Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2016 (vai al sommario)
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
DECRETO 14 novembre 2016
Adozione del logo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e della tessera di riconoscimento del personale ispettivo.


IL CAPO
DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il decreto legislativo n. 149/2015 recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l'art. 1, comma 2 del predetto decreto, secondo il quale «l'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge»;
Visto altresi' l'art. 7, comma 2, del predetto decreto, secondo il quale «al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' ispettiva, con i decreti di cui all'art. 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonche' di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalita' di accertamento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato;
Visto l'art. 25 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo il quale «in attesa della adozione del codice di comportamento dell'Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 gennaio 2014 recante il «codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro» ed in particolare l'art. 6 del citato codice, secondo il quale «il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l'acceso non puo' avere luogo»;

Dispone:

Art. 1

Istituzione del logo

E' istituito il logo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, d'ora in avanti denominato «il logo», raffigurato nel documento di identita' visiva di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento e che contiene le specifiche grafiche e tecniche del logo.


 
Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico




 
Art. 2

Modalita' di utilizzo del logo

In relazione all'esercizio delle competenze affidate ai sensi del decreto legislativo n. 149/2015, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza su supporti cartacei ed elettronici il logo ai fini di identificazione distintiva e di riconoscimento.
L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'utilizzare il logo in relazione allo svolgimento dei compiti allo stesso riservati dalla legge ne cura, altresi', l'uso nell'ambito della comunicazione istituzionale.


 
Art. 3

Utilizzo del logo su internet

L'uso del logo come link, cosi' come ogni altra riproduzione del sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro in siti altrui, deve essere espressamente autorizzato, con esclusione dei casi in cui ad attivare il collegamento siano amministrazioni pubbliche.
Nella riproduzione del logo deve essere evitata ogni associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprieta' intellettuale o industriale di terzi.
L'Ispettorato nazionale del lavoro, che ha la responsabilita' della gestione del sito, si riserva di modificarlo senza nessun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.


 
Art. 4

Vigilanza sull'uso del logo

L'Ispettorato nazionale del lavoro intraprende le iniziative legali ritenute opportune per inibire, ove necessario, l'utilizzo e la riproduzione illegale del logo da parte di soggetti non abilitati e per l'eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.


 
Art. 5

Tessera di riconoscimento

Al personale che presta servizio ispettivo presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e' rilasciata una tessera di riconoscimento a stretta rendicontazione, conforme al fac-simile di cui all'allegato B, costituita da una carta plastica delle seguenti dimensioni: altezza 96 mm; larghezza 65 mm; spessore 6 mm, sulla quale sono riportati i seguenti elementi:
a) nella parte esterna:
la dicitura e il logo «Repubblica italiana»;
il logo e la dicitura «Ispettorato nazionale del lavoro»;
la dicitura «Tessera di riconoscimento»;
b) nella parte interna:
il numero progressivo della tessera;
la fotografia a colori del titolare;
i dati anagrafici del titolare (cognome e nome, luogo e data di nascita);
la data di rilascio;
la firma del dirigente di vertice della struttura che ha rilasciato la tessera;
QRcode per la tracciabilita' del titolare;
la seguente dicitura «Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli ispettori hanno facolta' di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonche' i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti (art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520)».
La carta presenta i seguenti elementi di sicurezza: plastica laminata a caldo con ologramma.


 
Art. 6

Rilascio e restituzione della tessera

Al personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e' rilasciata la tessera di riconoscimento di cui al presente provvedimento, la quale deve essere restituita nei casi in cui il dipendente cessi dal servizio, venga distaccato o comandato presso altri enti pubblici o privati, nonche' nei casi di collocamento in aspettativa previsti dal vigente CCNL del comparto ministeri.
Roma, 14 novembre 2016

Il Capo dell'Ispettorato: Pennesi


 
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