Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 221
Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 e, in particolare, l'articolo 24, commi 11 e 12, che delega il Governo ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale;
Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 13, che prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al citato comma 11, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi;
Visto, altresi', l'articolo 24, comma 15, che stabilisce che dall'attuazione della citata delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche' che, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al citato comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso e' emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016);
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visti, in particolare, gli articoli 155 e 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativi alla determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
Il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
recante approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione

1. All'articolo 152, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorita' marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalita', o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potra' essere superiore a sessanta giorni e dovra' riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sara' rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al terzo previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorita' marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
La Costituzione della Repubblica Italiana, approvata
dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n.
298, edizione straordinaria.
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione
della Repubblica Italiana:
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
La legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2016, n.
158.
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 11, 12, 13,
15, della citata legge 7 luglio 2016, n. 122:
«Art. 24 (Modifiche al regime di determinazione della
base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C
(2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il
riordino delle disposizioni legislative in materia di
incentivi in favore delle imprese marittime). - (Omissis).
11. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31
luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore
delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un
sistema maggiormente competitivo che incentivi gli
investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita
dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.
12. Fermo restando il rispetto dei principi
fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle
disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il
decreto legislativo di cui al comma 11 e' adottato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici
fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;
b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e
ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione
dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, ed all'art. 157 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse
esclusivamente personale italiano o comunitario;
c) semplificazione e riordino della normativa di
settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.
13. Il decreto legislativo di cui al comma 11 e'
adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da
esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo
puo' essere comunque emanato. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine di cui al comma 11 o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di tre mesi.
(Omissis).
15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. In conformita' all'art. 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di
cui al comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso
e' emanato solo successivamente o contestualmente alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303.
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».
- Si riporta il testo dell'art. 155 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O., come modificato dal presente decreto:
«Art.155 (Ambito soggettivo ed oggettivo). - 1. Il
reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma
1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi indicate
nell' art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione.L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi
sociali. Al termine del decennio, l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non
sia revocata secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio.
L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati
nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di
imprese alla cui composizione concorrono la societa'
controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile.
2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile
secondo i criteri di cui all'art. 156 delle navi di cui al
comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate
di stazza netta destinate all'attivita' di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera
di impianti ed altre attivita' di assistenza marittima da
svolgersi in alto mare.
3. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita'
direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle
indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo
soggetto e identificate dal decreto di cui all'art. 161.».
- Si riporta il testo dell'art. 157 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 157 (Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla
sua efficacia). - 1. L'opzione di cui all'art. 155 non puo'
essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto
dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui oltre la
meta' delle navi complessivamente utilizzate viene locato
dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo
superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei giorni
di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
2. In ogni caso l'opzione di cui all'art. 155 non
rileva per la determinazione del reddito delle navi
relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a
scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto
attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui
all'art. 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di
diretta imputazione.
3. L'opzione di cui all'art. 155 viene meno, altresi',
nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei
cadetti secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui
all'art. 161.»
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'art. 156 non
comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo
non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di
cui all'art. 155 e delle attivita' di cui al comma 2 dello
stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia
dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa
non puo' avvenire prima del decorso del decennio
originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' venuta meno
l'opzione di cui all'art. 155.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 152 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo
del codice della navigazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Edizione Speciale, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 152 (Rilascio del passavanti provvisorio). - 1.
Il passavanti provvisorio e' rilasciato, in caso di
urgenza, alle navi di nuova costruzione che siano
immatricolate nel Regno o all'estero e, anche prima della
immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera,
che rispondano ai requisiti di nazionalita' richiesti per
l'iscrizione nelle matricole. Il passavanti e' rilasciato
inoltre alle navi il cui atto di nazionalita' sia andato
smarrito o distrutto. Qualora non sia possibile acquisire
espressa dichiarazione da parte dell'autorita' marittima o
consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da
parte di quest'ultima dell'atto di nazionalita', o altro
documento equipollente, la durata del passavanti
provvisorio non potra' essere superiore a sessanta giorni e
dovra' riportare i motivi della mancata acquisizione della
dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sara'
rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al
terzo previo ottenimento del rilascio del relativo
certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorita'
marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei
registri nazionali.
2. Il passavanti e' rilasciato nella Repubblica dagli
uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e
all' estero dagli uffici consolari.
3. Le autorita' predette fissano la durata della
validita' del passavanti, in rapporto al tempo necessario
per il rilascio dell' atto di nazionalita'. In ogni caso la
durata non puo' essere superiore ad un anno.».

 
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».


Note all'art. 2:
La legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.
457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n.
49.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro
internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti
interessati, anche per posta certificata, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non
comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato , se si
osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)
e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.».

