Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 7 novembre 2016 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualita' di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L. 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»; Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamita' naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Vista la nota n. 0227617 del 3 novembre 2016 con la quale la Regione Umbria, a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 664/2014, in particolare per consentire le operazioni elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP anche al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare della IGP in considerazione dei danni subiti dagli stabilimenti di elaborazione e stagionatura; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Prosciutto di Norcia» IGP ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L. 156 del 13 giugno 1997. La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 7 novembre 2016
Il direttore generale: Abate
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| Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 664/2013
L'art. 2 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016 e' integrato con i paragrafi 2 e 3 come di seguito:
Art. 2. Zona di produzione
2. I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della IGP «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che: siano garantite l'identificazione e la tracciabilita' delle cosce; sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione. 3. La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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