Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 11 novembre 2016
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Ciauscolo» registrata in qualita' di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamita' naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 207 dell'11 agosto 2009, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'Indicazione Geografica Protetta «Ciauscolo»;
Vista la nota n. 0789095 del 7 novembre 2016 con la quale la Regione Marche, a seguito degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica temporanea del Disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, in particolare per consentire le operazioni di produzione, stagionatura e confezionamento del «Ciauscolo» IGP anche al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare della IGP in considerazione dei danni subiti dagli stabilimenti di produzione, stagionatura e confezionamento;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Ciauscolo» IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Ciauscolo» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede
alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Ciauscolo» registrata in qualita' di Indicazione Geografica Protetta in forza del regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 207 dell'11 agosto 2009.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciauscolo» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 11 novembre 2016

Il direttore generale: Abate


 
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Indicazione
Geografica Protetta «Ciauscolo» ai sensi dell' art. 6 paragrafo 3 del Regolamento
delegato (UE) n. 664/2014

L'articolo 3 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciauscolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 211 dell'11 settembre 2009 e' integrato con i seguenti due paragrafi:

Art. 3.
Zona di produzione

I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Ciauscolo» che effettuano la produzione, la stagionatura e il confezionamento del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della IGP «Ciauscolo», possono effettuare la produzione, la stagionatura e il confezionamento anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:
siano garantite l'identificazione e la tracciabilita' delle materie prime;
sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciauscolo» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


 
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