Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 settembre 2016 |
Denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso per l'annata agraria 2016/2017. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso; Considerate le istanze rappresentate dalle associazioni di filiera di aggiornare la lista delle varieta' e le relative biometrie, nonche' ravvisata l'esigenza di apportare, con effetto immediato, alcune modifiche agli allegati all'analogo provvedimento adottato per l'annata 2015/2016; Acquisito il parere favorevole dell'Ente Nazionale Risi in ordine all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore; Ritenuto altresi' necessario riproporre gli allegati B), E), F) e G per riscontrare positivamente le richieste della filiera, in ordine alla facilita' di consultare le disposizioni tecniche che disciplinano l'attivita' agroindustriale del comparto; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 luglio 2016;
Decreta:
Art. 1
1. La denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varieta' per l'annata agraria 2016/2017, sono riportate, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325, nelle tabelle annesse al presente decreto. 2. Le nuove varieta' di risone, inserite nell'allegato A, rispettano i parametri di classificazione della denominazione di vendita, di cui all'allegato F. 3. Allo scopo di verificare la rispondenza alle caratteristiche indicate nell'allegato F, la classificazione merceologica delle varieta' di riso e' effettuata secondo le procedure e le modalita' di cui all'allegato G. 4. Le tolleranze dei difetti consentite per le varieta' di riso e la definizione dei difetti stessi sono disciplinate, rispettivamente, dagli allegati D ed E. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2016
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2692
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| Allegato A
DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA
RISO ITALIANO
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B
DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA
RISO ESTERO (*)
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C
CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D
TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (non parboiled)
Grani spuntati 5,00% Grani striati rossi 3,00% Disformita' naturali e impurita' varietali 10,00% massimo impurita' varietali 5,00% Grani gessati 4,50% Grani danneggiati 2,50% Grani danneggiati da calore (*) 0,05% Grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) 0,10% Rotture 5,00% (*) Per le varieta' Basmati e Jasmin/Jasmine la tolleranza di grani danneggiati da calore e' elevata a 0,50%
TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (parboiled)
Grani striati rossi 1,00%
Impurita' varietali 5,00% Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled) 0,10% Grani non completamente gelatinizzati 4,00%
Grani danneggiati 2,00% Pecks 1,00% Rotture 5,00%
NOTE GENERALI
1) Per tutte le varieta' sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei: a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01% b) presenza di semi (incluso il risone), parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10% Nelle varieta' vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%. 2) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni. La dichiarazione di riso «Ostigliato» viene tuttavia omessa per i risi integrali a pericarpo rosso; in questo caso la dichiarazione di «riso integrale rosso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni. 3) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varieta', che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni. 4) Nei risi «sottotipo» e' consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata. 5) Le varieta' di risone e dei corrispondenti risi non classificati nell'allegato A) o B) possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo «Comune o Originario». 6) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varieta' dello stesso. 7) Le tolleranze sono determinate secondo le modalita' analitiche di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1994.
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| Allegato E
DEFINIZIONE DEI DIFETTI
A) Grani spuntati: grani ai quali e' stato tolto tutto il dente. B) Grani striati rossi: grani che presentano, secondo diverse intensita' e tonalita', delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo. C) Grani che presentano delle disformita' naturali: sono considerate disformita' naturali le disformita' di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varieta'. D) Impurita' varietali: per le impurita' varietali e' da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varieta'. La grana striata rossa di altro gruppo e' considerata impurita' varietale. E) Grani gessati: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varieta' a perla assente; oltre il 70% della superficie per le varieta' a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varieta' a perla estesa. F) Grani danneggiati: grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidita', infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore. G) Grani danneggiati da calore: grani o parti di grani la cui colorazione naturale e' cambiata per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica. H) Grani rotti o rotture: grani a cui e' stata tolta una parte del volume superiore al dente I) Grani non completamente gelatinizzati: grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo. J) Pecks: Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali piu' di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.
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| Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato G Classificazione merceologica delle varieta' di riso iscritte nel registro nazionale delle varieta' di specie agrarie e nel catalogo comunitario: disposizioni applicative per l'ottenimento dei campioni e la verifica delle loro caratteristiche merceologiche.
Parte di provvedimento in formato grafico
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