervisore. Detta relazione inviata all'IVASS in qualita' di Autorita' di vigilanza del gruppo riporta i contenuti di cui all'allegato 3 ed e' redatta nella stessa lingua della relazione periodica di gruppo di cui all'art. 372 degli atti delegati. 2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'art. 373 degli atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'ultima societa' controllante italiana intenda inoltrarla in data diversa, dovra' comunicarlo all'IVASS almeno sessanta giorni prima dei termini menzionati, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. La data di trasmissione individuata con le modalita' di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima societa' controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. 4. Qualora sia stato redatto un singolo documento ORSA, l'ultima societa' controllante italiana assicura, ove vi sia stata richiesta da parte di un membro (o nuovo membro) del collegio dei supervisori, che sia fornita al membro richiedente una tempestiva traduzione nella lingua ufficiale di tale Stato membro, della parte dell'informativa relativa all'ORSA concernente l'impresa controllata.
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| Art. 16
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione, con riguardo all'ORSA relativa ai dati 2016, i termini di cui ai seguenti articoli sono cosi' prorogati: a) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 4, comma 8, e' fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione); b) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 12, comma 4, relativa all'esercizio della facolta' di cui all'art. 215-ter, comma 3 del Codice, e' fissato al 31 gennaio 2016. Rimangono ferme le restanti disposizioni dell'articolo nonche' i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione); c) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, e' fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione); d) la trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilita' di cui agli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2, avviene rispettivamente entro il 5 giugno 2017, per l'impresa, ed entro il 17 luglio 2017 per il gruppo. Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 11, comma 1 e all'art. 15, comma 1.
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| Art. 17
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2016
p. Il Direttorio integrato il Presidente Rossi
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