 
Art. 3
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

1. All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non possono riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.».


Note all'art. 3:
Per i riferimenti alla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Comando ed equipaggio delle navi iscritte
nel Registro). - 1. Per le navi iscritte nel Registro di
cui all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore
comparativamente piu' rappresentative, relativo a ciascuna
nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro
internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di
iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto
dall'art. 318 del codice della navigazione, come sostituito
dall'art. 7.
Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui
all'art. 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri
di cui agli articoli 146 e 148 del codice della
navigazione, alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle
ad esse assimilate per accordo con le parti sociali,
saranno interamente armate con equipaggio avente i
requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318
del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno
almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo
ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;
b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
presente decreto, provenienti da registri esteri e gia'
locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della
legge 14 giugno 1989, n. 234 , saranno armate con sei
membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita'
di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della
navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il
comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di
macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o
sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e
un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di
cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Sulle
navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero
alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come
definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i
requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della
navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il
comandante ;
c) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
presente decreto acquistate all'estero o comunque
provenienti da registri esteri, nonche' le navi di nuova
costruzione consegnate all'armatore in data successiva a
quella di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla
lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i
requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318
del codice della navigazione potranno essere determinati
fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui
al presente comma;
d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno
inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in
via prioritaria, con personale italiano assunto con
contratto di formazione e lavoro ai sensi del D.L. 30
ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo,
con personale non avente i requisiti di cui al comma 1
dell'art. 318 del codice della navigazione.
1-bis. In deroga al comma 1 dell'art. 318 del codice
della navigazione, nonche' alle disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, la composizione degli
equipaggi delle navi di cui all'art. 1 puo' essere altresi'
determinata in conformita' ad accordi sindacali nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non possono
riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel
registro internazionale adibite a traffici commerciali tra
porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche per viaggi altro Stato.
2. Nella tabella di armamento della nave e' posta
annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai
sensi del comma 2 dell'art. 318 del codice della
navigazione, nonche' ai sensi degli accordi di cui ai commi
1 e 1-bis del presente articolo, non e' richiesta la
nazionalita' italiana o comunitaria. L'autorita' marittima,
qualora non ricorrano motivi particolari o di forza
maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio
sia composto non in conformita' alla annotazione stessa.
Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana
o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto
nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti
visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di
soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave
navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto
nazionale.
2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che
operano in acque territoriali straniere per lavori in mare,
assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o
per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate
dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi
di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri
dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1
dell'art. 318 del codice della navigazione, determinato da
appositi accordi stipulati tra le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso
dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o
di altro Stato contraente previsti dalla convenzione
internazionale sugli standards di addestramento,
abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi,
adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge
21 novembre 1985, n. 739 , o da tali amministrazioni
riconosciuti o autorizzati.».

 
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio di cui al presente comma e' attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.»;
b) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
«2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i benefici fiscali di cui al comma 2 sono attribuiti a condizione che sulla nave sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».


Note all'art. 4:
Per i riferimenti alla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che
esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai
fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a
tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione
del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6,
comma 1. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte
nel registro internazionale adibite a traffici commerciali
tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato,
il beneficio di cui al presente comma e' attribuito a
condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il
versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente
decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a
lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri
fondi formati con utili che non concorrono a formare il
reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax,
iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici
commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i
benefici fiscali di cui al comma 2 sono attribuiti a
condizione che sulla nave sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.».

 
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».


Note all'art. 5:
Per i riferimenti alla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la
salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il
personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice
della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo
stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge (22). Il relativo onere e' a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione.
1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte
nel registro internazionale adibite a traffici commerciali
tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato,
la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione
che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento
delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.».

 
Art. 6
Semplificazione in materia di determinazione
di base imponibile per alcune imprese marittime

1. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio.».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 1.
3. Per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del presente decreto.


Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 155 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 aprile
2012, n. 44 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
aprile 2012, n. 99:
«Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali). - 1.
La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a
regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di
preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di
natura formale non tempestivamente eseguiti, non e'
preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme
di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua
l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura
minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le
modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono
partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo
assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza,
agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle
norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano
alle successive integrazioni documentali entro il 30
settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura
minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le
modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
compensazione ivi prevista.
3. All'art. 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma
e' inserito il seguente:
«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario
e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».
3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra
soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata
indicazione degli estremi del soggetto cessionario,
dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di
cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal
caso, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni, nella misura massima stabilita.
4. All'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il
giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima
liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella
quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell'imposta».
4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito
applicativo della disposizione di cui all'art. 1, comma
604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si
intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da
enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.
5. All'art. 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «la data in cui ha effetto
la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite
dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti
dello scioglimento della societa' ai sensi degli articoli
2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese
individuali la data indicata nella dichiarazione di cui
all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di
liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo
comma dell'art. 2487-ter del codice civile, si producono
prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il
liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non
e' tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano
in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia'
presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima
della data in cui ha effetto la revoca dello stato di
liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca
abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione
relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui
si verifica l'inizio della liquidazione.».
5-bis. Il comma 28 dell'art. 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta
sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non
dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili
per evitare l'inadempimento».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'art. 21, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono
soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e'
previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto
con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore,
dell'importo di tutte le operazioni attive e passive
effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e'
previsto l'obbligo di emissione della fattura la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le
operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro
3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i
soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 11,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente
alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da
quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai
sensi dell'art. 7, commi quinto e sesto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
6-bis. All'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10
e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle cessioni di contratti di locazione
finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
al comma 1, secondo periodo».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 58, quarto comma, le parole: «In tutti
gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e dopo le
parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte
le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;
b) nell'art. 60, il secondo periodo del terzo comma
e' soppresso.
8. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di
servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a
euro 500».
9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi, e delle relative
sanzioni penali e amministrative e relative norme di
attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione
esclusivamente in forma telematica, con cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli:
a) operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed
industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi,
esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti,
esercenti apparecchi di distribuzione automatica di
carburanti per usi privati, agricoli ed industriali
collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'art. 25 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti
energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo
II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995,
n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli
sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'art. 66 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell'art. 22
del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n.
153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le
bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da
adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti:
a) tempi e modalita' per la presentazione
esclusivamente in forma telematica dei dati delle
contabilita' degli operatori di cui al comma 9, lettere da
b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei dati
delle contabilita' trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati
delle contabilita' da esibire a richiesta degli organi di
controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11. All'art. 35 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non
superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto
finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito
deve essere confezionato nella stessa fabbrica di
produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano
le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».
12. All'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle
finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all'art.
35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, recante Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del
deposito fiscale e le modalita' di accertamento,
contabilizzazione e controllo della produzione sono
stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane.».
13. All'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che
esercitano officine di produzione di energia elettrica
azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle
riconducibili ai prodotti energetici di cui all'art. 21, la
licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli
atti documentali tra i quali risulti specifica
dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di
sicurezza fiscale.».
13-bis. All'art. 9-bis, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: «Nel settore turistico» sono sostituite dalle
seguenti: «Nei settori agricolo, turistico».
13-ter. Al primo comma dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il
seguente:
«6-bis) per l'attivita' di organizzazione di
escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi
similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo».
13-quater. All'art. 10, comma 7, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3, lettere
a) e b).».

 
Art. 7
Ambito di operativita' dell'opzione di cui all'articolo 155 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. L'opzione di cui all'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' efficace per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.
2. Resta fermo il calcolo del reddito imponibile dell'armatore in riferimento alle navi che non incorrono nel divieto di cui al comma 1.


Note all'art. 7:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle note
alle premesse.
Per il testo dell'art. 155 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 8
Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari
relativi alla navigazione

1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 621, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) le parole: «39,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e i diritti di cui all'articolo 55 sono fissati in euro 25.»;
b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) i diritti di cui all'articolo 74 sono fissati in euro 50.».


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 621, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O., come modificato
dal presente decreto a decorrere dal primo giorno del
secondo mese successivo all'entrata in vigore dello stesso:
«621. Alla tabella dei diritti consolari da
riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, allegata
al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) gli importi dei diritti fissi di cui alle
sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'art.
7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento
all'importo intero superiore;
b) gli importi dei diritti fissi di cui alle
sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento
con arrotondamento all'importo intero superiore;
c) alla sezione III, all'art. 29 e' aggiunta, in fine,
la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di
studio: euro 50;
d) alla sezione VI gli articoli 41, 43 e 52 sono
abrogati e i diritti di cui all'art. 55 sono fissati in
euro 25;
d-bis) i diritti di cui all'art. 74 sono fissati in
euro 50.
(Omissis).».

 
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie

1. Le imprese armatoriali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.
2. L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e' subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicura il monitoraggio sugli effetti del presente decreto per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonche' gli effetti sulla finanza pubblica. Il Ministero invia una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio al Parlamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 9:
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 25
marzo 1957 (Testo consolidato con le modifiche apportate
dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), e' pubblicato
nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 25 marzo
1957:
«Art. 108.
(Omissis).
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
(Omissis).».

 
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